Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2016, n. 29627
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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Massime8

In tema di gestione dei rifiuti, la nuova fattispecie di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave di quella prevista dal previgente art. 51-bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, essendo stata ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio (In motivazione la Corte ha precisato che: a) mentre in precedenza l'evento del reato poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, l'art. 257 fa riferimento al solo evento di danno dell'inquinamento; b) per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), che costituisce un livello di rischio superiore rispetto ai livelli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); c) la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta).

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la condizione negativa della omessa bonifica è integrata in caso di intervento eseguito in difformità da quanto formalmente pianificato e approvato dall'autorità competente ovvero anche quando il soggetto, non dando attuazione al piano di caratterizzazione, impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, può sussistere la responsabilità dell'amministratore cessato dalla carica, eventualmente in concorso con quello subentrante: a) nel caso di fittizietà della nomina di quest'ultimo; b) se abbia fornito un contributo, morale o materiale, alla omissione compiuta dalla persona subentrata ed obbligata; c) nel caso in cui l'omissione si sia realizzata mentre era ancora in carica.

In tema di contravvenzioni, la disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore e relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima.

Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 53-bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), è necessaria la prova della consapevolezza dell'autore della condotta di aderire ad un'organizzazione illecita per conseguire un ingiusto profitto, che può consistere, oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in un vantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali o il rafforzamento della posizione di ciascun imputato all'interno dell'azienda.

In tema di gestione dei rifiuti, qualora l'area in cui è realizzata la discarica appartenga ad un ente, il responsabile dell'inquinamento - su cui grava l'obbligo di attivare la procedura di bonifica - si identifica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, non con il singolo amministratore ma con l'ente medesimo, salvo che l'amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società. (In motivazione, la Corte ha precisato che in caso di inosservanza dell'obbligo di bonificare, la società risponde sotto il profilo patrimoniale, mentre la responsabilità penale grava su colui che ha poteri di gestione dell'ente al momento consumativo del reato).

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica, ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, è configurabile la responsabilità dell'amministratore subentrante, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della realtà gestionale, con riferimento ai progetti di bonifica approvati o da eseguire, ed alla sussistenza delle condizioni di fatto che impongono di procedere alla bonifica per le pregresse attività di contaminazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2016, n. 29627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29627
Data del deposito : 21 aprile 2016

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