Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui i fatti contestati erano indicati nel decreto di citazione come avvenuti l'8 luglio 2008, mentre dall'istruttoria dibattimentale era emerso che si erano verificati il 25 ottobre 2008).
Commentari • 3
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La risposta No, la precisazione della data di commissione del reato non integra una modifica del capo di imputazione in quanto non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, e non incide sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa proprio in quanto al tale l'errore era chiaramente evincibile e desumibile dagli atti processuali. Lo ha affermato la Quarta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.47011/21di seguito riportata. Fatto 1. La Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Campobasso del 13.05.2019, che condannava I.N. alla pena complessiva di mesi cinque e giorni dieci …
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Persona offesa dal reato - Enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato Cassazione penale, sez. VI, 20/10/2016, (ud. 20/10/2016, dep.24/01/2017), n. 3606 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - Dott. SCALIA Laura - Consigliere - Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. B.U., nato a (OMISSIS); 2. F.G., nato a (OMISSIS); 3. P.A., nato a (OMISSIS); 4. A.G., nato a (OMISSIS); 5. M.G., nato a (OMISSIS); 6. S.A., nato a (OMISSIS); nonchè dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
417 5 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 848 ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS Dott. - Rel. Consigliere - N. 52230/2013 Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA FR N. IL 23/05/1956 avverso la sentenza n. 1/2012 TRIBUNALE di SALA CONSILINA, del 17/10/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor-Avv. F udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17.10.2012 il Tribunale di Sala Consilina confermava la sentenza emessa dal locale Giudice di Pace in data 24.6.2011, con la quale LI AN era stato condannato alla pena di euro 1600,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile per i reati di cui agli artt. 582, 594 e 612 c.p. per aver colpito con schiaffi al volto RR NN, procurandole lesioni guaribili in sette giorni e per aver offeso l'onore e il decoro della stessa proferendo nei suoi confronti le frasi: ".....porca, ZZ tu sei una donna che non vale niente" e contemporaneamente minacciandola di morte.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il LI con il quale lamenta: -con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 130 e 516 e 519, commi 1 e 2 c.p.p., artt. 520, commi 1 e 2 e 521 c.p.p., per avere la sentenza impugnata qualificato come mera correzione di un errore materiale, lo spostamento in avanti della data di consumazione del reato - a seguito di contestazione del PM effettuata durante il giudizio di primo grado, essendo emerso durante il corso dell'istruttoria dibattimentale che i fatti contestati al ricorrente non si erano verificati, così come indicato nel decreto di citazione a giudizio, l'8.7.2008, bensì il 25.10.2008, procedendosi in udienza, alla modifica della predetta data- senza che il provvedimento di "modifica" sia stato poi comunicato all'imputato contumace;
tale modificazione, invece, ha inciso in maniera rilevante sulla garanzia del diritto di difesa, atteso che in determinate fattispecie, l'esatta indicazione temporale di un fatto delittuoso, assume rilevanza decisiva al fini della sua individuazione, nonché della conseguente possibile esclusione di colpevolezza dell'imputato, condizionando la possibilità di difesa dello k stesso con l'indicazione di nuovi mezzi di prova, producendo documentazione sanitaria ed altro;
si tratta, dunque, di violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata risultando il fatto ritenuto in sentenza eterogeneo od incompatibile sotto il profilo sostanziale;
-con il secondo motivo, la violazione di legge e la manifesta contraddittorietà della motivazione relativamente alla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa, atteso che il giudice d'appello, al pari di quello di primo grado, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base delle sole affermazioni della parte offesa, senza alcun giudizio di attendibilità riguardo alle dichiarazioni della stessa;
in particolare, la persona offesa ha riferito circostanze non veritiere e non concordanti con quanto indicato precedentemente nell'atto di querela e con quanto riportato, poi, nelle s.i.t. acquisite dei teste indicato dall'accusa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato, nella sua alquanto confusa esposizione, in sostanza si duole del fatto che nel giudizio di primo grado il P.M. abbia modificato la data del commesso reato, senza che a tale modifica dell' imputazione siano seguite le cautele di cui agli artt. 516 e 520/1 e 2 c.p.p., essendo l'imputato contumace, violando così il suo diritto di difesa, ma tale doglianza senz'altro omette di confrontarsi con le precise argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, che, senza incorrere nei vizi denunciati, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. V, 22/11/2001, n. 6977), alla stregua dei quali nella fattispecie in esame non si configura una "modifica dell'imputazione", ai sensi dell'art. 516 c.p.p.
1.1. Ed invero, chiaro disposto di cui agli artt. 516 e ss. c.p.p., nel suo riferirsi ai casi di diversità del fatto ed all'esigenza di uno spazio temporale idoneo per l'organizzazione della difesa, allude alle ipotesi di sostanziale immutazione dell'originaria contestazione o di ulteriori addebiti sostanziali che rendano necessaria la particolare tutela del diritto di difesa e la stessa ratio del meccanismo processuale rende, dunque, avvertiti che devono restare fuori dalla previsione di legge tutte quelle modifiche, che si risolvano in mere correzioni dell'originaria formulazione, senza toccare il nucleo sostanziale dell'addebito.
1.2.Per quanto riguarda specificamente la data dell'imputazione, questa Corte ha condivisibilmente evidenziato che, sebbene non è dato affermare in linea astratta che si tratti di un elemento accessorio dell'imputazione, non potendosi escludere che in determinate fattispecie l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso possa assumere rilevanza persino decisiva ai fini della relativa individuazione e, per 2 l'effetto, di un'eventuale ipotesi di colpevolezza, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato, specie per quanto riguarda la prospettazione di alibi difensivi, si tratta, allora, di verificare caso per caso l'incidenza della modifica della data nell'economia complessiva del fatto, dovendosi ad essa attribuire un rilievo marginale tutte le volte in cui la sua modifica non incida sulle possibilità dell'individuazione del fatto da parte dell'imputato e del conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. V, 22/11/2001, n. 6977).
1.3. Nel caso di specie il giudice d'appello senza incorrere nel vizio denunciato ha evidenziato, dunque, con congrua valutazione, non censurabile, che la "modifica" in questione non ha avuto incidenza sull'identità sostanziale e sull'identificazione dell'addebito, stante la puntuale indicazione del fatto addebitato nelle inequivoche circostanze di luogo e nelle incontrovertibili modalità di realizzazione, quindi senza possibilità di "fraintendimenti" e conseguentemente di pregiudizi per il diritto di difesa, in considerazione peraltro della presenza del difensore, che rappresentava ad ogni effetto l'imputato, assicurando la più ampia esplicazione di tale diritto.
2. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la valutazione di attendibilità della persona offesa operata dal giudice d'appello. Ed invero, la sentenza impugnata, così come aveva già fatto la sentenza di primo grado, con motivazione esauriente, dopo aver richiamato la ricostruzione dei fatti della p.o., ha senza illogicità dato atto della precisione, analiticità ed esaustività di tale versione dei fatti, peraltro riscontrata da certificazione medica ospedaliera e dalle dichiarazioni rese da LI ES in sede di s.i.t.. Inoltre, la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. I, n. 33267 del 11.6.2013), che, come detto, nella fattispecie in esame non si ravvisano. In particolare, il giudice a quo, in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole essere poste legittimamente a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui 3 D vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U., n. 41461 del 19.7.2012), ha adempiuto all'onere di valutazione di sua pertinenza, considerando specificamente la coerenza del racconto della persona offesa e conseguentemente la credibilità oggettiva e soggettiva delle dichiarazioni rese.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente medesimo, al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7.10.2014 CosePezzullo Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo Maria Lombardi Rósa Pezzullo Mrs Com WВер DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise or in ye 4