Sentenza 11 settembre 2012
Massime • 4
La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla "vocatio in iudicium", e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile. (Nella specie, relativa ad omessa notifica a codifensore dell'imputato, la S.C. ha ritenuto sanata la nullità osservando che il legale, una volta rigettata l'eccezione, era continuato le attività di udienza senza chiedere termini a difesa).
In tema di annullamento con rinvio, il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire i termini del "devolutum" e a specificare i capi ed i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha reputato corretta la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto che l'oggetto del "devolutum" riguardasse solo la qualificazione dei fatti eversivi cui era finalizzata la banda armata e non il nuovo esame degli elementi costitutivi dei reati associativi contestati o dei dati probatori fondanti la responsabilità di ciascuno degli imputati).
Non viola i diritti difensivi dell'imputato la fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio sulla base del solo estratto del dispositivo della sentenza di annullamento letto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione e trasmesso al giudice di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che la fissazione dell'udienza costituisce esplicazione di un potere neutro meramente strumentale e propulsivo alla celebrazione del nuovo giudizio, diversamente dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, che invece postula l'avvenuto depositato della motivazione).
È configurabile il danno morale ai danni di un soggetto minacciato nell'integrità fisica e perciò sottoposto a scorta personale, in virtù della patita compressione della libertà di movimento e della vita professionale e di relazione. (Nella specie, in relazione all'imputazione di banda armata, la S.C. ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile nel processo penale da parte di un dirigente Enav che era stato messo sotto scorta, a seguito di intercettazioni dalle quali si rilevava il pericolo di vita in cui egli versava, anche tenendo conto dell'attentato che pochi anni prima aveva causato la morte del suo predecessore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/09/2012, n. 45002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45002 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 11/09/2012
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 107
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 24378/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) OR ID N. IL 07/11/1970 C/;
2) CA AR N. IL 19/06/1980 C/;
3) ZO DO N. IL 07/02/1957 C/;
4) AE AN N. IL 06/08/1975 C/;
5) RD BR N. IL 20/11/1956 C/;
6) IN AU N. IL 30/10/1957 C/;
7) MA DO N. IL 14/06/1985 C/;
8) ND ID N. IL 03/11/1961 C/;
9) BU AN N. IL 20/06/1964 C/;
10) CI AT N. IL 19/02/1952 C/;
11) SI NC N. IL 08/10/1953 C/;
12) TO AN N. IL 09/04/1980 C/;
e dagli imputati:
TO, CA, DA, HI, LA, AM, RO;
avverso la sentenza n. 20/2012 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 28/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Sorrentino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito per la parte civile l'Avv. Panciroli L. che, quale difensore della parte civile HI, ha chiesto la conferma della sentenza e ha depositato conclusioni scritte;
Udito il difensore Avv. Bonau per CA IL che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di inammissibilità di quello proposto dal Procuratore Generale;
avv. Giudiceandrea che nell'interesse di SC ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale e, nell'interesse di HI per l'accoglimento del ricorso dell'imputato; per LA, SI, DA, RO, TO, CA l'avv. Pelazza ha chiesto il rigetto del ricorso e l'accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti;
avv. Pel azza che in sostituzione dell'avv. Clementi S., difensore di fiducia di TA e AR ha chiesto il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento dei ricorsi degli imputati;
avv. Giudiceandrea che, nell'interesse di LA, AM, e SI ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi degli imputati e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale;
avv. Camplese che, nell'interesse di HI, ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO
1. Il 28 maggio 2012 la Corte d'assise d'appello di Milano, pronunziandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale disposto con sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte in data 21-23 febbraio 2012, in parziale riforma della decisione adottata il 24 giugno 2010 dalla Corte d'assise d'appello di Milano, appellata dagli imputati, così deliberava:
riqualificava la condotta associativa contestata al capo a) delle imputazioni a TO AV, CA IL, DA ED, TA IL, AR NO, LA CL, RO ED, ON AV, AM DR, SC LV, SI VI, HI IL come banda armata finalizzata alla commissione del delitto di cui all'art.270 c.p.;
escludeva l'aggravante L. n. 15 del 1980, ex art. 1 contestata in relazione ai restanti capi di imputazione;
rideterminava le pene inflitte a:
LA CL in undici anni e sei mesi di reclusione:
TO AV in undici anni di reclusione;
SI VI in dieci anni di reclusione;
DA ED in nove anni di reclusione;
AR NO in otto anni di reclusione;
HI IL in sette anni di reclusione;
TA IL in cinque anni e tre mesi di reclusione;
AM DR in due anni e quattro mesi di reclusione:
CA IL e ON AV ED, in due anni e due mesi di reclusione;
RO ED, in due anni e due mesi di reclusione;
sostituiva, inoltre, la pena accessoria inflitta a TA e HI con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e revocava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni nei confronti di CA, RO, ON, AM. Assolveva SC LV dal delitto a lui contestato al capo b) (art. 110 c.p., art. 306 c.p., commi 1, 2 e 3 in relazione all'art. 270 bis c.p.), perché il fatto non costituisce reato. Confermava le statuizioni civili in favore della parte civile HI IE, mentre riduceva ad Euro 400.000,00 l'importo liquidato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anch'essa costituita parte civile per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.
2. L'ambito del devolutum riguardava i seguenti profili. Il giudice di rinvio avrebbe dovuto stabilire la corretta qualificazione dei fatti (delitto ex art. 270 c.p. o 270-bis c.p.) cui era preordinata la banda armata contestata al capo a) delle imputazioni, la cui sussistenza era stata accertata dai giudici del merito, con motivazione ritenuta rigorosa ed analitica che aveva dato conto dell'esistenza di "una struttura operativa, sufficientemente gerarchizzata al suo interno, ispirata da un ben preciso credo politico, tesa alla realizzazione di un programma rivoluzionario che prevedeva l'uso sistematico della violenza" e che, in vista del conseguimento di tale obiettivo, "si era dotata di un considerevole quantitativo di armi micidiali" (cfr. sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2012, pag. 36). Dopo l'introduzione dell'art. 270-bis c.p., "l'unica interpretazione che possa giustificare il permanere nell'ordinamento dell'art. 270 c.p." è quella che privilegia la rilevanza della natura della violenza che caratterizza il progetto sovversivo della banda armata, "violenza generica nel caso dell'art. 270 c.p. e violenza terroristica nel caso dell'art. 270-bis c.p." (cfr. p. 42 della sentenza impugnata). La finalità di terrorismo che integra la nota di specialità idonea a giustificare la distinzione tra i due delitti si intreccia in modo indissolubile con la natura della violenza teorizzata o realizzata dall'associazione. La finalità terroristica costituisce "un mezzo, o più correttamente, una strategia che si caratterizza per l'uso indiscriminato o polidirezionale della violenza" che funge da "strumento di pressione, da metodo di lotta particolarmente effrato" e che "diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso, per imporre una soluzione che non avrebbe accettato (cfr. p. 42 della sentenza impugnata).
Avrebbe dovuto, inoltre, accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo b) contestato a SC considerato che: 1) l'imputato era stato in contatto solo con AR e, in un'unica occasione, con LA;
2) non era stato chiamato a rispondere di singole violazioni alla normativa sulle armi, pur essendogli stato contestato il ruolo di fornitore delle stesse in favore della banda armata;
3) la sentenza impugnata aveva omesso di indicare elementi specifici ed obiettivi alla stregua dei quali potere affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che SC fosse consapevole di favorire un'associazione criminale, piuttosto che il solo AR;
4) il mero dato quantitativo attinente alle armi trattate e asseritamente fornite a AR non era, di per sè, sufficiente a provare che l'imputato fosse a conoscenza dell'inserimento del predetto nella banda armata;
5) l'incontro di SC con LA, grazie alla mediazione di AR, non era di per sè sintomatico della conoscenza, da parte di SC, del legame associativo esistente tra LA e AR;
6) l'interesse di SC ad acquistare documenti falsi da AR costituiva un dato privo di valenza univoca ed era suscettibile di diverse chiavi di lettura.
In terzo luogo la Corte d'appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto stabilire la configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1 in relazione ai reati per i quali era stata contestata. A seguito della modifica dell'art. 270-bis c.p., la violenza terroristica è entrata a far parte della struttura di tale delitto;
pertanto "l'aggravante in questione è inapplicabile tanto alla figura incriminatrice dell'art. 270-bis c.p., perché ne è l'elemento costitutivo, quanto al delitto ex art. 270 c.p., integrando quel quid pluris che costituisce la nota di specialità che distingue i due delitti" (cfr. p. 45 della sentenza di annullamento).
In merito alla costituzione di parte civile del Prof. HI IE la sentenza di annullamento argomentava che i delitti di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p. non hanno natura plurioffensiva e che, pur essendo legittimati all'azione civile sia il soggetto passivo del reato, titolare del bene-interesse tutelato dalla norma, che il soggetto danneggiato che subisce dal reato un danno patrimoniale valutabile, il soggetto danneggiato che non sia anche persona offesa deve fornire una dimostrazione stringente del danno patito. Sulla base di tale premessa spettava ai giudici d'appello, in sede di rinvio, chiarire quale danno avesse riportato il Prof. Inchino, quale fosse il rapporto causale tra l'eventuale danno subito e la condotta degli imputati, atteso che i propositi delittuosi esplicitati nei suoi confronti (quali desumibili dalle conversazioni intercettate), non erano stati portati ad esecuzione e che non era stato chiarito se il Prof. HI li avesse percepiti, ricavandone, inevitabilmente, turbamento e preoccupazione. In sede di rinvio si sarebbe dovuto, quindi, dovuto, chiarire se gli inquirenti avessero informato il prof. HI ed avessero adottato "le conseguenti misure o, se, anche senza comunicare con la potenziale vittima, si decise di rafforzare le misure di sicurezza in suo favore, con conseguente, probabile, limitazione (o ulteriore limitazione, nel caso che il predetto fosse stato già sottoposto alle misure) della sua libertà di movimento e/o della sua privacy" (cfr. pag. 46 della sentenza di annullamento).
Infine, anche l'entità del danno da risarcire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto essere oggetto di nuova determinazione all'esito del nuovo giudizio di merito. La sentenza di annullamento riteneva assorbite le ulteriori censure mosse dagli imputati e riguardanti l'entità del danno riconosciuto alle parti civili, il complessivo trattamento sanzionatorio (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, parametri commisurativi della pena) e il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli per i quali era già stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna (cfr. rilievi formulati dalla difesa di AR).
3. La Corte d'assise d'appello di Milano, investiva dell'esame dei profili in precedenza sintetizzati, adottava la decisione in precedenza indicata sulla base delle seguenti argomentazioni.
3.1. Con riferimento alla qualificazione delle condotte contestate al capo a), dopo avere preliminarmente richiamato i principi fissati dalla sentenza di annullamento in merito ai criteri discretivi tra i delitti previsti rispettivamente dagli artt. 270 270-bis c.p., osservava che l'opera di destabilizzazione e/o distruzione dei fondamenti politico-costituzionali e/o socio-economici di uno Stato, richiamata dall'art. 270-sexies c.p. altro non è che la sovversione o eversione violenta di cui all'art. 270 c.p., disposizione quest'ultima che descrive la condotta come diretta ad attentare agli ordinamenti economici e sociali dello Stato. L'eversione, consistente nella volontà di destabilizzare e sovvertire con metodo violento l'assetto dello Stato, rappresenta un obiettivo presente nella condotta descritta all'art. 270 c.p., ma rilevante anche ai fini della fattispecie di cui all'art. 270-bis c.p., come si desume dal tenore letterale della disposizione. La delimitazione concettuale tra i due reati risiede, piuttosto, nella natura della violenza che si intende esercitare (terroristica o comune); pertanto l'ambito del devolutum attiene all'analisi del metodo e delle "modalità" con le quali gli attentati alle figure emblematiche avrebbero dovuto essere portate ad esecuzione. Sono, infatti, i metodi terroristici (nel senso indicato nell'art. 270-sexies c.p.) e le modalità terroristiche - cioè quelle che accettano il rischio di vittime "collaterali" o che colpiscono indiscriminatamente la popolazione per suscitare terrore, panico ed insicurezza - che fanno trasmigrare la condotto eversiva e sovversiva nella sfera applicativa dell'art. 270- bis c.p.. Valutati alla luce di tali principi, i progetti di attentato al prof. HI, così come quello al dirigente SC o il danneggiamento allo "sportello Biagi", dovevano essere indubbiamente ritenuti espressione della natura sovversiva dell'associazione per delinquere in esame, trattandosi di azioni violente con riconoscibili finalità eversive, dirette contro l'ordine costituzionale. Con riferimento alle stesse, s'imponeva, quindi, un duplice accertamento al fine di stabilire, da un lato, se la banda armata, con metodo terroristico, coltivava nei suoi programmi e nei suoi effettivi progetti il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere (o quanto meno di destabilizzare) gli assetti istituzionali del nostro Paese e, dall'altro, se la strategia attuativa si caratterizzava per il ricorso a modalità terroristiche per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, rivolta anche in incertam personam, con accettazione degli "effetti collaterali" per ingenerare panico e terrore.
L'analisi della documentazione sequestrata condotta in base a tali parametri interpretativi evidenziava che tanto la "guerra popolare prolungata" (sullo sfondo del progetto rivoluzionario del costituendo "Partito politico militare") quanto la "propaganda armata", funzionale a diffondere il "messaggio rivoluzionario" e a spingere "le masse proletarie verso una nuova consapevolezza di classe oppressa", pur evocando il ricorso ad azioni collettive di violenza armata, individuavano un solo avversario, un solo ostacolo alla conquista del "potere del proletariato", ossia lo "Stato borghese da abbattere", e non attribuivano alle azioni armate in incertam personam un valore funzionale al perseguimento degli obiettivi della lotta, perché inidonee a creare "organizzazione e coscienza rivoluzionaria nelle masse proletarie". Significativi, in tal senso, venivano considerati gli scritti (cfr. in particolare numeri 0 e 3 del foglio "Aurora") in cui, dopo l'arresto di AR ES e AD OC, venivano poste le "distanze politiche rispetto alle BR" all'interno della cui teorizzazione venivano individuati elementi di "sconnessione e di sfasamento" I fogli divulgativi di propaganda mettevano, piuttosto, in luce la strategia di privilegiare obiettivi mirati, funzionali ad attivare meccanismi di coesione di classe e di eventuale emulazione, e di indirizzare l'efficacia distruttiva contro direzioni delimitate. Nei suddetti documenti non compariva, però, alcun accenno a azioni violente contro persone o beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso o ad operazioni concepite per ingenerare panico o terrore e produttive di "effetti collaterali". L'esaltazione della violenza promanante dai testi non mirava all'uso mediato del panico che poteva diffondersi tra la popolazione.
Anche l'esame degli attentati progettati dal gruppo eversivo non metteva in luce l'ideazione di azioni caratterizzate dall'uso indiscriminato o polidirezionale della violenza volte a diffondere il panico, il terrore, un diffuso senso di insicurezza della popolazione, colpendo anche persone e beni diversi dall'obiettivo prescelto.
In particolare, la progettazione scarna di dettagli di un attentato contro il palazzo dell'Eni in S. Donato milanese non forniva elementi sufficienti per attribuire il carattere di serietà a quella rappresentazione di attentato.
I colloqui intercorsi tra LA e AR circa il possibile attentato allo sportello "Marco Biagi" di via Savona a Milano, espressivi della predilezione per un obiettivo paradigmatico, in grado di raccogliere seguaci tra coloro che condividevano l'idea che le "contraddizioni di classe" vadano sottolineate ed esasperate per farle esplodere e non vadano "riformate", teorizzavano un obiettivo di "elezione", ispirato dalla finalità di creare proseliti ed avviare meccanismi di emulazione e si inscriveva in un quadro di perseguimento di finalità di eversione e di sovversione in cui la violenza progetta, pur se micidiale, non aveva caratteristiche indiscriminate e polidirezionali.
A conclusioni analoghe, ad avviso dei giudici territoriali, doveva pervenirsi per la progettazione dell'attentato incendiario contro il grande magazzino "Delcom" che, pur mettendo in luce la natura del metodo violento che gli associati intendevano imprimere ai loro attentati eversivi, dimostrava che gli associati non intendevano rivolgere le loro azioni in incertam personam. A tale proposito veniva ritenuti particolarmente significativi i colloqui intercorsi tra AR e LA che mostravano preoccupazione per i possibili "effetti collaterali" dell'attentato e rivelavano l'intendimento di non coinvolgere persone estranee. La sentenza impugnata argomentava, poi, che anche la progettazione dell'attentato a VI SC, dirigente della "Breda", prescelto come obiettivo di "elezione" dopo l'assoluzione in un procedimento penale instaurato a suo carico per le degradate condizioni di lavoro offerte al "proletariato oppresso", dimostrava che l'agguato era stato previsto nei locali del garage, mentre era stata scartata la tecnica della raffica sparata contro le finestre dell'abitazione del dirigente (peraltro non ancora esattamente individuata).
Una chiara progettazione basata sul ricorso alla violenza comune e non terroristica era desumibile anche - ad avviso dei giudici territoriali - dal dialogo intercettato tra AR e LA durante il "sopralluogo" alla sede del quotidiano "Libero", nel corso del quale i due imputati progettavano di agire il giorno di Pasqua, quando la sede del giornale era sicuramente chiusa e non vi era il rischio di procurare danni alle persone.
All'esito dell'accertamento sollecitato dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, i giudici d'appello concludevano che nelle teorizzazioni e nella progettazione degli attentati concepiti dalla banda armata non erano ravvisabili i tratti del metodo e delle modalità terroristiche che tipizzano la figura delittuosa di cui all'art. 210-bis c.p.. Il gruppo, ispirato da una visione eversiva e sovversiva, operava indubbiamente per creare le condizioni della violenta destabilizzazione delle fondamentali strutture politiche economiche e sociali dello Stato e non si faceva scrupolo di lavorare a plurimi attentati, ma il modus operandi dell'organizzazione era connotato da una violenza generica e non terroristica.
3.2. La Corte territoriale riteneva precluso ex art. 628 c.p.p., comma 2, l'esame delle censure proposte dalle difese di HI,
ON, SI concernenti la responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 270 c.p., all'idoneità degli atti realizzati in ambito associativo, alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 306 c.p., alla non configurabilità delle ipotesi disciplinate dagli artt. 304 e 305 c.p., profili tutti sui quali la Quinta Sezione penale di questa
Corte si era già pronunziata.
Considerava parimentì precluso l'esame delle censure mosse dalle difese di CA, RO, TO, LA circa la sussistenza della banda armata, oggetto di una motivazione diffusa, rigorosa, analitica che aveva dato atto di una "struttura operativa, sufficientemente gerarchizzata al suo interno, ispirata da un ben preciso credo politico, tesa alla realizzazione di un programma rivoluzionario, che prevedeva l'uso sistematico della violenza". La Corte d'appello osservava, infine, che in base al principio della preclusione del nuovo esame dei punti già decisi dalla Corte di Cassazione e per effetto della regola della formazione progressiva del giudicato non poteva formare oggetto di nuova deliberazione la questione riguardante la partecipazione di TO, LA, SI, CA al sodalizio in esame.
4. L'aggravante della finalità di terrorismo prevista dalla L. n. 15 del 1980, art. 1 veniva ritenuta inapplicabile al delitto di cui all'art. 270 c.p., perché, ove ritenuta sussistente, avrebbe integrato la fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 270-bis c.p., da ritenere non configurabile per le ragioni in precedenza esposte.
In virtù della stretta connessione finalistica che si pone tra il delitto di cui all'art. 270 c.p. e i cd. reati fine mediante i quali l'associazione aveva dato concretezza al piano delittuoso, l'aggravante veniva esclusa anche per i reati diversi da quelli contestati ai capi a) e b).
5. Relativamente alla posizione di SC, chiamato a rispondere del delitto di cui al capo b), la Corte d'assise d'appello osservava che era rimasta indimostrata la consapevolezza dell'imputato di fornire, con le sue condotte, un apporto ad una struttura associativa ed eversiva qualificabile ex art. 270 c.p.. Il complesso dei rapporti intrattenuti da SC con AR, quale desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate, era riconducibile alla loro risalente conoscenza, documentata anche dalla testimonianza del funzionario della Digos Varriale che aveva svolto accertamenti in ordine ai periodi di codetenzione. La progettazione di un "colpo" da effettuare alla Malpensa con AR e LA non provava la sussistenza di un collegamento tra quell'azione e le attività eversive del sodalizio;
ne' d'altra parte erano stati acquisiti elementi obiettivi da cui inferire che quei progetti avrebbero agevolato, favorito o finanziato la realizzazione degli attentati ideati dall'associazione in merito ai quali non era contenuto alcuna riferimento nelle conversazioni captate che vedevano come interlocutore SC. Infine, il riferimento alla pregressa fornitura di armi effettuata da SC in favore di AR (cfr. in particolare conversazioni del 26 ottobre 2006 e del 18 gennaio 2007 tra LA e AR e del 24 gennaio 2007 tra SC e AR) era indicativo del fatto che in passato SC aveva procurato armi all'associazione che intendeva adoperarle per compiere la "propaganda armata", ma, per altro verso, nel testimoniare il rapporto privilegiato che legava AR e SC, evidenziava che SC non aveva bisogno di conoscere alcun dettaglio operativo per accedere alle richieste provenienti da AR. In tale contesto, la condotta materiale posta in essere da SC era suscettibile di letture di segno diverso, ma non sussisteva la prova della consapevolezza dell'imputato circa l'esistenza della struttura associativa e la destinazione funzionale delle armi alla concretizzazione degli scopi eversivi. Inoltre, nei colloqui captati non era contenuto alcun riferimento alla conoscenza, almeno nelle linee fondamentali, da parte di SC dell'esistenza della nuova aggregazione criminale di appartenenza di AR;
dagli stessi non emergeva neppure che il sostegno offerto da SC a AR alla realizzazione di azioni delittuose o alla facilitazione di contatti con altri detenuti costituisse un consapevole contributo causale ad un'associazione eversiva formatasi attorno al nucleo ideologico espresso dalla pubblicazione del foglio "Aurora".
La disponibilità di SC a procurare esplosivo a LA e AR, quale emergente dai colloqui captati (cfr. in particolare intercettazione ambientale presso il Bar Viel di Milano del 30 gennaio 2007) appariva generica e, in assenza di altri dati obiettivi, non consentiva di porla in correlazione con un preciso quadro programmatico. Mancava, poi, la prova della consapevolezza di SC circa l'inserimento di AR e LA in una struttura associativa volta al perseguimento di finalità eversive. Il riferimento alla fornitura di fucili kalashnikov che SC sarebbe stato in grado di procurare a AR (cfr. conversazione intercettata il 6 febbraio 2007 tra AR e CI all'interno del bar "Al teatro" di corso Garibaldi a Milano) non era di per sè indicativo della consapevolezza dell'imputato che il gruppo destinatario dei fucili era costituito non dai soli GH e LA, bensì da una struttura di persone aggregata in un'associazione per delinquere con finalità eversive. Nè, infine, poteva assumere un'univoca valenza dimostrativa in tal senso il passato politico di SC. Il comune "cameratismo criminale" rendeva, piuttosto, superflua qualunque forma di specifica informazione da parte di AR e LA che, con il loro riserbo, coerente con le prescrizioni dettate anche nel foglio "Aurora", proteggevano la struttura criminale, preservandola da fattori di rischio che avrebbero potuto indebolirla o renderla vulnerabile.
L'effettiva fornitura di armi effettuata da SC in favore di AR (cfr. conversazione del 24 gennaio 2007) che, in tal modo, le metteva a disposizione dell'associazione in vista della "propaganda armata", pur rappresentando un contributo causale di indubbio rilievo all'operatività dell'associazione, non era accompagnata dalla indispensabile componente psicologica che deve connotare l'elemento soggettivo del delitto di concorso esterno in associazione per delinquere. La Corre territoriale non riteneva meritevole di accoglimento la richiesta - avanzata in via subordinata dal Procuratore generale - di affermazione di penale responsabilità di SC per le detenzione e il porto delle armi fornite a AR, in quanto per questi fatti era stata formulata l'imputazione di cui al capo c) - totalmente sovrapponibile a quella di cui al capo b) - per la quale non era intervenuta pronuncia di condanna. Sussisteva, quindi, in ossequio al principio del ne bis in idem, il divieto di un secondo giudizio per i medesimi fatti.
6. Con riguardo alle statuizioni riguardanti le parti civili, la Corte d'assise d'appello, dopo avere preliminarmente respinto le eccezioni proposte dalla parte civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dalle difese degli imputati, stabiliva l'ammissibilità della costituzione di parte civile del prof. IE HI - persona fisica danneggiata dal reato - considerato dall'associazione eversiva uno degli obiettivi politici da colpire per il carattere simbolico del suo ruolo dirigenziale presso l'Enav, in precedenza ricoperto dal giuslavorista IM D'ON, ucciso il 20 maggio 1999 a causa dell'impegno profuso nell'opera di ristrutturazione del mercato del lavoro. I giudici territoriali argomentavano che la difesa del prof. HI aveva assolto all'onere di indicare il petitum e la causa petendi, quest'ultima consistente nelle minacce mosse all'integrità fisica del docente universitario, nella compressione della sua libertà di movimento, nelle limitazioni alla vita di relazione in conseguenza della predisposizione di un servizio di scorta personale, aspetti tutti da porre in diretta correlazione causale, quanto meno a partire dal 31 agosto 2006, con le intercettazioni ambientali, evidenzianti che il giurista rappresentava un obiettivo da annientare fisicamente. La sentenza impugnata metteva in luce la sussistenza di un preciso nesso causale tra le condotte degli imputati e l'evento dannoso lamentato alla luce delle conversazioni intercettate (cfr. in particolare quelle del 31 agosto 2006 all'interno del locale "Club piccolo teatro" di Milano, del 19 ottobre 2006 presso il locale "Flash" di Milano, del 9 dicembre 2006 a Raveo), univocamente indicative della serietà con la quale AR svolgeva l'osservazione delle abitudini del prof. HI, compresa la sua partecipazione ad eventi pubblici, e studiava le caratteristiche della zona in cui egli abitava. Il contenuto dei colloqui captati, oltre ad essere immediatamente percepito dai funzionali della Digos addetti alle indagini (cfr. deposizione della teste Suma), veniva portato a conoscenza, sia pure in modo non dettagliato, del Prof. HI e orientava la scelta del competente organismo provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di mantenere il servizio di scorta al docente con evidenti, immediati riflessi sulla compressione dei diritti fondamentali del giurista (libertà di movimento e di locomozione, libertà di espressione e di pensiero, quest'ultima da intendere sia con riferimento alla sua attività di docente universitario che a quella di articolista di un noto quotidiano a tiratura nazionale) e sulla sua serenità, attesa l'apprensione per la minaccia incombente sulla sua persona.
In applicazione del principio della "tutela minima risarcitoria" riservata ai diritti costituzionali fondamentali (Sez. Un. 24 giugno 2008, n. 26972), la Corte territoriale disponeva il risarcimento del danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, danno comprensivo anche della sofferenza morale, comprovata dalla documentazione prodotta dalla parte (lettera indirizzata al Ministro pro tempore, Prof. Padoa Schioppa), dalle attendibili dichiarazioni della parte civile, dalle deposizione dei dirigenti e degli ispettori della Digos escussi sul punto. L'entità della liquidazione veniva commisurata all'intensità della compressione dei diritti fondamentali e della minaccia all'integrità fisica, nonché alla durata delle attività eversive, fattori tutti eziologicamente produttivi del danno. Con riferimento alla pretesa risarcitoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri i giudici d'appello osservavano che la liquidazione operata in primo grado (un milione di Euro liquidato a titolo di danno morale a carico di tutti gli imputati condannati per i reati associativi) era errata, perché superava la misura richiesta, in quanto coincidente con quella avanzata cumulativamente anche per il danno materiale. Quest'ultimo, motivato con la necessità di attivare i mezzi diretti a difendere l'ordine democratico, "facendo sentire alla collettività che il soggetto esponenziale dei suoi interessi non era inerte su un piano concreto di fronte all'oscura minaccia eversiva" (cfr. memoria depositata all'udienza del 18 marzo 2009, p. 51) non risultava, peraltro, provato, in quanto stata omessa l'indicazione dei provvedimenti di emergenza che lo Stato aveva dovuto adottare nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati e non erano stati descritti la natura e il contenuto delle altre eventuali iniziative intraprese. Pertanto la domanda risarcitoria collegata al danno materiale non veniva ritenuta meritevole di accoglimento. Nella determinazione del danno morale i giudici territoriali tenevano conto dell'avvenuta qualificazione ex art. 270 c.p. dei fatti cui era finalizzata la banda armata, nonché dei metodi e delle modalità caratterizzanti la struttura associativa stessa.
7. La Corte territoriale giustificava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanzionatorio alla luce della gravità delle condotte poste in essere, del loro disvalore, dell'intensità del dolo che le aveva sorrette. La richiesta di applicazione della continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli oggetto delle precedenti pronunce di condanna, avanzata da AR, veniva respinta, tenuto conto delle evidenti eterogeneità ideative tra i delitti per i quali era intervenuta condanna (prevalentemente contro il patrimonio) e quelli oggi in esame, nonché del considerevole lasso di tempo intercorso tra i fatti eversivi accertati con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 15 febbraio 1985 e quelli oggetto del presente procedimento.
8.Avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano e, tramite i rispettivi difensori di fiducia, CA IL, IL HI, LA CL, DR AM, AV TO, ED DA, ED RO, VI SI, NO AR.
8.1. Il Procuratore generale formula le seguenti censure. Con un primo motivo lamenta violazione di legge, insufficienza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualificazione dei reati perseguiti dalla banda arma contestata al capo a) ai sensi dell'art. 270 c.p. e all'esclusione dell'aggravante prevista dalla L. n. 15 del 1980, art. 1 con riguardo alle restanti imputazioni. In proposito osserva che non è stata fatta corretta applicazione dei principi fissati dalla sentenza di annullamento in merito ai criteri discretivi tra violenza comune e violenza di tipo terroristico, in quanto, in relazione alle singole azioni criminose programmate, l'accertamento è stato condotto focalizzando l'attenzione esclusivamente sulla progettazione dell'uso indiscriminato della violenza in incertam personam, omettendo di considerare che la violenza può essere qualificata come terroristica anche quando sia dimostrata l'accettazione del rischio delle vittime "collaterali". Nel caso in esame, l'attentato al Prof. HI avrebbe comportato il coinvolgimento degli agenti addetti alla sua scorta, le azioni ai danni degli uffici "Eni", dello sportello "Marco Biagi", del dirigente della Breda SC VI, dello sportello bancomat di Albignasego avrebbero potuto comportare rischi rispettivamente per l'incolumità fisica dei dipendenti degli uffici, degli abitanti dei palazzi, degli agenti di Polizia sopravvenuti in caso di intervento delle forze dell'ordine. La sentenza impugnata non ha, poi, considerato che la individuazione di obiettivi precisi e ben individuati e la decisione di colpirli ad ogni costo per destabilizzare l'ordine istituzionale comporta un'efficacia distruttiva con accettazione dei relativi effetti collaterali. Illuminanti, a tale proposito, sono considerati i riferimenti ad un'"auto bomba" e alla prospettiva di "tirare giù tutto il palazzo" presenti nei colloqui intercorsi tra LA e AR circa l'attentato da compiere ai danni degli uffici "Eni".
Relativamente all'attentato allo sportello "Marco Biagi" di Milano i giudici d'appello non hanno tenuto conto del testo integrale della conversazione intercorsa tra AR e LA e, in particolare, della parte finale del dialogo contenente espliciti riferimenti alla possibilità di tirare "una raffica" - dizione espressiva di particolare forza - di dare particolare visibilità all'attentato e, contemporaneamente, di "mettere un dischetto". In merito al progetto di attentato ai danni di VI SC è omesso un compiuto apprezzamento della natura dell'azione violenta che, come sottolineato in altra parte della sentenza impugnata (pag. 31), avrebbe comportato l'esplosione di raffiche di mitra da un'apprezzabile distanza con il conseguente rischio di colpire anche persone estranee. Il riferimento all'uso di un telecomando, quale forma alternativa di commissione dell'azione, non escludeva l'accettazione del rischio di effetti collaterali, come del resto desumibile dal tenore integrale del colloquio svoltosi tra AR e LA.
È stata, inoltre, omessa una compiuta valutazione della nozione di "guerra popolare prolungata" - propugnata dagli imputati nella documentazione sequestrata - volta a raggiungere a tutti i costi effetti di destabilizzazione e implicante un modus operandi improntato alla violenza terroristica con accettazione dei suoi effetti anche sulle vittime "collaterali". L'esame degli scritti di propaganda sul foglio "Aurora" e, in particolare, quelli successivi all'arresto di AD OC delinea efficacemente l'obiettivo di costruire la capacità della classe operaia di combattere per "soppiantare lo Stato borghese", accettando anche il rischio delle vittime collaterali, come si desume anche dal plauso tributato dal foglio "Aurora" del 2002 alle azioni violente portate a compimento a tutti i costi dalle "brigate rosse" e dall'assenza di rilievi critici per le azioni realizzate da AD OC.
La corretta qualificazione ai sensi dell'art. 270-bis c.p. dei fatti perseguiti dalla banda armata contestata al capo a) quale associazione strumentale rispetto al delitto di cui all'art. 270-bis c.p. deve comportare il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 15 del 1980, art.
1. Con un secondo motivo il Procuratore generale lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'assoluzione di LV SC dal delitto di cui al capo b), perché il fatto non costituisce reato. Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa l'assenza di consapevolezza dell'esistenza della struttura eversiva sono smentite dal contenuto dei colloqui intercettati che, ove esaminati nella loro interezza e nelle loro correlazioni logiche, avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione. Dalla lettura integrale della conversazione ambientale del 24 gennaio 2007 relativa all'incontro tra SC e AR presso il bar "Farinella" risulta che AR aveva informato SC del fatto che nel progetto criminale era coinvolta una terza persona la quale, dopo il fallimento del furto al bancomat, era scoraggiata e, per rimediare al fallimento dell'azione, proponeva di fare "qualcosa di politico". Tale dato probatorio contraddice l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che AR e LA intendevano proteggere la struttura criminale da fattori di rischio che avrebbero potuto indebolirle o renderla vulnerabile. Tale valutazione a sua volta, confligge con l'ulteriore argomentazione, svolta nella sentenza impugnata, che AR e LA non avevano necessità di informare SC
dell'esistenza dell'associazione di appartenenza, in virtù del "comune cameratismo criminale che garantiva a tutti il perseguimento degli scopi di ciascuno senza dovere aggiungere dettagli". La lettura integrale dell'intercettazione ambientale del 24 gennaio 2007 mette, inoltre, in luce una circostanza del tutto diversa da quella illustrata nella sentenza impugnata, atteso che non erano AR e LA ad escludere SC dalle informazioni riguardanti l'associazione, bensì era proprio SC a pretendere discrezione e riservatezza nei rapporti criminali che intendeva mantenere in via esclusiva e diretta con AR e LA sì da preservare il suo contributo esterno all'operatività del sodalizio in vista del conseguimento degli obiettivi dallo stesso perseguiti.
Ad avviso del Procuratore generale giudici d'appello hanno omesso di valutare organicamente nel loro complesso i seguenti dati probatori emergenti dai colloqui captati il 24 gennaio e il 30 gennaio 2007: a) la disponibilità di armi e di esplosivo da parte di SC;
b) l'informazione data da AR a SC che all'azione progettata avrebbe preso parte una terza persona che voleva fare "qualcosa di politico"; c) il contestuale riferimento 8cfr. intercettazione ambientale del 24 gennaio 2007) alle "persone che servono", che "sono brave", che "custodiscono le armi"; d) l'esplicito riferimento all'esplosivo nel colloquio del 30 gennaio 2007 intercorso tra AR, SC, LA;
e) la conoscenza, da parte di SC, delle modalità di occultamento, mediante sotterramento, delle armi e dell'esplosivo in disponibilità della banda. In tale contesto i trascorsi politici di SC, il più volte invocato "cameratismo criminale" tra SC e AR costituiscono, insieme agli altri elementi in precedenza indicati, espressione della consapevolezza da parte di SC del contributo offerto all'associazione e costituiscono gli strumenti indispensabili attraverso cui SC si prestava a mettere a disposizione i canali di approvvigionamento delle armi alle condizioni dettate dallo stesso imputato, informato da AR e LA delle reali finalità perseguite dal gruppo.
8.2. CA IL formula le seguenti censure.
Denuncia violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il nuovo giudizio d'appello, privo, a differenza dell'originale presente nel fascicolo d'ufficio, della seconda pagina e, quindi, della completa elencazione di tutti i coimputati con conseguente nullità ai sensi dell'art. 171 c.p.p., lett. a). Eccepisce, inoltre, la violazione dell'art. 625 c.p.p. con riferimento all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza del 15 maggio 2012 da parte del Presidente della Seconda Sezione della Corte d'assise d'appello di Milano in data anteriore (28 marzo 2012) al deposito (2 aprile 2012) della sentenza pronunciata il 21-23 febbraio 2012 dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, atteso che l'introduzione della nuova fase processuale avviene soltanto con la trasmissione al giudice di rinvio degli atti del processo, comprensivi necessariamente della motivazione della sentenza, costituente parte integrante del provvedimento deliberato. In base all'art. 625 c.p.p., comma 1, che fissa modalità tassative di trasmissione del fascicolo, l'invio del solo dispositivo al giudice del rinvio non equivale a conclusione della fase processuale, salva l'ipotesi di motivazione contestuale, nel caso di specie non ricorrente.
Il riferimento all'art. 615 c.p.p., comma 1, contenuto nell'ordinanza in data 15 maggio 2012 con la quale la Corte d'assise d'appello di Milano ha respinto l'eccezione di incompetenza funzionale, è inconferente, in quanto la pubblicazione e il deposito delle sentenze assolvono a diverse finalità: la prima conclude la fase della deliberazione, mentre il secondo serve a mettere l'atto a disposizione delle parti e scandisce i tempi delle impugnazioni o di altre determinazioni di ordine processuale.
Lamenta violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del ritenuto reato di cui all'art. 270 c.p. - che formava oggetto del devolutum - considerate l'assenza di univocità e idoneità degli atti, la mancanza di una struttura organizzativa realmente offensiva.
Denuncia, altresì, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi dimostrativi della partecipazione di CA IL al suddetto sodalizio.
Prospetta, poi, violazione degli artt. 546 e 624 c.p.p. con riferimento all'individuazione dell'ambito del devolutum, comprensivo anche del nuovo esame degli elementi costitutivi del delitto ex art.306 c.p.p. come desumibile dalla formulazione del dispositivo, dal rapporto tra lo stesso e la motivazione, dal contenuto delle ordinanze dibattimentali che avevano respinto le eccezioni difensive e le richieste di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
Eccepisce, infine, violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ai parametri posti a base della dosimetria della pena, tenuto conto delle motivazione sottese alle condotte e della mancata realizzazione di qualsiasi concreta azione lesiva dell'altrui integrità fisica.
8.3. IL HI denuncia violazione di legge con riferimento all'ordinanza dibattimentale del 15 maggio 2012 che aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione in grado d'appello per omessa notifica all'avv. Bonifacio Giudiceandrea, codifensore di fiducia dell'imputato insieme con l'avv. Pelazza.
Evidenzia, al riguardo, l'erroneità dell'affermazione che il legale, difensore di altri imputati (LA, AM, SC), aveva avuto formale conoscenza dell'udienza dibattimentale, oggettivamente afferente anche alla posizione di HI e che non sussisteva un concreto interesse a proporre l'eccezione. Lamenta, inoltre, violazione di legge con riferimento alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile del prof. HI in assenza di un danno oggettivo da questi subito, di qualsiasi rapporto causale tra l'eventuale danno e la condotta degli imputati e dalla prova di qualsiasi danno realmente patito, nonché all'entità del risarcimento disposto.
Eccepisce, poi, violazione di legge in relazione all'entità del risarcimento riconosciuto alle parti civili, atteso che il pericolo - peraltro presunto e indimostrato - era cessato con la data dell'arresto degli imputati e, quindi, quanto meno nel febbraio 2007 e che il provvedimento di ritardo degli arresti, adottato ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 9 escludeva in radice qualsiasi ipotesi di pericolosità nel periodo e, comunque, era indicativo della necessità di attribuire rilievo ad un lasso di tempo più ristretto (31 agosto-19 novembre 2006) ai fini del risarcimento del danno.
Lamenta violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 270 e 311 c.p., nonché difetto della motivazione a proposito della ritenuta preclusione all'esame della effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art.270 c.p., di cui non ricorrono gli estremi in assenza di una struttura associativa, della idoneità delle condotte, della offensività del fatto reato in relazione al bene protetto dalla norma. Rileva, inoltre, che mancano, nel caso in esame, le caratteristiche tipiche della dotazione di armi con la peculiare caratteristica dell'adeguatezza allo scopo e del rapporto di proporzionalità alla destinazione prefissata.
Da ultimo si duole della carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ai parametri posti a base della dosimetria della pena, di gran lunga superiore ai minimi edittali, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, e ai criteri del computo degli aumenti per la riconosciuta continuazione.
CL LA e DR AM articolano i seguenti motivi di ricorso.
Lamentano violazione di legge con riferimento alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile del prof. HI in assenza di un danno oggettivo da questi subito, di un effettivo rapporto causale tra l'eventuale danno e la condotta degli imputati e dalla prova di qualsiasi danno effettivamente patito. Eccepiscono, poi, violazione di legge in relazione all'entità del risarcimento riconosciuto alle parti civili, atteso che il pericolo - peraltro presunto e indimostrato - era cessato con la data dell'arresto degli imputati e, quindi, quanto meno, nel febbraio 2007, e che il provvedimento di ritardo degli arresti, adottato ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 9 escludeva in radice qualsiasi ipotesi di pericolosità nel periodo valutato, e, in ogni caso, avrebbe dovuto fondare un diverso rilievo del lasso di tempo da prendere eventualmente in esame ai fini del risarcimento (31 agosto- 19 novembre 2006).
Lamentano violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 270 e 311 c.p., nonché difetto della motivazione a proposito della ritenuta preclusione all'esame della sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 270 c.p., di cui non ricorrevano gli estremi sotto alcun profilo. Difettano, nel caso in esame, le caratteristiche tipiche della dotazione di armi, con la peculiare caratteristica dell'adeguatezza allo scopo, e del rapporto di proporzionalità rispetto alla destinazione prefissata. Il solo LA denuncia, poi, violazione degli artt. 546 e 624 c.p.p. con riferimento all'interpretazione dell'ambito del devolutum che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello, comprendeva anche il delitto di cui all'art. 306 c.p.p. come si evince dalla struttura del dispositivo, dal rapporto tra lo stesso e la motivazione, dal contenuto delle ordinanze dibattimentali con le quali erano state respinte le eccezioni difensive ed erano state rigettate le richieste di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
Da ultimo sia LA che AM si dolgono della carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ai parametri posti a base della dosimetria della pena, di gran lunga superiore ai minimi edittali, e ai criteri del computo degli aumenti per la riconosciuta continuazione. AV TO, ED DA, ED RO, VI SI propongono, a loro volta, le seguenti doglianze. Lamentano violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'omesso esame degli elementi costitutivi del ritenuto reato di cui all'art. 270 c.p. che non era in alcun modo precluso dalla sentenza di annullamento e che non era configurabile, tenuto conto della assenza di univocità e idoneità degli atti e della idoneità offensiva della struttura associativa.
Denunciano, poi, violazione degli artt. 546 e 624 c.p.p. con riferimento all'interpretazione data dai giudici d'appello all'ambito del devolutimi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, comprendeva anche il delitto di cui all'art 306 c.p.p. come si evince dalla struttura del dispositivo, dalla lettura congiunta dello stesso insieme con la motivazione, dalla stessa struttura del dispositivo, dal contenuto delle ordinanze dibattimentali con le quali erano state respinte le eccezioni difensive ed erano state rigettate le richieste di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, con conseguente necessità di nuovo esame anche della sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 306 c.p.. Eccepiscono, poi, violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ai parametri posti a base della dosimetria della pena, avuto riguardo alle motivazione sottese alle condotte e dell'assenza di qualsiasi azioni lesiva dell'integrità fisica di chicchessia. Lamentano violazione di legge con riferimento alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile del prof. HI in assenza di un danno oggettivo da questi subito, di qualsiasi rapporto causale tra l'eventuale danno e la condotta degli imputati e dalla prova di qualsiasi danno effettivamente patito, nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'entità del risarcimento liquidato in favore delle parti civili.
AR prospetta le seguenti doglianze.
Lamenta violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'omesso esame degli elementi costitutivi del ritenuto reato di cui all'art. 270 c.p. che non era in alcun modo precluso dalla sentenza di annullamento e di cui non ricorrevano gli elementi costituitivi.
Deduce, poi, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'omessa valutazione delle censure formulate dalla difesa circa l'eventuale riconducibilità delle condotte alle ipotesti previste rispettivamente dagli artt. 304 e 305 c.p.. Da ultimo lamenta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli posti a base delle precedenti condanne, tenuto conto del comune movente politico.
9.Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte il 23 agosto 2012 il difensore di SC confutava le argomentazioni sviluppate nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano nella parte relativa alla posizione del suo assistito.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati non sono fondati.
1. La prima censura formulata dalla difesa di CA IL (avente carattere logicamente preliminare rispetto alle altre - con la quale è stata dedotta la nullità ex art. 171 c.p.p., lett. a) del decreto di citazione per il giudizio d'appello a seguito dell'omessa allegazione, alla copia del decreto notificato alla parte, del secondo foglio contenente l'elencazione di parte dei nominativi dei coimputati, non merita accoglimento. Il suo esame impone una duplice premessa metodologica.
Quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. Un. 31 n. 42792 del 31 ottobre 2001). Ai sensi dell'art. 171 c.p.p., comma 1, lett. e), fuori dei casi in cui sia consentita la notifica per estratto, l'atto deve essere notificato "per intero". Al riguardo occorre evidenziare che la nozione di "completezza" deve essere tenuta distinta da quella di "interezza". La "completezza" attiene alla riproduzione di tutte le parti essenziali dell'atto con la conseguenza che le lacune del documento attinenti a parti fondamentali e indispensabili dello stesso determinano la nullità della relativa notifica. La nozione di interezza riguarda, al contrario, la mancata riproduzione di parti non essenziali di un atto sì che la loro mancanza non incide sulla completezza del medesimo e sul conseguente esercizio dei diritti di difesa correlati alla compiutezza informativa cui l'atto deve assolvere.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti e dalla comparazione tra l'originale del decreto di citazione per il giudizio d'appello, presente nel fascicolo d'ufficio, e la copia notificata all'imputato risulta che quest'ultima è priva del secondo foglio, contenente il completamento dell'elencazione dei nomi degli imputati, riportati a partire dal primo foglio. Tale omissione, concernente un profilo non fondamentale, ma meramente riepilogativo quale una parte dell'elenco nominativo degli imputati riprodotto anche nella parte dedicata alla descrizione degli addebiti, non ha in concreto determinato alcuna incompletezza dell'atto ne' alcuna lesione dei diritti di difesa di CA IL, che ha avuto effettiva cognizione delle accuse, atteso che ciascuna delle contestazioni formulate nei suoi confronti è preceduta dalla puntuale elencazione dei concorrenti nei singoli reati ascritti.
2. Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di ricorso formulato dalla difesa di CA IL, anch'esso pregiudiziale rispetto ai restanti.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affrontato il tema della scindibilità del momento deliberativo della decisione rispetto a quello, eventualmente successivo, del deposito del provvedimento completo di motivazione. In proposito hanno sottolineato la piena autonomia del dispositivo, che costituisce "una realtà a se stante, diversa e dalla decisione e dalla motivazione", potendo dispiegarsi mediante il suo deposito in cancelleria e le immediate comunicazioni di rito, anche prima che venga redatta la motivazione, il duplice effetto di rendere certo agli interessati che la decisione è intervenuta e che è stata adottata con un determinato, irreversibile contenuto e di rendere possibili i provvedimenti occorrenti. Al contempo il dispositivo rappresenta "un nucleo che costituisce il contenuto e l'oggetto della ... manifestazione tipizzata del potere autoritativo" rispetto al quale la motivazione, ancorché successiva al decisum, non incide sulla collocazione temporale dell'avvenuto esercizio della potestas iudicandi (Sez. Un. n. 7 del 17 aprile 1996;
Sez. Un. n. 11 del 25 marzo 1998). Questi principi, affermati in tema di procedure de liberiate, hanno una portata più generale, investendo essi la possibilità e l'ammissibilità, della scissione temporale fra l'autonomo momento deliberativo attestato nel dispositivo letto in udienza (o, per quanto riguarda le procedure camerali, depositato immediatamente in cancelleria e comunicato alle parti) e il successivo deposito della motivazione (Sez. Un. n. 14451 del 27 marzo 2003). A questi principi si adegua la prassi della Corte di Cassazione, secondo la quale l'atto dell'immediato deposito in cancelleria del solo dispositivo risulta attestato dal provvedimento sottoscritto dal presidente del Collegio sul ruolo d'udienza, sì che, qualora dalla decisione debbano conseguire ulteriori adempimenti, possa trasmettersene l'estratto senza ritardo al competente ufficio presso il giudice di merito. Il dispositivo immediatamente annotato dal Presidente sul ruolo e - nei casi previsti dalla legge, letto al termine dell'udienza - fissa il contenuto "irreversibile" della decisione (Sez. 1, n. 25730 del 05 giugno 2008) e, qualora sia stato disposto l'annullamento (totale o parziale) con rinvio, l'introduzione della nuova fase processuale. L'emissione, da parte del Presidente della Sezione della Corte d'appello - individuata dalla Corte di Cassazione quale giudice competente alla celebrazione del giudizio di rinvio - del decreto di fissazione dell'udienza costituisce l'esplicazione di un potere "neutro", meramente propulsivo e strumentale alla celebrazione del giudizio stesso che ben può essere esercitato anche in assenza del deposito della motivazione della sentenza di annullamento, la cui esistenza rileva rispetto ad un momento successivo, quello della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, che fissa il dies a quo per la predisposizione di tutte le necessarie ed opportune iniziative difensive nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dalla legge processuale. Alla luce di questi principi, nel caso di specie non si è verificata alcuna lesione dei diritti di difesa. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato, infatti, ritualmente emesso da parte del Presidente della Seconda Sezione della Corte d'assise d'appello di Milano, unica sezione tabellarmente competente, il 28 marzo 2012, ossia in epoca successiva alla lettura e al deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione del dispositivo della sentenza che il 23 febbraio 2012, disponendo l'annullamento parziale con rinvio della decisione impugnata, aveva introdotto la nuova fase processuale. Le notifiche a CA IL e ai suoi due difensori di fiducia del decreto di citazione per il giudizio d'appello sono state, invece, effettuate dopo che era intervenuto, il 2 aprile 2012, il deposito della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione e gli imputati e i loro legali erano stati di conseguenza posti in condizione di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito mediante la compiuta conoscenza delle argomentazioni sviluppate dal giudice di legittimità che aveva disposto il nuovo giudizio d'appello.
3. Infondata è anche la censura di violazione di legge, formulata dalla difesa di IL HI con riferimento all'omessa notifica dell'avviso di udienza all'avv. Giudiceandrea, codifensore dell'imputato insieme con l'avv. Pelazza.
La nullità a regime intermedio derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio di appello ad uno dei due difensori dell'imputato deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p., comma 1 per conseguimento dello scopo cui l'atto di citazione omesso era preordinato, qualora, come nel caso di specie, il legale, a conoscenza dell'atto di vocatio in iudicium nella sua qualità di difensore di altri coimputati, non chieda la concessione di termini a difesa dopo la lettura dell'ordinanza con la quale il giudice rigetta l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, ma prenda parte attiva al giudizio ed espleti con pienezza il suo mandato alla presenza del suo assistito regolarmente citato e presente così dimostrando perfacta concludentia di conoscere il contenuto del provvedimento di vocatio e di essere in grado di apprestare ugualmente la difesa del suo assistito (Sez. Un. n. 17179 del 27 febbraio 2002) Nel caso di specie l'omissione dedotta dall'avv. Giudiceandrea (codifensore di HI insieme con l'avv. Pelazza) non si è tradotta in una causa di nullità del giudizio di secondo grado, in quanto lo stesso avvocato - legale anche di LA, AM, SC, coimputati di HI, con riferimento alle cui posizioni era già stato destinatario di rituale avviso di fissazione del giudizio d'appello - presente, insieme con il suo assistito detenuto, alla prima udienza del nuovo giudizio d'appello conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, non ha chiesto la concessione di un termine a difesa dopo la lettura dell'ordinanza con la quale la Corte d'assise d'appello di Milano ha respinto l'eccezione di invalidità del provvedimento di vocatio in iudicium da lui tempestivamente proposta, ma, dimostrando piena contezza degli addebiti, ha continuato ad esercitare in maniera effettiva il suo mandato difensivo nell'ambito dell'udienza cui ha continuato a presenziare senza formulare ulteriori rilievi o avanzare altre istanze.
4. Non meritano accoglimento le doglianze con le quali le difese di tutti i ricorrenti lamentano violazione di legge, mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in relazione alla interpretazione del dispositivo della sentenza di annullamento, destinato a prevalere sulla motivazione, alla esatta individuazione dell'ambito del devolutum con conseguente omessa illustrazione, da parte del giudice d'appello, degli elementi costitutivi dei delitti di cui agli artt. 270 e 306 c.p., dei dati obiettivamente dimostrativi della responsabilità degli imputati in ordine ai suddetti reati e alla ritenuta sussistenza della preclusione ad un nuovo esame di tali profili.
4.1. Stante il carattere unitario della sentenza, nel caso di sentenza di annullamento parziale con rinvio, il contenuto del dispositivo, che assolve alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, in quanto concorre a illustrare e chiarire l'ambito del devolutum e a specificare i capi e i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato (Sez. 6, n. 27318 del 14 maggio 2010 e, più in generale, Sez. 4, n. 27976 del 24 giugno 2008;
Sez. 1, n. 34986 del 10 luglio 2007). In relazione allo sviluppo dinamico del rapporto processuale il giudicato può avere una formazione non simultanea, ma progressiva e ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perché anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione (Sez. Un. n. 373 del 23 novembre 1990). L'irrevocabilità della sentenza può costituire, quindi, il risultato di un percorso segnato da una pluralità di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi del processo, in coincidenza con una graduale e simmetrica riduzione della regiudicanda fino a quando questa, nella sua interezza, diventa irretrattabile e immutabile ed acquista così il crisma della irrevocabilità, essendosi consumato il potere decisorio del giudice della cognizione sull'oggetto del giudizio. In tale momento la res iudicanda diviene res indicata. Il "capo" della sentenza costituisce l'atto giuridico completo, tale da potere costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza, mentre il "punto della decisione" riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo (Sez. Un. n. 1 del 19 gennaio 2000). La cosa giudicata si forma sul capo, mentre i punti della sentenza possono essere oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni o, come nel caso di specie, della sentenza di annullamento parziale con rinvio, pronunciata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 624 c.p.p., contenente, in particolare in presenza di un riscontrato vizio di violazione o erronea applicazione della legge penale, l'indicazione specifica dei capi e dei punti su cui deve vertere il nuovo esame da parte del giudice del rinvio.
4.2. Alla luce di questi principi il Collegio osserva che, nel caso di specie, il dispositivo della sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte in data 21-23 febbraio 2012 con il quale veniva disposto, nei confronti di tutti gli imputati, l'annullamento della sentenza impugnata, "limitatamente ai capi A) e B), come loro rispettivamente ascritti" non può essere letto disgiuntamente dalla motivazione della sentenza che in più parti (cfr. pp. 34-40, 43,44, 45) e, da ultimo, in forma sintetica nella parte immediatamente precedente la parte dispositiva (pag. 47), delimita l'ambito del devolutum "con riferimento: 1) alla imputazione del capo B) per SC) e del capo A) (per tutti gli altri imputati) per l'esigenza di nuovo esame in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei limiti sopra specificati ...". Correttamente, quindi, la sentenza d'appello ha ritenuto che l'oggetto del devolutum in relazione al capo a) delle imputazione riguardasse solo la corretta qualificazione giuridica dei fatti eversivi cui era finalizzata la banda armata e non il nuovo esame degli elementi costitutivi dei reati associativi contestati o dei dati probatori fondanti la responsabilità di ciascuno degli imputati. In tale prospettiva il giudice del rinvio ha evidenziato che la sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 21- 23 febbraio 2012 ha rigettato i ricorsi degli imputati in ordine a tali profili, argomentando che il precedente giudice d'appello aveva ampiamente affrontato, con specifico riguardo alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, la problematica concernente la sussistenza degli elementi costitutivi dei due delitti associativi di cui al capo a), i loro tratti costitutivi, le loro modalità operative, la loro forte connotazione gerarchica, caratterizzata al vertice da una sorta di quadrumvirato (DA, LA, TO, SI), da una precisa suddivisione dei ruoli degli altri partecipi, da una solida struttura organizzativa fondata su una sede centrale (Milano) e su articolazioni periferiche (Piemonte, Veneto), su luoghi di esercitazione per l'uso delle armi (il poligono di tiro di Scalo Tron) e per l'occultamento di esse, su di un sicuro rifugio per il suo ideologo (Raveo), su un foglio di propaganda ("Aurora"), su di una cassa comune, sulla utilizzazione di strumenti informatici funzionali alla diffusione anonima dei messaggi di propaganda, nonché di timbri e di strumenti per la falsificazione di documenti pubblici, sulla ampia disponibilità di armi anche da guerra, sull'accurata programmazione dei reati fine, compresi quelli di autofinanziamento, sul dettagliato studio delle abitudini e dei movimenti delle persone selezionate come possibili obiettivi da colpire per il ruolo istituzionale rivestito. Ha altresì sottolineato che la problematica concernente la responsabilità degli odierni ricorrenti (salvo quanto si dirà circa la posizione di SC) in ordine ai reati associativi loro contestati è stata ritenuta provata sulla base del contenuto delle intercettazioni effettuate, dei servizi di osservazione e pedinamento, degli accertamenti effettuati, delle deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria e delle attività di riconoscimento da essi svolte, dell'esito delle perquisizioni e dei sequestri operati.
4.3. L'annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., limitato ai profili già in precedenza indicati, ha, quindi, comportato, per le ragioni illustrate al precedente paragrafo 4.1, la formazione del giudicato in ordine al delitto di banda armata (art. 306 c.p.) e la preclusione al nuovo esame della sussistenza degli elementi costitutivi dell'altro delitto associativo contestato al capo a) - con riferimento al quale il nuovo esame era circoscritto alla esatta qualificazione giuridica del fatto - e della responsabilità degli imputati in ordine ad esso. Ne consegue che correttamente il giudice d'appello, in sede di rinvio, ha ritenuto non consentito il nuovo esame di tali questioni e ha evidenziato che l'ambito del devolutimi riguardava unicamente la qualificazione giuridica dei fatti eversivi cui era preordinata la banda armata Trattandosi, quindi, di annullamento pronunciato per violazione ed erronea applicazione della legge penale resta ferma la valutazione dei fatti così come accertati dal provvedimento annullato;
appare irrilevante in tale prospettiva, al fine di giungere ad una diversa conclusione, il richiamo al contenuto delle ordinanze dibattimentali (cfr. ricorso di LA) che, oltre ad avere un diverso oggetto e ad essere state adottate in parte nell'ambito di sub-procedure caratterizzate da una loro autonomia, sono in ogni caso inidonee a incidere sulle statuizioni in precedenza adottate dal giudice di legittimità nel procedimento principale definito con l'annullamento parziale della precedente decisione.
L'intreccio dei limiti ai quali è vincolato il giudice di rinvio sono tutti riconducibili alla rilevanza ed all'efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse (Sez. Un., n. 23 del 23 novembre 1990).
4.4. Considerazioni analoghe valgono per le censure, prive di pregio, formulate dalla difesa di AR in ordine all'omesso nuovo esame, da parte della Corte d'assise d'appello di Milano, del corretto inquadramento giuridico dei fatti di cui al capo a), qualificati come banda armata (art. 306 c.p.). La questione non ha formato oggetto dei motivi di ricorso per cassazione a suo tempo proposti da AR e, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di rinvio, atteso che il perimetro di cognizione del giudice del rinvio è delimitato dal devolutum, a sua volta strettamente correlato ai motivi di ricorso per cassazione originariamente formulati in coerenza con la struttura del ricordo come mezzo di impugnazione ordinario, introduttivo di un giudizio a critica vincolata.
È, inoltre, da osservare che la Quinta Sezione Penale di questa Corte, con la sentenza del 21-23 febbraio 2012, aveva specificamente rigettato il motivo di ricorso avanzato dalla difesa del coimputato TA con il quale era stata sollecitata la derubricazione del delitto di cui all'art. 306 c.p. nelle più favorevoli ipotesi di cui all'art. 304 c.p. o art. 305 c.p. (cfr. p. 44 della sentenza).
5. Non sono fondati anche i motivi di ricorso con i quali le difese di HI, LA, AM TO, DA, RO, SI in merito deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità di costituzione di parte civile del Prof. HI.
La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che l'atto di costituzione del Prof. HI - presupposto per la delibazione iniziale iniziale della domanda - ha indicato la causa petendi, consistente nelle minacce alla integrità fisica, nella compressione della libertà di movimento e nella forte limitazione della vita di relazione in conseguenza della predisposizione del servizio di scorta personale, profili tutti da porre in diretta correlazione causale con il contenuto dei colloqui captati che mettevano in luce che la sua persona era considerata dagli associati un obiettivo da annientare fisicamente per il carattere simbolico del ruolo dirigenziale da lui ricoperto presso l'"Enav" dopo l'omicidio del giuslavorista D'ON IM, avvenuto il 20 maggio 1999. Ha, inoltre, argomentato che la parte civile ha specificato il petitum, chiedendo l'integrale risarcimento del danno subito.
La Corte d'assise d'appello di Milano, nel rispetto del compito affidatole dalla sentenza di annullamento, ha argomentato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, all'esito di una puntuale analisi delle conversazioni intercettate, la sussistenza del preciso nesso causale intercorrente tra le condotte degli imputati, dediti ad una costante attività di osservazione e studio dei movimenti del docente universitario ai fini della individuazione del momento più propizio per procedere alla sua uccisione, rientrante nel programma associativo puntualmente descritto nel capo d'imputazione di cui al capo a), e l'evento dannoso lamentato, conseguente alla informativa fornita al Prof. HI dal Prefetto di Milano in merito ai progetti di attentato che stavano maturando e alla necessità di mantenere il servizio di scorta personale già in corso. In tale evidente consequenzialità il giudice del rinvio ha correttamente individuato lo stretto nesso esistente tra il contenuto delle conversazioni intercettate, così come ascoltato e registrato dagli ufficiali di polizia giudiziaria che provvedevano a puntuali informative, e le condizioni di turbamento e apprensione della parte civile, quali obiettivamente emergenti dalla sua articolata deposizione, ritenuta intrinsecamente e obiettivamente attendibile con iter argomentativo puntualmente motivato e immune da vizi logici e giuridici. La sentenza impugnata, con ampi e specifici richiami alle emergenze processuali, ha, altresì, osservato che il Prof. HI, messo al corrente del contenuto dei colloqui intercettati, si sentiva costantemente minacciato nella sua integrità fisica, limitato nella sua libertà di movimento, nella vita di relazione e, persino, nell'attività di docente e di studioso di diritto del lavoro, tanto da essere costretto persino ad interrompere, anche su consiglio dei competenti organismi di polizia, la collaborazione con un noto quotidiano di diffusione nazionale per evitare qualsiasi forma di sovraesposizione.
Sulla base delle considerazioni sinora svolte, ricorrono indubbiamente gli estremi del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e il cui risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c., elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (cd. danno-conseguenza: cfr. Corte cost. n. 372 del 1994;
Sez. Un. civ. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008). L'art. 2059 c.c., rinvia alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela: l'art.185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato;
le leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (cfr. ad esempio L. n. 117 del 1998, art. 2; L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 9; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44, comma 7; L. n. 89 del 2001, art. 2); il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (Sez. Un. civ. n. 26972 del 11 novembre 2008). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove, sulla base della testimonianza della parte offesa, del contenuto delle intercettazioni svolte, della documentazione prodotta (lettera del Prof. HI al Ministro pro tempore, Prof. Padoa Schioppa), delle concordi deposizioni dei dirigenti e degli ispettori della Digos ha, con corretta e completa motivazione, ritenuto provata la compromissione dei fondamentali diritti di movimento, di libertà di insegnamento, di espressione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti, oltre che la causazione alla parte civile di un costante stato di timore per la sua integrità; fisica, minacciata in maniera così intensa da richiedere la predisposizione di un servizio di scorta. Le doglianze difensive (cfr. in particolare i ricorsi di HI LA, AM) appaiono prive di pregio anche nella parte in cui censurano l'entità del risarcimento e i relativi parametri di commisurazione, avendo la Corte territoriale correttamente assunto, quali criteri di liquidazione del danno, l'intensità della compressione dei diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, e la grave e continuativa minaccia all'integrità fisica del Prof. HI, protrattasi, come desumibile dalle conversazioni intercettate, quanto meno per tre anni a partire dal 31 agosto 2006, data di captazione dei primi colloqui, evidenzianti l'operatività della banda armata, le finalità eversive dalla stessa perseguite, l'accurata selezione degli obiettivi da colpire, tra i quali rientrava il Prof. HI, oggetto di una costante e prolungata attività di controllo e pedinamento da parte degli associati, sì da rendere necessaria la predisposizione di un servizio di scorta. Non possono, invece, assumere rilievo ai fini della quantificazione del risarcimento alla parte civile correlato alla durata delle condotte associative i provvedimenti di ritardato arresto adottati dall'Autorità giudiziaria nei confronti degli imputati, provvedimenti non certo dimostrativi di una diminuzione o cessazione delle loro condotte antiguridiche, bensì funzionali alla ricostruzione investigativa dell'intero sodalizio e alla compiuta identificazione di tutti i suoi componenti, che avrebbe potuto essere pregiudicato da interventi intempestivi.
6. I ricorsi di CA, HI, LA, AM, TO, DA, RO, SI non meritano accoglimento anche nella parte in cui censurano sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha determinato il complessivo trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, in conformità con i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione logica e compiuta, ha fondato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p. e la graduazione della pena nei confronti di ciascuno degli imputati sulla qualità e natura dei delitti commessi, sull'intensità del dolo ad essi sottesa, sulla particolare gravità dei comportamenti posti in essere, ispirati al più totale disprezzo della persona e del principi basilari sottesi ad una civile e ordinata convivenza ispirata al rispetto dei valori enunciati dalle Costituzione e dei meccanismi istituzionali di svolgimento della vita democratica.
7. Non appare fondato l'ulteriore motivo di ricorso formulato da AR in ordine al mancato riconoscimento della continuazione. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha messo in luce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 81 cpv. c.p., tenuto conto delle evidenti eteroegeneità tra i delitti, prevalentemente contro il patrimonio, assai risalenti nel tempo, per i quali l'imputato ha, in passato, riportato condanna definitiva e i fatti oggetto del presente processo e dell'assenza di elementi obiettivi, espressivi di un'unica, originaria preordinazione criminosa.
8. Al rigetto dei ricorsi di TO, CA, DA, GA, AR, LA, RO, AM, SI, HI consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile HI da liquidare in complessivi Euro duemilacinquecento, oltre IVA e CPA. tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità della prestazioni difensiva, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (Sez. Un. 40288 del 14.7.2011).
9. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano è manifestamente infondato.
9.1. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale denuncia formalmente una non corretta applicazione dei principi fissati dalla sentenza di annullamento in merito ai criteri discretivi tra il delitto di cui all'art. 270 e quella disciplinato dall'art. 270-bis c.p. ed un correlato vizio dell'apparato logico. Nell'iter argomentativo posto a base del motivo di impugnazione, peraltro, il Procuratore generale sollecita, in realtà, una non consentita rilettura, in chiave aderente all'originaria prospettazione accusatoria, delle singole azioni delittuose progettate dal sodalizio eversivo e una diversa interpretazione del contenuto delle singole conversazioni captate e del contenuto del materiale documentale sequestrato, a suo avviso dimostrative dell'accettazione del rischio di "vittime collaterali" e, quindi, della connotazione terroristica della violenza progettata.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni. Allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento impugnato, a questa Corte spetta, quindi, il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi apprezzati rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. n. 11 del 2 maggio 2000). Il controllo della Corte di legittimità non concerne, quindi, ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato abbia esposto le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e sia privo di illogicità evidenti. Esula, pertanto, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. n. 6402 del 2 luglio 1997; Sez. Un. n. 19 del 12 dicembre 1994). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. n. 24 del 16 dicembre 1999). Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. n. 16 del 22 ottobre 1996). In altri termini il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico- giuridici;
restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti, la valutazione comparativa della loro rilevanza, la scelta di quelli determinanti.
Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha diffusamente spiegato, con riferimento alla complessiva operatività del sodalizio e alle singole azioni progettate, le ragioni per le quali gli elementi probatori acquisiti, pur evidenziando che il gruppo era ispirato da una visione eversiva e sovversiva e operava per creare le condizioni di una violenta destabilizzazione delle fondamentali strutture politiche, economiche e sociali dello Stato, non erano dimostrativi del ricorso ad un modus operandi connotato da violenza "terroristica" secondo i principi sanciti dalla sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte in data 21-23 febbraio 2012. In questo contesto è evidente che non possono, pertanto, trovare accoglimento le prospettazioni del Procuratore generale ricorrente, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze.
9.2.L'evidente assenza di vizi in ordine corretta qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 270 c.p. comporta la correttezza dell'avvenuta esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 15 del 1980, art. 1 anch'essa rispettosa dei principi fissati nella sentenza di annullamento con rinvio, cui, ai sensi dell'art.627 c.p.p., comma 3, il giudice di rinvio era tenuto ad uniformarsi.
9.3.Parimenti manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso in ordine al quale il Collegio osserva quanto segue. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d)non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, n. 10951 del 15 marzo 2006). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae, all'evidenza, alle censure che le sono state mosse, perché la Corte territoriale, con esame puntuale ed approfondito dei singoli elementi probatori acquisiti nei confronti di SC, ha argomentato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, l'assenza di elementi dimostrativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza e della volontà di SC di fornire un contributo causale rilevante al sodalizio in esame e delle finalità perseguite dallo stesso e ha illustrato le ragioni per le quali i rapporti intercorsi tra l'imputato, AR e LA erano connotati da marcata ambiguità ed erano suscettibili di chiavi di lettura diverse rispetto a quelle prospettate dall'accusa. In realtà il Procuratore generale ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2 non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede, con riguardo alla posizione di SC la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie- una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente dell'assenza di elementi obiettivi su cui fondare la sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato delitto di cui agli artt. 110, 306 e 270 c.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a rifondere le spese sostenute dalla parte civile HI che liquida in complessivi Euro duemilacinquecento, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2012