Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di rifiuti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 53 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, traffico illecito di rifiuti, costituisce ingiusto profitto non soltanto quello esplicitamente "contra legem", ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti o ad operazioni volte a manipolazioni fraudolente dei codici tipologici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2005, n. 45598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45598 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 06/10/2005
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1043
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 030158/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE AR N. IL 16/08/1967;
avverso ORDINANZA del 11/07/2005 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Sciretti Paola (Milano).
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, in parziale riforma dell'ordinanza del Gip di Busto Arsizio - come modificata con successivo provvedimento di concessione degli arresti domiciliari nei confronti di SA NC (indagato, nella veste di direttore tecnico della discarica SARI GROUP s.r.l., dei reati di cui all'art. 110 cpv. c.p., D.Lgs. 22 del 1997, art. 53 bis) - annullava il provvedimento (per quanto riguardava la di lui posizione) con riferimento al capo g) d'imputazione (relativo alla ricezione in discarica dei residui di pulizia delle fognature provenienti dalla Colombo Spurghi), ordinando la di lui liberazione per questo capo;
mentre lo confermava con riferimento al capo d2 (relativamente alla ricezione in discarica di terre di spezzamento strade provenienti da Puli-Eco). Ricorreva per cassazione il difensore, che eccepiva l'erronea applicazione del D.Lgs. 22 del 1997, art. 53 bis, con riferimento all'individuazione dell'offesa del bene tutelato (con riguardo alla messa in pericolo della pubblica incolumità; ovvero con riguardo ad una condotta concretamente idonea a determinare un diffusivo pericolo per la popolazione),osservando come la tutela del bene giuridico della pubblica incolumità non potesse farsi consistere nel riferimento a mere ipotesi d'irregolarità formale.
L'individuazione dell'oggettività giuridica della fattispecie di cui al D.Lgs. 22 del 1997, art. 53 bis, s'identifica in un'attività continuativa e organizzata volta alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all'esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva d'ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto. È in questo ambito che bisogna analizzare i reati contravvenzionali contestati a SA NC, nella di lui qualità di direttore tecnico della discarica Sari Group, non risultando decisivo il profilo della pubblica incolumità, del quale il legislatore parla indirettamente in relazione all'ordine del ripristino dello stato dell'ambiente - che riguarda, pertanto, i contenuti dispositivi accessori della sentenza o della decisione e non i presupposti del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, che non implicano affatto un immediato vulnus alla sicurezza della vita e dell'integrità personale di un numero indeterminato di persone. È, pertanto, una forzatura interpretativa, in nulla correlabile alla lettera della legge, l'idea che la predetta fattispecie si attagli soltanto alle condotte nella quali fosse effettivamente ravvisabile la concreta messa in pericolo della sicurezza e integrità fisica di un numero indeterminato di persone. L'esegesi corretta della disposizione prescinde, altresì, da una tipologia di rifiuti e da una loro qualificazione, prevedendo solo la condanna alla reclusione per i rifiuti ad alta radioattività. Semplificato così il thema decidendum, l'assunto valutativo del Tribunale del riesame, nel quadro, peraltro, di una decisione incidentale che rileva ai fini della misura custodiale applicata, doveva confrontarsi con gli elementi costituivi della fattispecie, come sopra elencati, significando in particolare, l'intendimento di una gestione abusiva d'ingenti quantitativi di rifiuti, volta al procacciamento di un ingiusto profitto, oltre che le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata. In questo spazio valutativo questo Collegio ravvisa l'assoluta mancanza di motivazione in ordine ai requisiti dell'abuso di gestione, dell'ingente quantitativo di rifiuti e dell'ingiusto profitto. L'abuso di gestione...non è solo quello che si traduce in una violazione di legge o di specifiche prescrizioni regolamentari, ma anche quello correlato alla socialità e alla solidarietà dei comportamenti umani (...sotto il profilo che l'esercizio individuale dei diritti riposa su un'investitura della comunità, trovando in questa giustificazioni e limiti), specialmente nell'angolazione di crescita dei rischi di una società altamente industrializzata. In questa disamina è essenziale la rilevanza dei motivi (non si può sottovalutare come dalla disciplina del motivo illecito, della giusta causa e del giustificato motivo, oltre che dalla regola di comportamenti secondo correttezza si siano tratte indicazioni utili sui modi con i quali l'ordinamento controlla l'esercizio discrezionale dell'autonomia negoziale, artt. 1343, 1345, 1175 ecc... c.c.): basti pensare al dato testuale della normativa in questione, che connota come illecita l'attività organizzata di gestione di rifiuti quando, tra l'altro, la stessa è finalizzata all'ingiusto profitto. Non è, cioè, che solo se si realizza un certo perturbamento ambientale, con un conseguente rischio per la pubblica incolumità, si obiettivizza la ratio della fattispecie di cui all'art. 53 bis cit.; anzi questo modo d'intendere la richiamata normativa non è esatto: perché l'esaustività di una condotta illecita, da cui una ragionevole presunzione di pericolo ambientale controllabile con una sanzione accessoria di ripristino dello stato ambientale, è nel fatto della gestione abusiva di un quantitativo ingente di rifiuti per scopi d'ingiusto profitto. Si vede bene, allora, come sia, per certi aspetti, essenziale l'estimazione di un quantitativo ingente di rifiuti (...locuzione, questa, di contenuti solo di merito, e valutabile nella sua chiara locuzione come un cospicuo accumulo di rifiuti, indipendentemente dall'effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti). In relazione, allora, a questa rappresentazione generale del problema, una gestione di rifiuti, anche astrattamente lecita, nell'ottica della fattispecie di cui all'art. 53 bis cit., potrebbe diventare abusiva, e quindi illecita:
quando, indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni normative, si determini empiricamente una situazione di fatto tale da impedire un qualunque controllo sulle relative fasi di lavorazione, su quelle di smistamento, di riciclaggio e di stoccaggio, restando definitivamente precluse le corrette e doverose procedure cautelative;
così da ingenerare rischi di contaminazione e commistione, dalle quali molto verosimilmente si può suscitare, in una condizione di dissesto e di squilibrio territoriale e ambientale un pericolo per la pubblica incolumità. Si vuole dire che, purtroppo, l'oggetto della tutela diretta della normativa in esame è nella correttezza e nell'inappuntabilità della sola attività di gestione di un qualsiasi tipo di rifiuti, dal cui indiscriminato e incontrollato esercizio il legislatore ha, però, presunto, a certe condizioni, la causazione di un'alterazione territoriale e ambientale, da correggere, in uno con la sentenza, con un ordine di ripristino dello status quo. In questo ordine d'idee, come è stato detto, assume, perciò, una grande importanza il requisito dell'ingente quantità di rifiuti - requisito, questo, rilevante in ordine alla caratterizzazione di quell'attività organizzata di gestione -, nella quale si sostanzia, appunto, l'implicito riferimento al pericolo ambientale in ragione dell'entità dei rifiuti, il cui enorme deposito comporta, di per sè, una concreta aggressione ambientale, contro la quale il giudice deve, tra l'altro, supplire con un suo provvedimento. Anche il requisito dell'ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio: perché il giudice, alla luce dei principi di diritto sopra enucleati, esplichi un nuovo riesame di questa vicenda processuale, dalla cui riconsiderazione potrebbero risultare modificate anche le esigenze cautelari riguardanti l'indagato che, allo stato delle cose, risultano bene argomentate.
P.T.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005