Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
FF LACOR 0 2097/02 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente - R.G.N. 10655/01 Cron. 5138 - Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud.09/11/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - ->Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Dott. Roberto PREDEN - Consigliere- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - -· Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa PE CIPRIANI, dagli avvocati FEDELE SINDACO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001 579
contro
-1- LO PE;
- intimato per regolamento di giurisdizione n. 347/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 17/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato PP CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI che ha concluso per il rigetto del Domenico ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 20 maggio 1999 PP LL conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche che asseriva spettargli per l'anno 1987. La Regione Puglia, costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace di Bari con sentenza in data 17 febbraio 2000, la quale, tra l'altro, premesso che l'iter amministrativo previsto dalla normativa in materia aveva avuto regolare svolgimento, riteneva che l'attore fosse titolare di un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere le provvidenze per cui era causa in base alla seguente motivazione: trattandosi di procedimento regolamentato in modo da escludere qualsiasi discrezionalità per la concessione, subordinata al verificarsi delle situazioni descritte e accertate, riguardanti la generalità degli agricoltori operanti nel territorio individuato e delimitato dalla Regione, è evidente che il diritto fatto valere in questa sede configura come dirittodall'interessato si soggettivo meritevole di tutela da parte del 3 giudice ordinario. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con quattro motivi. Resiste con controricorso PP LL. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia 7 . 1 sostiene che la normativa statale e regionale in materia prevede non un diritto soggettivo a provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze, il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in questione, ma della diversa questione se il diritto soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. Con il secondo motivo del ricorso la Regione 4 Puglia deduce che, anche volendo ammettere che l'attuale resistente fosse titolare di una posizione soggettiva tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in base ai principi elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento attributivo delle provvidenze per cui è causa, si trattava di un interesse legittimo, da far valere davanti al giudice amministrativo. La doglianza è infondata. Occorre, in proposito, premettere che l'art. 1 della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 ha stabilito: "Sono delegate ai Comuni e alle Provincie le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti alle calamità naturali o avversità atmosferiche..". Il successivo art. 6, ultimo comma, ha specificato che nelle funzioni delegate alla Provincie rientra la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che, ai sensi dell'art. 5, la Regione è tenuta a fornire alle Provincie stesse. emerge,Dal complesso di tali disposizioni pertanto, che alla Regione non spetta l'ultima parola in tema di concessione di contributi, nel senso che non è titolare di un potere di ratifica dell'operato dei Comuni e delle Provincie, per cui solo a seguito della emanazione da parte della formali provvedimenti di stessa di (ulteriori) contributi per cui è causa concessione dei sorgerebbe a favore degli interessati un diritto soggettivo alla corresponsione del relativo importo. Il procedimento amministrativo (con la nascita del diritto soggettivo) si esaurisce con la emissione dei formali provvedimenti da parte delle Provincie, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, cit. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con giurisdizione del giudiceaffermazione della ordinario. In considerazione delle particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. g a Roma, 9 novembre 2001 l l i Paker Ja be M Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C oggl 14 FEB. 2002 ет 6