Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/09/2012, n. 45002
CASS
Sentenza 11 settembre 2012

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La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla "vocatio in iudicium", e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile. (Nella specie, relativa ad omessa notifica a codifensore dell'imputato, la S.C. ha ritenuto sanata la nullità osservando che il legale, una volta rigettata l'eccezione, era continuato le attività di udienza senza chiedere termini a difesa).

In tema di annullamento con rinvio, il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire i termini del "devolutum" e a specificare i capi ed i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha reputato corretta la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto che l'oggetto del "devolutum" riguardasse solo la qualificazione dei fatti eversivi cui era finalizzata la banda armata e non il nuovo esame degli elementi costitutivi dei reati associativi contestati o dei dati probatori fondanti la responsabilità di ciascuno degli imputati).

Non viola i diritti difensivi dell'imputato la fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio sulla base del solo estratto del dispositivo della sentenza di annullamento letto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione e trasmesso al giudice di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che la fissazione dell'udienza costituisce esplicazione di un potere neutro meramente strumentale e propulsivo alla celebrazione del nuovo giudizio, diversamente dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, che invece postula l'avvenuto depositato della motivazione).

È configurabile il danno morale ai danni di un soggetto minacciato nell'integrità fisica e perciò sottoposto a scorta personale, in virtù della patita compressione della libertà di movimento e della vita professionale e di relazione. (Nella specie, in relazione all'imputazione di banda armata, la S.C. ha ritenuto legittima la costituzione di parte civile nel processo penale da parte di un dirigente Enav che era stato messo sotto scorta, a seguito di intercettazioni dalle quali si rilevava il pericolo di vita in cui egli versava, anche tenendo conto dell'attentato che pochi anni prima aveva causato la morte del suo predecessore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/09/2012, n. 45002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45002
    Data del deposito : 11 settembre 2012

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