Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 574. Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili 1. L'imputato puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. L'imputato puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. L'impugnazione e' proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
2. L'imputato puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. L'impugnazione e' proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
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- 1. Effetti sulla quantificazione del risarcimento del danno della sentenza di appello che dichiara nulla la condanna dell'imputato in riferimento ad una delle più…https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 228.3093
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi La sentenza di appello che dichiari la nullità della sentenza di condanna di primo grado con riferimento ad una delle più imputazioni contestate all'imputato e poste a base di quella condanna, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, comportando per il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art. 574 c.p.p., comma 4, l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado con riferimento a tutte le imputazioni per le quali vi era stata condanna.
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Giurisprudenza • 393
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2023, n. 17174Provvedimento: […] Il difensore ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale in riferimento aWart.37 del D.LGS. n. 274/2000 e all'art. 574 co. 4 cod. proc. pen. per avere il giudice monocratico dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo, erroneamente, non impugnato il capo della sentenza afferente il risarcimento del danno, […] impedendogli di promuovere un sindacato di merito sulla sua responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito, nel procedimento ordinario, dal primo comma dell'art 574 cod. proc. pen., che consente all'imputato di proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano gli interessi civili (Cass., Sez. 5, n. 33545 del 21-9- 2006, […]Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- responsabilità penale·
- art. 574 co. 4 cod. proc. pen.·
- doppio grado di giudizio·
- condanna a pena pecuniaria·
- principio di estensione impugnazione·
- impugnazione sentenza giudice di pace·
- art. 37 D.Lgs. n. 274/2000·
- appello