Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
Il giudice di rinvio, ove non prospetti una questione di costituzionalità della norma applicata dalla Corte di cassazione con la statuizione del principio di diritto, nella interpretazione della stessa data, deve ad essa conformarsi, senza che questo possa dare causa ad un vizio deducibile ex art. 606 cod. proc. pen. o possa determinare, in sede di nuovo ricorso per cassazione, la rimessione della vicenda alle Sezioni Unite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2009, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag.
4546 /09 Sentenza n.: 50
Registro Generale n.: 24922/08
Udienza camera di consiglio del 9 gennaio 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai Signori:
dott. Giorgio Lattanzi Presidente dott. Nicola Milo Consigliere
dott. Arturo Cortese Consigliere dott. Francesco Ippolito Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SA EL, nato il [...], avverso l'ordinanza 23 giugno 2008 del Tribunale del riesame di
Genova che, in parziale riforma dell'ordinanza 23 gennaio 2008 del
G.I.P. di San Remo, e decidendo in sede di l'annullamento con rinvio di un precedente provvedimento dello stesso Tribunale del riesame (che in data 12 febbraio 2008 aveva annullato detta ordinanza del G.I.P., non ritenendo configurabile nei fatti in contestazione la tentata estorsione, trattandosi di edilizia solo convenzionata e non invece sovvenzionata), preso atto del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al ritenuto reato di tentata estorsione aggravata.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore il rigetto
Generale dott. Giovanni Galati che ha concluso per del ricorso. considerato in fatto e in diritto
§.1) la sentenza di annullamento della Suprema Corte ed il principio di diritto affermato
La vicenda è stata connotata dallo sviluppo processuale che segue:
a) con ordinanza 23 gennaio 2008 il GIP presso il Tribunale di
Sanremo applicava nei confronti di EL SA, indagato per il reato di tentata estorsione, la misura cautelare della custodia in carcere. In particolare, era contestato al SA, nella qualità di amministratore della società NC & SP srl, costruttrice di immobili in regime di edilizia convenzionata, di aver richiesto a potenziali acquirenti somme aggiuntive, non previste nella convenzione stipulata col Comune di Sanremo, con la minaccia di non concludere la negoziazione in corso, con l'accettazione delle proposte irrevocabili di acquisto, formulate dagli aspiranti acquirenti, e, in un caso, con la prospettazione di non stipulare il contratto preliminare, ove tali somme non fossero state corrisposte, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà;
b) su ricorso per riesame proposto dall'indagato, il Tribunale di
Genova, con ordinanza del 12 febbraio 2008, annullava il provvedimento impugnato ritenendo inconfigurabile il reato di estorsione (consumata o tentata) atteso che, trattandosi di
"edilizia convenzionata" (e non di edilizia economica popolare), non sussisteva per il costruttore un obbligo a contrarre;
che tale obbligo non poteva farsi derivare dalla violazione dei principi che presiedono alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337
c.c.; che la richiesta di somme "in nero" era stata formulata da subito agli aspiranti acquirenti (sicché "l'autonomia delle parti era ancora intonsa in ordine alla decisione se contrarre o non"). Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 3
c) contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal
Procuratore della Repubblica di Sanremo che ha lamentato vizio di motivazione e violazione della legge penale,prospettando l'errore del giudice del riesame, il quale aveva ritenuto insussistente la fattispecie contestata, non considerando invece che, come nella specie, ove il prezzo di compravendita non sia liberamente determinabile dai contraenti, l'obbligo di portare a conclusione il contratto sussiste, sia ove un contratto sia stato concluso, sia nel caso in cui le trattative siano pervenute ad una fase avanzata, creando una legittima aspettativa al perfezionamento del contratto, la cui lesione è fonte per la parte interessata di un danno ingiusto;
d) rilevava altresì il ricorrente che i contraenti avevano già
sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto, che in un caso era stata anche accettata, e che, se in un primo momento le somme aggiuntive erano state richieste per il pagamento "a parte" dei box e dei giardini, successivamente, a fronte delle contestazioni dei clienti stessi, erano state giustificate come
"guadagno del costruttore", minacciando la mancata
accettazione delle proposte fino al pagamento di 20.000,00 Euro
a testa;
e) la II sezione di questa Corte con sentenza 19711 del
23/04/2008 Rv. 239791 ha accolto il ricorso, premettendo che, sin dalle prime manifestazioni della L. n. 10 del 1977, art. 7, il legislatore ha perseguito, con il regime dell'edilizia convenzionata, l'obiettivo di affermare una logica di governo del mercato edilizio, incentivando gli operatori economici a perseguire, attraverso lo strumento del contratto, scelte conformi al pubblico interesse, promuovendo un settore che, specie nella fase di avvio di tale esperienza, sembrava prefigurare un mercato alternativo sia all'edilizia privata
(libera), sia all'edilizia pubblica;
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f) in tal contesto, la Corte, nella decisione di annullamento con rinvio, ha chiarito che la "convenzione edilizia" tende a differenziarsi dalle "convenzioni urbanistiche in senso stretto" in quanto, più che disciplinare l'assetto del territorio a scopo edificatorio, è funzionale a modellare l'attività edilizia, nonché le modalità di godimento diretto o indiretto dei beni in tal modo realizzati. Ed, in realtà, tale disciplina della proprietà edilizia è stata in concreto utilizzata (nell'ambito di un composito intreccio di agevolazioni finanziarie ed urbanistiche) per perseguire interventi di segno molteplice (ad esempio, per garantire l'immissione sul mercato di alloggi a prezzo di cessione o a canone di locazione controllati, per favorire l'accesso alla prima abitazione, per mantenere le destinazioni d'uso residenziali, facilitando gli interventi di restauro conservativo), ma tutti caratterizzati dal perseguimento con il contratto di fini di
-
pubblico interesse propri dell'azione amministrativa, attraverso la contrattazione con i privati di aspetti significativi del regime di circolazione del bene- casa;
g) da ciò la conclusione che - anche ove non sussista uno specifico obbligo a contrarre in capo all'operatore economico ciò non determina un affievolimento degli scopi di pubblico interesse perseguiti con la convenzione e che le violazioni della stessa non possano determinare per il soggetto che se ne avvantaggia un profitto qualificabile come ingiusto, alla luce delle diverse forme di reazione previste dall'ordinamento;
h) il principio di diritto affermato è stato dunque il seguente: "è integrato il delitto di estorsione qualora il venditore di immobili, in regime di edilizia convenzionata, richieda somme ulteriori, non previste dalla convenzione, minacciando di non eseguire il contratto già concluso o di non portare a conclusione le trattative in corso". Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 5
Quanto all'azione esecutiva ed ai profili soggettivi del delitto di estorsione, la stessa Corte ha rammentato:
I. che l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è duplice, in quanto la norma incriminatrice persegue sia l'interesse alla inviolabilità del patrimonio, sia la libertà di autodeterminazione, in quanto l'evento finale proviene dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente;
II. che il potere di autodeterminazione della vittima non è del tutto annullato, ma è limitato in maniera considerevole per essere posto il soggetto passivo nell'alternativa di far conseguire all'agente il vantaggio ingiusto perseguito o di subire il pregiudizio conseguente all'azione di quest'ultimo
(v. ad es. da ultimo Cass. sez. 2^. 21.9.2007 Levanti ed altri);
III. che la minaccia può assumere forme molteplici (e non necessariamente violente), quanto può essere esplicita o larvata, determinata o indiretta, e può rappresentarsi anche come mera esortazione o consiglio, posto che ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è il proposito perseguito dal soggetto agente, volto a conseguire un ingiusto profitto, e la coartazione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo;
IV. che la catena "proposito, ingiusto profitto, coartazione della libertà" ben può ravvisarsi, rispetto al perfezionamento di un rapporto contrattuale, ove la condotta abbia ad oggetto un comportamento omissivo (di non attivarsi per concludere o per eseguire il contratto), che pregiudica, per la finalità illecita perseguita dall'agente, il diritto del soggetto passivo alla esecuzione del contratto già concluso o la legittima aspettativa al perfezionamento delle avanzate trattative in corso. In entrambi i casi, infatti, quel che rileva non è tanto Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 6
l'esistenza di un obbligo a contrarre, quanto la coartazione della libertà di autodeterminazione dell'acquirente, che viene posto nell'alternativa di far conseguire all'agente un profitto illecito oppure di rinunciare alla conclusione del contratto per effetto della volontà determinante dell'agente medesimo di conseguire un profitto vietato dall'ordinamento;
V. che non può ritenersi a tal fine esaustiva ed assorbente la tutela prevista dall'art. 1337 Cod. Civ., dal momento che non può considerarsi esente da disvalore penale la violazione del dovere di buona fede contrattuale, allorché l'interruzione delle trattative e il conseguente sacrificio imposto al legittimo affidamento della controparte alla conclusione del contratto non derivino solo dalla generica mancanza di una ragionevole giustificazione nel comportamento dell'agente, ma dal perseguimento da parte di questo di un vantaggio ingiusto, e cioè dallo scopo contemplato nella previsione incriminatrice dell'art. 629 c.p.. Soluzione che è conforme all'orientamento interpretativo già elaborato da questa Corte con riferimento alla (mancata) locazione di immobili ad
"equo canone" in presenza di situazioni volte ad alterare la libertà contrattuale, per il conseguimento di utilità vietate dal modello legale, e che, al pari di quella per cui è processo, pregiudicano il regime di circolazione del bene-casa voluto dal legislatore (v. Cass. sez. II, n. 11641/1989; Cass. sez.
II, n. 8751/1986; Cass. sez. II, n. 1295/1984).
In relazione a tali premesse ed al principio di diritto (cfr. dianzi sub h) l'annullamento con rinvio è stato disposto perché il giudice di mfito, sulla base di tale principio:
a) accerti se le trattative instaurate fra le parti potevano qualificarsi, anche in relazione agli atti giuridici adottati, come avanzate, sì da legittimare una ragionevole aspettativa alla conclusione del contratto, Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 7
b) verifichi, rispetto alla mancata realizzazione di tale esito, la rilevanza assunta dalla richiesta di pagamento di somme ulteriori a quelle previste dalla convenzione, anche in relazione alla loro progressiva giustificazione.
§.2) i motivi di impugnazione del SA
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato contesta il principio di diritto posto a base della decisione di annullamento della II sezione penale di questa Corte secondo cui il concetto di minaccia va ancorato esclusivamente al proposito perseguito dal soggetto agente (lesione del dovere di buona fede contrattuale) senza soppesare, da un lato, l'idoneità ad incutere timore e, dall'altro, l'ulteriore idoneità a coartare la vittima, con la conseguenza che, seguendo tale principio, qualsiasi inadempimento contrattuale ed ogni disaccordo tra le parti negoziali avrebbe in sé i germi dell'estorsione. Per tali ragioni, sul presupposto di una palese erroneità del principio, contrastata da altre decisioni della Corte, si chiede la "rimessione alle SS.UU. perché portino il lume della ragione su tali tenebre ermeneutiche".
Il motivo è infondato.
In tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento, ed essendo invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del convincimento circa il punto annullato, peraltro con l'unico doppio e rafforzato limite:
a) di non ripetere i vizi di motivazione rilevati in sede di giudizio rescindente;
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b) di conformarsi all'interpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio (Cass. Penale sez. IV,
43720/2003, Rv. 226418, Colao).
E, ciò, ferma la possibilità che il giudice di rinvio, laddove ritenga che la norma dichiarata applicabile dalla Corte di cassazione, nella interpretazione da essa fornita, sia sospettata di illegittimità costituzionale, abbia il potere di chiedere il relativo e conseguente scrutinio da parte della Corte Costituzionale (vds.: Corte
Costituzionale sentenza 305/2008, in G.U. 6 agosto 2008; ed inoltre, ex plurimis, sentenze n. 130 del 1993 e n. 78 del 2007,
nonché, con riguardo al giudizio di rinvio in sede civile, sentenze n.
138 del 1977 e n. 349 del 2007).
Escluso quindi il profilo di un eventuale dubbio di costituzionalità, rilevante e non manifestamente infondato, il giudice del rinvio è
tenuto a conformarsi -come avvenuto nella specie-
all'interpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio, senza che tale sua conforme adesione (anche se diversa rispetto ad altri orientamenti giurisprudenziali) possa dare causa ad un vizio deducibile ex art. 606 C.P.P., oppure comporti, in sede di nuovo ricorso per cassazione, la rimessione della questione alle
SS.UU..
Con un secondo e terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 628.2 Cod. Pen. per inosservanza dell'art. 627.3 C.P.P., per non aver vagliato il Tribunale del riesame se le somme richieste non fossero invece previste e giustificate dalla convenzione 15 maggio 2006, stipulata all'indagato con il Comune di
S. Remo. Su tale punto non vi è alcuna motivazione nel provvedimento impugnato.
Con un quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e), per manifesta illogicità della motivazione in punto di $
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affermazione dello "stato avanzato delle trattative", intercorse fra gli indagati e gli acquirenti, e contraddittorietà della motivazione emergente dagli atti del fascicolo, nello specifico, dalla denuncia di
VI CO del 25.10.2007, dalle sommane informazioni rese da OL LU il 27.10.2007 e da ME IO del
01.12.2007. La Suprema Corte, nel principio enunciato, ha altresì demandato, al Giudice del rinvio, di accertare se le trattative instaurate tra le parti potevano qualificarsi, anche in relazione agli atti giuridici adottati, come avanzate, in quanto la richiesta di somme ulteriori, rispetto a quelle dovute in forza della convenzione, nel ragionamento della Corte, dovrebbe ritenersi estorsiva, solo se fosse intervenuta in un momento in cui le trattative fossero, ormai, in uno stato avanzato tale da aver, per l' effetto, ingenerato negli acquirenti una legittima aspettativa sulla conclusione del contratto.
Con un quinto motivo si prospetta vizio di motivazione sul punto dell'azione esecutiva della ritenuta tentata estorsione per la quale sarebbero stati valorizzati dei veri e propri raggiri e non invece richieste a contenuto minaccioso.
I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono inammissibili nella misura in cui sostanzialmente propongono e pretendono una diversa e più favorevole valutazione per l'indagato.
Non è infatti sufficiente, neppure per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre invece che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal Giudice sì da rendere illogica 0
contraddittoria la motivazione (conf. Cassazione sentenze 30402/06, Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 10
23781/06, 23528/06, 23524/06, 22256/06, 20245/06, 19855/06,
19848/06, 19584/06).
Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha indicato le fonti probatorie da cui ha tratto il suo convincimento ed ha sostenuto le sue conclusioni, con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità. Da ciò consegue che il provvedimento non è sindacabile in questa sede. In tale contesto, inoltre, il ricorso non segnala alcun atto da qualificarsi decisivo, nel senso precisato, ma propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali, alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici cautelari, così introducendo questioni che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.
Ne' il mancato riferimento a dati probatori acquisiti puo' costituire motivo di doglianza sotto il profilo della omessa motivazione, come lamentato nel II motivo del ricorso in questione.
Infatti, se e' vero che tale vizio e' ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione, espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non puo' essere tanto dilatato da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dalla cornice contestuale in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio unitario, puo' acquisire un significato molto superiore a quello che gli è invece attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per la omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 11
ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimita' dovrebbe valutare la portata dell'elemento segnalato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (cfr. in termini: Cass. Pen. sez.I, 13528/1998, CONF. ASN
199803698 RIV. 210148 CONF. S.U. ASN 199100005 RIV.
186998 CONF. S.U. ASN 199600930 RIV. 203428).
Con un sesto ed ultimo motivo si contesta la motivazione di adeguatezza della misura adottata, fatta dipendere da ragioni non esplicitate nel provvedimento stesso.
Il motivo non ha alcuna fondatezza: le "altre ragioni" sono infatti chiaramente individuabili nella affermata ed argomentata esigenza ex art. 274 lettera c C.P.P. -in termini che per la loro adeguatezza e logicità si sottraggono a censure in questa sede- e tenuto conto che nella specie l'indagato può nuovamente realizzare condotte estorsive in quanto egli "continua a gestire" l'appalto.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art.616 C.P.P. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 9 gennaio 2009gosi Il consigliere estensore
Luigi
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giorgio Lattanzi
oggi
-3 FEB 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scala