Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato dalla società o dall'ente nell'ambito del quale opera l'imputato, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato medesimo tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'attenuante al delegato alla sicurezza di un'azienda con riferimento al risarcimento effettuato dalla società titolare dell'azienda medesima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2013, n. 23663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23663 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 24/01/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 226
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - N. 20591/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO OR, n. a Torviscosa -UD- il 17/11/1952;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 2/4/2012 (n. 142/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Edoardo Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/6/2010 il Tribunale di Tolmezzo condannava AT OR per il delitto di cui all'art. 590 c.p., per lesioni colpose in danno di OL GI LO (acc. in Orato Carnico il 12/5/2006). All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione.
Al AT veniva addebitato che, in qualità di delegato alla sicurezza nell'azienda, aveva consentito che il dipendente OL lavorasse al maneggio vetri da montare su orologi, senza dotarlo di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti antitaglio e manicotti), di tal che l'operaio durante l'attività di lavoro riportava una lesione tendinea al polo destro che cagionava una lunga malattia e postumi permanenti.
2. Con sentenza del 2/4/2012 la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna.
Osservava la Corte che:
- dall'istruttoria svolta era emerso che i guanti in dotazione non erano idonei a prevenire gli infortuni, in quanto utilizzabili solo per lo scarico dei pacchi di vetro, ma non per la loro manipolazione, per cui servivano guanti che lasciassero una maggiore sensibilità alle mani;
- ciò spiegava come mai di fatto da lungo tempo, durante l'attività di lavoro, gli operai non utilizzassero detti inadeguati guanti. Sulla base di tali elementi di prova, considerato che al lavoratore non erano stati utilizzati dispositivi idonei al lavoro in sicurezza, e che erano stati omessi i controlli relativi al mancato utilizzo dei guanti in dotazione, la corte di merito confermava la condanna.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato, lamentando:
3.1. il vizio di motivazione laddove la corte di merito aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. Invero la valutazione della idoneità o meno di dei D.P.I. per finalità antinfortunistiche era del tutto irrilevante, considerato che l'incidente si era verificato per il mancato utilizzo dei guanti in dotazione da parte della vittima. Pertanto le caratteristiche tecniche dei guanti non potevano costituire motivo di rimprovero nei confronti dell'imputato. Illogicamente pertanto la Corte di Appello aveva spostato la sua attenzione sulla idoneità dei guanti al lavoro. Peraltro, se il lavoratore avesse utilizzato i guanti in dotazione, l'infortunio non si sarebbe verificato. Quanto all'omesso controllo, questo era stato smentito dalla dichiarazioni del sig. Putin, il quale era solito riprendere i dipendenti che non facevano uso del mezzo di protezione. Peraltro, considerata l'anzianità di lavoro della vittima, 15 anni, ben poteva farsi affidamento sul rispetto delle regole di diligenza da parte del dipendente.
3.2. l'erronea applicazione della legge, laddove la corte di merito non aveva riconosciuto la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, in quanto il risarcimento era stato effettuato dalla società e non personalmente dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è solo in parte fondato.
4.1. Quanto alla causalità della condotta omissiva dell'imputato, va ricordato che il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, lett. d), (D.Lgs. n. 625 del 1994, ex art. 4) prevede l'obbligo per il datore di lavoro (o suoi delegati) di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (ove presente).
Nel caso che ci occupa il giudice di merito ha evidenziato come i guanti in dotazione ai lavoratori fossero idonei allo scarico della merce, ma non allo svolgimento della attività di lavoro di montaggio (così da essere definiti dai testi guanti "da muratore", "grossi", "ingombranti"), tanto vero che per avere la necessaria sensibilità, i lavoratori si trovavano costretti a toglierli.
Risulta quindi irrilevante che i quadri della società invitassero i lavoratori al loro utilizzo, considerata la inidoneità degli stessi ad essere un mezzo di protezione non di ostacolo allo svolgimento dell'attività di montaggio degli orologi.
La negligente condotta omissiva dell'imputato ha, pertanto, permesso il concretizzarsi del rischio che la specifica regola cautelare mirava a prevenire. Infatti la dotazione di adeguati guanti di protezione avrebbe evitato l'evento.
Quanto poi alla lamentata condotta imprudente del lavoratore, va ricordato che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4^, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721).
Nel caso di specie non solo la condotta del lavoratore infortunato non è connotata da alcuna abnormità, ma il mancato utilizzo dei guanti era funzionale alla possibilità di svolgere con la dovuta sensibilità tattile l'opera di montaggio degli orologi. Per quanto detto, le doglianze sul punto sono infondate.
4.2. Coglie invece nel segno la censura relativa al diniego dell'attenuante della riparazione del danno.
La corte di merito ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, sulla base dell'assunto che il risarcimento era stato effettuato dalla società e non dall'imputato. Sulla questione la giurisprudenza ha avuto da tempo una evoluzione in senso estensivo verso la valenza del risarcimento operato da terzi. Infatti, anche sotto la spinta della giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. 138 del 1998), questa Corte di legittimità ha ritenuto che ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento, ancorché eseguito dalla società
assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Sez. 4^, Sentenza n. 13870 del 06/02/2009 Ud. (dep. 30/03/2009), Rv. 243202).
Inoltre, di recente, è stato affermato che ai fini del riconoscimento dell'attenuante "il risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (fattispecie relativa ad omicidio colposo addebitato al responsabile di un reparto della ditta presso la quale lavorava la p.o.: Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 14523 del 02/03/2011 Ud. (dep. 11/04/2011), Rv. 249937). Per quanto, si impone l'annullamento della sentenza limitatamente al punto concernente l'attenuante del risarcimento del danno, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste che si uniformerà al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'attenuante del risarcimento del danno, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013