Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2006, n. 20192
CASS
Sentenza 19 aprile 2006

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In forza del c.d. principio di immanenza della costituzione di parte civile, la parte civile che non abbia proposto impugnazione, se ritualmente costituita in primo grado e che non abbia rinunciato nelle successive fasi del processo, può stare in giudizio anche in cassazione e, non potendosi giovare dell'eventuale impugnazione del pubblico ministero, può rassegnare le conclusioni solo in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, ma non sulla domanda di risarcimento del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2006, n. 20192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20192
    Data del deposito : 19 aprile 2006

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