Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 7731
CASS
Sentenza 12 febbraio 2016

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Massime1

In tema di corruzione, non configura "atto di ufficio" la condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di un amministratore comunale che aveva redatto ricorsi amministrativi, nell'interesse di privati, finalizzati all'annullamento di sanzioni irrogate da altri funzionari comunali, ritenendo tale attività del tutto estranea alle competenze funzionali del suo ufficio).

Commentario1

  • 1Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
    Nino · https://www.studiolegalepassante.it/blog/ · 16 novembre 2025

    I delitti di corruzione nel diritto penale I reati di corruzione si collocano tra i più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione. Diversamente dalla concussione o dall'induzione indebita, in cui il pubblico agente impone o condiziona il comportamento del privato, nella corruzione vi è una parità di posizioni tra corrotto e corruttore: entrambe le parti concordano liberamente lo scambio illecito di denaro o altra utilità in cambio di un favore. Si parla infatti di pactum sceleris, un accordo criminoso che mina la fiducia nella Pubblica Amministrazione. In base alla natura dell'atto compiuto, la corruzione può essere: impropria (art. 318 c.p.), quando riguarda atti leciti ma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 7731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7731
Data del deposito : 12 febbraio 2016

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