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1 luglio 1931
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19 maggio 1962
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18 giugno 1970
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8 aprile 1971
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12 giugno 1974
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6 maggio 1976
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26 marzo 2026
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Art. 164.
(Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena).
La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale; ((392))
2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.(74)
------------ AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' del numero 1) del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia' concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuita' a quello punito con pena sospesa. ------------ AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 5 aprile 1971, n. 73 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1971, n. 87) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio. ------------ AGGIORNAMENTO (74)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 5/5/1976, n. 118) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall' art. 163 del codice penale . ------------ AGGIORNAMENTO (392)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-19 marzo 2026, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/2026, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale , nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod.
pen. ".
(Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena).
La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale; ((392))
2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.(74)
------------ AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' del numero 1) del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia' concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuita' a quello punito con pena sospesa. ------------ AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 5 aprile 1971, n. 73 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1971, n. 87) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio. ------------ AGGIORNAMENTO (74)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 5/5/1976, n. 118) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall' art. 163 del codice penale . ------------ AGGIORNAMENTO (392)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-19 marzo 2026, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/2026, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale , nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod.
pen. ".
Commentari • 278
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 marzo 2026 · 50.743797
[…] quanto della stessa riabilitazione, così come disciplinati dagli artt. 164 e 178 cod. pen., […] come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 7 giugno 1974, n. 220 - il testo dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., […] sostiene il giudice a quo, «il sistema degli artt. 178 e 164 cp risulta sbilanciato ed irrazionale in violazione del canone di ragionevolezza dell'art. 3 Cost.», […] che il giudice a quo non avrebbe specificato «in che modo il combinato disposto dell'art. 164 c.p. comma e n. 1 e comma 4 possa configurare la violazione del principio di proporzionalità della pena, […] era intervenuto a modificare il testo dell'art. 164 cod. pen. mediante l'art. 12 del d.l. n. 99 del 1974, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5155Provvedimento: […] Il ricorso deduce, poi, che non sarebbe applicabile neanche la causa di revoca della sospensione condizionale prevista dall'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., in quanto con la prima sentenza di condanna il beneficio non era stato concesso, e, quindi, […]Leggi di più...
- omessa valutazione memoria difensiva·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 168 cod. pen.·
- giurisdizione esecutiva·
- art. 164 cod. pen.·
- revoca sospensione condizionale pena·
- principio devolutivo·
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