Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 8
In tema di gestione dei rifiuti, la nuova fattispecie di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave di quella prevista dal previgente art. 51-bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, essendo stata ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio (In motivazione la Corte ha precisato che: a) mentre in precedenza l'evento del reato poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, l'art. 257 fa riferimento al solo evento di danno dell'inquinamento; b) per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), che costituisce un livello di rischio superiore rispetto ai livelli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); c) la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta).
Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la condizione negativa della omessa bonifica è integrata in caso di intervento eseguito in difformità da quanto formalmente pianificato e approvato dall'autorità competente ovvero anche quando il soggetto, non dando attuazione al piano di caratterizzazione, impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, può sussistere la responsabilità dell'amministratore cessato dalla carica, eventualmente in concorso con quello subentrante: a) nel caso di fittizietà della nomina di quest'ultimo; b) se abbia fornito un contributo, morale o materiale, alla omissione compiuta dalla persona subentrata ed obbligata; c) nel caso in cui l'omissione si sia realizzata mentre era ancora in carica.
In tema di contravvenzioni, la disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore e relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima.
Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 53-bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), è necessaria la prova della consapevolezza dell'autore della condotta di aderire ad un'organizzazione illecita per conseguire un ingiusto profitto, che può consistere, oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in un vantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali o il rafforzamento della posizione di ciascun imputato all'interno dell'azienda.
In tema di gestione dei rifiuti, qualora l'area in cui è realizzata la discarica appartenga ad un ente, il responsabile dell'inquinamento - su cui grava l'obbligo di attivare la procedura di bonifica - si identifica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, non con il singolo amministratore ma con l'ente medesimo, salvo che l'amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società. (In motivazione, la Corte ha precisato che in caso di inosservanza dell'obbligo di bonificare, la società risponde sotto il profilo patrimoniale, mentre la responsabilità penale grava su colui che ha poteri di gestione dell'ente al momento consumativo del reato).
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica, ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, è configurabile la responsabilità dell'amministratore subentrante, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della realtà gestionale, con riferimento ai progetti di bonifica approvati o da eseguire, ed alla sussistenza delle condizioni di fatto che impongono di procedere alla bonifica per le pregresse attività di contaminazione.
Commentari • 4
- 1. Conflitto politico e post Facebook satirico (Cass. 28948/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 agosto 2022
In tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. Deve essere ben chiaro, pertanto, il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito: il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, …
Leggi di più… - 2. Valore della testimonianza di parte civile nel giudizio civile di rinvio (Cass. 16916/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2020
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all'art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE (ud. 18/04/2019) 25-06-2019, n. 16916 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente - Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - …
Leggi di più… - 3. Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019
- 4. Diagnosi ritardata di malattia incurabile: colpa medica (Cass. 50975/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2016, n. 29627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29627 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
ASR 29 62 7 / 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. 831/2016 sez. Dott. VINCENZO ROMIS -- Presidente - Dott. ES M. CIAMPI - Consigliere PU - 21.4.2016 - Rel. Consigliere R.G.N. 12413/2015 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI Rel. Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto dagli imputati 1. SI CA N. IL 28/08/1946 2. GU VA N. IL 22/06/1953 3. AS RA N. IL 26/05/1946 4. SE PI OL N. IL 01/10/1957 5. LI RT N. IL 02/07/1948 6. RU IO N. IL 28/02/1944 7. LI IO N. IL 05/12/1952 8. ON LE N. IL 26/10/1963 9. BA NO N. IL 14/11/1963 10. CO VA N. IL 16/12/1942 11. OR VA N. IL 01/01/1942 12. ER OL N. IL 29/06/1952 13. PI LD N. IL 21/06/1951 14. AN TO N. IL 04/03/1946 15. EU ES N. IL 12/03/1942 16. ER RC N. IL 27/11/1952 17. IO LD OL N. IL 30/07/1943 и цве 18. EM OL N. IL 16/02/1953 1 19. AT AB N. IL 27/08/1951 20. NI LB N. IL 15/03/1951 e dal responsabile civile 21. NS AV in persona del l.r.p.t. avverso la sentenza n. 5076/2013, CORTE APPELLO di FIRENZE, del 21/03/2014 • sentite la relazioni svolte dai consiglieri Dott.ssa PATRIZIA PICCIALLI e Dott. VINCENZO PEZZELLA all'udienza del 18 marzo 2016; ⚫ sentite le conclusioni del PG Dott. PASQUALE FIMIANI, che all'udienza del 18 marzo 2016 ha chiesto:
1. Quanto ai reati in materia di rifiuti:
1.1 previa rettifica del dispositivo della sentenza di questa Corte n. 32797 del 2013 nel senso di escludere dall'annullamento con rinvio i reati di cui ai capi 95-bis ed HH, annullamento senza rinvio quanto ai reati di cui a tali capi perché l'azione penale non poteva essere proseguita per essersi formato il giudicato sulla estinzione per prescrizione, con revoca delle relative statuizioni civili;
1.2. annullamento senza rinvio quanto ai reati di cui ai capi M ed 81 per essere gli stessi estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, con revoca delle relative statuizioni civili;
1.3. inammissibilità dei ricorsi relativi ai capi 14-bis e VV, con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio;
2. Quanto ai reati di omessa bonifica:
2.1. per EG: annullamento senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita per essersi formato il giudicato sulla estinzione per prescrizione in ordine ai fatti commessi anteriormente al 28/9/2001 e sulla assoluzione per non avere commesso il fatto in ordine alle condotte successive a tale data;
2.2. quanto agli altri imputati condannati, previa rettifica del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di includere la condanna di LI, LO, PI, LO anche per il reato di cui al capo 74: annullamento senza rinvio per essere i reati rispettivamente ascritti estinti per prescrizione e con rinvio ai fini civili, con estensione della pronuncia, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., a LL AN e SS, non ricorrenti;
3. Quanto ai reati di organizzazione di traffico illecito di rifiuti: annullamento con rinvio quanto a IL, LL e LL per i reati di cui ai capi 95, QQ, 38A e 40A 2 Way e quanto a RI e PI per i reati di cui ai capi 95, QQ;
4. Rigetto nel resto. • Uditi per le parti civili All'udienza del 18.3.2016: - L'Avv. OB Spoldi per la Provincia di Terni il quale conclude per la conferma dell'impugnata sentenza e deposita conclusioni e nota spese. - L'Avv. Riccardo Venturi per la Provincia di Ferrara ed il Comune di Comune di CO il quale conclude per il rigetto di tutti i ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese;
- L'Avv. Riccardo Venturi, quale sostituto processuale dell'Avv. Letizia Luciani, per l'Associazione DR il quale conclude per il rigetto di tutti i ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese;
- L'Avv. Riccardo Venturi, quale sostituto processuale dell'Avv. Letizia Luciani, a sua volta nominata sostituto processuale dell'avv. CO Rossi per LEGAMBIENTE TOSCANA ONLUS il quale conclude per il rigetto di tutti i ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese;
L'Avv. Riccardo Venturi, quale sostituto processuale dell'Avv. NC Bevacqua per la Regione Toscana, il Comune di Borgo San Lorenzo, il Comune di Fiorenzuola, il Comune di Scarperia e San Piero a Sieve e il Comune di Vaglia il quale conclude per il rigetto di tutti i ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese. All'udienza del 14.4.2016 - L'Avv. Antonio Volpe per il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare che conclude per il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni scritte. -L'Avv. CO Rossi quale sostituto processuale dell'Avv. Riccardo Venturi per MB Toscana onlus che chiede il rigetto di tutti i ricorsi e deposita nota spese e conclusioni scritte. - L'Avv. Natale Fusani in sostituzione dell'avv. Stefani per il WWF ITALIA che chiede il rigetto di tutti i ricorsi depositando conclusioni e nota spese. ⚫ Udito per il responsabile civile All'udienza del 14.4.2016 - L'Avv. Giuseppe Giuffrè per il NS AV in persona del I.r.p.t. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ⚫ Uditi i Difensori. All'udienza del 14.4.2016 -· Avv. Alfonso Stile per EG;
Avv, OL Costantini per AT;
Avv. Antonio Davirro per IL;
Avv. Giuseppe Zanalda per LL, LL, LO e 3 LO;
Avv. Giuseppe Giansi per ME;
Avv. Antonino Giunta per EU, OF e IA;
Avv. Mattia di Mattia per GI;
Avv. Filippo Sgubbi per LI e GU;
Avv. Giuseppe De Napoli quale sostituto processuale dell'Avv. Filippo Dinacci per GU e LI;
; Avv. Gilberto Giusti per RI e PI;
Avv. Massimo Zaganelli per OR;
Avv. OL Dell'Anno per PI, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. All'udienza del 21.4.2015. - L'Avv. Grazia Volo codifensore di LO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il presente processo riguarda fatti e condotte poste in essere durante i lavori di realizzazione della galleria ferroviaria destinata al trasporto ad Alta Velocità nella tratta compresa tra Firenze e Bologna, comportanti lo scavo e la sistemazione di lunghi tratti di galleria e un significativo impatto sull'ambiente. Trattasi, secondo le contestazioni, di reiterate violazioni in tema di smaltimento e gestione dei rifiuti generati dai suddetti lavori, elevate ai sensi del d.lgs.
5.2.1997 n. 22 e quindi della parte quarta del d.lgs.
3.4.2006 n. 152 (artt. 177 e ss.). In particolare viene contestato il reato di gestione di discariche abusive o in violazione delle prescrizioni relative LL loro gestione, reati connessi allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti (smarino e fanghi), omessa bonifica dei siti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, plurime condotte di danneggiamento, anche delle acque di falda e, a vario titolo, violazioni di norme a tutela del paesaggio. Le contestazioni sono state integrate in corso di dibattimento. I giudizi hanno visto un vasto arco di contestazioni mosse agli imputati in esito a numerosi procedimenti che sono stati riuniti o in corso di indagine o in sede giudiziale fino a dare luogo alle imputazioni che saranno di seguito sintetizzate. Il processo riguarda le attività compiute dai preposti del Consorzio AV per smaltire: a) la terra scavata dalle gallerie (c.d. "smarino"); b) i fanghi prodotti dai cantieri dello stesso AV;
c) i "limi di lavaggio" cioè, la terra derivante dal lavaggio degli inerti che soggetti terzi hanno fornito a AV per la realizzazione del calcestruzzo e il rivestimento delle gallerie scavate ed utilizzato per ritombare le cave di loro gestione.
2. Nel corso dei vari gradi di giudizio sin qui espletati venivano separate plurime posizioni per le quali risultava già maturata la prescrizione e talune relative a imputati deceduti. 4 Le contestazioni mosse agli imputati riguardano i responsabili del consorzio d'imprese AV, i gestori delle cave e dei siti di deposito dei materiali di risulta, gli intermediari, i trasportatori, i responsabili dei cantieri. La sentenza emessa 3/3/2009 dal Tribunale di Firenze, sez. dist. di Pontassieve, che confermava in gran parte l'impianto accusatorio, veniva parzialmente riformata dLL sentenza del 27/6/2011 della Corte di Appello di Firenze nei termini di seguito sintetizzati attraverso l'esposizione della sentenza di annullamento, sotto indicata, pronunciata dLL III Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 18.3.2013. In particolare, come avrà modo di dirsi in seguito, la valutazione divergente tra il giudice di primo e quello di secondo grado atteneva LL individuazione del dies a quo della prescrizione del reato di gestione di discarica abusiva.
3. La Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza 32797/2013, resa all'udienza del 18/3/2013, la cui motivazione veniva depositata il 29.7.2013, sui ricorsi del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, nonché di numerose parti civili ed imputati, così provvedeva: a) Annullava la sentenza impugnata relativamente: • al punto 5 del dispositivo, con esclusione della posizione EG, afferente i reati di gestione abusiva delle discariche, che la Corte territoriale aveva dichiarato estinti per prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado;
• al punto 3 del dispositivo, riguardante i reati di omessa bonifica - per i quali la Corte territoriale aveva pronunciato sentenza di assoluzione con la formula "perché i fatti non sussistono". La pronuncia di annullamento non riguardava i reati contestati ai capi di imputazione 40, 45, 46, 47, 48, 49 e 77 bis, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per gli stessi;
⚫ ai punti 6 ed 8 del dispositivo, afferente il reato di traffico organizzato dei rifiuti, dai quali gli imputati erano stati assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato", con esclusione del reato contestato al capo 39 A;
⚫ alle posizioni CE (punto 9 del dispositivo) e RI (punti 3 e 6 del dispositivo), con riferimento agli effetti civili;
• LL posizione TT (punto 11 del dispositivo); e rinviava ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Rigettava, nel resto, i ricorsi presentati con riferimento ai punti del dispositivo suddetti, nonché i ricorsi relativi ai restanti punti. 5 W Way Dichiarava inammissibile il ricorso di PI LD che condannava al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Condannava gli imputati - esclusi EG, CE, RI e TT - ed il responsabile civile, in solido, LL rifusione delle spese sostenute nel grado in favore delle parti civili, ivi indicate.
4. La prima sentenza di legittimità (cfr. in particolare pagg. 78 e ss.) ha affrontato la questione relativa LL permanenza del reato di gestione di discarica abusiva, in particolare se questa dovesse considerarsi in esercizio anche nella fase post-operativa (come aveva ritenuto il giudice di primo grado ed escluso, invece, la pronuncia di appello del 2011). La "gestione" organizzata di rifiuti che assumevano dimensioni quantitative, presenza temporale e caratteristiche proprie rilevanti, secondo l'impostazione di cui LL sentenza 32797/2013, non si esaurisce nella fase di raccolta, movimentazione e deposito, ma comprende anche le attività di controllo successive e necessarie per evitare pericoli e offese ai beni protetti. Tale impostazione sarebbe l'unica coerente coi principi di prudenza e prevenzione che informano l'intera disciplina e che non potevano consentire al legislatore di limitare la propria attenzione -e la relativa regolamentazione- LL sola fase di creazione e ricettività operativa della discarica. Tali considerazioni imponevano di concludere che l'omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive LL cessazione dei conferimenti non erano rapportabili a un generico obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato già perfezionato e in sé esaurito, ma formavano parte costitutiva del reato ex art. 51, comma 3, d.lgs 22/1997, ora 256, comma 3, d.lgs. 152/2006. E se tale conclusione aveva riguardo al gestore di una discarica autorizzata, non diversa impostazione era applicabile a chi avesse operato in modo radicalmente abusivo. L'obbligo di evitare i rischi connessi LL presenza dei rifiuti anche dopo la cessazione dei conferimenti era obbligo generale, che faceva carico ad ogni gestore di non omettere le necessarie condotte di vigilanza e di segnalazione, ed era ricompreso all'interno della fattispecie dell'art.256, comma 3, d.lgs. 152/2006, attraverso il richiamo al concetto di discarica fissato e disciplinato dagli artt. 2- 13 del d.lgs. 36/2003. Conclusivamente il giudice di legittimità non condivideva l'impostazione della Corte di Appello ed esplicitata dalle difese secondo cui, una volta cessati i conferimenti illegali, in relazione al reato ex art.256, comma 3, d.lgs. 156/2006, sarebbe cessata la permanenza dell'illecito, con la conseguente applicabilità al gestore solo degli obblighi e delle sanzioni relativi LL bonifica del sito. Ciò imponeva l'annullamento della prima sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto di fissare la cessazione della permanenza del reato ex art.51, comma 3, d.lgs. n. 22/1997, in coincidenza con l'ultimo conferimento in discarica. I giudici di legittimità nel 2013 si erano posti, tuttavia, il problema della individuazione del momento in cui il reato di gestione abusiva di discarica vedesse cessare la propria permanenza, dovendosi considerare che le imputazioni precisavano che le condotte illecite non si erano concluse con i sequestri del giugno 2001, ma erano proseguite con conferimenti anche sino al 2006. Peraltro non era chiaro quali condotte, in concreto, fossero state tenute dopo la conclusione della fase di gestione operativa, se e quando le autorità erano venute a conoscenza delle situazioni di illegalità e dato avvio alle procedure di bonifica;
né la sentenza di primo grado consentiva di comprendere puntualmente se le situazioni illecite si erano protratte nel corso del giudizio. La situazione di incertezza su questi profili era resa ancora maggiore dLL lettura dei capi di imputazione e delle motivazioni delle sentenze di merito con riferimento alle contestazioni di omessa bonifica e al rilascio delle liberatorie: ove si evidenziava che per una parte delle discariche si era dato luogo alle procedure di bonifica e si era pervenuti al rilascio delle liberatorie, così emergendo che la complessa vicenda aveva conosciuto forme e momenti diversi di intervento delle amministrazioni competenti sulle discariche in questione. Occorreva quindi determinare quando avesse avuto luogo la cessazione della permanenza dei reati di gestione abusiva di discarica. La Corte di legittimità, LL luce dei principi generali in tema di reato permanente, considerava quindi che il cessare della permanenza del reato di cui all'art.51 c. 3 d.lgs. 22/1997, per la fase post-operativa, si verificava, in primo luogo, con la cessazione della situazione di antigiuridicità, vuoi mediante la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dLL legge, vuoi mediante la rimozione dei rifiuti e il superamento dello stato di degrado dell'area, vuoi con l'avvio delle procedure di bonifica (in ciò ricompresa la rimozione dei rifiuti) in caso di inquinamento conseguente LL gestione della discarica, posto che tale ultima condotta ricomprendeva l'avvio di attività volte a rimuovere la situazione di antigiuridicità legate al deposito/discarica di rifiuti. In secondo luogo poteva cessare con il sequestro dell'area; ed infine, in assenza di alcuna di tali circostanze, doveva considerarsi cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado.
5. A fronte delle puntuali censure mosse dagli appellanti, la Terza Sezione di questa Corte indicava essere necessario che, per ciascuno dei capi di imputazione, i giudici del rinvio procedessero a una ricostruzione della situazione 7 di fatto che, invece, non era stata operata nella sentenza impugnata in maniera da consentire LL Cassazione di provvedere in ordine all'esame dei motivi di ricorso e LL decisione sull'eventuale estinzione dei reati per prescrizione. L'impostazione accolta dLL Corte di Appello aveva condotto LL conclusione che tutti gli illeciti concernenti le discariche abusive si erano prescritti prima della pronuncia della sentenza di primo grado, per cui quei giudici avevano ritenuto di non procedere all'esame della effettiva e concreta cessazione dell'antigiuridicità nella fase post-conferimenti. Ciò impediva LL Cassazione di valutare se l'ulteriore decorso del tempo avesse nel frattempo inciso sul maturare del termine prescrizionale che, in ipotesi, avrebbe potuto coincidere anche con la data della sentenza di primo grado. A tale conclusione conseguiva che il punto 5 del dispositivo della sentenza impugnata doveva essere annullato con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame secondo i principi fissati con la decisione.
6. Il tema della prescrizione dei reati di cui all'art. 51 d.lgs. 22/1997 (ora 256 d.lgs. 152/2006) risulta, peraltro, collegato a quello della sussistenza delle contravvenzioni di omessa bonifica: la Corte di legittimità ha, infatti, sottolineato nuovamente che "l'avvio delle procedure di bonifica dei siti può in concreto avere riflessi sulla cessazione del reato di gestione illegale" di essi (v. sentenza pag. 85). Con riferimento al problema rappresentato dall'applicabilità delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 152/2006 - sul presupposto che in tema di bonifica esse siano più favorevoli di quelle stabilite dal d.lgs. 22/1997, e dunque suscettibili di efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. - la Corte di legittimità ha considerato fisiologico che le procedure si fossero avviate e sviluppate in linea con il d.lgs. 22/1997 e le altre disposizioni in vigore all'epoca dei fatti;
ed ha aggiunto che, nei casi in cui si fossero positivamente concluse sotto la vigenza del d.lgs. 22/1997 avendo AV ottemperato a quanto prescritto, il reato rimaneva escluso, indipendentemente dal sopravvenire delle diverse regole di cui al d.lgs. 152/2006. Il tema dell'applicazione di quest'ultimo si poneva, pertanto, solo per i casi in cui, verificatosi l'inquinamento e avviate le procedure di bonifica sotto la vigenza del d.lgs. 22/1997, queste fossero proseguite dopo l'introduzione del Testo Unico ambientale. La Terza Sezione di questa Corte ha, però, precisato, nella più volte citata sentenza 32797/2013, che, nelle procedure ancora in corso, gli enti competenti dovevano attenersi ai nuovi parametri ed alle nuove metodologie e pertanto ogni decisione, in particolare il rilascio delle liberatorie, doveva essere adottata nel rispetto del d.lgs. 152/2006. Ha quindi chiarito che, nei casi singolarmente ed 8 espressamente esaminati dLL Corte di Appello vi era prova positiva della conclusione delle bonifiche e delle relative certificazioni provinciali, non essendovi elementi per disattendere il giudizio di non manifesta illegittimità formulato in merito ad esse;
la pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste è stata pertanto confermata con riferimento ai capi 40 (discarica Rio Cucco), 45 (Prevam Dune Autostradali), 46 (Prevam di Cari), 47 (OL A), 48 (OL B), 49 (OL C) e 77bis (Laghetti Forestan). Riguardo a tutti gli altri reati di omessa bonifica la Cassazione ha invece ritenuto insufficiente l'analisi espletata dLL Corte di Appello ed ha quindi rimesso gli atti LL Corte di appello per un esame più diretto e puntuale di tutte le altre procedure esperite e l'individuazione dei presupposti di fatto utili per l'applicazione dei principi interpretativi fissati. Occorreva, quindi, che il giudice del rinvio desse dar corso ad una disamina parallela dei reati di omessa bonifica e di gestione abusiva di discarica contestati con riferimento al medesimo sito, ove, partendo dLL verifica delle procedure e delle rispettive conclusioni, fosse possibile poi stabilire anche il momento di cessazione dell'antigiuridicità connotante le violazioni dell'art. 51, d.lgs 22/1997 (e quindi 256 d.lgs. 152/2006). A tale conclusione conseguiva l'annullamento del punto 3 della sentenza impugnata.
7. Con riferimento al reato di traffico illecito dei rifiuti (punti e 8 del dispositivo della sentenza della Corte di appello) la sentenza di legittimità del 2013 rilevava l'errore in cui erano incorsi i giudici di appello nella interpretazione dell'art. 53-bis, d.lgs. 22/1997, sottolineando che il reato ha natura monosoggettiva e non presuppone la pluralità dei soggetti agenti e che allo stesso al quale sono applicabili le regole ordinarie in tema di concorso di persone fissato dall'art. 110 c.p.. Partendo da tali premesse la Corte di legittimità ha sottolineato che non è richiesto per la sua configurabilità il "preventivo accordo" tra i concorrenti ma la consapevole adesione ad un metodo di gestione illegale di rifiuti, che per la pluralità delle condotte e le sue dimensioni integra gli estremi della fattispecie prevista dall'art. 53 bis d.lgs. 22/1997. Ha altresì evidenziato anche una incompleta valutazione delle posizioni dei vertici del consorzio in relazione agli obblighi gravanti sui medesimi. In particolare, l'affermazione contenuta in sentenza circa l'assenza di prove della consapevolezza in ordine alle condotte altrui appariva incoerente rispetto alle affermazioni di responsabilità pronunciate sulla contravvenzioni contestate, che la stessa descrizione dei fatti imponeva di considerare poste in essere in modo sistematico e tra loro coerente. 9 La sentenza 32797/2013 accoglieva, invece, la censura proposta dal responsabile civile e dagli imputati in ordine al capo 39A, sul rilevo che la Corte di appello aveva esplicitato le ragioni di fatto tese ad escludere che, dopo l'ordinanza sindacale del 14.12.2003, il reato contestato potesse ancora essere intenzionalmente commesso. Ne conseguiva l'annullamento con rinvio relativo ai capi 6 e 8. La Terza Sezione Penale di questa Corte rigettava, invece, i ricorsi degli imputati e del responsabile civile sul capo A (art. 635 c.p., punto 11 del dispositivo della Corte di appello, con cui è stata dichiarata l'estinzione dei reati, che veniva, dunque, confermata) ed altresì rigettava il ricorso del PM sul capo B (sempre relativo ad ipotesi ex art. 635 c.p.), laddove la Corte di appello aveva escluso l'esistenza di prove circa la illegittimità delle condotte degli imputati ( v. punto 9 del dispositivo), e tale valutazione veniva, perciò, confermata. La Corte di legittimità procedeva altresì all'annullamento con rinvio del punto 11 del dispositivo, esclusivamente con riferimento LL posizione di TT;
del punto 9 del dispositivo con riferimento a CE;
dei punti 3 e 6 del dispositivo con riferimento a RI. Rigettava, nel resto, i ricorsi con riferimento ai punti del dispositivo suddetti, nonché quelli relativi ai restanti punti.
8. In sede di giudizio di rinvio la Corte di Appello di Firenze, con sentenza resa in data 21/3/2014, ha evidenziato come la Cassazione avesse ritenuto in fatto accertato, nel corso del giudizio di merito, che i siti ove erano stati allocati smarino e fanghi fossero stati gestiti in violazione della legge (e ove autorizzati anche delle prescrizioni). La Corte territoriale ha poi esaminato il problema della permanenza del reato di gestione abusiva di discarica, LL luce del principio di diritto cui era chiamata ad attenersi, che la fase post-operativa, i relativi controlli e precauzioni, e il ripristino ambientale costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della disciplina autorizzatoria, cosi che la violazione della relativa disciplina integra gli estremi del reato di cui ci occupiamo. I reati di gestione di discarica senza autorizzazione per i quali si è ritenuto in motivazione che la permanenza è stata interrotta dLL sentenza di primo grado sono i seguenti: - capo 14-bis (area all'interno della cava Prevam Le AN), pag. 156 (connesso al reato di omessa bonifica di cui al capo 52); 10 I capo 81 (FO LL LA), pag. 166 (connesso al reato di omessa bonifica di cui al capo 50); capo M (ex cava AR), pag. 163; - capo VV (gestione delle discariche abusive GIT), pag. 166 (connesso al reato di omessa bonifica di cui al capo ZZ); - capo TT (omessa bonifica nel sito AV RD), pag. 165 (connesso al reato di omessa bonifica di cui al capo UU); Per tali reati sono stati condannati:
1. IL (direttore generale del Consorzio ET dal 1998 al 28 settembre 2001, poi sostituito da GU;
successivamente consigliere delegato, dal 28 settembre 2001 in poi);
2. LL (direttore di cantiere T17 dal 1997 al 5 febbraio 2002; direttore di tronco DT1 dal 19 luglio 2000 al 27 giugno 2003, poi sostituito da AM;
direttore di tronco DT2 dal 2 luglio 2002 al 27 giugno 2003 e da tale data in poi con responsabilità di coordinamento costruzioni in supporto LL direzione generale);
3. LL (direttore dei cantieri CBT1 di ES fiorentino dal 13 maggio 1999 al 19 febbraio 2004, poi sostituito da IA;
direttore di tronco DT3 dal 27 giugno 2005; in seguito Direttore generale) per i reati di cui ai capi 14-bis, 81 ed M;
4. ME (intermediario e titolare di degli impianti, legale rappresentante della ditta GIT- Grandi Inerti Taverini - s.r.1.) per il reato di cui - al capo VV. La sentenza ha dichiarato non doversi procedere: - per essere i reati di cui ai capi 14-bis, 81, M, prescritti dopo la sentenza di primo grado per quanto riguarda GU (direttore generale del Consorzio ET, dal 28 settembre 2001 al 24 febbraio 2005). -per essere i reati di cui ai capi TT e VV prescritti prima della sentenza di primo grado nei confronti di IL, GU, LL, e LL, nonché nei confronti di OR (legale rappresentante OR strade s.r.1., subappaltatrice del cantiere T1 Obis), RI (legale rappresentante della ditta AL s.p.a., gestore dell'impianto di betonaggio del cantiere T5), PI (legale rappresentante della ditta UN, titolare dell'impianto di betonaggio del cantiere T17), GI (solo per capo TT, intermediario tra ET ed il gestore finale dei rifiuti, legale rappresentante della ditta Agavi), in quanto discariche di terzi e facendo riferimento all'epoca di cessazione dei conferimenti da parte di ET (arg. Da pag. 180). I reati di gestione di discarica senza autorizzazione per i quali la sentenza ha rilevato in motivazione che la prescrizione era maturata, ma dopo la sentenza 11 di primo grado sono quelli di cui al: - capo 3-bis (La Capannina), pag. 148 (conferimenti cessati al 19 settembre 2006); - capo 15-bis (ex vasche LB), pag. 161 (antigiuridicità della conduzione post operativa del sito della discarica è venuta meno in data 24 settembre 2005); - capo 16-bis (Prevam presso Car 1), pag. 154 (conferimenti cessati al dicembre 2004); - capo 19-quinquies (Prevam Colle AN), pag. 160 (conferimenti cessati al settembre 2004); - capo RR (area AT), pag. 165 - connesso al reato di omessa bonifica di cui al capo SS (rifiuti rimossi sin dal 2005). Tenendo conto delle posizioni soggettive, la sentenza ha dichiarato non doversi procedere per essere prescritti dopo la sentenza di primo grado per i seguenti reati: - capi 3-bis, 15-bis, 16-bis, 19-quinquies, per quanto riguarda IL, GU, LL e LL;
- capo 16-bis per quanto riguarda RI;
-- capo RR per quanto riguarda AT (legale rappresentante della ditta AT, smaltitore). La sentenza ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato di cui al capo RR prescritto prima della sentenza di primo grado nei confronti di IL, GU, LL, e LL, nonché nei confronti di OR, RI, PI, GI (tenendo, evidentemente, presente l'epoca dei conferimenti nella discarica gestita da AT, come sembra evincersi dal punto a pag. 180). Dunque, in applicazione del principio di diritto stabilito nella sentenza 32797/2013, a pag 76, il giudice del rinvio, ritenuto che le scelte di fondo nello smaltimento dei rifiuti fossero riconducibili ai vertici del AV, ha affermato che ciascun dirigente AV doveva essere chiamato a rispondere personalmente per quei soli fatti di gestione abusiva che sono stati perpetrati nel tempo in cui ha messo a disposizione la propria prestazione professionale (v. pagg. 179-80 della sentenza impugnata), precisando che, per i siti gestiti da soggetti terzi (le discariche AT, CAVE NORD, GIT e FORNACE FOCARDI) il contributo dei dirigenti AV si era limitato a ripetuti atti di conferimento. Situazione diversa veniva considerata essere quella dei siti gestiti direttamente da AV- o anche per il tramite- di sub appaltatori, in cui i vertici AV si è ritenuto dovessero rispondere per l'intera gestione abusiva, salvo rilevarsi la cessazione della condotta concorsuale dal momento del venir meno del ruolo operativo del singolo imputato (v. pag. 180). 12 Quanto ai reati di omessa bonifica, il giudice del rinvio ha premesso che contrariamente a quanto sopra sostenuto con riferimento al reato gestione illecita dei rifiuti, la valutazione dei comportamenti illeciti a base delle omesse bonifiche doveva partire dLL lettera dell'art. 51- bis d.lgs. 22/97 (ora 257, d.lgs. 152/2006) secondo il quale "chiunque abbia provocato un inquinamento debba provvedere LL bonifica: si tratta di un onere personale ricadente sul soggetto che ha determinato il danno ambientale in ordine LL cui rimozione mantiene per legge una posizione di garanzia;
la dismissione dLL carica dei Dirigenti ET in un momento successivo a quello in cui l'inquinamento si era già realizzato con il loro contributo non poteva pertanto rilevare con riferimento LL responsabilità di ciascuno di provvedere LL bonifica. I reati di omessa bonifica ritenuti configurabili dal giudice "a quo" sono quelli di cui al: capo 50 (omessa bonifica a seguito della gestione della discarica abusiva nell'area destinata LL cava SA di AS, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo 81), pag. 166; capo 52 (solo per l'omessa bonifica a seguito della gestione della discarica Prevam Le NA, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo 14-bis), pag. 156; capo 74 (omessa bonifica a seguito della gestione della discarica abusiva RN FO), pag. 162; capo SS (omessa bonifica a seguito della gestione della discarica abusiva AT, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo RR), pag. 164; capo UU (omessa bonifica a seguito della gestione della discarica abusiva AV RD, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo TT), pag. 165; capo ZZ (omessa bonifica a seguito della gestione delle discariche abusive GIT, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo VV), pag. 166; capo V (omessa bonifica a seguito allo sversamento di olii sul terreno circostante i comprensori degli impianti di Balzo LL Capra), v. pag. 158. Sono stati condannati: - EG (consigliere delegato dal 12 gennaio 1998 al 28 settembre 2001, poi sostituito dal IL AR;
successivamente Presidente del Consorzio ET, dal 28 settembre 2001 in poi), IL (direttore generale del Consorzio ET dal 1998 al 28 settembre 2001, poi sostituito da GM;
successivamente consigliere delegato, dal 28 settembre 2001 in poi), GU (direttore generale del Consorzio ET, dal 28 settembre 2001 al 24 febbraio 2005), LL (direttore di cantiere T17 dal 1997 al 5 febbraio 2002; direttore di tronco DT1 dal 19 luglio 2000 al 27 giugno 2003, poi sostituito da AM;
direttore di tronco DT2 dal 2 luglio 2002 al 27 giugno 2003 e da tale data in poi con responsabilità di coordinamento costruzioni in supporto LL direzione generale) e LL (direttore dei cantieri CBT1 di ES fiorentino dal 13 13 maggio 1999 al 19 febbraio 2004, poi sostituito da IA;
direttore di tronco DT3 dal 27 giugno 2005; in seguito Direttore generale) per i reati ascritti ai capi 50, 52 (con la limitazione predetta), 74, SS, UU, ZZ;
- LI (direttore tecnico responsabile della direzione di tronco, fino al luglio 2002), LO (direttore di tronco DT3 dal 1998 al 27 giugno 2003, poi sostituito da LL) e PI (responsabile dell'ufficio logistica e ambiente dal 31 marzo 2000 al 14 settembre 2003, poi sostituito da DI AR), per i reati ascritti ai capi 50, 52 (con la limitazione predetta), SS, UU, ZZ;
- LO (direttore dei cantieri T5, T7 e CBT3 dal 1998 al 7 gennaio 2003, poi sostituito da DU BE), OR (legale rappresentante OR strade s.r.1., subappaltatrice del cantiere T1 Obis), RI (legale rappresentante della ditta AL s.p.a., gestore dell'impianto di betonaggio del cantiere T5), PI (legale rappresentante della ditta UN, titolare dell'impianto di betonaggio del cantiere T17), per i reati ascritti ai capi SS, UU, ZZ;
BA e Socco!, (BA dal dicembre 1999 al 1 marzo 2001, direttore di cantiere Italstrade, subappaltatrice dei cantieri T11 e T12; CO fino al dicembre 1999, direttore di cantiere Italstrade, subappaltatrice dei cantieri T11 e T12), IA (legale rappresentante della società OL s.r.1., quale gestore di alcune cave), (oltre a LL AN e SS, non ricorrenti) per il reato di cui al capo 74; · GI (intermediario tra ET ed il gestore finale dei rifiuti, legale rappresentante della ditta Agavi) per i reati ascritti ai capi SS, UU;
ME (intermediario e titolare degli impianti, legale rappresentante della ditta GIT Grandi Inerti Taverini - s.r.l.), per il reato ascritto al capo ZZ;
AT (legale rappresentante della ditta AT, smaltitore), per il reato ascritto al capo SS. Con riferimento al delitto di traffico illecito di rifiuti, il giudice del rinvio ha ritenuto che i rifiuti prodotti dalle attività di escavazione e dalle altre funzionali LL realizzazione delle gallerie, siano stati oggetto di gestione abusiva condotta con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate. E' stato ritenuto trattarsi di un sistema complessivo che trovava pieno riscontro negli accertamenti condotti nel corso di anni dagli organi di controllo e dLL Polizia Giudiziaria e che costituiscono l'ossatura probatoria dei reati contravvenzionali sopra esaminati. In conformità a quanto posto in rilievo dal Tribunale, il giudice del rinvio affermava che le violazioni registrate, per quantità e qualità, rappresentavano sicuramente un quadro fattuale che per la sistematicità e interna coerenza 14 (operativa e finalistica), non poteva non essere considerato unitariamente anche in termini di realizzazione di un traffico organizzato di rifiuti. In questa prospettiva, la Corte territoriale rilevava, attraverso l'analisi dei singoli capi di imputazione, che per i siti Le AN (capo 14bis) e ex-cava AR (capo M) non era stata mai conseguita alcuna autorizzazione, e tantomeno risultava fossero mai stati approntati sistemi operativi e mezzi tecnici a tutela e garanzia della loro non pericolosità ambientale;
il sito FO LL LA (capo 81) era stato autorizzato per la gestione operativa soltanto dopo la sentenza di primo grado;
non vi era prova che fosse mai stata data risposta alle informazioni che le autorizzazioni provinciali del 2001 richiedevano (capo HH), mentre la gestione dei rifiuti all'interno dei cantieri era proseguita ininterrottamente senza mai richiedere autorizzazioni ed in un contesto di evidente e non semplicemente - colposa trascuratezza che aveva determinato dilavamenti, contaminazioni e inquinamenti. Di una tale complessiva situazione, ove nel corso delle conclamate attività illecite era stata trattata e gestita una mole complessivamente ingentissima di rifiuti, dovevano certamente rispondere i Dirigenti AV, cui erano stati ascritti i reati di cui ai capi 95), QQ), 38A) e 40A), che rappresentano, secondo il giudice del rinvio, altrettanti momenti di un unico reato abituale. Così anche gli accadimenti descritti ai capi 38A) e 40A) rappresentavano in modo piano come si fosse proceduto da una situazione irregolare ad un'altra ogni qualvolta la prima fosse divenuta impraticabile, di regola per l'intervento dell'Autorità pubblica: nel caso specifico, secondo la ricostruzione operata dLL Corte territoriale, dapprima si sfruttò il verificarsi di una frana per impiegare abusivamente fanghi nella ex-cava Montebeni prospettando un intervento di messa in sicurezza, ma avendo in realtà quale primario ed essenziale obbiettivo l'abbancamento di rifiuti (a costo pressoché zero); quindi, emersa l'illiceità, avviò a depositare ancora del tutto irregolarmente altri fanghi direttamente presso la cava di SA di AS ed ancora presso impianti esterni (Gattelli e Nuova Lam srl) tutti inidonei ma ciononostante ripetutamente utilizzati per quantitativi assai elevati e già per sé stessi ingenti. In realtà le quattro imputazioni si riferiscono partitamente a situazioni diverse, in relazione ai materiali trattati, alle modalità di smaltimento, ai siti di destinazione e provenienza, ma tutte comunque inerenti la complessiva attività di gestione illecita dei rifiuti provenienti dalle attività dei cantieri TAV. -L'istruttoria dibattimentale e le conclusioni assunte dai Giudici di merito, per come validate dLL Cassazione avevano, quindi, dimostrato, secondo la Corte territoriale, il protrarsi assai oltre il luglio 2006 di atti di gestione illecita di discariche e rifiuti, per quantitativi ingenti, con operazioni organizzate e 15 sistematiche, tutte finalizzate ad un ingiusto profitto, e fissato per alcune di esse il termine convenzionale rappresentato dLL sentenza di primo grado. Per il reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti sono stati condannati: - quanto ai soggetti aventi un rapporto organico con ET, IL direttore generale del Consorzio ET dal 1998 al 28 settembre 2001, poi sostituito da GU;
successivamente consigliere delegato, dal 28 settembre 2001 in poi), LL (direttore di cantiere T17 dal 1997 al 5 febbraio 2002; direttore di tronco DT1 dal 19 luglio 2000 al 27 giugno 2003, poi sostituito da AM;
direttore di tronco DT2 dal 2 luglio 2002 al 27 giugno 2003 e da tale data in poi con responsabilità di coordinamento costruzioni in supporto LL direzione generale) e LL (direttore dei cantieri CBT1 di ES fiorentino dal 13 maggio 1999 al 19 febbraio 2004, poi sostituito da IA;
direttore di tronco DT3 dal 27 giugno 2005; in seguito Direttore generale) per i capi 95, QQ, 38A e 40A (da considerare unica violazione ai fini della pena), in quanto hanno operato ai vertici di ET sino LL sentenza di primo grado;
RI (legale rappresentante della ditta AL s.p.a., gestore dell'impianto di betonaggio del cantiere T5), PI (legale rappresentante della ditta UN, titolare dell'impianto di betonaggio del cantiere T17), per i reati di cui ai capi 95, QQ (da considerare unica violazione ai fini della pena), gestori delle ditte di betonaggio che hanno collaborato fino LL fine dei lavori TAV;
In ragione delle diverse posizioni soggettive, la sentenza ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati prescritti dopo la sentenza di primo grado: A) quanto ai soggetti aventi un rapporto organico con AV, nei confronti di: - EG consigliere delegato dal 12 gennaio 1998 al 28 settembre 2001, poi sostituito dal IL AR;
successivamente Presidente del Consorzio ET, dal 28 settembre 2001 in poi) in relazione ai capi 95, QQ per i fatti commessi prima del 28 settembre 2001; la Cassazione aveva confermato l'assoluzione per i fatti descritti ai capi 38A e 40 A;
- GU (direttore generale del Consorzio ET, dal 28 settembre 2001 al 24 febbraio 2005) in relazione ai capi 95, QQ, 38A e 40A, in quanto ha dismesso ogni ruolo di vertice in ET LL data del 24 febbraio 2005; - LI (direttore tecnico responsabile della direzione di tronco, fino al luglio 2002) in relazione ai capi 95 e QQ, in quanto ha dismesso ogni ruolo di vertice in ET nel luglio 2002; 16 帅 - LO (direttore di tronco DT3 dal 1998 al 27 giugno 2003, poi sostituito da LL in relazione ai capi 95 e QQ, in quanto ha dismesso ogni ruolo di vertice in ET il 27 giugno 2003; - PI (responsabile dell'ufficio logistica e ambiente dal 31 marzo 2000 al 14 settembre 2003, poi sostituito da DI AR) in relazione ai capi 95 e QQ, in quanto ha dismesso ogni ruolo di vertice in ET il 14 settembre 2003; - LO (direttore dei cantieri T5, T7 e CBT3 dal 1998 al 7 gennaio 2003, poi sostituito da DU BE) in relazione ai capi 95 e QQ), in quanto ha dismesso ogni ruolo di vertice in ET il 7 gennaio 2003; B) quanto ai soggetti esterni a ET: nei confronti di OR (capi 95, QQ), GI, ME e AT (capo QQ) in quanto tutti risultano aver collaborato con i siti di srnaltimento di ET soltanto fino al 2002. Tutti i soggetti indicati sono stati condannati al risarcimento dei danni per i reati di cui ai capi per i quali sono stati ritenuti rispettivamente responsabili (EG per i fatti commessi fino al 28 settembre 2001).
9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. (i ricorrenti sono divisi in due gruppi, il primo comprendente i soggetti legati da un rapporto organico a AV e il secondo i soggetti estranei allo stesso, e sono elencati nell'ordine in cui, all'udienza del 18.3.2016, sono state effettuate le relazioni): A) SOGGETTI LEGATI A AV • LL FR, a mezzo del proprio difensore avv. Giuseppe Zanalda FR LL è stato Direttore del Cantiere T17 nel periodo 23.12.1998 fino al 27.6.2003, Direttore di Tronco DT1 nel periodo dal 19.7.200 al 27.6.2003 e Direttore del Tronco DT2 nel periodo 2.7.2002- 27.6.2003; è stato condannato LL pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i reati di discarica abusiva (capo 14 bis, cava Le NA), 81 ( FO LL LA), M (di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti torrente ARne e cava AR); di omessa bonifica di cui ai capi 50,52,74,SS,UU, ZZ;
per i reati di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti di cui ai capi 95,QQ,38A e 40A; per i reati di gestione illecita di rifiuti di cui al capo 95 bis;
per la violazione della normativa in tema di gestione delle discariche di cui al capo HH.E' stato altresì condannato al risarcimento dei danni conseguiti ai reati per i quali è stata riconosciuta la penale responsabilità e 17 ai reati di cui ai capi d'imputazione 3bis ( la Capannina), 15 bis ( ex vasche di decantazione LB), 16 bis (Prevam c/o Car 1) e 19 quinquies ( Colle AN), ritenuti prescritti dopo la sentenza di primo grado. Articola 19 motivi, che possono essere così sintetizzati e, nel caso, esaminati congiuntamente. Con il primo motivo, si duole del fatto che la sentenza di rinvio l'abbia condannato al risarcimento del danno anche a favore delle parti civili non ricorrenti in cassazione che avevano presentato nuove conclusioni in sede di giudizio di rinvio. Si argomenta, in proposito, che erroneo sarebbe stato il richiamo, operato dal giudicante, al principio di immanenza della parte civile, sul rilievo che tale principio comporta solo che la parte civile, una volta costituitasi nel giudizio di primo grado, rimanga parte del processo penale anche nei gradi successivi anche se non impugnante, con la conseguenza che la medesima deve essere regolarmente citata per tutti i gradi del giudizio. Tale principio, peraltro, non implica, secondo l'assunto del ricorrente, che la parte civile non impugnante e, quindi acquiescente, possa giovarsi del ricorso del pubblico ministero e, quindi avanzare richiesta di risarcimento del danno. La sentenza, quindi, erroneamente avrebbe liquidato i danni in via definitiva o assegnato provvisionali in favore di parti civili non ricorrenti che avevano presentato nuove conclusioni in sede di giudizio di rinvio. Sulla tematica si sollecita, per l'importanza della questione, la rimessione alle Sezioni unite. In linea con gli argomenti di censura, si è chiesto LL Corte di sospendere l'esecuzione delle statuizioni civili ai sensi dell'articolo 612 c.p.p., in ragione della entità notevole delle somme liquidate in via definitiva o a titolo di provvisionale. Con il secondo motivo si censura la decisione del giudice sostenendo che avrebbe violato i limiti dell'annullamento con rinvio di questa Corte. Ciò sotto un duplice profilo. Da un lato, si sostiene che per taluni reati oggetto della contestazione [capi 95 bis, M, HH, 14 bis,81] le statuizioni contenute nella prima decisione di appello [Corte di appello di Firenze, Sezione III, 27 giugno 2011] sarebbero divenute irrevocabili, perché non riguardate dall'annullamento della Sezione III di questa Corte, con la sentenza n. 32797 del 2013: questo, si sostiene, avrebbe riguardato solo ed esclusivamente i capi ed i punti della decisione concernenti i reati di discarica abusiva, omessa bonifica e traffico illecito, come emergeva dLL memoria del Procuratore generale del 13.3.2014. Con l'ulteriore specificazione che la definitività dell'accertamento riguardava anche taluna delle contestate omesse bonifiche [capi SS, UU e ZZ], perché anch'esse non fatte oggetto dell'annullamento. Dall'altro, si prospetta che la Corte di rinvio 18 non si sarebbe uniformata al principio di diritto affermato dLL richiamata sentenza della Terza Sezione, in punto di intervenuto decorso del termine prescrizionale con riferimento ai reati concernenti i fanghi: rispetto a tali reati [capi di imputazione 14 bis e 81], la sentenza della Corte di cassazione aveva confermato la declaratoria di prescrizione già pronunciata dLL primigenia sentenza di appello. Con il terzo motivo, si censura, ancora, l'affermazione di responsabilità per il capo 14 bis per una ulteriore ragione [evidentemente subordinata], basata sull'assunto che la relativa contestazione sarebbe da ritenere assorbita in quella di cui al capo 14, ormai coperto da giudicato. Ciò con conseguente violazione del principio del ne bis in idem. Con il quarto motivo si lamenta la violazione di legge con riguardo all'affermata responsabilità del prevenuto per i reati di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52, 74, SS, UU e ZZ: erroneo sarebbe stato l'assunto del giudicante, affermativo della responsabilità anche per il periodo successivo LL cessazione della carica rivestita. Ciò sulla base del contestato principio secondo cui il dirigente che con il proprio comportamento ha cagionato o comunque contribuito a cagionare il danno ambientale ne rimane responsabile ai fini della bonifica anche dopo che abbia receduto definitivamente dal ruolo rivestito al momento del fatto. Principio che si assume in contrasto con quelli costituzionali di personalità della responsabilità penale e colpevolezza. Si argomenta, più specificamente, in proposito, che le conclusioni del giudicante fonderebbero impropriamente, in contrasto con il disposto dell'articolo 40 cpv. c.p., una posizione di garanzia sostanzialmente perenne, in contrasto con il disposto di detta disposizione laddove questa correla il dovere di agire LL possibilità giuridica di impedire l'evento, ossia LL "signoria" della situazione di fatto. La stessa sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte di legittimità, avrebbe del resto chiarito con ciò secondo il ricorrente apprezzandosi ulteriore - vizio per violazione dell'articolo 627, comma 3, c.p.p.- come nei casi in cui un determinato ruolo all'interno di una organizzazione complessa venga dismesso da un soggetto e trasferito ad altro soggetto non potrebbe rinvenirsi responsabilità per colui che trasferisce la gestione per condotte poste in essere dal successore. Dagli argomenti posti a fondamento della censura si fa discendere la conclusione della cessazione della permanenza dal momento della cessazione dLL carica, con conseguente intervenuta prescrizione. Con il quinto motivo si censura, ancora, l'affermazione di responsabilità per i reati di discarica abusiva e di omessa bonifica di cui ai capi 14 bis e 52 [Le NA]. Premesso che per il primo già supra se ne è sostenuto l'assorbimento nel capo 14, si sostiene che la S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio, 19 avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale. Con riferimento all'imputazione di cui al capo 14 bis, in relazione ai fanghi, si prospetta la violazione dei limiti del giudizio di rinvio sul rilevo che la S.C. aveva espressamente escluso dal giudizio di rinvio le statuizioni in materia di fanghi contenute nella prima sentenza di appello, confermando la pronuncia di prescrizione. Una ulteriore censura è articolata prospettando l'illogicità e la carenza di motivazione rispetto a specifici elementi fattuali emersi in atti, quali in particolare gli esiti di provvedimento di revoca di sequestro preventivo adottato dal PM di Firenze e un'autorizzazione comunale per variante di ripristino ambientale. Proprio l'asserita impraticabilità di contestare il reato di discarica abusiva viene valorizzata per escludere il conseguente reato di omessa bonifica di cui al citato capo 52. Con il sesto motivo vengono articolate censure analoghe rispetto al reato di omessa bonifica di cui al capo 50 [SA di AS]. Erroneo sarebbe stato l'assunto del giudicante laddove aveva affermato che i fatti erano stati già esaminati nelle sedi di merito e considerati provati mentre il giudice di legittimità aveva posto a carico del giudice del rinvio il compito di motivare in merito LL complessiva situazione di fatto relativa ad ogni sito. Ulteriore argomento di censura è fondato sulla confusione operata dal giudicante sulle nozioni di fango e di limo di lavaggio inerti considerati erroneamente come sinonimi, laddove la giurisprudenza della S.C. escluderebbe i limi dLL nozione di rifiuti, come emergeva anche dLL relazione del consulente di parte, ritenendoli sottoprodotti, con la conseguenza che nel caso di specie risulterebbe sufficiente l'Autorizzazione regionale. Si deduce, altresì, il vizio di motivazione nella parte in cui è stata affermata la sussistenza del reato di omessa bonifica di cui al capo 50, sotto il duplice profilo del travisamento del fatto e dell'omessa valutazione di documenti agli atti. Sul punto si rappresenta che il giudice del rinvio non aveva tenuto conto che la Cava di SA di AS, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è una cava deputata al prelievo e non al deposito di materiale e che agli atti vi è l'autorizzazione al deposito dei limi. Si sostiene altresì l'omessa considerazione dei seguenti elementi: la comunicazione 19/10/2000 del Comune di Firenzuola al Consorzio AV nella quale si attesta che al 21/9/2000 erano già state quasi completamente rimosse le vasche contenenti i limi di lavaggio inerti e la rimozione del materiale gestito a far data dal 21.6.2000, come emerge dal capo d'imputazione sub 37 bis (dichiarato prescritto dal Tribunale) coperto da giudicato. 2 20 0 Si deduce, infine, che la sentenza aveva affermato l'esistenza dell'inquinamento, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito all'effettiva esistenza di una contaminazione con il superamento delle CSR, come invece richiesto dLL fattispecie di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006 ed in contraddizione con l'intervenuta assoluzione per i reati di omessa bonifica contestati con riferimento a siti per i quali lo stesso materiale era transitato. Con il settimo motivo, con riferimento poi al capo 81 [FO LA] [già riguardato da più ampio motivo di censura: v. supra], viene prospettato ulteriore vizio articolato su non corretto apprezzamento della cessazione della situazione di antigiuridicità - con effetti in punto di prescrizione- LL luce della autorizzata rimozione dei limi inerti derivanti dLL coltivazione della Cava di SA di AS in data 16.5.2008, con conseguente decorso del termine di prescrizione maturato prima della pronuncia del giudice del rinvio, tenuto anche conto dei 34 giorni di sospensione del decorso del termine della prescrizione. Ciò in conformità a quanto statuito dLL S.C. in sede di annullamento laddove identificava la cessazione della situazione di antigiuridicità con l'avvio della procedura di rimozione dei rifiuti. L'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in merito LL prosecuzione della gestione illecita del sito FO LL LA sarebbe smentita dLL documentazione in atti (il verbale di sequestro preventivo della discarica in esame in data 8.5.2003) e dal successivo decreto di revoca del sequestro in data 9.7.2009, non presi in considerazione dal giudicante, con la cessazione dell'antigiuridicità in relazione al reato di discarica abusiva dal 2003. Con l'ottavo motivo, con riferimento poi al capo 95 bis ( gestione non autorizzata di rifiuti, [pur esso già riguardato da più ampio motivo di censura: v. supra], viene prospettato ulteriore vizio articolato essenzialmente sulla prospettata violazione di legge con riferimento LL stessa contestazione del reato di gestione illecita di rifiuti che si assume, con violazione del principio di contestazione, illegittimamente esteso ad epoca [sino al marzo 2009], in violazione dell'art. 51, ora 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, che tipizzano reati istantanei e non permanenti 00 abituali. Tale impostazione avrebbe comportato di fatto la contestazione di un fatto nuovo con l'arbitrario prolungamento delle condotte che nel capo d'imputazione risultavano contestate sino al luglio 2006. Con il nono motivo, con riferimento poi al capo M, relativo ai reati di discarica abusiva [pur esso già riguardato da più ampio motivo di censura: v. supra;
motivo di censura in cui si assume, va ricordato, l'intervenuta definitività dell'accertamento giudiziale], si articolano altre censure afferenti essenzialmente il tema della responsabilità [sub specie, della sussistenza degli elementi costitutivi 21 dei reati di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti ivi contestati] e quello della prescrizione. Si sostiene, pertanto, che la sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale. Si lamenta il vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui ha travisato il senso della documentazione informatica in atti, riguardanti esclusivamente le operazioni di carico e scarico dei materiale conferiti presso il sito e ha omesso di prendere in considerazione l'ordinanza di revoca del sequestro emessa dal Tribunale di Firenze in data 27.4.2005, con la conseguente cessazione dell'antigiuridicità quantomeno nella prima parte dell'anno 2005, in considerazione dell'avvenuto esperimento delle attività di bonifica del sito. Da tale ricostruzione si fa discendere l'avvenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati in questo capo prima della sentenza di rinvio. Ciò tenuto anche conto dell'applicabilità della disciplina prescrizionale del termine più breve in quanto i reati si sono consumati prima dell'entrata in vigore della legge 251/2005. Con il decimo motivo, in relazione al capo di imputazione sub 74 [RN FO] si prospettano violazioni di legge e vizio di motivazione, ritenendo insussistente la contestata omessa bonifica rispetto alle emergenze fattuali rappresentate, essenzialmente, dLL ottenuta autorizzazione in data 23.11.1998 per il recupero dei rifiuti per produrre manufatti per l'edilizia. E' prospettata la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006 anche sotto il profilo della insussistenza di una accertata contaminazione significativa ai fini del superamento delle CSR, come attestato anche dal rilascio della certificazione liberatoria del 18.3.2010 da parte della Provincia di Arezzo. La censura è estesa, conseguentemente, LL sanzione accessoria dell'obbligo di bonifica. Con l'undicesimo motivo viene articolata ulteriore censura rispetto al reato di cui al capo SS [discarica AT CO] [sul quale v. peraltro supra], stavolta prospettandosi carenza di motivazione e violazione di legge nell'affermazione di responsabilità per l'ivi previsto reato di omessa bonifica. Anche in questo caso si sostiene che la S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale. 22 W Si lamenta altresì la violazione dell'art. 188, comma 3, lett. b) d.lgs. 152/2006 nella parte in cui aveva omesso di prendere in considerazione la documentazione, acclarata anche dLL consulenza della difesa, da cui emergeva l'esonero di responsabilità del produttore-detentore del rifiuto per l'avvenuta consegna del rifiuto a discarica autorizzata. Sotto altro profilo si lamenta la carenza di motivazione in merito all'esistenza di un evento di contaminazione tale da integrare l'obbligo di bonifica a carico del responsabile, contraddetta, peraltro, dLL certificazione liberatoria del comune di CO in data 30.10.2012. Si deduce, infine, la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006, applicabile secondo la sentenza di annullamento con rinvio anche ai siti le cui condizioni e procedure di bonifica siano proseguite successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, in assenza di ogni prova del superamento delle CSR. La censura è estesa, conseguentemente, LL sanzione accessoria dell'obbligo di bonifica. Censure analoghe vengono articolate, con il dodicesimo motivo, rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica di cui ai capi d'imputazione TT e UU relativi al sito AV RD-S.Anna loc. Lippo, esterno LL gestione AV. Si prospettano profili di violazione di legge e di carenza motivazionale, ferme le già evidenziate ragioni di censura basate sull'irrevocabilità della decisione di merito dopo la pronuncia della Cassazione. Anche con riferimento a tali capi d'imputazione si sostiene che la sentenza di merito avrebbe dato erroneamente per scontato l'accertamento dei fatti, mentre, diversamente, la Cassazione, nella sentenza di annullamento della Terza Sezione, avrebbe imposto una complessiva rivalutazione del fatto. Si deduce nei termini sopra indicati la violazione degli artt. 188, comma 3 e 257 d.lgs. 152/2006. Per quanto concerne il capo TT (compreso nelle violazioni relative al traffico di rifiuti concernenti i fanghi) si sottolinea una svista della sentenza che nel dispositivo dichiara la prescrizione del reato mentre nella motivazione afferma che la permanenza dei due reati descritti ai capi TT e UU è cessata con la sentenza di primo grado, di talché non sarebbero maturati i termini prescrizionali. La censura è estesa LL sanzione accessoria dell'obbligo di bonifica. Con il tredicesimo motivo vengono articolate analoghe censure rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica dei siti di GI e RZ, di cui ai capi d'imputazione VV e ZZ, gestiti dLL ditta GIT e quindi estranei LL gestione AV. Con riferimento al reato di discarica abusiva di cui al capo VV si lamenta inoltre una manifesta contraddittorietà della sentenza che ha dichiarato nel dispositivo che il reato si è prescritto prima della sentenza di primo grado affermando, però, in motivazione che la permanenza di detto reato "presupposto" si sarebbe interrotta LL data della sentenza di primo grado. Si deduce altresì che nel sito GI e RZ venne conferito lo stesso materiale della discarica di 23 CO, che ha attenuto la certificazione liberatoria attestante l'assenza di inquinamento per i materiali conferiti. Anche in questo caso la censura è estesa LL sanzione accessoria dell'obbligo di bonifica. Analoghe censure sono articolate, con il quattordicesimo motivo, con riferimento al capo HH, afferente violazione relative a discariche di inerti di cui ai commi III e IV, d.lgs. 22/97 (ora art. 256, commi III e IV, T.U. d.lgs. 152/2006. Si deduce, innanzitutto, oltre l'assenza di ogni accertamento in fatto, da parte del giudice di merito, l'asserita definitività dell'accertamento giudiziale sul rilievo che le statuizioni della S.C. riguardavano esclusivamente i reati di discarica abusiva, omessa bonifica e traffico illecito. Lamenta la violazione dell'art. 208, comma 13, e 256, commi 3 e 4 d.lgs. 152/2006 sul rilievo che le discariche di inerti furono autorizzate nel 2001, con la conseguente cessazione dell'antigiuridicità del sito. Si sostiene che le violazioni al provvedimento autorizzatorio ivi descritte di natura esclusivamente formale non potrebbero incidere sul contenuto permissivo dell'autorizzazione né sulla natura e funzione degli impianti autorizzati e la conseguente insussistenza del concorso dei due distinti reati di cui all'art. 256, commi 3 e 4 del predetto art. 256. Si lamenta che la sentenza ha erroneamente affermato la natura di reato permanente del suindicato reato, trattandosi invece di reato istantaneo, ampiamente prescritto, trattandosi di condotta omissiva risalente al 2001. Si lamenta altresì il vizio di motivazione in assenza di ogni spiegazione sulle ragioni per cui impianti ed attività dovrebbero essere considerati abusivi. Per quanto concerne il punto HHa, ovvero la gestione delle discariche in violazione delle prescrizioni autorizzatorie, si rileva l'inconfigurabilità del reato di cui al citato art. 256, comma 3,in quanto per i reati di discarica abusiva concernenti medesimi siti ivi indicati, la sentenza aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, trattandosi di siti per i quali era cessata l'antigiuridicità con l'avvio delle procedure di bonifica ed il successivo rilascio delle certificazioni liberatorie. Da tale ricostruzione si fa discendere l'intervenuta prescrizione del reato sul rilievo che le violazioni si sarebbero consumate con lo scadere del termine previsto per gli adempimenti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, tutte entro il 2001. Analogo rilievo viene mosso con riferimento ai punti HHb, relativo alle violazioni delle prescrizioni concernenti gli impianti di stoccaggio siti pressoi cantieri, e HHc, concernente le violazioni delle prescrizioni concernenti gli impianti di trattamento delle acque reflue proveniente dalle piazzole di caratterizzazione presso gli impianti di depurazione ubicati pressoi cantieri, previste dLL citata autorizzazione. Si deduce, infine, l'adempimento sia pure tardivo, delle prescrizioni richieste, emergente dLL documentazione in atti. 4 W 2 24 Con il quindicesimo motivo viene articolata, ancora, altra censura stavolta con riferimento agli addebiti di traffico illecito di rifiuti di cui ai capi 95, QQ, 38A e 40A. Si contesta in primo luogo la ricostruzione operata in sentenza dei vari episodi come facenti parte della medesima attività organizzata volta a smaltire rifiuti speciali e, pertanto, come riferiti a segmenti diversi di un unico reato abituale. Ciò avrebbe comportato una commistione tra condotte del tutto diverse sia sotto il profilo fattuale che temporale, con la conseguente violazione dell'art. 516 c.p.p. e l'illegittimo prolungamento delle condotte incriminate, avendo riguardo, principalmente, al fatto che, comunque, la contestazione era stato articolata sul rilievo che dette condotte fossero attuali e permanenti al luglio 2006, onde avendo riguardo quantomeno a tale data doveva essere ritenuta intervenuta la prescrizione. Per l'effetto, la sentenza impugnata laddove aveva invece inteso prolungare il termine prescrizionale oltre il 1° luglio 2006 indicato in imputazione aveva finito con l'operare una non consentita nuova contestazione. Si deduce, sotto lo stesso profilo, anche la violazione del principio del favor rei laddove la sentenza, trasformando la natura di reato abituale del contestato reato in una sorta di reato permanente anziché applicare il termine finale del luglio 2006, più vantaggioso per l'imputato, aveva applicato il diverso termine costituito dLL sentenza di primo grado, impedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La censura è estesa anche al proprium del giudizio di responsabilità, sub specie dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, come, si sostiene, sollecitato dLL sentenza di annullamento di questa Corte. Tematica, questa, che si sostiene non adeguatamente affrontata avendo riguardo al dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 53 d.lgs. 22/1997. Sul punto si sostiene che la documentazione in atti dimostrerebbe che fu proprio la P.A. che fino LL fine del 1999 indusse AV a ritenere che le terre e rocce da scavo non fossero rifiuti. Si sostiene altresì che contrariamente a quanto affermato in sentenza l'attribuzione del codice CER non era riconducibile al produttore e quindi agli imputati. Con il sedicesimo motivo è articolata ulteriore censura rispetto ai reati di cui ai capi 14 bis, 50, 52, 74, 81, 95, 95 bis, 38A, 40A, M, HH, QQ, SS, UU, ZZ. Rispetto a tali reati [alcuni dei quali riguardati comunque da più assorbente motivo di censura: v. supra], si sostiene che avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità dell'attivazione delle procedure di bonifica di cui all'articolo 257, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile con riferimento a tutti i reati ambientali e quindi anche a quelli di cui al citato decreto legislativo. 25 W Con il diciassettesimo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, lamentandosi dell'omesso riconoscimento delle generiche e dell'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche si lamenta, in particolare, il riferimento erroneo all'art. 62bis n. 3, introdotto con il d.l. 23.5.2008, convertito dLL legge 24.7.2008 n. 125, inapplicabile ratione temporis. Si lamenta anche dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. (sul numero dei concorrenti), erroneamente applicata nei confronti di soggetti che, secondo la stessa impostazione accusatoria, avevano posto in essere la condotta omissiva non simultaneamente ma in successione cronologica. Si lamenta, altresì, la carenza di motivazione con riferimento al requisito della conoscenza ex art. 59, comma 2, c.p. da parte dei soggetti che si erano succeduti nella posizione all'interno del cantiere AV. Con lo stesso motivo si duole della violazione della legge penale anche nel calcolo dell'aumento di pena effettuato in applicazione dell'istituto della continuazione, laddove la sentenza ha applicato l'aumento in continuazione nella misura di mesi due ed euro 1.000 per ciascuna delle undici contravvenzioni in continuazione. Si sostiene che la Corte di appello, in violazione dei principi fissati in tema di continuazione, ha applicato un coefficiente moltiplicatore all'aumento di pena derivante dLL continuazione, a sua volta incrementato tante volte quanti sono i reati uniti dal vincolo, con effetti sostanzialmente coincidenti con l'applicazione di un cumulo materiale di sanzioni. Si lamenta poi la carenza di motivazione laddove il giudice di appello ha ritenuto di applicare la pena detentiva, prevista nell'ipotesi che l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, anziché quella pecuniaria prevista nelle altre ipotesi. Si lamenta, altresì, della violazione dell'art. 35 bis c.p. nella parte in cui è stata disposta l'equiparazione tra la pena principale inflitta e la pena accessoria, violando il principio secondo il quale, in caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento LL pena inflitta per la violazione più grave e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione. Lamenta, infine, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle legge penale in relazione LL mancata concessione della sospensione condizionale della pena, fondata su elementi svincolati dalle posizioni individuali dei singoli imputati. Deduce la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria della sospensione dell'imputato dall'esercizio degli uffici direttivi ex art. 35 bis c.p., in assenza di ogni accertamento avente ad oggetto le modalità di commissione del fatto, non risultando neanche contestata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p. 26 Con riferimento LL pena accessoria di cui all'art. 32 ter c.p.si lamenta l'erronea applicazione al ricorrente, in quanto lo stesso all'epoca dei fatti non rivestiva la carica di legale rappresentante del consorzio AV. Con il diciottesimo motivo si duole della violazione di legge con riguardo all'applicazione della pena accessoria dell'obbligo di bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi. Con riferimento LL prima sanzione si duole che il giudicante aveva fatto discendere automaticamente dal reato di discarica abusiva e di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti l'insorgere dell'obbligo di bonifica, così violando l'art. 242 del citato decreto legislativo, a mente del quale il suddetto obbligo sorge solo ed esclusivamente qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti sia superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio. Con riferimento all'obbligo di ripristino dei luoghi si lamenta che tale sanzione era stata erroneamente imposta in relazione a delle contestazioni per le quali lo stesso era stato già condannato al risarcimento del danno ambientale a favore delle parti civili costituite tra cui il Ministero dell'Ambiente, così risolvendosi in una illegittima duplicazione della condanna già inflitta al risarcimento dei danni. Con il diciannovesimo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 158, comma 1, c.p. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento LL nozione di cessazione della permanenza in relazione ai reati di discarica abusiva sub. 3 bis, 14 bis, 15 bis, 16 bis, 19 quinquies per i quali il LL è stato oggetto di statuizioni civili. In merito a tali reati la Corte territoriale ha affermato che gli stessi si sarebbero prescritti dopo la sentenza di primo grado. Infine, con riferimento all'ordinanza dibattimentale del 3/3/2014 si richiama integralmente il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di LL, inerente l'inammissibilità delle richieste avanzate dalle parti civili in sede di giudizio di rinvio. Infine, ci si duole della applicazione della pena accessoria dell'obbligo di bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi come conseguenza della condanna per i reati di discarica abusiva e di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti, senza che sui siti si sia mai effettuata alcuna indagine sulla matrice ambientale per la verifica del superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio [CSR]. Non vi sarebbe automatismo tra la condanna e l'applicazione della pena accessoria, che andrebbe applicata solo qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia superiore ai detti valori di CSR. Si insta, infine, per l'annullamento delle statuizioni adottate per i capi 3 bis, 15 bis, 16 bis, 19 quinquies [reati di discarica abusiva per i siti La Capannina, LB, Prevam CAR 1, Colle AN], sul rilievo che sia mancato un 27 accertamento di merito sulla sussistenza del reato, pur avendo la Corte di merito ritenuto che i reati si siano prescritti dopo la sentenza di primo grado. • LO IU, a mezzo del proprio difensore avv. Giuseppe Zanalda;
IU LO (geometra in AV, Direttore di Tronco DT3 dal 23.12.1998 al 26.6.2003, condannato LL pena di anni uno mesi undici di arresto ed euro 16.500 di ammenda per i reati di omessa bonifica di cui ai capi 50 ( SA di AS), 52 (con riferimento al sito Le NA), SS (discarica AT in CO), UU (discarica AV RD " S.Anna), ZZ (discarica GIT " Le Fontanelle" in GI e "OR" in RZ, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, conseguiti ai predetti reati di omessa bonifica per i quali vi è stata condanna nonché ai reati di traffico illecito di rifiuti, ex capi d'imputazione 95 e QQ, dichiarati prescritti dopo la sentenza di primo grado) propone ricorso avverso la citata sentenza e l'ordinanza della Corte di appello 3.3.2014, che rigettava le eccezioni proposte nell'interesse del LO (oltre che di LO, LL e LL) in merito LL impossibilità per le parti civili non ricorrenti dinanzi al giudice di legittimità di produrre conclusioni diverse ed ulteriori alle argomentazioni del PM ricorrente e di avanzare nuove richieste risarcitorie). Il ricorrente articola 12 motivi, che possono essere così sintetizzati e, nel caso, esaminati congiuntamente. Con un primo motivo, si duole del fatto che la sentenza di rinvio l'abbia condannato al risarcimento del danno anche a favore delle parti civili non ricorrenti in cassazione avverso la prima sentenza della Corte di appello di Firenze 27/6/2011 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato gli imputati ivi indicati, in solido tra loro e con il responsabile civile, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili solo con riferimento ai reati di danneggiamento di cui al capo A, per i quali era stata dichiarata la prescrizione maturata nel periodo compreso tra il primo ed il secondo grado. La Corte di Cassazione, con sentenza 18/3/2013, aveva confermato la prescrizione del reato di danneggiamento e la condanna al risarcimento dei danni, e, pertanto, su tali capi la sentenza della Corte di appello aveva acquisito autorità di giudicato. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto avere per oggetto esclusivamente i reati di omessa bonifica, discarica abusiva e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e non quello di danneggiamento di cui al capo A. In questa situazione si prospetta che le parti civili, a suo tempo costituite per i reati oggetto di annullamento con rinvio non avrebbero potuto rassegnare in sede di giudizio di rinvio nuove conclusioni in quanto acquiescenti rispetto alle contrarie statuizioni della sentenza della Corte di appello del 27.6.2011. 28 Si argomenta, in proposito, che erroneo sarebbe stato il richiamo, operato dal giudicante con l'ordinanza 3.3.2014, al principio di immanenza della parte civile, sul rilievo che tale principio comporta solo che la parte civile, una volta costituitasi nel giudizio di primo grado, rimanga parte del processo penale anche nei gradi successivi anche se non impugnante, con la conseguenza che la medesima deve essere regolarmente citata per tutti i gradi del giudizio. Tale principio, peraltro, non implica, secondo l'assunto del ricorrente, che la parte civile non impugnante e, quindi acquiescente, possa giovarsi del ricorso di altre parti civili o del pubblico ministero e, quindi avanzare richiesta di risarcimento del danno. La sentenza quindi erroneamente avrebbe liquidato i danni in via definitiva o assegnato provvisionali in favore di parti civili non ricorrenti che avevano presentato nuove conclusioni in sede di giudizio di rinvio. Sulla tematica si sollecita, per l'importanza della questione, la rimessione alle Sezioni unite. In linea con gli argomenti di censura, si è chiesto LL Corte di sospendere l'esecuzione delle statuizioni civili ai sensi dell'articolo 612 c.p.p., in ragione della entità notevole delle somme liquidate in via definitiva o a titolo di provvisionale. Con il secondo motivo si censura la decisione del giudice sostenendo che avrebbe violato i limiti dell'annullamento con rinvio di questa Corte. Ciò sotto un duplice profilo. Da un lato, si osserva che per taluni reati oggetto della contestazione [ capi SS, UU e ZZ] le statuizioni contenute nella prima decisione di appello [Corte di appello di Firenze, Sezione III, 27 giugno 2011] sarebbero divenute irrevocabili, perché non riguardate dall'annullamento della Sezione III di questa Corte, con la sentenza n. 32797 del 2013, in conformità a quanto emergeva dLL memoria per la discussione in data 3.3.2014 del P.G.: questo, si sostiene, avrebbe riguardato solo ed esclusivamente i capi ed i punti della decisione concernenti i reati di discarica abusiva, omessa bonifica e traffico illecito. Con l'ulteriore specificazione che la definitività dell'accertamento riguardava anche taluna delle contestate omesse bonifiche, rispettivamente della discarica di CO, S. Anna- AV RD e di GI e RZ, nelle quali sono stati conferiti fanghi gestiti come rifiuti e non lo smarino di scavo delle gallerie conferito nei siti indicati [capi SS, UU e ZZ], perché anch'esse non fatte oggetto dell'annullamento. Con il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità del prevenuto per i reati di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52, 74, SS, UU e ZZ: erroneo sarebbe stato l'assunto del giudicante, affermativo della responsabilità anche per il periodo successivo LL cessazione della carica rivestita. 29 Ciò sulla base del contestato principio secondo cui il dirigente che con il proprio comportamento ha cagionato o comunque contribuito a cagionare il danno ambientale ne rimane responsabile ai fini della bonifica anche dopo che abbia receduto definitivamente dal ruolo rivestito al momento del fatto. Principio che si assume in contrasto con quelli costituzionali di personalità della responsabilità penale e colpevolezza e con l'art. 51 bis d.lgs. 22/1997 che, nel richiamare l'art. 17 del medesimo decreto fa riferimento non all'autore dell'inquinamento, ma al responsabile dell'inquinamento. Si argomenta, più specificamente, in proposito, che le conclusioni del giudicante fonderebbero impropriamente, in contrasto con il disposto dell'articolo 40 cpv. c.p., una posizione di garanzia sostanzialmente perenne, in contrasto con il disposto di detta disposizione laddove questa correla il dovere di agire LL possibilità giuridica di impedire l'evento, ossia LL "signoria" della situazione di fatto. La stessa sentenza di annullamento con rinvio della S.C., avrebbe del resto con ciò secondo il ricorrente apprezzandosi ulteriore vizio per violazione chiarito- dell'articolo 627, comma 3, c.p.p.- come nei casi in cui un determinato ruolo all'interno di una organizzazione complessa venga dismesso da un soggetto e trasferito ad altro soggetto non potrebbe rinvenirsi responsabilità per colui che trasferisce la gestione per condotte poste in essere dal successore, così come il nuovo soggetto titolare del ruolo non risponde delle condotte antecedenti poste in essere da chi l'ha preceduto. Dagli argomenti posti a fondamento della censura si fa discendere la conclusione della cessazione della permanenza dal momento della cessazione dLL carica (26/6/2003), con conseguente intervenuta prescrizione il 24/7/2007, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Con lo stesso motivo si censura l'iter logico della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità concorsuale, che si assume fondata su affermazioni presuntive e congetturali. Con il quarto motivo ci si duole della violazione della legge penale in relazione all'affermata responsabilità del prevenuto per il reato di omessa bonifica della cava SA di AS di cui al capo 50: erroneo sarebbe stato l'assunto del giudicante laddove aveva affermato che i fatti erano stati già esaminati nelle sedi di merito e considerati provati mentre il giudice di legittimità aveva posto a carico del giudice del rinvio il compito di motivare in merito LL complessiva situazione di fatto relativa ad ogni sito. Ulteriore argomento di censura è fondato sulla confusione operata dal giudicante sulle nozioni di fango e di limo di lavaggio inerti considerati erroneamente come sinonimi, laddove la giurisprudenza della S.C. escluderebbe i 30 limi dLL nozione di rifiuti ritenendoli sottoprodotti, con la conseguenza che nel caso di specie risulterebbe sufficiente l'Autorizzazione regionale. Si deduce altresì il vizio di motivazione sotto il duplice profilo del travisamento del fatto e dell'omessa valutazione di documenti agli atti. Sul punto si rappresenta che il giudice del rinvio non aveva tenuto conto che la Cava di SA di AS, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è una cava deputata al prelievo e non al deposito di materiale e che agli atti vi è l'autorizzazione al deposito dei limi. Si sostiene altresì l'omessa considerazione del dato costituito dLL rimozione del materiale gestito a far data dal 21.6.2000, come emerge dal capo d'imputazione sub 37 bis coperto da giudicato. Si deduce, infine, che la sentenza aveva affermato l'esistenza dell'inquinamento, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito all'effettiva esistenza di una contaminazione con il superamento delle CSR, come invece richiesto dLL fattispecie di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006. Con il quinto motivo si censura l'affermata responsabilità del prevenuto per il reato di omessa bonifica di cui al capo 52 relativo al sito Le NA nel comune di Firenzuola laddove, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, la Corte di legittimità non ha validato le premesse di fatto relative all'avvenuta consumazione di condotte di discarica abusiva di smarino e fanghi e di omessa bonifica dei siti rinviando al giudice di merito il compito di motivare in merito LL complessiva situazione di fatto relativa ad ogni sito. Si sostiene che l'insussistenza del reato presupposto di discarica abusiva di cui al capo di imputazione 14 bis impedisce la possibilità di ravvisare il conseguente reato di omessa bonifica di cui al capo 52. Sul punto si evidenzia che il giudice del rinvio affermando la responsabilità per il citato reato aveva omesso di considerare gli atti difensivi dai quali emergeva l'insussistenza di smarino nel sito Le NA, come confermato dLL revoca del decreto di sequestro preventivo della cava emesso dLL Procura della Repubblica competente un data 19.7.2001, pure allegato al ricorso nonché l'autorizzazione del Comune di Firenzuola n. 3/98 per variante di ripristino ambientale del sito Le NA, pure emergente dLL relazione redatta dal consulente della difesa. Con ulteriore argomentazione si censura, ancora, l'affermazione di responsabilità per il capo 14 bis, basata sull'assunto che la Corte di legittimità aveva espressamente escluso dal giudizio di rinvio le statuizioni contenute nella prima sentenza di appello in materia di fanghi, confermando le conclusioni del giudice di appello che aveva accertato il compiuto decorso del termine prescrizionale. Con il sesto motivo si censura il giudizio di responsabilità per il reato di omessa bonifica della discarica AT CO, di cui al capo d'imputazione SS, sostenendo che la S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti 31 oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale. Si lamenta altresì la violazione dell'art. 188, comma 3, lett. b) d.lgs. 152/2006 nella parte in cui aveva omesso di prendere in considerazione la documentazione, acclarata anche dLL consulenza della difesa, da cui emergeva l'esonero di responsabilità del produttore-detentore del rifiuto per l'avvenuta consegna del rifiuto a discarica autorizzata. Sotto altro profilo si lamenta la carenza di motivazione in merito all'esistenza di un evento di contaminazione tale da integrare l'obbligo di bonifica a carico del responsabile, contraddetta, peraltro, dLL certificazione liberatoria del comune di CO in data 30.10.2012. Si deduce, infine, la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006, applicabile secondo la sentenza di annullamento con rinvio anche ai siti le cui condizioni e procedure di bonifica siano proseguite successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, in assenza di ogni prova del superamento delle CSR. Censure analoghe vengono articolate, con il settimo motivo, rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica relativi al sito S. Anna loc. Lippo di cui al capo di imputazione UU e con l'ottavo motivo rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica dei siti di GI e RZ. Con il nono motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità del prevenuto per i reati di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52, 74, SS, UU e ZZ. Si ritiene insussistente la contestata omessa bonifica rispetto alle emergenze fattuali rappresentate, essenzialmente, dLL omessa valutazione dell'eventuale attivazione delle procedure di bonifica e del rilascio delle relative certificazioni liberatorie, con la conseguente applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 257, comma 4, d.lgs. 152/2006, applicabile con riferimento a tutti i reati ambientali e quindi anche a quelli di cui al citato decreto legislativo. Con il decimo motivo si lamenta che il giudice del rinvio nell'affermare la responsabilità dell'imputato per i reati di omessa bonifica contestati ai capi 50, 52, SS, UU e ZZ, li ha condanna facendo riferimento all'art. 51 d.lgs. 22/1997, che puniva il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, anziché all'art. 51 bis del medesimo decreto che puniva il reato di omessa bonifica. In ogni caso, si deduce la sussistenza della violazione di legge anche nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio avesse voluto fare riferimento all'art. 51 bis, essendo evidente in tal caso la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006, vigente all'epoca della sentenza di primo grado, a fronte della radicale diversità che connota le due disposizioni sintetizzabile nella considerazione che il richiamato art. 257 configura solo evento di danno dell'inquinamento per la realizzazione del 32 quale è ora necessario il superamento delle concentrazioni Soglia di rischio, superiori ai livelli delle CSC e nel trattamento sanzionatorio, ora a pena alternativa. Si sostiene che il giudice del rinvio, pur non avendo espressamente motivato sul punto, ha ampliato la portata afflittiva della norma ritenendo sussistente la violazione dell'obbligo di bonifica non solo quando siano state superate le CSR definite nel progetto di bonifica ma anche quando il responsabile non avvia il procedimento di bonifica come delineato dall'art. 242 d.lgs. 152/2006, con l'effetto di impedire che si pervenga all'accertamento della reale situazione di contaminazione del sito interessato. Si censura, pertanto, la sentenza nella parte in cui afferma che il requisito per l'applicazione dell'esimente dei reati ambientali realizza solo a seguito del pronunciamento positivo da parte si dell'amministrazione competente. Con l'undicesimo motivo si articolano censure sul trattamento sanzionatorio, lamentandosi dell'applicazione degli indifferenziati criteri di commisurazione della pena, dell'omesso riconoscimento delle generiche e dell'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Ci si duole altresì dell'applicazione della circostanza aggravante ex art. 112, n. 1, c.p. applicata erroneamente a reati di natura omissiva e a soggetti che hanno posto in essere le loro condotte non simultaneamente ma in successione cronologica. Si lamenta la violazione di legge anche nel calcolo dell'aumento di pena effettuato in applicazione dell'istituto della continuazione fondato su di una valutazione frammentaria in luogo della valutazione unitaria prescritta dall'art. 81 c.p. Ci si duole della violazione del citato art. 257, comma 2 e 3, sul rilievo che il giudice del rinvio non aveva chiarito il motivo per cui ha ritenuto applicabile la sanzione detentiva in luogo di quella meno grave dell'ammenda applicabile nell'ipotesi in cui l'inquinamento non sia provocato da sostanze pericolose. Con il dodicesimo motivo ci si duole della carenza di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria della sospensione dell'imputato dall'esercizio degli uffici direttivi ex art. 35 bis c.p., in assenza di ogni accertamento avente ad oggetto le modalità di commissione del fatto, non risultando neanche contestata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p. • LO LE, con due separati atti a mezzo dei propri difensori avv. Grazia Volo e avv. Giuseppe Zanalda. LE LO, in qualità di direttore dei cantieri T5, T7, CBT3, dal 1998 al 7 gennaio 2003, è stato condannato LL pena di anni uno, nove mesi di arresto ed euro 15.500,00 di ammenda, per avere omesso di bonificare i siti di CO 33 ( capo SS), AV RD (capo UU), OV e OR RZ ( capo ZZ) e RN FO (capo 74) ( la condanna per quest'ultimo capo non risulta dal dispositivo della sentenza ma si ricava da un passaggio della parte motiva a pag. 187, pur risultando che sul punto vi era stata già un'assoluzione in primo grado, non oggetto di impugnazione da parte della Procura). Nell'interesse del LO, sono stari presentati due ricorsi, a firma, rispettivamente, dell'avv.to Volo e dell'avv. Zanalda. Con il primo ricorso, si lamenta in premessa l'errore metodologico della sentenza di rinvio che aveva accorpato gli argomenti con valutazioni di carattere generale senza verificare le singole posizioni degli imputati. Si deduce, altresì, la violazione di specifiche preclusioni processuali sul rilievo che i capi per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna non erano stati oggetto di annullamento da parte del giudice di legittimità. Ciò premesso, con il primo motivo, con riferimento ai reati di omessa bonifica, oltre che la violazione del perimetro del giudizio rescissorio, si lamenta il vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova. Si deduce, in particolare, in relazione LL discarica AT, località CO ( reato contestato al capo SS), che il giudice del rinvio non aveva svolto alcun accertamento sulla riconducibilità del conferimento dei fanghi presso la discarica AT ai cantieri che l'imputazione ascrive LL direzione del LO, pur risultando dLL documentazione in atti che i fanghi conferiti presso la citata discarica provenivano da cantieri diversi rispetto a quelli per i quali il LO era stato delegato ad espletare attività di direzione. Sotto lo stesso profilo si deduce violazione della legge penale sul rilievo che il reato di omessa bonifica presuppone che il soggetto accusato deve essere l'autore dell'inquinamento. In ogni caso, si rimarca che, con riferimento LL discarica AT, è intervenuta certificazione liberatoria da parte del Comune di CO del 30 ottobre 2012, prodotta solo in questa sede visto che la discarica non era gestita direttamente dal consorzio AV ma da società esterna ed autonoma. L'ulteriore censura, formulata in via subordinata e con rinvio al secondo motivo, in quanto trasversale a tutti i reati contestati, attiene all'erronea attribuzione soggettiva delle condotte imputate al LO in ragione di una supposta ultrattività della posizione di garanzia di quest'ultimo, anche successivamente LL sua fuoriuscita dal consorzio AV Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento LL discarica AV RD- S. Anna, oggetto di cui al capo UU), con riferimento LL quale si deduce che dLL documentazione allegata emerge che i fanghi provenivano sempre dal cantiere T14 sito in San Pellegrino Firenzuola- Firenze, non affidato LL direzione del LO. 34 W Anche con riferimento alle discariche GIT- GIOVE e ORSO BOMARZO, entrambi gestiti dLL ditta G.I. T. s.r.l., di cui al capo ZZ), viene denunciato il vizio di motivazione, che aveva richiamato per relationem quella di primo grado, ed il travisamento delle prove. Per quanto concerne la cava in località Fontanelle nel Comune di OV (TR) si evidenzia che i Cantieri T7 e T5 diretti dal LO avevano conferito nel corso dell'anno 2001 i fanghi ricompresi nella categoria dei rifiuti non pericolosi ( sino al dicembre 2001) LL predetta cava, provvista di autorizzazione a procedere al recupero con spandimento sul suolo( R10) di rifiuti non pericolosi, qualificati diversamente solo nella primavera del 2002 a seguito di direttiva comunitaria (e nel luglio del 2002 la GIT provvedeva LL cancellazione della cava dal registro provinciale delle imprese esercenti operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi). Con riferimento LL cava di OR RZ, si lamenta che illogicamente il giudice del rinvio, aderendo LL motivazione della sentenza di primo grado, aveva individuato un unicum soggettivo ed oggettivo nell'attività di recapito dei rifiuti LL cava di Fontanelle ed a quella di OR RZ, senza tener conto che i conferimenti da parte di AV erano terminati nel dicembre 2001 e che, pertanto, il successivo spostamento dei fanghi dLL cava Le Fontanelle a quella di OR RZ posto in essere dal titolare della Ditta GIT, non era stato posto a conoscenza dai dirigenti ET. Per quanto concerne il reato di omessa bonifica della RN FO (capo 74), si lamenta la violazione del principio della preclusione processuale rimarcando che il LO, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, non era stato condannato in primo grado e su tale capo non vi era stata impugnazione da parte del PM, ma i giudici del primo appello avevano erroneamente pronunciato l'assoluzione per tale reato, innescando l'errore che, a seguito del ricorso della Procura generale, aveva portato all'annullamento della sentenza anche per tale ipotesi di reato in sede di legittimità e, infine, la conferma della condanna in sede di rinvio. In ogni caso, si produce in questa sede la certificazione finale liberatoria della Provincia di Arezzo in data 23 marzo 2010, attestante la non necessità di bonifica ed il ripristino ambientale del sito. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, riconoscendo la responsabilità del LO per i reati di omessa bonifica, affermava l'ultrattività della posizione di garanzia del medesimo a prescindere dLL cessazione dell'incarico dallo stesso ricoperto, avvenuta il 7 gennaio 2003, data in cui lo stesso ha rescisso definitivamente ogni rapporto professionale con il AV, venendo così meno ogni concreto potere di intervento sulla instaurazione della procedura di bonifica. Il giudice del rinvio fondava il giudizio di responsabilità 35 sulla considerazione che l'art. 51 bis d.lgs. 22 del 1997 incrimina il soggetto responsabile dell'inquinamento che, pur essendovi obbligato, non abbia provveduto LL bonifica, con la conseguente imposizione di un onere personale a carico del soggetto che ha determinato il danno ambientale, in ordine LL cui rimozione lo stesso mantiene una posizione di garanzia. Tale conclusione, secondo la difesa, illogicamente diversa rispetto a quella formulata per il reato di gestione abusiva di discariche, non tiene conto dei principi espressi in tema di posizione di garanzia, secondo i quali l'obbligo giuridico di attivarsi deve sempre essere accompagnato dall'esistenza di poteri fattuali che consentano all'agente di intervenire. Non tiene altresì conto neanche dei principi sulla struttura del reato permanente e del concorso di persone, secondo i quali la permanenza del reato cessa quando il fatto reato, pur permanendo, non sia più attribuibile ad un soggetto in ragione del venir meno del potere dello stesso di intervenire sulla situazione asseritamente antigiuridica. In questa prospettiva si eccepisce il decorso del termine prescrizionale ancora prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con riferimento LL pena complessiva comminata per le quattro contravvenzioni di omessa bonifica (anni uno mesi nove di arresto ed euro 15.500 di ammenda) si deduce l'eccessività della pena rispetto a quella inflitta in primo grado per 22 capi di imputazione (anni tre e mesi sei di reclusione) e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento "al livello particolarmente elevato di pregiudizio provocato", tenuto conto che per un numero elevato di siti oggetto di contestazione non era stato rilevato alcun inquinamento. Analoghe considerazioni vengono proposte con riferimento al diniego delle generiche fondato sulla gravità del danno. Si deduce la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria della sospensione dell'imputato dall'esercizio degli uffici direttivi ex art. 35 bis c.p., in assenza di ogni accertamento avente ad oggetto le modalità di commissione del fatto, non risultando neanche contestata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p. Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle legge penale in relazione LL mancata concessione della sospensione condizionale della pena, fondata sulla ritenuta gravità del reato, senza valutare lo stato di incensuratezza dell'imputato. Con il ricorso, a firma dell'avv. Zanalda, vengono articolati nove motivi. Con il primo motivo, con riferimento ai reati di omessa bonifica, si lamenta che gli stessi, come emergeva dLL memoria di discussione del Procuratore Generale del 3.3.2014, erano da ritenersi esclusi dal giudizio di rinvio e che, 36 pertanto, era passata in giudicato la sentenza di assoluzione della Corte di appello del 27.6.2011, che aveva evidenziato come nei predetti siti erano stati conferiti esclusivamente fanghi gestiti come rifiuti e non lo smarino di scavo delle gallerie. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, riconoscendo la responsabilità del LO per i reati di omessa bonifica, affermava l'ultrattività della posizione di garanzia del medesimo a prescindere dLL cessazione dell'incarico dallo stesso ricoperto, avvenuta nel gennaio 2003. Il giudice del rinvio fondava il giudizio di responsabilità sulla considerazione che l'art. 51 bis d.lgs. 22 del 1997 incrimina il soggetto responsabile dell'inquinamento che, pur essendovi obbligato, non abbia provveduto LL bonifica, con la conseguente imposizione di un onere personale a carico del soggetto che ha determinato il danno ambientale, in ordine LL cui rimozione lo stesso mantiene una posizione di garanzia. Principio che si assume in contrasto con quelli costituzionali di personalità della responsabilità penale e colpevolezza e con l'art. 51 bis d.lgs22/1997 (ora art. 257 d.lgs. 152/2006) che, nel richiamare l'art. 17 del medesimo decreto (ora 242 d.lgs. 152/2006) fa riferimento non all'autore dell'inquinamento, ma al responsabile dell'inquinamento. Si argomenta, più specificamente, in proposito, che le conclusioni del giudicante fonderebbero impropriamente, in contrasto con il disposto dell'articolo 40 cpv. c.p., una posizione di garanzia sostanzialmente perenne, in contrasto con il disposto di detta disposizione laddove questa correla il dovere di agire LL possibilità giuridica di impedire l'evento, ossia LL "signoria" della situazione di fatto. Situazione non ricorrente nel caso in esame in cui si trattava di siti esterni LL gestione ET per i quali i dirigenti del consorzio non avevano alcun concreto potere di intervento. La stessa sentenza di annullamento con rinvio della S.C., avrebbe del resto -chiarito con ciò secondo il ricorrente apprezzandosi ulteriore vizio per violazione dell'articolo 627, comma 3, c.p.p.- come nei casi in cui un determinato ruolo all'interno di una organizzazione complessa venga dismesso da un soggetto e trasferito ad altro soggetto non potrebbe rinvenirsi responsabilità per colui che trasferisce la gestione per condotte poste in essere dal successore, così come il nuovo soggetto titolare del ruolo non risponde delle condotte antecedenti poste in essere da chi l'ha preceduto. Dagli argomenti posti a fondamento della censura si fa discendere la conclusione della cessazione della permanenza dal momento della cessazione dLL carica (7/1/2003), con conseguente intervenuta prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini, il 4/7/2007, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. 37 7 3 Con lo stesso motivo si censura l'iter logico della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità concorsuale, che si assume fondata su affermazioni presuntive e congetturali. La sentenza avrebbe trascurato le forme concrete attraverso le quali si sarebbe manifestata in concreto, per i singoli imputati, la condotta di concorso nel reato ed avrebbe erroneamente impiegato l'argomento del "consenso tacito", disatteso dLL consolidata giurisprudenza di legittimità, in base al quale i dirigenti si sarebbero limitati a smaltire i rifiuti senza riserve né contestazioni. Con il terzo motivo, con riferimento al reato di omessa bonifica della RN FO (capo 74), si lamenta la violazione del principio della preclusione processuale rimarcando che il LO, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, non era stato condannato in primo grado e su tale capo non vi era stata impugnazione da parte del PM, ma i giudici del primo appello avevano erroneamente pronunciato l'assoluzione per tale reato, innescando l'errore che, a seguito del ricorso della Procura generale, aveva portato all'annullamento della sentenza anche per tale ipotesi di reato in sede di legittimità e, infine, la conferma della condanna in sede di rinvio. Si deduce altresì che nel dispositivo della sentenza il LO veniva dichiarato colpevole solo per reati ascritti ai capi SS), UU) e ZZ), con esclusione del capo 74) e tuttavia il predetto reato era stato tenuto in considerazione nei criteri di computo della pena irrogata. Con lo stesso motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che per predetto sito, come emerge dLL consulenza tecnica della difesa, risultava emessa specifica autorizzazione al recupero di rifiuti per produrre manufatti per l'edilizia, così traendosi la conclusione dell'insussistenza del mancato accertamento di una situazione di contaminazione ex art. 257 d.lgs. 152/2006 e della non configurabilità del reato di omessa bonifica, che presuppone una situazione di inquinamento ambientale. Situazione dimostrata dLL certificazione finale liberatoria della Provincia di Arezzo in data 18 marzo 2010, attestante la non necessità di bonifica ed il ripristino ambientale del sito. Con il quarto motivo, afferente il reato di omessa bonifica del sito della discarica AT di CO ( reato contestato al capo SS) si sostiene che la S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale e non avrebbe accertato, pertanto, le premesse di fatto relative all'avvenuta consumazione di condotte di discarica abusiva e di omessa bonifica. 38 Si lamenta altresì la violazione dell'art. 188, comma 3, lett. b) d.lgs. 152/2006 e la carenza della motivazione nella parte in cui aveva omesso di prendere in considerazione i motivi di impugnazione riguardanti la documentazione, acclarata anche dLL consulenza della difesa, da cui emergeva l'esonero di responsabilità del produttore-detentore del rifiuto per l'avvenuta consegna del rifiuto a discarica autorizzata ( l'unico obbligo rimanente è quello della conservazione della copia di tutti i conferimenti AV, accertata mediante produzione documentale, come emerge dLL consulenza di parte). Sotto altro profilo si lamenta la carenza di motivazione in merito all'esistenza di un evento di contaminazione tale da integrare l'obbligo di bonifica a carico del responsabile, contraddetta, peraltro, dLL certificazione liberatoria del comune di CO in data 30.10.2012. Si deduce, infine, la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006- applicabile secondo la sentenza di annullamento con rinvio anche ai siti le cui condizioni e procedure di bonifica siano proseguite successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, in assenza di ogni prova del superamento delle CSR. Censure analoghe vengono articolate, con il quinto motivo, rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica relativi al sito S. Anna loc. Lippo di cui al capo di imputazione UU. Si Con specifico riferimento LL violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006 si contesta l'affermazione del giudicante secondo la quale la sola presenza di fanghi contenenti idrocarburi renderebbe inevitabile e quindi presumibile l'esistenza di un evento di contaminazione del suolo, dal quale sarebbe scaturito l'obbligo di bonifica in capo al ricorrente, a prescindere da qualsiasi accertato superamento delle CSR. Si deduce, in fatto, che nel sito AV RD venne conferito lo stesso identico materiale (fanghi filtropressati), contestualmente conferito nella discarica di CO, per la quale era stata ottenuta dall'autorità competente la certificazione liberatoria. Analoghe censure vengono proposte, con il sesto motivo, con riferimento al capo d'imputazione ZZ relativo al reato di omessa bonifica e di discarica abusiva dei siti di GI e RZ, gestiti dLL ditta GIT. Anche in questo caso non erano state accertate le premesse di fatto relative all'avvenuta consumazione di condotte di omessa bonifica e non erano stati considerati gli specifici rilievi contenuti nei motivi di appello nei quali si sottolineava che i rifiuti erano stati conferiti a impianti di recupero autorizzati e che il relativo Fir era stato restituito nella quarta copia, con conseguente esonero di responsabilità ex art. 188, comma 1, lett. b) d.lgs. 152/2006. Si sottolinea, inoltre, che i conferimenti ET presso il sito Fontanelle erano terminati nel 2001, come riconosciuto nella sentenza di primo grado, epoca in cui i fanghi non erano ancora classificati come pericolosi. Si deduce, inoltre, che nel predetto sito era conferito lo stesso identico materiale (fanghi filtro pressati) 39 W provenienti dai cantieri ET conferito nella discarica di CO (capo SS), per la quale era stata ottenuta dall'autorità competente la certificazione liberatoria attestante l'assenza di inquinamento per i materiali conferiti. Con il settimo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione laddove la sentenza, nell'affermare la penale responsabilità degli imputati per i fatti di omessa bonifica, li ha condannati, come emerge dal dispositivo, facendo erroneo riferimento all'art. 51 d.lgs. 22/1997, che puniva il reato di gestione di rifiuti non autorizzata anziché all'art. 51 bis del medesimo decreto che puniva il reato di omessa bonifica. Si deduce che la violazione di legge sussisterebbe anche nel caso in cui l'art. 51 fosse stato indicato per mero errore di trascrizione: il provvedimento impugnato non avrebbe infatti tenuto conto della insussistenza di una continuità normativa tra il citato art. 51 bis e l'art. 257 d.lgs. vigente all'epoca della sentenza di primo grado, che, oltre a prevedere la pena alternativa, pecuniaria o detentiva, non assume quale presupposto il pericolo di inquinamento o il superamento delle CSC, ma configura il solo evento di danno dell'inquinamento, per la realizzazione del quale è necessario il superamento della Concentrazioni Soglia di Rischio, consistente in un livello di rischio superiore ai livelli della CSC. Si censura la sentenza anche nella parte in cui il giudice del rinvio ritiene sussistente la violazione dell'obbligo di bonifica non solo quando siano state superate le CSR definite nel progetto di bonifica ma anche quando il responsabile non avvia il procedimento di bonifica come delineato dall'art. 242 d.lgs. 152/2006, con l'effetto di impedire che si pervenga all'accertamento della reale situazione di contaminazione del sito interessato. Si ritiene inaccettabile la tesi che l'avvio delle procedure di bonifica, che costituisce fatto interruttivo della permanenza del reato di omessa bonifica e requisito per l'applicazione delle esimente per i reati ambientali, si realizzi solo a seguito del pronunciamento positivo da parte dell'amministrazione competente, così confondendo tale reato con quello di gestione abusiva. Con l'ottavo motivo si duole del vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche. Con riferimento a tale ultimo aspetto si lamenta, in particolare, il riferimento erroneo all'art. 62 bis n. 3, introdotto con il d.l. 23.5.2008, convertito dLL legge 24.7.2008 n. 125, inapplicabile ratione temporis. Si lamenta anche dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. (sul numero dei concorrenti), erroneamente applicata nei confronti di soggetti che, secondo la stessa impostazione accusatoria, avevano posto in essere la condotta omissiva non simultaneamente ma in successione cronologica. 0 40 4 Si lamenta, altresì, la carenza di motivazione con riferimento al requisito della conoscenza ex art. 59, comma 2, c.p. da parte dei soggetti che si erano succeduti nella posizione all'interno del cantiere AV. Con lo stesso motivo si duole della violazione della legge penale anche nel calcolo dell'aumento di pena effettuato in applicazione dell'istituto della continuazione, laddove la sentenza, oltre a riferire erroneamente la pena base al reato di cui all'art. 51 d.lgs. 22/1997 (senza che il ricorrente abbia riportato alcuna condanna a titolo di discarica abusiva) ha applicato l'aumento in continuazione nella misura di mesi due ed euro 1.000 per ciascuna delle tre contravvenzioni in continuazione. Si sostiene che la Corte di appello, in violazione dei principi fissati in tema di continuazione, ha applicato un coefficiente moltiplicatore all'aumento di pena derivante dLL continuazione, a sua volta incrementato tante volte quanti sono i reati uniti dal vincolo, con effetti sostanzialmente coincidenti con l'applicazione di un cumulo materiale di sanzioni. Si lamenta poi la carenza di motivazione laddove il giudice di appello ha ritenuto di applicare la pena detentiva, prevista nell'ipotesi che l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, anziché quella pecuniaria prevista nelle altre ipotesi. Lamenta, infine, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle legge penale in relazione LL mancata concessione della sospensione condizionale della pena, fondata su elementi svincolati dalle posizioni individuali dei singoli imputati. Con il nono motivo deduce la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria della sospensione dell'imputato dall'esercizio degli uffici direttivi ex art. 35 bis c.p., in assenza di ogni accertamento avente ad oggetto le modalità di commissione del fatto, non risultando neanche contestata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p. Si lamenta, altresì, della violazione dell'art. 35 bis c.p. nella parte in cui è stata disposta l'equiparazione tra la pena principale inflitta e la pena accessoria, violando il principio secondo il quale, in caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento LL pena inflitta per la violazione più grave e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione. Infine, con riferimento all'ordinanza dibattimentale del 3/3/2014 si richiama integralmente il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di LL, inerente l'inammissibilità delle richieste avanzate dalle parti civili in sede di giudizio di rinvio. . LL RO OL, a mezzo del proprio difensore avv. Giuseppe Zanalda. RO OL LL, direttore di cantiere CBT1 di ES Fiorentino dal 13.5.1999 al 19.2.2004, direttore di tronco DT3 dal 27.6.2003 ad oggi, dal 41 24.5.2005 nella qualità di Direttore Generale del Consorzio AV, con la sentenza impugnata è stato condannato LL pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per i reati di gestione di discarica abusiva ( capo 14 bis, cava Le NA), 81 ( FO LL LA), M ( torrente ARne e cava AR); per i reati di omessa bonifica di cui ai capi 50,52,74,SS,UU, ZZ;
per i reati di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti di cui ai capi 95,QQ,38A e 40°; per i reati di gestione illecita di rifiuti di cui al capo 95 bis e per la violazione della normativa in tema di gestione delle discariche di cui al capo HH;
vi è anche condanna al risarcimento danni conseguiti a predetti reati e ai reati di cui ai capi d'imputazione 3bis (la Capannina); 15 bis (ex vasche di decantazione LB), 16 bis (Prevam c\o Car 1) e 19 quinquies (Colle AN), ritenuti prescritti dopo la sentenza di primo grado a favore delle parti civili ivi indicate. Propone ricorso avverso la sentenza sopra indicata e avverso l'ordinanza dibattimentale 3.3.2014 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha rigettato le eccezioni avanzate dLL difesa degli imputati (LL, LO, LL e LO) in merito LL impossibilità per le parti civili non ricorrenti dinanzi LL C.S. di produrre conclusioni diverse ed ulteriori rispetto alle argomentazioni del PM ricorrente e di avanzare nuove richieste risarcitorie;
richiede altresì la sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p.. Articola una pluralità di motivi, che possono essere così sintetizzati e, nel caso, esaminati congiuntamente. Con un primo motivo, si duole del fatto che la sentenza di rinvio l'abbia condannato al risarcimento del danno anche a favore delle parti civili non ricorrenti in cassazione che avevano presentato nuove conclusioni in sede di giudizio di rinvio. Si argomenta, in proposito, che erroneo sarebbe stato il richiamo, operato dal giudicante, al principio di immanenza della parte civile, sul rilievo che tale principio comporta solo che la parte civile, una volta costituitasi nel giudizio di primo grado, rimanga parte del processo penale anche nei gradi successivi anche se non impugnante, con la conseguenza che la medesima deve essere regolarmente citata per tutti i gradi del giudizio. Tale principio, peraltro, non implica, secondo l'assunto del ricorrente, che la parte civile non impugnante e, quindi acquiescente, possa giovarsi del ricorso del pubblico ministero e, quindi avanzare richiesta di risarcimento del danno. La sentenza quindi erroneamente, in violazione degli artt. 185 c.p., 76, comma 2, 576 e 585, commi 1 e 5, c.p.p. avrebbe liquidato i danni in via definitiva o assegnato provvisionali in favore di parti civili non ricorrenti che avevano presentato nuove conclusioni in sede di giudizio di rinvio. 42 W W Sulla tematica si sollecita, per l'importanza della questione, sollecita la rimessione alle Sezioni unite. In linea con gli argomenti di censura, si è chiesto LL Corte di sospendere l'esecuzione delle statuizioni civili ai sensi dell'articolo 612 c.p.p., in ragione della entità notevole delle somme liquidate in via definitiva o a titolo di provvisionale. Con il secondo motivo si censura la decisione del giudice sostenendo che avrebbe violato i limiti dell'annullamento con rinvio di questa Corte. Ciò sotto un duplice profilo. Da un lato, si sostiene che per taluni reati oggetto della contestazione [ capi 95 bis, M, HH, 14 bis, 81, tutti riguardanti il reato di gestione di rifiuti non autorizzata e l'abbandono incontrollato di rifiuti, reato di discarica in violazione delle prescrizioni autorizzatorie, ex art. 51 d.lgs. 22/1997, ora art. 256 152/2006] le statuizioni contenute nella prima decisione di appello [Corte di appello di Firenze, Sezione III, 27 giugno 2011] sarebbero divenute irrevocabili, perché non riguardate dall'annullamento della Sezione III di questa Corte, con la sentenza n. 32797 del 2013: questo, si sostiene, avrebbe riguardato solo ed esclusivamente i capi ed i punti della decisione concernenti i reati di discarica abusiva, omessa bonifica e traffico illecito, oltre agli ulteriori reati di danneggiamento ( capi d'imputazione A e B), del tutto autonomi rispetto a quelli sopra indicati. Con l'ulteriore specificazione che la definitività dell'accertamento riguardava anche taluna delle contestate omesse bonifiche [capi SS, UU e ZZ], perché anch'esse non fatte oggetto dell'annullamento, in conformità a quanto emergeva dLL memoria del P.G. per la discussione dinanzi LL Corte di appello del 3.3.2014. Dall'altro, si prospetta che la Corte di rinvio non si sarebbe uniformata al principio di diritto affermato dLL richiamata sentenza della Sezione III, in punto di intervenuto decorso del termine prescrizionale con riferimento ai reati concernenti i fanghi: rispetto a tali reati [capi di imputazione 14 bis e 81], la sentenza della Corte di cassazione aveva confermato la declaratoria di prescrizione già pronunciata dLL primigenia sentenza di appello. Con l'ulteriore specificazione che la definitività dell'accertamento riguardava anche taluna delle contestate omesse bonifiche, rispettivamente della discarica di CO, S. Anna- AV RD e di GI e RZ nelle quali sono stati conferiti fanghi gestiti come rifiuti e non lo smarino di scavo delle gallerie conferito nei siti oggetto di rinvio [capi SS, UU e ZZ], anch'esse non fatte oggetto dell'annullamento e non in connessione essenziale con i siti indicati dLL C.S. sui quali il giudice di merito avrebbe dovuto valutare le circostanze di fatto per accertare l'avvenuto inquinamento per superamento delle CSR e in tal caso l'esistenza di una eventuale liberatoria. Per le citate cave le contestazioni 43 riguardavano essenzialmente l'erronea indicazione del codice CER a seguito di transcodifica, sulle quali la C.S. non si è pronunciata. Con il terzo motivo si censura, ancora, l'affermazione di responsabilità per il capo 14 bis per una ulteriore ragione [evidentemente subordinata], basata sull'assunto che la relativa contestazione sarebbe da ritenere assorbita in quella di cui al capo 14, ormai coperto da giudicato. Ciò con conseguente violazione del principio del ne bis in idem. Si sostiene in proposito che con riferimento al medesimo reato era passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Firenze (nei confronti degli altri coimputati), che aveva ritenuto maturato il termine di prescrizione del reato di cui al capo d'imputazione 14 concernente i medesimi fatti, con la sola differenza che la permanenza del reato indicato nel capo 14 bis viene protratta temporalmente oltre la data del sequestro preventivo 23/6/2001, fino al 2002 senza alcuna motivazione sul punto. Il quarto motivo concerne l'affermata responsabilità del prevenuto per i reati di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti ( capi 95,QQ, 38A e 40°) per il reato di gestione illecita di rifiuti (capo 95 bis)m per la violazione della normativa in tema di gestione di discariche (HH) e di omessa bonifica ( questi ultimi concernenti i capi 50, 52, 74, SS, UU e ZZ) nella qualità di Direttore generale, incarico dallo stesso ricoperto solo dal 24.5.2005, contestato in via suppletiva dal PM nella memoria per la discussione del 13.3.2014. Si lamenta la violazione degli artt. 516 e segg. c.p.p per la contestazione all'imputato di una qualifica diversa e ulteriore rispetto a quella contenuta nei capi d'imputazione e già oggetto della sentenza di primo grado, di appello e di legittimità, con arbitraria estensione delle imputazioni al medesimo contestate nei precedenti gradi di giudizio, laddove erano state contestate esclusivamente le qualifiche di direttore di cantiere CBT1 di ES Fiorentini e direttore di tronco DT3. Si sottolinea altresì la carenza motivazionale della sentenza impugnata che non ha tenuto conto che i conferimenti nei siti di smarino sono pacificamente cessati proprio nel 2005. Sotto altro profilo si lamenta l'erroneità dell'assunto del giudicante, affermativo della responsabilità del prevenuto nella qualità di Direttore generale per i reati di omessa bonifica anche per il periodo successivo LL cessazione della carica rivestita. Analoga censura viene sollevata con riferimento all'affermazione secondo la quale l'affermata responsabilità del ricorrente non viene meno con la cessazione dell'incarico rivestito con riferimento alle qualifiche contestate di Direttore di Cantiere CBT1e di Direttore di tronco 3, cessati rispettivamente il 13.5.2004 ed 24.2.2005.Da tale ricostruzione si evince la prescrizione di tutti reati in quanto il termine iniziale per il computo della prescrizione dovrebbe individuarsi nella data 44 del 24.2.2005, con la conseguente maturazione prima della pronuncia della sentenza di primo grado;
il termine per il delitto di attività organizzate di traffico illecito sarebbe invece maturato il 24.8.2012,cui devono aggiungersi 34 giorni per la sospensione del termine di prescrizione in grado di appello. Si lamenta la violazione di legge anche nella parte in cui la responsabilità dei dirigenti AV per tutte le contravvenzioni contestate è fondata su affermazioni congetturali e presuntive senza indicare le forme concrete attraverso le quali si sarebbe manifestata per i singoli imputati la condotta di concorso nel reato. Con il quinto motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità concorsuale del prevenuto per i reati di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52, 74, SS, UU e ZZ : erroneo sarebbe stato l'assunto del giudicante, affermativo della responsabilità anche per il periodo successivo LL cessazione della carica rivestita. Ciò sulla base del contestato principio secondo cui il dirigente che con il proprio comportamento ha cagionato o comunque contribuito a cagionare il danno ambientale ne rimane responsabile ai fini della bonifica anche dopo che abbia receduto definitivamente dal ruolo rivestito al momento del fatto. Principio che si assume in contrasto con quelli costituzionali di personalità della responsabilità penale e colpevolezza e con l'art. 51 bis d.lgs.22/1997 che, nel richiamare l'art. 17 del medesimo decreto fa riferimento non all'autore dell'inquinamento, ma al responsabile dell'inquinamento, ossia al soggetto persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica tenuto LL bonifica. Si argomenta, più specificamente, in proposito, che le conclusioni del giudicante fonderebbero impropriamente, in contrasto con disposto dell'articolo 40 cpv. c.p., una posizione di garanzia sostanzialmente perenne, in contrasto con il disposto di detta disposizione laddove questa correla il dovere di agire LL possibilità giuridica di impedire l'evento, ossia LL "signoria" della situazione di fatto. La corretta applicazione di tale principio aveva portato all'assoluzione dei dirigenti AV dai reati di discarica abusiva connessi ai siti di cui ai capi 74, SS, UU,ZZ, esterni LL gestione AV ed analoga conclusione avrebbe dovuto essere adottata per l'omessa bonifica, in assenza dei poteri di intervento da parte dei dirigenti AV. La stessa sentenza di annullamento con rinvio della S.C., avrebbe del resto chiarito con ciò secondo il ricorrente apprezzandosi ulteriore vizio per violazione - dell'articolo 627, comma 3, c.p.p.- come nei casi in cui un determinato ruolo all'interno di una organizzazione complessa venga dismesso da un soggetto e trasferito ad altro soggetto non potrebbe rinvenirsi responsabilità per colui che trasferisce la gestione per condotte poste in essere dal successore, così come il 45 nuovo soggetto titolare del ruolo non risponde delle condotte antecedenti poste in essere da chi l'ha preceduto. Dagli argomenti posti a fondamento della censura si fa discendere la conclusione della cessazione della permanenza del reato dal momento della cessazione dLL carica di direttore del cantiere CBt1 (il 13.5.2004), di Direttore del Tronco 3 (dal 24.2.2005), con conseguente intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali contestati ai capi 50, 52, 74, SS, UU, ZZ nel 2008, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Con il sesto motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermata responsabilità del prevenuto per i reati di discarica abusiva di cui al capo 14 bis e omessa bonifica di cui al capo 52, relativi al sito Le NA nel comune di Firenzuola Premesso che per il primo già supra se ne è sostenuto l'assorbimento nel саро 14, si sostiene che la S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale. Con riferimento all'imputazione di cui al capo 14 bis, la censura è articolata prospettandone l'illogicità e la carenza di motivazione rispetto a specifici elementi fattuali emersi in atti, quali in particolare gli esiti di provvedimento di revoca di sequestro preventivo adottato dal PM di Firenze in data 19.7.2001 e un'autorizzazione comunale n. 3/08 per variante di ripristino ambientale, di cui aveva dato atto la sentenza di primo grado. Si lamenta altresì il vizio di motivazione laddove è stato ritenuto sussistente il reato di discarica abusiva di cui al capo 14 bis con riferimento ai fanghi a fronte della sentenza della S.C. che aveva escluso dal giudizio di rinvio le statuizioni contenute nella sentenza di appello in materia di fanghi per i quali aveva confermato il compiuto decorso del termine di prescrizione. Proprio l'asserita impraticabilità di contestare il reato di discarica abusiva viene valorizzata per escludere il conseguente reato di omessa bonifica di cui al citato capo 52. Con il settimo motivo vengono articolate analoghe censure rispetto al reato di omessa bonifica di cui al capo 50 [SA di AS]: erroneo sarebbe stato l'assunto del giudicante laddove aveva affermato che i fatti erano stati già esaminati nelle sedi di merito e considerati provati mentre il giudice di legittimità aveva posto a carico del giudice del rinvio il compito di motivare in merito LL complessiva situazione di fatto relativa ad ogni sito. 46 Ulteriore argomento di censura è fondato sulla confusione operata dal giudicante sulle nozioni di fango e di limo di lavaggio inerti considerati erroneamente come sinonimi, laddove la giurisprudenza della S.C. escluderebbe i limi dLL nozione di rifiuti, come emergeva anche dLL relazione del consulente di parte, ritenendoli sottoprodotti, con la conseguenza che nel caso di specie risulterebbe sufficiente l'Autorizzazione regionale. Si deduce, altresì, il vizio di motivazione nella parte in cui è stata affermata la sussistenza del reato di omessa bonifica di cui al capo 50, sotto il duplice profilo del travisamento del fatto e dell'omessa valutazione di documenti agli atti. Sul punto si rappresenta che il giudice del rinvio non aveva tenuto conto che la Cava di SA di AS, contrariamente a quanto affermato in sentenza, è una cava deputata al prelievo e non al deposito di materiale e che agli atti vi è l'autorizzazione al deposito dei limi. Si sostiene altresì l'omessa considerazione dei seguenti elementi: la comunicazione 19/10/2000 del Comune di Firenzuola al Consorzio AV nella quale si attesta che al 21/9/2000 erano già state quasi completamente rimosse le vasche contenenti i limi di lavaggio inerti e la rimozione del materiale gestito a far data dal 21.6.2000, come emerge dal capo d'imputazione sub 37 bis (dichiarato prescritto dal Tribunale) coperto da giudicato. Si deduce, infine, che la sentenza aveva affermato l'esistenza dell'inquinamento, prescindendo da qualsiasi valutazione in merito all'effettiva esistenza di una contaminazione con il superamento delle CSR, come invece richiesto dLL fattispecie di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006 ed in contraddizione con l'intervenuta assoluzione per i reati di omessa bonifica contestati con riferimento a siti per i quali lo stesso materiale era transitato. Con l'ottavo motivo si censura il giudizio di responsabilità per il reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo 81 [FO LA] [già riguardato da più ampio motivo di censura: v. supra]: oltre le statuizioni di diritto della S.C. in merito ai capi d'imputazione concernente i fanghi, viene prospettato ulteriore vizio articolato su non corretto apprezzamento della cessazione della situazione di antigiuridicità con effetti in punto di prescrizione-LL luce della autorizzata rimozione dei limi inerti derivanti dLL coltivazione della Cava di SA di AS in data 16.5.2008, con conseguente decorso del termine di prescrizione maturato prima della pronuncia del giudice del rinvio, tenuto anche conto dei 34 giorni di sospensione del decorso del termine della prescrizione. Ciò in conformità a quanto statuito dLL S.C. in sede di annullamento laddove identificava la cessazione della situazione di antigiuridicità con l'avvio della procedura di rimozione dei rifiuti. L'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in merito LL prosecuzione della gestione illecita del sito FO LL LA sarebbe smentita dLL documentazione in atti (il verbale di sequestro 47 preventivo della discarica in esame in data 8.5.2003) e dal successivo decreto di revoca del sequestro in data 9.7.2009, non presi in considerazione dal giudicante, con la cessazione dell'antigiuridicità in relazione al reato di discarica abusiva dal 2003. Con il nono motivo, con riferimento poi al capo 95 bis (gestione non autorizzata di rifiuti, [pur esso già riguardato da più ampio motivo di censura: v. supra], viene prospettato ulteriore vizio articolato essenzialmente sulla prospettata violazione di legge con riferimento LL stessa contestazione del reato di gestione illecita di rifiuti che si assume, con violazione del principio di contestazione, illegittimamente esteso ad epoca [sino al marzo 2009], in violazione dell'art. 51, ora 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, che tipizzano reati istantanei e non permanenti o abituali. Tale impostazione avrebbe comportato di fatto la contestazione di un fatto nuovo con l'arbitrario prolungamento delle condotte che nel capo d'imputazione risultavano contestate sino al luglio 2006. Con il decimo motivo, con riferimento poi al capo M, relativo ai reati di discarica abusiva [pur esso già riguardato da più ampio motivo di censura: v. supra;
motivo di censura in cui si assume, va ricordato, l'intervenuta definitività dell'accertamento giudiziale], si articolano altre censure afferenti essenzialmente il tema della responsabilità [sub specie, della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti ivi contestati] e quello della prescrizione. Si sostiene, pertanto, che la sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale. Si lamenta il vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui ha travisato il senso della documentazione informatica in atti, riguardanti esclusivamente le operazioni di carico e scarico dei materiale conferiti presso il sito e ha omesso di prendere in considerazione l'ordinanza di revoca del sequestro emessa dal Tribunale di Firenze in data 27.4.2005, con la conseguente cessazione dell'antigiuridicità quantomeno nella prima parte dell'anno 2005, in considerazione dell'avvenuto esperimento delle attività di bonifica del sito. Da tale ricostruzione si fa discendere l'avvenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati in questo capo prima della sentenza di rinvio. Ciò tenuto anche conto dell'applicabilità della disciplina prescrizionale del termine più breve in quanto i reati si sono consumati prima dell'entrata in vigore della legge 251/2005. Con l'undicesimo motivo, in relazione al capo di imputazione sub 74 [RN FO] si prospettano violazioni di legge e vizio di motivazione, 48 ritenendo insussistente la contestata omessa bonifica rispetto alle emergenze fattuali rappresentate, essenzialmente, dLL ottenuta autorizzazione in data 23.11.1998 per il recupero dei rifiuti per produrre manufatti per l'edilizia. E' prospettata la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006 anche sotto il profilo della insussistenza di una accertata contaminazione significativa ai fini del superamento delle CSR, come attestato anche dal rilascio della certificazione liberatoria del 18.3.2010 da parte della Provincia di Arezzo. La censura è estesa, conseguentemente, LL sanzione accessoria dell'obbligo di bonifica. Con il dodicesimo motivo viene articolata ulteriore censura rispetto al reato di cui al capo SS [discarica AT CO] [sul quale v. peraltro supra ], stavolta prospettandosi carenza di motivazione e violazione di legge nell'affermazione di responsabilità per l'ivi previsto reato di omessa bonifica. Anche in questo caso si sostiene che la S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale. Si lamenta, altresì, la violazione dell'art. 188, comma 3, lett. b) d.lgs. 152/2006 nella parte in cui aveva omesso di prendere in considerazione la documentazione, acclarata anche dLL consulenza della difesa, da cui emergeva l'esonero di responsabilità del produttore-detentore del rifiuto per l'avvenuta consegna del rifiuto a discarica autorizzata. Sotto altro profilo si lamenta la carenza di motivazione in merito all'esistenza di un evento di contaminazione tale da integrare l'obbligo di bonifica a carico del responsabile, contraddetta, peraltro, dLL certificazione liberatoria del comune di CO in data 30.10.2012. Si deduce, infine, la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006, applicabile secondo la sentenza di annullamento con rinvio anche ai siti le cui condizioni e procedure di bonifica siano proseguite successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, in assenza di ogni prova del superamento delle CSR. La censura è estesa, conseguentemente, LL sanzione accessoria dell'obbligo di bonifica. Censure analoghe vengono articolate, con il tredicesimo motivo, rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica di cui ai capi d'imputazione TT e UU relativi al sito AV RD- S. Anna loc. Lippo, esterno LL gestione AV. Si prospettano profili di violazione di legge e di carenza motivazionale, ferme le già evidenziate ragioni di censura basate sull'irrevocabilità della decisione di merito dopo la pronuncia della Cassazione. Anche con riferimento a tali capi d'imputazione si sostiene che la sentenza di merito avrebbe dato erroneamente 49 per scontato l'accertamento dei fatti, mentre, diversamente, la Cassazione, nella sentenza di annullamento della Sezione III, avrebbe imposto una complessiva rivalutazione del fatto. Si deduce nei termini sopra indicati la violazione degli artt. 188, comma 3 e 257 d.lgs. 152/2006. Per quanto concerne il capo TT (compreso nelle violazioni relative al traffico di rifiuti concernenti i fanghi) si sottolinea una svista della sentenza che nel dispositivo dichiara la prescrizione del reato mentre nella motivazione afferma che la permanenza dei due reati descritti ai capi TT e UU è cessata con la sentenza di primo grado, di talché non sarebbero maturati i termini prescrizionali. La censura è estesa LL sanzione accessoria dell'obbligo di bonifica. Con il quattordicesimo motivo vengono articolate analoghe censure rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica dei siti di GI e RZ, di cui ai capi d'imputazione VV e ZZ, gestiti dLL ditta GIT e quindi estranei LL gestione AV. Con riferimento al reato di discarica abusiva di cui al capo VV si lamenta inoltre una manifesta contraddittorietà della sentenza che ha dichiarato nel dispositivo che il reato si è prescritto prima della sentenza di primo grado affermando, però, in motivazione che la permanenza di detto reato "presupposto" si sarebbe interrotta LL data della sentenza di primo grado. Si deduce altresì che nel sito GI e RZ venne conferito lo stesso materiale della discarica di CO, che ha attenuto la certificazione liberatoria attestante l'assenza di inquinamento per i materiali conferiti. Anche in questo caso la censura è estesa LL sanzione accessoria dell'obbligo di bonifica. Analoghe censure sono articolate, con il quindicesimo motivo, con riferimento al capo HH, afferente violazione relative a discariche di inerti di cui ai commi III e IV, d.lgs. 22/97 ( ora art. 256, commi III e IV, T.U. d.lgs. 152/2006. Si deduce, innanzitutto, oltre l'assenza di ogni accertamento in fatto, da parte del giudice di merito, l'asserita definitività dell'accertamento giudiziale sul rilievo che le statuizioni della S.C. riguardavano esclusivamente i reati di discarica abusiva, omessa bonifica e traffico illecito. Lamenta la violazione dell'art. 208, comma 13, e 256, commi 3 e 4 d.lgs. 152/2006 sul rilievo che le discariche di inerti furono autorizzate nel 2001, con la conseguente cessazione dell'antigiuridicità del sito. Si sostiene che le violazioni al provvedimento autorizzatorio ivi descritte di natura esclusivamente formale non potrebbero incidere sul contenuto permissivo dell'autorizzazione né sulla natura e funzione degli impianti autorizzati e la conseguente insussistenza del concorso dei due distinti reati di cui all'art. 256, commi 3 e 4 del predetto art. 256. Si lamenta che la sentenza ha erroneamente affermato la natura di reato permanente del suindicato reato, trattandosi invece di reato istantaneo, ampiamente prescritto, 50 trattandosi di condotta omissiva risalente al 2001. Si lamenta altresì il vizio di motivazione in assenza di ogni spiegazione sulle ragioni per cui impianti ed attività dovrebbero essere considerati abusivi. Per quanto concerne il punto HHa, ovvero la gestione delle discariche in violazione delle prescrizioni autorizzatorie, si rileva l'inconfigurabilità del reato di cui al citato art. 256, comma 3,in quanto per i reati di discarica abusiva concernenti medesimi siti ivi indicati, la sentenza aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, trattandosi di siti per i quali era cessata l'antigiuridicità con l'avvio delle procedure di bonifica ed il successivo rilascio delle certificazioni liberatorie. Da tale ricostruzione si fa discendere l'intervenuta prescrizione del reato sul rilievo che le violazioni si sarebbero consumate con lo scadere del termine previsto per gli adempimenti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, tutte entro il 2001. Analogo rilievo viene mosso con riferimento ai punti HHb, relativo alle violazioni delle prescrizioni concernenti gli impianti di stoccaggio siti pressoi cantieri, e HHc, concernente le violazioni delle prescrizioni concernenti gli impianti di trattamento delle acque reflue proveniente dalle piazzole di caratterizzazione presso gli impianti di depurazione ubicati pressoi cantieri, previste dLL citata autorizzazione. Si deduce, infine, l'adempimento sia pure tardivo, delle prescrizioni richieste, emergente dLL documentazione in atti Con il sedicesimo motivo viene articolata, ancora, altra censura stavolta con riferimento agli addebiti di traffico illecito di rifiuti di cui ai capi 95, QQ, 38A e 40A. Si contesta in primo luogo la ricostruzione operata in sentenza dei vari episodi come facenti parte della medesima attività organizzata volta a smaltire rifiuti speciali e, pertanto, come riferiti a segmenti diversi di un unico reato abituale. Ciò avrebbe comportato il riferimento al LL dei reati di cui ai capi d'imputazione 38A e 40A, mai contestati al medesimo e una commistione tra condotte del tutto diverse sia sotto il profilo fattuale che temporale, con la conseguente violazione dell'art. 516 c.p.p. e l'illegittimo prolungamento delle condotte incriminate, avendo riguardo, principalmente, al fatto che, comunque, la contestazione era stato articolata sul rilievo che dette condotte fossero attuali e permanenti al luglio 2006, onde avendo riguardo quantomeno a tale data doveva essere ritenuta intervenuta la prescrizione. Per l'effetto, la sentenza impugnata laddove aveva invece inteso prolungare il termine prescrizionale oltre il 1 luglio 2006 indicato in imputazione aveva finito con l'operare una non consentita nuova contestazione. Si deduce, sotto lo stesso profilo, anche la violazione del principio del favor rei laddove la sentenza, trasformando la natura di reato abituale del contestato 51 W reato in una sorta di reato permanente anziché applicare il termine finale del luglio 2006, più vantaggioso per l'imputato, aveva applicato il diverso termine costituito dLL sentenza di primo grado, impedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La censura è estesa anche al proprium del giudizio di responsabilità, sub specie dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, come, si sostiene, sollecitato dLL sentenza di annullamento di questa Corte. Tematica, questa, che si sostiene non adeguatamente affrontata avendo riguardo al dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 53 d.lgs. 22/1997. Sul punto si sostiene che la documentazione in atti dimostrerebbe che fu proprio la P.A. che fino LL fine del 1999 indusse AV a ritenere che le terre e rocce da scavo non fossero rifiuti. Si sostiene altresì che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'attribuzione del codice CER non era riconducibile al produttore e quindi agli imputati. Con il diciassettesimo motivo è articolata ulteriore censura rispetto ai reati di cui ai capi 14 bis, 50, 52, 74, 81, 95, 95 bis, 38A, 40A, M, HH, QQ, SS, UU, ZZ. Rispetto a tali reati [alcuni dei quali riguardati comunque da più assorbente motivo di censura: v. supra], si sostiene che avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità dell'attivazione delle procedure di bonifica di cui all'articolo 257, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile con riferimento a tutti i reati ambientali e quindi anche a quelli di cui al citato decreto legislativo. Con il diciottesimo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, lamentandosi dell'omesso riconoscimento delle generiche e dell'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche si lamenta, in particolare, il riferimento erroneo all'art. 62 bis n. 3, introdotto con il d.l. 23.5.2008, convertito dLL legge 24.7.2008 n. 125, inapplicabile ratione temporis. Si lamenta anche dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. (sul numero dei concorrenti), erroneamente applicata nei confronti di soggetti che, secondo la stessa impostazione accusatoria, avevano posto in essere la condotta omissiva non simultaneamente ma in successione cronologica. Si lamenta, altresì, la carenza di motivazione con riferimento al requisito della conoscenza ex art. 59, comma 2, c.p. da parte dei soggetti che si erano succeduti nella posizione all'interno del cantiere AV. Con lo stesso motivo si duole della violazione della legge penale anche nel calcolo dell'aumento di pena effettuato in applicazione dell'istituto della continuazione, laddove la sentenza ha applicato l'aumento in continuazione nella 52 misura di mesi due ed euro 1.000 per ciascuna delle undici contravvenzioni in continuazione. Si sostiene che la Corte di appello, in violazione dei principi fissati in tema di continuazione, ha applicato un coefficiente moltiplicatore all'aumento di pena derivante dLL continuazione, a sua volta incrementato tante volte quanti sono i reati uniti dal vincolo, con effetti sostanzialmente coincidenti con l'applicazione di un cumulo materiale di sanzioni. Si lamenta poi la carenza di motivazione laddove il giudice di appello ha ritenuto di applicare la pena detentiva, prevista nell'ipotesi che l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, anziché quella pecuniaria prevista nelle altre ipotesi. Si lamenta, altresì, della violazione dell'art. 35 bis c.p. nella parte in cui è stata disposta l'equiparazione tra la pena principale inflitta e la pena accessoria, violando il principio secondo il quale, in caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale, deve farsi riferimento LL pena inflitta per la violazione più grave e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione. Lamenta, infine, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle legge penale in relazione LL mancata concessione della sospensione condizionale della pena,fondata su elementi svincolati dalle posizioni individuali dei singoli imputati. Deduce la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria della sospensione dell'imputato dall'esercizio degli uffici direttivi ex art. 35 bis c.p., in assenza di ogni accertamento avente ad oggetto le modalità di commissione del fatto, non risultando neanche contestata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p. Con riferimento LL pena accessoria di cui all'art. 32 ter c.p.si lamenta l'erronea applicazione al ricorrente, in quanto lo stesso all'epoca dei fatti non rivestiva la carica di legale rappresentante del consorzio AV. Con il diciannovesimo motivo si duole della violazione di legge con riguardo all'applicazione della pena accessoria dell'obbligo di bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi. Con riferimento LL prima sanzione si duole che il giudicante aveva fatto discendere automaticamente dal reato di discarica abusiva e di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti l'insorgere dell'obbligo di bonifica, così violando l'art. 242 del citato decreto legislativo, a mente del quale il suddetto obbligo sorge solo ed esclusivamente qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti sia superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio. Con riferimento all'obbligo di ripristino dei luoghi si lamenta che tale sanzione era stata erroneamente imposta in relazione a delle contestazioni per le quali lo stesso era stato già condannato al risarcimento del danno ambientale a 53 favore delle parti civili costituite tra cui il Ministero dell'Ambiente, così risolvendosi in una illegittima duplicazione della condanna già inflitta al risarcimento dei danni. Con il ventesimo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 158, comma 1, c.p. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento LL nozione di cessazione della permanenza in relazione ai reati di discarica abusiva sub. 3 bis, 14 bis, 15 bis, 16 bis, 19 quinquies per i quali il LL è stato oggetto di statuizioni civili. In merito a tali reati la Corte territoriale ha affermato che gli stessi si sarebbero prescritti dopo la sentenza di primo grado. Infine, ci si duole della applicazione della pena accessoria dell'obbligo di bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi come conseguenza della condanna per i reati di discarica abusiva e di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti, senza che sui siti si sia mai effettuata alcuna indagine sulla matrice ambientale per la verifica del superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio [CSR] Non vi sarebbe automatismo tra la condanna e l'applicazione della pena accessoria, che andrebbe applicata solo qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia superiore ai detti valori di CSR. Si insta, infine, per l'annullamento delle statuizioni adottate per i capi 3 bis, 15 bis, 16 bis, 19 quinquies [reati di discarica abusiva per i siti La Capannina, LB, Pravam CAR 1, Colle AN], sul rilievo che sia mancato un accertamento di merito sulla sussistenza dei reati, pur avendo la Corte di merito ritenuto che i reati si erano prescritti dopo la sentenza di primo grado. • PI IO, a mezzo del proprio difensore avv. OL Dell'Anno IO PI, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Logistica e Ambiente del Consorzio AV, con la sentenza impugnata è stato condannato LL pena di anni 1 e mesi nove di arresto per i reati di discarica abusiva (capo 14 bis, cava Le NA), per omessa bonifica della discarica cava SA di AS (capo 50), omessa bonifica della discarica Balzo LL Capra ( capo 52), omessa bonifica delle discariche AT, AV RD, Le Fontanelle (rispettivamente capi SS, UU, ZZ). Articola dieci motivi. Con il primo motivo si censura la decisione del giudice sostenendo che avrebbe violato i limiti dell'annullamento con rinvio di questa Corte. Deduce, sotto tale profilo, che la definitività dell'accertamento riguardava anche taluna delle contestate omesse bonifiche [capi SS, UU e ZZ], perché anch'esse non fatte oggetto dell'annullamento, in conformità a quanto emergeva dLL memoria del P.G. per la discussione dinanzi LL Corte di appello del 3.3.2014 e dLL sentenza della Corte di legittimità ( pag. 89). Tale conclusione è fondata anche sulla 54 W considerazione che nei predetti siti- le cui contestazioni riguardavano esclusivamente l'erronea indicazione del codice CER- sono stati conferiti esclusivamente fanghi gestiti come rifiuti e non lo smarino. Con il secondo motivo, oltre ad evidenziare che la definitività dell'accertamento riguardava anche il reato di cui all'art. 14 bis, si prospetta che la Corte di rinvio non si sarebbe uniformata al principio di diritto affermato dLL richiamata sentenza della Sezione III, in punto di intervenuto decorso del termine prescrizionale con riferimento ai reati concernenti i fanghi: rispetto a tali reati [capi di imputazione 14 bis e 81, quest'ultimo non contestato al ricorrente], la sentenza della Corte di cassazione aveva confermato la declaratoria di prescrizione già pronunciata dLL primigenia sentenza di appello. Con il terzo motivo si censura, ancora, l'affermazione di responsabilità per il capo 14 bis per una ulteriore ragione [evidentemente subordinata], basata sull'assunto che la relativa contestazione sarebbe da ritenere assorbita in quella di cui al capo 14, ormai coperto da giudicato. Ciò con conseguente violazione del principio del ne bis in idem. Si sostiene in proposito che la sola differenza consiste nella circostanza che la permanenza del reato indicato nel capo 14 bis viene protratta temporalmente oltre la data del sequestro preventivo 23/6/2001, fino al 2002, senza alcuna motivazione sul punto. Con il quarto motivo si lamenta la violazione della legge penale con riferimento all'affermata responsabilità concorsuale del prevenuto per i reati di omessa bonifica di cui ai capi 14 bis, 50, 52 SS, UU e ZZ: erroneo sarebbe stato l'assunto del giudicante, affermativo della responsabilità anche per il periodo successivo LL cessazione della carica rivestita ( avvenuta nell'ottobre 2003). Ciò sulla base del contestato principio secondo cui il dirigente che con il proprio comportamento ha cagionato o, comunque, ha contribuito a cagionare il danno ambientale ne rimane responsabile ai fini della bonifica anche dopo che abbia receduto definitivamente dal ruolo rivestito al momento del fatto. Principio che si assume in contrasto con quelli costituzionali di personalità della responsabilità penale e colpevolezza e con l'art. 51 bis d.lgs. 22/1997 (ora 257 d.lgs. 152/2006 che richiama l'art. 242 del medesimo decreto) che, nel richiamare l'art. 17 del medesimo decreto fa riferimento non all'autore dell'inquinamento, ma al responsabile dell'inquinamento, ossia al soggetto persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica tenuto LL bonifica. Si argomenta, più specificamente, in proposito, che le conclusioni del giudicante fonderebbero impropriamente, in contrasto con il disposto dell'articolo 40 cpv. c.p., una posizione di garanzia sostanzialmente perenne, in contrasto con il disposto di detta disposizione laddove questa correla il dovere di agire LL 55 W possibilità giuridica di impedire l'evento, ossia LL "signoria" della situazione di fatto. La stessa sentenza di annullamento con rinvio della S.C., avrebbe del resto chiarito con ciò secondo ricorrente apprezzandosi ulteriore vizio per violazione - dell'articolo 627, comma 3, c.p.p.- come nei casi in cui un determinato ruolo all'interno di una organizzazione complessa venga dismesso da un soggetto e trasferito ad altro soggetto non potrebbe rinvenirsi responsabilità per colui che trasferisce la gestione per condotte poste in essere dal successore, così come il nuovo soggetto titolare del ruolo non risponde delle condotte antecedenti poste in essere da chi l'ha preceduto. Dagli argomenti posti a fondamento della censura si fa discendere la conclusione della cessazione della permanenza dal momento della cessazione dLL carica di Responsabile dell'Ufficio Logistica ed ambiente del Consorzio (ottobre 2003), con conseguente intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali contestati ai capi 50, 52, 74, SS, UU, ZZ prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Con il quinto motivo viene articolata ulteriore censura rispetto al reato di cui al capo SS [discarica AT CO] prospettandosi violazione di legge nell'affermazione di responsabilità per l'ivi previsto reato di omessa bonifica. Anche in questo caso si sostiene che la S.C., nella sentenza di annullamento con rinvio, avrebbe rinviato al giudice di merito per un più puntuale approfondimento dei presupposti oggettivi e soggettivi delle condotte incriminate, mentre il giudice del rinvio, erroneamente, avrebbe inteso la sentenza della Cassazione nel senso della conferma positiva della sussistenza dei reati e della responsabilità individuale. Si lamenta, altresì, la violazione dell'art. 188, comma 3, lett. b) d.lgs. 152/2006 nella parte in cui aveva omesso di prendere in considerazione la documentazione, acclarata anche dLL consulenza della difesa, da cui emergeva l'esonero di responsabilità del produttore-detentore del rifiuto per l'avvenuta consegna del rifiuto a discarica autorizzata. Sotto altro profilo si lamenta la carenza di motivazione in merito all'esistenza di un evento di contaminazione tale da integrare l'obbligo di bonifica a carico del responsabile, contraddetta, peraltro, dLL certificazione liberatoria del comune di CO in data 30.10.2012. Si deduce, infine, la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006- applicabile secondo la sentenza di annullamento con rinvio anche ai siti le cui condizioni e procedure di bonifica siano proseguite successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, in assenza di ogni prova del superamento delle CSR. 6 цвет 565 Censure analoghe vengono articolate, con il sesto motivo, rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica di cui ai capi d'imputazione TT e UU relativi al sito AV RD-S. Anna loc. Lippo, esterno LL gestione AV. Si prospettano profili di violazione di legge e di carenza motivazionale, ferme le già evidenziate ragioni di censura basate sull'irrevocabilità della decisione di merito dopo la pronuncia della Cassazione. Anche con riferimento a tali capi d'imputazione si osserva che la sentenza di merito avrebbe dato erroneamente per scontato l'accertamento dei fatti, mentre, si sostiene, diversamente, la Cassazione, nella sentenza di annullamento della Sezione III, avrebbe imposto una complessiva rivalutazione del fatto. Si deduce nei termini sopra indicati la violazione degli artt. 188, comma 3 e 257 d.lgs. 152/2006, in assenza di ogni prova del superamento delle CSR. Con il settimo motivo vengono articolate analoghe censure rispetto ai reati di discarica abusiva e di omessa bonifica di cui ai capi VV e ZZ [ afferenti i siti di GI e RZ]. Con l'ottavo motivo si lamenta la violazione della legge penale con riferimento al giudizio di responsabilità per i reati ambientali di cui ai capo d'imputazione 14 bis, 50, 52, SS, UU,ZZ, sul rilevo che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare se per ogni singolo sito fosse o meno necessaria l'attivazione delle procedure di bonifica e se queste ultime fossero state o meno attivate ex artt. 242 e 257, comma 4, d.lgs. 152/2006. Si censura la sentenza nella parte in cui esclude l'effetto estintivo dei reati contestati che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 257, comma 4, affermando che la S.C. avrebbe considerato del tutto ininfluente tale esimente e che la stessa troverebbe applicazione soltanto nei confronti di altri reati ambientali contemplati da altre leggi. Sul punto si segnala un orientamento della S.C. secondo il quale tra i reati ambientali per i quali è applicabile l'esimente vi sono anche la gestione abusiva dei rifiuti e la discarica non autorizzata, considerato che la lesività di tali condotte viene ad essere superata dal risanamento del sito secondo le prescrizioni dell'autorità competente. A conferma di tali tesi si sostiene che il riferimento : dell'art. 257, comma 4, d.lgs. 152/2006 "ai reati ambientali contemplati da altre leggi" non avrebbe altrimenti senso, tenuto conto che molte leggi ambientali hanno perso la loro autonomia a seguito dell'assemblaggio in un unico codice normativo. Con il nono motivo si lamenta che giudice del rinvio nell'affermare la responsabilità dell'imputato per i reati di omessa bonifica contestati ai capi 14 bis, 50, 52, SS, UU e ZZ lo ha condannato facendo riferimento all'art. 51 d.lgs. 575 2 22/1997, che puniva il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, anziché all'art. 51 bis del medesimo decreto che puniva il reato di omessa bonifica. In ogni caso, si deduce la sussistenza della violazione di legge anche nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio avesse voluto fare riferimento all'art. 51 bis, essendo evidente in tal caso la violazione dell'art. 257 d.lgs. 152/2006, vigente all'epoca della sentenza di primo grado, a fronte della radicale diversità che connota le due disposizioni sintetizzabile nella considerazione che il richiamato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento per la realizzazione del quale è ora necessario il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, superiori ai livelli delle CSC e nel trattamento sanzionatorio, ora a pena alternativa. Si sostiene che il giudice del rinvio, pur non avendo espressamente motivato sul punto, ha ampliato la portata afflittiva della norma ritenendo sussistente la violazione dell'obbligo di bonifica non solo quando siano state superate le CSR definite nel progetto di bonifica ma anche quando il responsabile non abbia avviato il procedimento di bonifica come delineato dall'art. 242 d.lgs. 152/2006, con l'effetto di impedire che si pervenga all'accertamento della reale situazione di contaminazione del sito interessato. Si censura, pertanto, la sentenza nella parte in cui afferma che il requisito per l'applicazione dell'esimente dei reati ambientali realizza solo a seguito del pronunciamento positivo da parte si dell'amministrazione competente, così estende. Si sostiene che tali tesi contrasta con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale non è sostenibile la tesi di una continuità normativa sostanziale tra l'art. 51 bis d.lgs. 22/1997 e l'art. 257, d.lgs. 152/2006. Con il decimo motivo si articolano censure sul trattamento sanzionatorio, lamentandosi dell'applicazione degli indifferenziati criteri di commisurazione della pena, dell'omesso riconoscimento delle generiche e dell'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Ci si duole, altresì, dell'applicazione della circostanza aggravante ex art. 112, n. 1, c.p. applicata erroneamente a reati di natura omissiva e a soggetti che hanno posto in essere le loro condotte non simultaneamente ma in successione cronologica. Con riferimento al diniego delle generiche si lamenta la violazione di legge anche nel calcolo dell'aumento di pena effettuato in applicazione dell'istituto della continuazione fondato su di una valutazione frammentaria in luogo della valutazione unitaria prescritta dall'art. 81 c.p. Ci si duole della violazione dell'art. 257, comma 2 e 3, sul rilievo che il giudice del rinvio non aveva chiarito il motivo per cui ha ritenuto applicabile la sanzione detentiva in luogo di quella meno grave dell'ammenda applicabile nell'ipotesi in cui l'inquinamento non sia provocato da sostanze pericolose. 58 Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche si lamenta, in particolare, il riferimento erroneo all'art. 62 bis n. 3, introdotto con il d.l. 23.5.2008, convertito dLL legge 24.7.2008 n. 125, inapplicabile ratione temporis. Lamenta, infine, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle legge penale in relazione LL mancata concessione della sospensione condizionale della pena, fondata su elementi svincolati dalle posizioni individuali dei singoli imputati. • IL AR, a mezzo del proprio difensore avv. Antonio D'Avirro AR IL, ha rivestito il ruolo di Direttore Generale di AV sino al 28.9.2001 e da tale momento in poi di Consigliere Delegato;
il suo contributo causale si spinge, per il giudice di rinvio, sino LL sentenza di primo grado. Lo stesso, all'esito del giudizio di rinvio risulta essere stato condannato LL pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con le relative pene accessorie, con obbligo di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi e le condanne al risarcimento e alle spese alle parti civili, per i reati di: • gestione illecita di rifiuti di cui ai capi: -14bis (cava Le AN); 81 (discarica FO LL LA); M (Torrente ARne e Cava AR); HH- (violazione della normativa in materia di gestione delle discariche); • omessa bonifica di cui ai capi;
- 50 (Cava di Saso di AS); - 52 (Prevam Le NA); - 74 (RN FO); SS (Discarica AT); - UU (Discarica AV - RD): ZZ (Discarica GI e RZ) • Traffico illecito di rifiuti di cui ai capi 95, QQ, 38A e 40A; • reati di cui ai capi: 95bis (gestione illecita di rifiuti nell'ambito dei cantieri); HH violazione della normativa in materia di gestione delle discariche;
-Il ricorso imperniato su diciannove motivi- investe sia la sentenza della Corte di Appello del 21/3/2014 che l'ordinanza dibattimentale del 3/3/2014 con cui sono state rigettate le eccezioni relative LL impossibilità per le parti civili non appellanti di produrre conclusioni nuove e diverse. Con un primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 256 d.lgs. 152/2006 riproponendosi le questioni circa il momento consumativo del reato di gestione abusiva di discarica e che ha costituito oggetto principale dell'istanza di rimessione alle SS.UU. di cui si è dato conto in precedenza e che è stata rigettata dal Collegio di questa Corte in data 18/11/2015. Con un secondo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, ci si duole che il giudice del rinvio, nel rigettare la richiesta declaratoria di prescrizione, LL luce della motivazione di cui a pagina 200 della sentenza impugnata, sia andato in contrario avviso rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi di incertezza circa la 59 data di consumazione del reato, il termine di decorrenza deve essere calcolato secondo il maggior vantaggio dell'imputato in ossequio al principio del favor rei. NE specifico, si lamenta che i giudici del gravame del merito sostengano che a luglio del 2006 sarebbe stata ancora in corso la perpetrazione di illeciti penali di cui sarebbe incerto il termine finale che si fa perciò coincidere con la sentenza di condanna di grado del 3.3.2009. Ma ci si duole- non c'è alcuna risultanza istruttorie che giustifichi protrarsi dell'attività criminosa oltre il luglio 2006. Ritiene il ricorrente che se ci fossero stati elementi in tal senso il PM avrebbe dovuto e potuto provvedere ad una contestazione suppletiva Pertanto il reato di traffico organizzato, anche nella nuova formula di reato abituale, così come ritenuto dal giudice del rinvio, risulterebbe essere già prescritto LL data della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 21/3/2014. Ciò in quanto il capo di imputazione fa riferimento a luglio del 2006 senza indicare alcuna data e, conformemente LL giurisprudenza secondo cui quando sono noti soltanto l'anno d'inizio del commesso reato e se ne ignora il giorno e mese, il reato si intende compiuto con il compiersi del primo giorno di esso. Ciò lo si rileverebbe anche dal capo di imputazione formulato dal PM nell'udienza del 4/7/2006, da cui si evince con chiarezza che per tutti i reati in contestazione, salvo uno, conferimento dei rifiuti viene a cessare negli anni che vanno dal 2002 al 2004. Il ricorrente indica in ricorso, discarica per discarica, le date di cessazione dei conferimenti. Con un terzo motivo si denuncia vizio motivazionale, sub specie di difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione, in relazione al reato di cui all'art. 53bis d.lgs. 22/1997 (260 d.lgs. 152/2006) in relazione ai capi di imputazione 95- QQ-38A-40A. Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe trascurato i principi fissati della terza sezione di questa Corte che, in relazione al reato di cui all'articolo 53 bis d.lgs. 22/1997, aveva precisato che tale reato ha natura monosoggettiva e non presuppone il preventivo accordo tra i concorrenti, deducendo che l'affermazione contenuta nella prima sentenza della corte di appello circa l'assenza di prova della consapevolezza in ordine LL condotta altrui appariva generica, inadeguata ed incoerente rispetto alle affermazioni di responsabilità pronunciate sulle contravvenzioni contestate. Si sostiene che la Cassazione aveva lasciato completamente aperta l'indagine sull'elemento soggettivo del reato, che doveva essere valutato dal giudice del rinvio, chiamato cioè a pronunciarsi sulla compatibilità della condotta dei soggetti agenti con il traffico organizzato e ad affrontare l'analisi critica delle ragioni che erano state addotte a sostegno del difetto dell'elemento soggettivo del reato in sede di appello contro la sentenza di primo grado. 60 Questo tema specifico, ci si duole, sarebbe stato del tutto pretermesso dLL sentenza impugnata, che sul punto non si confronterebbe con gli originari motivi d'appello. Si lamenta che la sentenza impugnata incorrerebbe in un grave travisamento della prova allorquando, per far risaltare l'elemento soggettivo del traffico organizzato, afferma che dLL copiosa documentazione acquisita l'intendimento di partenza di AV - e per esso dei suoi dirigenti era stato di considerare il materiale estratto dalle gallerie e tutti i fanghi correlati ai lavori come non rifiuti, gestibile al di fuori dello schema precauzionale specifico, sostenendo smarino e fanghi non fossero rifiuti. Un'affermazione siffatta - secondo il ricorrente trascurerebbe tutte le incertezze interpretative circa la natura dei - materiali da scavo, problema che si era posto in primo luogo essa AV. Dai documenti, invece, si sostiene in ricorso, si desume che l'atteggiamento sin dall'inizio di AV, che è stato quello perfettamente colto nella sentenza di assoluzione in sede di primo appello, era assolutamente incompatibile con la volontà di organizzare un traffico di rifiuti. Come quarto motivo si lamenta un ulteriore vizio motivazionale, in riferimento al medesimo reato, evidenziando che successivamente al dissequestro, come si evince dagli documenti che erano stati allegati all'atto di appello vi fu un programma di gestione del materiale da scavo presentato da AV LL AR in data 2/8/2001. In altri termini, le modalità di gestione del materiale da scavo vennero concordate da AV con il Ministero, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e la stessa Procura della Repubblica di Firenze, che subordinò il dissequestro preventivo all'adempimento di una serie di prescrizioni. Si evidenzia come la stessa sentenza impugnata, a pagina 194, riconosca che, a partire dLL fine di marzo 2001 sino al dissequestro e LL di non poco successiva restituzione dei siti in avanti, le attività irregolari andarono riducendosi, grazie ai controlli e agli interventi fattisi di anno in anno più stringenti. Secondo il ricorrente, quindi, non si riesce a comprendere come si possa parlare di gestione abusiva delle discariche quando la gestione delle discariche (autorizzate già in conferenza dei servizi) veniva nuovamente autorizzata e concordata, nelle modalità di gestione, con la PA, che a partire dall'autunno del 2002 ebbe ad iniziare un controllo costante sulla gestione del materiale da scavo, attraverso la caratterizzazione dello smarino, svolta in contraddittorio con AR e i tecnici del AV. Proprio perciò secondo la tesi proposta in ricorso- il giudice di rinvio incorrerebbe in un travisamento della prova. Ancora, viene ribadito che dLL primavera del 2002 iniziò la caratterizzazione del materiale di scavo, che veniva ad essere conferito nei vari siti, come risulta dalle prescrizioni allegate al rinnovo 61 W delle autorizzazioni LL gestione delle discariche. Il campionamento del materiale di scavo venne effettuato in contraddittorio con AR, che seguiva, passo passo, sino al rilascio della liberatoria, il conferimento dei rifiuti dei siti previsti dLL conferenza dei servizi (discariche e cave). Viene richiamata una gran mole di documenti che testimoniano, secondo la classe difensiva, come, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, vi sia stata una volontà da parte dei dirigenti di AV incompatibile con l'intenzione di realizzare un traffico organizzato di rifiuti, che per sua natura deve necessariamente svolgersi al di fuori di un qualsiasi controllo della pubblica amministrazione. Ad avviso del ricorrente, non è conciliabile, sotto il profilo logico giuridico l'affermazione di responsabilità dei gestori di AV per il reato di traffico organizzato, soprattutto nella fase successiva al rinnovo dell'autorizzazione LL gestione delle discariche, quando gli enti pubblici preposti al controllo sono stati posti in grado di seguire in contraddittorio le fasi della caratterizzazione e quindi, del conferimento in discarica dei materiali di scavo. Ulteriore violazione di legge, in relazione al reato di cui all'articolo 53bis del decreto legislativo 72 del 1997, viene dedotta con il quinto motivo di ricorso. In particolar modo, ci si riferisce all'imputazione di traffico organizzato di cui LL QQ dell'imputazione, relativa allo smaltimento dei fanghi derivanti dLL depurazione delle acque del processo produttivo, cioè ai fanghi filtropressati. Viene ricordato come, secondo l'accusa, il reato è stato posto in essere attraverso l'utilizzo di certificati di analisi falsi o comunque sulla base di un uso dei codici CER palesemente incongrui. In ricorso si opera una lunga ed articolata digressione per dimostrare come, in realtà, l'attribuzione del codice CER sia avvenuta non per una scelta del produttore, ma sia il risultato di una serie di indicazioni e sollecitazioni di soggetti pubblici, in primis la Procura della Repubblica di Firenze, il Ministero dell'ambiente, ma anche l'AR. L'iter travagliato che ha subito la classificazione di questi rifiuti e la conclusione finale, rappresentata dal provvedimento della provincia che ha escluso la pericolosità dei fanghi filtropressati, confermerebbe la correttezza del comportamento di AV. Ciò anche LL luce delle intercettazioni telefoniche tra i dirigenti AR e quelli del AV riportate nell'atto di appello e richiamate nella sentenza della corte di appello del 2011. Si lamenta, in ogni caso, che il giudice di rinvio, che vi era stato chiamato dLL sentenza di legittimità, non abbia operato le necessarie valutazioni, per singoli casi e per singoli soggetti, in relazione all'elemento soggettivo del traffico organizzato. 6 6 62 2 Con un sesto motivo si deduce vizio motivazionale, sempre in relazione all'articolo 53bis del decreto legislativo 76/1997 sul punto del profitto conseguito da AV. Viene ricordato che il traffico illecito di rifiuti è punibile solo a titolo di dolo, che deve assumere necessariamente la forma del dolo specifico e si ricorda come la circostanza che AV fosse nel giusto nell'escludere la pericolosità dei fanghi filtropressati troverebbe conferma nel provvedimento della Provincia del luglio 2006, che ne ha escluso la pericolosità assegnando a questi il codice 190.814, non pericoloso. Ma la prova della insussistenza dell'elemento soggettivo, ed in particolar modo del dolo specifico dell'ingiusto profitto, anche nella soluzione fornita dLL cassazione di diminuzione dei costi, si ricava secondo il ricorrente dal dato obiettivo, inoppugnabile, rappresentato dal fatto che AV, a seguito dell'adozione del codice 010505 asteriscato, anziché ridurre costi, ebbe ad aumentarli notevolmente. In altri termini, si sostiene che AV, nonostante la convinzione rivelatasi poi corretta che i fanghi filtropressati non fossero pericolosi, ha accettato di adottare tale codice aste riscatto sopportando costi altissimi e ingiustificati. Per quanto riguarda il capo di imputazione 95, con un settimo motivo, si deduce difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione. Per tutti i fatti relativi a tale capo l'ingegner IL risulterebbe completamente estraneo in virtù delle varie deleghe conferite dallo stesso ai direttori di cantiere. L'ottavo motivo è teso a contestare, deducendosi violazione di legge, l'ordinanza del 3/3/2014 della corte di appello con cui è stata rigettata l'eccezione riguardante la possibilità per le parti civili non ricorrenti di presentare conclusioni diverse e ulteriori conclusioni, motivata dLL corte territoriale in ragione del principio di immanenza della costituzione di parte civile. Il motivo è analogo a quello presentato sul punto dagli altri ricorrenti. Anche tale motivo era stato ripreso e sviluppato nell'istanza tesa ad ottenere la dimensione del ricorso alle sezioni unite che questa corte ha disatteso all'udienza del 18/11/2015. Con tale motivo veniva altresì chiesta la sospensione dell'esecuzione delle statuizione civili contenute nella sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 612 c.p.p., ricorrendone i requisiti di legge. Con il nono motivo si deduce violazione di legge della sentenza impugnata laddove la stessa si sarebbe pronunziata in merito a capi d'imputazione in relazione ai quali la sentenza di legittimità rivestirebbe, invece, autorità di giudicato. Si tratterebbe dei capi di imputazione 95bis, HH, M, 14bis, 81, SS, UU, ZZ che lo stesso Procuratore generale, in appello, nella memoria per la discussione del 3/3/2014 avrebbe ritenuto correttamente esclusi dal giudizio di rinvio. DLL semplice lettura della sentenza della cassazione emergerebbe infatti, secondo il ricorrente, che il giudice di legittimità ha preso in considerazione solo 63 ed esclusivamente i capi e i punti della decisione concernenti i reati di discarica abusiva, omessa bonifiche e traffico illecito, nei quali non sono sussumibili né il reato di cui al capo 95 bis, né quelli di cui ai capi d'imputazione M e HH. Nemmeno dall'analisi della sentenza della Cassazione risulterebbe evidente, secondo il ricorrente, che l'annullamento parziale con rinvio della sentenza d'appello, disposto LL Cassazione con riferimento, in particolare al punto 5 del dispositivo della sentenza della corte di appello del 2011, possa essere inteso come implicitamente riferibile anche ai capi di imputazione 95 bis, M ed HH, in quanto tali capi non riguardano affatto -o non esclusivamente- il reato di discarica abusiva. E su di essi il giudice di legittimità non si è pronunciato. Analogamente non vi sarebbe stato annullamento per quanto riguarda il reato di discarica abusiva con riferimento ai fanghi di lavaggio (capi 14 bis Le AN e 81, FO LL LA). Si richiama la parte seconda par. c della sentenza della Cassazione per affermarsi che erano state escluse dal giudizio di rinvio le statuizione contenute nella sentenza d'appello del 2011 riguardanti i fanghi. Le condanne in relazione a tali reati, quindi, si porrebbero in contrasto con la declaratoria di prescrizione pronunciato dLL Corte di appello di Firenze nel 2011 relazione ai capi 14bis ed 81, che risulterebbe confermata dLL cassazione. Ne deriverebbe la violazione dell'articolo 627 c.p.p. Viene poi dedotta un'ulteriore violazione di legge in relazione ai capi di imputazione SS, UU e ZZ. Si sostiene che anche tali capi sarebbero stati fuori dal giudizio di rinvio. Con il decimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione a tali capi per quanto riguarda i reati di omessa bonifica, ancora una volta deducendo come non vi fosse richiesta alcuna in ordine agli stessi da parte del procuratore generale della sua memoria dinanzi LL corte d'appello, evidentemente perché non li si era considerati oggetto di rinvio. Con l'undicesimo motivo si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa bonifica di cui al capo di imputazione SS (discarica AT di CO) e sub specie di vizio motivazionale con riferimento LL declaratoria di sussistenza del medesimo reato. Viene ricordato, come da altri ricorrenti e in relazione ad altre situazioni, che la III sezione di questa Corte di legittimità aveva rimesso al giudice di merito di motivare circa la sussistenza degli estremi di ciascun reato contestato mentre il giudice del rinvio avrebbe ritenuto già accertate definitivamente le premesse di fatto relative all'avvenuta consumazione di condotta di discarica abusiva e di omessa bonifica. Ma si afferma così non è. - 64 W Viene, comunque, ribadito che il conferimento di rifiuti con finalità di recupero del materiale da costruzione è avvenuto nella stretta osservanza delle regole e delle procedure stabilite dalle norme ambientali di settore. Nella specie si evidenzia che i rifiuti sono stati conferiti agli impianti di recupero autorizzati mediante l'impiego di autotrasportatori autorizzati e che i formulari relativi all'avvenuta consegna tali impianti sono stati restituiti nella quarta copia, con il conseguente effetto totalmente liberatorio di ogni responsabilità in ordine LL gestione dei rifiuti in capo al produttore. Viene ricordata la normativa e la giurisprudenza in materia si evidenziano uno per uno tutti i vizi motivazionali in relazione a tale reato, evidenziando che la sentenza impugnata apparirebbe apodittica in molti punti e non scenderebbe nel merito delle singole situazioni, come quando dice che non risulta rilasciata alcuna liberatoria in ordine all'inquinamento inevitabilmente verificatosi. E invece avrebbe dovuto motivare sui presupposti di fatto da cui si evinceva l'intervenuto inquinamento e circa la riconducibilità dello stesso al ruolo e LL persona del ricorrente. Con un dodicesimo motivo si deduce, anche con riferimento al capo Q, tanto l'errore di diritto che il vizio motivazionale evidenziandosi che anche in relazione a tale sito (quello in località Lippo di Sant'Anna) il giudice del rinvio non motiva sulle premesse di fatto relative all'avvenuta consumazione di condotte di discarica abusiva e di omessa bonifica. Contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, infatti, tali premesse non erano già state validate dal giudice di legittimità. Vengono passati in rassegna i vari passaggi dell'iter motivazionale del giudice del rinvio su tale sito, evidenziandosi da parte del ricorrente quelle che appaiono essere incongruenze e contraddizioni. Con un tredicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione anche al capo di imputazione ZZ, relativo all'omessa bonifiche dei siti di GI e RZ. Anche in tale caso per motivazioni analoghe a quelle del motivo precedente, si sostiene che il giudice del rinvio abbia travisato il senso della sentenza di annullamento, in quanto non è affatto vero che le premesse di fatto erano state validate in sede di legittimità. Viene fatto riferimento LL previsione di cui all'articolo 188 comma primo del decreto legislativo 152 del 2006 per affermare che non è più possibile ritenere la responsabilità del produttore o detentore del rifiuto allorché il medesimo abbia consegnato a discariche autorizzate il rifiuto stesso, ponendo la norma a carico del produttore-detentore quale unico obbligo - nel caso di specie adempiuto- della conservazione della quarta copia. Si ricorda come ci sia stato in materia, negli anni interessati dal processo, un susseguirsi di normative, anche di attuazione nel nostro paese delle decisioni comunitarie, e 65 come anche dalle acquisite consulenze fosse emerso che il AV, tramite i suoi preposti, abbia sempre agito rispettando le normative del momento. In particolare si ricorda come i fanghi filtropressati non fossero stati considerati pericolosi. Costituirebbe comunque palese violazione di legge, con riferimento al disposto di cui all'articolo 257 del decreto legislativo 152 del 2006. Affermare, come fa la sentenza impugnata, l'esistenza di un evento di inquinamento a prescindere da qualsiasi accertato superamento dei limiti di legge. Il quattordicesimo motivo di ricorso è imperniato sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale in relazione LL declaratoria di sussistenza del capo di imputazione 52, relativo al sito denominato Le NA. Ancora una volta si contesta l'affermazione del giudice di rinvio secondo cui vi sarebbe già stata una validazione da parte della cassazione del reato di omessa bonifica e dei suoi presupposti fattuali. Si sottolinea, invece, che doveva essere il giudice del rinvio a rilevarli e a darne conto in motivazione ma non la ha fatto. NE specifico, il ricorrente peraltro deduce che in quel sito, come sempre sostenuto e documentato, non è mai stato conferito smarino ma soltanto terre scavate fuori dalle gallerie e come tali per nulla inquinate. Si trattava di terre sversate, in un sito a ciò autorizzato, dLL ditta RT SI, subappaltatore di AV, derivanti dLL realizzazione di un cantiere e di due strade di servizio per tale attività, Ci si duole che la Corte territoriale, a proposito della mancanza di inquinamento del sito, avrebbe omesso di valutare elementi di fatto che peraltro emergevano dLL stesso provvedimento di revoca del sequestro preventivo della cava, elementi che conducevano LL certezza che nel sito Le Sanguinarie non fosse mai andato smarino e tanto meno fanghi, di cui neppure si parla. Viene ricordato il contenuto dell'informativa della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica al pubblico ministero, che condurrebbe LL stessa conclusione che in quella cava sia confluito unicamente materiale proveniente da scavi esterni. Dunque, se non c'era mai stato smarino, non c'era reato di discarica abusiva e nemmeno poteva configurarsi alcuna omessa bonifica. E nemmeno prova che vi fosse inquinamento del sito potrebbe poi ricavarsi -sottolinea il ricorrente- dall'ordinanza del Comune di Fiorenzuola, come sembra fare la Corte d'appello del 2014, in quanto la stessa parla di "siti potenzialmente inquinati" e quindi che tale potenzialità si fosse tradotta in fatto andava comunque accertato. Con il quindicesimo motivo, sotto il duplice profilo dell'errore di diritto e del vizio motivazionale, viene contestata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha affermato la sussistenza del reato di cui al capo di imputazione 50 per la presunta omessa bonifica della cava di SA di AS (che il ricorrente ricorda essere una cava di prestito di versante, trattandosi di cava collocata sull'appendice 66 W del monte, non soggetta a ritombamento, ma solo al ripristino). Viene ricordato che la Corte di rinvio ha trattato tale reato insieme a quello di cui al capo di imputazione 81, in quanto i limi di lavaggio provenienti da FO LL LA sono stati utilizzati (previa autorizzazione provinciale) per il ripristino della cava di SA di AS. Anche in questo caso si lamenta la Corte d'appello, dando per scontato in punto di fatto l'inquinamento per il preteso scarico di fanghi contaminati da sostanze chimiche, ne ha dedotto che non era stata avviata la procedura di bonifica. Anche per tale cava viene tuttavia ricordato che non vi è mai andato nella stessa dello smarino, Viene evidenziato poi che la contestazione riguardante tale sito fa riferimento allo stoccaggio provvisorio in vasche di cemento dei limi di lavaggio degli inerti di cava, ma si sottolinea come questi, a differenza dei fanghi di lavaggio delle gallerie, anche se trattati con flocculanti e coagulanti, sono esclusi dLL nozione di rifiuto. La tesi sostenuta in ricorso, dunque, è che non esistesse quindi alcuna necessità di bonifica sia in relazione LL tipologia naturale materiale sia in ordine LL mancata prova da parte dell'accusa della contaminazione dei terreni. Vengono indicati in ricorso tutta una serie di fatti e documenti rilevanti in proposito che la Corte territoriale avrebbe trascurato e che se valutati avrebbero dovuto portare all'assoluzione dal reato. Con un sedicesimo motivo viene dedotta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al capo di imputazione 74, relativo LL gestione dei fanghi di depurazione avvenuta nell'area ex RN FO dal 1999 al 23 giugno 2001 (data del sequestro dell'area) con la relativa omessa bonifica del sito. La sentenza cadrebbe in errore laddove, dopo aver dato conto dei motivi per cui il reato di discarica abusiva è stato dichiarato prescritto, in quanto il sequestro ha determinato la definitiva sottrazione privati nella disponibilità del sito con conseguente cessazione del reato permanente, ha affermato che ne era stata in ogni caso omessa la bonifica. In realtà, il ricorrente deduce che anche per la RN FO, era stata rilasciata, su richiesta del soggetto titolare dell'impianto (S.A.B.O.) la prescritta certificazione liberatoria finale con provvedimento dirigenziale numero 53C del 18/3/2010 prot. 53518. Tale certificazione attestava la non necessità di bonifica e ripristino ambientale del sito e pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria. In ogni caso, in relazione a tale capo di imputazione, vengono dedotti una serie di altri vizi della sentenza, evidenziandosi in primis del reato che in ogni caso il reato andava dichiarato prescritto e poi che non ci sarebbe stata motivazione con specifico riferimento LL questione circa l'idoneità o meno del sito a ricevere i materiali (in questo caso i fanghi). E nemmeno motivazione in relazione al preteso inquinamento. 67 W Viene poi proposto un diciassettesimo motivo, subordinato, in relazione LL violazione di legge o al vizio motivazionale laddove si è applicata al ricorrente la circostanza aggravante di cui all'articolo 112 n. 1 del codice penale. Il diciottesimo motivo di doglianza, ancora una volta incentrato sia sotto il profilo della violazione di legge che sul vizio motivazionale, attinge la sentenza impugnata laddove, nel revocare le attenuanti generiche concesse agli imputati con la sentenza del Tribunale di Firenze nel 2009, la Corte territoriale sarebbe incorsa in difetto assoluto di motivazione. Analoghe doglianze si propongono -a fronte di mai provati livelli di inquinamento- per quanto riguarda l'esclusione dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena. Con il diciannovesimo motivo ci si duole invece nella motivazione della sentenza in ordine LL dosimetria della pena e gli operati aumenti della stessa. •EG ER, a mezzo del proprio difensore avv. Alfonso M. Stile ER EG, Consigliere Delegato del Consorzio AV, è stato condannato con il provvedimento impugnato LL pena di anni due mesi uno di arresto ed euro 17.500,00 di ammenda, con pena accessoria della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata della pena principale inflitta, per i reati di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52 (con riferimento al sito Le NA), 74, SS, UU e ZZ. E' stato condannato altresì, al risarcimento dei danni ed LL rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili anche in relazione ai reati di cui ai capi 95 e QQ, commessi prima del 28 settembre 2001, perché prescritti dopo la sentenza di primo grado. Il difensore ricorre avverso la sentenza nonché ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.p., avverso l'ordinanza pronunciata dLL Corte di Appello di Firenze, Sezione I penale, nell'ambito del procedimento medesimo, all'udienza del 3 marzo 2014, con la quale veniva rigettata la questione preliminare sollevata dLL difesa con cui si chiedeva l'immediata estromissione dal processo del EG, in conseguenza dell'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento/assoluzione resa nei suoi confronti. Deduce sei motivi di ricorso. Con un primo motivo (con riferimento all'ordinanza del 3 marzo 2014 ed LL sentenza del 21 marzo 2014) viene dedotta violazione di legge nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione LL dedotta formazione del giudicato in ordine LL dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputato EG per tutti i reati ascrittigli sino al 28.09.2001. Si sostiene che l'attuale ricorrente era stato mandato assolto, o comunque prosciolto, da tutti i reati ascrittigli e per tutto l'arco temporale in contestazione. 68 W Si evidenzia che, non a caso, l'odierno ricorrente inizialmente non era stato citato per il giudizio di rinvio, fissato dinanzi LL Corte territoriale per l'udienza del 30.01.2014. Tuttavia, in data 30.01.2014, nel corso della prima udienza del giudizio di e senza che la Procura Generale (rappresentata ex art. 570, comma 3, rinvio - dal Pubblico Ministero, Dott. Monferini, titolare del procedimento sin dall'inizio delle indagini) avesse sollevato alcuna eccezione al riguardo il Presidente della www Corte preliminarmente rilevava l'omessa citazione del EG, e disponeva la rinnovazione dell'avviso, previa integrazione del Registro generale con l'indicazione del nominativo dell'imputato medesimo LL successiva udienza del 03.03.2014 eccepiva preliminarmente la formazione del giudicato, assolutorio e di proscioglimento, in relazione LL posizione EG, chiedendo l'immediata estromissione dal processo del proprio assistito. Le argomentazioni a sostegno della richiesta, peraltro direttamente desumibili dLL lettura della sentenza della Corte di Cassazione, venivano raccolte in una memoria difensiva che veniva depositata in udienza e che viene allegata. In particolare, si osservava che la posizione del EG dovesse ritenersi coperta dal giudicato, per effetto della conferma, da parte della sentenza della Corte di Cassazione del 18.03.2013, delle statuizioni della sentenza di appello relative LL assoluzione dell'imputato per "non aver commesso il fatto", in ordine ai reati contestati a partire dal 28.09.2001, ed LL declaratoria di prescrizione per i reati contestati in epoca precedente a tale data. Si rammentava, anzitutto, l'esatto contenuto del dispositivo della sentenza della Corte di Appello del 27.06-26.09.2011, oggetto di annullamento parziale, che quanto LL posizione EG ed in rapporto alle imputazioni "controverse"- - così statuiva: • al punto 2 del dispositivo, assolveva l'ing. EG "da tutti i reati ascrittigli commessi dal 28/9/2001 in poi, nella sua qualità di Presidente del Consorzio AV" con la formula "per non aver commesso i fatti"; • al punto 3 del dispositivo, assolveva l'ing. EG, unitamente agli altri imputati, dai reati di omessa bonifica (i cui capi venivano puntualmente indicati) con la formula "perché i fatti non sussistono"; ⚫ al punto 5 del dispositivo, dichiarava "non doversi procedere nei confronti di EG, per i reati commessi quale consigliere delegato del Consorzio AV a partire dal 12.1.1998 fino al 28.9.2001, e di tutti gli altri imputati appellanti, in ordine ai seguenti reati come loro rispettivamente ascritti, per essere gli stessi estinti per prescrizione intervenuta prima della emissione della sentenza di primo grado fe seguiva la specifica indicazione dei capi relativi ai reati di discarica abusiva]"; 69 • al punto 6 del dispositivo, assolveva l'ing. EG "dai reati di cui ai capi 95 e QQ", ove si contesta il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006, "per non aver commesso i fatti"; mentre gli altri imputati venivano assolti dai medesimi reati "perché il fatto non costituisce reato". Si dava quindi atto del fatto che avverso tale sentenza avevano proposto ricorso per cassazione sia i difensori degli imputati, sia il Procuratore Generale. Quanto LL specifica posizione del EG, l'interesse all'impugnazione dell'imputato era circoscritto alle sole statuizioni della sentenza di appello che avevano dichiarato la prescrizione dei reati commessi anteriormente al 28.9.2001 (cfr. punto 5 del dispositivo) in luogo dell'assoluzione nel merito, posto che per le condotte successive a tale data la sentenza aveva assolto l'imputato EG con formula ampiamente liberatoria: "per non aver commesso i fatti", ovvero, con riferimento alle ipotesi di omessa bonifica (cfr. punto 3 del dispositivo), "perché i fatti non sussistono". -fra gli Da parte sua, la Procura Generale proponeva ricorso nei confronti altri del EG in relazione a tutti i punti del dispositivo sopra elencati, ed - anzi, dedicando LL posizione del EG una apposita sezione dell'atto di impugnazione (la Parte VI). Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza emessa in data 18.03-29.07.2013, rigettava totalmente il ricorso proposto dal Pubblico Ministero nei confronti dell'imputato EG (cfr. pag. 102 della sentenza della Suprema Corte), confermando, sul punto, la sentenza della Corte di Appello. Invero, secondo il ricoprente la pronuncia resa dLL Corte di Cassazione in data 18.03-29.07.2013 annullava con rinvio la sentenza di appello solo limitatamente ad alcuni punti del dispositivo. In particolare, costituivano oggetto di annullamento: -il punto 5 del dispositivo, "con esclusione della posizione EG"; -il punto 3 del dispositivo, con esclusione di alcune delle contravvenzioni di omessa bonifica contestate;
il punto 6 del dispositivo, relativo ai delitti di traffico organizzato di rifiuti di cui ai capi 95 e QQ. Nel resto, la Suprema Corte "rigettava i ricorsi presentati con riferimento ai punti del dispositivo suddetto, nonché i ricorsi relativi ai restanti punti". Il ricorrente sottolinea, infine, che la Corte di Cassazione espressamente escludeva il EG dal novero degli imputati condannati, in solido con il responsabile civile, LL rifusione delle spese sostenute nel grado in favore delle parti civili. Conseguentemente, il difensore rileva come non formassero oggetto di e dunque di rinvio per nuovo esame delle relative questioni - néannullamento il punto 2 del dispositivo della Corte di Appello (assoluzione del EG da tutti i reati contestati dal 28.09.2001 in poi per non aver commesso i fatti), né il punto 5 del dispositivo della Corte di Appello, relativamente LL posizione EG 70 (declaratoria di prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado, in relazione a tutti i reati contestati dal 12.01.1998 al 28.09.2001). Pertanto, del tutto irrilevante doveva ritenersi l'annullamento sia del punto 3, sia del punto 6 del dispositivo di appello, atteso che la posizione del EG sarebbe stata comunque definita - per tutti i reati e per tutto l'arco temporale in contestazione – dLL combinata lettura dei punti 2 e 5 del dispositivo, confermati dLL Suprema Corte. La Corte di Appello, investita del giudizio di rinvio, rigettava la questione preliminare con ordinanza emessa LL stessa udienza del 3 marzo 2014 che il ricorrente allega - ordinanza che in questa sede ad ogni effetto viene impugnata unitamente LL sentenza, ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.p. nella quale il - ricorrente lamenta che i giudici del rinvio si limitavano ad osservare che le ragioni del nuovo esame della posizione del EG si dovessero trarre "dal tenore del dispositivo della Cassazione, la quale dopo aver annullato il punto 5 del dispositivo della Corte di Appello, espressamente escludendo da tale annullamento la decisione relativa all'imputato EG, ha successivamente annullato i punti 3 e 6 del dispositivo della Corte di Appello nessuna eccezione o menzione particolare facendo per tale imputato". Muovendo da tale osservazione, la Corte giungeva LL conclusione secondo il ricorrente illogica e contraria al chiaro dictum della III Sezione di questa Suprema Corte, per come desumibile sia dallo stesso "tenore del dispositivo", sia dLL parte motiva della sentenza secondo cui "la posizione di EG deve - essere ancora rivalutata rispetto a tali imputazioni [e cioè, le ipotesi di omessa bonifica e di traffico organizzato, richiamate, rispettivamente, ai punti 3 e 6 del dispositivo di appello] LL luce di tutte le altre osservazioni poste dLL Corte di legittimità". In definitiva, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale perviene LL affermazione di responsabilità del EG in ordine alle ipotesi di omessa bonifica indicate in epigrafe in esito ad uno pseudo-ragionamento, viziato dall'evidente travisamento del contenuto della sentenza di codesta Suprema Corte del 18.03- 29.07.2013 ed intrinsecamente contraddittorio, nonché incorrendo nella violazione del principio di preclusione derivante dal giudicato formatosi in relazione LL posizione dell'odierno ricorrente, sulla base del combinato disposto degli artt. 648 e 624, comma 1, c.p.p. Nel far ciò, la sentenza impugnata si porrebbe altresì in aperto contrasto con i principi di diritto fissati dLL sentenza della Cassazione del 18.03- 29.07.2013, che in relazione LL posizione del EG aveva stabilito l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale, dichiarando l'estinzione dei reati ascritti anteriormente al settembre 2001. 71 Il provvedimento, pertanto, violerebbe l'art. 627, comma 3, c.p.p. ed anche sotto tale profilo appare meritevole di annullamento. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine LL ritenuta responsabilità dell'imputato per le contravvenzioni di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52 (limitatamente al sito Le AN), 74, SS, UU, ZZ. Impregiudicate le doglianze contenute nel primo motivo, che da sole ad avviso del ricorrente imporrebbero l'annullamento della sentenza impugnata (ed assorbono ogni altra censura), il ricorrente deduce che la condanna inflitta al EG dLL Corte di Appello non solo si fonderebbe su una erronea applicazione delle norme giuridiche di riferimento (per tacer della violazione dei basilari principi di diritto che presiedono LL teoria generale del reato), ma addirittura si sottrarrebbe deliberatamente all'obbligo motivazionale impostole dLL legge in relazione ai punti devoluti LL sua cognizione per effetto dell'annullamento parziale della Cassazione. Invero, viene ricordato che, con riguardo alle contestazioni in materia di omessa bonifica, nel corso del giudizio di appello le difese avevano diffusamente argomentato circa la mancanza di prova in ordine ai requisiti tipici del reato previsto dall'art. 51-bis, d.lgs. n. 22/1997 (ed ora, dall'art. 257, d.lgs. n. 152/2006), ed in particolare circa la causazione dell'inquinamento - che costituisce vero e proprio evento del reato di omessa bonifica. Si era sostenuto, nei motivi di appello (di cui viene richiamato specificamente il quarto), che tale prova non poteva dirsi raggiunta in relazione ai siti oggetto di contestazione, posto che per nessuno di essi era stata rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, parametrate ai limiti di accettabilità di cui LL tabella 1 sub all. 1 al D.M. n. 479/1999. Men che meno -si aggiungeva- poteva dirsi raggiunta la prova dell'inquinamento ove i parametri da adottare fossero stati quelli di cui LL disciplina sopravvenuta, previsti dal combinato disposto degli artt. 257, 240 e 242 d.lgs. n. 152/2006 come superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio. Ed anzi, stando alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale nonché agli esiti delle procedure attivate ora ai sensi dell'art. 17 del Decreto Ronchi, ora ai sensi degli artt. 242 e ss. del Codice dell'Ambiente, che si erano pressoché tutte concluse con il rilascio delle certificazioni liberatorie senza (neppure) la necessità di adottare alcun intervento di bonifica si osservava come vi fosse semmai prova del fatto che la gestione dello smarino e dei fanghi (conforme o meno al perimetro autorizzatorio) non avesse cagionato un inquinamento del suolo e/o delle matrici ambientali tale da far scattare l'obbligo di bonifica penalmente sanzionato. 72 W Tale ricostruzione, pienamente accolta dLL prima sentenza della Corte di Appello, che aveva assolto tutti gli imputati con la formula perché il fatto non sussiste, non sarebbe stata scalfita dLL sentenza di annullamento parziale pronunciata da codesta Suprema Corte in data 18.03-29.07.2013. Invero, la III Sezione della Corte di Cassazione aveva in quell'occasione censurato esclusivamente la metodica seguita dLL Corte di Appello nell'analizzare le singole imputazioni di omessa bonifica. Secondo il dictum della Cassazione, nel precedente giudizio di appello la Corte territoriale avrebbe infatti dovuto esaminare caso per caso le situazioni relative ai singoli siti oggetto di imputazione (ciò che ad avviso - di codesta Suprema Corte, era stato fatto solo con riferimento ad alcuni dei capi in contestazione), verificando puntualmente: a) la sussistenza dei requisiti strutturali del reato di omessa bonifica (in particolare, il contributo causale dell'imputato LL realizzazione della condotta tipica e la causazione dell'evento di inquinamento contestato in relazione a ciascuno dei siti di cui ai capi di imputazione); b) l'eventuale attivazione dell'iter di bonifica, il periodo nel quale si è protratto il relativo procedimento e l'esito intervenuto;
c) conseguentemente, la applicabilità della disciplina previgente di cui agli artt. 51-bis e 17 del Decreto Ronchi, ovvero di quella sopravvenuta, ex artt. 257 e 242 ss., d.lgs. n. 152/2006, in quanto più favorevole, sulla base del criterio discretivo individuato nella stessa pronuncia di annullamento. Nel disporre il rinvio su questi punti, la Suprema Corte si premurava di precisare come non potesse in ogni caso sussistere alcuna corrispondenza biunivoca fra le ipotesi di gestione abusiva (ex art. 51 d.lgs. n. 22/1997, ora sanzionate dall'art. 256 d.lgs. m. 152/2006) e le contravvenzioni di omessa bonifica, sul piano dell'accertamento dei rispettivi requisiti strutturali, atteso che la disciplina in tema di bonifiche contenuta nell'art. 51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1991, n. 22, e ora nell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non si pone in diretta continuità con quella contenuta negli artt. 51 del d.lgs. n. 22/1997 e nell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. È evidente che il concetto di "degrado" dell'area che sta LL base della illiceità dell'accumulo di rifiuti integrante gli estremi della discarica non coincide affatto con i concetti di "contaminazione" del sito e di "inquinamento". Tale discrasia è giustificata dLL differenza dei piani su cui le disposizioni si muovono e non consente di ricondurre la fase post-operativa della discarica all'interno della tematica della bonifica. Il che significa, ovviamente, che condotte in contrasto con l'art. 256 possono, ove ne sussistano i diversi presupposti, concorrere ad integrare anche l'ipotesi ex art. 257, così come è possibile che fenomeni di contaminazione e inquinamento non siano collegati in 73 concreto a violazioni della disciplina autorizzatoria» (pag. 80 sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione III penale, 18.03-29.07.2013). Secondo il ricorrente, in tale passaggio motivazionale, la Suprema Corte aveva inequivocabilmente chiarito che l'accertamento dei presupposti applicativi della fattispecie incriminatrice di omessa bonifica dovesse avvenire sulla base di una valutazione autonoma rispetto LL prova circa l'obiettiva sussistenza dell'ipotesi di gestione abusiva. Di talché i giudici del rinvio avrebbero dovuto provvedere ad una puntuale verifica, per ciascuno dei siti indicati nei capi di imputazione oggetto di nuova devoluzione LL Corte di merito:
1. circa la effettiva causazione dell'evento di inquinamento, inteso a seconda della disciplina - applicabile pro tempore, sulla base dei criteri impartiti dLL Suprema Corte ⚫ vuoi come superamento dei parametri di cui all'art. 17, d.lgs. 22/1997 e D.M. n. 471/1999, vuoi come superamento dei livelli di concentrazione soglia di rischio di cui all'art. 242, comma 4, d.lgs. 152/2006; 2. circa la riconduzione della causa dell'inquinamento LL condotta ascrivibile ai singoli imputati, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale ed al principio di colpevolezza. E soltanto ove gli accertamenti di cui sub 1 e sub 2 avessero dato esito positivo, circa la mancata attivazione e conclusione dell'iter di bonifica, quale condizione di punibilità del reato. A tale puntuale verifica la Corte territoriale si sarebbe deliberatamente sottratta in relazione ai capi di imputazione per i quali ha pronunciato sentenza di condanna, come emerge dLL disamina solo apparentemente condotta in riferimento ai singoli siti ancora in contestazione (cfr., in particolare, pagg. 156 e ss. della sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che il preteso inquinamento dei siti fosse stato ormai definitivamente provato quale mera conseguenza del definitivo accertamento circa la natura di rifiuto da attribuire allo smarino ed ai fanghi ivi abbancati. Emblematica, in tal senso, l'affermazione contenuta a pag. 157 della sentenza, ove si legge, a proposito del capo 52): "Va premesso che la Cassazione ha già validato le premesse di fatto che hanno condotto alle decisioni dei Giudici di merito, ed in particolare che tutti i siti oggetto delle contestazioni in esame sono stati interessati dal deposito continuativo di smarino e fanghi contaminati da idrocarburi ed altri materiali inquinanti, in non pochi casi [sic] connotati da concentrazioni superiori anche ai limiti di accettabilità meno rigorosi". Secondo il ricorrente, tuttavia, tale accertamento non è mai stato condotto in modo puntuale, e che pertanto nessuna prova può dirsi raggiunta in ordine LL fattispecie tipica sanzionata dall'art. 51-bis d.lgs. n. 22/1997 - art. 257 d.lgs. n. 152/2006. 74 Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine LL cessazione della permanenza ed LL determinazione del dies a quo del termine di prescrizione nei riguardi dell'imputato EG, relativamente alle contravvenzioni di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52 (limitatamente al sito Le NA), 74, SS, UU, ZZ. Alla stregua delle considerazioni esposte nel motivo che precede, con specifico riferimento LL ritenuta irrilevanza della cessazione della carica rivestita dal EG in capo al Consorzio AV, con riferimento alle contravvenzioni per cui è intervenuta condanna, il ricorrente evidenzia un autonomo vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato, nella parte in cui non è stata riconosciuta la cessazione della permanenza delle contravvenzioni di omessa bonifica LL data del 28.09.2001, né di conseguenza si è preso atto dell'intervenuta - - prescrizione delle stesse, maturata ben prima della sentenza di primo grado (come peraltro già sancito dLL Corte di Cassazione con la sentenza del 18.03- 29.07.2013). Come è noto, l'art. 158, primo comma, c.p. fa decorrere il termine di prescrizione del reato permanente "dal giorno in cui è cessata la permanenza". Orbene, come unanimemente affermano dottrina e giurisprudenza, il ricorrente osserva che la permanenza del reato è caratterizzata dal mantenimento dell'offesa nel tempo in modo continuativo, quale conseguenza della protrazione della condotta antigiuridica dell'agente. Dovendo costantemente sussistere il nesso causale fra detti requisiti affinché la permanenza possa dirsi in atto, ne discende per converso - che essa - viene a cessare, non soltanto ogniqualvolta venga meno l'evento offensivo, ma anche quando lo stesso non sia più causalmente riferibile LL condotta antidoverosa del soggetto attivo. Si parla, in quest'ultimo caso, di cessazione soggettiva della permanenza. Con il quarto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del EG in ordine ai capi 95 e QQ, nell'ambito della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, epoca successiva con riferimento al ritenuto decorso del termine prescrizionale LL pronuncia della sentenza di primo grado. L'arbitraria, ancorché parziale, estensione dell'ambito del giudizio di rinvio alle condotte poste in essere dal EG in epoca anteriore al 28 settembre 2001, nella sua qualità di Consigliere delegato del Consorzio AV (operazione già autonomamente censurata con il I Motivo) avrebbe ad avviso del ricorrente pur in determinato una illegittima (ri)valutazione della posizione del ricorrente 75 funzione della sola responsabilità ai fini civilistici anche in relazione alle imputazioni di traffico organizzato di rifiuti contestate ai capi 95 e QQ, limitatamente al periodo compreso fra l'entrata in vigore dell'allora art. 53-bis d.lgs. n. 22/1997 (in data 19.04.2001) ed appunto il 28.09.2001. Al riguardo, impregiudicate le doglianze, di per sé assorbenti, contenute nel primo motivo di ricorso, e ferma restando in ogni caso l'operatività della causa estintiva del reato per l'intervenuta prescrizione, viene dedotto vizio motivazionale e di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che per la posizione del ricorrente il decorso del termine prescrizionale sia avvenuto in epoca successiva LL pronuncia della sentenza di primo grado, statuizione dLL quale è conseguita la condanna del EG al risarcimento dei darmi in favore delle parti civili in relazione alle ipotesi di cui ai capi 95 e QQ. Tale affermazione si fonderebbe su un'erronea applicazione dei principi in materia di responsabilità concorsuale nei delitti contestati, oltre ad essere priva di alcun sostegno argomentativo circa la prova che nel periodo indicato il EG abbia posto in essere una condotta finalizzata LL gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti. Viene evidenziato che la III Sezione di questa Suprema Corte aveva censurato il percorso motivazionale seguito dLL prima sentenza di appello, osservando come la Corte territoriale, dopo aver smentito le tesi del giudice di prime cure circa la ritenuta responsabilità degli imputati, aveva tuttavia omesso di "valutare se le condotte contestate ed accertate in capo ai singoli imputati [fossero] tali da comportare il concorso nel reato contestato, in ciò riconsiderando gli argomenti del primo giudice e integrando la valutazione dei fatti" (cfr. pag. 91 della sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione penale, del 18.03- 29.07.2013). E la Suprema Corte precisava che tale accertamento si sarebbe dovuto compiere con particolare attenzione in riferimento alle condotte successive ai sequestri del giugno 2001» (cfr. pag. 93 della sentenza di annullamento parziale). Proprio la valutazione dei fatti occorsi successivamente ai sequestri rappresenterebbe il punto di massima criticità, sotto il profilo logico, dell'apparato motivazionale della sentenza con riferimento LL posizione del EG. Con un quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine LL determinazione e commisurazione della pena ed LL esclusione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dell'imputato EG. Il ricorrente deduce, affermando di farlo In via gradata, e per mero scrupolo difensivo, gli ulteriori profili di violazione di legge e di vizio motivazionale della 76 WW sentenza impugnata in relazione all'applicazione dei criteri di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., nonché all'omesso riconoscimento, nei confronti del EG, delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. ed al computo della continuazione. Per quanto concerne i criteri di computo della pena, di cui all'art. 133 c.p., il provvedimento impugnato risulterebbe affetto sia da violazione di legge, sia da un grave vizio motivazionale. Viene ricordato sul punto che l'art. 133 c.p. indica degli specifici parametri cui il giudice è obbligato a conformarsi nel condurre la valutazione circa la misura della pena da adeguare al caso concreto e che la norma impone, evidentemente, un accertamento il più possibile individualizzato, onde consentire che la misura della pena irrogata rifletta l'obiettiva gravità dei fatti ed il grado di responsabilità del colpevole. In assenza di una puntuale verifica in tal senso che nel caso che ci occupa sarebbe mancata la pena applicata mal si presterebbe ad assolvere la propria funzione retributiva e, soprattutto, si rivelerebbe inidonea a tendere LL rieducazione del condannato, in aperto contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost. Con il sesto ed ultimo motivo si lamenta violazione di legge in ordine LL determinazione della durata della pena accessoria della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Il ricorrente ribadisce che la disamina dei motivi dedotti in via principale non può non determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, tanto grave essendo la violazione, da parte della Corte investita del giudizio di rinvio, dei più basilari principi posti a fondamento dell'ordinamento penale sostanziale e processuale. Nondimeno, in via ulteriormente gradata, ed anche al fine dichiarato di evidenziare la scarsissima attenzione prestata dLL Corte territoriale all'esame della posizione soggettiva del EG persino all'atto di determinare il trattamento sanzionatorio viene evidenziato che i giudici di appello hanno erroneamente parametrato la durata della pena accessoria a quella della pena complessiva "inflitta", anziché far riferimento come sarebbe stato - doveroso LL durata della pena base, a prescindere dal successivo aumento per le ipotesi in continuazione. Anche sotto tale profilo, pertanto, la durata della pena accessoria sarebbe stata arbitrariamente estesa dal giudice del rinvio al di là del limite consentito dLL legge, con ciò dando luogo ad un autonomo vizio deducibile in sede di legittimità. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato EG. Con il ricorso, poi, in considerazione della speciale importanza delle questioni di diritto trattate, con riguardo ai profili di riferibilità soggettiva delle fattispecie contestate e LL particolare struttura della contravvenzione di omessa 77 bonifica e considerata la probabilità dell'insorgere di contrasti giurisprudenziali e la rilevanza della decisione in rapporto al destino di fondamentali opere pubbliche, il ricorrente chiedeva di voler disporre l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 610, comma 2, e 618 c.p.p., istanza rimessa dal Primo Presidente LL valutazione del Collegio, che la rigettava il 18.11.2015. • LI OB, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Filippo Sgubbi. OB LI, ingegnere dipendente della società CMC di Ravenna e distaccato -comandato- presso AV, Consorzio di cui la CMC era socia, ha rivestito il ruolo di direttore di tronco dal 1 ottobre 1995 al 30 giugno 2002 Con il provvedimento impugnato è stato condannato LL pena di anni 1 e mesi 11 di arresto e euro 16.500 di ammenda, con pene accessorie, per i reati di cui ai capi di imputazione 50, 52 (con riferimento al sito Le NA), UU, ZZ, SS (riguardanti tutti la violazione dell'art. 51bis d.lgs. 22/1997). Nei suoi confronti è stato, inoltre, dichiarato non doversi procedere per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado in ordine ai capi di imputazione 95 e QQ, con conferma, dunque, delle statuizioni civili. Il ricorso -che viene proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2014 oltre che contro l'ordinanza del 3.3.2014 che rigettava l'eccezione sulle parti civili non ricorrenti, si articola in 16 motivi, che si imperniano sui seguenti punti: 'Erronea applicazione dell'art. 110 c.p.; aErronea applicazione degli artt. 110, 40 cpv. c.p. e 51-bis d.lgs. 22/1997; Inosservanza dell'art. 17 d. Ivo 22/1997 (e 242 d.lgs. 152/2006) circa la nozione giuridica di "responsabile dell'inquinamento"; "Inosservanza dell'art. 627 comma 3 c.p.p.; Erronea applicazione dell'art. 158 comma 1 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine LL nozione giuridica di cessazione della permanenza del reato permanente;
⚫ Plurimi vizi di motivazione per manifesta illogicità e carenza di motivazione, nonché travisamento delle prove come da illustrazione dei motivi che seguono;
.Ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui ai Capi 50, 52, UU, ZZ, SS (per i quali LI è stato condannato); 'Ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui ai Capi 95 e QQ (per i quali nei confronti di LI è stata dichiarata la prescrizione maturata successivamente LL sentenza di primo grado con conseguenti statuizioni civili). (in subordine) Erronea applicazione dell'art. 112 comma 1 c.p.. " (in subordine) Erronea revoca delle circostanze attenuanti generiche concesse · dal primo giudice. 78 (in subordine) Erroneo calcolo della pena irrogata;
⚫(in subordine) Omessa concessione della sospensione condizionale della pena;
⚫ Violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alle statuizioni civili;
Inosservanza dell'art. 539 c.p.p. e vizi di motivazione in ordine LL statuizione sulla provvisionale. Con riferimento all'ordinanza impugnata: rigetto delle eccezioni difensive basato su erronee interpretazioni della legge penale sostanziale e processuale. NE specifico, con un primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 110 c.p.e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali LI è stato condannato (50, 52, UU, ZZ, SS) nonché ai capi di imputazione per i quali è stata dichiarata la prescrizione successiva LL sentenza di primo grado (per LI sono i capi 95 e QQ) Ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata evidenzia numerosi vizi, sia di applicazione di legge che in motivazione. Viene sottolineato che l'estensione e la complessità del lavoro posto ha imposto a AV una analitica ripartizione dei lavori e dei ruoli e come, nel contempo, la durata dell'esecuzione dell'opera abbia comportato il succedersi delle persone fisiche nei vari ruoli in cui era articolata l'organizzazione esecutiva dell'opera. Questo contesto fattuale doveva obbligare ad un'analisi attenta e scrupolosa delle singole posizioni soggettive, con riferimento ai tempi in cui ogni singolo imputato aveva rivestito il proprio ruolo, nonché con riferimento all'oggetto specifico della sua attività. Ciò, evidentemente, in ragione del principio di personalità della responsabilità penale per cui nessun addebito penalmente rilevante può essere fondato sulla mera posizione ricoperta dall'imputato nell'organigramma aziendale. Ricordato il ruolo e i tempi dell'impegno in AV del ricorrente viene sottolineato come lo stesso sia estraneo a tutto ciò che è avvenuto prima del 1 ottobre 1995 ed in particolare all'iter di redazione ed approvazione del progetto esecutivo, approvazione intervenuta in sede di conferenza dei servizi conclusa il 28 luglio 1995. Analogamente lo stesso è estraneo a tutto ciò che è accaduto dopo il 30 giugno 2002. Ebbene, ricordate le mansioni del ricorrente lo stesso si duole che la condotta tipica di concorso non sia stata descritta e provata nella sentenza impugnata, che peraltro sembrerebbe ignorare tutti i provvedimenti di autorizzazione amministrativa che si sono succeduti nel tempo da parte di molteplici autorità, nonché lo stesso provvedimento assunto in sede giudiziaria. Ricordati i principi codicistici del concorso di persone nel reato nella loro applicazione giuridicamente corretta, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, 79 quale giudice del rinvio, ha errato laddove sembra avere fondato la responsabilità concorsuale del LI su una sorta di consenso tacito e su una sorta di concorso di persone diacronico tra soggetti che non hanno agito d'intesa tra loro in modo contestuale, ma che si sono succeduti nel tempo in un determinato ruolo operativo-imprenditoriale. Con il secondo motivo, oltre a dedursi l'inosservanza dell'art. 627 comma 3 c.p.p., si lamenta erronea applicazione degli artt. 110 e 40 cpv. c.p. e dell'art. 51 bis d.lgs. 22/1997, con riferimento ai requisiti costitutivi della responsabilità per omissione, nonché inosservanza dell'art. 17 d.lgs. 22/1997 (e art. 242 d.lgs. 152 del 2006) circa la nozione di "responsabile dell'inquinamento" in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali LI è stato condannato (50, 52, UU, ZZ, SS). Ricordato che la sentenza impugnata opera una delimitazione della responsabilità a titolo di concorso nel reato del LI fondata sul periodo temporale nel quale lo stesso ha ricoperto il ruolo in AV, il che si riconosce essere corretto, viene tuttavia sottolineato come alle pagine 180 e 181 la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio che si chiede di censurare con riguardo al tema delle omesse bonifiche e LL interpretazione e applicazione dell'articolo 51 bis del decreto legislativo 29 del 1997 (ora articolo 257 del decreto legislativo 152/2006). Ciò, in particolare, quando, richiamata la norma che prevede che chiunque abbia provocato un inquinamento debba provvedere LL bonifica, il giudice del rinvio ritiene che si tratti di un onere personale e non -come ritiene il ricorrente-di un obbligo giuridico. La tesi sostenuta in ricorso è che tale obbligo gravi sull'responsabile dell'inquinamento, cioè sul soggetto persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica responsabile dell'inquinamento e perciò tenuta LL bonifica per obbligo giuridico connesso al rapporto organico o al rapporto di supremazia gerarchica o al rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto autore dell'inquinamento. Il dovere di agire presuppone, tuttavia, il potere di agire, in altri termini, secondo il ricorrente, presuppone, come si usa dire, la signoria sulla situazione di fatto. Richiamati i precedenti di questa Corte di legittimità costituiti dalle sentenze 1369/2011, 36824/2009 e Cass. civ. 9546/2010, il ricorrente evidenzia come sia inverosimile pensare che un dirigente come LI, venuto meno il proprio ruolo all'interno del AV, potesse attivarsi uti singulis, avviando le procedure previste: cioè svolgere indagini preliminari sul sito per la ricerca dei parametri di contaminazione, presentare progetti di bonifica, intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, presentare un piano di caratterizzazione. Un dirigente che si adoperasse in tal senso si sottolinea- da un lato sarebbe totalmente privo- 60 80 di legittimazione di fronte alle autorità pubbliche, dall'altro non avrebbe né a possibilità giuridica, né la possibilità di fatto, e nemmeno la disponibilità finanziaria per affrontare le procedure. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 158 comma 1 c.p. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento LL nozione di cessazione della permanenza nel reato permanente oltre che inosservanza dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per tutti i capi di imputazione per i quali LI è stato condannato (50, 52, UU, ZZ, SS) nonché per i capi di imputazione per i quali è stata dichiarata la prescrizione successiva LL sentenza di primo grado (per LI sono i capi 95 e QQ). Con lo stesso si lamenta anche inosservanza dell'art. 25 Cost., dell'art. 2 e dell'art. 157 (vecchio testo) c.p. Con tale motivo viene ribadito che il reato permanente cessa non solo quando viene meno l'antigiuridicità oggettiva, ma anche quando il soggetto non ha più la disponibilità della situazione di fatto, con la cessazione soggettiva della permanenza. Invece, il LI sarebbe stato ritenuto responsabile anche per reati commessi o comunque della protrazione degli stessi successiva LL cessazione dalle sue funzioni dal ruolo il 30 giugno 2002. Viceversa tutti i reati addebitati si sarebbero prescritti prima della sentenza di primo grado. Il quarto motivo, riferito all'ordinanza 3 marzo 2014, deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 185 c.p. e 76, comma II, 576, 624, 648 c.p.p., nonché violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e decadenza in relazione agli artt. 576 e 585, commi I e V. c.p.p. per l'erroneo rigetto delle eccezioni difensive in merito LL inammissibilità delle richieste risarcitorie avanzate in sede di rinvio dalle parti civili a suo tempo non ricorrenti per Cassazione, e conseguente erronea condanna al risarcimento del danno a favore di tutte le parti civili non ricorrenti che hanno presentato nuove conclusioni in sede di giudizio di rinvio. Trattasi di motivo comune a gran parte degli imputati che evidenziano come nessuna delle parti civili aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 27 giugno 2011 della Corte d'appello di Firenze. Pertanto, oltre all'esclusione dal giudizio di rinvio, in quanto prive di interesse, di quelle parti civili che non si erano costituite in relazione a nessuno dei capi d'imputazione oggetto di annullamento con rinvio dLL terza sezione penale di questa Corte di legittimità, le restanti parti civili, a suo tempo costituite a vario titolo per i suddetti reati, pur potendo prendere parte al giudizio di legittimità nel successivo giudizio di rinvio in ossequio al principio di immanenza, non avrebbero però potuto rassegnare conclusioni in merito LL responsabilità risarcitoria degli imputati e del responsabile civile, in quanto acquiescenti rispetto alle contrarie statuizione della sentenza del 2011, con 81 conseguente passaggio in giudicato delle medesime. Viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite del 25 novembre 1998 n. 5 AR (contra Sezioni Unite 10 luglio 2002 numero 30327 Guardalupi e da altri. Viene richiamata anche Sez. 3 n. 20192/2006. Con tale motivo era anche stata chiesta la sottoposizione della questione alle Sezioni unite, richiesta rigettata da questa corte all'udienza del 18/11/2015. Era stato altresì chiesto anche la sospensione dell'esecuzione statuizione civili ai sensi dell'articolo 612 c.p.p. Con il quinto motivo si deduce difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 53 bis d.lgs. n. 22/1997 (art. 260 d.lgs. 152/2006), con riferimento è ai capi 95 e QQ dichiarati prescritti nei confronti di LI dopo la sentenza di primo grado con relative statuizioni civili (l'art. 606, c. 1, lett. E). Ci si duole, in particolare, che il giudice di rinvio, a ciò obbligato dLL sentenza di legittimità della terza sezione, essendo stato investito in pieno del tema dell'elemento soggettivo, cioè della compatibilità della condotta dei soggetti agenti con il traffico organizzato e ad affrontare l'analisi critica delle ragioni a sostegno del difetto dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 53bis sviluppate nell'atto di appello contro la sentenza del tribunale di Firenze, abbia assolutamente disatteso tale obbligo. Si lamenta che la Corte di appello di Firenze, ritenuto -il che non era- che i presupposti dei fatti di reato già validati dLL Corte di cassazione, non si sia perciò confrontata, come avrebbe dovuto, con i rilievi mossi LL sentenza del tribunale con i motivi di appello, in particolar modo quando si era sottolineata l'incertezza interpretativa della norma e si era evidenziato come non fosse stata AV per prima a sollevare il problema della natura del materiale di scavo ma la stessa pubblica amministrazione. In proposito, viene ricordato come era stata la stessa AR, il 27/10/1997, a segnalare a AV che lo smarino potrebbe rientrare nella definizione di materiale di scavo non pericoloso e quindi con caratteristiche e composizioni tali da non creare problemi di impatto ambientale. Il ricorrente deduce che in ogni caso i documenti prodotti nei giudizi di merito evidenziavano, quantomeno dal punto di vista soggettivo l'assenza nei dirigenti AV di condotte compatibili con la volontà di organizzare un traffico di rifiuti. Con il sesto motivo si deduce violazione della legge penale con riferimento agli arti. 624, comma I, e 648 c.p.p. in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione SS. UU e ZZ [art. 51bis in relazione all'art. 17 comma 2 decreto legislativo 22/97 e successive modifiche e in relazione al DM 471/99 sulla bonifica dei siti inquinati 82 W (attualmente sanzionato dall'art.. 257 prima e seconda ipotesi in relazione all'art. 242 del TU 152/2006 e in relazione gli allegati del titolo V n. II e V del TU medesimo), per erronea pronuncia di condanna in merito ai reati di cui ai predetti capi d'imputazione in quanto le relative statuizioni contenute nella sentenza 27/06/2011 della Corte d'Appello di Firenze, Sezione III Penale, sono passate in giudicato poiché non oggetto di annullamento con rinvio da parte della sentenza della C.S. 18/03/2013, n. 32797. Il motivo di ricorso è incentrato sull'affermazione che la sentenza impugnata si sarebbe pronunciata in merito a capi di imputazione in relazione ai quali la sentenza di legittimità rivestiva ormai autorità di cosa giudicata. Ciò lo si desumerebbe dLL stessa memoria del Procuratore Generale in appello per la discussione il 3/3/2014. Il ricorrente evidenzia che nei siti di cui ai capi di imputazione sopra indicati erano stati conferiti esclusivamente fanghi gestiti come rifiuti, che nulla hanno a che vedere con lo smarino delle gallerie conferito nei siti oggetto di rinvio, e conseguentemente non vi sarebbe alcuna connessione essenziale con i siti indicati dLL corte di cassazione a pagina 89 sui quali il giudice del merito avrebbe dovuto valutare le circostanze di fatto per accertare l'avvenuto inquinamento e eventualmente avesse riscontrato, l'esistenza di un'eventuale liberatoria. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 188, comma III, lett. b, d.lgs. 152/2006, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa bonifica (art. 257 d.lgs. 152/2006) di cui al capo d'imputazione SS (Discarica AT CO) e in relazione LL declaratoria di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di omessa bonifica di cui a tale capo d'imputazione. Il problema che si pone, anche in questo caso, è che, diversamente da quanto afferma la sentenza impugnata a pagina 164, il fatto non è pacifico, non è pacifico cioè che il sito in questione, autorizzato esclusivamente quale discarica per inerti, fosse stato utilizzato per smaltire smarino e fanghi contaminati. Il giudice del rinvio - si sottolinea- opera tale affermazione richiamando la "documentazione presente agli atti e le conclusioni cui si è giunti definitivamente nelle due sedi di merito". Sostiene invece il ricorrente che la III Sezione di questa Corte di Cassazione aveva proprio posto a carico del giudice del rinvio il compito di motivare in merito LL complessa situazione di fatto relativa ad ogni sito, ivi compresa la sussistenza degli elementi dei reati contestati, compito cui il giudice del rinvio evidentemente si sarebbe sottratto. Viene rilevato, comunque, che la sentenza è viziata nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di omessa bonifica, in 83 W Wex quanto sarebbe pacifico che lo stesso, produttore-detentore del rifiuto, aveva consegnato a discarica autorizzata lo stesso ed aveva ottemperato all'obbligo di conservazione della cosiddetta quarta copia del FIR. La sentenza impugnata si lamenta-omette di confrontarsi con le censure difensive proposte in appello. Peraltro viene evidenziato come nel caso di specie non si potrebbe parlare neanche di omessa bonifica in quanto il 30/10/2012 è terminato l'iter di bonifica con la liberatoria totale del sito, come attestato dLL deliberazione della giunta comunale del Comune di CO n. 174 del 30/10/2012, nella quale si attesta a pag. 6 che non è stata riscontrata un'evidenza di inquinamento derivante dai materiali sopra detti. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione della legge penale, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 188, comma III, lett. b, d.lgs. 152/2006, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa bonifica (art. 257 d.lgs. 152/2006) di cui al capo d'imputazione UU (in relazione LL declaratoria di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di omessa bonifica di cui a tale capo d'imputazione. Anche con riferimento al capo di imputazione UU concernente il reato di omessa bonifica relativo al sito Sant'Anna loc. Lippo di Calderara, emergono, secondo il ricorrente, evidenti profili di violazione di legge e di carenza motivazionale della sentenza impugnata, fermo restando in ogni caso le censure relative LL violazione degli articoli 624 e 648 c.p.p. già evidenziate nel quinto motivo che precede. Ancora una volta, si contesta che il fatto fosse già acclarato nei precedenti giudizi di merito laddove le premesse di fatto, relative all'avvenuta consumazione di condotte di discarica abusiva e di omessa bonifica, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, non erano state validate in sede di legittimità, ma andavano proprio esse stesse rivalutate dal giudice del rinvio. Come nel caso precedente, comunque, il ricorrente deduce che aveva consegnato a discarica autorizzata il rifiuto conservando la quarta copia del FIR per cui nessuna responsabilità può addebitarglisi. Viene evidenziato, peraltro, come non sia stata fatta nessuna analisi sul terreno e conseguentemente non si possa parlare di omessa bonifica, in quanto manca la prova della contaminazione del suolo, che peraltro non è stata neppure ricercata. Con il nono motivo si deduce violazione della legge penale, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 188, comma III, lett b, d.lgs. 152/2006, nonché LL Decisione 2000/532/CE, come modificata dLL Decisione 2001/5 73/CE, e LL Direttiva del Ministero dell'ambiente 09/04/2002 (pubblicata in G.U. Il 10/05/2002), in relazione 84 all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa bonifica (art. 257 d.lgs. 152/2006) di cui al capo d'imputazione ZZ;
in relazione LL declaratoria di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui a tale capo di imputazione. Anche con riferimento al capo di imputazione ZZ relativo all'omessa bonifica dei siti di GI e di RZ il provvedimento impugnato risulta secondo il ricorrente affetto da vizio di motivazione e da violazione di legge. Ferme le censure già enunciate relativamente LL violazione degli articoli 624 e 648 c.p.p., ancora una volta ci si duole del mancato accertamento delle premesse di fatto e si aggiunge che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare gli specifici rilievi difensivi secondo cui i rifiuti erano stati conferiti a impianti di recupero autorizzati e mediante autotrasportatori autorizzati e il relativo FIR era stato restituito nella quarta copia. Viene ricordato, comunque, come nel previgente sistema i fanghi filtropressati non costituissero rifiuti pericolosi e potevano essere avviate all'operazione di recupero in via semplificata, come prevedevano le stesse indicazioni del Ministero dell'Ambiente. Pertanto, posto che i conferimenti di AV presso il sito Fontanelle sono terminati del 2001, come riconosciuto dLL sentenza : di primo grado, epoca in cui non era ancora in vigore la transcodifica, il rifiuto era stato conferito correttamente, quindi il codice CER attribuitogli era corretto. Anche in questo caso si rileva che non vi è stato, in ogni caso, nessun accertamento in ordine all'intervenuto inquinamento del sito quindi non vi era prova che vi fosse alcuna modifica omessa. Con il decimo motivo si deduce violazione della legge penale oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 242 ss. e 257, comma IV, d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione SS, UU, ZZ;
Ci si duole che la sentenza impugnata sia viziata laddove, per i capi indicati sopra, sia stato omesso di valutare se per ogni singolo sito fossero meno necessaria l'attivazione delle procedure di bonifica e se queste ultime fossero meno state attivate, ai sensi e per gli effetti di quegli articoli 242 e seguenti, 257 co. 4 decreto legislativo 152/2006. Viene ricordato che, nei motivi nuovi d'appello, le difese avevano evidenziato che i procedimenti di bonifica relativi ai siti inquinati erano stati tutti avviati e risolti con il rilascio della relativa certificazione liberatoria, e che in tale ipotesi doveva perciò trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'articolo 257 co. 4 del decreto legislativo 152 del 2006 con riferimento a tutti i reati ambientali La sentenza impugnata, al contrario, avrebbe disatteso tali considerazioni, erroneamente ritenendo che la Terza Sezione di questa Corte di Cassazione avesse 85 inteso escludere l'applicabilità del disposto dell'articolo 257 co. 4 del decreto legislativo 152/2006 Con l'undicesimo motivo si deduce violazione della legge penale oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riferimento all'art. 51bis d.lgs. 22/1997, in relazione al reato di cui al capo d'imputazione 52, con riferimento LL declaratoria di sussistenza del reato di cui al capo d'imputazione 52. Il motivo riguarda il sito denominato Le NA per la cui omessa bonifica il LI è stato condannato con una sentenza che lo stesso reputa affetta da numerosi gravi vizi di motivazione, frutto in particolare dell'omessa indagine sul merito. Anche in questo caso si contesta, infatti, che, come invece afferma il giudice del rinvio, l'accertamento di fatto sia già stato validato dLL Cassazione e riguarderebbe in particolare all'avvenuto deposito continuativo, nel sito di "smarino contaminato i fanghi contaminati da idrocarburi ed altri materiali inquinanti". Ci si duole anche che vi sia stato un omessa valutazione di prova decisiva e in particolar modo non si sia considerato che lo stesso decreto di revoca del sequestro della cava, disposto dal Pubblico Ministero il 19/7/2001, indicasse che non risultava che per il riempimento della cava fosse mai stato utilizzato smarino di galleria. Si ricorda che tale circostanza risultava peraltro dalle stesse informative del Comune LL Polizia Giudiziaria. E se non c'era smarino evidentemente non poteva esserci reato di discarica abusiva, nè poteva configurarsi alcun reato di omessa bonifica. Si aggiunge che nessun valore può essere attribuito al documento citato dLL Corte territoriale a sostegno della propria convinzione che in quel sito si era riscontrato il superamento dei limiti di cui al Dm 471 del 1999 per idrocarburi cementi e cioè LL diffida del comune di Firenzuola contenuta nel file 1524 del CD- ROM n.
6. Invero, sarebbe sufficiente leggere tale ordinanza per verificare che nessuna prova dell'inquinamento può essere tratta dLL medesima che si esprime in termini di "siti potenzialmente inquinati" e non riporta alcun dato effettivo (risultati di analisi o altro). Con il dodicesimo motivo si lamenta violazione della legge penale, oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riferimento all'art. 51bis d.lgs. 22/1997, in relazione al reato di cui al capo d'imputazione 52, con riferimento LL declaratoria di sussistenza del reato di cui al capo d'imputazione 52. Quanto LL condanna per la presunta omessa bonifica della Cava di SA di AS (che il ricorrente ricorda essere una cava di prestito di versante, trattandosi di cava collocata sulla pendici del monte non soggetta a ritombamento, 86 ma solo al ripristino), pure evidenzia che nella stessa non è mai andato smarino e che la contestazione riguarda lo stoccaggio provvisorio, in vasche di cemento dei limiti di lavaggio degli inerti di cava. I limi di lavaggio non erano rifiuti destinati all'abbandono, né contaminati, quindi non esisteva alcuna necessità di bonifica. Anche in questo caso il ricorrente richiama una serie di documenti da cui emergeva che i materiali di cui si tratta comunque erano stati rimossi fin dal 2000 in base ad un programma di smaltimento delle vasche e successivamente portati in altri siti. Ed erano stati riportati in parte a SA di AS nel 2009 all'esito dell'approvazione di uno specifico progetto di ripristino. Se fossero stati valutati tutti i documenti - si duole il ricorrente si sarebbe dovuti pervenire ad una assoluzione dal reato e non LL - condanna Con il tredicesimo motivo si deduce violazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 51 e 51 bis d.lgs. 22/1997 e 257 d.lgs. 152/2006 in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione 50, 52, SS, UU, ZZ, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 51 d.lgs. 22/1997 anziché per il reato di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006. Secondo il ricorrente vi sarebbe un'ulteriore violazione di legge laddove la sentenza, nel prendere in considerazione i singoli reati di omessa bonifica di cui ai capi di imputazione sopraddetti, ha affermato la penale responsabilità degli imputati facendo riferimento all'articolo 51 del decreto legislativo 22 del 1997, ovvero al reato di gestione di rifiuti non autorizzata, anziché all'articolo 51bis del medesimo decreto, che riguarda il reato di omessa bonifica. In tal modo ci si - duole sarebbero state giustapposte due disposizioni del tutto differenti. Ad avviso del ricorrente, anche qualora si ritenesse che il riferimento all'articolo 51bis sia frutto di un errore di trascrizione, la sentenza impugnata sarebbe comunque viziata da violazione di legge in ragione della differenza tra l'articolo 51bis rispetto all'articolo 257 del decreto legislativo 152/2006, quest'ultimo vigente all'epoca della sentenza di primo grado. La radicale diversità che connota le due disposizioni, infatti, come confermato dLL giurisprudenza costituzionale e di legittimità, impedisce di ritenere sussistente tra le due disposizioni una continuità normativa sostanziale. Si contesta, ancora, il punto della sentenza impugnata dove, dopo aver posto in evidenza il collegamento concettuale e funzionale tra il reato di omessa bonifica e quello di gestione abusiva di discarica, contestati con riferimento al medesimo sito, si esprime l'avviso che l'avvio delle procedure di bonifica possa influenzare positivamente anche la permanenza del reato di gestione abusiva. 87 Il giudice del rinvio sembrerebbe così avere ampliato la portata afflittiva della norma, ritenendo sussistente la violazione dell'obbligo di bonifica non solo quando siano state superate le CSR definite nel progetto di bonifica, ma anche quando il responsabile non avvia il procedimento di bonifica come delineato dall'articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, con l'effetto di impedire che si pervenga all'accertamento della reale situazione di contaminazione del sito interessato. Con il quattordicesimo motivo (in subordine) si deduce erronea applicazione dell'art. 112 c. 1 e dell'art. 59 comma 2 c.p. oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della circostanza aggravante predetta in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione 50, 52, SS, UU, ZZ. Il ricorrente ritiene che l'avere applicato la circostanza aggravante di cui all'articolo 112 n. 1 del codice penale (sul numero dei concorrenti) sia del tutto contrario LL legge. Ciò in quanto tale circostanza aggravante è stata applicata a dei reati di natura omissiva quali sono quelli di omessa bonifica di cui all'articolo 51bis del decreto legislativo 22 del 1997 e a dei soggetti che hanno posto in essere la condotta omissiva a loro rimproverata non simultaneamente ma in successione cronologica. Ebbene, secondo la tesi sostenuta in ricorso, non sarebbe in ogni caso concepibile l'applicazione della circostanza aggravante in questione a soggetti che non hanno agito simultaneamente, in un preciso e circoscritto contesto spazio- temporale. Difetterebbe poi il profilo soggettivo in quanto la circostanza aggravante deve essere oggetto di conoscenze sensi dell'articolo 59 co. 2 del codice penale. Con il quindicesimo motivo (in subordine) si deduce violazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 bis, 81 cpv. e 133 c.p. in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione 50, 52, SS, IJU, ZZ oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati, con riferimento ai parametri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., alle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., nonché al beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 ss. c.p., in relazione ai reati di cui sopra. Quanto LL commisurazione e ai criteri di computo della pena ci si duole che il provvedimento impugnato a pagina 206 attribuisca generico rilievo, con riferimento a tutti gli imputati, LL gravità oggettiva dei fatti commessi, essendo evidentemente i fatti attribuiti a ciascuno diversi. Si è di fronte -ci si duole- a una disamina indifferenziata delle posizioni dei diversi imputati. 8 888 La Corte d'appello non avrebbe neppure tenuto conto dell'arco temporale che concerne la posizione di LI, il quale ha cessato il rapporto col AV e con i fatti di cui è processo nel lontano 30 giugno 2002. Il provvedimento impugnato risulterebbe altresì carente nella motivazione con cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche la sospensione condizionale della pena. Con il sedicesimo ed ultimo motivo (in subordine) si deduce inosservanza dell'art. 539 comma 2 c.p.p. La Corte di Firenze avrebbe violato palesemente l'articolo 539 comma due codice di procedura penale disponendo provvisionali in modo indiscriminato con quantificazioni approssimative generiche e distribuendo piogge importi di migliaia di euro • GU Giovanni, a mezzo del proprio difensore avv. Filippo Sgubbi Giovanni Guagnozzzi, ingegnere, è stato Direttore Generale della AV dal 28 settembre 2001 al 24 febbraio 2005. Con il provvedimento impugnato è stato condannato LL pena di anni 2 e mesi 1 di arresto e euro 17.500 di ammenda, con pene accessorie, per i reati di cui ai capi di imputazione 50, 52 (con riferimento al sito Le NA), 74, UU, ZZ, SS (riguardanti tutti la violazione dell'art. 51bis d.lgs. 22/1997). Nei suoi confronti è stato, inoltre, dichiarato non doversi procedere per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado in ordine ai capi di imputazione 95, QQ, 38A e 40A (costituenti un unico reato) con conferma, dunque, delle statuizioni civili, così come per i fatti di cui ai capi 3BIS, 14BIS, 15BIS, 16BIS, 19QUINQUIES, 81, 95BIS, M, HH. Il ricorso che viene proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2014 oltre che contro l'ordinanza del 3.3.2014 che rigettava l'eccezione sulle parti civili non ricorrenti, si articola in 20 motivi, che si imperniano sui seguenti punti: · Erronea applicazione dell'art. 110 c.p.; Erronea applicazione degli artt. 110, 40 cpv. c.p. e 51-bis d.lgs. 22/1997; • ⚫ Inosservanza dell'art. 17 d.lgs. 22/1997 (e 242 d.lgs. 152/2006) circa la nozione giuridica di "responsabile dell'inquinamento"; .· Inosservanza dell'art. 627 comma 3 c.p.p.; Erronea applicazione dell'art. 158 comma 1 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine LL nozione giuridica di cessazione della permanenza del reato permanente;
Plurimi vizi di motivazione per manifesta illogicità e carenza di motivazione, nonché travisamento delle prove come da illustrazione dei motivi che seguono;
89 Ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui ai Capi 50, 52, UU, ZZ, SS (per i quali GU è stato condannato); Ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui ai Capi 95 e QQ (per i quali nei confronti di GU è stata dichiarata la prescrizione maturata successivamente LL sentenza di primo grado con conseguenti statuizioni civili). Erronea statuizione di condanna risarcitoria per i reati di cui ai capi 3BIS, 14BIS, . 15BIS, 16BIS, 19QUINQUIES, 81, 95BIS, M, HH (ritenuti erroneamente, da un lato, sussistenti e, dall'altro lato prescritti dopo la sentenza di primo grado); (in subordine) Erronea applicazione dell'art. 112 comma 1 c.p.. . (in subordine) Erronea revoca delle circostanze attenuanti generiche concesse • dal primo giudice. (in subordine) Erroneo calcolo della pena irrogata;
" (in subordine) Omessa concessione della sospensione condizionale della pena;
. (in subordine) Statuizione della durata della pena accessoria in relazione all'art. " 35bis c.p. ⚫ Violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alle statuizioni civili;
' Inosservanza dell'art. 539 c.p.p. e vizi di motivazione in ordine LL statuizione ' sulla provvisionale. Con riferimento all'ordinanza impugnata: rigetto delle eccezioni difensive basato su erronee interpretazioni della legge penale sostanziale e processuale. "Mancanza di motivazione in ordine LL eccezione, sollevata con i motivi d'appello principali e aggiunti, concernente la violazione degli artt. 517 e 518 c.p.p. NE specifico, con un primo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 110 c.p e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali GU è stato condannato (50, 52, 74, UU, ZZ, SS) nonché ai capi di imputazione per i quali è stata dichiarata la prescrizione successiva LL sentenza di primo grado (per GU sono i capi 95, QQ, 38° e 40A) nonché per i capi 3bis, 4bis, 15bis, 16bis, 19quinquies, 81, 95bis, M, HH, per i quali la prescrizione successiva LL sentenza di primo grado è stata assunta implicitamente. Il motivo ripropone i medesimi temi di cui al primo motivo, proposto dallo stesso difensore nell'interesse di LI, con la specificazione quanto ai tempi che il GU è stato direttore generale del consorzio AV dal 28 settembre 2001 al 24 febbraio 2005, per cui non può essere addebitata condotta precedente o successiva. Si ribadisce che la condotta tipica di concorso deve essere descritta e provata e che l'essere in grado di assumere una decisione non significa che la decisione costituente reato a cui allude la sentenza sia stata effettivamente presa in concreto. Errore di diritto e vizio motivazionale della sentenza risiederebbero, secondo il ricorrente, anche laddove la nomina di FR LL quale 90 coordinatore delle costruzioni è stato considerato un punto di raccordo e di riscontro circa la responsabilità di tutti. Ma -si deduce- LL è stato nominato coordinatore il 27 giugno 2003 e la Corte territoriale non dà conto in motivazione di alcuna prova in ordine LL eventuale ipotizzata partecipazione del GU alle decisioni del coordinatore sui fatti reato contestati. Si contesta anche il punto specifico in cui si dice che il programma di EG del 2/8/2001 non può considerarsi il frutto della sua sola mano. Ma sottolinea- GU è arrivato in AV dopo (il 28 settembre 2001) e quindi non può avere collaborato a quel programma. Con il secondo motivo, oltre a dedursi l'inosservanza dell'art. 627 comma 3 c.p.p., si lamenta erronea applicazione degli artt. 110 e 40 cpv. c.p. e dell'art. 51 bis d.lgs. 22/1997, con riferimento ai requisiti costitutivi della responsabilità per omissione, nonché inosservanza dell'art. 17 d.lgs 22/1997 (e art. 242 d.lgs. 152 del 2006) circa la nozione di "responsabile dell'inquinamento" in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali GU è stato condannato (50, 52, 74, UU, ZZ, SS). Anche il secondo motivo è conforme a quello redatto per il LI, incentrandosi in particolar modo sull'obbligo giuridico e non sull'onere che grava su chi è stato responsabile dell'inquinamento e, soprattutto, può essere in grado, per il ruolo che continua a rivestire, di provvedere alle bonifiche. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 158 comma 1 c.p. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento LL nozione di cessazione della permanenza nel reato permanente oltre che inosservanza dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per tutti i capi di imputazione per i quali LI è stato condannato (50, 52, UU, ZZ, SS) nonché per i capi di imputazione per i quali è stata dichiarata la prescrizione successiva LL sentenza di primo grado (per GU sono i capi 50, 52, 74, UU, ZZ, SS). Con lo stesso si lamenta anche inosservanza dell'art. 25 Cost., dell'art. 2 e dell'art. 157 (vecchio testo) c.p. Il motivo è uguale al terzo motivo di ricorso per il LI e attiene LL riferibilità delle condotte al GU. che cessa dalle sue funzioni il 24 febbraio 2005 e quindi tutti i reati addebitatigli sarebbero prescritti prima della sentenza di primo grado Il quarto motivo, riferito all'ordinanza del 3 marzo 2014, deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 185 c.p. e 76, comma II, 576, 624, 648 c.p.p., nonché violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e decadenza in relazione agli artt. 576 e 585, commi I e V. c.p.p. per l'erroneo rigetto delle eccezioni difensive in merito LL inammissibilità delle richieste risarcitorie avanzate in sede di rinvio dalle parti civili a suo tempo non ricorrenti per Cassazione, e conseguente erronea condanna al risarcimento del danno a 91 W脉 favore di tutte le parti civili non ricorrenti che hanno presentato nuove conclusioni in sede di giudizio di rinvio. Il motivo anche in questo caso è uguale al quarto motivo di ricorso del LI, comune, peraltro, anche, come si è visto, ad altri ricorrenti Con il quinto motivo si deduce difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 53 bis d.lgs. n. 22/1997 (art. 260 d.lgs. 152/2006), con riferimento ai capi 95, QQ. 38A e 40A dichiarati prescritti nei confronti di GU dopo la sentenza di primo grado con relative statuizioni civili. Il motivo è uguale al quinto motivo di LI anche se riguarda ulteriori capi di imputazione, deducendosi in ogni caso i medesimi argomenti circa il mancato riscontro in fatto da parte del giudice del rinvio. Con il sesto motivo si deduce violazione della legge penale con riferimento agli arti. 624, comma I, e 648 c.p.p. in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione SS. UU e ZZ [art. 51bis in relazione all'art. 17 comma 2 decreto legislativo 22/97 e successive modifiche e in relazione al DM 471/99 sulla bonifica dei siti inquinati (attualmente sanzionato dall'art. 257 prima e seconda ipotesi in relazione all'art. 242 del TU 152/2006 e in relazione gli allegati del titolo V n. II e V del TU medesimo), per erronea pronuncia di condanna in merito ai reati di cui ai predetti capi d'imputazione in quanto le relative statuizioni contenute nella sentenza 27/06/2011 della Corte d'Appello di Firenze, Sezione III Penale, sono passate in giudicato poiché non oggetto di annullamento con rinvio da parte della sentenza della C.S. 18/03/2013, n. 32797. Il motivo è uguale al sesto motivo di ricorso di LI. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 188, comma III, lett. b, d.lgs. 152/2006, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa bonifica (art. 257 d.lgs. 152/2006) di cui al capo d'imputazione SS (discarica AT CO e in relazione LL declaratoria di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di omessa bonifica di cui a tale capo d'imputazione. Il motivo è uguale al settimo motivo di ricorso di LI. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione della legge penale, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 188, comma III, lett. b, d.lgs. 152/2006, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa bonifica (art. 257 d.lgs. 152/2006) di cui al capo d'imputazione UU (in relazione LL declaratoria di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di omessa bonifica di cui a tale capo d'imputazione; 92 Il motivo uguale all'ottavo motivo di ricorso di LI. Con il nono motivo si deduce violazione della legge penale, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 188, comma III, lett b, d.lgs. 152/2006, nonché LL Decisione 2000/532/CE, come modificata dLL Decisione 2001/5 73/CE, e LL Direttiva del Ministero dell'ambiente 09/04/2002 (pubblicata in G.U. Il 10/05/2002), in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa bonifica (art. 257 d.lgs. 152/2006) di cui al capo d'imputazione ZZ;
in relazione LL declaratoria di sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui a tale capo di imputazione. Il motivo uguale al nono motivo di ricorso di LI Con decimo motivo si deduce violazione della legge penale oltre che e manifesta illogicità della motivazione, con mancanza, contraddittorietà riferimento agli artt. 242 ss. e 257, comma IV, d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione SS, UU, ZZ. Il motivo è uguale al decimo motivo di ricorso di LI. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione della legge penale oltre che contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e mancanza, travisamento della prova, con riferimento all'art. 51bis d.lgs. 22/1997, in relazione al reato di cui al capo d'imputazione 52, con riferimento LL declaratoria di sussistenza del reato di cui al capo d'imputazione 52. Il motivo è uguale all'undicesimo motivo di ricorso di LI Con il dodicesimo motivo si lamenta violazione della legge penale, oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riferimento all'art. 51bis d.lgs. 22/1997, in relazione LL declaratoria di sussistenza del reato di cui al capo d'imputazione 50. Il motivo è uguale al dodicesimo motivo di ricorso di LI Con il tredicesimo motivo si lamenta violazione della legge penale, oltre che contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e mancanza, travisamento della prova, con riferimento all'art. 51bis d.lgs. 22/1997, in relazione LL declaratoria di sussistenza del reato di cui al capo d'imputazione 74. L'imputazione riguarda la gestione dei fanghi di depurazione avvenuta nell'area ex RN FO dal 1999 al 23 giugno 2001 (data del sequestro dell'area) e concerne la sola omessa bonifica del sito. Il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte territoriale, dopo avere dato conto dei motivi per cui il reato di discarica abusiva è stato dichiarato prescritto (il sequestro ha determinato la definitiva sottrazione ai privati della disponibilità del sito, con conseguente cessazione del reato permanente), sottolinei come "nessuna notizia è invece emersa in ordine ad una conseguita bonifica dell'area, certamente inquinata da fanghi contaminati Per quanto 93 risulta dagli atti non è stata rilasciata alcuna liberatoria provinciale e dunque la contravvenzione di cui al capo 74, anch'essa permanente, si è giuridicamente consumata LL data della pronuncia di primo grado, il 3.3.2009, risultando ad oggi ancora procedibile". In realtà, il ricorrente rileva che anche per la RN FO è stata rilasciata, su richiesta del soggetto titolare dell'impianto (S.A.B.O.) la prescritta certificazione liberatoria finale, con provvedimento dirigenziale n. 53/C del 18.3.2010 prot. 53518. In base a tale certificazione, che attesta la non necessità di bonifica e ripristino ambientale del sito, si sostiene che la Corte avrebbe dovuto dichiarare, analogamente a quanto fatto per gli altri siti per i quali ha constatato l'esistenza della liberatoria, a dichiarare che il reato di omessa bonifica non sussiste, sulla base delle indicazioni fornite dLL Cassazione: "... nei casi in cui vi è prova di positiva conclusione dell'iter di bonifica con il rilascio delle liberatorie il reato contestato deve essere escluso" pag. 89 sentenza Cassazione). Il ricorrente chiede quindi che la sentenza venga annullata in merito al predetto profilo decisivo, non oggetto di valutazione da parte della Corte di merito. In via subordinata, vengono dedotti altri vizi della sentenza relativi al capo di imputazione di cui si discorre. In primo luogo, si evidenzia che il Piano di caratterizzazione per il sito RN FO è stato presentato da AV in data a 28/6/2006 ed è stato approvato in data24/10/2006. Sulla base della applicazione del principio dettato dLL III Sezione di questa Suprema Corte di Cassazione a proposito del momento della cessazione dell'antigiuridicità (coincidente con l'avvio delle procedure di bonifica), si sostiene, dunque, che il reato avrebbe dovuto quindi essere dichiarato prescritto. Inoltre, la sentenza sarebbe viziata per omesso esame e motivazione su un punto decisivo della controversia, con specifico riferimento LL questione circa l'idoneità o meno del sito a ricevere i materiali (in questo caso i fanghi) e dei pretesi inquinamenti. Sul punto, il ricorrente evidenzia che la Corte, nella sentenza impugnata, afferma che "emerge pacificamente dagli atti e del resto è già stato - positivamente valutato nelle sedi di merito che il sito non era abilitato a ricevere fanghi del tipo proveniente da AV". Ma -si sostiene- non è dato assolutamente comprendere a quali atti e a quali sedi si riferisca il Giudice del rinvio nell'ostentare tale improvvido convincimento, che non risponde in ogni caso al vero. La circostanza riferita dLL Corte sarebbe infatti:
1. certamente errata (RN FO era pacificamente abilitata a ricevere fanghi con il codice 'fanghi di perforazione non altrimenti specificati", codice ritenuto appropriato dal Ministero dell'Ambiente come risulta dal parere 23.12.1999 in atti;
il sito era inoltre autorizzato sia al recupero per spandimento che LL produzione di laterizi);
2. mai 94 provata in giudizio dall'accusa e comunque contestata dagli imputati in sede di appello. I fatti in questione avrebbero dovuto quindi essere necessariamente valutati dLL Corte di merito, anche in considerazione che la precedente sentenza di appello aveva assolto gli imputati dai reati di omessa bonifica e dunque neppure in astratto avrebbe potuto formarsi un giudicato sull'esistenza del presupposto della responsabilità degli imputati medesimi. Con il quattordicesimo motivo si deduce violazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 51 e 51 bis d.lgs. 22/1997 e 257 d.lgs. 152/2006 in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione 50, 52, 74, SS, UU, ZZ, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 51 d.lgs. 22/1997 anziché per il reato di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006; Il motivo è uguale al tredicesimo motivo di ricorso di LI Con il quindicesimo motivo (in subordine) si deduce erronea applicazione dell'art. 112 c. 1 e dell'art. 59 comma 2 c.p. oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della circostanza aggravante predetta in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione 50, 52, 74, SS, UU, ZZ. Il motivo è uguale al quattordicesimo motivo di ricorso di LI Con il sedicesimo motivo si deduce mancanza totale di motivazione sulla questione sollevata nei motivi d'appello principali e aggiunti circa l'inosservanza degli artt. 517 e 518 c.p.p. e delle relative regole stabilite a pena di nullità e impugnazione dell'ordinanza 12 dicembre 2006 del Tribunale di rigetto delle eccezioni di nullità delle nuove contestazioni per violazione degli artt. 518 e 517 c.p.p. Il ricorrente deduce che nei motivi d'appello principali e aggiunti presentati nell'interesse di GU, era stato evidenziato che, per effetto della sentenza di annullamento parziale della Corte di Cassazione, rivivevano i capi di imputazione che la Corte d'appello nella prima sentenza aveva elencato nei punti 3, 5, 6, 8 del proprio dispositivo. In particolare, rivivevano i fatti-reato di cui ai capi da 1bis a 19quinquies, nonché i fatti-reato di cui a capi di imputazione da 39 a 55 quinquies, 95 e ai primi 95 capi di imputazione con riferimento agli imputati "aggiunti" rispetto a quelli originariamente indicati. Ciò determinava, quindi, anche la reviviscenza dell'interesse LL doglianza esposta nel terzo motivo dell'appello principale presentato nell'interesse (anche) del GU, interesse che il ricorente ritiene essere ancora più evidente oggi, a seguito della sentenza qui impugnata. Infatti, molti di quei capi di imputazione 95 W 'rivissuti' sono stati considerati dLL Corte d'appello di Firenze quali fatti produttivi di obbligazioni risarcitorie nei confronti di GU. Con tale motivo viene ricordato, era stata impugnata l'ordinanza del tribunale fiorentino del 12 dicembre 2006 di rigetto delle eccezioni di nullità delle nuove contestazioni per violazione degli artt. 518 e 517 cpp. Nel menzionato terzo motivo principale si lamentava il rigetto, da parte del Tribunale, delle questioni poste dLL difesa. In particolare, la difesa aveva eccepito: a) la contestazione come fatto diverso, anziché come fatto nuovo, dei reati di omessa bonifica di cui ai capi da 39 a 55 bis;
b) la contestazione ai sensi dell'art. 517 c.p.p. anziché ai sensi dell'art. 518 c.p.p. dei reati di gestione abusiva di discariche di inerti di cui ai Capi da 1 bis a 19 quinquies, nonché del reato di gestione illecita di rifiuti speciali di cui al Capo 95; c) la contestazione ai sensi dell'art. 517 anziché dell'art. 518 c.p.p. dei reati di cui ai primi 95 capi di accusa in riferimento agli imputati "aggiunti" rispetto a quelli originariamente elencati. Ora, la contestazione suppletiva compiuta in udienza dal PM è all'evidenza costituita dLL contestazione di un fatto nuovo per GU: si che doveva applicarsi l'art. 518 c.p.p., considerato anche il mancato consenso LL contestazione. La tesi che si era sostenuta e che oggi si ripropone è che per GU la contestazione si presenterebbe nuova e del tutto inedita, anche soggettivamente. Ciò in quanto lo stesso era sempre stato estraneo ai fatti enunciati nei capi oggetto della contestazione suppletiva;
con la nuova contestazione si è trovato "catapultato" dentro a ipotesi di reato rispetto alle quali era sempre rimasto estraneo e sapeva di essere estraneo. La compromissione del diritto di difesa cagionata da una contestazione di fatti nuovi in corso di dibattimento sarebbe perciò palese. Utilizzando la terminologia fatta propria dLL Corte Costituzionale nelle sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, il ricorrente osserva che il pregiudizio per le facoltà defensionali di GU è grave sia che la nuova contestazione abbia un connotato fisiologico, sia anzi, a maggior ragione che abbia un connotato patologico. Si tratterebbe della contestazione di un fatto nuovo, sia che la contestazione sia avvenuta sulla base di un novum scaturito nella dialettica dibattimentale (contestazione "fisiologica" secondo la terminologia della Corte Costituzionale), sia e a fortiori - nel caso in cui tale nuova contestazione sia avvenuta - come ritiene con sicurezza la Corte d'appello di Firenze a pag. 162 della sentenza parzialmente annullata - sulla base degli atti delle indagini preliminari per porre rimedio a errori o incompletezze dell'accusa (c.d. contestazione "patologica"). Si sarebbe di fronte - secondo la tesi proposta in ricorso- ad una 96 nullità per violazione degli artt. 518 e 517 c.p.p., in quanto la nuova contestazione riguardava una pluralità di fatti-reato rispetto ai quali GU era sempre rimasto estraneo e nessun consenso è mai stato dato da GU LL nuova contestazione. Con il diciassettesimo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 158 comma 1 c.p. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento LL nozione di cessazione della permanenza nel reato permanente;
inosservanza dell'art. 578 c.p.p.. La doglianza, cui si accompagna quella di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e di travisamento della prova, concerne tutti i capi di imputazione per i quali GU è stato oggetto di statuizioni civili (3bis, 14bis, 15bis, 16bis, 19quinquies, 81, 95bis, M, HH). Inosservanza dell'art. 25 Cost., dell'art. 2 e dell'art. 157 (vecchio testo) c.p. Il ricorrente rileva che, pur non dichiarandolo esplicitamente, la Corte di Firenze pare ritenere che i fatti-reato di cui ai capi 3bis, 14bis, 15bis, 16bis, 19quinquies, 81, 95bis, M, HH si siano prescritti per GU dopo la sentenza di primo grado: altrimenti la sentenza non avrebbe disposto statuizioni civili risarcitorie a carico del ricorrente. Viene, tuttavia, dedotto che si tratterebbe di un errore di diritto, in quanto i reati di cui ai predetti capi sono tutti di natura contravvenzionale e il termine prescrizionale per GU è di quattro anni dal momento in cui ha cessato dal suo ruolo in AV (24 febbraio 2005): ciò in base al testo dell'art. 157 c.p. vigente a tale data. Pertanto, tutte le predette contravvenzioni si sono estinte prima della sentenza di primo grado: sicché le relative statuizioni civili disposte dLL Corte di Firenze devono essere annullate dLL Suprema Corte. A prescindere dal tema "prescrizione", il ricorrente rileva poi quelli che a suo avviso sono taluni vizi motivazionali e taluni travisamenti delle prove con riferimento ai predetti capi di imputazione. Quanto al capo M (ex Cava AR) si sostiene che la discarica sarebbe stata utilizzata secondo le autorizzazioni ricevute come deposito temporaneo di terra scavata dLL vicina Galleria Vaglia, i materiali di scavo sarebbero stati comunque rimossi da AV all'inizio del mese di luglio 2005 e nell'ordinanza di dissequestro il giudice dava atto che le attività di bonifica erano state compiute. Mancherebbe poi ogni effettivo accertamento sul reale inquinamento del sito. Quanto al capo 81 (Discarica di FO LL LA) mancherebbe la motivazione sull'accertamento del fatto e sul reale inquinamento del sito. Analogo deficit motivazionale sussisterebbe anche per i capi di imputazione 3 bis, 15 bis, 16-bis, 19-quinquies, che riguardano i reati di discarica abusiva in relazione ai siti denominati rispettivamente La Capannina, LB, Prevam CAR 1, Colle AN, per i quali la Corte di Firenze ha disposto condanne di natura risarcitoria a 97 carico di GU e altri imputati, oltre al responsabile civile AV, in quanto la Corte territoriale ha stabilito che i reati si sarebbero prescritti dopo la sentenza di primo grado. Con il diciottesimo motivo (in subordine) si deduce violazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 bis, 81 cpv. e 133 c.p. in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione 50, 52, 74, SS, UU, ZZ oltre che mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati, con riferimento ai parametri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., alle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., nonché al beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 ss. c.p., in relazione ai reati di cui sopra. Il motivo è uguale al quindicesimo motivo di LI Con il diciannovesimo motivo (in subordine) si deduce violazione dell'art. 35 bis c.p. circa la durata della pena accessoria della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. erroneaViene dedotta la violazione di legge conseguente LL determinazione della durata della pena accessoria della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Viene evidenziato che la Corte, dopo aver condannato GU LL pena principale di anni due mesi uno di arresto (oltre ad euro 17.500,00 di ammenda) per le sei ipotesi contravvenzionali di omessa bonifica in relazione alle quali é stato dichiarato colpevole, ha applicato allo stesso la summenzionata pena accessoria "per la durata della pena inflittagli (cfr. sentenza, pag. 207 di 230 e pag. 224 di 230). Nel disporre tale equiparazione, la Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, avrebbe palesemente violato la disposizione di cui all'art. 35-bis del -come è noto codice penale (cui pure si fa riferimento nel dispositivo), la quale - prevede, al comma secondo, che la pena accessoria della sospensione dagli ― uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese non può avere una durata superiore a due anni. La durata della pena accessoria in concreto irrogata, dunque, è superiore al limite massimo fissato dal capoverso dell'art. 35-bis, c.p. Tale erronea applicazione di legge, che già per le ragioni appena esposte non può non determinare l'annullamento della sentenza impugnata, si colorerebbe di un ulteriore profilo di illegittimità, LL luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «in caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento LL pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo 98 bilanciamento, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione» (per tutti: Sez. 6, 27/3-30/04/2008, n. 17616). Con il ventesimo ed ultimo motivo (in subordine) si deduce inosservanza dell'art. 539 comma 2 c.p.p. Il motivo è uguale al sedicesimo motivo di LI. B) IMPUTATI ESTRANEI a AV • BA TI e CO Giovanni, a mezzo del proprio difensore avv. Filippo Dinacci TI BA ( responsabile dei cantieri T11 e T12, subappaltati a Italstrade, dal dicembre 1999, allorché ha sostituito CO sino all'1.3.2001, quando vi è stata risoluzione consensuale del contratto di subappalto e AV ha ripreso il diretto ed esclusivo controllo delle lavorazioni) e CO Giovanni ( responsabile dei cantieri sopra indicati sino al dicembre 1999) sono stati ritenuti responsabili in sede di rinvio del reato di cui al capo 74), ossia di avere omesso la bonifica del sito "RN FO" ex art. 51 bis d.lgs n. 22/97, con la conseguente condanna dei medesimi a mesi sette di arresto, LL pena accessoria di cui all'art. 35 bis c.p. per la durata della pena inflitta e, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Stato- Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Associazione Italia Nostra, Associazione DR, Associazione Italiana per il WWF, MB Toscana Onlus;
è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo 73)- gestione illecita di rifiuti- maturata anteriormente LL sentenza di primo grado. Articolano cinque motivi. Con il primo motivo lamentano il vizio di motivazione della sentenza con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di omessa bonifica, sul rilievo che il giudice del rinvio aveva omesso di considerare una serie di elementi probatori dettagliatamente devoluti sia con i motivi di appello che con apposita memoria difensiva da cui emergeva l'inattendibilità del dato tecnico afferente l'inquinamento del sito, presupposto della omessa bonifica. Con il secondo motivo, strettamente connesso, si dolgono della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ravvisata la sussistenza di una responsabilità a titolo di concorso, in mancanza di qualsiasi realizzazione dell'inquinamento da parte dei ricorrenti e per il solo ruolo dagli stessi ricoperto quali responsabili dei cantieri T11 e T12 Si deduce, in particolare, che il giudicante aveva omesso di considerare una serie di elementi da cui era agevole desumere che l'Italstrade non aveva alcun rapporto contrattuale con la ditta FO, come dimostrato dLL circostanza che l'area presso la quale operava la "RN 99 W FO" era gestita esclusivamente da quest'ultima e che Italstrade si avvaleva di ditte specializzate nella gestione e trasporto dei rifiuti. Con il terzo motivo lamentano l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, la cui sussistenza è stata motivata con esclusivo riferimento ai dirigenti AV. Il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare che le attività poste in essere dLL Italstrade erano state caratterizzate dall'osservanza di tutte le direttive imposte dai competenti organi di controllo in ordine LL classificazione dei fanghi e che i rifiuti prodotti erano gestiti autonomamente dLL Ditta Faggioli ed erano destinati al riutilizzo quali laterizi. Si sostiene, pertanto, l'imprevedibilità delle conseguenze della loro azione. Con il quarto motivo si censura la sentenza, laddove aveva ritenuto non maturato prima della sentenza di primo grado il termine di prescrizione del reato di omessa bonifica sul rilievo che il momento iniziale della decorrenza del detto termine debba individuarsi nel giorno in cui è stata emessa la sentenza di primo grado. Tale impostazione si discosterebbe dai principi generali in materia di cessazione della permanenza, applicati invece correttamente con riferimento al reato di discarica abusiva, laddove si era ritenuto consumato il termine prescrizionale in data anteriore LL sentenza di primo grado. Proprio l'applicazione dei principi fissati dLL sentenza di annullamento con i quali si era valorizzata ai fini della cessazione della permanenza l'impossibilità per il gestore dell'area di compiere ulteriori attività, avrebbero dovuto portare a fissare il momento di cessazione della permanenza nel marzo 2001, quando l'Italstrade aveva ritirato definitivamente personale e maestranze, con la definitiva perdita della possibilità di porre in essere qualsiasi tipo di intervento. In ogni caso, la permanenza del reato doveva ritenersi cessata nel giugno 2001, quando era stata data esecuzione al sequestro preventivo disposto il 30 maggio dal GIP, a cui aveva fatto seguito il dissequestro su istanza della AV nel successivo mese di agosto. Con il quinto motivo si lamenta l'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato dal giudicante sulla sussistenza del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti cui all'art. 53 bis d.lgs. 22/197, mai contestato ai ricorrenti, chiamati a rispondere di un unico episodio contravvenzionale, non sorretto da alcun dolo specifico. ⚫ EU NC, a mezzo del proprio difensore avv. Antonino Giunta. NC EU, nella qualità di responsabile della cava OL ( v. pagg 188,189 e 230 sentenza) è stato condannato, unitamente a OF, a risarcire i danni a Stato-Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comunità Montana del Muggello, per i reati di cui ai capi A15, A16, A17, 100 M : : e A22; al Comune di Borgo San Lorenzo per i capi A16 e A17, al Comune di Scarperia e S. RO a Sieve per i capi A15, A22 e A22; è stato altresì condannato, sempre unitamente al OF, e con riferimento ai fatti di cui al capo A, al risarcimento del danno non patrimoniale già liquidato alle Associazioni Italia Nostra, DR, Associazione Italiana per il WWF e MB Toscana Onlus;
è stato altresì dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione prima della sentenza di primo grado del reato di cui al capo 18 bis). Articola due motivi. Con il primo motivo lamenta la manifesta contraddittorietà della condanna al risarcimento danni in presenza della pronuncia di assoluzione dai reati di gestione abusiva di discarica e di omessa bonifica con la formula perché il fatto non sussiste. Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui riferisce al EU anche il reato di gestione abusiva di discarica contestato al capo 18 bis ( Cava Calce PA) mai contestato e dal quale doveva pertanto essere assolto con una pronuncia di maggior favore rispetto LL dichiarazione di prescrizione del reato. • OF CO, a mezzo del proprio difensore avv. Antonino Giunta CO OF, anche lui responsabile della Cava OL, propone autonomo ricorso con gli stessi motivi articolati nell'interesse del EU • IA OT, a mezzo del proprio difensore avv. Antonino Giunta OT IA, nella qualità di legale rappresentante della Cava OL e della ditta trasporti PA (v. Pag. 187): residua la condanna per il reato di omessa bonifica di cui al capo 74 per il quale è stato già ritenuto definitivamente il suo contributo materiale all'inquinamento del sito (quale conseguenza della partecipazione allo smaltimento illecito di rifiuti nella discarica di RN FO) e dunque il conseguente onere anche a suo carico di provvedere LL bonifica;
della quale, come evidenziato, non vi è alcuna prova in atti, ragione per cui l'imputato deve essere condannato;
Articola due motivi. Il primo motivo è comune al ricorso EU (lamenta la manifesta contraddittorietà della condanna al risarcimento danni in presenza della pronuncia di assoluzione dai reati di gestione abusiva di discarica e di omessa bonifica con la formula perché il fatto non sussiste. Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di omessa bonifica del sito Fornaci FO. 101 Si assume che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, l'imputato si palesa del tutto estraneo alle vicende della RN FO e ciò che rileva non è mai stato intermediario né ha mai ricoperto alcun ruolo nello smaltimento dei fanghi destinati LL predetta RN. In ogni caso si evidenzia la prescrizione del reato. • GI LD OL, a mezzo del proprio difensore avv. Filippo Marotta GI LD OL veniva condannato, in quanto ritenuto di avere operato quale intermediario tra AV e i titolari dei siti, per i reati ascrittigli ai capi di imputazione SS) e UU) ad anni uno e mesi uno di arresto, con applicazione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata della pena inflitta (art. 35 bis c.p.); veniva condannato, altresì, al risarcimento dei danni conseguiti LL violazione di cui al capo SS) a favore di Stato Ministero dell'Ambiente, Provincia di Ferrara e - Comune di CO e per le violazioni di cui al capo UU) a favore di Stato Ministero dell'Ambiente, nonché al risarcimento dei danni conseguiti LL violazione di cui al capo QQ) a favore di Stato-Ministero dell'Ambiente, Provincia di Ferrara e Comune di CO, oltreché al pagamento in solido con i coimputati ed il responsabile civile di Euro 10.000,00= a titolo di provvisionale per il danno non patrimoniale a favore di ciascuna parte civile e per ciascun reato di cui all'art. 51 ed all'art. 51 bis d.lgs. n. 22/1997 per il quale v'è stata condanna o declaratoria di estinzione per prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, oltre al pagamento in solido con altri e con il responsabile civile di Euro 20.000,00= per il risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle Associazioni Italia Nostra, DR, Associazione Italiana per il WWF e MB Toscana Onlus, nonché al pagamento delle spese processuali cui ciascuno ha dato personalmente causa, ed in particolare LL refusione in solido con altri e con il responsabile civile delle spese sostenute nel grado dalle parti civili di cui sopra. Il ricorrente impugna tutti i capi sopra indicati deducendo, quale primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Vi sarebbe una palese assenza di motivazione in quanto il giudice del rinvio, incaricato di entrare nuovamente nel merito della questione di fatto avrebbe genericamente motivato con una riferimento ad una asserita convalida da parte della cassazione degli elementi di fatto indicati nelle precedenti sentenze di merito. In particolare, cita pagina 193 della motivazione del provvedimento impugnato e afferma che non appare pacifico se la motivazione LL sua interezza si riferisca a tutti i capi di imputazione contestati o solo la prima parte ai reati prescritti e la seconda parte a quelli per i quali c'è stata poi condanna. In particolar modo non sarebbe chiaro, quanto alle omesse bonifiche, a quali si riferisca. In ogni caso, poi, 102 non si darebbe conto dei riscontri probatori ritenuti rilevanti e decisivi per pervenire LL condanna. E analoghe considerazioni varrebbero per l'assenza di motivazione sull'elemento psicologico del reato. Si afferma che la sentenza non si confronterebbe con i proposti motivi di appello. E pur ammettendo forzosamente che l'intera motivazione debba valere tanto per i reati già prescritti quanti per quelli ancora procedibili LL data della sentenza, e per i quali c'è stata condanna, non si capirebbe quando la Corte afferma che la responsabilità del ricorrente "emerge con chiarezza dLL documentazione raccolta (ed anche dal compendio delle intercettazioni in particolare quelle riportate alle pagine 94-115 del ricorso per cassazione avanzato dal procuratore generale di Firenze), essendo stato in tal senso già accertata nei giudizi di merito" quale sarebbe la documentazione a cui il giudice del rinvio fa genericamente riferimento. Ma soprattutto, a fronte dell'intervenuta pronuncia della Cassazione, sarebbe errata l'affermazione secondo cui i fatti sarebbero già stati accertati nel giudizio di merito. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 164 e 133 del codice penale e vizio motivazionale laddove il giudice del rinvio ha negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ricordati gli elementi cui, secondo la legge e la giurisprudenza, il giudice deve fare riferimento per la sospensione condizionale della pena, il ricorrente deduce violazione dell'obbligo motivazionale sul punto in quanto egli non è mai specificamente menzionato laddove collettivamente viene fornita una motivazione del diniego. Ma vi sarebbe di più: oltre a non aver tenuto in debita considerazione la personalità di ogni singolo imputato, il collegio giudicante parrebbe avere uniformato le condotte degli imputati, considerandole tutte indiscriminatamente gravi, a prescindere dal ruolo che ciascuno ha avuto nei fatti contestati, ruolo che, per stessa ammissione della Corte, si è differenziato di caso in caso. Si lamenta, in particolare, che il giudice di merito non avrebbe minimamente considerato la posizione del GI, che è accusato di essere solo ed esclusivamente mero intermediario tra la AV ed i responsabili dei siti, circostanza questa, lo si ribadisce, pacificamente ammessa dallo stesso Giudice in motivazione (p. 193 di 230). Sarebbe incomprensibile, pertanto, che la condotta dell'odierno imputato sia stata sic et simpliciter omologata a quella degli altri imputati e che lo stesso, per ciò solo, non abbia potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena come richiesta al Collegio Giudicante (cfr. p. 25 di 230). Con il terzo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge nella parte in cui la Corte del rinvio ha ritenuto di non applicare le attenuanti generiche a tutti gli imputati 103 considerando che «i fatti oggetto del processo, nella loro singolarità e nella sinottica lettura imposta dLL sussistenza del reato di cui all'art. 53 bis decreto legislativo 05 febbraio 1997, n. 22 (art. 260 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), rivestono una gravità tale da rendere commisurata ed equa una sanzione base per la violazione più grave per ciascuno considerata, anche sensibilmente superiore al minimo edittale». Secondo il ricorrente la decisione va censurata, anzitutto, per assenza o quantomeno carenza di motivazione sul punto. Il precipuo riferimento all'art. 53bis d.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 lascia pensare, legittimamente, che il giudice abbia ritenuto di non applicare le attenuanti generiche tenendo a mente solo ed esclusivamente le posizioni processuali più gravi, ovverosia quelle di coloro ai quali è stato contestato il reato di traffico illecito di rifiuti. Al GI, invece, è contestato il solo reato di omessa bonifica di cui all'art. 51 bis decreto legislativo 05.02.1997, n. 22: è chiaro, pertanto, che la motivazione sul punto non lo riguarda affatto ed è, perciò, assente o quantomeno carente. Con il quarto motivo si contesta, ancora sotto il duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, la parte del provvedimento impugnato relativa alle statuizioni civili. Secondo il ricorrente il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il disposto dell'articolo 627 comma tre c.p.p. in quanto la III Sezione di questa Corte di Cassazione, nel rinviare la questione ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, aveva affermato che "per quanto concerne la posizione AV le disposizioni civili devono essere rivalutate con riferimento ai reati ex art. 53 bis,,,". L'inciso "per quanto concerne la posizione AV" secondo la tesi sostenuta in ricorso- lasciava dunque legittimamente intendere che questa Corte di legittimità avesse demandato le alle valutazioni sulle questioni civili al giudice del rinvio solo ed esclusivamente per gli imputati incardinati nel consorzio AV. Ma il ricorrente non era alle dipendenze dello stesso ed è accusato di avere svolto nella vicenda, viene ribadito, un mero ruolo da intermediario. Si aggiunge, infine, che, anche si volesse condividere l'argomentazione letterale ora prospettata, in ogni caso mancherebbe una motivazione concernente le statuizione civili riguardante il GI e l'intervenuta prescrizione del reato In ogni caso si rileva che i reati di omessa bonifica contestati all'imputato ai capi SS e UU risultano ad oggi prescritti. Lo sarebbero stati, avendo come riferimento la data della sentenza di primo grado, al 3/3/2014, ma in ogni caso, considerando la sospensione di un mese e tre giorni disposta dal giudice di appello di Firenze, i reati sarebbero comunque prescritti a far data dal 6/4/2014. Chiede pertanto a questa Corte di annullare l'impugnata sentenza. 104 • ME OL, a mezzo del proprio difensore avv. Giuseppe Giansi OL ME, legale rappresentante della "Grandi Inerti Teverini s.r.l." (GIT) allo stato, risulta condannato per i reati di cui ai capi VV (gestione illecita dei rifiuti della discarica GIT) e ZZ (omessa bonifica della discarica GIT) LL pena di anni uno e mesi uno di arresto ed euro 12.000 di ammenda e gli è stato comminato l'obbligo di bonifica ex art. 51bis digs 22/1997. Lo stesso è stato condannato al risarcimento del danno a favore del Ministero dell'Ambiente e limitatamente al sito "Le Fontanelle" in provincia di Terni. Nei confronti del ME, in ragione del fatto che il reato ascrittogli al capo QQ è stato ritenuto prescritto dopo la sentenza di primo grado è stata confermata la condanna al risarcimento dei danni. Avverso tutti tali capi viene proposto ricorso per Cassazione premettendosi in primo luogo che la sentenza del giudice di rinvio non avrebbe risposto a quanto richiesto dLL III Sezione di questa Corte che in ordine ai reati di gestione dei rifiuti e di gestione abusiva delle discariche ed in ordine alle imputazioni di omessa bonifica, dopo avere enunciato una serie di principi di diritto, aveva osservato: "La Corte territoriale ha concentrato la propria attenzione su alcuni esempi specifici per poi trarre da essi conseguenze simili in ordine a tutti i capi di imputazione aventi ad oggetto la violazione ex art. 51 bis del d.lgs 5/2/1997 n. 22 e ciò senza indicare le ragioni che fondano una simile applicazione estensiva. Questo modo di procedere, che non tiene contro della specificità della singole contestazioni, priva il giudice di legittimità della conoscenza dei fatti storici riferita a ciascuna ipotesi di reato e, quindi, della possibilità di applicare a ciascuna di esse i principi interpretativi adottati". Inoltre il ricorrente lamenta che LL pagina 89 la sentenza di legittimità osservava che per i capi di imputazione contestati con riferimento ai singoli imputati "non vi è stato un esame puntuale e non è possibile verificare i presupposti in fatto cui applicare i principi interpretativi fissati con la presente decisione. Tale applicazione viene così rimessa al giudice di merito che procederà a nuovo esame". Infine LL pagina 93, con specifico riferimento questa volta alle imputazioni di cui ai capi 38a, 40a, 95 e QQ la sentenza di annullamento così disponeva: "il giudice di rinvio dovrà provvedere ad esaminare un modo coerente, anche LL luce dei principi fissati con la presente decisione, i presupposti di fatto e interpretativi che presiedono al giudizio sulla sussistenza del reato". La prima decisiva doglianza proposta attiene, dunque, LL mancanza totale di motivazione (o LL esistenza di una motivazione del tutto apparente) in ordine ai presupposti di fatto relativi LL posizione personale di ME OL in relazione alle imputazioni per le quali è seguita condanna o declaratoria di estinzione del reato. 105 Vengono poi dedotte violazione di legge in relazione agli artt. 110 e112 cod. 51 comma 30 d.lgs 22/97 in relazione ai reati di cui all'art. 256 comma 3° e comma 50 del T. U. 152/2006 e all'art. 17 co. 2 d.lgs 22/97 con riferimento al reato attualmente sanzionato dall'art. 257 prima e seconda ipotesi in relazione all'art. 142 del TU. 152/2006. Ancora, si lamenta violazione di erronea applicazione della legge penale in ordine LL condotta costitutiva di reati contravvenzionali nonché in riferimento all'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi VV, ZZ. Si deduce, inoltre, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli estremi costitutivi dei reati sopra menzionati ed in particolare in ordine LL posizione di ME OL quale legale rappresentante della ditta "G.I.T" in riferimento alle cave "Le Fontanelle" del comune di GI ed OR del comune di RZ. Il ricorrente ricorda che, come risulta pacificamente riconosciuto dai giudici di merito la "G.I.T." aveva chiesto ed ottenuto le iscrizioni, secondo le norme del d.lgs 22/97 art. 31 e 33, nei registri provinciali competenti (di Terni e Viterbo) per la gestione dei rifiuti non pericolosi indicandone la provenienza, la descrizione ed i codici assegnati. -Inoltre si rileva essere pacifico anche per ammissione dei giudici di merito che la natura dei rifiuti era attestata da pacifica certificazione a cura del produttore e dLL verifica da parte dell'utilizzatore della corrispondenza dichiarata, effettuata da tecnici incaricati a seguito di campionamento ed analisi dopo i primi conferimenti e successivamente con regolare cadenza. Viene anche dedotto che la società veniva richiesto il ottenuto l'iscrizione all'albo trasportatori di rifiuti per svolgere il trasporto con i mezzi propri anche se in realtà il trasporto era stato effettuato solo in parte con questi. Il materiale utilizzato nelle cave Le Fontanelle ed OR, infatti proveniva sempre da un diretto rapporto con AV, rapporto in base al quale quest'ultimo provvedeva LL fornitura di pietra disco, di basalto, di sabbie di ghiaia. Si lamenta i fini della valutazione degli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi vv e zz che la corte territoriale non abbia operato una specifica valutazione del fatto con specifico riferimento a quelli siti e LL condizione personale del ricorrente, così come chiedeva la corte di cassazione. Vengono evidenziate carenze motivazionali anche per quanto riguarda il profilo dell'elemento psicologico con particolare riferimento al reato di gestione illecita di rifiuti. Peraltro si rileva che non vi è nessun elemento da cui risulti, data l'ampiezza delle stesse e in ragione del materiale versato che nelle cave in questione si fosse determinata una situazione di inquinamento. 106 W Sotto il duplice profilo, cumulativo, della violazione di legge e del vizio motivazionale, in relazione all'art. 129 c.p.p. e 260 d.lgs. 152/2006, si afferma l'erronea applicazione della causa estintiva in luogo della assoluzione per non aver commesso il fatto. NE specifico, con riferimento al reato di traffico di rifiuti di cui all'articolo 53bis del decreto legislativo numero 22/1997 e 260 del d.lgs. 152/2006, si lamenta che la corte d'appello non abbia risposto a quanto richiestole dLL Yerza Sezione di questa Corte di legittimità che proprio per il reato sub QQ aveva chiesto di valutare se le condotte contestate ed accertate in capo ai singoli imputati fossero tali da comportare il concorso nel reato contestato, in ciò riconsiderando gli argomenti del primo giudice ed integrando la valutazione dei fatti. Ebbene, si rileva che la sentenza impugnata non prende minimamente in esame la posizione del ricorrente per una valutazione specifica in ordine al suo asserito concorso nel reato. Ci si duole che il giudice di merito si sia limitato in questo caso a prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato. Si rileva che l'obbligo di una specifica motivazione in relazione LL posizione personale del ricorrente nasceva dLL circostanza che, nella specie, si doveva provare il concorso in un reato doloso attraverso attività integranti di per sé reati contravvenzionali che però devono essere caratterizzati, così come la sentenza ritiene, da dolo e non soltanto la colpa. Si ricorda, infatti, che non è possibile il concorso in un reato doloso da altri predisposto e realizzato ove la condotta del ricorrente non sia caratterizzata dLL consapevolezza dell'attività delittuosa posta in essere da soggetti attivi del reato;
in altri termini che non sia accompagnata da una precisa volontà di partecipare, con riferimento al caso in esame, al traffico illecito di rifiuti così come oggi disciplinato dall'articolo 260 del decreto legislativo 152 del 2006. Viene evidenziato, poi, che la condotta illecita contravvenzionali contestata al ME fa parte, ai sensi dell'articolo 84 del codice penale, dell'attività idonee ad integrare il concorso nel reato di traffico organizzato di rifiuti: sicché l'assoluzione da tale ultimo reato non può comportare anche la soluzione rispetto al reato contravvenzionale. Con un ulteriore motivo si deduce mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione LL condanna di ME OL al risarcimento dei danni sia in riferimento al reato dichiarato prescritto, sia in relazione alle contravvenzioni per le quali l'attuale ricorrente è stato condannato. Ci si duole, in particolare, che, con la riforma della sentenza assolutoria intervenuta nel primo giudizio di appello, andava esaminata la problematica dell'esistenza di un danno ambientale non già conseguente LL molteplicità dei 107 danni contestati ai numerosi imputati, ma in riferimento LL posizione personale e specifica del ME. Ed invece, le risultanze fattuali quali emergono dLL decisione di condanna di primo grado e dLL sentenza di appello impugnata, non consentirebbero secondo il ricorrente di ravvisare alcun danno ambientale ricollegabile a pretese attività penalmente illecite del ME. Comunque, in relazione alle modalità dei fatti contestati ed alle circostanze che ineriscono LL posizione del ME, secondo la tesi sostenuta in ricorso, si deve escludere che un danno ambientale vi sia stato come conseguenza delle attività riconducibili al ricorrente. La sentenza impugnata avrebbe perciò violato le disposizioni in ordine ai presupposti ed agli elementi costitutivi della condanna in sede di giudizio penale al risarcimento dei danni. In relazione a tutto quanto precede, chiede perciò l'annullamento della sentenza impugnata. • RI OL e PI LD, a mezzo del proprio difensore avv. Riccardo Giusti, propongono ricorso, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., OL ER, responsabile dell'impianto di betonaggio della AL s.p.a. presso il cantiere AV per la costruzione della TAV e LD PI, responsabile dell'impianto di betonaggio della UN spa, risultano allo stato condannati, ciascuno, LL pena di due anni e mesi otto di reclusione, per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, capi 95 e QQ, per i reati di omessa bonifica di cui ai capi SS (CO), UU (S. Anna loc. Lippo - cave RD), ZZ (GI e RZ), nonché, infine, per il reato di cui al capi d'imputazione 95 bis (gestione illecita di rifiuti), con conseguente applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis c.p.) per la durata della pena a ciascuno inflitta, nonché dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 ter c.p.) per la durata di anni uno e mesi sei e dell'obbligo di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi (art. 51, comma III, e 53 bis d.lgs. n. 22/1997). I ricorrenti sono stati altresì al risarcimento dei danni conseguiti ai predetti reati a favore delle parti civili Stato - Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comunità Montana del Mugello, Comune di Firenzuola, Comune di Scarperia e S. Piero, Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vaglia, Provincia di Terni, Provincia di Ferrara, Comune di CO, con assegnazione di provvisionale per il danno non patrimoniale, e al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via definitiva, a favore delle associazioni 108 Italia Nostra, DR, Associazione Italiana per il WWF e MB Toscana onlus, e come da dispositivo. I ricorrenti propongono la loro impugnazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 21.3.2014 ed anche avverso l'ordinanza dibattimentale 03/03/2014 della Corte d'Appello di Firenze, Sezione I penale, con cui la Corte rigettava le eccezioni avanzate dLL difesa degli imputati LO, LL, LL e LO, a cui si associava la difesa di RI e PI, in merito LL impossibilità per le parti civili non ricorrenti dinanzi LL C.S. di produrre conclusioni. La difesa degli imputati OL ER e LD PI si fonda su argomentazioni comuni, in ragione del fatto che gli stessi, seppure procuratori di società differenti, sono stati interessati dal presente procedimento quali fornitori di calcestruzzo. Con un primi tre motivi si deduce vizio motivazionale sub specie di difetto assoluto e di contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 17 e 51bis DLGS 22/97 e agli artt. 242 e 257 co. 1 d.lgs. 152/2006, dedicando specifiche trattazioni alle singole discariche. I ricorrenti ricordano che con la prima sentenza di corte di appello erano stati assolti dal reato di omessa bonifica e di traffico illecito di rifiuti perché il fatto non sussiste, ma che la III sezione di questa Corte di legittimità annullava in parte la decisione, indicando al giudice di rinvio, in tema di discariche, i criteri per l'individuazione del tempo di cessazione della permanenza del reato e per le bonifiche e gli aspetti in fatto da approfondire per accertare la sussistenza dei presupposti della contravvenzione. Ci si duole, invece, che, all'esito del giudizio di rinvio, la Corte fiorentina si sia limitata ad individuare per le discariche contestate il tempo di cessazione dell'attività antigiuridica, confermando la prescrizione. Quanto all'omessa bonifica ha affermato, invece la responsabilità dei ricorrenti per l'apporto di fanghi di betonaggio nelle Discariche AT (RR), GIT (VV), e AV RD (VV). Per il PI, affermava poi la sua responsabilità anche per le omesse bonifiche di cui ai capi SS (discarica AT), UU (Discarica AV RD), e ZZ (Discariche GIT). Riteneva, infatti, la Corte che, come gli altri coimputati, anche PI avesse infatti l'onere di intervenire per la bonifica dei siti di cui aveva contribuito a cagionare l'inquinamento. Lamentano tuttavia i ricorrenti che la Corte di rinvio abbia disatteso l'indicazione della III Sezione di questa Suprema Corte, che l'aveva invitata a verificare i presupposti di fatto cui applicare i principi giuridici che erano stati fissati. 109 W Si evidenzia, in particolare, che presupposti di fatto sono il tempo del conferimento, il superamento o il pericolo di superamento, nei rifiuti conferiti, della concentrazione di inquinanti oltre i limiti di legge, le caratteristiche chimiche dei rifiuti. Ebbene, ci si duole che per la Discarica AT la motivazione non individui alcun elemento fattuale legato al conferimento irregolare di fanghi di betonaggio ed, anzi, dLL motivazione sembrerebbe che in quella discarica siano andati rifiuti certamente diversi da quelli di betonaggio ascrivibili alle aziende dei ricorrenti. La Corte avrebbe concluso per la partecipazione dei ricorrenti LL costituzione della Discarica AT, nonostante in tutte le sedi di merito si fosse ripetutamente insistito che si trattava di una chiara svista. Peraltro l'unico valore di contaminazione cui fa riferimento il giudice del merito -si sottolinea- si riferisce a fanghi filtropressati sono cosa diversa dagli fanghi di betonaggio. Tale palese carenza di prova si arricchisce, secondo i ricorrenti, di ulteriori criticità nel rapporto con la successione delle norme in relazione LL nuova formulazione degli articoli 242 e 257 del decreto legislativo 152/2006, in cui l'obbligo della bonifica sorge solo con il superamento della concentrazione della soglia di inquinamento. Viene ricordato in proposito il precedente costituito dLL sentenza di questa corte Sez. 3 n. 9794/2007. Il ricorso si sofferma ancora sulla Discarica AT per evidenziare che non è stato in alcun modo provato, in ogni caso, l'inquinamento della stessa. Richiamato quanto lamentato al motivo che precede per la Discarica AT, anche per la Discarica GIT, di cui ai capi VV e ZZ, i ricorrenti lamentano che la motivazione della sentenza circa la responsabilità per la mancata bonifica a carico di RI e PI, che è comune ai tre siti di conferimento, fra cui AV RD, capi TT e UU, non individua alcun elemento fattuale, legato al conferimento irregolare di fanghi di betonaggio per il loro contenuto di sostanze fuori limite. Vengono riportati punti della sentenza di secondo grado che ripercorrendo quella di prime cure cita espressamente solo il conferimento da parte di AV di fanghi di perforazione e non cita fanghi di betonaggio. Si rileva, peraltro, che nella discarica GIT neanche l'imputazione contestata la presenza di fanghi di betonaggio. Il giudice del rinvio non potendo operare alcun riferimento analitico LL presenza di idrocarburi oltre il limite consentito di fanghi di betonaggio si appoggerebbe ad una generica affermazione di responsabilità. Quanto LL Discarica AV RD, si evidenzia che AL e UN vi hanno effettivamente conferito i loro fanghi di betonaggio, con il codice CER 170101, previo riscontro analitico della presenza di idrocarburi in misura idonea al conferimento in tale discarica. Si assume, tuttavia, di avere nel corso del giudizio depositato documenti attestanti le analisi di laboratorio svolte, anche allegate LL 110 perizia di parte, comprovanti che il conferimento a recupero veniva svolto nel rispetto della legge. Ancora una volta si lamenta che il giudice del rinvio rimandi LL sentenza di primo grado, in cui dovrebbero essere contenute le prove del conferimento di fanghi AL in AV RD, che non è stato negato, mentre è stata negata invece la loro irregolarità. Si assume trattarsi di fango palabile dal lavaggio betoniere per il quale c'era specifica autorizzazione. La motivazione fatta propria dLL Corte di rinvio non conterrebbe alcun elemento utile per addebitare a AL o UN il conferimento di rifiuti irregolari. La motivazione si riferirebbe sempre a cui fanghi filtropressati da perforazione di gallerie a cui le ditte dei ricorrenti sono del tutto estranee essendo essi riconducibili LL sola AV. Con un quarto motivo, deducendo difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 53bis DLGS 22/97 e 260 d.lgs. 152/2006, i ricorrenti lamentano che la sentenza di rinvio abbia riconosciuto RI e PI responsabili del reato di traffico di rifiuti illecito sul presupposto che i fanghi di betonaggio fossero stati smaltiti irregolarmente, assecondando le strategie omissive della dirigenza AV, con la motivazione che "costoro hanno collaborato fino LL fine dei lavori TAV e sono stati dichiarati punibili per il reato di cui al capo 95bis, una delle varie forme in cui si è articolata la sequenza di operazioni e gestioni illecite di rifiuti nell'ambito delle lavorazioni per la realizzazione delle gallerie, mentre per altri fatti analoghi hanno potuto fruire della prescrizione. Non possono d'altronde esservi dubbi che essi abbiano avuto consapevolezza precisa che gli scarti provenienti dLL loro lavorazione degli inerti per la produzione del calcestruzzo fossero rifiuti speciali e necessitassero di mirati canali di smaltimento e/o recupero;
si sono invece affidati a quelli individuati da ET rispetto ai quali avevano il dovere di accertare I 'idoneità e legittimità..." I ricorrenti tuttavia ribadiscono di avere, a loro avviso ben spiegato, e documentato in ogni sede processuale che le loro ditte conferivano esclusivamente a rifiuto fanghi di betonaggio da loro prodotti, previa analisi del contenuto di inquinanti, affidandoli a trasportatori autorizzati. Nella motivazione si fa riferimento a scarti di lavorazione di inerti a questi non erano prodotti da AL e UN in quanto inerti per il calcestruzzo venivano forniti da AV stessa già pronti. Non si comprenderebbe, perciò, il significato della motivazione in cui si rimarca che essi non potevano non avere preso coscienza che le modalità di smaltimento dello smarino e dei fanghi di tipo diverso da quelli da loro stessi prodotti fossero del tutto insufficienti e prive di copertura autorizzatoria. Si sostiene che, evidentemente, essi non potevano nemmeno sapere che tipo di fanghi erano prodotti da altri. 111 W Ancora una volta, dunque, la Corte di rinvio, chiamata ad accertare e valutare con piena cognizione, i presupposti di fatto interpretativi che presiedono al giudizio di sussistenza del reato, avrebbe ignorato la circostanza pacifica che le ditte dei due ricorrenti dall'aprile 2000 smaltivano i fanghi di betonaggio in proprio e in maniera autonoma, ma con oneri a carico di AV. Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. e 260 d.lgs. 152/2006 in relazione LL mancata declaratoria di prescrizione per il reato sub QQ. Richiamato come dall'esame delle posizioni soggettive per RI e PI la sentenza impugnata accerti a pag. 190 la cessazione dei conferimenti presso le discariche di cui ai capi RR, TT, VV nell'anno 2002, come peraltro indicato nel capo di imputazione, non si comprenderebbe la diversità delle conclusioni cui giunge la Corte in merito LL procedibilità nei confronti di RI e PI per il reato di cui al capo QQ in presenza degli stessi presupposti di fatto. Con il sesto motivo e settimo motivo si deduce violazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. e 260 d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 53 BIS d.lgs. 22/97 (poi divenuto artt. 260 d.lgs. 152/2006) e nello specifico ai capi 95 E QQ (sesto motivo) e 95bis (settimo motivo). Sul punto della prescrizione del reato rispetto al tempus commissi deliciti di cui al capo 95 contestato fino al luglio 2006, nonché dei reati di cui ai capi QQ, 38A e 40A, viene evidenziato che la sentenza di rinvio espone a pag. 200 "che il capo 95 indica come le condotte siano state tenute a partire da marzo 2001 - andando a coincidere con l'entrata in vigore della legge. e siano ancora attuali e permanenti al luglio 2006, ovvero al tempo in cui viene precisata l'imputazione dal Pubblico Ministero in sede dibattimentale. Precisazione che evidentemente e chiaramente spiega come sia ancora in corso la perpetrazione di illeciti penali dei quali è logicamente incerto il termine finale: ciò comportando sul piano giuridico che questo andrà a coincidere con la sentenza di condanna ove non venga acquisita nel corso del processo la prova di una avvenuta definitiva cessazione delle condotte illegali contestate. L'istruttoria dibattimentale e le conclusioni - assunte dai Giudici di merito, per come validate dLL Cassazione - hanno quindi dimostrato il protrarsi assai oltre il luglio 2006 di atti di gestione illecita di discariche e rifiuti, per quantitativi ingenti, con operazioni organizzate e sistematiche, tutte finalizzate ad un ingiusto profitto, e fissato per alcune di esse il termine convenzionale rappresentato dLL sentenza di primo grado. Non vi è dunque ragione per aderire LL richiesta difensiva, essendo stato riconosciuto nelle fasi di merito che il reato di cui al capo 95 connotato da una corretta - contestazione aperta sul piano temporale, per come ineludibilmente conseguente LL dedotta attualità di condotte illecite - ha trovato definitiva consumazione solo 112 con la sentenza pronunciata dal tribunale insieme ad altre violazioni che ne hanno costituito altrettanti segmenti operativi. Ebbene, secondo i ricorrenti la decisione si palesa censurabile dal momento che si pone chiaramente in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'ipotesi di incertezza circa la data di consumazione del reato il termine di decorrenza deve essere calcolato secondo il maggior vantaggio dell'imputato in base al criterio del favor rei. Si deduce, peraltro, che il traffico organizzato di rifiuti, anche con la nuova forma del reato abituale, risultava essere prescritto LL data della pronuncia della sentenza di appello del 2014. Si indicano analiticamente tutte le date di cessazione dei conferimenti Quanto al capo 95bis, viene evidenziato essere contestato il reato di cui all'art. 51 comma I Digs 22/97 attualmente sanzionato dall'art. 256 comma I del TU 152/2006. L'art. 256 si ricorda sanziona diversi aspetti della gestione - irregolare dei rifiuti, ovviamente sussistenti anche indipendentemente l'uno dall'altro. La Corte ritiene che seppure alcuni fatti siano ritenuti insussistenti o prescritti ciò non incide sul capo che risulta temporalmente integrato e protratto fino al 3.3.2009, cioè fino LL data della sentenza di primo grado. Anche per il capo in questione, tuttavia, si lamenta l'erronea individuazione del tempo del commesso delitto. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 185 C.P. E 76, COMMA II, 576, 624, 648 C.P.P., nonché agli artt. 576 e 585, COMMI I E V, C.P.P. e nello specifico l'erroneo rigetto delle eccezioni difensive in merito LL inammissibilità delle richieste risarcitorie avanzate in sede di rinvio dalle parti civili a suo tempo non ricorrenti e la conseguente erronea condanna al risarcimento del danno in favore delle stesse. Il motivo, che conteneva anche la richiesta, qualora questa Corte avesse ritenuto sussistente un contrasto giurisprudenziale sulla questione test& esposta, di voler disporre l'assegnazione del ricorso, ai sensi degli artt. 610, comma II, e 618 c.p.p., alle Sezioni Unite (richiesta rigettata dal Collegio all'udienza del 18.11.2015) e quella di sospendere l'esecuzione delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., ricorrendo i requisiti previsti dLL legge, evidenziava come le provvisionali poste a carico degli imputati dLL sentenza della Corte d'Appello, in misura complessiva pari a oltre 700.000,00 euro a favore degli enti territoriali, oltre LL definitiva condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalle associazioni ambientaliste, a loro volta liquidati in via definitiva in quasi 100.000,00 euro, rappresentassero una somma di rilevantissima entità che già di per sé rappresenta non un rischio, ma la certezza di un danno grave ed irreparabile per gli imputati e per le loro famiglie. 113 Con il nono motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 62bis e 133 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai parametri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., alle circostanze di cui all'art. 62bis cod. pen. e 112 co. 1 cod. pen. quanto ai reati di cui ai capi 95, 95 BIS, QQ, SS, UU, ZZ Con il decimo motivo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, i ricorrenti lamentano che la pena non è individualizzata e vi sarebbe una valutazione frammentari anche per l'aumento per la continuazione. Chiedono, pertanto, che questa Corte di legittimità voglia annullare la sentenza impugnata. • AT BR a mezzo del proprio difensore avv. OL Costantini;
Nei confronti di BR AT, gestore dell'omonima, la sentenza 21 marzo 2014 pronunciata in sede di rinvio dLL Corte d'appello di Firenze ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di cui ai capi QQ e RR, mentre dello stesso è stata dichiarata la penale responsabilità in ordine al reato sub SS, e gli è stata inflitta la pena di mesi undici di arresto. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di rinvio non avrebbe fornito risposta alcuna alle deduzioni difensive seguite al rilievo della III Sezione di Codesta Corte che aveva rilevato la necessità che venissero riesaminati i capi di imputazione per i quali non era stato compiuto un esame puntuale e per i quali "non (era) stato possibile verificare i presupposti in fatto cui applicare i principi interpretativi fissati con la presente decisione". Nel giudizio di rinvio avanti LL Corte d'appello di Firenze, la difesa del AT ricorda, perciò, di avere ribadito l'insussistenza del presente reato, contestando che vi fosse prova concreta e definitiva circa l'effettivo inquinamento del sito di CO, presupposto necessario per l'attivazione della bonifica dei luoghi. A questo proposito si era ricordato che l'unica analisi non conforme dell'AR di Firenze aveva al massimo accertato solo una positività su un conferimento di materiale AV, ma non certamente l'evento di pericolo o ancor più quello di danno del reato ipotizzato LL discarica di AT. E si era altresì evidenziato che l'unico prelievo con esito non regolamentare era stato fatto sul materiale caricato sul camion in entrata e non sul sito. Tale accertamento, pertanto, secondo la tesi difensiva, non era idoneo a far ritenere sussistente il fumus del reato di inquinamento e di omessa bonifica del sito anche ai sensi del d.lgs. previgente (Decreto Ronchi), che all'art. 17 prevedeva gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica e ripristino ambientale delle aree 114 inquinate, solo a seguito del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli. Alla luce di ciò, si sostiene che non si poteva pretendere l'applicazione della norma sulla bonifica dei siti in capo al AT e che sarebbe stata, anzi, una violazione o una errata interpretazione della normativa in materia a pretendere un comportamento diverso. In ogni caso, secondo il ricorrente, anche a voler ritenere nella specie configurabile la necessita della bonifica dei luoghi, si era osservato che la condizione obiettiva di punibilità (il non provvedere all'obbligo di bonifica) non appariva comunque sussistente in quanto il ricorrente aveva operato in piena collaborazione con la P.A., attivando la procedura per la bonifica dell'area della discarica di CO e accollandosi l'esecuzione del piano di caratterizzazione del sito di via Prove, nonostante sin dall'indagine ambientale fosse stato rilevato che nessun inquinamento si era realizzato su tale sito e che quindi la bonifica dell'area non era necessaria per legge;
Il ricorrente deduce, in altri termini, di avere operato facendo completo affidamento sulla P.A. che poi si è rilevata totalmente inerte, non avendo mai deliberato sul piano di caratterizzazione, né compiuto ulteriore attività istruttoria. rileva che si tratta di circostanza inequivocabile, perché confermata in sede dibattimentale dai testi AL e GR. Viene rilevato, peraltro, che la gestione della discarica da parte del AT era terminata nel marzo 2005 e la discarica, di proprietà comunale, era stata chiusa dal Comune di CO e ad oggi su di essa insiste un impianto fotovoltaico come da contratto di appalto con Sipro. Pertanto, ritiene il ricorrente che l'attivazione della procedura in materia di bonifica non consentiva di contestare il reato de quo, che è sottoposto a "punibilità negativa" e per il quale è solo l'inosservanza al progetto di bonifica approvato dLL Regione in esito ad apposita conferenza di servizi (acquisiti i pareri di Comune e Provincia e sentito il soggetto interessato), che assume rilevanza penale. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non si sia confrontata con tali argomentazioni. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per omessa dichiarazione della prescrizione in data 21 marzo 2014, cioè prima della sentenza della Corte di appello. Chiede, pertanto, in via principale, annullarsi la sentenza impugnata ed assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste;
in subordine, dichiararsi non doversi procedere in ordine al detto reato per intervenuta prescrizione quanto meno LL data del 3 marzo 2014. 115 • OR Giovanni, a mezzo del proprio difensore avv. Massimo Zaganelli Giovanni OR, titolare dell'impresa impresa OR Strade S.r.l. ' subappaltatore del consorzio ET, allo stato risulta condannato LL pena di anni 1 di arresto, oltre il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, previa concessione di provvisionali variamente quantificate in favore delle parti civili, per i reati di omessa bonifica di cui ai capi d'imputazione SS (discarica AT), UU (discarica AV RD), ZZ (discarica GIT). Con il primo motivo di ricorso viene dedotto vizio motivazionale, in primo luogo, in relazione al punto della sentenza impugnata in cui si afferma che "in punto di fatto non emergono dubbi: gli accadimenti sono stati già definitivamente ricostruiti dai Giudici di merito e confermati dLL Cassazione;
e del resto la lettura dell'atto di appello non evidenzia eccezioni in ordine al loro svolgimento, essendosi piuttosto richiamata l'attenzione sulle questioni giuridiche (natura di rifiuto dello smarino, validità delle autorizzazioni ricevute da AV per gestire i materiali di risulta, insufficienza delle prove analitiche degli inquinamenti) che sono state da ultime risolte - in senso negativo per gli imputati nel giudizio di legittimità ". per concluderne che il OR ha "contribuito direttamente all'inquinamento delle discariche" (pag. 192). Ebbene, il ricorrente lamenta che non è così in quanto in sede di appello aveva eccepito la insussistenza dell'asserito concorso, difettandone ogni elemento probatorio, e aveva ribadito di non avere in alcun modo contribuito all'eventuale inquinamento dei siti. Si evidenzia che il contratto di subappalto tra impresa OR Strade S.r.l. ed il consorzio ET, del 26/7/1999, prodotto in atti, ha per esclusivo oggetto la realizzazione della galleria Borgo Rinzelli e non prevede alcun obbligo in ordine al trasferimento e smaltimento di rifiuti nelle discariche de quibus, attività è altrettanto pacifico di cui si sarebbe occupato il Consorzio ET, sia con- riferimento allo smarino che alle varie tipologie di fanghi risultanti a seguito della perforazione. Il ricorrente lamenta che né il primo giudice né la sentenza impugnata hanno minimamente accennato LL posizione specifica del OR, omologando genericamente la sua condotta a quella degli altri imputati, in virtù della mera partecipazione di tutti, pro parte, LL realizzazione dell'opera, senza addurre alcun riferimento probatorio, sia in ordine LL consapevolezza in capo allo stesso della condotta posta in essere dagli altri concorrenti, sia LL volontà di concorrere al reato comune. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 17, n. 2, d.lgs. 22 del 5.02.1997. 116 Viene ricordato che questa Suprema Corte ha fissato il principio che "la permanenza nei reati di omessa bonifica cessa, in primo luogo, con il termine della situazione di antigiuridicità; in secondo luogo può cessare con il sequestro dell'area che faccia venir meno la disponibilità della stessa in capo al gestore e la impossibilità per costui di compiere ulteriori attività" (ivi pagg. 82-83). Ebbene, secondo il ricorrente la seconda ipotesi è stata stata formulata a titolo esemplificativo e non esaustivo, poiché varie possono essere le cause che determinano l'indisponibilità dei siti da bonificare. Nella specie, si invita a considerare che OR Giovanni, in ragione del contratto di subappalto, non ha mai partecipato -né poteva- a tutte le complesse procedure necessarie, da un lato, ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione del tratto ferroviario Firenze-Bologna, dall'altro, per procedere LL bonifica delle aree contaminate con i rifiuti dei lavori effettuati, il tutto di esclusiva competenza e attribuzione del Consorzio AV. Si verserebbe quindi in una situazione di impossibilità non solo fattuale (il ricorrente cessò la sua attività nel febbraio 2002 vedi decisione impugnata pag. 192), ma altresì giuridica, dovendosi pertanto escluderlo, ragionevolmente, dal novero indeterminato dei soggetti all'uopo obbligati ex art. 17, n. 2, d.lgs.. n. 22 del 05.02.1997. Con un terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta errore di legge e vizio motivazionale con riferimento LL mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex artt. 164 e 133 c.p., in relazione ai reati di cui ai capi d'imputazione SS, UU, ZZ. Si rileva che il giudice di rinvio ha ritenuto di escludere il beneficio, attribuendo generico rilievo, con indifferenziato riferimento a tutti gli imputati, LL "gravità oggettiva dei fatti commessi" e all'aver agito nel corso di anni in violazione della legge, reiterando schemi e modalità operative contrarie alle esigenze della collettività ed alle disposizione delle Autorità, movimentando e smaltendo illecitamente milioni di tonnellate di rifiuti speciali, e cagionando evidenti e consistenti danni (p. 206). Tuttavia, ci si duole che manchi un esame specifico della posizione del OR, dovendosi evidentemente tenere conto che lo stesso, subappaltatore del consorzio ET, ebbe ad eseguire solo un modestissimo tratto di lavori di escavazione, galleria naturale Firenzuola - Borgo Rinzelli lunga 500 mt, laddove la linea ferroviaria Firenze - Bologna corre in sotterranea per oltre 70 Km. Sarebbe allora di solare evidenza come "il danno", lui attribuito, sia di lieve, se non lievissima, entità rispetto LL dimensione complessiva dell'opera, e come la sua posizione, non appaia, né possa essere dunque omologata a quella degli altri imputati. 117 Nemmeno, poi, il giudice del rinvio appare avere proceduto all'ulteriore vaglio imposto dagli artt. 164 e 133 c.p. relativo LL "capacità a delinquere" del soggetto. Si lamenta che lo sfavorevole giudizio prognostico formulato dal giudice deriva esclusivamente dLL ritenuta gravità del danno (pag. 206), non condivisibile per quanto sopra e in ogni caso insufficiente ad escludere il beneficio, difettando ogni concreta, specifica, individualizzata valutazione della personalità dell'imputato - incensurato- non potendo il giudizio negativo essere desunto tout court dall'assenta entità del pregiudizio arrecato. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento agli artt. 62 bis, 133, 112, 81 c.p. e 257 d.lgs. 152/06. Ci si duole che, a fronte agli specifici parametri indicati nell'art. 133 c.p., la decisione impugnata attribuisca generico rilievo, con riferimento a tutti gli imputati, LL gravità oggettiva dei fatti commessi, da ritenersi non sussistere in considerazione delle censure esposte nei motivi che precedono e dovendo per conto procedersi ad una disamina differenziata per ciascun imputato, nella specie non effettuata. Le stesse considerazioni vengono operate per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ritiene altresì che non sussistano gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 112 n. i c.p., che appare priva di senso logico quanto ai reati omissivi, dato che il numero degli obbligati non incide sulle modalità concrete della condotta di omissione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento. C) IL RESPONSABILE CIVILE • Il "Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana - AV", responsabile civile, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale avv. Giuseppe Giuffrè. Il ricorrente, che articola motivi già ampiamente illustrati in precedenza in relazione alle singole posizioni dei soggetti legati a AV, censura il provvedimento impugnato nelle parti in cui ha ritenuto la responsabilità penale degli imputati, con conseguenziale condanna anche del responsabile civile AV, per: - avere realizzato distinte discariche abusive di "smarino" nei siti di "Le AN" (Capo 14bis) e "Cava AR" (Capo M) nonché una discarica abusiva di limi in località FO LL LA (Capo 81); la Corte ha condannato il solo responsabile civile AV (mentre gli imputati sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione) anche in relazione alle discariche di smarino "La 118 W Capannina" (Capo 3bis), LB (Capo 15bis), PREVAM CAR 1 (Capo 16 bis) e Colle AN (Capo 19 quinquies); avere omesso la bonifica dei siti SA di AS (sito di deposito provvisorio di limi di lavaggio inerti, capo 50) RN FO (capo 74), AV RD (apo UU), CO (capo SS), GI e RZ (capo ZZ) queste ultime, tutte discariche autorizzate a terzi e da loro gestite, ove sono stati smaltiti fanghi derivanti dagli impianti di depurazione del ET;
avere posto in essere un traffico illecito di rifiuti, sia in relazione alle discariche di smarino (capo 95) che alle discariche di fanghi (capo QQ) e LL discarica di limi di SA di AS (capo 38A e 40); - avere violato le prescrizioni impartite dalle competenti autorità per le discariche di smarino (capo HH); avere posto in essere una illecita gestione di rifiuti, in relazione a tutte le contestazioni avanzate (capo 95 bis). Oggetto di impugnazione è, inoltre, l'ordinanza dibattimentale della stessa 1^ sezione della Corte d'appello di Firenze in data 3 marzo 2014, con la quale sono state rigettate le eccezioni difensive in merito LL impossibilità per le parti civili non ricorrenti per cassazione, di produrre conclusioni diverse ed ulteriori rispetto alle argomentazioni del Pubblico Ministero e di avanzare nuove richieste risarcitorie. I motivi di ricorso sono i seguenti: a. Carenze motivazionali relative a tutte le condanne per discarica abusiva. b. Errata individuazione dei termini di prescrizione in relazione a tutte le condanne per discarica abusiva C. Sulle singole condanne per discarica abusiva: Capo 14-bis Le NA;
in particolare, omessa valutazione di fatti e atti decisivi (dal decreto di dissequestro dell'area risulta che nel sito non è mai andato smarino); - Capo M Ex Cava AR;
in particolare, omessa valutazione di fatti ed atti decisivi (il sito risulta sequestrato nel 2001 ed i rifiuti rimossi nelle more del sequestro); - Capo 81 - FO LL LA;
omessa valutazione di fatti ed atti decisivi (il sito è stato sequestrato nel 2003 e dissequestrato previa autorizzazione LL rimozione dei rifiuti, poi intervenuta); - Capi 3bis, 15bis, 16bis e 19quinquies - Carenze motivazionali ed errato calcolo della decorrenza della prescrizione. Per La Capannina, in particolare, errata valutazione di fatti ed atti decisivi (lo scavo delle gallerie - e la conseguente discarica di smarino - sono cessati nel 2005 e non nel 2006); 119 W d. Carenze motivazionali e violazione di legge in relazione a tutte le condanne per omessa bonifica Sulle singole condanne per omessa bonifica: -Capo 52 Le AN;
omessa valutazione di fatti ed atti decisivi (in particolare, in questo sito non è mai andato smarino); Capo 50 - SA di AS;
in particolare, omessa valutazione di fatti ed atti decisivi (dLL nota degli Enti preposti risulta che nel sito sono stati temporaneamente detenuti limi di lavaggio in vasche di cemento, poi rimosse nel 2000; il sito è stato risistemato nel 2009 in base ad una autorizzazione mai contestata) -RN FO;
in particolare omessa valutazione di fatti ed atti Capo 74 decisivi (è stata rilasciata la certificazione liberatoria;
il sito era comunque autorizzato allo smaltimento dei fanghi come qualificati all'epoca del Ministero dell'Ambiente); Capo SS AT CO;
in particolare omessa valutazione di fatti e atti decisivi (è stata rilasciata la certificazione liberatoria;
la discarica era comunque autorizzata al trattamento di inertizzazione dei fanghi, anche pericolosi); - Capo ZZ GIT Fontanelle GI ed OR RZ;
in particolare omessa valutazione di fatti e atti decisivi (i rifiuti sono stati conferiti solo LL discarica di Fontanelle, che era autorizzata a ricevere fanghi come qualificati all'epoca del Ministero dell'Ambiente) -Capo UU AV RD;
in particolare omessa valutazione di fatti e atti decisivi (AV RD non è una discarica, ma un sito di trattamento per recupero di rifiuti da smaltire in altri siti;
non sussiste alcuna analisi che dimostra l'inquinamento del sito di trattamento); e. Carenze motivazionali e violazione di legge in relazione a tutte le condanne per traffico illecito: Errata individuazione del momento di decorrenza della prescrizione per il reato di traffico illecito (Capi 95, QQ, 38A-40A); - Sul reato di violazione delle autorizzazioni (Capo HH); - Sul reato di gestione illecita dei rifiuti (Capo 95bis); - Sugli effetti della mancata impugnativa della prima sentenza di Corte di Appello da parte delle parti civili (con richiesta di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite e sospensione delle statuizioni civili) - Sulla violazione del giudicato in relazione ai capi 95bis, HH, M, 14bis, 81, SS, UU, ZZ;
- Sulla individuazione della responsabilità dei singoli preposti AV - Sulla erronea attribuzione della responsabilità per il reato di omessa bonifica - Sulla violazione della esimente di cui all'art. 257 comma 4 d.lgs. 152/06; 120 - Sulla violazione del principio ne bis in idem in relazione al proscioglimento per il capo di imputazione 14 e condanna per il capo di imputazione 14bis; - Sulla commistione ed errata applicazione dei reati di cui agli articoli 51 e 51bis del d.lgs. 152/06 D) LE PARTI CIVILI: • Regione Toscana e dei Comuni di Borgo San Lorenzo, Vaglia, Scarperia e San Piero a Sieve, Firenzuola e Comunità Montana (ora Unione Montana) dei Comuni del Mugello. E' stata depositata in data 2.11.2015 memoria difensiva nell'interesse delle sopracitate parti civili costituite. Con il primo motivo si insiste sull'ammissibilità delle richieste risarcitorie nei confronti degli imputati e del responsabile civile AV avanzate in sede di giudizio di rinvio dalle parti civili che non avevano impugnato la prima sentenza della Corte di appello che aveva limitato la condanna degli imputati e del responsabile civile AV al risarcimento dei danni solo con riferimento ai reati di danneggiamento di cui al capo d'imputazione A), per i quali aveva disposto non procedersi per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione maturata successivamente LL sentenza di primo grado ( la Corte di Cassazione ha confermato la declaratoria di prescrizione per tali reati e la condanna al risarcimento dei danni, con la conseguente acquisizione di autorità di giudicato sul punto, mentre ha annullato con rinvio i capi ed i punti della sentenza con riferimento ai reati di omessa bonifica, di discarica abusiva e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti( veniva altresì confermata l'assoluzione per il capo B con la formula perché il fatto non costituisce reato) ovvero per non aver commesso il fatto con riferimento ai reati di danneggiamento delle acque. Il giudice del rinvio con ordinanza del 3.3.2014 e la sentenza impugnata liquidava i danni in via definitiva ed assegnava provvisionali alle parti civili non ricorrenti in cassazione che avevano presentato nuove conclusioni con la richiesta del danno e provvisionali in sede di giudizio di rinvio Si contesta la conclusione dei ricorrenti secondo la quale si sarebbe verificata nel giudizio di rinvio una preclusione nei confronti delle parti civili che non avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza oggetto di annullamento parziale. Si sostiene l'insussistenza nel sistema penale di una marcata autonomia tra l'azione penale e quella, richiamando oltre gli artt. 76, comma 2 e 601, comma 4, anche gli art. 574, comma 4 e 587,comma 3. Si ricorda che ai sensi dell'art. 538, comma 1, c.p.p. in caso di proscioglimento dell'imputato, la sentenza non contiene alcun capo relativo 121 all'azione civile, fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 578, per cui non vi sarebbe alcun capo della sentenza che dovrebbe avere efficacia di giudicato per la parte La diversa conclusione contrasterebbe con l'art. 651 c.p.p secondo il quale se l'imputato è condannato la sentenza ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, e con l'art. 75, comma 3, c.p.p.. (v. Sezioni unite 30327/2002). Si afferma la legittimità della sentenza con riferimento ai reati di discarica abusiva che la Corte territoriale in sede di rinvio ha ritenuto prescritti dopo la sentenza di primo grado, rimarcando che lo smarino depositato era un rifiuto speciale, e che era stato accertato, con riferimento ai fanghi, che in numerosi casi gli idrocarburi superavano i limiti previsti. Si evidenzia la logicità della motivazione in ordine ai principi fissati da questa Corte sulla cessazione della permanenza del reato di discarica abusiva, che presuppongono la cessazione dei conferimenti e l'ottenimento dell'Autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. Si chiede la conferma della sentenza anche con riferimento ai reati di omessa bonifica, essendo stati svolti gli accertamenti in fatto demandati dLL Corte di legittimità. Nessuna manifesta contraddittorietà è rinvenibile in relazione al delitto di traffico illecito di rifiuti e con riferimento al dolo giacché la sentenza aveva motivato sulla insistenza e pervicacia degli imputati che avevano collaborato in maniera sinergica al fine di realizzare il fine primario di realizzarla riduzione di costi. Quanto al profitto nessuna contraddittorietà è rinvenibile nella sentenza che aveva sottolineato come l'impiego di procedure rispettose della legge avrebbe notevolmente incrementato il livello delle passività, che, stante il tipo di contratto chiavi in mano che AV doveva eseguire, avrebbe ridotto in modo drastico i profitti. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. • L'Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare depositata il 9.10.2015. E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse del Ministero dell'Ambiente con cui si chiede il rigetto dei ricorsi formulando specifiche controdeduzioni:
1. in merito LL decorrenza della prescrizione del reato di discarica abusiva;
2. circa il reato di omessa bonifica. In particolare, quanto al primo punto, richiamata tutta la normativa in materia, si afferma che la stessa induca, incontrovertibilmente, a dover considerare la gestione successiva LL chiusura della discarica, a tutti gli effetti, come una fase della attività di gestione della stessa. 122 L'abusiva gestione, quindi, deve necessariamente ritenersi intesa con riferimento non soltanto agli abusivi, illegittimi ed illeciti conferimenti di rifiuti, ma anche LL mancata attivazione, necessaria ed obbligatoria, per legge e per autorizzazione specifica, delle procedure di gestione post operative. Dunque corretta appare l'impostazione della Corte di Appello in tema di concorso nel reato de-quo". Non solo, ma viene rilevato correttamente che: "la normativa ambientale indica quindi chiaramente quale sia la condotta di gestione di una discarica, condotta comprensiva, per espressa disposizione normativa, anche delle fasi post- cessazione dei conferimenti, e finalizzata LL restituzione del sito LL collettività in conformità con le prescrizioni della autorizzazione amministrativa e con i principi generali ricavabili dLL normativa interna ed internazionale". Sul secondo punto si afferma che la sentenza di appello può essere condivisa e considerata corretta, con riferimento alle argomentazioni relative al reato di omessa bonifica e, in particolare, nella parte in cui affronta la problematica della successione delle leggi nel tempo, riformando, sul punto, la sentenza di primo grado. Segnatamente, laddove il giudice di appello - in applicazione del principio del favor rei e dell'articolo 2, comma 4, del codice penale - ha ritenuto che la normativa ambientale in materia di bonifiche, contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, debba trovare integrale applicazione alle fattispecie in esame, sebbene perfezionatesi sotto la vigenza del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n.22. La Corte, sul punto, evidenzia di non comprendere "in base a quali principi, essendosi l'inquinamento verificato prima del 2003, si dovrebbe, nell'individuazione dei livelli di accettabilità, continuare a fare riferimento a quelli stabiliti nelle tabelle allegate al D.M. n.471/99". Sul punto, la tesi accolta dLL Corte di appello viene ritenuta condivisibile. • L'Associazione DR. Con memoria depositata il 2.11.2015, con la quale si chiede il rigetto tutti i motivi di ricorso, ci si sofferma, in particolare a confutare l'affermazione dei ricorrenti che, pur riconoscendo il principio si immanenza della parte civile, specificano che la stessa, in difetto di impugnazione, non potrebbe avanzare una ulteriore richiesta di risarcimento del danno. Si evidenzia che, a supporto di queste considerazioni, i ricorrenti citano una ormai superata sentenza delle Sezioni Unite, del 25 novembre 1998, AR, che invero si occupa del caso in cui in giudizio di appello su ricorso del pubblico ministero contro l'assoluzione dell'imputato, la parte civile non abbia appellato a sua volta;
e si richiama altresì una pronuncia della terza Sezione Penale di Codesta Corte, la n. 20192 del 19 aprile 2006, che conferma il principio, specificando quali poteri residuano LL parte civile in tali ipotesi. 123 Omettono però i ricorrenti-si rileva di citare una decisione delle Sezioni Unite, n. 30327 del 10 luglio 2002, Guadalupi, che sancisce l'ammissibilità della richiesta risarcitoria della parte civile non appellante, esplicitamente contestando gli assunti della precedente pronuncia del 1998, che, peraltro, era già stata messa in discussione da sentenze successive (Sez. 5, 10/3/1999, Maellare e Sez. 3, 10/6/2000, Mariotti). La decisione delle Sezioni Unite del 2002 -si evidenzia- ribalta quanto affermato precedentemente nella sentenza AR del 1998, citata dai ricorrenti, che si basava sull'assunto per il quale l'azione civile esercitata nel processo penale sarebbe completamente autonoma rispetto all'azione penale. Pertanto, sarebbe evidente come una sentenza successiva a Sezioni Unite, la Guadalupi del 2002, abbia superato, argomentando diffusamente, l'impostazione della pronuncia AR, anch'essa a Sezioni Unite, del 1998, con argomentazioni logiche e sistematiche incontrastabili. La sentenza Guadalupi del 2002 è stata, inoltre, seguita da numerose pronunce della Suprema Corte che ne accoglievano il principio, tra le quali: n. 17836/2003, n. 22782/2003, n. 26841/2003, n. 45982/2003, n. 11468/2004, n. 835/2005, n. 23482/2009, n. 35482/2009, n. 16961/2010, n. 20652/2014, n. 12190/2015. Più recentemente, si ricorda che la sentenza n. 20343 del 29 gennaio 2015, ha puntualizzato che le sentenze difformi all'orientamento dettato dLL Guadalupi si pongono "in inconsapevole contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite". Pertanto, non vi sarebbe il lamentato contrasto giurisprudenziale sul punto. 10. Successivamente ai singoli ricorsi, con note depositata in data 9.10.2015 a firma degli Avv. Antonio D'Avino, OL Dell'Anno, Giuseppe Giuffré, Filippo Sgubbi, Alfonso Stile, Grazia Volo e Giuseppe Zanalda, difensori di IL AR, DU BE, DI AR, GU Giovanni, LI OB, LL FR, LL RO OL, LO IU, LO LE, PI IO, EG ER e del responsabile civile "Consorzio ET", è stata sollecitata la rimessione del ricorso in via preliminare alle SS.UU, palesandosi contrasto di giurisprudenza su uno dei punti di maggior rilievo della decisione, e cioè la cessazione dell'antigiuridicità (e della permanenza) del reato di discarica abusiva e, conseguentemente, della decorrenza del termine di prescri-zione di tale reato. Gli avvocati sopraindicati hanno dedotto che l'impugnata sentenza 21/03/2014 resa dLL Corte d'Appello di Firenze, I Sezione penale, ha assunto tra le altre - statuizioni - il principio di diritto per il quale la cessazione della antigiuridicità del reato di discarica abusiva e la conseguente decorrenza della prescrizione, devono essere ricondotta al termine di tutte le operazioni di gestione post operam, 124 W inclusive della operazioni di controllo, di rimozione dei rifiuti e di ripristino ambientale. Con ordinanza resa all'udienza del 18 novembre 2015 questa Corte, rilevato che con provvedimento del 9.10.2015 il Primo Presidente aveva rimesso la valutazione della richiesta al Collegio, dinanzi al quale era incardinato il procedimento, sentite le conclusioni del P.G., dr. NC Mauro Iacoviello, che aveva chiesto rigettarsi l'istanza, sentiti i difensori della parti civili che si erano associati alle conclusioni del P.G., nonché quelli degli imputati e del responsabile civile che avevano insistito per la rimessione alle SSUU, aveva rigettato la richiesta, ritenendo che l'impugnata sentenza del 21.3.2014, resa dLL Corte d'Appello di Firenze, che, come visto, aveva assunto tra le altre statuizioni - il - principio di diritto per il quale la cessazione della antigiuridicità del reato di discarica abusiva e la conseguente decorrenza della prescrizione, devono essere ricondotte al termine di tutte le operazioni di gestione post operam, inclusive delle operazioni di controllo, di rimozione dei rifiuti e di ripristino ambientale, non poteva non attenersi, ex art. 627 co. III c.p.p., al principio di diritto indicatole dLL III sezione penale, con la sentenza n. 32797 del 18/3/2013, EG, Rv. 256664, che a tale giudice aveva rimesso la decisione. E questa Corte di legittimità nemmeno può sindacare quel principio di diritto ormai acquisito al processo. Circa la permanenza del reato di discarica abusiva e, conseguentemente, del dies a quo della prescrizione, si era ricordato che i difensori lamentavano tuttavia che, successivamente LL sentenza 32797/2013, in seno LL medesima III Sezione Penale di questa Corte fosse insorto un contrasto di giurisprudenza sul medesimo argomento. In particolare, i difensori istanti avevano evidenziato che, a fronte di una sentenza, la n. 45931 del 9/10/2014, Cifaldi, Rv. 260873, che aveva ribadito il principio della sentenza EG, ve ne fosse stata un'altra (la n. 38662 del 20/5/2014, Convertino, Rv. 260380), che si era andata a collocare in assoluta discontinuità, tornando ad attribuire l'efficacia di consumazione del reato di gestione di discarica abusiva all'ultimoe la cessazione dell'antigiuridicità - - conferimento abusivo dei rifiuti, o al rilascio dell'autorizzazione, o all'imposizione del vincolo reale sul bene, oppure con l'emissione della sentenza di primo grado. Ebbene, questa Corte di legittimità ha rilevato che l'istanza non potesse essere accolta, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha, condivisibilmente, precisato, in più occasioni, che il giudice di rinvio, ove non prospetti una questione di costituzionalità della norma applicata dLL Corte di Cassazione con la statuizione del principio di diritto, nella interpretazione della stessa data, deve ad essa conformarsi, senza che questo possa dare causa ad un vizio deducibile ex art. 606 c.p.p. o possa determinare, in sede di nuovo ricorso per cassazione, la rimessione 125 della vicenda alle Sezioni Unite (così Sez. 6, n. 4546 del 9/1/2009, Sassi, Rv. 242776). Veniva ricordato anche che il principio è stato ribadito da altra successiva pronuncia, secondo cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi LL sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (Sez. 1, n. 4049 del 10/4/2012 dep. 2013, Licata ed altri, Rv. 254217, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla indispensabilità del dolo intenzionale nel delitto di crollo di costruzioni ex art. 434 cod. pen., in presenza di una sentenza di annullamento che aveva rinviato al giudice di merito per accertare l'esistenza del dolo, quantomeno nella sua forma eventuale). E come ancora, più recentemente, fosse stato ribadito che l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi LL sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice (Sez. 5, n. 41334 del 19/9/2013, P.G. in Proc. Cacciatore, Rv. 257945). Altro caso in cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi LL sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è stato ritenuto non operante -veniva ancora ricordato nell'ordinanza di questa Corte del 18.11.2015- è quello in cui, nelle more, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con efficacia "ex tunc", la normativa sulla cui base il principio di diritto era stato affermato, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare la questione LL luce della reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio (così Sez. 3, n. 12532 del 29/1/2015, Castelletti ed altro, Rv. 263001, fattispecie relativa ad annullamento per omessa rivalutazione, da parte del giudice del rinvio, della configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014). Questa Corte ha dunque ribadito, nell'occasione, che il principio, che costituisce un cardine del nostro ordinamento processuale, della totale impermeabilità, in sede di giudizio di rinvio, del vincolo decisorio derivante dal principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento rispetto ad un eventuale overruling registratosi, sulla medesima quaestio iuris, in seno LL giurisprudenza di legittimità, rimane dunque assolutamente saldo. Le uniche 126 eccezioni, come visto, attengono esclusivamente ai casi in cui sia sopravenuta una declaratoria di incostituzionalità oppure una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice. Si era aggiunto non essere questo, tuttavia il caso che ci occupa, in cui, come visto, i difensori denunciavano proprio che, successivamente LL sentenza 32797/2013 della Terza Sezione Penale di questa Corte, vi sia stata una pronuncia della medesima sezione che affermava un principio contrario. Il principio giuridico, per il giudice del rinvio, è stato chiarito con quell'ordinanza, è allora quello fissato dLL Corte di Cassazione Sez. 3 con la sentenza 32797/2013 e da quello non ci si può discostare. Quanto agli altri motivi di cui all'istanza difensiva, la Corte riteneva che gli stessi potessero formare oggetto di valutazione in sede di decisione sui proposti ricorsi, non ritenendo il Collegio che gli stessi prospettassero contrasti in atto ovvero aspetti interpretativi tali da giustificare la rimessione alle SS.UU.. Affrontata e decisa la questione circa l'eventuale rimessione del procedimento alle Sezioni Unite, la Corte, tenuto conto della particolare complessità del procedimento, per il numero delle parti interessate e per la rilevanza delle questioni connesse LL natura dei reati contestati e rilevata, conseguentemente, la impossibilità di esaurire la discussione dei ricorsi oggetto del procedimento in un'unica udienza, disponeva che lo stesso procedesse secondo un calendario concordato con le parti. Pertanto, LL successiva udienza del 18.3.2016 -depositate nell'interesse di numerosi ricorrenti note di sintesi dei motivi di ricorso- si procedeva alle relazioni introduttive e veniva operata la requisitoria del P.G. Nell'occasione rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe anche le parti civili riportate in epigrafe. All'udienza del 14.4.2016 concludevano i difensori delle restanti parti civili, quello del responsabile civile e i difensori degli imputati indicati in epigrafe. All'udienza del 21.4.2016 concludeva il difensore indicato in epigrafe, quindi la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare, dando lettura in pubblica udienza del dispositivo della decisione con motivazione riservata nel termine di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va in primo luogo rilevato che, anche prendendo come riferimento la data della sentenza di primo grado (3 marzo 2009) e la sospensione dei termini massimi di prescrizione nella misura di mesi uno e giorni tre (vedi la sentenza impugnata 127 a pag. 146), il termine di prescrizione delle contravvenzioni (in materia di rifiuti e di omessa bonifica) è comunque maturato al 6 aprile 2014. - formulate con doglianze prive diLe questioni poste dai ricorrenti connotazioni di inammissibilità- vanno comunque esaminate ai fini della eventuale conferma delle statuizioni civili. - -A tal fine, rileva, perciò, la questione posta da diversi ricorsi della individuazione della data di prescrizione dei reati, in quanto, qualora si accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, dovranno contestualmente in ogni caso revocarsi le statuizioni civili (ex multis, Sez. 3, n. 15245/2015). Per quanto riguarda il termine di prescrizione, va precisato che in tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dLL L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti o ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dLL nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Sez. 3, n. 37271/2008). Pertanto, per le contravvenzioni di cui sia stata accertata la consumazione prima dell'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo di prescrizione è quello più breve di anni 4 e mesi sei previsto dLL disciplina previgente, oltre il sopra citato periodo di sospensione pari a mesi uno e giorni tre.
2. La complessità della vicenda in esame richiede, ad avviso del Collegio, innanzitutto di precisare qual è il perimetro dell'odierna decisione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27/6/2011 ebbe a proporre ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, impugnando l'assoluzione degli imputati di cui ai capi 3, 5, 68, 9, e la pronuncia di non doversi procedere di cui al capo 11. Le parti civili non proposero ricorso per cassazione (si dirà poi in seguito della legittimità non solo della loro presenza nel processo, ma anche della possibilità che si ritiene abbiano di presentare nuove conclusioni). La Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con la sopra ricordata sentenza 32797/2013, ha annullato la pronuncia della Corte fiorentina del 2011 con rinvio:
1. in riferimento al punto 3 del dispositivo, concernente i reati di omessa bonifica (dai quali gli imputati erano stati assolti con la formula perché i fatti non sussistono), con esclusione dei capi contestati ai capi 40, 45, 46, 47, 48,49 e 77 bis del dispositivo;
128 2. in riferimento al punto 5 del dispositivo, concernente i reati di gestione di discarica abusiva, con esclusione della posizione EG, per i quali, in riforma della sentenza di primo grado, era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado;
3. in riferimento ai punti 6 e 8 del dispositivo, con esclusione del reato contestato al capo 39A, passato così in giudicato, afferenti al traffico organizzato di rifiuti (in particolare i reati di cui ai capi 95 e QQ, capo 6), dai quali gli imputati erano stati assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato, e, il reato di cui al capo 38A, in esso assorbito quello di cui al capo 40A, dichiarati estinti dLL Corte di Appello per prescrizione (capo 8). La Terza Sezione ha rigettato nel resto con riferimento ai punti dei suddetti dispositivi nonché i ricorsi relativi ai restanti punti. Il Collegio ritiene che, nell'individuazione del corretto decisum della precedente pronuncia di legittimità vada fatta applicazione dei seguenti criteri:
1. Mutua integrazione tra motivazione e dispositivo, secondo il principio già condivisibilmente affermato che in tema di annullamento con rinvio, il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dLL motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire i termini del devolutum e a specificare i capi ed i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato (così Sez. F, n. 45002/2012);
2. individuazione del c.d. giudicato implicito, in applicazione del principio che l'efficacia vincolante del "decisum" si estende oltreché ai fatti di cui è stata specificatamente accertata la presenza o la mancanza, anche a quegli altri fatti la cui esistenza o inesistenza funge da postulato "necessario" rispetto alle conclusioni in esso recepite. La preclusione del giudicato, in sostanza, investe tutta quella parte che, pur non avendo formato materia di espressa pronuncia del giudice, tuttavia con l'adottata decisione è intimamente collegata (cfr. sul punto Sez. 3, Ordinanza n 3036/1996).
3. Fatta tale premessa metodologica, va subito detto che il Collegio ritiene che siano inammissibili le rinnovate censure (motivo 16 del ricorso GU e motivo 2 del ricorso IL, pag. 23) all'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Tribunale di rigetto delle eccezioni di nullità delle nuove contestazioni per violazione degli artt. 517 e 518 c.p.p. Si tratta di una questione di carattere non personale e che, quindi, sarebbe suscettibile di giovare, se fondata, agli altri ricorrenti. I motivi sono inammissibili, in quanto, secondo l'art. 627, comma 4, c.p.p., nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del 129 W procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dLL decisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cu il processo torni nuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dLL precedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato di legittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio (così questa Sez. 4, n. 20044 del 17/3/2015, S. ed altri, Rv, 263865). Va quindi esaminato il motivo di ricorso, comune ai dirigenti AV, con il quale ci si duole che i reati di gestione di discarica abusiva di cui ai capi 95 bis, M, HH, 14 bis, 81, SS, UU e ZZ fossero già coperti dal giudicato a seguito della sentenza di annullamento. Il motivo de quo è parzialmente fondato. Come sopra ricordato, la sentenza rescindente ha annullato con rinvio in riferimento al punto 5 del dispositivo, concernente i reati di gestione di discarica abusiva - con esclusione della posizione di EG per il quale poi si dirà specificamente- per i quali, in riforma della sentenza di primo grado, era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, rigettando nel resto i ricorsi presentati con riferimento ai punti dei dispositivi suddetti. La III Sezione penale di questa Corte, nell'affrontare la questione relativa LL permanenza del reato di gestione di discarica abusiva, ha affermato che la gestione organizzata di rifiuti non si esaurisce nella fase di raccolta, movimentazione e deposito, ma comprende anche le attività di controllo successive e necessarie per evitare pericoli ed offese ai beni protetti: di qui la necessità di individuare l'epoca di cessazione della permanenza del reato di discarica abusiva. Deve, pertanto, ritenersi che oggetto del devolutum era l'esame delle vicende relative ai vari siti interessati con l'applicazione dei principi affermati dLL sentenza rescindente ai fini della individuazione dei soggetti responsabili. Sono pertanto inammissibili i motivi che continuano a porre questioni relative al principio di diritto affermato dLL sentenza di annullamento sulla permanenza dei reati di discarica abusiva e sulla configurabilità in concreto di tali reati. Sul punto, già con la rigettata richiesta di rimessione alle SSUU i difensori avevano affermato che, dopo la sentenza 32797/2013, in seno LL medesima III Sezione Penale di questa Corte sarebbe insorto un contrasto di giurisprudenza sul medesimo argomento. In particolare, si era posto l'accento sul fatto che, a fronte di una sentenza (la n. n. 45931 del 9/10/2014, Cifaldi, Rv. 260873, che ha ribadito il principio della sentenza EG, ve ne sia stata un'altra, la n. 38662 del 20/5/2014, Convertino, Rv. 260380), che si colloca in assoluta discontinuità, 130 W tornando ad attribuire l'efficacia di consumazione del reato di gestione di discarica -e la cessazione dell'antigiuridicità o con l'ultimo conferimento abusivo abusiva dei rifiuti, o con il rilascio dell'autorizzazione, o con l'imposizione del vincolo reale sul bene, oppure con l'emissione della sentenza di primo grado. Questa Corte, tuttavia, come rilevato in premessa, ha ribadito con la propria ordinanza del 18.11.2015 che il giudice di rinvio, ove non prospetti una questione di costituzionalità della norma applicata dLL Corte di Cassazione con la statuizione del principio di diritto, nella interpretazione della stessa data, deve ad essa conformarsi, senza che questo possa dare causa ad un vizio deducibile ex art. 606 c.p.p. o possa determinare, in sede di nuovo ricorso per cassazione, la rimessione della vicenda alle Sezioni Unite (così Sez. 6, n. 4546 del 9/1/2009, Sassi, Rv. 242776). Non era possibile, pertanto, quand'anche ci fosse stato, tenere conto di un successivo contrasto di giurisprudenza. Va aggiunto, peraltro, che la sentenza 38662/2014 appare essere rimasta una pronuncia isolata, laddove, oltre LL richiamata sentenza 45931/2014, la più recente sentenza 12970 del 5.3.2015, Milesi ed altri, non mass. della III Sezione ha ribadito l'indirizzo già affermato dLL sentenza EG e necessariamente fatto proprio dal giudice del rinvio, confutando anche gli indirizzi dottrinali di segno opposto, Ne consegue che l'annullamento con rinvio riguarda anche le discariche relative ai fanghi di cui ai capi 14bis ed 81; mentre non ha per oggetto i reati diversi da quelli di gestione di discarica abusiva: 95bis (gestione abusiva di rifiuti nell'ambito di cantieri), HH (omesse comunicazioni prescritte dalle autorizzazioni provinciali numero 2668, 2291 e 2275 del 2001) per i quali sono stati condannati SI, AS e SE e, solo per il capo 95 bis, ER e PI). Sui capi 95bis ed HH si è pertanto formato il giudicato sul capo della sentenza di appello che ne aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione con la conseguente improcedibilità ex art. 649 c.p.p. Assorbiti i motivi che censurano nel merito l'affermazione di responsabilità per i predetti reati 95bis ed HH, la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente ai capi 95bis ed HH perché l'azione penale non poteva essere proseguita ex art. 649 c.p.p., con revoca delle statuizioni civili.
4. Per quanto riguarda la particolare (e specifica) posizione del ricorrente EG, va rilevato che il ricorso si palesa fondato. Il EG, con un unico articolato motivo, censura la sentenza per averlo ritenuto responsabile dei reati di omessa bonifica nonostante la sentenza di annullamento avesse confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato non 131 doversi procedere per fatti commessi anteriormente al 28 settembre 2001 e lo aveva assolto per non aver commesso il fatto dalle condotte successive a tale data. Si è detto in premessa, peraltro, della iniziale mancata citazione del EG per il giudizio di appello. Ebbene, una lettura di quanto la sentenza di annullamento a pagina 102 afferma consente di ritenere fondata l'odierna doglianza. Vi si legge: "a. La posizione EG (punti 2 e 6 del dispositivo). Il Pubblico ministero ha censurato la decisione della Corte di appello nella parte in cui dichiara non doversi procedere nei confronti del sig. EG in ordine ai fatti commessi anteriormente al 28/9/2001 e lo manda assolto dalle condotte successive a tale data "per non avere commesso il fatto". In particolare, lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia errato nel far discendere dal mutamento della carica societaria, e dei relativi compiti, venire meno del legame fra l'imputato e le condotte illecite poste in essere nell'interesse del consorzio. Il nuovo incarico di vertice del Consiglio dei rappresentanti avrebbe posto il ricorrente, che come amministratore aveva contribuito LL realizzazione degli illeciti, nelle condizioni di conservare poteri decisionali ai quali non era corrisposta alcuna azione positiva per il ritorno LL legalità. Come osservato dLL difesa nella memoria in data 1/2/2013, le argomentazioni del Pubblico ministero non consentono affatto di ritenere provato che il Consiglio dei rappresentanti presso il Consorzio avesse competenze gestionali oppure compiti delegabili;
inoltre, non è ammissibile che, a fronte di imputazioni concernenti condotte attive o responsabilità di diretta garanzia, il ricorso del Procuratore generate censuri la sentenza della Corte di appello introducendo responsabilità diverse, di natura omissiva (pag. 198 del ricorso), che non sono ricomprese nei capi d'imputazione. La Corte deve così concludere che il ricorso non individua profili di incoerenza motivazionale o di errata applicazione della legge meritevoli di accoglimento". Del resto, il punto 2 del dispositivo della sentenza di appello (non annullato dLL Cassazione) assolveva EG "da tutti i reati ascrittigli commessi dal 28/9/2001 in poi, nella sua qualità di Presidente del consorzio AV". Ed eloquente appare anche la considerazione, ai fini del corretto inquadramento del decisum, che la Terza Sezione di questa Corte di legittimità escludeva il EG dal novero degli imputati condannati, in solido con il responsabile civile, LL rifusione delle spese sostenute nel grado in favore delle parti civili. -Conclusivamente, non formavano oggetto di annullamento e dunque di rinvio per nuovo esame delle relative questioni - né il punto 2 del dispositivo della Corte di Appello (assoluzione del EG da tutti i reati contestati dal 28.09.2001 in poi per non aver commesso i fatti), né il punto 5 del dispositivo della Corte di 132 Appello, relativamente LL posizione EG (declaratoria di prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado, in relazione a tutti i reati contestati dal 12.01.1998 al 28.09.2001). Pertanto, del tutto irrilevante deve ritenersi l'annullamento sia del punto 3, sia del punto 6 del dispositivo di appello, atteso che la posizione del EG sarebbe stata comunque definita per tutti i reati e per tutto l'arco temporale in - contestazione dLL combinata lettura dei punti 2 e 5 del dispositivo, confermati - da questa Suprema Corte Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di EG ER, in relazione ai reati di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52, 74, SS, UU e ZZ, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per essersi formato il giudicato sulla estinzione per prescrizione in ordine ai fatti commessi anteriormente al 28/09/2001 e sulla assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine alle condotte successive a tale data.
5. Nell'affrontare le questioni relative ai reati di gestione di discarica senza autorizzazione va innanzitutto rilevato in via preliminare che tutte le contravvenzioni in materia vanno dichiarate estinte per prescrizione. Anche prendendo come data di riferimento la data della sentenza di primo grado (3 marzo 2009) e la sospensione dei termini massimi di prescrizione nella misura di mesi uno e giorni tre (v. sentenza pag. 146) il termine di prescrizione è comunque maturato al 6 aprile 2014. I motivi di ricorso vanno, pertanto, affrontati secondo le linee da tempo chiarite dalle Sezioni Unite di questa Corte, con un condivisibile dictum, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente LL declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale;
conf. Sez. 6, n. 10074 del 8/2/2005, Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano ed altri, Rv. 227098). Ancora, di recente, si è ritenuto che in sede di legittimità non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione (così Sez. 4, n. 40952 del 17/9/2015, Marcucci ed altri, non mass. conf. Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, 133 Sex AMini, Rv. 258670; Sez. 3, n. 23260 del 29/4/2015, Gori ed altro, Rv. 263668). Va peraltro ricordato che le Sezioni Unite, nella ricordata sentenza 35490/2009, Tettamanti, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". Nel solco della richiamata sentenza Tettamanti può pertanto affermarsi che I""evidenza" richiesta dal menzionato articolo 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Ancora, è stato condivisibilmente affermato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445).
6. Ciò premesso, si osserva che il giudice del rinvio, partendo dLL premessa che la sentenza di annullamento aveva individuato nell'avvio delle procedure di bonifica uno dei momenti significativi al fine di ritenere superata la permanenza del reato di gestione abusiva di discarica, ha in via preliminare affermato che il tema della prescrizione dei reati di cui all'art. 51 d.lgs. 22/1997 (ora 256 d.lgs. 152/2006) risulta in particolare collegato a quello della sussistenza delle contravvenzioni di omessa bonifica. In questa prospettiva è stato ritenuto che, con riferimento LL fase di avvio, dovesse escludersi la rilevanza a tal fine del rilascio della liberatoria, mentre il riferimento all'avvio della procedura ineriva LL fase iniziale della medesima come descritta dall'art. 17 d.lgs. n. 22/1997: la presentazione del progetto di bonifica 134 dell'area inquinata, ed il provvedimento di approvazione ed autorizzazione da parte dell'Ente pubblico preposto. Alla luce del D.M. n. 471/1999 attuativo della richiamata disposizione legislativa, è stata evidenziata quale primo momento di avvio della procedura - la presentazione del Piano di Caratterizzazione (art. 10 c. 3), che necessita di approvazione dell'Ente pubblico (art. 10 c. 4) e che viene quindi seguito dLL predisposizione dapprima del progetto preliminare di bonifica (art. 10 c. 5) e quindi del progetto definitivo, entrambi a loro volta soggetti ad approvazione. Al fine di ritenere inverato quel superamento dell'antigiuridicità cui la sentenza di annullamento aveva ricondotto la cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 51 d.lgs. 221/1997, la Corte territoriale ha ritenuto indispensabile il pronunciamento positivo dell'Autorità amministrativa. Ciò in quanto il sistema regolatore della gestione dei rifiuti è imperniato sulla previa esistenza di un formale provvedimento dell'organo di controllo, ove la procedura semplificata prevista dagli artt. 31 e ss. d.lgs. 22/1997 (e quindi 214 e ss. d.lgs.152/2006) costituisce all'evidenza un'eccezione (dunque di stretta applicazione in ogni sua parte) e certamente non si applica alle discariche (v. art. 32 c. 6 d.lgs. 22/1997 e 215 c. 6 d.lgs. 152/2006). Se, dunque, si è di fronte a gestioni di discariche totalmente abusive o perché mai autorizzate quali siti destinati a riceverne, o perché di fatto utilizzate per depositare rifiuti in tutto o in larga parte diversi da quelli autorizzati e dunque per ciò stesso illegali (come nel caso delle discariche per inerti trasformate in ricettacolo definitivo per rifiuti speciali anche pericolosi, smarino e fanghi), necessita inevitabilmente, per rimanere coerentemente all'interno del sistema legale, un pronunciamento positivo dell'Autorità preposta che attesti formalmente il concreto superamento della condizione di antigiuridicità rilevata dLL Cassazione. Seguendo questo percorso logico la Corte territoriale ha ritenuto che, nei casi in cui era stata avviata la procedura di bonifica, l'antigiuridicità della pregressa gestione abusiva delle discariche poteva considerarsi venuta meno al momento in cui era stato approvato ed autorizzato o il Piano di Caratterizzazione presentato ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 2 lett. c) d.lgs. n. 22/1997 e 10 D.M. n. 471/1999, oppure il Piano di Caratterizzazione previsto dall'art. 242 c. 3 d.lgs. 152/2006. Sempre seguendo tale linea argomentativa, i giudici del gravame del merito hanno rilevato che in alcuni dei casi oggetto di esame, l'avvio della procedura di bonifica aveva preceduto la cessazione dei conferimenti. In queste situazioni, ai fini della individuazione del momento di interruzione della permanenza, il giudice del rinvio, ha ritenuto che la cessazione della 135 W situazione di antigiuridicità richiedeva oltre l'avvio della procedura di bonifica, la cessazione dei conferimenti, indipendentemente dal loro reciproco posizionarsi sul piano temporale;
e di tale momento si dovrà tenere conto per fissare il termine iniziale della prescrizione. Analizzando parallelamente i reati di omessa bonifica e di gestione abusiva di discarica contestati con riferimento al medesimo sito, il giudice del rinvio ha ritenuto, con riferimento ai reati di gestione abusiva di discarica, che la permanenza fosse stata interrotta dLL sentenza di primo grado (capo 14 bis, 81, M, VV, TT ), arrivando LL pronuncia di condanna a carico di IL, LL, LL e ME nei termini indicati in dispositivo, ed LL dichiarazione di estinzione per prescrizione (con riferimento ai capi 14 bis, 81, M) dopo la sentenza di primo grado per GU e prima della sentenza di primo grado (con riferimento ai capi TT e VV) per SI, GU, AS e SE, OR, ER, PI e IO. Il giudice del rinvio ha poi rilevato, con riferimento ai reati di cui ai capi 3bis,15 bis, 16 bis, 19 quinquies capo RR, che la prescrizione era maturata dopo la sentenza di primo grado ed ha dichiarato non doversi procedere per tale motivo a carico di SI, GU, AS e SE (con riferimento ai primi quattro reati), a carico di ER (per il capo 16bis) e a carico di AT (per il reato di cui al capo RR). Con riferimento al capo RR, tenendo evidentemente riferimento all'epoca dei conferimenti nella discarica gestita da AT) è stata dichiara l'estinzione per prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado nei confronti di SI, GU, AS, SE, OR, ER,PI e IO.
7. La prima censura da affrontare (vedasi i ricorsi AV, SE e GU) è quella incentrata sul punto della decisione secondo la quale non è sufficiente un qualsiasi progetto o piano avanzato dall'inquinatore ma occorre anche che siano cessati i conferimenti. Si sostiene sul punto che la Corte di legittimità, in sede di annullamento, abbia identificato la cessazione della situazione di antigiuridicità con l'avvio della procedura di rimozione dei rifiuti. Si deduce che non è stata presa in considerazione, come elemento sintomatico dell'avvio delle procedure di bonifica la presentazione e/o approvazione del piano di caratterizzazione ai fini della bonifica del sito (evidentemente è motivo del Consorzio con riferimento al capo 15 bis, 3 bis 16 bis e 19 quinquies). In particolare quanto al reato di cui all'articolo 15bis, si deduce che il Consorzio ha presentato il piano di caratterizzazione per il sito in data 8 marzo 136 W 2004, mentre la sentenza della Corte di Appello, ai fini della individuazione della data di cessazione della situazione di antigiuridicità, ha fatto riferimento LL data di approvazione del piano di caratterizzazione in data 14 settembre 2005. Qualora, invece, avesse fatto riferimento LL data di presentazione, il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza di primo grado. Per quanto invece riguarda i reati di cui ai capi 3bis, 16-bis e 19quinquies la sentenza si basa sulla data di cessazione dei conferimenti, nonostante i piani di caratterizzazione risultassero non soltanto inviati, ma anche approvati dall'anno 2002, con la conseguenza che, facendo riferimento a tale momento, il reato si sarebbe dovuto ritenere prescritto prima della sentenza di primo grado. Inoltre, per quanto riguarda la discarica di cui al capo 3-bis, risultava dagli atti che i conferimenti erano cessati prima della data individuata dal Tribunale e precisamente in data 16 luglio 2005, anziché il 19 settembre 2006. Le censure sono infondate, in ciò condividendosi le conclusioni, sul punto, del Procuratore Generale. La presentazione ed anche l'approvazione del piano di caratterizzazione, nella disciplina del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, applicabile "ratione temporis", non costituiscono infatti attività univocamente ed irreversibilmente volte a rimuovere la situazione di antigiuridicità legata al deposito/discarica di rifiuti, ma mere attività ricognitive dei livelli di contaminazione. L'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente) prevede:
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono effettuati sulla base di apposita progettazione, da redigere sulla base dei criteri generali e linee guida previsti nell'Allegato 4, che si articola nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo. I criteri generali stabiliti nell'Allegato 4 si applicano fino LL determinazione delle linee guida e dei criteri da parte della regione.
2. Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dLL individuazione della situazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dLL notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 o, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, dLL comunicazione effettuata dall'interessato o, qualora necessario, dLL conclusione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, deve essere presentato al Comune e LL Regione il Piano della caratterizzazione predisposto secondo i criteri definiti nell'Allegato 4. 137 3. Il progetto definitivo deve essere presentato al Comune e LL Regione entro e non oltre un anno dLL scadenza del termine di cui al comma 2. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dLL presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, LL quale sono chiamati a partecipare gli enti locali interessati, l'ARPA competente per territorio e tutte le altre amministrazioni competenti per le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso di cui al comma 10. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione del progetto medesimo è subordinato LL acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità da parte della Amministrazione competente. In tali casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino LL conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale.
4. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva il piano della caratterizzazione e ne autorizza l'esecuzione, eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
5. Sulla base dei risultati dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione deve essere predisposto e trasmesso al Comune e LL Regione il progetto preliminare redatto secondo le modalità definite nell'Allegato 4. Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, la Regione, sentita la Conferenza di servizi, approva progetto preliminare, con la perimetrazione definitiva dell'area influenzata dLL fonte inquinante eventualmente richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
6. Sulla base del progetto preliminare è predisposto il progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente, che stabilisce le eventuali prescrizioni e limitazioni per l'uso del sito.
7. I progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 possono essere approvati solo se siano rispettate tutte le seguenti condizioni (omissis). L'allegato IV, punto 1, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 così definisce i contenuti e la funzione del piano della caratterizzazione: "Il Piano della caratterizzazione descrive dettagliatamente il sito e tutte le attività che si sono svolte o che ancora si svolgono;
individua le correlazioni tra le attività svolte e tipo, localizzazione ed estensione della possibile contaminazione;
descrive le caratteristiche delle componenti ambientali sia all'interno del sito che nell'area da 138 questo influenzata;
descrive le condizioni necessarie LL protezione ambientale e LL tutela della salute pubblica;
presenta un piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento. Si articola nelle seguenti sezioni:
1. Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti.
2. Caratterizzazione del sito e formulazione preliminare del Modello Concettuale.
3.Piano di investigazione iniziale". Analoga impostazione si rinviene anche nelle previsioni dell'art. 242 T.U.A. di cui si dirà ampiamente in seguito. Deve, pertanto, ad avviso del Collegio, ritenersi confermata la data di consumazione individuata dai giudici di merito per i reati di cui ai capi 3 bis, 15 bis, 16 bis e 19 quinquies ed RR, anche tenendo conto del termine più breve di prescrizione. Anche facendo applicazione del più breve termine di anni 4 e mesi sei oltre sospensione, previsto dLL disciplina ante 2005, come rilevato dal PG, essendo la consumazione dei reati cessata prima dell'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge dicembre 2005, n. 251, la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado del 3 marzo 2009 (vanno aggiunti anni 4, mesi sette e giorni tre) alle seguenti date: • capo 3-bis (La Capannina), conferimenti cessati al 19 settembre 2006 o secondo ET-pag. 35-16 luglio 2005; • capo 15-bis (ex vasche LB), antigiuridicità della conduzione post operativa del sito della discarica venuta meno in data 24 settembre 2005; • capo 16-bis (Prevam presso Car 1), conferimenti cessati al dicembre 2004; ⚫ capo 19-quinquies (Prevam Colle AN), conferimenti cessati al settembre 2004. -connesso al reato diLo stesso dicasi per il capo RR (area AT), pag. 165. omessa bonifica di cui al capo SS - (rifiuti rimossi sin dal 2005) per il quale la sentenza ha dichiarato non doversi procedere per essere prescritto dopo la sentenza di primo grado per quanto riguarda AT (legale rappresentante della ditta AT, smaltitore), rispetto al quale non vengono poste questioni.
8. Nell'affrontare i motivi di ricorso afferenti i reati di gestione di discarica abusiva, va poi evidenziata la rilevanza della questione, posta da alcuni ricorsi, della individuazione della data di prescrizione dei reati, in quanto, qualora si accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, dovranno contestualmente revocarsi le statuizioni civili (confronta Sez. 3, n. 15245/2015 ed i riferimenti in essa contenuti). Quanto al reato di cui al capo M va rilevato che nello stesso sono contestati sia il reato di cui all'art. 51, comma 3, d.lgs 22/1997 (gestione di una discarica di 139 rifiuti nel sito denominato "deposito smarino ex cava AR"...) sia quello di cui al comma 2 del medesimo articolo (abbandono incontrollato di liquami nel torrente lungo la strada del ARne): tale secondo reato non è stato preso in considerazione dal giudice di rinvio, per cui vi è carenza di interesse sul punto dei ricorrenti. Per quanto sopra esposto sull'inammissibilità dei motivi inerenti LL configurabilità dei reati di gestione illecita di discarica, non è qui in discussione la sussistenza del reato ma esclusivamente la questione sulla permanenza del reato e, pertanto, quella strettamente connessa della prescrizione: secondo il giudice del rinvio la prescrizione risultava interrotta solo dLL sentenza di primo grado e la relativa fattispecie contravvenzionale risultava, quindi, procedibile con conseguente conferma delle statuizioni civili a carico di AV, AS, SE e GU Sulla questione la Corte territoriale, in particolare, ha valorizzato il dato che già dal 1998 il sito era stato individuato quale deposito di smarino e che LL data del 26.4.2001 AV non aveva ancora liberato l'area, con riferimento LL quale non era stata mai rilasciata alcuna autorizzazione. in particolare per quantoPertanto l'illegittima gestione post-operativa concerne la prevenzione, riduzione e risoluzione dei problemi ambientali cagionati con un deposito permanente incontrollato - aveva trovato interruzione soltanto con la sentenza di primo grado e risulta tutt'oggi procedibile la correlata fattispecie contravvenzionale. Secondo i ricorrenti AV, AS, SE e GU la sentenza non aveva tenuto conto dei seguenti elementi, pure emergenti, dagli atti:
1. il sequestro dell'area dal maggio 2001 al 27 aprile 2005; 2. il contenuto del provvedimento di dissequestro, reso in tale data su parere favorevole pubblico ministero, laddove si affermava che gli istanti avevano dato atto che le attività di bonifica e recupero delle aree erano ormai avvenute e che si era in attesa di certificazione da oltre sei mesi. Si sostiene, in particolare, che la Corte di Appello abbia omesso di considerare: a. che già in pendenza di sequestro, erano state compiute le attività di bonifica occorrenti per ottenere il dissequestro;
b. che la rimozione dei materiali da parte del consorzio era stata compiuta tra il 4 ed il 15 luglio 2005, come confermato dLL nota del 26 settembre 2005, tanto che non era stato contestato il reato di omessa bonifica. Il ricorso è fondato e la permanenza deve ritenersi cessata al momento del sequestro secondo il principio di diritto fissato dLL sentenza di annullamento. Pertanto, in relazione a tale reato (capo M), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione 140 prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
9. Con riferimento al reato di cui al capo 14 bis (dichiarato prescritto per GU dopo la sentenza di primo grado e per il quale è stata pronunciata condanna per IL, LL e LL), il giudice del rinvio ha rilevato che dagli atti emergevano dati incontrovertibili della circostanza che ancora nel 2002 il Prevam Le NA era attivo e riceveva smarino contaminato e con ogni probabilità anche fanghi. In tal senso ha valorizzato la circostanza che il gestore della cava, RT SI, aveva chiesto ed ottenuto nel 1998 di poter riempire la cava con materiale proveniente dai cantieri AV, ivi compreso lo smarino, senza alcuna autorizzazione provinciale all'impiego di rifiuti. Dopo il sequestro eseguito il 23 giugno 2001, con ordinanza del 26 luglio 2001 successiva al dissequestro della cava in data 19 luglio 2001- il Sindaco di Firenzuola, all'epoca Mascherini, come risulta dLL sottoscrizione dell'atto, diffidò AV a dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 17 d.lgs. 22/1997 per il sito Le NA (insieme ad altri) ove si era riscontrato il superamento, o il pericolo di superamento, dei limiti stabiliti dal D.M. n. 471/1999 con riferimento agli idrocarburi ed ai cementi presenti nello smarino e nei fanghi allocati. Il giudice del rinvio ha, altresì sottolineato, anche con specifico riferimento LL relazione del consulente della difesa, che nel processo non vi era alcun riscontro del formale avvio di una procedura di bonifica del sito, pur essendo stato evidentemente inquinato con smarino (e con ogni probabilità anche fanghi) delle lavorazioni AV tanto da suscitare la diffida comunale. Pertanto, LL luce delle sopra ricordate indicazioni della Corte di legittimità, la Corte territoriale ha affermato che la gestione abusiva della discarica in cava (proseguita con totale pretermissione delle precauzioni e dei controlli necessari in fase post-operativa per scongiurare più gravi danni) è stata interrotta esclusivamente dLL pronuncia della sentenza di primo grado, risultando (LL data della sentenza oggi impugnata) la procedibilità del reato di cui al capo 14-bis. Ebbene, ritiene il Collegio che siano corrette le conseguenze in punto di cessazione della permanenza che ne ha tratto la sentenza impugnata, evidenziando che nella stessa relazione del consulente della difesa viene dato atto che non vi è riscontro del formale avvio di una procedura di bonifica del sito, così che la gestione abusiva della discarica della cava era stata interrotta esclusivamente dLL pronuncia della sentenza di primo grado. In questa prospettiva tutte le censure oggi riproposte in relazione a tale capo di imputazione sono infondate, in quanto genericamente volte a contestare il 141 W conferimento LL cava di smarino, in contrasto con quanto puntualmente e logicamente evidenziato dal giudice del rinvio. Sempre riguardo al reato di cui al capo 14-bis, parimenti infondate sono le censure proposte nell'interesse di GU, IL, LL e LL in ordine LL loro posizione soggettiva, in quanto non tengono conto del principio secondo cui, in materia di gestione dei rifiuti, da un lato la delega di funzioni non esime il delegante dal dovere di controllare la corretta attuazione dei compiti gestionali affidati al delegato (Sez. 3, n. 9841/2016 ed ivi rif.) e, dall'altro, in generale, le violazioni formali, quale è quella della mancanza di autorizzazione, sono riferibili a tutta la catena di posizioni aziendali di responsabilità gestionali. Principi sostanzialmente applicati dal giudice del merito con motivazione non affetta da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Infondata, in ultimo è anche la censura, contenuta al motivo n. 3 del ricorso LL, secondo la quale i fatti contestati al capo 14-bis sarebbero identici a quelli di cui al capo 14, dichiarato prescritto dal Tribunale con statuizione coperta dal giudicato. Ed invero, il capo 14 (discarica all'interno della cava Le NA) era contestato fino al 23 giugno 2001 (data del sequestro), mentre il capo 14-bis è contestato con conferimenti fino al 2002 e con permanenza del reato (vedasi sul punto pag. 11 della sentenza della Cassazione). La censura non tiene conto del principio consolidato secondo il quale, in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di fatto storico diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (ex multis, cfr.: in materia edilizia Sez. 3, ord. n. 19354/2015 e in tema di inquinamento atmosferico Sez. 3, n. 15441/2001). La pronuncia di questa Corte in relazione al reato di cui al capo 14-bis, pertanto, non potrà essere che di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto, in ragione della non manifesta infondatezza dei motivi proposti, il reato contravvenzionale de quo è oggi prescritto, ma con rigetto ai fini civili dei ricorsi sul punto e conseguente conferma delle statuizioni civili. 10. Va poi preso in considerazione il motivo di ricorso relativo LL prescrizione del reato di cui al capo 81- comune ai ricorsi AV, LL, LL e GU- sul punto relativo all'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato in merito LL prosecuzione della gestione illecita del sito FO LL LA, che, secondo i ricorrenti sarebbe smentita dLL documentazione in atti (il 142 W verbale di sequestro preventivo della discarica in esame in data 8.5.2003) e dal successivo decreto di revoca del sequestro in data 9.7.2009, con il conseguente dissequestro in data 24.7.2009, non presi in considerazione dal giudicante. Si afferma, dunque, la cessazione dell'antigiuridicità in relazione al reato di discarica abusiva sin dal 2003. Risulta, peraltro, ex actis, che, dopo il sequestro, in data 16 febbraio 2006, il Tribunale di Firenze aveva autorizzato gli imputati ad accedere al sito per poter procedere, LL presenza e con il coordinamento dell'Agenzia regionale per l'ambiente, alle operazioni di campionamento nell'ambito di un programmato piano di caratterizzazione. Sulla base degli esiti delle analisi, il Consorzio, con nota del 14 maggio 2008, aveva chiesto l'autorizzazione LL rimozione dei limi, che era stata concessa in data 10 marzo 2009. Il Consorzio veniva quindi formalmente autorizzato LL realizzazione e gestione per 10 anni dell'impianto di recupero ai fini di ripristino ambientale gestione della cava di prestito SA di AS nel Comune di Firenzuola. A seguito di istanza del 6 luglio 2009, che dava atto dell'assenza di contaminazioni e del provvedimento autorizzativo LL realizzazione dell'impianto, il Tribunale di Firenze disponeva il dissequestro del sito in data 9 luglio 2009, che veniva eseguito il successivo 24 luglio. Ebbene, il ricorso sul punto è fondato. Il giudice di legittimità, con la sentenza rescindente, ha affermato il principio che la permanenza del reato ex art. 51, comma 3, per la fase post-operativa può cessare con il sequestro dell'area che faccia venire meno la disponibilità della stessa in capo al gestore e la impossibilità per costui di compiere ulteriori attività. Tale principio, pertanto, non risulta rispettato dLL sentenza impugnata secondo la quale la gestione illecita del sito FO LL LA - ove erano abbancati i fanghi che la Provincia ha poi autorizzato a impiegare nel ripristino della cava di SA di AS, ritenendo di poter aderire all'indirizzo già indicato dLL Regione nell'autorizzare l'esercizio della cava è dunque proseguita oltre la sentenza di - primo grado, e non risulta pertanto prescritto il relativo reato di cui al capo 81. Tale conclusione non ha tenuto conto dei dati emergenti dLL sentenza del Tribunale, da cui emergeva che l'area era stata sottoposta a sequestro giudiziario dall'8 maggio 2003 al 24 luglio 2009. Pertanto, conformemente a quanto richiesto dal Procuratore Generale, va pronunciato l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo 81 per essere il reato estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni civili. Va aggiunto, per quanto riguarda il reato di cui al capo VV ascritto al ricorrente EM, che la riferibilità dell'impianto LL sua gestione è elemento sufficiente per fondarne l'affermazione di responsabilità. Peraltro, trattandosi di 143 W reato formale, l'iscrizione provinciale non rileva ai fini della mancanza di autorizzazione per i rifiuti ricevuti. Ancora, va evidenziato come il ricorso si palesi generico ed aspecifico non specificandosi in quale sede del giudizio di merito sarebbe stata dedotta la questione della regolarità dei controlli sui rifiuti in entrata, né della relativa risposta del giudice del merito. 11. Può passarsi a questo punto all'esame delle contestazioni relative al reato di omessa bonifica, anch'esso ad oggi prescritto e quindi esaminabile nei limiti dei sopra ricordati principi della sentenza delle Sezioni Unite Tettamanti. Appare opportuno riepilogare, ai fini di un più agevole esame dei motivi di ricorso, i reati di omessa bonifica con riferimento ai quali è intervenuta in sede di rinvio pronuncia di condanna. Trattasi dei reati di cui al: • capo 50 (omessa bonifica a seguito della gestione della discarica abusiva nell'area destinata LL cava SA di AS, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo 81), pag. 166; • capo 52 (solo per l'omessa bonifica a seguito della gestione della discarica Prevam Le NA, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo 14-bis), pag. 156; • capo 74 (omessa bonifica a seguito della gestione della discarica abusiva RN FO), pag. 162; • capo SS (omessa bonifica a seguito della gestione della discarica abusiva AT, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo RR), pag. 164; • capo UU (omessa bonifica a seguito della gestione della discarica abusiva AV RD, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo TT), pag. 165; • capo ZZ (omessa bonifica a seguito della gestione delle discariche abusive GIT, connesso al reato di gestione di discarica abusiva di cui al capo VV), pag. 166; ⚫ capo V (omessa bonifica a seguito allo sversamento di olii sul terreno circostante i comprensori degli impianti di Balzo LL Capra), per il quale viene attribuita la responsabilità al solo RT NE, non ricorrente, nel cui dispositivo non viene pronunciata condanna, (e in mancanza di impugnazione del PM l'omissione non può essere corretta), mentre vengono assolti EG, IL, GU, AM (deceduto), LL, marcheselli, PI, LI, LO e LO (v. pag. 158). Sono stati condannati: цвет 144 W - EG (consigliere delegato dal 12 gennaio 1998 al 28 settembre 2001, poi sostituito dal IL AR;
successivamente Presidente del Consorzio ET, dal 28 settembre 2001 in poi); - IL (direttore generale del Consorzio ET dal 1998 al 28 settembre 2001, poi sostituito da GU;
successivamente consigliere delegato, dal 28 settembre 2001 in poi); - GU (direttore generale del Consorzio ET, dal 28 settembre 2001 al 24 febbraio 2005); - LL (direttore di cantiere T17 dal 1997 al 5 febbraio 2002; direttore di tronco DT1 dal 19 luglio 2000 al 27 giugno 2003, poi sostituito da AM;
direttore di tronco DT2 dal 2 luglio 2002 al 27 giugno 2003 e da tale data in poi con responsabilità di coordinamento costruzioni in supporto LL direzione generale); - LL (direttore dei cantieri CBT1 di ES Fiorentino dal 13 maggio 1999 al 19 febbraio 2004, poi sostituito da IA;
direttore di tronco DT3 dal 27 giugno 2005; in seguito Direttore generale) per i reati ascritti ai capi 50, 52 (con la limitazione predetta), 74, SS, UU, ZZ;
- LI (direttore tecnico responsabile della direzione di tronco, fino al luglio 2002), LO (direttore di tronco DT3 dal 1998 al 27 giugno 2003, poi sostituito da LL) e PI (responsabile dell'ufficio logistica e ambiente dal 31 marzo 2000 al 14 settembre 2003, poi sostituito da DI AR), per i reati ascritti ai capi 50, 52 (con la limitazione predetta), SS, UU, ZZ;
- LO (direttore dei cantieri T5, T7 e CBT3 dal 1998 al 7 gennaio 2003, poi sostituito da DU BE), OR (legale rappresentante OR strade s.r.l., subappaltatrice del cantiere T1 Obis), RI (legale rappresentante della ditta AL s.p.a., gestore dell'impianto di betonaggio del cantiere T5), PI (legale rappresentante della ditta UN, titolare dell'impianto di betonaggio del cantiere T17), per i reati ascritti ai capi SS, UU, ZZ;
-BA e CO, (BA dal dicembre 1999 al 1 marzo 2001, direttore di cantiere Italstrade, subappaltatrice dei cantieri T11 e T12; CO fino al dicembre 1999, direttore di cantiere Italstrade, subappaltatrice dei cantieri T11 e T12), IA (legale rappresentante della società OL s.r.1., quale gestore di alcune cave), (oltre a LL AN e SS, non ricorrenti) per il reato di cui al capo 74; -· GI (intermediario tra ET ed il gestore finale dei rifiuti, legale rappresentante della ditta Agavi) per i reati ascritti ai capi SS, UU;
· ME (inteimediario e titolare degli impianti, legale rappresentante della ditta GIT - Grandi Inerti Taverini — s.r.1.), per il reato ascritto al capo ZZ;
- 145 WWex - AT (legale rappresentante della ditta AT, smaltitore), per il reato ascritto al capo SS. 12. Sempre in via preliminare, occorre porsi, anche per i reati di omessa bonifica, la questione della individuazione dell'oggetto del "devolutum", questione affrontata da quasi tutti i ricorsi. Ad avviso dei ricorrenti, la lettura combinata del dispositivo e della motivazione della sentenza della III Sezione penale di questa Corte, farebbe ritenere che i reati di cui ai capi SS, UU, ZZ non siano stati oggetto di annullamento con rinvio. In effetti la III Sezione di questa Corte di legittimità, a pag 89, ha confermato la pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste con riferimento ai capi 40 (discarica Rio Cucco), 45 (Prevam Dune Autostradali), 46 (Prevam Cari), 47 (OL A), 48 (OL B), 49 (OL C) e 77bis (Laghetti Forestan), chiarendo che in questi casi, secondo la motivazione fornita dLL prima Corte di appello, vi era prova di positiva conclusione dell'iter di bonifica con il rilascio delle liberatorie. E' vero che il giudice di legittimità, come evidenziato dai ricorrenti, ha precisato che il giudice di appello non aveva esaminato le restanti contestazioni, relative ai capi 39, 41, 42,43, 44, 50, 51, 52,53, 54, 55, 55 bis, ter, quater, quinquies, 74 e 94, ma da alcun elemento emerge la volontà del giudice rescindente di escludere i predetti capi dall'annullamento. Può anzi affermarsi che la motivazione consente di ricostruire la reale volontà del giudice a quo laddove afferma in via conclusiva e riepilogativa le ragioni dell'annullamento con rinvio in relazione ai restanti capi d'imputazione per i quali la Cassazione ha invece ritenuto insufficiente l'analisi espletata dLL Corte di Appello ed ha quindi rimesso gli atti LL Corte di appello per un esame più diretto e puntuale di tutte le altre procedure esperite e l'individuazione dei presupposti di fatto utili per l'applicazione dei principi interpretativi fissati. Deve, pertanto, affermarsi che la mancata indicazione dei reati di cui ai capi SS, UU e ZZ nella motivazione costituisce un mero errore materiale della stessa. Tale conclusione è avvalorata anche dLL lettura del dispositivo della sentenza della Terza Sezione, nella parte in cui annullava la sentenza impugnata al punto 3 del dispositivo, afferente i reati di omessa bonifica per i quali la Corte territoriale aveva pronunciato sentenza di assoluzione con la formula " perché i fatti non sussistono" (la pronuncia di annullamento non riguardava espressamente i reati contestati ai capi di imputazione 40, 45, 46, 47, 48, 49 e 77 bis, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per gli stessi). Al fine di corrispondere a specifica doglianza sul punto, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto in vari ricorsi, le contestazioni di cui ai capi 146 SS, UU, ZZ non riguardavano siti nei quali erano stati conferiti esclusivamente fanghi gestiti come rifiuti con asserita erronea indicazione CER a seguito di transcodifica (vedasi la motivazione della sentenza di appello alle pagg. 165 e segg.). Che la devoluzione al giudice del rinvio riguardasse, per esclusione, tutti i siti diversi da quelli interessati dalle liberatorie, nessuno escluso, si evince chiaramente dall'inciso a pagina 89 della sentenza rescindente laddove, traendo le conclusioni del percorso argomentativo, ha affermato che la sentenza di appello meritava conferma con riferimento a tutti i casi in cui le procedure di bonifica si erano concluse positivamente, mentre doveva essere annullata con rinvio in relazione ai restanti capi di imputazione per i quali non vi era stato un esame puntuale e non era stato possibile verificare i presupposti in fatto cui applicare i principi interpretativi fissati con la presente decisione, così rimettendone l'applicazione al giudice di merito. Sempre al fine di individuare l'oggetto del devolutum vanno affrontate le questioni sollevate da alcuni dei ricorrenti con riferimento al reato di cui al capo 74. Il ricorrente LO deduce che erroneamente il giudice a quo si è pronunciato anche in relazione al capo 74, che sarebbe rimasto coinvolto in una serie di errori giudiziari: nonostante non fosse stato oggetto di condanna da parte del Tribunale (pag. 548 e dispositivo), la prima sentenza della Corte di Appello, pur mancando I' impugnazione del P.M., aveva assolto il ricorrente anche dal reato di cui al capo 74, tanto che il PG aveva proposto ricorso per cassazione anche per questo capo e tale assoluzione era stata annullata dLL III Sezione penale di questa Corte. Effettivamente, in motivazione, a pagina 187, il giudice del rinvio ha affermato la responsabilità del LO anche per il reato di cui al capo 74 e, quindi, complessivamente, per quattro reati di omessa bonifica, laddove si dà atto della responsabilità dell'imputato per le contravvenzioni di cui ai capi 74 (RN FO), SS (discarica AT), capo TT (discarica AV RD) e ZZ (discariche GIT), nella qualità di Dirigente AV corresponsabile dell'inquinamento patito dai rispettivi siti in ragione del conferimento di smarino e fanghi i cui livelli di contaminazione (ripetutamente campionati, analizzati e certificati) avevano inevitabilmente indotto un inquinamento. Tuttavia, che LO fosse stato condannato in primo grado anche per il reato di cui al capo 74 si evince chiaramente dalle pagg. 96-96 della sentenza di primo grado. In ragione di ciò va fatta applicazione del principio secondo cui "in tema di annullamento con rinvio, il dispositivo non può essere letto ed interpretato 147 URAx disgiuntamente dLL motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di W integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire i termini del "devolutum" e a specificare i capi ed i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato (Sez. F, n. 45002/2012 ed ivi rif.); Deve darsi atto, in ogni caso, che nel frattempo anche il reato di cui al capo 74 è prescritto, e che poiché la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado, ciò impone che l'annullamento sia pronunciato con rinvio ai fini civili al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr., per i principi di riferimento la pronuncia Sez. Un. n.40109 del 18/7/2013, Sciortino, Rv. 256087). Sempre con riferimento al reato di cui al capo 74, va rilevato, quanto a LI, LO, PI, che in motivazione, a pagina 186, è stata affermata la responsabilità anche per il reato di cui al capo 74 e, quindi, complessivamente, per sei reati di omessa bonifica (oltre ai reati di cui ai capi 50, 52, SS, UU, ZZ). Tuttavia, il reato di cui al capo 74 non viene indicato nel dispositivo, né viene considerato in sede di trattamento sanzionatorio, che fa riferimento a pag. 207 LL pena base per il reato di cui all'art. 51 aumentata per ciascuna delle contravvenzioni in continuazione;
quindi il capo 74 non è stato considerato né ai fini del trattamento sanzionatorio, né in dispositivo;
inoltre per tale capo i tre ricorrenti non sono stati condannati al risarcimento del danno. Nelle more di questo procedimento, il reato de quo si è, in ogni caso, prescritto, per cui va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti dei tre imputati sopra indicati per essere il reato estinto per prescrizione ed, essendo intervenuta la causa estintiva, dopo la pronuncia della sentenza il primo grado, si impone l'annullamento con rinvio dinanzi al giudice competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p. Ancora con riferimento al capo 74, merita anche risposta il motivo 16 del ricorso IL, secondo cui la bonifica sarebbe stata impossibile in pendenza del sequestro. Il motivo è infondato, non avendo il ricorrente dedotto di aver chiesto inutilmente il dissequestro o l'autorizzazione all'accesso all'area ai fini degli interventi di bonifica (cfr. Sez. 3, n. 11498 del 15/12/2010 dep. il 2011, Ciabattoni, Rv. 249743, secondo cui il termine di prescrizione del reato permanente di omessa bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 decorre dal momento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area e non dal precedente sequestro del sito inquinante, che non giova a far cessare la condotta antigiuridica). 13. I ricorsi, per il resto, sono fondati per le ragioni che si andranno ad esaminare. URX I profili di fondatezza delle proposte doglianze attengono a due profili. 148 W Il primo è quello della carenza di motivazione in ordine all'effettività dell'inquinamento. Si era dedotta, in particolare, la violazione degli artt. 257 e 208 d.lgs 152/2006 e il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza del reato di omessa bonifica e, quindi, di una situazione di inquinamento dei predetti siti tale da comportare la necessità di bonifica degli stessi, prescindendo tuttavia dall'esistenza di una situazione con superamento delle CSR, così trascurando l'accertamento di un fondamentale elemento della fattispecie Nell'esaminare le censure proposte, vanno tenuti presenti i principi affermati dLL precedente sentenza di legittimità, al fine di verificare innanzitutto se il giudice si è ad essi attenuto. La sentenza della Terza Sezione penale ha ritenuto non condivisibile la metodologia adottata dLL prima sentenza della Corte fiorentina nell'affrontare il tema della bonifica delle discariche inquinate e della rilevanza delle liberatorie rilasciate dagli enti territoriali, senza tener conto della specificità delle singole situazioni, così privando il giudice di legittimità della conoscenza dei fatti storici riferiti a ciascuna ipotesi di reato. Ciò significa che non possono essere applicati in modo indifferenziato i criteri alle discariche per le quali non sono state avviate le procedure di bonifica, alle discariche conclusesi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e a quelle con procedure conclusesi successivamente a tale data. Con riferimento al problema rappresentato dall'applicabilità delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 152/2006, la prima pronuncia di legittimità, facendo riferimento ai precedenti di questa Corte GN e GI, ha ritenuto la disciplina sopravvenuta più favorevole rispetto LL precedente nella parte in cui innalza il livello della rilevanza penale e modifica le procedure e le modalità di accertamento, e dunque suscettibili di efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 2 c. 4 c.p.. Tuttavia è stato considerato fisiologico che le procedure si fossero avviate e sviluppate in linea con il d.lgs. 22/1997, mentre si è ritenuto che il principio fissato dall'art. 2, comma 4, trovasse applicazione solo qualora la disciplina sopravvenuta incidesse direttamente sulla fattispecie tipica. L'applicazione di tale principio, dunque, richiedeva nel caso in esame un approfondimento di ciascuna situazione dal momento che si è in presenza di reati che concernono una fattispecie tipica complessa sia vicende storiche articolate. In proposito questa Corte di legittimità, con la sentenza di annullamento, ha ricordato che per alcune discariche (capi d'imputazione 74, 7bis E, E bis) era stata ipotizzata in sede di contestazione la permanenza del reato di omessa bonifica, 149 sotto il profilo di omesso avvio delle procedure, ancora nel mede di luglio del 2006, mentre per altre emergeva dLL motivazione della sentenza di appello che l'avvio delle procedure aveva avuto luogo in epoca assai anteriore. La Terza Sezione Penale, partendo dal comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 sugli obblighi di segnalazione del gestore, ha affermato che le disposizioni in tema di bonifica (artt. 239 e segg. del d.lgs. 153/2006) non si pongono in diretto contatto con il concetto di discarica ma hanno riferimento a tutte le ipotesi di contaminazione, qualunque ne sia la causa, introducendo i concetti di soglia di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e di concentrazione soglia di rischio (CSR) e collegato a quest'ultimo l'avvio della procedura di caratterizzazione del sito volta a verificare se i valori soglia di rischio sono superati e si versa, o meno, in ipotesi di effettiva contaminazione del sito. Ciò premesso ha ritenuto che è del tutto fisiologico che l'avvio delle procedure di bonifica e lo svolgimento delle stesse abbiano seguito la normativa allora in vigore con riferimento ai presupposti di fatto, ai valori di riferimento alle metodologie di accertamento ed ai criteri utilizzati dall'ente territoriale per le proprie decisioni, con il conseguente obbligo per la società AV di attenersi alle determinazioni degli enti e seguire le prescrizioni e le procedure imposte così che il loro rispetto e la positiva conclusione delle procedure costituiscono fatti escludenti l'illecito. 14. Il tema dell'applicazione della disciplina introdotta con il d.lgs. 152/2006 poteva porsi, dunque, solo per le discariche ed i siti che avevano visto le condizioni verificarsi e le procedure avviarsi anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto e proseguire successivamente a tale data, mentre i nuovi valori e la nuova metodologia non potevano trovare applicazione alle condotte anteriori legate LL rilevazione dei presupposti di avvio della procedura ed LL conseguente condotta del gestore e del responsabile come prevista dall'art. 17 del d.lgs. 22/97. Pertanto, l'esame complessivo della motivazione porta a ritenere che il ragionamento svolto dLL sentenza di annullamento sia nel senso di:
1. legittimare le liberatorie rilasciate per procedimenti regolati dLL disciplina pregressa e di affermarne la rilevanza quale causa di esclusione della punibilità per l'omessa bonifica dei siti cui le stesse si riferiscono;
2. conservare carattere di illiceità all'omessa realizzazione dei progetti di bonifica presentati ed approvati sulla base della disciplina pregressa (fattispecie diversa da quella in esame);
3. in tutti gli altri casi, rimettere al giudizio di rinvio l'esame puntuale delle singole fattispecie, con l'indicazione, nei casi di omessa definizione delle procedure di bonifica prima dell'entrata in vigore del T.U.A., della disciplina di quest'ultimo 150 come riferimento esclusivo sia per la regolamentazione dei presupposti di attivazione del procedimento e delle relative fasi, sia per la rilevanza penale delle condotte, a conferma della continuità interpretativa con le sentenze GI e GN affermata in via generale all'inizio della parte della motivazione relativa all'esame dei reati di omessa bonifica. Ebbene, così individuato il devolutum, va rilevato che il giudice del rinvio è venuto meno innanzitutto all'obbligo di precisare, almeno per i casi in vi è stata condanna, se le procedure di bonifica si fossero concluse prima dell'entrata in vigore del TUA e di indicare invece i casi in di definizione della procedura di bonifica dopo l'entrata in vigore del T.U.A. Questa Corte di legittimità ha spiegato infatti che nelle procedure ancora in corso gli Enti competenti devono d'altronde attenersi ai nuovi parametri ed alle nuove metodologie e pertanto ogni decisione, in particolare il rilascio delle liberatorie, deve essere adottata nel rispetto del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi che aveva indicato la Terza Sezione di questa Corte in quanto si è limitata a richiamare, condividendolo, l'orientamento giurisprudenziale sulla natura più favorevole del reato di omessa bonifica introdotto dal T.U.A rispetto a quella prevista dal decreto Ronchi. In altri termini, una volta individuate nelle previsioni del T.U.A. le norme alle quali il giudice del rinvio doveva fare riferimento per valutare la rilevanza penale della omissione dell'obbligo di bonifica, hanno ragione i ricorrenti nel dolersi - e ciò consente al Collegio di dare una risposta congiunta alle varie questioni sulla attendibilità degli accertamenti analitici e sui parametri legali da applicare - che la sussistenza di tale obbligo doveva essere accertata con riguardo a un inquinamento provocato col superamento delle CSR, cioè dei "livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinarsi caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio specifica il cui esubero richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Ebbene, tale superamento non è stato accertato. Infatti, la sentenza di annullamento, per quanto riguarda lo smarino, a pag. 70 afferma: "in sede di giudizio è stato accertato che si è in presenza di materiali comunque contenenti sostanze inquinanti per le quali (come affermato dai giudici di appello) risultano spesso superati i limiti previsti dal D.M 25 ottobre 1999, n. 471, all. 1, colonna B. Tale circostanza non è contestata dai ricorrenti"; per quanto riguarda i fanghi a pag. 71 rileva:" l'accertata destinazione in discarica di fanghi di diversa provenienza e per i quali sono stati in molti casi accertati valori di sostanze inquinanti superiori a quelli in allora consentiti siano circostanze che escludono la possibilità di considerare penalmente irrilevanti le condotte dei ricorrenti". 151 W La sentenza impugnata, dunque, neppure sembra porsi la questione, pur essendo il superamento delle CSR un elemento strutturale del reato nella più favorevole conformazione introdotta nel 2006. Sono, pertanto, integralmente condivisibili le conclusioni del PG sulle conseguenze del mancato accertamento dei valori di concentrazione laddove fa riferimento LL sentenza 25718/2014, Santi, che partendo dal presupposto che il superamento delle CSR è elemento strutturale del reato di omessa bonifica, ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in assenza della verifica del superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio. Nella sentenza Santi si affermava: la doglianza sollevata dLL ricorrente ha puntualmente lamentato come il Tribunale non abbia accertato, ai fini della consumazione del reato ed LL stregua di quanto previsto dall'art. 257 cit., il superamento delle concentrazioni soglie di rischio che costituiscono parametro di natura diversa dal cd. limite di accettabilità di cui al D.M 25 ottobre 1999, 17. 471, nè abbia considerato che l'obbligo di bonifica deve essere correlato a un inquinamento provocato dal superamento delle suddette concentrazioni, essendosi invece limitato a ritenere sufficiente, sotto il profilo probatorio, l'indagine espletata dal competente settore ambiente del Comune e la segnalazione operata dal funzionario. E' mancata, dunque, la verifica dell'evento inquinamento richiesto come elemento essenziale della figura criminosa in oggetto, posto che per superamento delle concentrazioni soglia di rischio, cui il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257 subordina la punibilità delle condotte in esso previste, si intende il travalicamento di livelli di pericolo ben superiori ai previgenti parametri di concentrazione soglia di contaminazione (Sez. 3, n. 17817 del 17/1/2012, Bianchi, Rv. 252616)". 15. Strettamente connesso a tale tema è quello della natura del reato di omessa bonifica. La sentenza rescindente della Terza Sezione Penale ha criticato la metodologia della prima sentenza della Corte di appello che aveva applicato criteri indifferenziati alle discariche per le quali non era stata avviata la procedura di bonifica rispetto alle discariche con procedure conclusesi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, così privando il giudice di legittimità della conoscenza dei fatti storici. Ciò premesso il giudice di legittimità ha fatto riferimento ad ipotesi in cui non era stata avviata la procedura di bonifica ovvero a quelle in cui l'avvio delle procedure aveva avuto luogo in epoca anteriore, mentre non ha fatto alcun riferimento all'omessa realizzazione di un progetto di bonifica approvato. Ciò impone un chiarimento. 152 W I fatti contestati a titolo di omessa bonifica, trovano la loro disciplina nel paradigma normativo dell'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che è fattispecie meno grave della previgente disposizione di cui all'articolo 51 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito e si attenua il trattamento sanzionatorio. Infatti, mentre precedentemente l'evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato articolo 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dLL precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta (cfr. tra le altre, Sez. 3, 29/11/2006, GI, Rv. 235951). Si tratta di un reato omissivo, come si evince dal tenore letterale dell'articolo 257, laddove la condotta sanzionata viene individuata nella mancata esecuzione della bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento previsto. Ciò induce anche a ritenere che l'intervento debba avvenire in perfetta aderenza a quanto previsto nel progetto, con la conseguenza e la violazione può ritenersi perfezionata anche in caso di intervento eseguito in difformità da quanto formalmente pianificato, ovvero quando sia impedita la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione (Sez. 3, n. 35774 del 2/7/2010, Morgante, Rv. 248571). Originariamente la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 29855 del 8/9/2006, Pezzotti ed altro, Rv. 235255) riteneva non sussistessero sostanziali differenze tra vecchia e nuova disciplina, osservando come la struttura del reato di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006 fosse del tutto corrispondente a quella del precedente reato di cui d'art. 51-bis d.lgs. 22/97, poiché continua a prevedere la punibilità del fatto di inquinamento se l'autore non provvede "LL bonifica in conformità" al progetto di cui all'art. 242, mentre in precedenza era previsto che la bonifica dovesse avvenire secondo il procedimento del corrispondente art. 17. Un successivo dictum (Sez. 3, n. 9794 del 20/11/2006 dep. il 2007, GI, Rv. 235951) ebbe, invece a rilevare la non coincidenza tra la vecchia e la nuova disciplina se non per la struttura del reato contravvenzionale e la sua natura di reato di evento a condotta o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa, osservando come, al contrario, l'evento fosse diversamente configurato nelle fattispecie poiché, in quella previgente, consisteva nell'inquinamento, definito come superamento dei limiti di accettabilità previsti dal D.M. 471/99 o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento, mentre, 153 in quella vigente prevista dall'art. 257 d.lgs. 152/2006, l'evento è esclusivamente di danno, perché consiste solo nell'inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Nell'occasione questa Suprema Corte ebbe anche a chiarire che la condizione obiettiva di punibilità del non provvedere LL bonifica è configurata, nelle due normative a confronto, secondo presupposti e regole procedimentali non perfettamente sovrapponibili ed, infine, come il trattamento sanzionatorio risulti meno grave nella ipotesi attualmente in vigore. In un successivo intervento (Sez. 3, n. 26479 del 14/3/2007, GN, Rv. 237132 cfr. anche Sez. 3, n. 22006 del 13/4/2010, Mazzocco ed altri, Rv. 247650) questa Corte di legittimità ebbe a confermare tale indirizzo, precisando che l'articolo 257 ha riformulato il contenuto dell'abrogato articolo 51-bis d.lgs. 22/97 "... in modo più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (abrogatio sine abolitione)". Diversamente da quanto previsto nel d.lgs. 22/97, le sanzioni (pena detentiva e pecuniaria) sono applicabili in alternativa tra loro e non congiuntamente, mentre una pena inferiore nel minimo è prevista in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, comma 1 (da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 304, comma 2). Sul punto la giurisprudenza ha precisato che la segnalazione è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione (Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, Schembri, Rv. 238055; cfr. anche Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli, Rv. 248708; Sez. 3, n. 16702 del 29/4/2011, Cioni). E' stato anche precisato che per superamento delle concentrazioni soglia di rischio, cui l'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 subordina la punibilità delle condotte in esso previste, si intende il travalicamento di livelli di pericolo ben superiori ai previgenti parametri di concentrazione soglia di contaminazione (Sez. 3, n. 17187 del 17/1/2012, Bianchi, Rv. 252616). Questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui limita l'applicazione della "condizione di non punibilità" di cui all'art. 257, comma quarto, ai soli reati ambientali nei quali l'evento inquinamento concorre ad integrare la fattispecie, in quanto la scelta del legislatore di favorire la bonifica del sito secondo le indicazioni scaturenti dal progetto redatto ai sensi degli artt. 242 e segg. del d.lgs. n. 152 del 2006, risponde a canoni di logica e razionalità, giustificandosi con l'esigenza di garantire l'efficacia dell'intervento di ripristino nei più gravi casi in cui si rende necessaria l'adozione di uno specifico piano di bonifica (Sez. 3, n. 18502 del 154 W W x 16/3/2011, Spirineo, Rv. 250304, fattispecie di condanna per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti). 16. L'articolo 257 del d.lgs. 152/06 oggi vigente, e più favorevole, punisce dunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio, se non provvede LL bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti". Il presupposto della condotta omissiva sanzionata, va ribadito, non è più costituito dal pericolo concreto ed attuale di inquinamento come avveniva sotto la vigenza del d.lgs. 22/97, bensì da un inquinamento determinato con il superamento delle "concentrazioni soglia di rischio" (CSR) accertabile attraverso la complessa procedura stabilita dall'articolo 242, con conseguente contrazione delle possibilità di applicazione in concreto della disposizione. In dottrina si ritiene, comunque, che la procedura sia in ogni caso attivabile anche in presenza di eventi accidentali pur in mancanza di un'espressa previsione normativa quale quella contenuta nell'articolo 17 del "decreto Ronchi", in considerazione del fatto che, secondo la relazione introduttiva al d.lgs. 152/06, le finalità della nuova disciplina sono quelle "di riordino e coordinamento delle previgenti procedure di bonifica" e del contenuto del citato articolo 242, ove si utilizza l'espressione " al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito". Ne consegue che il caso in esame va valutato LL stregua della nuova disciplina secondo il principio di stretta legalità e quello dell'applicazione della normativa più favorevole. In questa prospettiva deve rilevarsi, coerentemente alle conclusioni del Procuratore Generale, che i giudici del rinvio, nella sentenza oggi impugnata, non hanno adeguatamente e compiutamente accertato, ai fini della consumazione del reato, il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio (CSR), ne' hanno considerato che l'obbligo di bonifica deve, ora, essere correlato a un inquinamento provocato col superamento delle suddette concentrazioni. In altri termini, la seconda sentenza della Corte fiorentina non dà conto che sia stato accertato in modo compiuto l'evento di danno dell'inquinamento, dimostrato dal superamento dei limiti di accettabilità e, rispetto LL nuova e più favorevole formulazione della norma, appare avere mancato qualsiasi verifica dell'evento inquinamento richiesto come elemento essenziale della nuova figura criminosa (in termini, Sez. 3, 29/1/2009, Capucciati, Rv. 243115). 155 Per gli effetti penali, dunque, la sentenza de quo va annullata senza rinvio ai fini penali, nei confronti di IL AR, GU Giovanni, LI OB, LL FR, LL RO OL, LO IU, PI IO, LO LE, GI LD OL, RI OL, PI LD, AT BR, ME OL, OR Giovanni, BA TI, CO Giovanni, IA OT, come agli stessi rispettivamente ascritti, e per l'effetto estensivo - anche nei confronti di - LL AN ON e SS SA, perché estinti a seguito di intervenuta prescrizione. Ai fini civili, invece, la sentenza va annullata, nei confronti dei medesimi ricorrenti, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui il Collegio ritiene di dover rimettere il regolamento delle spese fra le parti ivi compreso il responsabile civile - anche per il presente giudizio;
- Occorrerà, dunque, che il giudice del merito operi una valutazione in tal senso. La violazione dei limiti di contaminazione potrà essere ritenuta anche sulla base di elementi indiziari, fermo restando che il degrado del sito e la natura illecita della gestione operativa non sono in sé elementi presuntivi, atteso che il reato presuppone la violazione di ben precisi standard. La possibilità di accertare in via presuntiva il superamento dei c.d. standard, infatti, è un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 15246 del 10/3/2015, Bertuzzi, non massimata, che richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. 5 n. 2532/2012 e Tar Lazio, Roma, Sez. 1, n. 6033/2012, ha affermato il principio di diritto secondo cui la prova dell'omessa bonifica "può essere data in via diretta o indiretta;
in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta LL tutela ambientale si può avvalere anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori"). 17. Una volta dato conto in motivazione della presenza di inquinamento nei siti, e quindi della sussistenza o meno' degli elementi costitutivi del reato, in caso di esito positivo del riscontro, il giudice del rinvio, in sede civile (come si è detto, infatti, ai fini penali il reato risulta essere estinto per intervenuta prescrizione) dovrà verificare punto nodale dell'odierno decidere- la questione della perdurante attribuibilità dei reati di omessa bonifica alle persone fisiche degli amministratori succeduti nella carica. I numerosi motivi di ricorso circa la responsabilità per il reato di omessa bonifica riguardano, infatti, fondamentalmente due aspetti:
1. l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento;
2. la ultrattività dell'obbligo di bonifica 156 Roy dopo la cessazione della carica, ovvero dopo che sia portata a compimento l'esecuzione del rapporto contrattuale con il soggetto esterno LL società. Mancando specifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto, ritiene allora il Collegio che occorre allora fornire delle risposte precise in materia di responsabilità per omessa bonifica nelle organizzazioni complesse. La prima conclusione cui deve pervenirsi, in sede di interpretazione dell'art. 242 T.U.A. che pure riferisce l'obbligo di attivare le procedure di bonifica al ' "responsabile" dell'inquinamento, è che tale obbligo grava sull'ente in virtù del rapporto organico con il soggetto in esso incardinato e della conseguente imputazione LL persona giuridica del suo comportamento e dei relativi obblighi, salvo che sia dimostrato che egli abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società. Opinare in tal senso appare, peraltro, coerente con quanto questa Corte di legittimità afferma, nel caso una attività illecita venga posta in essere da un soggetto collettivo attraverso i suoi organi rappresentativi, per quanto concerne la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 17349 del 29/3/2001, Mingione, Rv. 219698) o dell'area sulla quale insiste la discarica abusiva (Sez. 3, n. 44426 del 7/10/2004, Vangi, Rv. 230469) appartenenti LL società di cui all'epoca dei fatti l'imputato era legale rappresentante. Mentre LL persona fisica dell'amministratore è pacifico che faccia capo la responsabilità penale per i singoli atti delittuosi, ogni altra conseguenza patrimoniale non può non ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di rottura del rapporto organico per avere il soggetto agito di propria esclusiva iniziativa. In sostanza, l'obbligo di bonificare è del soggetto collettivo, mentre, per la sua inosservanza, occorre distinguere tra il profilo patrimoniale, del quale risponde la società, e quello della responsabilità penale, che riguarda l'organo rappresentativo. Un'affermazione siffatta, tuttavia, interessando in questa sede proprio la responsabilità penale, lascia aperto il problema di cosa accada in caso di successione nell'amministrazione della società o di cessazione della carica. Ritiene il Collegio, infatti, che minori problemi si pongano per l'amministratore subentrante, il quale, se non immediatamente, ma dopo un tempo congruo dall'assunzione della carica, assume su di sé l'obbligo che già gravava sul suo predecessore, ancorché egli non ricoprisse la carica al momento in cui si è realizzato l'inquinamento. In tal senso, pertanto, non sono fondate le doglianze di quanti assumono di non avere responsabilità in ragione del loro successivo ingresso nel consorzio AV. E' evidente, infatti, che se ciò fosse sufficiente a mandare tutti esenti da 157 responsabilità penale, basterebbe un radicale ricambio dirigenziale, ad inquinamento avvenuto, per frustrare la portata del precetto penale. L'amministratore subentrante risponde dell'omessa bonifica in quanto nelle attività d'impresa aventi impatto sull'ambiente, l'insorgenza di un obbligo di bonifica costituisce un evento possibile e prevedibile, con la conseguenza che grava sull'amministratore subentrante un obbligo di verifica della realtà gestionale inclusivo sia dell'eventuale pendenza di progetti di bonifica approvati e da eseguire, sia della sussistenza di condizioni fattuali giustificanti o un obbligo di avvio della procedura di bonifica o un obbligo di bonifica "tourt court" per le pregresse attività di contaminazione. Conferente appare il richiamo operato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria ai casi, in cui si evince la medesima ratio, laddove questa Corte di legittimità ha affermato, in tema di omesso versamento dell'IVA da parte di una società di capitali, che versa in dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia acquistato le quote sociali e abbia assunto la carica di amministratore, senza compiere il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali" (Sez. 3 n. 3636 del 9/10/2013 dep. il 2014, Stocco, Rv. 259092, che ha escluso il carattere "colposo" dell'addebito, attesa la particolare semplicità delle verifiche che avrebbero consentito di appurare l'incombenza dell'obbligo tributario;
conforme Sez. 3, n. 38687 del 4/6/2014, Decataldo, Rv. 260390). Ancora, recentemente, sviluppando un ragionamento che ben può attagliarsi, mutatis mutandis, al caso che ci occupa, questa Corte di legittimità ha affermato che risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 34927 del 24/6/2015, Alfieri, Rv. 264882). 18. Per completare il quadro, occorre approfondire il tema della responsabilità dell'amministratore subentrante con riguardo anche LL posizione ed LL - conseguente responsabilità- dell'amministratore cessante. In proposito, merita di essere verificata l'ipotesi dell'amministratore all'epoca dell'evento di contaminazione che continui nella carica fino al momento in cui: a) 158 W presentato il progetto, allo stesso non sia data esecuzione nel termine previsto (nel qual caso si configura la contravvenzione di cui all'art. 257 T.U.A., se la condotta è colposa ed il delitto di cui all'art. 452-terdecies cod.pen. se dolosa); b) non essendo stato attivato o completato l'iter procedimentale finalizzato LL approvazione del progetto, può ritenersi inadempiuto l'obbligo di bonifica che giustifica la doverosità di tale attivazione (nel qual caso, non si configura la contravvenzione di cui all'art. 257 T.U.A., mancando un progetto approvato, ma può configurarsi il delitto di cui all'art. 452-terdecies cod.pen. nel caso di omissione dolosa). In queste evenienze, l'omissione si è già verificata e, nel caso di successivo subentro di un nuovo amministratore, anche l'amministratore subentrante ne risponderà alle condizioni dette nel paragrafo che precede. Non va trascurato, infatti, che il reato in discussione è un reato permanente (cfr. Sez. 1, n. 29855 dell'8/09/2006, Pezzotti, Rv. 235255 e Sez. 3, n. 11498 del 15/12/2010 - dep. il 2011, Ciabattoni, Rv. 2497439). Ebbene, va ricordato che questa Corte di legittimità in relazione ad un reato permanente, quale è quello di emissioni in atmosfera senza autorizzazione (art. 279, comma 1, parte prima, T.U.A.) in cui la consumazione era iniziata prima dell'assunzione della carica, ha affermato la responsabilità dell'amministratore subentrante, sul presupposto che il reato non si esaurisse con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale era iniziata la costruzione dell'impianto o l'esercizio di esso senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, fosse integrato anche da coloro che successivamente avessero assunto la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o di cessare l'attività in assenza della stessa (cfr. Sez. 3, n. 3206 del 2/10/2014, Pasquinelli, Rv. 262009; conf. Sez. 3, n. 12436 del 20/02/2008, Contento, Rv. 238924). La situazione, nel caso che ci occupa, è assolutamente speculare, per gli amministratori subentrati, per i quali non vi sono dubbi -una volta, come detto, che sia stato superato il vaglio dell'esistenza in concreto dell'inquinamento- circa la possibilità di una loro penale responsabilità per il reato di omessa bonifica anche se subentrati nella carica successivamente al determinato inquinamento del sito. Qui risiede la decisiva differenza rispetto al reato di gestione abusiva di discarica. Mentre per l'omessa bonifica viene in rilievo un obbligo di facere (la bonifica, appunto, nei termini di cui si è detto), nella gestione abusiva di discarica sussiste un obbligo di non facere (nel senso di non accumulare rifiuti in quel sito). E' evidente allora che nella gestione di discarica abusiva non può subentrarsi nella responsabilità di chi era LL guida della società allorquando si è realizzata la discarica stessa. 159 19. Il ragionamento da farsi per la responsabilità dell'amministratore cessato dLL carica impone, però, ulteriori puntualizzazioni, giacché la responsabilità in ipotesi concorrente- del medesimo non può essere limitata all'ipotesi di cui si è detto nel paragrafo che precede. A tal riguardo, può essere utile ricordare il principio affermato riguardo al reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, del quale non risponde chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 cod. pen., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata (Sez. 3, n. 53158 del 2/07/2014, Lombardi, Rv. 261596, fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di conferma di provvedimento di sequestro preventivo per il reato di omesso versamento di IVA, evidenziando la necessità di verificare se il comportamento dell'amministratore di fatto di una società dichiarata fallita prima della scadenza dell'obbligo fiscale fosse stato finalizzato LL evasione dell'imposta attraverso una strumentale dichiarazione di fallimento;
conf. Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, Faotto, Rv. 259808). Sulla base di tale principio, il giudice del merito è tenuto ad operare una valutazione caso per caso sulla condotta dell'amministratore uscente confermando la sua responsabilità:
1. nell'ipotesi di sostituzione surrettiziamente realizzata per sottrarsi alle responsabilità penali, nel qual caso l'amministratore mero prestanome, ove non sia autore mediato scriminato ex art. 48 c.p., potrà rispondere di concorso con l'amministratore sostituito;
2. nel caso in cui abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a nonna dell'art. 110 c.p., all'omissione della persona subentrata ed obbligata;
3 nell'ipotesi di cui si è detto sopra del comportamento omissivo già realizzatosi nel periodo di vigenza in carica dell'amministratore poi solo successivamente cessato. Resta fermo, quindi, che soggetto attivo dei reati suddetti è colui che ha poteri di gestione dell'ente al momento consumativo del reato. Del resto una soluzione in tale prospettiva è implicitamente LL base della conferma, da parte della sentenza di annullamento, dell'assoluzione del EG per non aver commesso il fatto per le condotte successive al 28.9.2001, epoca in cui i presupposti per l'obbligo di bonifica si erano già verificati ma egli aveva assunto una carica riconosciuta come non operativa e gestionale. 160 Appare non condivisibile -e in contraddizione con il decisum riguardante il EG- il ragionamento che pare fare la Corte del rinvio per fondare l'ultrattività della responsabilità dell'amministratore cessato. Si sostiene, infatti, che la stessa deriverebbe dal fatto che, come quest'ultimo si giova della bonifica che il subentrante opera rispetto all'inquinamento di cui la società si è resa responsabile allorquando egli era in carica, così dovrebbe realizzarsi l'inverso, e cioè che egli rimanga responsabile sine die della mancata bonifica se chi gli è subentrato nella carica non si attiva. Si è detto, che un'interpretazione siffatta non corrisponde né LL lettera e nemmeno LL ratio della norma. Non può sottacersi peraltro, come sia fondata l'obiezione che sul punto fanno numerosi ricorrenti, e cioè che, una volta cessato dLL carica, non solo il vecchio amministratore non avrebbe, in casi come quello che ci occupa, la capacità economica per far fronte agli oneri di bonifica, ma non avrebbe neanche alcun titolo per interagire con le Amministrazioni pubbliche per le attività propedeutiche LL stessa. 20. Diversamente articolati, invece, sono i principi che regolano la responsabilità del soggetto terzo che, con la propria azione od omissione, abbia contribuito al verificarsi dell'evento di contaminazione nell'ambito dell'attività propria del committente, con il quale collabora in forza di un rapporto contrattuale d'opera (es. impresa di betonaggio) o di servizi (intermediario). Tale rapporto contrattuale può determinare l'insorgenza di una posizione di garanzia che rende il terzo, ricorrendone le condizioni fattuali, corresponsabile dell'evento di contaminazione e, quindi, coobligato LL bonifica. Il principio di colpevolezza che sovraintende LL fase di esecuzione della bonifica comporta però la valutazione, anche in tale ipotesi, caso per caso, della situazione concreta. La motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, sotto tale aspetto, è assolutamente carente. Non solo. E' mancata anche la verifica circa l'applicabilità del principio che, se è uno solo dei soggetti corresponsabili della contaminazione a provvedere LL bonifica, può farsi applicazione, per escludere la responsabilità anche degli altri, dei principi affermati dLL giurisprudenza per la configurabilità della attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., eseguito da un terzo (assicurazione, o società, od ente nella quale opera l'imputato), che viene ritenuto effettuato personalmente dall'imputato purché ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (cfr, ex multis, sez. 4, n. 14523/2011 e n. 23663/2013). 161 N ex La sussistenza di tali condizioni si presume qualora la bonifica sia eseguita dLL società con cui il responsabile dell'inquinamento abbia un rapporto organico (ad esempio, quale amministratore). La sentenza, per quanto detto, non ha fatto applicazione di tali principi. 21. In conclusione, quanto al reato di omessa bonifica, la sentenza presenta gravi carenze motivazionali nonché l'erronea applicazione dell'art. 257 T.U. riguardo al mancato accertamento del superamento delle CSR e circa l'attribuzione delle responsabilità soggettive. Stante la prescrizione del reato (LL data del 6 aprile 2014) e le rilevate carenze motivazionali e violazioni di legge, va applicata la giurisprudenza secondo cui il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta estinzione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di condanna impugnata di un vizio di carenza motivazionale, comporta, ai fini penali, l'annullamento senza rinvio in conseguenza della predetta causa estintiva ed, ai fini civili, l'annullamento con rinvio, secondo il principio ricavabile dLL già citata sentenza delle Sezioni Unite Sciortino, al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. in termini, ex plurimis, le pronunce di questa Corte n. 9399/07, Rv. 235843; n. 26111/08, non massimata;
n. 14450/09, Rv. 244002; n. 26299/09, Rv. 244533; n. 32577/10, Rv. 247973; n. 594/11, rv. 252665; n. 15015/12, Rv. 252487). L'annullamento va esteso, ex art. 587 c.p.p., LL condanna di LL AN e SS, non ricorrenti, in quanto l'effetto estintivo si è verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, essendo stata la sentenza emessa il 21 marzo 2014, con riserva di motivazione entro giorni 90 e depositata in data 29 maggio 2014 (cfr. Sez. U., n. 19054 del 20/12/2012- dep. 2013- Vattani, Rv. 255257, secondo cui la declaratoria di estinzione del reato non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 c.p.p., se il giudicato di colpevolezza si è formato nei suoi confronti prima del verificarsi dell'effetto estintivo, in ragione del decorso del termine di prescrizione successivamente LL emissione della sentenza). In sede di rinvio potrà poi essere esaminata la documentazione prodotta inammissibilmente in questa sede in relazione al reato di cui al capo 74. 22. Quanto ai ricorsi di OF CO e EU NC, gli stessi vanno rigettati. In relazione al primo motivo (comune, peraltro, anche ad IA OT) va rilevato che la condanna al risarcimento dei danni riguarda i reati di 162 In ex danneggiamento di cui al capo 11 della prima sentenza di appello, per i quali la cassazione ha respinto i ricorsi degli imputati. Non è pertanto riscontrabile alcuna manifesta contraddittorietà nella condanna al risarcimento dei danni, sia per la differenza ontologica tra il reato di omessa bonifica e quello di danneggiamento (che non riguarda la sola contaminazione ma comprende le più ampie forme di aggressione della risorsa idrica come contestate e riconosciute sussistenti), sia perché la declaratoria di prescrizione per tale reato e la relativa condanna al risarcimento del danno sono coperti da giudicato. Fermo restando tale vincolo, si aggiunga che la liberatoria non può, comunque, costituire causa di non punibilità per il delitto di danneggiamento, sia per le ragioni (assorbenti) già illustrate, sia perché l'art. 257, comma 4, TUA, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore LL legge n. 68/2015, limitava l'applicazione della "condizione di non punibilità" dell'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti "ai reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1", e, quindi, non era estensibile al delitto di danneggiamento, trattandosi di delitto comune eventualmente configurabile nel caso di inquinamento ambientale. Anche il secondo motivo è infondato, giacché entrambi gli imputati risultano condannati nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 18 bis (discarica Cava Calce PA), successivamente dichiarato prescritto in data antecedente LL sentenza di primo grado. Al rigetto del ricorso consegue ex lege per OF CO e EU NC, la condanna al pagamento delle spese processuali, ritenendo invece il Collegio che vadano compensate le spese tra le parti, sussistendo giustificati motivi in considerazione della complessità dei fatti e delle questioni esaminate. 23. In relazione al delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 53bis d.lgs. 22/1997 (oggi art. 260 d.lgs. 152/06) il giudice del rinvio ha ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 53-bis, d.lgs n. 22/1997, trasfuso nel successivo art. 260 d.lgs n. 152/2006, valorizzando innanzitutto il dato oggettivo che i rifiuti prodotti dalle attività di escavazione e dalle altre funzionali LL realizzazione delle gallerie, erano stati oggetto di gestione abusiva condotta con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate. In tal senso è stato sottolineato che dLL copiosa documentazione raccolta era emerso l'intendimento di partenza di AV (e per esso dei suoi Dirigenti) di considerare il materiale estratto dalle gallerie, smarino e fanghi, correlati ai lavori, 163 come non-rifiuti, gestibili al di fuori di uno schema precauzionale specifico, almeno sino al sopravvenire del sequestro del 23.6.2001 allorché l'intervento di AR prima, e dell'Autorità Giudiziaria poi, aveva rilevato la pericolosità della situazione. Ciononostante, dopo la restituzione delle aree sequestrate (occorsa quasi interamente il successivo 3.7.2001), l'attività di gestione dei materiali di risulta era proseguita sostanzialmente negli stessi termini, salvo avviare per alcuni siti una serie di procedure di bonifica. Per altri invece, non vi era stata alcuna bonifica né era stata ottenuta alcuna autorizzazione, ma si era proseguito a smaltire rifiuti al di fuori di ogni legalità, impiegando ditte di trasporti non autorizzate LL movimentazione dei rifiuti e prive di autorizzazione all'interno dei cantieri. Le violazioni registrate, per quantità e qualità, rappresentavano, secondo la Corte territoriale, sicuramente un quadro fattuale che per la sistematicità e interna coerenza (operativa e finalistica), non poteva non essere considerato unitariamente anche in termini di realizzazione di un traffico organizzato di rifiuti, sostanziandosi in un unico itinerario operativo che intendeva sostanzialmente superare "di fatto" tutte le problematiche inerenti LL produzione di rifiuti contaminati. Tale sicuro intendimento era stato condotto, secondo il giudice del rinvio, in modo conforme e unitario dai Dirigenti di AV, i quali, come avevano concorso in tutte le contravvenzioni sopra indicate, così avevano organizzato in modo coerente e continuativo tutte le attività di movimentazione, trasporto, miscelazione, discarica e cessione a terzi di smarino e fanghi. Ciò con il fine primario ed essenziale di realizzare riduzioni di costi e con ciò stesso un ingiusto profitto, tale perché perseguito arrecando un pregiudizio LL collettività che avrebbe dovuto e potuto essere evitato, definito dLL stessa sentenza di annullamento "un impatto notevolissimo sull'ambiente, sia in termini di modificazione dell'assetto del territorio sia in termini di introduzione nell'ambiente di sostanze inquinanti per quantità straordinariamente elevate". Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di merito, richiamando sul punto le argomentazioni del Tribunale, aveva rilevato che le contravvenzioni consumate erano sorrette dal medesimo dolo specifico riscontrato nel delitto in esame. In questa prospettiva è stata esclusa qualunque forma di buona fede nell'agire degli imputati, ciò in quanto la particolare e non contestabile professionalità specifica induceva a concludere che essi fossero a piena conoscenza della qualità di rifiuto dello smarino e dei fanghi trattati nonché degli oneri di legge in tema di rifiuti. La stessa sistematicità delle violazioni dimostrava l'assenza di qualsiasi buona fede e come la scelta di prescindere dagli obblighi di legge nella esecuzione 164 n We dell'opera pubblica fosse stata una scelta non soltanto riferibile al vertice del Consorzio nel suo complesso, ma anche condivisa ai vari livelli della complessa struttura organizzativa. Non era certamente casuale, secondo il giudice del rinvio, che le medesime scelte relative LL allocazione dello smarino e dei fanghi erano state adottate in relazione a ciascuno dei cantieri in maniera sostanzialmente identica;
così come le procedure di lavaggio degli inerti e di gestione dei relativi fanghi era stata pressoché identica in tutti i cantieri. Le suddette circostanze evidenziavano una compartecipazione consapevole dei direttori di cantiere e dei preposti alle scelte operate a livello di vertice aziendale, motivata esclusivamente da una valutazione di carattere prettamente di profitto dell'impresa, con conseguente profilo di corresponsabilità mediante un apporto concreto LL condotta illecita. Il giudicante ha, in conclusione, ritenuto che tutti i dirigenti AV avevano preso parte diretta LL complessiva operazione organizzata capillarmente e con alle modalità varie per gestire abusivamente i rifiuti prodotti, richiamandosi osservazioni concernenti il concorso di costoro nei singoli reati contravvenzionali, ciascuno relativo ad una delle operazioni illecite che sono risultate coordinate tra loro per conseguire lo scopo prefissato, ovvero il profitto economico anche a spese dell'ambiente e dei diritti primari della collettività. Ciascuno d'altronde, come per le contravvenzioni, aveva agito e partecipato soltanto nel tempo in cui aveva fornito le proprie prestazioni professionali a favore di AV. Le stesse considerazioni sono state svolte per quanti, estranei a AV, avevano stabilmente contribuito LL consumazione di più reati in un medesimo organico complesso di attività, producendo, gestendo e/o abbancando rifiuti senza autorizzazione. Con riferimento LL posizione dei soggetti esterni LL AV il giudice del rinvio ha affermato che gli stessi avevano avuto coscienza precisa che gli scarti provenienti dLL lavorazione degli inerti per la produzione di calcestruzzo fossero rifiuti speciali e necessitassero di mirati canali di smaltimento e/o recupero, affidandosi ai siti individuati da AV rispetto ai quali avevano il dovere - rimasto inadempiuto di accertare l'idoneità e legittimità degli stessi, così constatando che i siti prescelti, i trasportatori selezionati, le modalità collaterali di gestione, erano del tutto inadeguati e di fatto rendevano illecita l'intera congerie di operazioni. E' stato, altresì, affermato che gli imputati non potevano non aver preso coscienza che le modalità di smaltimento dello smarino e dei fanghi erano del tutto insufficienti e prive di adeguata copertura autorizzatoria, trattandosi di un insieme articolato di atti di smaltimento che dovevano essere coordinati tra loro e gestiti in modo che giornalmente svariate 165 play tonnellate di scarti di lavorazione raggiungessero il sito prescelto per il suo definitivo abbandono: ciò nell'arco di alcuni anni, ininterrottamente. Tale impostazione non è condivisibile. La condotta sanzionata dall'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, LL quale la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto piena continuità normativa con quella sanzionata dal previgente art. 53-bis del d.lgs. n. 22/1997, richiede quale elemento soggettivo, ai fini della configurabilità del reato, il dolo specifico di ingiusto profitto, in conformità a quanto emerge dal testo della norma in esame. La giurisprudenza, dopo avere premesso come sia "ingiusto” non soltanto il profitto esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti o ad operazioni volte LL manipolazione fraudolenta dei codici tipologici, ha affermato che il "profitto" non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato dLL semplice riduzione dei costi aziendali e da rafforzamento nella posizione apicale all'interno dell'azienda da parte degli imputati, individuando in ciò un conseguente vantaggio personale immediato e futuro (v. in tal senso, Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232349, Sez. 4, n. 45598 del 6/10/2005, Saretto, Rv. 232639, Sez. 4, n. 28159 del 2/07/2007, Costa, Rv. 236907; Sez. 3, n.41319 del 8/11/2006, Pecoraro, non massimata). Ed è stato chiarito che ai fini della configurazione del reato non è necessario l'effettivo conseguimento di tale vantaggio (v., di recente, Sez 3, n. 18669 del'8/01/2015, Gattuso, non massimata, e la già citata sentenza n. 40827 del 2005). Va però evidenziato che nel caso in esame difetta proprio il profilo del dolo specifico. Il giudice del rinvio, coerentemente al dictum della sentenza rescindente, ha escluso la necessità, ai fini della configurabilità del reato, di un preventivo accordo tra i concorrenti, stante la natura monosoggettiva dello stesso, affermando che lo stesso si configura con la consapevole adesione ad un metodo di gestione illegale di rifiuti desumibile dLL pluralità delle condotte e dalle sue dimensioni. A tale affermazione, non ha fatto però seguito un'attenta indagine volta a verificare se l'allocazione illecita in discarica fosse altresì sintomatica di attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti, che presuppone la prova della consapevolezza di ciascuno degli imputati di aderire ad una organizzazione illecita, per conseguire un ingiusto profitto, da intendere come sopra precisato. Infatti, la Corte territoriale, per quanto attiene ai soggetti operanti ai vertici di ET, ha fatto automaticamente discendere dLL responsabilità per le contravvenzioni di discarica abusiva e di omessa bonifica, la consapevole adesione ad un'attività continuativa ed organizzata finalizzata LL abusiva gestione di 166 ingenti quantità di rifiuti. Mentre per i soggetti esterni, gestori delle ditte di betonaggio, l'elemento soggettivo del reato è stato tratto dalle modalità di smaltimento dello smarino e dei fanghi nonché dLL evidente inadeguatezza dei siti. L'impostazione adottata dal giudice del rinvio non ha tenuto conto dei principi sopra indicati in tema di dolo specifico e impone, per l'effetto, l'annullamento della decisione. E' stata, infatti, non solo omessa ogni indagine sull'elemento soggettivo del reato de quo, che pure era stata sollecitata nella sentenza di annullamento, ma non è stato tenuto conto di quegli elementi che, per converso, concorrevano ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Proprio la valorizzazione di questi elementi giustifica che l'annullamento va fatto senza rinvio. In particolare, così non è stato valorizzato il dato emergente con chiarezza dLL sentenza di primo grado concernente lo stato di incertezza sulla natura del rifiuto del materiale proveniente dallo scavo delle gallerie, di cui è testimonianza l'adozione nel 1999 di un codice CER suggerito dLL stessa AR, nell'ambito di un confronto continuo che il Consorzio ha sempre ricercato con gli enti pubblici;
confronto che appare certamente incompatibile con la coscienza e volontà di compiere più operazioni abusive di smaltimento, al fine di conseguire un ingiusto profitto. Testimonianza di tale incertezza è da individuare altresì nella legge 21 dicembre 2001 n. 443 [cd. Legge Lunardi], contenente "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", che nell'articolo 1, comma 17, dispone che il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano "nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti". Si tratta di un dato normativo inequivoco che milita decisivamente in senso contrario rispetto all'impostazione accusatoria e non conforta affatto della sussistenza del dolo specifico. Analoghe considerazioni valgono per i soggetti esterni a AV, gestori delle società di betonaggio, per i quali la sentenza si limita, come già accennato in 167 precedenza, a fondare l'elemento soggettivo del reato in esame esclusivamente sulle modalità di smaltimento e sulla inadeguatezza dei siti, senza neanche indicare il profitto che gli stessi avrebbero tratto da tale illecita attività. Anche tale argomentare è del tutto insufficiente e non consente ulteriori approfondimenti, in una vicenda in cui è impraticabile sostenere il dolo specifico, da intendere come sopra specificato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula perché il fatto non costituisce reato nei confronti di IL AR, LL RO OL, LL FR, GU Giovanni, LI OB, EG ER, PI IO, LO IU, LO LE, RI OL, PI LD, GI LD OL, AT BR e ME OL e, per l'effetto estensivo, di OR Giovanni, perché il fatto non costituisce reato, con la conseguente revoca di tutte le conseguenti statuizioni civili, ivi comprese quelle a carico del responsabile civile. 24. In ultimo, va affrontata la questione il tema della legittimazione delle parti civili che non avevano proposto ricorso per cassazione a formulare in sede di rinvio le proprie conclusioni, motivo trasversale a tutti i Dirigenti AV. La doglianza è infondata. Secondo l'orientamento, ormai consolidato, condiviso da questo Collegio, il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (v. Sez. U. n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001). Tale principio poggia sul richiamo alle norme che prevedono rispettivamente che "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (art. 76, comma 2, c.p.p), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che, se l'appello è proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello può pronunciare condanna "e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dLL legge" (art. 597, comma 2, lett. a e b). Si aggiunga che, come le Sezioni Unite Guadalupi non hanno mancato di evidenziare, l'art. 538 c.p.p., la cui applicazione al giudizio di appello è consentita dall'art. 598 c.p.p., stabilisce che, con la sentenza di condanna, il giudice decide anche sulla domanda civile. Inoltre, a conferma delle conclusioni di cui sopra, è stato osservato che l'art. 574 c.p.p. prevede che, in caso di impugnazione dell'imputato per gli interessi civili, la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa LL responsabilità civile anche in mancanza di 168 impugnazione del capo concernente l'azione civile, principio che non può valere a senso unico (vedasi, da ultimo, Sez. 5, n. 20343 del 29/01/2015, Trotta, Rv. 264076 ed i riferimenti in essa contenuti).
P.Q.M.
• annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi 95 bis e HH, nei confronti di IL AR, LL FR e LL RO OL, nonché, in relazione al solo reato di cui al capo 95 bis, nei confronti di RI OL e PI LD, perché l'azione penale non poteva essere proseguita ex art. 649 c.p.p., con revoca di tutte le conseguenti statuizioni civili, ivi comprese quelle a carico del responsabile civile;
• annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi 81 ed M nei confronti di IL AR, GU Giovanni, LL FR e - LL RO OL perché estinti a seguito di prescrizione intervenuta anteriormente LL data della sentenza di primo grado, con revoca di tutte le conseguenti statuizioni civili, ivi comprese quelle a carico del responsabile civile;
⚫ annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai reati di traffico organizzato di rifiuti di cui ai capi 95, QQ, 38A, 40A, come agli stessi rispettivamente ascritti, nei confronti di IL AR, LL RO OL, LL FR, GU Giovanni, LI OB, EG ER, PI IO, LO IU, LO LE, RI OL, PI LD, GI LD OL, AT BR e ME OL e, per l'effetto estensivo, di OR Giovanni, perché il fatto non costituisce reato, con revoca di tutte le conseguenti statuizioni civili, ivi comprese quelle a carico del responsabile civile;
• annulla senza rinvio, ai fini penali, la sentenza impugnata, in relazione ai reati di gestione abusiva di discarica di cui ai capi 14bis e VV - nei confronti di IL AR, LL FR e LL RO OL, nonché nei confronti di ME OL - come agli stessi rispettivamente ascritti - perché estinti a seguito di intervenuta prescrizione;
rigetta, ai fini civili, i rispettivi ricorsi in relazione ai suddetti reati;
• annulla la sentenza impugnata, in relazione ai reati di omessa bonifica di cui ai capi 50, 52, 74, SS, UU e ZZ: a) senza rinvio, nei confronti di EG ER, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per essersi formato il giudicato sulla estinzione per prescrizione in ordine ai fatti commessi anteriormente al 28/09/2001 e sulla assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine alle condotte successive a tale data;
b) senza rinvio ai fini penali, nei confronti di IL AR, GU Giovanni, LI OB, LL FR, LL RO OL, LO IU, PI IO, LO LE, GI LD OL, RI OL, PI LD, AT BR, 169 ME OL, OR Giovanni, BA TI, CO Giovanni, IA OT, come agli stessi rispettivamente ascritti, e - per l'effetto estensivo anche nei confronti di LL AN ON e SS SA, perché estinti a seguito di intervenuta prescrizione;
c) ai fini civili, nei confronti dei ricorrenti indicati sub b, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette il regolamento delle spese fra le parti ivi compreso il responsabile civile - anche per il presente giudizio;
⚫ rigetta nel resto i ricorsi di tutti i ricorrenti sopra indicati, ivi compreso il responsabile civile;
⚫ rigetta i ricorsi di OF CO e EU NC, che condanna al pagamento delle spese processuali, compensando le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 21 aprile 2016 I Consiglieri estensori 1 Presidente Patrizia Piecialli LineuroNomin Vincenzo Romis Pehne RevellРеши incenzo Pezzella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG. 2016 WL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drissa Gabriela Lomelza 170