Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
Non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., in quanto il rinvio della causa all'esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.; ne consegue che l'annullamento per vizio di motivazione può essere disposto senza rinvio, allorquando nel dichiarare la prescrizione il giudice abbia dato atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto statuizione più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2015, n. 23260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23260 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 29/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2180
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 30097/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- OR TO, n. 13/03/1950 a Sermoneta;
- RN NZ, n. 28/06/1950 a Napoli;
avverso la sentenza del GUP del tribunale di LATINA in data 24/02/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa P. FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. N. Piergentili Piromallo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. OR TO e RN NZ hanno proposto ricorso avverso la sentenza del GUP del tribunale di LATINA emessa in data 24/02/2014, depositata in data 25/02/2014, con cui i medesimi sono stati prosciolti ex art. 425 c.p.p., dal reato di utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, comma 3, quali firmatari - il OR per la dichiarazione presentata in data 29/10/2004, il OL per la dichiarazione presentata in data 30/10/2003 - delle dichiarazioni UNICO 2003 (capo a), contestato come commesso nell'ottobre 2003 e nell'ottobre 2004).
2. Con il ricorso, proposto dai comuni difensori fiduciari cassazionisti, viene dedotto un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deducono, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver dichiarato estinto per prescrizione il reato in esame, nonostante dagli atti non emergessero elementi idonei a sorreggere, quantomeno, la configurabilità del dolo specifico (finalità di evasione fiscale) normativamente richiesto, per costante giurisprudenza di questa Corte, al fine di ritenere soggettivamente ascrivibile la condotta di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
nessun accertamento di tipo dichiarativo o documentale avrebbe comprovato la finalità da parte della società (e, dunque, dei suoli legali rappresentanti), di evasione fiscale, nel momento in cui venivano registrate in contabilità ed inserite nelle relative dichiarazioni fiscali, fatture emesse dalla Cooperativa Libraria per merce risultata diversa da quella realmente ceduta;
la motivazione del GUP - che avrebbe ritenuto provato il reato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ritenendo "evidente lo scopo finale di tutto l'articolato meccanismo, evidentemente frutto di una ben precisa politica aziendale diretta al contenimento dei costi" - sarebbe illogica, in quanto non è ipotizzabile che soggetti apicali, quali gli amministratori del Gruppo Bristol che avevano sottoscritto le dichiarazioni fiscali, fossero a conoscenza che la libreria invece del libro consegnasse un accendino, un cellulare od altri oggetti, e, consapevolmente, sottoscrivessero dichiarazioni finalizzate ad evadere le imposte, esponendosi a rilievi penali in ragione di veni acquistati di valore molto modesto, tanto più che i punti vendita secondo il prospetto delle fatture dell'anno 2002, sarebbero stati a Torino, Cagliari e Pisa, oltre a doversi considerare l'importo delle fatture in questione ed il complessivo fatturato del Gruppo industriale Bristol-Myers Squibb s.r.l..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi devono essere rigettati perché infondati.
4. Alcune considerazioni di ordine sistematico s'impongono prima di procedere all'esame delle censure sopra riportate. Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare, quale oggi si presenta, all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito;
e ciò anche quando, come prevede espressamente l'art. 425 c.p.p., comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi dell'art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d'inibire allo stato l'esercizio dell'azione penale contro l'imputato, salvo potenziale revoca.
5. Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
Quindi l'unico controllo, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) consentito in sede di legittimità, della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero (Sez. 6, n. 20207 del 26/04/2012 - dep. 25/05/2012, P.C. in proc. Broccio e altri, Rv. 252719; Sez. 6, n. 35668 del 28/03/2013 - dep. 28/08/2013, Abbamonte e altri, Rv. 256605; Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211). Diversamente, si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere.
6. Il caso in esame è, peraltro, paradigmatico.
Ed infatti, il giudice dell'udienza preliminare, acclarata la sussistenza della causa di non punibilità rappresentata dall'intervenuta maturazione del termine di prescrizione massima del reato, ha prosciolto i ricorrenti ritenendo che non sussistessero le condizioni per una più favorevole formula assolutoria, descrivendo il meccanismo con cui la Società cooperativa libraria (emittente), indicava merce fittiziamente riportata nelle fatture in sede di carico, consegnando merce diversa in sede di scarico;
la cooperativa emetteva tali fatture di vendita di libri e articoli di cancelleria nei confronti di varie case farmaceutiche al solo scopo di creare un plafond finanziario presso i propri punti vendita, utilizzabile dagli informatori farmaceutici per acquistare merci del tutto differenti da quelle indicate in fattura, prevalentemente elettrodomestici, cellulari, etc.; in questo modo, si legge in sentenza, le case farmaceutiche riuscivano ad ottenere un indebito risparmio di imposta deducendo indebitamente gli importi di cui alle dette fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a titolo di costi;
quanto all'elemento psicologico, in sentenza si osserva come fosse evidente lo scopo finale di tutto l'articolato meccanismo, evidentemente frutto di una ben precisa politica aziendale diretta al contenimento dei costi.
7. A fronte di tale quadro probatorio come descritto dal giudice dell'udienza preliminare, i ricorrenti prospettano un vizio di violazione di legge e motivazionale.
Sostengono che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato, in ciò violando anche il disposto del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, con riferimento alla configurabilità del dolo specifico di evasione, presupposto per la configurabilità dell'illecito sotto il profilo soggettivo.
Ciò, tuttavia, censurano attraverso deduzioni fattuali che imporrebbero a questa Corte di sostituire il giudizio di merito, svolto dal G.U.P., con un giudizio, altrettanto di merito, che a questa Corte di legittimità è inibito. In sostanza, i ricorrenti, sotto l'apparente deduzione di un vizio di violazione di legge (richiamando copiosa e coerente giurisprudenza al riguardo quanto alla configurabilità del dolo specifico nel reato de quo), chiedono a questa Corte di sindacare la presunta illegittimità della sentenza criticando la ricostruzione fattuale e gli esiti del procedimento di valutazione degli elementi probatori operato dal giudice dell'udienza preliminare, contestando l'asserita mancanza, nella condotta dei ricorrenti, del fine di effettuare dichiarazioni fraudolente, attraverso il richiamo di elementi fattuali (quali la non ipotizzabilità che soggetti apicali, quali gli amministratori del Gruppo Bristol che avevano sottoscritto le dichiarazioni fiscali, fossero a conoscenza che la libreria invece del libro consegnasse un accendino, un cellulare od altri oggetti, e, consapevolmente, sottoscrivessero dichiarazioni finalizzate ad evadere le imposte, esponendosi a rilievi penali in ragione di veni acquistati di valore molto modesto, tanto più che i punti vendita secondo il prospetto delle fatture dell'anno 2002, sarebbero stati a Torino, Cagliari e Pisa, oltre a doversi considerare l'importo delle fatture in questione ed il complessivo fatturato del Gruppo industriale Bristol- Myers Squibb s.r.l.) che imporrebbero a questa Corte lo svolgimento di apprezzamenti fattuali, inconciliabili non solo, in generale, con la cognizione di questo Giudice di legittimità, ma, in particolare, con la cognizione della S.C. rispetto all'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, controllo che può avere ad oggetto esclusivamente la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare - alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. - per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio, nella specie del tutto insostenibile per l'intervenuta maturata del termine di prescrizione del reato ascritto ai ricorrenti.
Del resto, l'omissione motivazionale denunciata, unitamente all'asserito vizio di violazione di legge, riguarda il difetto dell'elemento psicologico del reato (dolo specifico di evasione), dolo che il giudice ha desunto dall'accaduto reale fornendo una giustificazione dell'utilità per la società utilizzatrice di inserire nelle dichiarazioni fiscali le fatture oggettivamente inesistenti, il cui ragionamento, quand'anche si ritenesse "illogico" come denunciato dai ricorrenti, non potrebbe determinare l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ed infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità, salvi i limiti di cui infra, vizi di motivazione della sentenza di proscioglimento emessa dal giudice dell'udienza preliminare per prescrizione ai sensi dell'art. 425 c.p.p., perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p.. Diversamente, può giustificarsi un annullamento senza rinvio, solo nel caso in cui nella sentenza del G.U.P. di proscioglimento per prescrizione si dia atto della sussistenza dei presupposti per una pronunzia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3, atteso che, nel vigente sistema processuale, il proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (v., con riferimento al giudizio dibattimentale: Sez. 4, n. 40799 del 18/09/2008 - dep. 31/10/2008, P.G. in proc. Merli, Rv. 241474). Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza di proscioglimento emessa dal giudice dell'udienza preliminare per prescrizione ai sensi dell'art. 425 c.p.p., perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.; detto annullamento, tuttavia, può
giustificarsi, senza rinvio, solo nel caso in cui nel pronunciare il proscioglimento per prescrizione, il giudice dia atto della sussistenza dei presupposti per una pronunzia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3, atteso che, nel vigente sistema processuale, il proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato".
8. I ricorsi devono essere, conclusivamente, rigettati. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Sede della Suprema Corte di Cassazione, il 29 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015