Sentenza 8 luglio 2009
Massime • 1
Risponde del reato sessuale in danno del figlio minore, commesso da terzi, il genitore che, consapevole del fatto e nella possibilità di porvi fine, non si attivi per impedirlo, ricoprendo una posizione di garanzia a tutela dell'intangibilità sessuale del figlio minore che rende operante la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Violenza sessuale ai danni dei figli: gli obblighi di protezione e diClaudia Schmiedt · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2009, n. 36824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36824 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2009 |
Testo completo
O S C U R A T A
omettere le generalită e gli M altri dati identificativi di:
F.P. C.A.
36 824 /09 REPUBBLICA ITALIANA N.G. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a norma dell'art. 52 D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E LL PENALETERZA SEZIONE E d. Igs.196/03 in quanto: C CASSAZ N i A C D p
☐ disposto d'ufficio UDIENZA PUBBLICA o D D tta a richiesta di parte DEL 08/07/2009 re o
'imposto dalla legge
SENTENZA
N. 01475 /2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ONORATO PIERLUIGI PRESIDENTE
1. Dott. TERESI ALFREDO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.SQUASSONI CLAUDIA N. 025340/2006
3. Dott.MULLIRI GUICLA IMMACOLATA IT
4. Dott. MARINI LUIGI זו
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDINANZA sul ricorso proposto da :
1) N.G. N. IL (omissis)
2) F.P. N. IL (omissis)
avverso SENTENZA del 31/10/2005
CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
SQUASSONI CLAUDIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPMEN UFFICIO COPIE PENALI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO COPIE PENALI Rickaste o dal Sig ITALIA OGGI CO DEG Richiesta copia studio
1.77. per diritti € 1.77. dal Sig IL SOLEZGORE
+ 27.09.2009. per diritti € 1 . 11 22.08.2009 IL CANCELLIERE 11 22.08.2008 IL CANCELLIERE
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Autoris finiscalchi che ha concluso per it rigettsиде о
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i Тамаdifensori Avv.. TT frau Mario di IA e
Au PE fuce blucture on Selargius O S C U RA T A
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16 marzo 2000, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto responsabili del delitto previsto F.P. e N.G.
dall'art.609 quater c.1 sub 2 cp e la imputata anche del reato di cui all'art.572 cp e li ha condannati alla pena di giustizia;
in parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di
Cagliari, in data 31 ottobre 2005, ha assolto la imputata dal delitto di maltrattamenti, confermato la condanna per quello sessuale e rideterminato il regime sanzionatorio.
A sostegno della conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto attendibile il racconto della parte lesa, circa gli atti C.A.
sessuali patiti ad opera dello imputato, che coabitava con il suo nucleo familiare, iniziati quando il giovane aveva compiuto gli anni quattordici e proseguiti fino al sedicesimo anno;
la imputata, madre di A. è stata ritenuta responsabile in quanto, a conoscenza dei fatti per cui si procede , è venuta meno all'obbligo giuridico di tutelare la prole.
La Corte territoriale ha ritenuto non sussistessero le condizioni per concedere agli appellanti le attenuanti generiche e quella speciale del fatto di minore gravità.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
Il F. rileva:
-che il delitto sessuale è procedibile a querela di parte, carente nel caso, perché è venuta meno la connessione con il reato di O S C U R A T A
maltrattamenti e non sono applicabili le previsioni dell'art.609 septies c.3 sub 2 cpp: il convivente non è inserito nel novero degli agenti che rendono ufficiosa l'azione penale ed il genitore, che è incluso nello elenco, non è stato l'autore materiale del reato;
- che,prima che si instaurasse la coabitazione tra imputato e parte lesa, vi erano stati dei rapporti sessuali e, pertanto, la relazione di convivenza non è quella qualificata che fa scattare la punibilità a sensi dell'art. 609 quater c.1 sub 2 cp: né tale punibilità deriva dalla incriminazione della madre che non è la "colpevole"( come richiede la norma), ma la "concorrente".
La N. deduce:
-che i Giudici non hanno stabilito quale sia stato il suo contributo morale o materiale alla commissione del reato da parte dei coimputato;
- che ignorava quanto avveniva nelle mura domestiche e non era a
-
per cui non le si può conoscenza della relazione tra il figlio ed il F. addebitare una consapevole acquiescenza.
Entrambi gli imputati sostengono che fossero concedibili le attenuanti generiche e quella speciale del fatto di minore gravità
Come riferito, i ricorrenti non formulano censure alla affidabilità del racconto accusatorio della parte lesa e non mettono in discussione la esistenza di una pluralità di atti sessuali tra il F. ed il minore.
L'imputato rileva che delitto ascrittogli è procedibile a querela, ma tale prospettazione è infondata in quanto non tiene conto del testo dell'art.609 septies c.3 sub 2 cpp.
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Sul tema, deve puntualizzarsi che il principio della applicazione della disposizione più favorevole al reo non opera soltanto per la individuazione della norma sostanziale che regola il caso, ma anche in ordine al regime della procedibilità ; pertanto, si deve avere come riferimento l'originario testo dell'art. 609 septies cp e non quello novellato (dall' art.7 L. 28/2006) che include, al comma 3 sub 2, tra i soggetti aventi una relazione qualificata con il minore che determina la procedibilità officiosa, anche il convivente.
Di conseguenza, nel caso in esame, la non necessità della querela deve essere collegata alla circostanza che il “fatto è stato commesso dal genitore"; con tale locuzione, il Legislatore ha inteso riferirsi non alla descrizione naturalistica della realtà, ma alla valutazione giuridica della stessa.
Il fatto reato è ascrivibile, secondo le regole generali del sistema penale, a tutti quelli che concorrono nello illecito o ai quali lo stesso è addebitabile a sensi dell'art.40 c.2 cp;
deriva che, ai fini della procedibilità, è irrilevante che il genitore sia l'autore materiale della azione tipica o che del reato debba rispondere per la sua posizione di garanzia (Cassazione sezione terza sentenza n°32157/2002). ва Anche la censura dell'imputato concernente non rilevanza penale della sua condotta è priva di fondamento.
Sul punto, si osserva che la punibilità dei fatti in oggetto deriva dalla relativa intangibilità sessuale del minore, che aveva compiuto gli anni quattordici e non i sedici, a causa del rapporto di convivenza con il F. che rendeva irrilevante il consenso eventualmente prestato dal ragazzo.
Tale situazione, secondo l'imputato, è elemento neutro che non ha influito sulla perpetrazione del delitto continuato dal momento il
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rapporto sessuale e sentimentale con il minore precedeva la instaurazione della convivenza.
La deduzione del ricorrente (tra l'altro, disattesa in fatto dai Giudici di merito) può fare escludere che la relazione sia iniziata a causa della coabitazione;
essa ha avuto, tuttavia, una fattiva incidenza ed una ricaduta sul protrarsi dei rapporti sessuali indubbiamente facilitati ed incrementati dalla circostanza che i due convivevano (e dormivano "
nello stesso letto) ; pertanto, la conclusione della Corte di Appello secondo la quale "le frequenti occasioni di contatto agevolavano il consenso di C.A. al compimento di atti sessuali" non merita censure.
Per quanto concerne la imputata, si rileva come sia stata incriminata e ritenuta responsabile a sensi dell'art.40 c.2 cp;
sul punto è chiaro che cod. civ. gli artt. 30 Cost, 147 e costituiscono in capo a ciascun genitore una formale posizione di garanzia da cui discende il dovere di sorveglianza e di tutela compreso l'obbligo di preservare il minore da reati commessi ai suoi danni.
Non è sufficiente la sola qualità parentale perché ad un genitore possa essere contestata una responsabilità omissiva, a sensi dell'art.40 c.2 cp, per i reati patiti dal figlio.
Per rendere compatibile la responsabilità penale in materia con i principi costituzionali, è indispensabile, come per tutti i reati,
l'accertamento dello elemento psicologico.
Necessita, pertanto, che il soggetto sia edotto della sua posizione di garanzia, abbia la cognizione dell' evento dannoso che è suo dovere impedire e la possibilità di attivarsi efficacemente per inibirlo.
Nel caso concreto, si sono verificati tutti questi presupposti;
la ricorrente non è stata condannata per una sorta di responsabilità O S C U R A T A
oggettiva e solo perché madre e, quindi, garante del figlio minore nei confronti del quale è stato commesso il reato sessuale.
A. ed La imputata conosceva l'esistenza di rapporti sessuali tra
(perché notiziata dai figli e per averla appresa direttamente) il F.
e la contraria affermazione contenuta nell'atto di ricorso è squalificata dalle emergenze probatorie.
Ciò nonostante, è rimasta passiva e non ha preso a tutela di A. alcuna iniziativa quale quella di allontanare l'imputato o il figlio dalla sua abitazione o di denunciare i fatti alla autorità; questo ultimo comportamento sarebbe stato il più significativo ed idoneo ad interrompere l'attività criminosa.
La imputata, pur avendo la piena consapevolezza degli abusi e la possibilità di mettere fine agli stessi è stata assolutamente inerte;
consegue che il mancato impedimento dei reati da parte della madre deve essere considerato, per la clausola di equivalenza dell'art.40 c.2 cp, quale concorso nel cagionarli.
Da ultimo, si deve rilevare come la Corte territoriale abbia correttamente motivato il mancato esercizio del suo potere discrezionale in merito alla concessione delle attenuanti generiche e del fatto di minore gravità.
Le prime sono state negate soprattutto per il disvalore e la persistenza nel tempo della condotta antigiuridica e per l'intensità del dolo;
la speciale attenuante non è stata applicata in presenza di elementi di fatto che rendevano indiscussa la oggettiva gravità della lesione alla libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e la conseguente negativa ricaduta esistenziale derivatane.
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L'apparato argomentativo su questi due temi, che si pone in sintonia con le emergenze processuali, è completo, corretto, congruo e, di conseguenza, insindacabile in sede di legittimità.
In tale contesto, i ricorrenti non evidenziano alcun elemento o argomento che sia idoneo a rendere illogica o infondata la conclusione della impugnata sentenza.
Per le esposte considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati con le
7 conseguenze di legge.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 8 luglio 2009
✓ Presidente Fucking out L'estensore di
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 SET 7000 E CORIE N
☑FUNZIONARIO DI CANCELLERIA O
dott. Fiorella Donati