Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/11/1998, n. 5
CASS
Sentenza 25 novembre 1998

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In forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antiinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione di subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera. (Fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile per mancato apprestamento dei prescritti presidi antinfortunistici in un cantiere, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto colpevoli di omicidio colposo sia l'appaltatore, sia il soggetto che aveva prestato in subappalto la mano d'opera).

La cooperazione nel delitto colposo di cui all'art. 113 cod. pen. si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto.

In tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero. E invero la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato e il ritenuto accertamento (da parte del giudice del processo in una fase suscettibile di impugnazione) dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso da parte del chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante l'improcedibilità (e ciò quantunque il pubblico ministero abbia optato per l'accettazione della decisione); oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il pubblico ministero attivi l'impugnazione nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/11/1998, n. 5
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5
Data del deposito : 25 novembre 1998

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