Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 110.
(Celebrazione fuori della casa comunale).
Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
(Celebrazione fuori della casa comunale).
Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
Commentari • 320
- 1. Chi non può fare il testimone di nozze?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 maggio 2023 · 95.89245
[…] Quanti devono essere i testimoni di nozze? Quanto al numero, ti ricordiamo che i testimoni del matrimonio devono essere almeno due – uno solo non basta – e, salvo casi eccezionali, non più di due: è previsto dall'articolo 110 del Codice civile che debbano quattro se il matrimonio viene celebrato fuori dalla casa comunale, per infermità o altro impedimento di uno degli sposi (ad esempio, nell'ospedale, casa di cura o nosocomio in cui uno di essi è ricoverato). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2409Provvedimento: […] A questo proposito, deve tanto più considerarsi che, secondo l'art 64 del d.p.r. 396 del 2000, l'indicazione del luogo di celebrazione del rito è requisito essenziale dell'atto solo quando il matrimonio viene celebrato ai sensi dell'art. 101 o 110 c.c. Pertanto, avendo già chiarito che il caso di specie non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 110 c.c., non può riconoscersi una falsità ideologica del tutto innocua e soprattutto gravante su un elemento inserito ad abundantiam nell'atto perché la sua indicazione non è neppure prevista dalla legge ai fini della validità dell'atto medesimo.Leggi di più...
- art. 295 c.p.c.·
- sospensione giudizio·
- falsità ideologica·
- querela di falso·
- giurisdizione civile·
- invalidità matrimonio·
- art. 127 c.c.·
- incapacità nubente·
- pertinenze municipali·
- art. 110 c.c.·
- onere della prova