Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 4175
CASS
Sentenza 7 ottobre 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui i fatti contestati erano indicati nel decreto di citazione come avvenuti l'8 luglio 2008, mentre dall'istruttoria dibattimentale era emerso che si erano verificati il 25 ottobre 2008).

Commentari3

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  • 2La precisazione in aula della data di consumazione del reato comporta la modifica dell'imputazione?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 gennaio 2022

    La risposta No, la precisazione della data di commissione del reato non integra una modifica del capo di imputazione in quanto non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, e non incide sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa proprio in quanto al tale l'errore era chiaramente evincibile e desumibile dagli atti processuali. Lo ha affermato la Quarta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.47011/21di seguito riportata. Fatto 1. La Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Campobasso del 13.05.2019, che condannava I.N. alla pena complessiva di mesi cinque e giorni dieci …

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    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 4175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4175
Data del deposito : 7 ottobre 2014

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