Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
In tema di gestione di rifiuti, legittimamente il giudice dispone la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti anche se appartenenti alla società di cui all'epoca dei fatti l'imputato era legale rappresentante, non rilevando in tale ipotesi la pretesa appartenenza a persona estranea al reato del bene, atteso che ove una attività illecita venga posta in essere da un soggetto collettivo attraverso i suoi organi rappresentativi mentre a costoro farà capo la responsabilità penale per i singoli atti delittuosi ogni altra conseguenza patrimoniale non può non ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di rottura del rapporto organico per avere il soggetto agito di propria esclusiva iniziativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2001, n. 17349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17349 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TONELLO - Presidente - del 29/03/2001
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1284
3. Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 49332
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG EL n. a Napoli il 21.2.1953 e res.te in Marigliano, via Cavour n.
7. Nella qualità di legale rapp.te la s.r.l. "Ecologica Bruscino"
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - sez. riesame, del 13/16 novembre 2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost.P.G. Dott. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Nel corso delle indagini preliminari per trasporto illecito di rifiuti a carico di EL NG, legale rappresentante della s.r.l. ECOLOGICA BRUSCINO, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli chiese al G.I.P la sottoposizione a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di un autocarro con rimorchio, utilizzato per il trasporto suddetto, ma l'adito giudice, con ordinanza del 16/10/2000 respinse la richiesta, sul rilievo che nella specie non vertevasi in ipotesi di traffico illecito di rifiuti, p.e.p. dall'art 53 D.Lgvo. 5/2/97 n. 22 prevedente la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, ma tutt'al più ricorreva l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 51 co. 4^ cit. D.Lg.vo, in relazione alla quale non era applicabile la misura di sicurezza patrimoniale.
Su appello del P.M l'adito Tribunale di Napoli, sez. Riesame, con l'ordinanza in epigrafe indicata, considerato che la confisca obbligatoria di cui al secondo comma dell'art. 53 del citato decreto legislativo è applicabile non solo al reato, di traffico illecito, previsto dal primo comma dell'articolo medesimo, ma anche, per espressa inequivoca previsione, a quelli di cui agli artt. 51 e 52 co. 3, accoglieva la richiesta cautelare, ritenendo altresì irrilevante la prodotta prova dell'autorizzazione al trasporto in quanto rilasciata in epoca successiva alla consumazione del reato e, quindi, tale da non poter impedire l'obbligatoria confisca. Avverso tale decisione il NG ha proposto ricorso per cassazione deducendone l'illegittimità per violazione della legge penale e di quella processuale, insussistenza dei presupposti di cui all'artt.321 c.p.p e vizi di motivazione.
Le censure esposte, in parte ripetitivamente nella diffusa impugnazione, possono riassumersi come di seguito. 1^) Il Tribunale non ha considerato che l'automezzo, ancor prima del rilascio dell'autorizzazione regionale dell'11/5/2000, era stato, antecedentemente alla data dell'assunto trasporto illecito, autorizzato provvisoriamente al trasporto dei rifiuti della categoria in questione, come provato da dichiarazione sostitutiva di notorietà.
2^) Peraltro il rimorchio risultava già regolarmente autorizzato al trasporto di rifiuti ferrosi, con autorizzazione regionale del 30/7/97.
3^) Non sussistono i presupposti per la confiscabilità, e quindi per la sequestrabilità, del mezzo, in quanto la confisca prevista dall'art. 53 co. 2 del D.Lgvo 22/97 non si sottrae ai principi dettati dall'art. 240 c.p., a termini dei quali non è possibile confiscare beni appartenenti a persone estranee al reato. E tali sono, nella specie, i veicoli, in quanto appartenenti alla s.r.l. Ecologica Bruscino, persona giuridica alla quale non può essere ascritto concorso nella responsabilità penale contestata al NG, legale rappresentante ma non anche socio della s.r.l., e quindi non avente diritti di sorta sul mezzo.
4^) L'automezzo non è "corroborato" da un'intrinseca illiceità o pericolosità sociale, non avendo più attinenza con il reato contestato ne' attitudine a consentirne la reiterazione, essendo stata rilasciata l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti. Sotto tal ultimo profilo soccorrerebbe anche il disposto dell'ultimo comma dell'art. 240 c.p.p, escludente la confiscabilità delle cose il cui uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
In siffatto contesto difetterebbero, comunque, le esigenze cautelari di cui all'art. 321 c.p.p. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Palesemente inammissibili sono le prime due doglianze, che si risolvono in censure in fatto, a conforto delle quali viene, irritualmente nella presente sede di legittimità, prodotta documentazione che non risulta essere stata anche sottoposta al giudice di merito (al quale è stata solo prospettata l'avvenuta successiva regolarizzazione dell'attività di trasporto rifiuti, per conseguimento dell'autorizzazione regionale) e che, comunque, non appare tale da escludere il fondamento del fumus delicti, tenuto conto del contenuto generico della dichiarazione sostitutiva di notorietà, quanto all'assunta esistenza della, non meglio precisata, autorizzazione provvisoria, e della specificità del tipo di rifiuti (rottami ferrosi), diversi da quelli per cui vi fu sequestro, per il cui trasporto si assume che il solo rimorchio sarebbe stato autorizzato.
Infondato è il terzo profilo di censura, costituente il tema centrale dell'impugnazione, considerato che l'art. 53 co. 2 del D.Lgvo. 22/97 prevede un'ipotesi speciale (rispetto all'art. 240 c.p.) di confisca obbligatoria, in funzione della quale legittimamente il giudice di merito, ai sensi dell'art. 321 co. 2 c.p.p., ha adottato la misura del sequestro, non ostandovi l'assunta appartenenza a "persona estranea al reato" del bene appreso, "terzietà" che nella specie deve escludersi in riferimento alla s.r.l. "Ecologia Brusciano", di cui l'indagato era, all'epoca di commissione del reato, legale rappresentante.
È ben vero che societas delinquere non potest, ma siffatto elementare principio del diritto penale sta semplicemente a significare che un reato, in quanto tale, con le relative specifiche conseguenze sanzionatorie afflittive, non può essere attribuito ad una persona giuridica o ad un ente collettivo, soggetti di diritto, nel campo civile e amministrativo, ma non anche in quello penale, nel quale i precetti e le pene hanno per destinatari esclusivamente le persone fisiche.
Ma ove un'attività illecita, che sia anche penalmente sanzionata, venga posta in essere, come nella specie, da un ente collettivo attraverso i suoi organi personali rappresentativi, mentre a costoro fa capo la responsabilità penale, con correlativa passibilità delle pene previste, ogni altra conseguenza, segnatamente sul piano patrimoniale, non può non ricadere anche sull'ente, in nome e per conto del quale la persona fisica abbia (senza agire di propria esclusiva iniziativa, dando luogo alla cd. "rottura del rapporto organico") operato, soggetto che, sotto tal profilo, non può reputarsi estraneo all'attività criminosa.
D'altra parte, nei casi di specie, le finalità repressive perseguite dalla norma, di particolare rigore, dettata dall'art. 53 co. 2 cit. D.Lgvo. a tutela delle esigenze di protezione ambientale, resterebbero praticamente "lettera morta", in quanto soggette a facili elusioni, considerato che nella maggior parte dei casi le attività in materia di raccolta, trasporto, smaltimento e simili, in materia di rifiuti, disciplinate dalla normativa in questione, vengono notoriamente svolte da società commerciali. In conclusione, sia l'intepretazione della norma generale di cui all'art. 240 co. 3 c.p.p. (che dettata, tra l'altro, per l'ipotesi di confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato, si assume applicabile anche al caso speciale di confisca obbligatoria di cui all'art. 53 cit.), sia la ratio legis della norma speciale prevedente tale misura di sicurezza patrimoniale, inducono a ritenere sicuramente confiscabili i mezzi di trasporto usati, nell'esercizio dell'attività illecita riconducibile alla società, proprietaria dei veicoli, le cui conseguenze penali sono state ascritte alla persona che la rappresentava all'epoca dell'accertamento. Non miglior sorte merita l'ultimo profilo di censura, considerato che la cessazione delle esigenze di prevenzione specifica, che viene correlata al conseguito rilascio dell'autorizzazione, non comporta anche il venir meno della legittimità della misura cautelare, permanendo la strumentalità della stessa in relazione alla confisca obbligatoria più volte citata.
Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare (v.sez. 1^ pen., 21/7/1993 n. 2994, c.c, 29/6, Cassanelli) come il sequestro delle cose confiscabili, previsto dal secondo comma dell'art. 321 c.p.p., si differenzi da quello di cui al primo comma,
non presupponendo alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose, laddove queste in quanto passibili di confisca sono di per sè obiettivamente pericolose. Tale principio, dal quale il collegio non ritiene doversi discostare, valevole anche per i casi di confisca facoltativa (non distinguendo l'art. 321 co. 2 al riguardo), deve ritenersi a fortiori giustificativo della legittimità e mantenimento in vigore del sequestro preventivo, funzionale, nella specie, a confisca obbligatoria al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001