Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette. (Fattispecie relativa a richieste di sponsorizzazioni, promesse di interessamento e mediazioni politiche effettuate verso soggetti titolari di cariche regionali o ministeriali, e collegate all'incarico di direttore generale di a.s.l. ricoperto dall'indagata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2010, n. 24656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24656 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/06/2010
Dott. AGRÒ TO S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1044
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15161/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LE;
contro l'ordinanza 18 febbraio 2010 del Tribunale di Bari;
Udita la relazione del Consigliere Dr. TO Stefano Agrò;
Udito il P.G. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi per la ricorrente gli avvocati Sarno Egidio e Francesca Conte. RITENUTO IN FATTO
1. In data 16 gennaio 2010, il p.m. proponeva appello contro le ordinanze dei precedenti giorni 7 e 11 con le quali il GIP del Tribunale di Bari aveva respinto la sua richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere a carico di LE NO, già Direttore Generale dell'Asl di Bari, perché indagata di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati contro la pubblica amministrazione, corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio, peculato, turbativa d'asta e falso in atto pubblico.
2. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento indicato in epigrafe, accoglieva l'impugnazione limitatamente al reato associativo, alla corruzione da parte di IA IN avente ad oggetto alcune forniture di tavole OPT di cui alla Delib. 2 luglio 2008, n. 569 al relativo peculato di somme di denaro, ad altra corruzione da parte del IN riguardante le nomine di LA TO e FR PP, quali Capo Area Gestione Patrimonio e Direttore Amministrativo della ASL di Bari, disponendo gli arresti domiciliari a carico dell'indiziata.
3. Ricorre la NO la quale, con un primo atto, in riferimento alle supposte corruzioni, nega che spettasse a lei esprimersi in ordine alla opportunità dell'acquisto e alla congruità del prezzo relativamente alla Delib. n. 569. E del resto tanto sarebbe contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso Tribunale, senza contare che, come aveva osservato il GIP, non era accertabile sotto il profilo soggettivo un preteso dolo omissivo della ricorrente, date le migliaia di atti deliberativi sottoposti alla firma del Direttore Generale. Nè v'erano state chiamate in reità dell'indagata, salvo inconferenti dichiarazioni del coimputato LA, prive di riscontri individualizzanti.
Quanto poi alle nomine del LA e del PP osserva che esse erano perfettamente legittime in quanto i nominati erano in possesso dei requisiti necessari come dedotto dalla difesa, con osservazioni che immotivatamente il Tribunale aveva disatteso. D'altronde, sempre per queste pretese corruzioni, in ordine alle presunte prestazioni patrimoniali e alle altre utilità che sarebbe state offerte dal IN il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il contenuto di memoria difensiva depositata dalla ricorrente nella quale si poneva in evidenza come le date di tali presunte utilità fossero successive alle delibere contestate e comunque come queste utilità riguardassero situazioni sopravvenute, in modo tale da non poter essere state risultato di una promessa precedentemente accettata. Alcuni regali dovevano collegarsi al rapporto affettivo tra la ricorrente e il IN (illogicamente smentito dall'ordinanza impugnata) ed era stato poi documentalmente provato come lo stesso IN avesse detto il falso circa alcuni pagamenti alberghieri.
Queste deduzioni riguardanti la corruzione travolgerebbero conseguentemente anche l'ipotesi di peculato. Infine quanto all'associazione per delinquere, il Tribunale avrebbe ignorato la documentazione prodotta dalla difesa tesa a dimostrare un indirizzo amministrativo della ricorrente realizzatosi in delibere di trasparenza gestionale, del tutto incompatibili con un preteso programma criminoso.
4. In un secondo atto la ricorrente, dopo una lunga premessa sulle regole di valutazione degli indizi, nega che nella specie sia stato osservato il principio della considerazione globale degli elementi probatori, specie in ordine alla dichiarazioni del coindagato IN. Tra costui e la ricorrente sussisteva senz'altro un rapporto affettivo tant'è che si annoverano ben 1330 contatti telefonici tutti aventi ad oggetto circostanze di natura personale, salvo una quindicina ritenuti rilevanti dall'accusa. Ribadisce poi la legittimità delle nomine effettuate e sottolinea che il Tribunale è evidentemente in errore quando, in qualunque forma, fa risalire alla ricorrente la responsabilità per la delibera dell'acquisto. Ripete che non v'è stato alcuna prestazione del IN accettata e come siano false le affermazioni contrarie del IN circa viaggi e soggiorni alberghieri. Anche riguardo le pretese utilità concernenti mediazioni politiche e giomalistiche, postulare la loro sussistenza significherebbe non considerare gli elementi in atti. Quanto poi al reato associativo la disamina degli atti non può che far concludere per l'assenza di qualunque affectio societatis. Infine, quanto all'adeguatezza della misura imposta, rileva come la ricorrente sia decaduta dall'incarico di Direttore sin dal settembre del 2009, con mancanza quindi di ogni attualità del pericolo di reiterazione dei reati.
5. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha presentato memoria e motivi nuovi, nei quali, da un lato, offre una documentazione relativa ai punti sottolineati nel ricorso e, dall'altro, ribadisce con ampia argomentazione le deduzioni già espresse circa la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come si è esposto in narrativa la ricorrente LE NO, in ordine alle corruzioni addebitatele, nega il carattere di atti contrari ai doveri di ufficio delle nomine LA e PP e della sottoscrizione della delibera di acquisto. Nega ancora la sussistenza di un accordo tra lei e il IN in considerazione dell'insussistenza di ogni controprestazione da parte di quest'ultimo in suo favore, dipendente dagli atti appena indicati. Conseguentemente il peculato sarebbe insussistente, mentre l'inconsistenza di una partecipazione all'associazione per delinquere discenderebbe chiaramente dall'attività svolta quale Direttore Generale della ASL.
2. Il ricorso non è fondato.
Muovendo dai reati di corruzione, centrali nell'economia dell'ordinanza impugnata, e in particolare da quelli riguardanti le nomine del LA e del PP, va innanzi tutto considerato come corrisponda ad un falso obbiettivo quello di approfondire la questione della conformità alle norme amministrative dei relativi provvedimenti.
In realtà, benché nell'ordinanza in esame vi sia al riguardo un cenno ambiguo sull'insufficienza della motivazione, la connotazione di antigiuridicità delle nomine è basata su vicende dimostrative di un ingiustificabile favoritismo da parte della ricorrente. Sono infatti indicati e riportati ampi stralci di conversazioni intercettate dai quali si è correttamente ricavato come la NO, in strettissimi rapporti affettivi con il IN, fosse perfettamente consapevole che i due personaggi erano proprio quelli che il IN auspicava fossero nominati e come anzi fosse dovuto ai buoni uffici di costui il fatto che la donna intervenisse risolutivamente nel loro procedimento di nomina, proprio per avvantaggiare il suo amico imprenditore. Eventi questi che del resto il IN conferma nelle sue dichiarazioni, chiarendo che i due soggetti facevano parte del sistema corruttivo e rappresentavano una testa di ponte della sua impresa nell'organizzazione sanitaria pugliese, e che anche l'indagata, sia pure richiamandosi alla legittimità del suo operato e al carattere provvisorio dell'incarico conferito al LA, in sostanza non può smentire.
2. Dinanzi all'esposizione di una simile situazione e considerando ancora come la selezione fosse naturalmente improntata alla massima discrezionalità, è chiaro allora che l'ordinanza impugnata, per concludere che si trattava di atti contrari ai doveri di ufficio, si basi sostanzialmente su quella parte della disposizione penale che indica come atto contrario ai doveri l'omissione della ponderazione del pubblico interesse, o in altri termini la precostituzione di una scelta perché rispondente alle finalità del corruttore, senza occuparsi della rispondenza agli scopi dell'Amministrazione. Insomma quel che si addebita alla NO è di aver rinunziato al doveroso esercizio di una valutazione discrezionale per aver proceduto alle due nomine spinta da interessi personali e di favore verso il IN, senza una reale comparazione tra i vari possibili canditati. Cosa che già integra "l'omettere" di cui all'art. 319 c.p., restando irrilevante stabilire se poi, oggettivamente, tali nomine non violassero alcuna specifica normativa vigente in materia.
In tal modo la sussistenza di gravi indizi di contrarietà ai doveri di ufficio degli atti in esame, a prescindere dalla sussistenza o meno da altri vizi dei relativi provvedimenti o dei procedimenti, appare correttamente argomentata ai fini della legge penale e viene espressa, sia pure ellitticamente, con la formula di mancanza di "reale" motivazione.
3. Ma sotto questo profilo è egualmente ben argomentata la sussistenza di gravi indizi di contrarietà ai doveri d'ufficio, anche con riferimento alla Delib. n. 569 riguardante l'acquisto di tavole OPT. Incontestata in questo caso la macroscopica incongruenza del prezzo della fornitura della società Tecno Hospital, è proprio la presenza di questa società facente capo al IN a dar ampio corpo all'ipotesi (suffragata dalle dichiarazioni del LA) che la sottoscrizione della NO fosse comunque scontata, senza cioè venisse esercitato alcun potere di controllo che la normativa commette al Direttore Generale e che è comunque insito nello stesso fatto che la delibera debba alla fine dei conti essere da lui sottoscritta.
4. Passando perciò al delicato profilo della controprestazione offerta dal corruttore, bisogna ricordare come l'art. 319 c.p. menzioni al riguardo il denaro o altra utilità e come quest'ultima espressione non vada circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma anche a quei vantaggi sociali, che comunque la collettività percepisce come utile, le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette (cfr. per un caso analogo all'attuale Cass.26 gennaio 1982, Alvau e altro e in generale S.U. 24 gennaio 1996 n.
2780). In tal modo, se la motivazione dell'ordinanza non può dirsi soddisfacente laddove indica in alcuni presenti la controprestazione di natura patrimoniale offerta dal IN e accettata dalla NO (regali per ricondurre i quali al mercimonio sembra negare il conclamato rapporto affettivo tra i due personaggi e malamente valersi di una massima circa il valore economico dell'utilità nell'art. 319 c.p., la cui sproporzione era stata invece rilevata per mostrare l'improbabilità di un tale sinallagma), non altrettanto deve concludersi per gli ulteriori promessi vantaggi individuati nel provvedimento impugnato e connessi alla mediazione del IN, volta ad alimentare le aspettative carrieristiche della donna.
5. Si ha infatti una rassegna di conversazioni concernenti richieste di sponsorizzazione e sponsorizzazioni verso soggetti che rivestivano cariche regionali, in vista di ottenere l'ufficio di assessore o comunque di mantenere l'incarico ricoperto (Frisullo, De Santis, Vendola), e di promesse di interessamenti con il Ministro degli affari regionali (Fitto) o addirittura con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si ha altresì un'ulteriore rassegna riguardante interventi del IN nel mondo della stampa (De Tomaso, Lobuono, Miccolis), sempre per valorizzare la figura dell'indagata.
Promozioni, contatti e mediazioni politiche confermati nelle dichiarazioni del IN.
6. La sussistenza di gravi indizi concernenti la realizzazione di queste utilità o anzi la stessa accettazione della loro promessa è contrastata negli atti di ricorso con deduzioni circa il valore unilaterale delle iniziative intraprese dal IN, in base ad argomenti che involgono una ricostruzione alternativa dei fatti, ma che non toccano la ragionevolezza delle considerazioni espresse e che quindi non possono essere presi in esame in sede di legittimità. Nè per sminuire il senso di questi vantaggi può farsi ancora richiamo al rapporto intimo tra il corruttore e la ricorrente, dato che qui non ci si trova dinanzi a regali che i costumi riportano a manifestazioni di affetto, bensì a controprestazioni chiaramente collegate allo svolgimento dell'incarico da parte dell'indagata, nell' intento, oltre che di soddisfarla, di farne accrescere l'influenza e di ottenere in tal modo futuri ulteriori indebiti profitti.
7. Quanto detto per la corruzione avvalora la motivazione dell'ordinanza impugnata circa la gravità degli indizi per il connesso reato di peculato.
Ma le osservazioni fatte sulle caratteristiche del contratto corruttivo e sulla natura delle prestazioni e controprestazioni in esso dedotte danno altresì ragione dell'"ottica di protezione globale" che, aldilà dei singoli atti, l'ordinanza impugnata individua nella vicenda e del suo inserimento in un più ampio contesto di associazione per delinquere allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio, orientando la funzione dell'ASL di Bari. A questo proposito, gravi indizi dell'affectio societatis dell'indagata sono stati correttamente individuati proprio nelle nomine del LA e del PP, soggetti i quali, insieme a IA IN, al fratello UD e all'addetto all'area gestione del patrimonio Michele IR, erano riusciti ad asservire dall'interno l'azienda pubblica. Indizi confermati dalle ulteriori acquisizioni ricavate dalle conversazioni intercettate, che danno ampio conto dell'interferenza dell'associazione criminale con l'organizzazione amministrativa (potrebbe dirsi dell'unione personale delle rispettive cariche), della piena consapevole partecipazione della NO alla compagine e del suo ruolo.
Complesso indiziario che la ricorrente tenta solo genericamente di sminuire, col richiamare la complessiva conduzione amministrativa dell'azienda da lei diretta a suo dire improntata a trasparenza, senza peraltro una puntuale confutazione delle acquisizioni appena ricordate.
8. Venendo quindi alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura la Corte non ritiene di discostarsi dal suo costante orientamento per cui i provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca dall'incarico, condizionati a valutazioni discrezionali estranee alle esigenze penali, non sono in grado di elidere il pericolo di reiterazione di reati del medesimo genus. Pericolo a contenere il quale è stata ragionevolmente prescelta la misura degli arresti domiciliari. Ne deriva l'infondatezza del ricorso anche in relazione a quest'ultimo profilo.
9. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010