Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 257.
(Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame).
Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.
Il giudice puo' anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari puo' disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia' interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita' avveratesi nel precedente esame.
(Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame).
Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore puo' disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.
Il giudice puo' anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari puo' disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia' interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita' avveratesi nel precedente esame.
Commentari • 104
- 1. Cassazione civile n. 577/1963https://www.brocardi.it/ · 40.637077
(massima n. 1) L'art. 257 c.p.c., pur importando un'eccezione al principio fissato dall'art. 244, […] Tale principio vale anche riguardo alla prova per testi chiesta dalle parti e ammessa dal pretore, in quanto nessuna norma del procedimento davanti tale giudice dispone diversamente (art. 311 c.p.c.); mentre nulla ha a che fare con la prova testimoniale chiesta dalle parti (artt. 244-257 c.p.c.) la facoltà discrezionale che l'art. 317 c.p.c. concede al pretore di ammettere d'ufficio una prova per testi, poiché in tal caso è il giudice stesso che deve formulare i relativi capitoli o indicare le persone che su essi sono chiamate a deporre.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Rovigo, sentenza 14/07/2021, n. 535Provvedimento: […] Invero, l'art. 257 c.p.c. definisce nel suo comma 1 il cd. teste di riferimento come una persona cui per la conoscenza dei fatti si sia riferito un testimone e, dunque, prevede come presupposto per l'esercizio del potere di ammissione officioso che tale condizione di detta persona emerga solo dalla esclusione di un teste. pagina 5 di 8 In proposito va ricordato che già Cass. n. 1004 del 1964 aveva precisato che "Le cosi dette testimonianze di riferimento (previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., comma 1) non possono esorbitare dai limiti del riferimento stesso, e cioè non possono estendersi a fatti diversi da quelli che, su riferimento di uno o più dei testimoni già ammessi, […]Leggi di più...
- prova dell'inadempimento·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- giudizio ordinario di cognizione·
- prova del contratto·
- art. 257 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- testimonianza de relato·
- onere della prova