Versione
29 maggio 2015
29 maggio 2015
Art. 452-terdecies.
(( (Omessa bonifica).)) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000))
(( (Omessa bonifica).)) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000))
Commentari • 38
- 1. G. De Nozza | Il diritto dell’ambiente nella prospettiva della tutela amministrativa e penalehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 388.05878
[…] Il delitto di omessa bonifica previsto dall'art. 452 terdecies del c.p. – 4. […]
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Giurisprudenza • 30
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2024, n. 32117Provvedimento: […] Il secondo motivo di censura, che lamenta il vizio di motivazione quanto all'omessa riqualificazione del delitto di cui all'art. 452-terdecies cod. pen. (Omessa bonifica) nella contravvenzione di cui all'art. 255, comma 3, d. […] Gli artt. 452-terdecies cod. pen. e 255, comma 3, d. […]Leggi di più...
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- sanita' pubblica