Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 3
In forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antiinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione di subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera. (Fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile per mancato apprestamento dei prescritti presidi antinfortunistici in un cantiere, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto colpevoli di omicidio colposo sia l'appaltatore, sia il soggetto che aveva prestato in subappalto la mano d'opera).
La cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 cod. pen. si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto.
In tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero. E invero la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato e il ritenuto accertamento (da parte del giudice del processo in una fase suscettibile di impugnazione) dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso da parte del chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità (e ciò quantunque il pubblico ministero abbia optato per l'accettazione della decisione); oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il pubblico ministero attivi l'impugnazione nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali.
Commentari • 3
- 1. Divulgazione delle generalità della vittima non è reato se .. (Cass. 25610/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020
- 2. Parte civile può impugnare assoluzione in appello solo se .. (Cass,. 41960/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …
Leggi di più… - 3. Responsabilità datore lavoro e norme antinfortunistiche (Cass. pen. n. 33521/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2012
LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il tribunale di Ascoli Piceno condannava il responsabile della società datrice di lavoro alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 14 ed 81 del d.lgs. 66/2003 per aver omesso di far sopportare i lavoratori alla prescrittiva visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. A seguito di appello dell'imputato la corte d'appello di Ancona in parziale riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il reato estinto limitatamente ad un solo lavoratore e determinava la pena per il residuo reato in mesi due e giorni 20 di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/11/1998, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE Presidente Ud. Pubbl.
Dott. ES SACCHETTI Consigliere del 25/11/98
Dott. Giovanni PIOLETTI Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere N. 15
Dott. Mauro D. LOSAPIO Cons. Relatore R.G.N.
Dott. Renato FULGENZI Consigliere 16736/97
Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere
Dott. Giovanni SILVESTRI Consigliere
Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IT nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 5 febbraio 1997. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere sig. Losapio. Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto Toscani che ha concluso per la l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al capo relativo alle statuizioni in favore delle parti civili, e rigetto del ricorso nel resto.
La Corte rileva
1. Dalla sentenza impugnata risulta che il 9 ottobre 1992 in Locorotondo, in un cantiere edile attivato per la costruzione di una villetta, ES AR, mentre era intento a schiodare una tavola di un impalcato del solaio di copertura, stando ginocchioni sull'impalcato stesso, perso l'equilibrio, cadde nel vuoto da un'altezza di circa tre metri perdendo la vita. Si seppe che la costruzione era eseguita in appalto dall'impresa di OL DE VI e che il AR faceva parte di una squadra di quattro operai dipendenti dall'odierno ricorrente IT CO, il quale aveva stipulato con il DE VI un contratto di subappalto di sola manodopera. Infatti, le attrezzature e i materiali utilizzati in cantiere dai dipendenti del CO erano di proprietà dell'impresa del DE VI.
Sul posto fu accertato che l'impalcato sul quale il AR lavorava era privo della protezione prevista dall'art. 16 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, vale a dire di adeguato ponteggio di servizio o altro presidio idoneo ad evitare cadute dall'alto.
2. Sulla base di tali accertamenti, sia l'imprenditore DE VI che il subappaltatore CO furono chiamati a rispondere, innanzi al pretore territorialmente competente: (a) della violazione degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960 n. 1396, per (illecito) appalto di mere prestazioni lavorative;
(b) della violazione del detto art. 16 del d.P.R. n. 164 del 1956; (c) di cooperazione colposa nella causazione della morte dell'operaio AR ex artt. 113, 589 c.p. A seguito del dibattimento, conclusosi con sentenza del dì 8 novembre 1995, il Pretore di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, ritenne colpevoli del primo addebito entrambi i prevenuti e degli altri due il solo DE VI che condannò a un anno di reclusione e L.320.000 di ammenda, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, familiari del defunto AR.
Il Giudice di primo grado ritenne il CO esonerato dagli adempimenti in materia di tutela dei lavoratori addetti al cantiere edile, stante la sua posizione di semplice prestatore di sola manodopera;
per questo lo condannò alla pena di L. 30.000 di ammenda.
3. Avverso la sentenza del Pretore proposero appello il Procuratore generale della Corte d'appello di Bari quanto alla assoluzione del CO, e il DE VI.
Quest'ultimo dedusse erronea valutazione delle prove chiedendo, in via principale, di essere assolto da tutti i reati e, in subordine che, in relazione all'imputazione sub c), fosse coinvolta la responsabilità del DE VI.
Il Procuratore generale della Corte barese si dolse della decisione di primo grado evidenziando come alla condotta del CO fosse da addebitare pari responsabilità, rispetto a quella dell'altro imputato, sia in ordine alla causazione della morte del lavoratore, sia in relazione al mancato apprestamento del presidio antinfortunistico.
A conclusione del dibattito d'appello, cui furono presenti la parti civili che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, si limitarono a chiedere la conferma della sentenza del Pretore, la Corte del gravame, dichiarò estinte le contravvenzioni di cui ai capi (a) e (b) per sopravvenuta prescrizione, rigettò l'appello del DE VI nei cui riguardi confermò la decisione di primo grado. Poi, in accoglimento dell'appello dell'accusa, ritenne anche il CO colpevole del delitto di cui al capo (c) della rubrica condannandolo alla pena, sospesa nell'esecuzione, di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e "[...]al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede alle parti civili costituite [...] ed alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili".
4. OL CO ricorre per cassazione e, tramite il difensore, deduce quattro mezzi di annullamento che saranno appresso sunteggiati e discussi.
Il ricorso, ratione materiae, venne assegnato alla IV Sezione penale;
la quale, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni della Corte sulla questione se sia o no possibile, in caso di decisione assolutoria dell'imputato in primo grado e di condanna dello stesso in appello, riconoscere il risarcimento del danno alla parte civile costituita che non abbia impugnato la pronuncia assolutoria, con ordinanza del 16 giugno 1998, dispose la rimessione della decisione sul ricorso alle Sezioni unite penali.
Il Primo Presidente aggiunto, con decreto del 20 giugno 1998, fissò, per la discussione, l'udienza odierna.
5. Con il primo motivo di ricorso il CO denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 573, 576, 648 c.p.p.: la Corte d'appello, condannandolo al risarcimento del danno in favore delle parti civili, non avrebbe tenuto in conto l'acquiescenza prestata da dette parti alla decisione di primo grado, nel momento in cui non ebbero a produrre autonoma impugnazione avverso la pregiudizievole decisione del Pretore, quanto al rapporto sostanziale che lo riguarda. Le parti civili, insiste il deducente, non potrebbero avvalersi dell'impugnazione del pubblico ministero il quale agì per la tutela del pubblico e non del privato interesse. Conseguentemente, conclude sul punto, la decisione di assoluzione ottenuta dal ricorrente nei riguardi delle parti civili in primo grado doveva essere ritenuta irrevocabile.
Con memoria datata 11 maggio 1998 il difensore del ricorrente approfondisce l'illustrazione del motivo di ricorso.
6. Il quesito posto al Collegio con questo primo mezzo annullamento verte sul se sia, o no, possibile, in caso di decisione assolutoria dell'imputato in primo grado e di condanna dello stesso in appello, riconoscere il risarcimento del danno alla parte civile costituita che non abbia impugnato la pronuncia assolutoria, e costituisce la ragione per la quale la decisione sul ricorso è stata devoluta alla cognizione di queste Sezioni unite.
In effetti, al riguardo, si registra un contrasto tra decisioni della Corte.
Secondo un primo, e prevalente, orientamento, già seguito nella vigenza del codice di rito abrogato, nell'ipotesi in cui la parte civile subisca una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, per conseguire nel successivo grado di giudizio una favorevole modifica non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale persegue finalità pubbliche volte all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, ma deve produrre autonoma impugnazione, che, limitata al solo ricorso per cassazione nella vigenza del codice di rito abrogato, ora è regolata, in via generale, dall'art. 576 c.p.p. (Sez. III, 29 ottobre 1996, PE, rv. 206724; Sez. IV, 21 giugno 1993, Baccilieri, rv. 194861; Sez. IV, 29 ottobre 1997, Marcelli, rv. 209673; nella vigenza del cessato codice: Sez. IV, 3 febbraio 1994, De Palma, rv. 197959; Sez. III, 21 ottobre 1993, Durante, rv. 195945; Sez. IV, 30 aprile 1993, Anelli, rv. 195479; Sez. I, 6 maggio 1991, Gigliotti, rv. 188031; Sez. IV, 15 marzo 1989, Zeni, rv. 181537; Sez. IV, 13 dicembre 1988, Trezzi, rv. 182945; Sez. II, 10 novembre 1988, Chiarina, rv. 180486; Sez. II, 13 ottobre 1988, Marshall, rv. 183143; Sez. II, 8 novembre 1987, Frattasio, rv. 180404; Sez. III, 23 settembre 1986, Di AR, rv. 174237;
Sez. IV, 23 gennaio 1984, Seraggiotto, non massimata). Diversamente, secondo un opposto orientamento, prima delle sentenze della Corte costituzionale appresso citate incontrastato, poiché la costituzione di parte civile, a norma dell'art. 76 c.p.p., "produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo", detta parte, una volta ammessa per effetto di rituale costituzione, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive del procedimento anche quando non abbia interposto una propria impugnazione ma si sia affidata a quella proposta dal pubblico ministero. Anche in tale situazione, stante la legittimazione a partecipare al successivo grado di giudizio, la parte civile ha diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, in caso di condanna dell'imputato precedentemente assolto (Sez. V, 20 marzo 1997, Caratelli, rv. 208151; Sez. IV, 14 marzo 1996, Rocchetta;
Sez. IV, 31 maggio 1994, Platto, rv. 200388; Sez. III, 9 novembre 1993, Cè, rv. 202518; nella vigenza del codice abrogato: Sez. III, 10 ottobre 1983, Affri, rv. 167238; Sez. IV, 28 novembre 1972, Grossi, rv. 123646). In termini pressoché analoghi il contrasto si registra nella dottrina che si è occupata della materia sebbene con l'introduzione del nuovo rito si noti una certa prevalenza dell'orientamento sopra esaminato per primo.
7. Per meglio comprendere l'evoluzione della giurisprudenza della Corte sulla problematica che qui interessa, giova considerare come nel sistema del codice processuale del 1930 l'azione civile, inserita nel processo penale, fosse configurata in termini di stretta accessorietà rispetto all'azione penale, tanto che quella azione non poteva sfociare in una decisione di merito qualora il procedimento (penale) si fosse concluso con il proscioglimento dell'imputato "per qualsiasi causa" (art. 23 c.p.p. 1930), mentre l'impugnazione della parte civile era ammessa solo nel caso di condanna dell'imputato (art. 195 c.p.p. 1930). Sulla evidente lesione del diritto di difesa della parte civile, che pure aziona un diritto soggettivo alle restituzioni e al risarcimento del danno, venne ad incidere, in senso favorevole, un primo intervento della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 1 del 1970, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p. 1930 "[...] nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenze che concernono i suoi interessi civili", aprendo, quindi, lo spiraglio del controllo di legittimità sulla decisione pregiudizievole, pur sempre nell'àmbito del sistema di compressione sopra delineato;
tanto che si rese necessario un secondo intervento. Infatti, con la sentenza n. 29 del 1972 la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. 1930 "[...] nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi, prosegua in sede di cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio". Questa nuova impostazione del rapporto azione civile - azione penale, realizzando un cospicuo tasso di autonomia della prima rispetto all'altra, già di per sè postulava l'esigenza di vigile iniziativa della parte civile, dal momento che questa, se non era più pregiudicata dall'inerzia del pubblico ministero, essendo stata riconosciuta titolare di un autonomo diritto di impugnazione, rimaneva bensì onerata di assumere iniziative processuali conformi al proprio interesse. E ciò a prescindere dalle determinazioni al riguardo della parte pubblica, e sia pure attraverso lo strumento del ricorso per cassazione, con la "deminutio" cioè relativa al limite del giudizio di legittimità. Questa, in estrema sintesi, la ragione che determinò la svolta nella giurisprudenza della Corte a cominciare dal 1984 (ricorso Seraggiotto).
Il codice di rito penale del 1988, proprio in considerazione degli enunciati della Corte costituzionale (così testualmente la Relazione al progetto preliminare, p. 127) e superando la appena rilevata limitazione (possibilità del solo ricorso per cassazione), ha ampliato gli spazi di tutela della parte civile, stabilendo, con l'art. 576, che la parte civile "[...] può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio", comprendendovi, così, sia le pronunce in rito che quelle di merito (cfr.: Sez. IV, 31 gennaio 1996, Mazza, rv. 205222).
8. Prima di prendere posizione sul contrasto sopra segnalato, occorre completare l'analisi del quadro normativo delineato dal codice di rito vigente a riguardo della parte civile. Viene in evidenza, per primo, l'art. 76 comma 2 c.p.p. il quale stabilisce (in termini omologhi a quelli di cui all'art. 92 comma 1 c.p.p. 1930) che la costituzione di parte civile "[...] produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento". L'art. 538 comma 1 c.p.p. statuisce, inoltre, con disposizione del tutto simile a quella recata dall'art.489 c.p.p. 1930, che: "Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti". Questa disposizione, per effetto del generale rinvio enunciato dall'art. 598 c.p.p., è applicabile anche al giudizio di appello, al quale (giudizio) appartengono - oltre il già esaminato art. 576 - gli artt. 597 e 601 comma 4 c.p.p.. Il primo definisce la cognizione del giudice di appello in base al principio devolutivo (salvo quanto disposto in via eccezionale dal comma 5 del medesimo articolo); in particolare, per quello che qui interessa, stabilisce che, quando appellante è il è pubblico ministero, a norma del comma 2, lett. b), "[...]se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può ,pronunciare condanna ed emette i provvedimenti indicati dalla lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata". Il secondo dispone che nel giudizio di appello è ordinata in ogni caso la citazione, tra altre, della parte civile, anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
9. Come si è già osservato, nella vigenza del codice di rito del 1930, il "mutamento di rotta" quanto alla problematica che qui interessa, fu operato, in termini di motivata consapevolezza, da Sez. III, 23 settembre 1986, Di AR, cit., la quale, preso atto di quanto già affermato da Sez. IV, 2 gennaio 1984, Seraggiotto, e valorizzando i dicta estraibili dalle ricordate sentenze della Corte costituzionale (n. 1 del 1971 e n. 29 del 1972), osservò come all'intervenuto ampliamento dei poteri della parte civile doveva corrispondere anche un più corretto riconoscimento dei suoi doveri per evitare di capovolgere la precedente situazione di sfavore, fino a conferirle una ingiustificata posizione di privilegio, difficilmente coordinabile, in teoria, alla indiscussa condizione di accessorietà dell'azione privata rispetto a quella pubblica.
Già con la suddetta decisione era stato rilevato che dal principio di immanenza della costituzione di parte civile, - che importava soltanto la non rinnovabilità della costituzione in ogni fase o grado del giudizio -, non poteva farsi derivare la regola secondo la quale la parte civile non avesse l'onere di impugnare la sentenza di primo grado per ottenere una modifica in appello della decisione ad essa sfavorevole. In sostanza, secondo questa decisione, al riconosciuto potere di impugnazione della parte civile risultava correlato necessariamente il relativo onere di esercitare detto potere. Restava, cioè, escluso che la parte privata potesse giovarsi, per la tutela dei propri interessi, dell'impugnazione del pubblico ministero, organo che persegue, invece, esclusivamente finalità connesse alla pretesa punitiva, di carattere pubblicistico.
In tale senso si orientarono, poi, fornendo contenuti argomentativi omologhi, le citate Sez. II, 8 novembre 1987, Frattasio;
Sez. II, 13 ottobre 1988, Marshall;
Sez. IV, 13 dicembre 1988, Trezzi;
Sez. II, 10 novembre 1988, Chiarina;
Sez. III, 21 ottobre 1993, Durante;
Sez. IV, 3 febbraio 1994, De Palma. Non diversamente, seppure in fattispecie più complessa, decise Sez. III, 29 ottobre 1996, PE (cit.), laddove fu rilevato come, non avendo la parte civile proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assolutoria di appello, al giudice del rinvio (disposto dalla Cassazione su impugnazione del solo pubblico ministero) fosse precluso prendere in esame le richieste della parte civile;
e ciò sulla base di considerazioni analoghe a quelle espresse dall'indirizzo giurisprudenziale sopra analizzato. Un maggior approfondimento si rinviene in Sez. IV, 30 aprile 1993, Anelli, che decise su una fattispecie processuale del tutto corrispondente a quella del presente ricorso. Tale decisione, nella linea della sentenza De AR, affermò, tra altro, che la mancata impugnazione della parte civile avverso la decisione di merito, che comprometta i suoi interessi, deve essere valutata come acquiescenza ad essa, ex art. 329 c.p.c.; ciò in quanto, alla luce della evoluzione normativa (sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972 della Corte costituzionale), il rapporto processuale civile inserito nel processo penale si atteggia come rapporto pluriparti, definibile in causa scindibile a litisconsorzio facoltativo. Con la conseguenza che il rapporto penalistico e quello civilistico possono seguire strade diverse e pervenire ad approdi non omogenei e, persino, opposti, dato che il sistema del nuovo codice di rito è improntato al principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile;
come, poi, specificamente, evidenzierà Sez. IV, 21 giugno 1993, Baccilieri, cit.
Nell'àmbito del filone giurisprudenziale in esame, degne di menzione appaiono anche Sez. III, 11 febbraio 1991, Martinelli, rv. 186781 e Sez. IV, 1 ottobre 1990, Di Masi, rv. 186100 (nella vigenza del codice abrogato, Sez.IV, 5 giugno 1981, Calcagno, rv. 150287), perché affermano, a ulteriore sostegno della tesi sopra esposta, il principio secondo il quale, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, il pubblico ministero non può proporre impugnazione a tutela di interessi civilistici privati, sostituendosi alla carenza di iniziativa della parte civile. Quanto al contrario indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente riportarsi alle considerazioni svolte nelle ultime sentenze, le quali valorizzano tutte il principio di immanenza della costituzione di parte civile. In particolare, Sez. IV, 3 novembre 1994, Platto, cit., osserva che dal principio di immanenza deriva che la parte civile ha diritto di partecipare a tutti i gradi del giudizio, anche se essa non ha proposto impugnazione o questa sia dichiarata inammissibile, potendo in tal caso "[...]affidarsi, in appello e in cassazione, o solo in appello o ancor solo in cassazione, agli eventuali gravami del p.m.". Tale argomentazione è ripresa particolarmente, tra le altre, da Sez. III, 1 ottobre 1996, Miano, rv. 206479. 10.Esposte le ragioni esibite dall'uno come dall'altro indirizzo giurisprudenziale, ritiene il Collegio che debba accogliersi l'indirizzo maggioritario fondato, essenzialmente, sulla valorizzazione del principio dell'autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale, pur entrambe esercitate nello stesso processo e decise, sì con la stessa sentenza, ma in capi diversi, ciascuno capace di assumere la condizione di giudicato anche in momenti (procedimentali) differenti, in funzione della, ed in relazione all'area attaccata con l'impugnazione. La quale, per essere regolata dal principio di specificità - art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.-, corollario di quello più ampio della devoluzione, coessenziale all'istituto dell'impugnazione, deve mirare alla demolizione di uno o più punti di un determinato capo della decisione (o anche di più capi, ma sempre selettivamente attaccati).
E, se si dà per scontata, come si deve, la regola secondo la quale il pubblico ministero non ha interesse (processuale), ed anzi in più, non è legittimato a proporre impugnazione per la tutela di interessi civilistici, salvo il caso di minori (cfr. le citate Sez. III, 11 febbraio 1991, Martinelli e Sez. IV, 1 ottobre 1990, Di Masi), e, così, ad attaccare il capo della decisione relativa al regolamento di tali interessi (è lo stesso art. 576 c.p.p. che definisce "capo della sentenza" quella parte della decisione che regola l'azione civile), appare già da questo chiaro come la mancata impugnazione della parte civile avverso il capo della sentenza a lei sfavorevole si risolva in una preclusione processuale alla rivisitazione, alla rimessa in discussione, in un successivo grado di giudizio, di quella parte della decisione proprio in applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum (art. 597 comma 1; art. 609 comma 1 c.p.p.). Peraltro, non senza ragione numerose decisioni della Corte si rifanno ai principi affermati dalle sopra richiamate sentenze della Corte Cost. 22 gennaio 1970, n.1 e 17 febbraio 1972 n. 29, per evidenziare, quanto al vecchio rito rispetto all'originaria impostazione codicistica, un diverso regolamento dei poteri processuali della parte civile, effetto del riconoscimento di un potere impugnatorio autonomo, rispetto alle iniziative del pubblico ministero;
e, con riferimento al rito vigente, il sostegno di conformità ai principi costituzionali della regola di separatezza dell'azione civile rispetto a quella penale (cfr., da ultimo, anche Corte cost. 29 dicembre 1995, n. 532). Donde il riconoscimento al titolare della prima del potere (processuale) di azionare propria autonoma impugnazione: regola ormai esplicitamente sancita dall'art. 576 c.p.p.. 11. Il potere attribuito alla parte civile di proporre autonoma impugnazione - con ciò riconoscendola arbitra di scegliere se tutelare o non i propri interessi nel giudizio penale -, porta a concludere che la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, ben potrà decidere se insistere o non nei gradi successivi del processo penale nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato ed il ritenuto accertamento (da parte del giudice del processo in una fase suscettibile di impugnazione) della insussistenza del fatto, o della non commissione di esso da parte del chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità. E ciò benché il pubblico ministero (che pure ha dovere di iniziare l'azione punitiva ed interesse istituzionale a proseguirla) opti per l'accettazione della decisione. Allo stesso modo, però, alla parte civile va riconosciuta la facoltà di scegliere di non "coltivare" l'azione, anche quando il pubblico ministero attivi l'impugnazione nell'interesse statuale. In tale ipotesi il comportamento rinunciatario della parte privata comporta la formazione del giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali che processuali.
Giova ricordare, poiché appare condivisibile e di supporto alla razionalizzazione della decisione, che, secondo alcune sentenze della Corte (cfr., tra altre, Sez. IV, 30 aprile 1993, Anelli, cit.), il rapporto processuale civile, che nel processo penale ha carattere accessorio, oltre che eventuale, per la natura degli interessi trattati, è regolato, per quanto non espressamente previsto dal rito penale, dalla normativa civilistica, sia sostanziale (ad esempio, a riguardo della individuazione del titolare del diritto, in tema di successione nel rapporto di credito), che processuale (circa, ad esempio, la rappresentanza in causa): con la conseguenza che l'impugnazione proposta da una parte non comporta la chiamata in causa dell'altra; regola ripresa, seppure sotto altro profilo, da Corte cost. 29 dicembre 1995, cit..
12. Non sono in grado di contrastare questa conclusione le ragioni esposte da quella parte della giurisprudenza della Corte (e anche della dottrina) che segue l'opposto orientamento e che si sostanziano, essenzialmente, come si è avanti ricordato, sulla enfatizzazione della regola di immanenza della costituzione di parte civile, proclamata dall'art. 76 comma 2 c.p.p. sulla ricerca della ragion d'essere della disposizione di cui all'art. 601 comma 4 stesso codice nonché sulla valorizzazione della generica disposizione di cui all'art. 597 coma 2 lett. b) c.p.p.. Invero, partendo da questa ultima norma, è facile osservare che il potere del giudice di appello, quando appellante sia il pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento, di pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) dello stesso comma, va esercitato nei limiti della devoluzione, che è il principio cardine dell'impugnazione, come, peraltro, lo stesso articolo precisa. Se il capo o punto relativo agli interessi civili non è stato impugnato, pare ovvio che il giudice non potrà andare oltre il devoluto. E l'art. 576 c.p.p. parla proprio di "capi" concernenti il regolamento degli interessi civili.
è già stato correttamente rilevato, sin dalla sentenza su ricorso Di AR (cit.), che dalla disposizione di cui all'art. 76 c.p.p. (immanenza della costituzione di parte civile) altro non si può dedurre che la regola per la quale la costituzione di parte civile, una volta ritualmente realizzata, non deve essere rinnovata in ciascun grado o fase del processo.
Infine, la regola di cui al comma 4 dell'art. 601 c.p.p. altro non è che un necessario, e persino ovvio, corollario di quella, di più ampia portata, appena esamina (art. 76 c.p.p.), là dove si limita a stabilire che la parte civile deve essere sempre citata a comparire nel processo nel quale si è costituita (è immanente), quale che sia la vicenda che comporta il prosieguo del processo penale, anche se impugnante sia solo l'imputato assolto ovvero il solo pubblico ministero contro decisione di assoluzione. Ma tutto ciò regola il fluire del processo e realizza il principio dell'immanenza, senza che possa contraddire, o solo coinvolgere, la regola fondamentale del giudizio di impugnazione, vale a dire quella della necessità di attivazione di una specifica doglianza, e della devoluzione al giudice funzionalmente superiore della cognizione nei limiti della devoluzione come perimetrata nelle figure di "capo" e di "punto" della sentenza impugnata ((cfr., per la relativa nozione: Sez.I, 12 marzo 1997, De Luca, rv. 207177;
Sez. VI, 6 gennaio 1996, Timpanaro, rv. 203096; Sez.II, 4 maggio 1994, Devoto, rv. 198488; vigente il codice abrogato, Sez.IV, 29 luglio 1998, Jangad, rv.178991). Non è producente insinuare l'inutilità della citazione in appello della parte civile (art. 601 comma 4 c.p.p.), silente in una (ipotetica) fattispecie processuale nella quale l'imputato sia stato assolto in primo grado e l'impugnazione sia stata proposta dal solo pubblico ministero o dal solo imputato avverso sentenza di proscioglimento, sul rilievo che nessun vantaggio, o svantaggio, potrebbe derivarle dalla decisione del giudice d'appello. Ma tale assunto finisce per vanificare la sua qualità di parte nel processo penale;
qualità che conferisce ad essa il potere di partecipare, in contraddittorio con l'imputato, al nuovo giudizio proprio al fine di evitare esiti che potrebbero comunque pregiudicarne le ragioni da far valere nel giudizio civile da instaurare.
13. Nel caso in esame, va rilevato, poi, che nel giudizio a quo la parte civile, conscia degli effetti scaturenti dalla mancata impugnazione della decisione di assoluzione del Loparco, nulla chiese nei riguardi di quest'ultimo, limitandosi a insistere per la conferma della sentenza di primo grado nei confronti del solo coimputato De VO che era stato condannato anche al risarcimento del danno. Sicché erroneamente la Corte d'appello, motu proprio estese la condanna al risarcimento (e anche alla refusione di spese di giudizio che nessuno aveva chiesto) nei riguardi dell'odierno ricorrente.
Conclusivamente, nel dichiarare fondato questo primo motivo di ricorso, con consequenziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili nei riguardi del CO, va affermata la regola secondo la quale in tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero.
14. Con il secondo mezzo di annullamento, il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata, che parla di cooperazione colposa nella produzione dell'evento (art. 113 c.p.), e la decisione di condanna fondata sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.. Osserva il Collegio che il motivo non è fondato.
Invero, quando, in un passaggio motivazionale, la decisione impugnata parla di "concorso" adotta una espressione atecnica, senza minimamente voler sconvolgere l'assetto normativo della contestazione. Anzi, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente come il Giudice dell'appello abbia ritenuto fondata proprio l'imputazione di cooperazione dei due prevenuti nel reato colposo, addebitando loro di avere, con condotte indipendenti, ma convergenti, nella reciproca consapevolezza, posto le condizioni efficienti per la produzione dell'evento non voluto, ma prevedibile. Nell'enunciazione di accusa, condivisa dal Giudice dell'appello, l'appaltante DE VI, titolare del cantiere edile, omise di apprestare i presidi antinfortunistici che aveva obbligo, quale imprenditore, di porre in essere in relazione alle caratteristiche del posto di lavoro. Dall'altro canto, il subappaltatore (seppure di sola mano d'opera) CO, pur consapevole della carenza dell'impalcato e conscio, come doveva essere, dei doveri incombenti sul datore di lavoro, lasciò operare il suo dipendente in condizioni di rischio illegale. Tale accertamento, in linea di fatto qui non rivalutabile, integra il paradigma della cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 c.p., che, come più volte affermato dalla Corte, si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione o omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto.
15. Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1418 cpv c.c. e 1 della legge n. 1369 del 1960: la Corte del merito avrebbe fatto riferimento a un contratto di subappalto nullo e mai sottoscritto dalle parti, per sostenere il coinvolgimento del CO nella vicenda penale.
Il motivo non è fondato.
In fatto, il Giudice del merito ha accertato una situazione che corrisponde a quella di mera prestazione di manodopera. Come lo stesso deducente osserva, discutendo di altro motivo di ricorso, il CO aveva, con o senza contratto scritto, fornito al De VO, perché semplicemente lavorassero nel cantiere di quest'ultimo, alcuni operai, tra i quali l'infortunato. Ne segue piana la violazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, tanto che l'odierno ricorrente si acquietò alla decisione del Pretore, che lo condannò alla pena di 30.000 lire di ammenda, consentendo la formazione del giudicato interno sul punto. 16. Con il quarto mezzo di annullamento il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40 c.p. e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta addebitatagli e l'evento lamentato in causa: esso ricorrente non era presente nel cantiere quando si verificò l'infortunio e dagli atti sarebbe risultato che quel cantiere apparteneva alla s.r.l. DESIDA con la quale egli non aveva avuto alcun rapporto. Inoltre, sempre secondo il deducente, non era stato verificato se il ricorrente avesse avuto, nella fattispecie concreta, possibilità di ingerenza nella gestione del cantiere. Il motivo di ricorso, nella sua contraddittorietà, è ai limiti dell'ammissibilità.
Intanto, la circostanza che il ricorrente al momento in cui si verificò l'infortunio non si trovasse in cantiere risulta del tutto irrilevante, posto che la condotta colposa è riferita, correttamente, al momento in cui il prevenuto inviò il suo dipendente a prestare opera in quel cantiere sapendo, o dovendo sapere perché aveva obbligo di accertarsi, che mancavano i presidi antinfortunistici e il lavoratore operava a rischio. Il datore di lavoro, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica (per quanto concerne i cantieri edili, il citato d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164) è costituito garante della incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, inottemperando agli obblighi di tutela, correttamente l'evento lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 comma 2 c.p. (cfr. Sez. IV, 5 aprile 1989, Poggi, rv. 180951; Sez. IV, 13 settembre 1994, Di Martino, rv. 200141; Sez.IV, 3 giugno 1995, Grassi, rv. 201786). Ne segue che il datore di lavoro, seppure in situazione di illegittimità quale quella di prestazione di pura mano d'opera, ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato dal DE VI) abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente acché le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera; proprio come correttamente ed ampiamente la Corte territoriale ha spiegato. Irrilevante, ed anzi confessorio di colpa, risulta, pertanto, la circostanza, denunziata dal ricorrente a sostegno della sua innocenza, per la quale egli non avrebbe avuto possibilità di ingerenza nella gestione del cantiere, poiché, se tale affermazione si riferisce all'allestimento dei presidi antinfortunistici, avrebbe dovuto rifiutare la prestazione piuttosto che mandare allo sbaraglio il suo dipendente. L'ulteriore assunto, secondo il quale il CO non avrebbe avuto rapporto con la società proprietaria del cantiere, se dedotta in termini strettamente civilistici, è irrilevante ai fini della decisione sulla corresponsabilità penale per l'evento mortale;
se, invece, tende a coinvolgere, e contestare, l'accertamento di merito quanto a prestazione di mera mano d'opera, trova risposta nell'àmbito della discussione sul precedente motivo di ricorso. Conclusivamente, accolto il primo mezzo di annullamento, ogni altra deduzione difensiva deve essere rigettata.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p.:
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili nei confronti di Loparco IT.. Rigetta nel resto il ricorso.
Deciso in Roma il 26 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 MARZO 1999.