Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2007, n. 40191
CASS
Sentenza 11 ottobre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi recettori, oggi disciplinate dall'art. 113 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui industriali.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cui art. 74, lett. ff) - a differenza dell'abrogato art. 2, lett. bb) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - non contiene il riferimento espresso alla immissione diretta tramite condotta), per "scarico" deve intendersi l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che deve escludersi il ritorno alla nozione di scarico indiretto, non riproposta nel D.Lgs. n. 152 del 2006).

In tema di inquinamento atmosferico, la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.

In tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione.

Commentario1

  • 1Configurabilità del reato di discarica abusiva per condotte reiterate o unico conferimento significativo di rifiuti (Giudice Rosanna Ferraro)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2007, n. 40191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40191
Data del deposito : 11 ottobre 2007

Testo completo