Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2005, n. 835
CASS
Sentenza 7 luglio 2005

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Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

L'art. 137 comma secondo D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, (T.U. delle leggi in materia bancaria), nel sanzionare determinate condotte del dipendente bancario finalizzate alla "concessione del credito", non fa riferimento soltanto al credito che può ottenersi con i contratti bancari tipici previsti dall'art. 1842 e ss. cod. civ. ma a tutte le situazioni che consentano, di fatto, ad un soggetto, di avere la disponibilità di somme da parte dell'istituto bancario, al suddetto titolo (Fattispecie nella quale il credito è stato ravvisato nella possibilità, per il cliente, di fruire della somma indicata nel c.d. saldo contabile senza prima attendere il buon esito della negoziazione di determinati assegni, invece della somma più limitata risultante dal saldo effettivo).

L'art. 137 comma secondo del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria) prevede due distinte ipotesi, delle quali, mentre la seconda consiste nella utilizzazione di notizie false durante la fase istruttoria del rapporto, la prima consiste invece nella omessa segnalazione di qualsiasi notizia riguardante il richiedente l'apertura di credito, dalla quale possa desumersi la presenza di una qualche anomalia, che metta in grado la banca di attivarsi anche per una immediata revoca del credito concesso (Fattispecie nella quale il dipendente bancario aveva scaricato dal sistema informatico relativo ai conti correnti di un cliente che intendeva favorire, prima di conoscere l'esito dei titoli che questi accreditava, le PAD (partite avvisate dare), utilizzate dalla prassi bancaria fino all'esito della negoziazione; con la conseguenza che il cliente aveva avuto la immediata disponibilità della somma corrispondente, nonostante che, in seguito, i titoli fossero tornati insoluti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2005, n. 835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 835
    Data del deposito : 7 luglio 2005

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