Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
L'associazione WWF Italia, Ong-Onlus, quale ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna in riferimento all'intero territorio nazionale, è legittimata a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dal reato di uccellagione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 25873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25873 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/05/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1055
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 46011/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA VA, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Forlì, emessa il 09/01/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fontana Alessandro, difensore di fiducia del ricorrente SA VA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa il 09/01/09, dichiarava SA VA, colpevole del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. e), (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda;
pena interamente condonata ex L. n. 241 del 2006; con condanna altresì al risarcimento dei danni a favore del WWF Italia, ONG - Onlus, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che era illegittima la costituzione di parte civile del WWF Italia, ONG - Onlus, non essendo stata fornita la prova concreta di "aderenza al territorio";
2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata sia quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, sia quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla misura della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 26/05/2010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. In via preliminare si rileva che il termine massimo di prescrizione (anni 4 e mesi sei, in relazione a fatti commessi sino al 18/03/05) - tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di gg. 21; sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa dell'imputato - è maturato in data 08/10/09, con conseguente estinzione del reato. Le censure dedotte nel ricorso - specie quelle inerenti alla misura della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche (queste ultime richieste esplicitamente nel giudizio di merito) - non sono manifestamente infondate, per cui non è preclusa in sede di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato anche se maturata in epoca successiva (08/10/09) alla decisione impugnata emessa il 09/01/09. Vanno confermate, comunque, le statuizioni civili, per le seguenti ragioni principali:
i. È stata accertato con congrua motivazione, priva di errori di diritto, che SA VA - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - mediante l'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite trappole, tendeva alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli frequentanti il territorio. Trattasi di condotta che integra il reato di uccellagione di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e), come contestato in atti conforme Cass. Sez. 3^ Sent. n. 19554 del 28/04/04; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2423 del 12/03/97, rv 207635; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1713 del 14/02/96. ii. Il WWF Italia, ONG - Onlus quale Ente riconosciuto per la tutela ambientale della Fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, era legittimato, ex art. 74 c.p.p., a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita della uccellagione posta in essere da SA VA. In conclusione va annullata senza rinvio la sentenza del Tribunale di Forlì in data 09/01/09 perché il reato è estinto per prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili emesse a favore della predetta parte civile, come costituita in atti.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010