Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 2
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può integrare il reato di rapina se si estrinseca con modalità violente che denotano la volontà di impossessarsi comunque di una cosa, qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva affermato la sussistenza del delitto di rapina in relazione alla condotta dell'imputato che, allo scopo di rinvenire informazioni sul luogo o sul numero di telefono riguardanti la figlia minore affidata a terzi, aggredendo una assistente sociale, si era impossessato delle agende di questa).
Il giudice di appello, laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute.
Commentario • 1
- 1. Estinzione del reato per prescrizione: si revocano anche le statuizioni civiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2015, n. 15245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15245 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/03/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 718
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 14179/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D. N. IL (IS) ;
nei confronti di:
C.T. N. IL (IS) ;
B.G. N. IL (IS) ;
M.G. N IL (IS) ;
S.G. N. IL (IS) ;
BL.SA. N IL (IS) ;
CA.MA. N. IL (IS) ;
inoltre:
C.T. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 5007/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 28/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio V. che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi:
Udito, per la parte civile ricorrente, l'avv. Giuseppe Dante che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto di quello dell'imputato.
Uditi i difensori Avv. Ferraro Nicola per C.T. e per
Ca.Ma. nonché in sost. dell'avv. Trespoli Giovanni per Bl.Sa. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso di C.T. e per il rigetto di quello della parte civile
C.D. .
Uditi i difensori Avv. Guantoli Fabio Massimo per M.G. e S.G. e avv. Gautieri Cinzia in sost. dell'avv. Manca Piergiorgio per B.G. che chiedono rigettarsi il ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 28.10.2013, in riforma della sentenza emessa in data 16.11.2010 dal TR di Roma, in composizione collegiale, appellata da C.T. , M.G. , B.G. , BL.SA. ,
CA.MA. e S.G. , assolveva il C. dal reato sub 1) perché il fatto non sussiste, determinando la pena per il delitto sub 3) in anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa, dichiarando lo stesso interdetto dai pubblici uffici per anni cinque;
assolveva il M. , il B. , il CA. ed il S.
(ed evidentemente, come si dirà, in seguito, anche il BL. ) dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste. In primo grado gli imputati erano stati condannati, all'esito di processo celebrato con le forme del rito ordinario:
- C.T. alla pena di anni 15 di reclusione, con la continuazione, per i reati di cui al capo 1 -con esclusione del reato di cui all'art. 609 quinques c.p.- e di cui al capo 3).
La contestazione era la seguente:
1) delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 609 bis e ter c.p., comma 1, n. 5 e u.c. - art. 609 quinquies c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sia autonomamente sia in concorso di volontà e/o azione con le persone sotto indicate in più circostanze costringeva la propria figlia D. minore di anni 10 a subire e a compiere atti sessuali, in particolare toccava la D. sulle parti intime e inoltre si faceva toccare dalla stessa il pene, e quindi in altre occasioni costringeva la stessa a compiere e a subire con le stesse modalità atti sessuali con M.G. , S.G. , I.F. ,
B.G. , BL.SA. E CA.MA. ; inoltre in più occasioni agendo in concorso ora con CA. , ora con I. e S. , ora con persone non identificate, compiva atti sessuali in presenza della figlia minore D. al fine di farla assistere. Fatti commessi in XXXX nel periodo: dagli inizi del (IS) .
2) delitto di cui all'art. 336 c.p. perché strattonando e spintonando violentemente SA.Gi. , responsabile dei Servizi Sociali della XX Circoscrizione del Comune di XXXX, usava violenza nei confronti della medesima per costringerla a compiere un atto contrario ai propri doveri ed in particolare a rivelare l'indirizzo della famiglia affidataria della figlia minore D. , relativamente alla quale l'esercizio della potestà era stato riconosciuto dal TR per i minorenni al suddetto Servizio con provvedimento del 24 gennaio 2000. In Roma 6/9/2000. 3) delitto di cui all'art. 628 c.p. perché al fine di procurarsi l'ingiusto profitto rappresentato dall'acquisizione dei dati a lui negati da Sa.Gi. e spingendo con un pugno la testa della medesima contro un muro si impossessava delle sue agende di lavoro ove erano annotati i numeri di telefono e gli indirizzi delle famiglie affidatarie. In (IS) .
4) delitto di cui agli artt. 582, 585 e 576 c.p. e art. 61 c.p., nn. 2 e 10 perché al fine di commettere il reato di cui al capo 2
cagionava volontariamente a Sa.Gi. lesioni personali giudicate guaribili in quattro giorni. In (IS) . - CA.MA. alla pena di anni 10 di reclusione per il sotto indicato reato continuato ascrittogli - con esclusione del reato di cui all'art. 609 quinques c.p.:
- delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 609 bis e ter c.p., u.c. - art. 609 quinquies c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sia autonomamente sia in concorso di volontà e/o azione con C.T. in più
circostanze costringeva C.D. minore di anni 10 a subire e a compiere atti sessuali, in particolare toccava la D. sulle parti intime e inoltre si faceva toccare dalla stessa il pene;
quindi in più occasioni agendo in concorso con il C. o con altre persone non identificate compiva atti sessuali in presenza della minore D. al fine di farla assistere.
- M.G. alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per il sotto indicato reato continuato ascrittogli - con esclusione del reato di cui all'art. 609 quinquies c.p.:
- delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 609 bis e ter c.p., u.c. - art. 609 quinquies c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sia autonomamente sia in concorso di volontà e/o azione con C.T. in più
circostanze costringeva C.D. minore di anni 10 a subire e a compiere atti sessuali, in particolare toccava la D. sulle parti intime e inoltre si faceva toccare dalla stessa il pene;
inoltre in più occasioni agendo in concorso con il C. o con altre persone non identificate compiva atti sessuali in presenza della minore D. al fine di farla assistere.
- S.G. (in concorso con I.F. ,
assolta) alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per il reato continuato ascrittogli - con esclusione del reato di cui all'art. 609 quinquies c.p.:
- delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 609 bis e ter c.p., u.c. - art. 609 quinquies c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso di volontà e/o azione fra loro, sia autonomamente che in concorso con C.T. in più circostanze costringevano C.
.D. minore di anni 10 a subire e a compiere atti sessuali, in particolare toccavano la D. sulle parti intime, inoltre il S. si faceva toccare dalla stessa il pene, e la stessa
I. costringeva la minore a introdurle nella vagina oggetti fallici;
quindi in più occasioni agendo in concorso fra loro e con il C. o con altre persone non identificate compivano atti sessuali in presenza della minore D. al fine di farla assistere. Reati commessi in XXXX nel periodo: dagli inizi del (IS) .
- B.G. alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per il sotto indicato reato continuato ascrittogli - con esclusione del reato di cui all'art. 609 quinques c.p.:
- delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 609 bis e ter c.p., u.c. - art. 609 quinquies c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sia autonomamente sia in concorso di volontà e/o azione con C.T. in più
circostanze costringeva C.D. minore di anni 10 a subire e a compiere atti sessuali, in particolare toccava la D. sulle parti intime e inoltre si faceva toccare dalla stessa il pene;
quindi in più occasioni agendo in concorso con il C. o con altre persone non identificate compiva atti sessuali in presenza della minore D. al fine di farla assistere.
- BL.SA. alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per il sotto indicato reato continuato ascrittogli - con esclusione del reato di cui all'art. 609 quinques c.p.:
- delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 609 bis e ter c.p., u.c., art. 609 quinquies c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sia autonomamente sia in concorso di volontà e/o azione con C.T. in più
circostanze costringeva C.D. minore di anni 10 a subire e a compiere atti sessuali, in particolare toccava la D. sulle parti intime, quindi in più occasioni agendo in concorso con il C. o con altre persone non identificate compiva atti sessuali in presenza della figlia minore D. al fine di farla assistere. Sempre in primo grado, seguivano per i condannati la condanna alle pene accessorie e al risarcimento del danno, con una provvisionale, a favore della costituita parte civile C.D. , con spese legali.
Il TR di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.T. in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 4)
nonché a quello di cui all'art. 609 quinques c.p. perché estinti per prescrizione.
Si aveva una pronuncia di improcedibilità per prescrizione, in relazione al reato di cui all'art. 609 quinques c.p., anche per M. , S. , B. , Bi. e Ca. .
I.F. veniva, invece, assolta dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio dei propri difensori, C.T. e la costituita parte civile C.D. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- C.T. .
a. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione addotta in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Secondo il ricorrente i giudici di appello si sarebbero trincerati dietro una motivazione di mera apparenza, non rispondente all'enorme portato testimoniale e documentale acquisito nel corso di un dibattimento decennale.
Si contesta in particolare che sia stata circoscritta la valutazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. alla sola testimonianza di Ia. .Ma.La. , pur in presenza di ulteriori e svariati testi citati ed esaminati.
Si afferma che ci sarebbe un portato testimoniale che renderebbe del tutto dubbio l'episodio per cui è intervenuta condanna. Ad avviso del ricorrente, che riporta ampi stralci del testimoniale, vi sarebbero state omissioni e contraddizioni che si sono riversate in tutta evidenza in vizi motivazionali.
In particolare si afferma che quanto dichiarato dalla Ia. sarebbe in palese contrasto con le risultanze processuali indicate nei motivi di gravame.
Ci si duole che la Corte territoriale non abbia dato conto della deposizione della teste di riferimento Ch.Ro. ,
espressamente indicata dalla Ia. , che aveva realmente riferito solo del trambusto proveniente dal piano di sotto, di essere scesa e di avere visto un signore di spalle che si allontanava e che solo alla contestazione del pubblico ministero aveva confermato il verbale a sua firma del settembre 2010 nel quale indicava lo spostamento della scrivania, il "me lo deve mettere per iscritto" e la sottrazione delle agende.
Si evidenzia che pur confermando il proprio verbale, la teste aveva riferito di non riuscire a precisare, perché non lo ricordava, se tale episodio glielo avessero riferito oppure se essa stessa fosse stata presente.
Si contesta la discrasia tra quanto riferito dalla Ia. e dalla Ch. , soprattutto in ordine alla circostanza che la seconda sia stata chiamata dalla prima e non sia intervenuta, come la stessa riferito, solo perché sentiva trambusto.
Ci si sofferma sulle lesioni riportate dalla Sa. e si afferma che vi sarebbe la prova che le stesse se la sia procurate nel tentativo di bloccare il C. che tentava di dileguarsi. Ciò significherebbe, per il ricorrente, che il trauma sarebbe avvenuto in maniera del tutto autonoma, occasionale e successiva. Si lamenta che la sentenza della corte d'appello non motiverebbe neanche in ordine alle discrasie, pure assolutamente rilevabili dagli atti, tra la versione della Ia. e il racconto della stessa persona offesa Sa.Gi. .
Si evidenzia che, da un lato, l'azione dell'imputato viene indicata come azione repentina e dall'altro lato si è sostenuta l'inverosimile tesi che la stessa sia durata per tutto il tempo occorrente alla Ia. per salire al piano superiore, avvertire la Ch. e tornare giù quando il C. sarebbe stato ancora al interno della stanza.
Si lamenta che una motivazione che si fonda solo sul pieno riscontro Sa.Ma. - Ia. sarebbe non solo viziata, ma addirittura mancante. Inoltre, la sussistenza di circostanze essenziali al fine della configurabilità del reato, quali le lesioni, le minacce, e le varie discrasia puntualmente affrontate dal gravame e tutte in atti, sarebbero restate - secondo il ricorrente - poco affrontate e motivate.
Il ricorrente precisa di non chiedere alcun nuovo vaglio critico delle risultanze istruttorie, evidentemente precluso in sede di legittimità, bensì una valutazione di questa Corte Suprema circa l'iter argomentativo dei giudici di merito, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati e affatto considerati.
b. Violazione di legge, illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 393 c.p.. Il ricorrente si duole della mancata derubricazione del reato di rapina nell'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. A tale conclusione si sarebbe dovuto arrivare, secondo la tesi proposta in ricorso, valorizzando in motivazione - il che non è avvenuto - il contesto nel quale sarebbe avvenuto l'episodio, le circostanze, le motivazioni di un padre ignaro della sorte della figlia e la dolorosa vicenda che aveva sconvolto l'intero nucleo familiare. Ad avviso del ricorrente le motivazioni in punto di diritto della Corte territoriale non convincono, in particolar modo nei passaggi delle pagine 38 e 39 della sentenza, si legge che "... il C. non aveva alcun diritto da far valere in merito all'esercizio della potestà sulla minore D. , assegnata dal tribunale per i minorenni di Roma al servizio sociale del Comune di Roma e men che meno rispetto ai coniugi D.B. ; dall'altro per giurisprudenza costante della suprema corte, sussiste il delitto di rapina e non di ragion fattasi, allorché la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè ingiusta, si estrinseca con modalità violente che denotano la volontà di impossessarsi comunque della cosa". Il ricorrente, in particolar modo, non ritiene condivisibili le motivazioni ne' per quanto attiene alla posizione giuridica del C. ed alla violenza perpetrata e nemmeno per ciò che attiene all'aspetto "esproprio violento delle agende - preteso diritto di colloquio".
Si evidenzia in proposito che il C. era titolare della potestà sulla figlia minore in quanto il decreto del tribunale dei minorenni del 24/1/2000 ne delegava soltanto il mero esercizio dei servizi sociali. Lo stesso decreto prevedeva, poi "rientri in famiglia presso il padre o la madre durante le vacanze scolastiche";
riconosceva la sussistenza di "legame significativo con i genitori";
individuava "la necessità di regolare i rapporti con i genitori". Non autorizzava, quindi, in alcun passaggio, la possibilità per chicchessia di impedire contatti con i genitori o, ancora peggio, di negare informazioni al padre o alla madre circa la collocazione della minore.
In tal senso, pertanto, non sarebbe sufficiente e congrua la motivazione della Corte territoriale che si è limitata ad affermare che "il C. non aveva alcun diritto da far valere in merito all'esercizio della potestà sulla minore D. ".
Si riporta la scansione temporale dei fatti, evidenziandosi come, ancorché in attesa di essere autorizzata ad interrompere i rapporti con i genitori giuste le richieste avanzate al tribunale per i minorenni, ancora prima l'assistente sociale avrebbe deciso di interromperli, e pertanto, allorquando si sarebbero verificati i fatti, al C. sarebbe stato negato quello che era un proprio diritto.
Pertanto, secondo il difensore ricorrente, vi sarebbe stata violazione di legge o erronea applicazione della stessa in presenza di elementi pacifici quali: a) l'esistenza, o quanto meno la ragionevole supposizione dell'esistenza di un diritto;
b) la possibilità di ricorrere al giudice;
c) la mancata sproporzione tra diritto violato della minaccia o la violenza perpetrata. Si era dunque in presenza -secondo la tesi proposta in ricorso - di tutti gli elementi costitutivi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ne', si sostiene, potrebbe valere in senso contrario l'iter motivazionale dei giudici di merito relativo alla intensità della violenza perpetrata, assumendosi che, atti alla mano, anche questa apparirebbe non sussistere. Lo dimostrerebbe il certificato medico della persona offesa e lo escluderebbero sia le modalità del fatto che l'intero contesto. Anche su tale punto il ricorrente sottolinea di non chiedere una rivalutazione del compendio probatorio, ma soltanto un vaglio critico dell'iter motivazionale. Si contesta, inoltre, il punto in cui nella sentenza impugnata si afferma l'inesistenza di alcuna relazione tra il supposto diritto di colloquio con la figlia e l'aggressione.
Il ricorrente afferma, invece, che nel caso in esame sussisterebbero quegli elementi (necessità che la condotta violenta o minacciosa sia connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto e che la stessa si ponga come elemento accidentale rispetto al conseguimento dello stesso) che secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema caratterizzano l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E che non vi sia stata una modalità particolarmente violenta lo dimostrerebbe la valutazione che viene operata dalla Corte territoriale quando va a irrogare la pena minima prevista per il reato di rapina.
e. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si contesta la motivazione della Corte romana sul punto laddove si afferma che "le gravi vicende di questo processo, fortemente traumatiche per la minore, nonché la condotta processuale e durante le indagini, non fanno che confermare il giudizio negativo di personalità, mentre non si rinvengono elementi concreti che possono giustificare tali attenuanti".
In particolare si lamenta che non vengano specificate quali siano queste condotte ostative, la contraddizione con il fatto che per le condotte più gravi vi sia stata poi assoluzione e la mancata valutazione che i comportamenti che hanno dato luogo all'incriminazione sono avvenuti esclusivamente nell'ambito e per effetto di complicatissimi rapporti familiari, peraltro datati nel tempo oltre dieci e oltre venti anni addietro.
Chiede pertanto che questa suprema Corte voglia cassare l'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge.
C.D. (parte civile).
Preliminarmente il difensore di parte civile chiede a questa suprema Corte di correggere il dispositivo della sentenza in quanto non conforme al dispositivo letto in udienza, di cui si allega copia, in quanto, oltre ad un refuso ("M. in luogo di M. ) è
saltato il nominativo dell'imputato CO dall'elenco degli imputati che sono stati assolti.
Si richiama in proposito l'insegnamento di questa Corte Suprema, secondo cui l'incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in udienza non integra la nullità di cui all'art. 546 c.p.p., comma 3, trattandosi di mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. a. Erronea applicazione dell'art. 609 bis cod. pen.. Secondo la parte civile ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del reato di violenza sessuale aggravata in danno della minore D. , che invece era stata ritenuta ampiamente provata dal tribunale.
Si evidenzia che, da un lato, la Corte di appello sembra avere condiviso la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado (si confronta in particolar modo lo stralcio della sentenza riportato a pag. 7 della sentenza della Corte di appello dove si parla della vestizione di D. da donna a casa del Ca. per la successiva frequentazione della casa di (IS) ), dall'altro non farebbe discendere da ciò le necessarie conseguenze. In primo luogo si sottolinea che risulterebbe ben difficile credere che la presenza della minore così acconciata ai festini a sfondo sessuale fosse limitata ad una sua mera presenza "da soprammobile", ma poi che, in ogni caso, la ripetuta condotta di vestizione forzata di una minore con abiti da donna adulta, per essere anche solo esposta agli sguardi e ai commenti lascivi di soggetti che compiono in sua presenza atti sessuali, non integrerebbe solo il delitto di corruzione di minorenne, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, ma anche la più grave condotta prevista e punita dagli art. 609 bis e ter cod. pen..
Si ricorda che il concetto di atto sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen., diversamente dalla precedente disciplina, ricomprende qualsiasi atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Si ritiene quindi, sufficiente, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, qualunque, sia pur superficiale rapporto corpore-corpori, non necessariamente limitato agli organi riproduttivi, idonea a suscitare sessuale concupiscenza nell'agente.
Ed allora - secondo la parte civile ricorrente - non può esservi dubbio che la vestizione forzata di una bambina con abiti da donna adulta comporti necessariamente un contatto corporeo e che la minore non era ovviamente in grado di autodeterminarsi, ma subiva tale coercizione sul suo corpo.
Tale vestizione aveva, secondo la logica di chi lo operava, l'intento di suscitare l'eccitazione sessuale degli astanti, anche se, con tale travestimento, la minore avesse dovuto soltanto subire gli sguardi e le battute lascive degli adulti partecipanti ai festini e non già ^partecipare attivamente a tali pratiche sessuali, come invece in ricorso si ritiene, contrariamente a quanto ha ritenuto non provato la corte di appello.
b. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Si ricorda che la sentenza impugnata affronta il merito delle accuse partendo dal dato di fatto costituito dal giudicato interno formatosi sulla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di corruzione di minorenni di cui all'art. 609 quinquies contestato agli imputati, stante la mancanza di impugnazione, sul punto, da parte degli imputati. Si richiama in proposito l'incipit del capo della sentenza intitolato "il merito delle accuse" (pagina 30). In altre parole è stato accertato, con giudicato interno, che effettivamente tutti gli imputati avevano compiuto, tra loro e con soggetti non identificati, atti sessuali alla presenza della minore con la consapevolezza di tale presenza.
Tuttavia - lamenta il difensore ricorrente - la Corte di appello ha ritenuto di non condividere il contrario convincimento del tribunale che, come già il GIP e il GUP, sulla base della perizia collegiale eseguita con incidente probatorio e delle conclusioni dei consulenti del PM e della parte civile, aveva ritenuto D. capace di rendere testimonianza ovvero credibile e attendibile nei suoi racconti.
La Corte d'appello è stata invece di contrario avviso ed è pervenuta ad una pronuncia assolutoria degli imputati "dalle imputazione loro ascritte" (ma in realtà - si evidenzia - solo dal delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 609 bis e ter c.p., u.c. in quanto per la corruzione di minorenni c'è stata estinzione per prescrizione) ritenendo che: "si possono condividere le valutazioni del tribunale in punto di possibilità di ritenere processualmente attendibile tutta la narrazione di D. , nota specialmente sulla base dei molti testi de relato, e relativa al quadro d'insieme, e cioè ai comportamenti ed abitudini sessuali del proprio padre, del Ca. e degli altri soggetti identificati ed imputati, con riferimento al complesso delle negative esperienze di cui D. ha avuto diretta visione, o conoscenza dei racconti uditi, in quanto su tale quadro vi sono, a conforto della fragile credibilità psicologica, i numerosi riscontri evidenziati nella sentenza di prime cure (alla quale si fa rinvio recettizio, avendola anche per esteso sopra riportata) tra l'altro su tale quadro. E cioè la corruzione di minore, si è formato il giudicato di accertamento dei fatti e di declaratoria di intervenuta prescrizione. Non può invece condividersi la valutazione di piena attendibilità processuale per ciò che concerne l'elemento aggiuntivo delle narrazioni, e cioè per la parte che vorrebbe D. vittima diretta anche di toccamenti più o meno morbosi;
le ragioni sono state esplicitate e l'ostacolo fondamentale - a parte l'assenza di riscontri e la presenza di elementi controoperanti - è rappresentata proprio dalla rilevata esigenza psicologica di D. di fondare la propria identità, nel quadro di squallore e desolazione affettiva nel quale si è collocata la sua personalità di ritardata mentale borderline, iperattiva ed autolesionista, proprio sulla esperienza traumatica a sfondo sessuale, ponendosi anche come vittima oltre che spettatrice (e psicologicamente comunque vittima di tale devastante esperienza) ...".
Si lamenta, tuttavia, che a tale conclusione la Corte territoriale sarebbe pervenuta sulla base di una motivazione del tutto apodittica, ritenendo che "la ripetuta esposizione a tali attività sessuali, e per di più aventi come protagonista (per averlo visto e comunque compreso) anche il proprio padre e tra soggetti di dubbio sesso, agli occhi di una bambina già di suo ritardata psicologicamente traumatizzata" offrirebbe adeguate e sufficiente spiegazione delle manifestazioni di ipersessualizzazione, verbale e comportamentale, della minore e delle altre sue anomale condotte.
La parte civile ricorrente lamenta che questo sarebbe un giudizio del tutto personale della Corte territoriale, che si arrogherebbe la veste di peritus peritorum in una materia così difficile e specialistica senza neppure sentire l'esigenza di un supplemento di perizia che potesse sopportare tale apodittico assunto, disattendendo completamente il giudizio della perizia collegiale dei consulenti del pm e della parte civile.
In particolare, il giudizio che si assume apodittico della Corte territoriale sarebbe smentito non solo da quello degli esperti, ma soprattutto dalle condotte e dalla dichiarazioni rese da D. prima di essere presa in cura dal professor Ca.Ma. ,
fratello dell'imputato Ca. , accreditatosi non si sa quanto opportunamente come psichiatra fiduciario di D. .
La Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di considerare la decisiva portata probatoria delle esternazioni di D. , che costituirebbero la migliore e plateale smentita al giudizio che poi ha portato all'assoluzione degli imputati per il reato di violenza sessuale aggravata.
Vengono in proposito riportati ampi stralci del testimoniale da cui si evincerebbero comportamenti che si assumono inconciliabili con la tesi per cui la minore avrebbe arricchito i propri racconti. c. Nullità della sentenza per incompletezza del dispositivo - violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.. La parte civile ricorrente si duole che, nonostante la chiara impostazione di partenza del ragionamento motivazionale, che come si è visto muove dal dato certo della accertata sussistenza del fatto reato della corruzione di minorenne, in dispositivo della sentenza si assolva l'imputato C. "dalla imputazione di cui al capo 1" gli altri imputati "dalle imputazione loro ascritte", con la formula "perché il fatto non sussiste".
Si sarebbe in presenza, pertanto, di un'apparente difformità tra motivazione e dispositivo.
Sulla base della motivazione, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto precisare in dispositivo che la pronuncia assolutoria non ricomprendeva il reato di corruzione di minorenne, che era stato contestato agli imputati nei rispettivi capi d'imputazione, unitamente - in quanto legati dal vincolo della continuazione-al reato di violenza sessuale aggravata, in ordine al quale, pur essendo stata accertata la sussistenza del fatto (onde l'evidente contrasto con la formula assolutoria adoperata del dispositivo) il reato era stato dichiarato estinto dal tribunale per intervenuta prescrizione. Eppure - si fa notare - la Corte territoriale aveva correttamente rilevato come sul reato di corruzione di minorenni si fosse formato il giudicato interno stante la mancata impugnazione, sul punto della sentenza, da parte degli imputati.
Si ricorda in ricorso che la più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema, ha temperato il rigore del principio secondo cui "nel caso di sentenza dibattimentale il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione. Pertanto, nel caso di difformità, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge del caso, mentre la motivazione ha una funzione strumentale". Si è, invero osservato come tale giurisprudenza, formatasi pertanto prevalentemente in tema di errore materiale (ad esempio entità della pena, data della ricorrenza di un obbligo), non possa costituire un canone interpretativo inderogabile, stante la diversità dei contrasti che possono sussistere tra dispositivo e motivazione e si è, in particolare, affermato che "il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano a vicenda naturalmente, non sempre rende risolvibile la divergenza tra esse con il criterio della prevalenza del dispositivo. Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso" (cfr. sez. 3, 20- 2.2013 n. 19462 ; sez. 4, 17.1.2013 n. 8363 ; sez, 4 , 24.6.2008 n. 26676 ; sez. 4, 13.12.2004 n. 7643 ). Si sottolinea, pertanto, che il rigore del principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione può essere temperato nei casi in cui, come quello che ci occupala difformità tra dispositivo e motivazione diventa un evidente errore materiale rinvenibile ictu oculi dall'esame globale del provvedimento.
In questo caso, dalla lettura della motivazione sarebbe agevole constatare come la stessa sia addirittura stata interamente costruita proprio sulla sussistenza del fatto-reato della corruzione di un minore e come pertanto in ordine al reato contestato agli imputati non poteva essere pronunciata la formula assolutoria perché il fatto non sussiste, anche in considerazione del giudicato interno formatosi sulla pronuncia del tribunale di estinzione del reato del prescrizione, non impugnata dagli imputati. Nel dispositivo della sentenza si sarebbe dovuto pertanto precisare che la pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste doveva intendersi limitata al reato di violenza sessuale aggravata, ferma restando la statuizione del tribunale in ordine al diverso reato di corruzione di minorenni parimenti contestato agli imputati
L'incompletezza del dispositivo determinerebbe, secondo la parte civile ricorrente, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3. d. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 546 c.p.p., comma 3 ed art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C). Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur avendo chiaramente affermato la sussistenza del fatto-reato di corruzione di minore commesso dagli imputati in danno di D. , nel pronunciare sentenza assolutoria di tutti gli imputati appellanti dall'imputazione loro ascritta, abbia omesso di pronunciarsi in merito alla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile costituita C.D. .
La Corte di appello infatti pur assolvendo imputato del reato di violenza sessuale aggravata, avrebbe dovuto comunque pronunciare sentenza di condanna degli stessi imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita C.D. dalla stessa patita in conseguenza del fatto-reato della corruzione di minorenni, in ordine al quale è stata definitivamente accertata la responsabilità degli imputati, pur essendone stata dichiarato dal tribunale la estinzione per intervenuta prescrizione. Detta omissione vizierebbe di nullità la sentenza per mancanza parziale del dispositivo ai sensi dell'art. 546 c.p., comma 3, oltre che del combinato disposto dell'art. 112 c.p.p. e art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4 trattandosi nella specie di azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 73 c.p.p., comma 1. Evidenzia il ricorrente che, del resto, la stessa Corte d'appello riconosce espressamente che il disturbo della personalità da cui D. risulta affetta, è fisiologicamente connesso alle vicende drammatiche che la stessa ha sofferto.
e. Violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1. In via subordinata, in relazione ai motivi 3 e 4, nel caso non dovesse condividersi il recente orientamento di questa Corte Suprema sopra evidenziato, e si dovesse, invece, ritenere, in rigorosa applicazione del principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, che in base alla lettura meramente letterale del dispositivo nella parte in cui assolve l'imputato C. e gli altri, la Corte d'appello abbia voluto assolvere gli stessi anche dal reato di corruzione di minore, si deduce il vizio di violazione del principio devolutivo sancito dall'art. 597 c.p.p., comma 1 che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi dei gravami proposti.
Invero, la stessa corte di appello da ripetuta mente atto, nella motivazione della sentenza impugnata, della avvenuta formazione del giudicato interno in ordine al reato di corruzione di minorenne di cui all'art. 609 quinquies cod. pen., che era stato contestato in continuazione con i più grave reato di violenza sessuale aggravata, ma che era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Tale capo della sentenza, stante l'acquiescenza degli imputati, che non hanno proposto specifica impugnazione, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, ha acquistato autorità di giudicato. E ciò avrebbe dovuto comportare - secondo la parte civile ricorrente - la preclusione processuale in ordine a qualunque rivisitazione cognitiva del decisum da parte del giudice d'appello. Chiede pertanto questa che questa Corte Suprema annulli la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi sopra illustrati proposti nell'interesse di C.T. sono manifestamente infondati e pertanto il ricorso dell'imputato va dichiarato inammissibile. Infondati sono, invece, quelli proposti dalla parte civile C. .D. , il cui ricorso va rigettato.
Andranno, tuttavia operate le necessarie correzioni sollecitate dalla parte civile ricorrente, per quanto riguarda gli errori materiali in cui la Corte territoriale è incorsa nella redazione del dispositivo in calce alla sentenza - difforme come si evince ex actis - da quello letto in udienza.
Va dunque preliminarmente osservato che il dispositivo in calce alla sentenza oggi impugnata deve essere corretto nel senso che laddove c'è scritto "M. " debba leggersi "M. " e che tra i nomi degli imputati per i quali è stata pronunciata assoluzione debba essere aggiunto quello del Bl. .
Si tratta di una mera correzione di errore materiale e non, con tutta evidenza, di una pronuncia che va a modificare il decisum del provvedimento impugnato laddove - si ribadisce - come si evince dalla copia del dispositivo letto in udienza, tale era la decisione pronunciata dalla Corte territoriale.
3. Ritiene, invece, il Collegio che non ci siano correzioni da operare in relazione alle formule assolutorie utilizzate. È fuori discussione, infatti, che sulla pronuncia operata dal giudice di prime cure di improcedibilità per il reato di corruzione di minorenne fosse calato il giudicato.
La Corte territoriale, peraltro, come rileva correttamente la parte civile, ha imperniato la propria pronuncia sulla sussistenza degli elementi del reato punito dall'art. 609 quinquies e non di quelli di cui agli artt. 609 bis e ter c.p..
La norma de quo - va ricordato - punisce "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere".
La condotta di corruzione di minorenne consiste, dunque, in atti sessuali posti in essere dal soggetto attivo su se stesso o su un terzo diverso dal soggetto passivo alla presenza del minore di 14 anni, che deve solo assistere e non anche compiere atti sessuali ne' su altri, ne' su se stesso (altrimenti si avrà, a seconda dei casi, il reato di cui all'art. 609bis o quello di cui art. 609 quater cod. pen.). Il delitto ex art. 609 quinquies cod. pen. richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell'agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza (così questa sez. 3, n. 15633 del 12.3.2008, M., rv. 240035, fattispecie nella quale il dolo è stato escluso per aver l'agente posto in essere atti masturbatori alla presenza di due minori, dei quali uno dormiva e l'altro faceva finta di dormire). Il bene giuridico tutelato nel delitto di corruzione di minorenni consiste nella salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall'assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri (sez. 3, n. 44681 del 16.11.2005, Sciascia, rv. 232907).
Sul punto va ricordato che la legge 15 febbraio 1996, n. 66, contenente le nuove norme contro la violenza sessuale, ha espressamente abrogato, fra gli altri, l'art. 530 c.p., introducendo in detto codice gli artt. 609 quater (atti sessuali con minorenne) e 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne). Conseguentemente, più
che l'abolizione della norma di cui all'art. 530 cod. pen., si è verificata una novazione legislativa, la quale ha ridisegnato i confini del delitto di "corruzione di minorenni".
Si tratta di un reato di pericolo astratto in quanto non è possibile accertare il pericolo concreto e non è escludibile a priori la possibilità del prodursi del danno.
Ebbene, nel caso che ci occupa, tale reato, come ha già spiegato nella sua articolata motivazione il giudice di primo grado, è stato commesso, ma risulta prescritto il 29.6.2008, ovvero oltre due anni prima della sentenza del TRIBUNALE di Roma (cfr. pag. 259 della sentenza di primo grado).
Il tribunale capitolino, tuttavia, ha ritenuto che si fosse andati oltre e che risultasse integrato nei confronti di tutti gli imputati - fatta eccezione per la I. che ha assolto per non aver commesso il fatto - il più grave reato continuato loro contestato in concorso riconducibile all'art. 609 bis e ter c.p., u.c., per C.T. ulteriormente aggravato ex art. 609 ter, comma 1, n. 5 essendo il padre di D. .
Solo in relazione a tale reato - è bene precisarlo - il TR di Roma operava le statuizioni civili, il che ha un suo precipuo rilievo - come si dirà poi - in relazione all'odierno decidere. La Corte territoriale è tranciante (cfr. pag. 34 della motivazione della sentenza impugnata) nell'affermare che "della corruzione di minorenne, dichiarata prescritta senza impugnazione, qui non ci si occupa".
Occorre allora, sul punto, rilevare l'infondatezza delle doglianze proposte dalla parte civile (sub b. c. ed e.) in relazione alla circostanza che, in dispositivo, la Corte territoriale abbia scritto di assolvere C.T. "dalla imputazione sub 1 perché il fatto non sussiste" e tutti gli altri imputati "dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste".
È vero, come rileva la parte civile ricorrente, che tanto nella imputazione sub 1 a carico di C.T. che in quelle a carico dei singoli imputati era ricompresa anche la contestazione di corruzione di minorenne ex art. 609 quinquies cod. pen., ma per quella imputazione vi era già stata dichiarazione d'improcedibilità per prescrizione, non impugnata, da parte del giudice di primo grado. E allora pare evidente al Collegio che, indipendentemente dalla correttezza del ricorso al plurale "reati" in luogo di "reato" e al richiamo indistinto alla imputazione sub 1) la Corte di Appello di Roma si sia pronunciata, in ragione del devolutum, relativamente ai restanti reati ex artt. 609 bis e ter cod. pen. su cui vi era stato appello.
4. Infondata è anche la doglianza proposta dalla parte civile ricorrente sub a., laddove si deduce erronea applicazione dell'art. 609 bis cod. pen.. Ritiene, infatti, il Collegio che non possa trovare accoglimento la tesi proposta in ricorso per cui il solo vestire da donna la bambina abbia comportato un'invasione della sfera sessuale della stessa tale da integrare la nozione di atto sessuale e il più grave delitto di cui agli artt. 609 bis e ter cod. pen..
Del resto, neanche il tribunale, che pure per tali reati aveva pronunciato una sentenza di condanna, si era spinto così in avanti. Il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati, ritenendo provato il coinvolgimento diretto di D. , in occasione dei festini, alle pratiche sessuali del padre e dei suoi amici. In particolare aveva dato peso alla circostanza -ritenuta provata- che in un'occasione la bambina avesse toccato i genitali scoperti del padre (cfr. pag. 247 della sentenza di primo grado).
La Corte territoriale, tuttavia, con motivazione che appare logica e congrua - e pertanto immune da vizi di legittimità- è pervenuta ad una diversa conclusione.
Sul punto va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è legittima la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di condanna intervenuta in primo grado, assolva l'imputato sulla base della valutazione del medesimo compendio probatorio, atteso che l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (cfr. ex plurimis, questa sez. 3, n. 42007 del 27.9.2012, M. e altro, rv. 253605).
Altrettanto pacifico è che non sia sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 2, n. 20806 de 5/05/2011, Tosto, rv. 250362). Non c'è, in altri termini, in questa sede la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Ciò, tanto più, laddove si tratti, come nella specie, di sindacare la decisione del giudice di appello che, sulla base del medesimo compendio probatorio utilizzato in primo grado, pervenga, difformemente dal primo giudice, ad esito assolutorio. Ed invero, se per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto, nel caso inverso tale diversa valutazione è del tutto sufficiente giacché, se la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l'assoluzione, come detto in precedenza, non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (così la citata sent. 42007/2012 che richiama sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, rv. 251066).
5. Peraltro il ricorso della parte civile, sul punto, si palesa generico. Ed allora, chiariti i principi giuridici di riferimento, va osservato che nel caso che ci occupa la Corte d'Appello di Roma si è confrontata motivatamente, come necessario, con gli elementi già valorizzati dal tribunale al fine di pervenire ad affermare la responsabilità degli imputati, e ha fondamentalmente valutato, ai fini di ritenere non provati con certezza gli addebiti, con il grado richiesto in considerazione del contesto della fattispecie, il compendio probatorio in atti.
La Corte territoriale, con motivazione logica ed esaustiva, ha ritenuto difficilmente superabili alcune delle osservazioni contenute nell'atto di appello.
In primis, i giudici del gravame del merito hanno rilevato come il proprio compito fosse solo quello di valutare se fosse stata raccolta prova sufficiente del fatto che tutti gli imputati, oltre che divertirsi tra loro sessualmente, allungassero le mani su D. presente, o la coinvolgessero direttamente (infilare il profilattico;
uno pseudo membro) nelle perfomance sessuali tra loro e con altri non identificati.
Sotto questo specifico profilo, e cioè la partecipazione diretta di D. , i giudici del gravame del merito rilevano che spesso la motivazione della sentenza di primo grado riassume eccessivamente le deposizioni dei vari testi (ad. es. R. , N. , A. ,
P. ed anche il Ci. ) fornendo una sintesi apparentemente logicamente coerente delle lunghe e faticose deposizioni (anche per la "guerra" verbale tra le parti), ma non riporta alcune parti delle deposizioni, che pur meritavano una valutazione prima di pervenire alla affermazione della totale affidabilità del narrato, soprattutto quello de relato.
Tali osservazioni critiche assumono vieppiù peso, secondo la Corte territoriale, nell'ottica della prova dei delitti di abuso diretto, ove si tenga presente le "esperienze traumatiche sessuali" di D. dovute sicuramente alla esposizione alle altrui oscenità (vera e propria violenza sull'equilibrio psicosessuale di una bambina ritardata e deprivata affettivamente) nonché in punto di struttura personologica borderline e già traumatizzata, con la conseguente strutturazione di una identità personale proprio sulla esperienza traumatica sessuale, "investendo" sull'abuso alla ricerca di affetto e protezione e quindi anche producendo "racconti di episodi esagerati e dilatati, in cui la bambina sembra volere assumere comunque un ruolo di protagonista vittima di azioni in cui si confondono e si sovrappongono angosce legate al sadismo orale ed a fantasie coprofagiche (come il riferimento al "mangiare la cacca"). Secondo i giudici di appello di questa ansia totalizzante alla autopresentazione come vittima vi è chiara prova nella deposizione della dr. Mo. che ha riferito che D. , appena entrata nella stanza dove erano i periti del Gip incaricati di accertarne la idoneità a deporre, chiese subito se volevano ascoltare le "cose brutte" e allorché i periti (per l'approccio da loro scelto) le dissero di no, passando ad altre domande, dimostrò totale disinteresse al colloquio, gironzolando irrequieta nella stanza. La conseguenza che da tutto ciò traggono i giudici romani è che nel valutare la attendibilità processuale di D. occorra massima prudenza, allorché la stessa si pone (o i testi de relato hanno riferito che si è posta) come partecipe di condotte sessuali, e quindi come vittima anche di condotte di abuso.
E allora, secondo la Corte territoriale, a prescindere dalle diverse ritrattazioni qua e là intercalate alla narrazione di abusi, poco affrontate dal TR o affrontate con un'ottica volta alla validazione della accusa, sta di fatto che molti sono gli elementi che non si accordano con la totale attendibilità, in parte qua, di D. . Ad esempio, si legge ancora nella motivazione del provvedimento impugnato, allorché il CT del PM mostrava a D. una serie di fotografie, in sostanza chiedendole di identificare le varie persone che aveva nominato nei suoi racconti o di indicarne altre, non è esatto che D. abbia puntualmente specificato chi l'aveva "toccata" oppure no, con ciò dimostrando, per il TR, totale affidabilità anche sotto questo aspetto: infatti davanti alla foto che ritraeva il D.C. , D. lo riconobbe, ma disse anche che "l'aveva toccata"; cosa smentita dagli atti, visto che D. .C. , come altre persone, non è stato affatto indagato, nonostante l'evidente interesse degli inquirenti di "montare" un ampio quadro di soggetti degenerati.
Già questo, con tutta evidenza basta ad insinuare nel giudice del merito quel ragionevole dubbio che non può portare all'affermazione di penale responsabilità degli imputati.
La Corte territoriale, peraltro, analizza dettagliatamente (cfr. pagg. 35-36 del provvedimento impugnato) i punti del portato testimoniale, raffrontati tra loro, che inducono ad un giudizio di non totale attendibilità di D. .
La conclusione cui pervengono i giudici del gravame del merito è, dunque, quella di condividere le valutazioni del tribunale in punto di possibilità di ritenere processualmente attendibile tutta la narrazione di D. , nota specialmente sulla base dei molti testi de relato, e relativa al quadro di insieme, e cioè ai comportamenti ed abitudini sessuali del proprio padre, del Ca. e degli altri soggetti identificati ed imputati, con riferimento al complesso delle negative esperienze di cui D. ha avuto diretta visione, o conoscenza dai racconti uditi, in quanto su tale quadro vi sono, a conforto della fragile credibilità psicologica, i numerosi riscontri evidenziati nella sentenza di prima cure (alla quale si fa rinvio recettizio, avendola anche per esteso sopra riportata); tra l'altro, su tale "quadro" e cioè la corruzione di minore si è formato il giudicato di accertamento dei fatti e declaratoria di intervenuta prescrizione.
Non può, invece, condividersi -secondo quanto rileva la Corte territoriale nella sentenza impugnata- la valutazione di piena attendibilità processuale per ciò che concerne l'elemento aggiuntivo delle narrazioni, e cioè per la parte che vorrebbe D. vittima diretta anche di toccamenti più o meno morbosi, rispetto a cui l'ostacolo fondamentale - a parte l'assenza di riscontri e la presenza di elementi
contro
-operanti - viene ritenuto essere nella rilevata esigenza psicologica di D. di fondare la propria identità, nel quadro di squallore e desolazione affettiva nel quale si è collocata la sua personalità di ritardata mentale borderline, iperattiva ed auto-lesionista, proprio sulla esperienza traumatica a fondo sessuale, ponendosi anche come vittima oltre che spettatrice (e psicologicamente comunque vittima di tale devastante esperienza).
Rilevano condivisibilmente i giudici del gravame del merito che le modalità stereotipe e ripetitive di indicazione di tali presunti abusi diretti, sia davanti al CT del PM sia in incidente probatorio, siano una conferma del più che fondato dubbio sulla effettiva consumazione di tali condotte.
E allora se è vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che, in radicale riforma della sentenza di condanna di primo grado, pronunci sentenza di assoluzione ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di condanna, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (sez. 5, n. 21008 del 6.5.2014, Barzaghi ed altri, rv. 260582), ciò appare essere avvenuto nel caso che ci occupa.
Coerente e logico, pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, è che i giudici della corte d'appello romana siano pervenuti ad un'affermazione di non colpevolezza degli imputato per il reato di violenza sessuale aggravata in danno della piccola D. , e certo non può chiedersi a questa Corte, peraltro con motivi assolutamente generici sul punto, una terza valutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa in questa sede di legittimità.
6. Alla luce di quanto sin qui dedotto si palesa l'infondatezza anche del motivo di ricorso della parte civile sopra indicato sub d. La Corte territoriale, infatti, non poteva operare in sede penale alcuna pronuncia in merito all'azione civile esercitata in relazione al reato di corruzione di minorenne, perché tale pronuncia non era stata operata, ne' avrebbe potuto esserlo, da parte del giudice di primo grado.
Del resto, come visto, il tribunale aveva correttamente ritenuto essersi il reato prescritto sin dal 29.6.2008, prima della sua pronuncia, e pertanto nulla avrebbe potuto pronunciare sul punto. Se lo avesse fatto, peraltro, la Corte territoriale sarebbe dovuta intervenire sul punto ad annullare la pronuncia.
È assolutamente consolidata, infatti, la giurisprudenza di questa Corte Suprema nel ritenere che il giudice di appello laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che sarebbe illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (cfr. sez. 5, n. 44826 del 28.5.2014, Regoli ed altri, rv. 261815).
In una precedente pronuncia si era affermato che il giudice dell'appello, quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado non può confermare le statuizioni civili in questa contenute e precisato che nemmeno può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (cfr. sez. 6, n. 9081 del 21.2.2013, Colucci ed altro, rv. 255054; conf. sez. 2, n. 5705 del 29.1.2009, Somma ed altro, rv. 243290). E, ancora, era stato affermato che la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (così sez. 6, n. 33398 del 19.9.2002, Rusciano, rv. 222426 che, in applicazione di tale principio ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile). Il giudice di primo grado aveva correttamente pronunciato condanna degli imputati al risarcimento in favore della parte civile C. .D. , da liquidarsi in separato giudizio, e liquidato una provvisionale di Euro 150.000 in favore della stessa, ma ciò era avvenuto in relazione al reato di violenza sessuale aggravata per il quale aveva pronunciato condanna. Ma correttamente la Corte di Appello di Roma nulla ha disposto sul punto, venendo meno entrambe le statuizioni - a questo punto definitivamente in ragione del rigetto del presente ricorso - a seguito della pronuncia di assoluzione per tutti gli imputati dal reato di violenza sessuale aggravata.
7. Passando al ricorso proposto da C.T. , come si è
detto, i motivi sopra ricordati sono tutti manifestamente infondati. Per quanto concerne l'intervenuta condanna per rapina, in ricorso si propongono infatti una serie di censure fattuali che, ancorché rubricate come violazione di legge o vizio motivazionale, in realtà tendono a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione del merito che, evidentemente, in questa sede le è preclusa. Per contro, con motivazione logica e congrua viene dato conto nel provvedimento impugnato del perché, pur in presenza di un supposto diritto, il quan-tum di violenza messo in campo abbia quei trasformato il reato in quello di rapina.
La Corte territoriale, peraltro, invita a non dimenticare, quanto alla violenta sottrazione, con lesioni, alla Sa. delle due agende, che il TR ha dichiarato provati ma prescritti gli altri reati commessi nella medesima circostanza, e cioè quelli di violenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, per cui, non essendovi stato appello sul punto, processualmente e tecnicamente si deve ritenere assodato che il C. , nel sottrarre la nota agenda, commise violenza al pubblico ufficiale e le cagionò le lesioni refertate in atti.
Quanto alle segnalate e presunte discrasie nelle deposizioni dei diversi funzionari comunali che hanno riferito sull'episodio complessivo, già i giudici del gravame del merito avevano evidenziato - con motivazione congrua e logica - da un lato che le stesse dovevano ritenersi oramai superate dal giudicato sulla violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma dall'altro, come le stesse trovassero in ogni caso la loro spiegazione nel fatto che ognuno dei testimoni vide ed ebbe cognizione di una frazione della complessiva condotta del C. ; condotta invece narrata per intero dalla parte lesa Sa. , che subì la protratta aggressiva prepotente contestazione da parte del C. , "assistito" telefonicamente, anche in questa occasione, dal Ca. .
Sul punto viene ricordato dai giudici d'appello come la deposizione dibattimentale della Sa. sia stata precisa ed analitica nel riferire quanto accadde: le richieste reiterate del C. di farsi dire dalla Sa. ove si trovava D. , l'annuncio da parte della Sa. che avrebbe chiamato i CC;
l'allontanamento temporaneo del C. , il ritorno dello stesso nella stanza della Sa. , le nuove insistenze per apprendere l'indirizzo del luogo ove era D. , i nuovi dinieghi della Sa. , al che il
C. reagiva con violenza, le metteva una mano al collo, la strattonava verso il muro con forza e si impadroniva di due agende personali, che erano sul tavolo, e nelle quali erano annotati, tra le altre annotazioni riservate, anche i numeri telefonici e gli indirizzi dei coniugi D.B. , ove era allocata D. ;
dopo di che il C. velocemente si allontanava, inseguito dalle grida di allarme della Sa. e la chiamata dei CC.
La narrazione della Sa. trova pieno riscontro secondo la logica motivazione della Corte capitolina, nelle sommarie informazioni testimoniali di I.M.L. , acquisite su accordo delle parti: "Ricordo che mercoledì (IS) mi trovavo nella stanza con la sig.ra Sa.Gi. ; ad un certo è entrato in stanza C.T. , persona a me conosciuta perché l'ho sempre sentito urlare contro gli assistenti sociali ogni volta che si presentava in Circoscrizione. Così quindi pensando che volesse parlare con la collega, sono uscita fuori stanza: dopo nemmeno due minuti ho sentito urla della Sa. che chiedeva aiuto e urla del C. che diceva: "lei me lo deve mettere per iscritto". Alle urla si accompagnavano rumori di scrivania che si spostava e ed oggetti che volavano. Appena sentito questo sono subito andata a chiamare al piano superiore la Ch.Ro. : questa subito è scesa ed è entrata da sola nella stanza quando ancora c'era lui dentro. Poi dopo poco ho sentito nuovamente la voce di Sa.Gi. che urlava fermatelo vedendo uscire di corsa dalla stanza C.T. con delle agende sotto il braccio.
Tengo a precisare che quella era la seconda volta che l'interessato veniva nella stessa mattina: anche nella prima occasione accompagnato dalla figlia G. l'ho sentito urlare
contro
Sa.
.Gi. ".
Ancora i giudici del gravame del merito rilevano, come, a fronte dell'imputato che ha continuato a negare di avere preso le agende, vi è la prova logica dei contrario costituita dalla circostanza, oggettiva ed evidentemente non casuale, che nella stessa giornata, cominciarono le telefonate del Ca. ai D.B. , le prime di una serie alle quali, minaccioso, prese poi parte anche il C. . Il fatto che i CC, allorché perquisirono la casa del Ca. ove viveva C. , non trovarono l'agenda, dunque, non viene condivisibilmente in alcun modo valorizzato sul piano probatorio.
8. Logicamente e congruamente già in appello è stata confutata la doglianza difensiva oggi riproposta sub b., peraltro già disattesa dal TR, con cui si chiede di qualificare l'esproprio violento delle agende come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nella sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, si legge: "... riguardo alla rapina è da escludere l'ipotesi difensiva di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che:
da un lato il C. non aveva alcun diritto da far valere in merito all'esercizio della potestà sulla minore D. , assegnata dal TR per i minorenni di Roma al Servizio Sociale del Comune di Roma e men che meno rispetto ai coniugi D.B. a lui completamente estranei;
dall'altro, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, sussiste il delitto di rapina e non di ragion fattasi, allorché la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè ingiusta, si estrinseca con modalità violente che denotano la volontà di impossessarsi comunque della cosa".
L'affermazione de quo appare effettivamente fare buon governo del dictum di questa Corte di cui alla richiamata sez. 2, n. 38517 del 23.9.2008, Diodato, rv. 241460). Così come logica e coerente appare la riposta fornita dai giudici d'appello alla doglianza - pure quella già proposta in quella sede - secondo cui il C. in quel momento, alla luce degli intervenuti provvedimenti del TR per i Minorenni, aveva il diritto di sapere ove fosse la figlia e di contattarla almeno per telefono. Secondo la Corte territoriale, infatti, quand'anche il C. avesse avuto all'epoca una posizione giuridica che lo facoltizzasse a ciò, poteva solo rivolgersi al TR per i Minorenni;
ma non vi è alcuna relazione tra il supposto diritto di colloquio con la figlia e l'aggressione ad un pubblico ufficiale, finalizzata alla sottrazione di agende, contenente tra l'altro dati sensibili di terzi, e alla successiva effettiva sottrazione a mezzo di fisica violenza, di tali agende, nella "speranza" di rinvenirvi informazioni sul luogo o numero di telefono che potevano riguardare D. .
Ovvia è, sul punto, la considerazione che in ogni caso non è stato esercitato brevi manu un preteso diritto, ma si è aggredito e percosso un pubblico ufficiale per impadronirsi di beni - coperti da segreto professionale - di proprietà dello stesso. La violenza su persone ammessa dall'att. 393 cod. pen. è, infatti, solo quella strettamente e direttamente satisfattiva del preteso diritto. Coerente con tali premesse, pertanto, è la conclusione cui giungono i giudici del gravame del merito, secondo cui, a prescindere dall'ovvio principio formulato nella sentenza di questa Corte di legittimità citata dal TR (la particolare violenza aggressiva che ex se esclude la rilevanza ex art. 393 cod. pen. di un preteso diritto in tal modo surrogatoriamente esercitato) nel caso di specie l'esproprio violento delle agende non si identifica, soddisfacendolo arbitrariamente, con il preteso diritto di colloquio, derivandone che si è davanti al delitto di rapina.
9. Manifestamente infondato, in ultimo, è anche il motivo di ricorso proposto da C.T. (sub c.) con cui si censura la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la Corte d'Appello di Roma motiva compiutamente anche in relazione a tale diniego, ritenendo che già le condanne riportate dal C. evidenzino una personalità negativa, mentre le gravi vicende di questo processo, fortemente traumatiche per la minore, nonché la condotta processuale e durante le indagini, non facciano che confermare un giudizio negativo circa la personalità dell'imputato, tutti elementi a fronte dei quali non se ne rinvengono in concreto altri di segno contrario che possano giustificare tali attenuanti.
La doglianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto il ricorrente non indica l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la Corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, i due elementi sopra ricordati.
Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così questa sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
10. Al rigetto del ricorso proposto dalla parte civile C. .D. consegue ex lege la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Essendo il ricorso di C. inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che agli imputati assolti vada aggiunto il nominativo "il BL. " e che laddove è scritto tra i nomi degli appellanti "M. " debba leggersi "M. ":
Rigetta il ricorso della parte civile C.D. , che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di C.T. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2015