Sentenza 12 febbraio 2010
Massime • 1
Il giudice di appello che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2010, n. 16961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16961 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2010 |
Testo completo
O S C U R A T A
1 6 9 6 1 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Udienza pubblica dr. Alfonso AMATO Presidente dr. Antonio BEVERE Consigliere in data 12 febbraio 2010 dr. Silvana DE BERARDINIS Consigliere
dr. Stefano PALLA Consigliere
dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
SENTENZA n.367
REGISTRO GENERALE
B N. 25988/2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA L.A.sul ricorso proposto il 30.10.2008 da| nato a "omissis" avverso la sentenza dell'11.6.2008 del Tribunale di Lucca-sezione distaccata di
Viareggio.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito, inoltre, l'avv. Ubaldo Papalia, quale sostituto processali dell'avv. Vincevo
Cilia, difensore d'ufficio del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lucca-sezione distaccata di
Viareggio, in riforma della sentenza del giudice di pace di Pietrasanta del 19 aprile
2007, dichiarava L.A. colpevole del reato continuato di minacce a lui ascritto (perché in più occasioni, ed in particolare in data 9.8.2004 a seguito di lite tra il querelato ed altri familiari li minacciava urlando la frase “ora vi ammazzo tutti......mi taglio e vi attacco l'Aids); e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 50 di multa, oltre consequenziali statuizioni;
lo condannava, inoltre, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
Avverso la pronuncia anzidetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico, articolato, motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia 1. -
inosservanza od erronea applicazione della legge penale;
manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e d) c.p.p., per erronea valutazione e travisamento delle risultanze processuali, in particolare dei testi M.F. e
Deduce, infine, che la sentenza la sentenza impugnata non avrebbe B.P.
dovuto provvedere alle statuizioni civili, in quanto la pronuncia di primo grado non era stata autonomamente impugnata dalla parte civile.
2.- Le censure anzidette sono manifestamente infondate.
Ed invero, il contesto motivazionale della sentenza impugnata non è affetto da vizi od incongruenze di sorta. Ed invero, sulla base di corretta rivisitazione delle risultanze processuali il giudice di appello ha, argomentatamente, espresso il suo convincimento, dando compiuta ragione del ribaltato giudizio di responsabilità dell'imputato.
Non risulta neppure il denunciato travisamento delle menzionate testimonianze, che sono state, invece, correttamente recepite e prudentemente vagliate nella loro attendibilità, a conferma quantunque non strettamente necessaria delle puntuali affermazioni della persona offesa.
Privo di fondamento è anche il rilievo relativo alle statuizioni civili, posto che il giudice di appello si è uniformato, sul punto, all'insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione, secondo cui il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Cass. Sez. Un. 10.7.2002, n. 30327, rv. 22201). O S C U R A T A
3. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2010.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Auris
Depositata in Cancelleria
Roma, li 4 MAG. 2010... S
M E
R
IL CANCELLIERE P U
S
Carmela Lanzuise