Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9794
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Sentenza 29 novembre 2006

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In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all'art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenua il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l'evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9794
    Data del deposito : 29 novembre 2006

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