Sentenza 14 maggio 1998
Massime • 1
Data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della "perpetuatio jurisdictionis", l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il "thema decidendum" sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame. Ne consegue che, prima che il "simultaneus processus" abbia raggiunto la fase del giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/1998, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 14.05.1998
1.Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.2739
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE PASCALIS DARIO " N.11206/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE PISTOIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) CAMPIGLI OSVALDO n. il 28.01.1958
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto dichiararsi la competenza del Pretore di Pistoia;
OSSERVA
Con decreto del 21.12.1993, il GIP del Tribunale di Pistoia, in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di Campigli Osvaldo, indagato per il reato di detenzione e di porto di arma comune da sparo, e ordinava trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso la locale Procura Circondariale per procedere in ordine al reato di minaccia ex art. 612 c.p.- Sulla richiesta di archiviazione del procedimento relativo a quest'ultimo reato il GIP della Pretura di Pistoia, con sentenza del 16.6.1997, dichiarava la propria incompetenza per materia in relazione alla connessione esistente con il reato di detenzione e di porto di arma comune di sparo, ritenendo che la connessione originariamente riscontrabile non determinasse spostamento di competenza nonostante l'intervenuta archiviazione relativa al reato più grave.
In data 20.2.1998 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale proponeva denuncia di conflitto di competenza, in base alla quale il GIP disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte a norma dell'art. 30, comma 2 c.p.p.- Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere definito individuando nel Pretore di Pistoia il giudice cui spetta la cognizione del procedimento relativo al reato di minaccia. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, attesa la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale rispetto a quello della "perpetuatio iurisdictionis", l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il "thema decidendum" sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame: ne consegue che, prima che il "simultaneus processus" abbia raggiunto la fase del giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell'art 22 c.p.p. (Cass., Sez. I, 12 maggio 1997, confl. comp. in proc. Olivieri ed altri). Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza univoca nel vigore del codice del 1930 (cfr. Cass., 25 gennaio 1993, Nicosia;
Cass., 27 aprile 1992, Santi), implica che la "vis attractiva" della relazione di connessione tra reati diversi diviene operante soltanto dopo il provvedimento di rinvio a giudizio e vale unicamente nella fase del giudizio, in cui resta irreversibile l'individuazione del giudice competente anche se successivamente sia eventualmente disposta la separazione dei procedimenti.
Dalle precedenti considerazione deve trarsi il corollario che nel caso di specie, una volta disposta l'archiviazione in ordine al reato di detenzione e di porto di arma, spetta al Pretore la competenza a pronunciarsi sul reato di minaccia.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Pretore di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 1998