Sentenza 8 febbraio 2005
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La sentenza che consti del solo dispositivo letto in udiena è affetta da nullità assoluta ed insanabile. (Non dichiarata, nella fattispecie, dalla Corte per il prevalere dell'immediata declaratoria della prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 10074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10074 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/02/2005
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 208
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 40071/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE;
nei confronti di:
RI IN, n. a Corigliano l'8 ottobre 1978;
nei confronti della sentenza in data 22 novembre 2000 del Tribunale di Rossano;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Rossano condannava IN LG alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 334, primo comma, c.p., per avere sottratto un televisore a colori marca "NORDMENDE" del valore di lire ottocentomila, sottoposto a pignoramento in danno di suo padre per recupero spese di giustizia relative a decreto penale del Pretore di Rossano del 21 maggio 1994 e affidato alla sua custodia (in Corigliano Calabro, acc. il 9 novembre 1995).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, deducendo la nullità della sentenza per essere del tutto priva di motivazione (violazione art. 546, comma primo, lett. e) e comma terzo, 127 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p.). La sentenza consta del solo dispositivo letto in udienza. Si tratta, ad avviso di questo Collegio di nullità assoluta ai sensi dell'ai 548, lett. e) c.p.p.: nullità che non può essere dichiarata per intervenuta prescrizione, in base a quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui: "Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone nel giudizio di Cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. (Nella specie la Corte ha provveduto all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e di quella di primo grado per nullità dell'intero giudizio, ritenendo di non poter dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che quest'ultima dipendeva dal riconoscimento di circostanze attenuanti concesse nell'ambito di un processo viziato in modo radicale e insanabile per la mancata instaurazione del contraddicono dovuta a nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione dinanzi al giudice di primo grado, che si era riverberata su tutta la successiva attività processuale). (SEZ. U., SENT. 17179 DEL 08/05/2002 (UD. 27/02/2002), Conti, RV. 221403).
Poiché nella specie è pacifica l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 9 maggio 2003, ai sensi dell'art. 157, comma primo, n. 4, 160 u.c. c.p., la sentenza deve essere annullata per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005