Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di inquinamento, il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, avendo natura permanente, non si esaurisce con la condotta di chi lo costruisce, ma è commesso anche dai successivi responsabili che proseguono l'esercizio dell'attività produttiva, atteso che anche su costoro grava l'obbligo di chiedere il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni atmosferiche prodotte o di cessare l'attività in assenza dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 02/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2676
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 17032/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/10/2013 del tribunale di Busto Arsizio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata, con l'appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Busto Arsizio ha condannato EL IN alla pena, condizionalmente sospesa, di 200,00 Euro di ammenda per il reato previsto dal D.Lgs. 23 aprile 2006, n. 152, art. 279, comma 1, perché, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione - legale rappresentante della "La Nuova RTV spa", realizzava una modifica sostanziale del suddetto impianto produttivo deputato all'attività di tessitura, resinatura, tranciatura e stampa di filati in fibra di vetro, dal quale derivavano emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 269 del cit. D.Lgs..
Fatti accertati il 16 ottobre 2009 ed il 30 ottobre 2009. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre, a mezzo del difensore, EL IN affidando il gravame a tre motivi con i quali deduce:
1) l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che non fosse riferibile alla ricorrente il fatto che "La Nuova RTV spa" avesse apportato una nuova tecnologia allo stabilimento ed agli impianti di produzione esistenti;
2) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità della ricorrente in mancanza di qualsiasi prova al riguardo.
Si assume che i testi escussi, unitamente alle ulteriori emergenze processuali, hanno esclusivamente evidenziato come in loco vi fosse uno stabilimento con un'attività produttiva esistente da decenni, oggetto di aggiornamento negli impianti produttivi che mai hanno prodotto emissioni non consentite. Peraltro, la nuova autorizzazione generale ottenuta dall'azienda avrebbe retroattivamente sanato qualsivoglia imperfezione burocratica;
3) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 5 c.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), non potendo esigersi dalla ricorrente la conoscenza della materia burocratico .- amministrativa, ambientale, di sicurezza e di prevenzione, di edilizia e comunque della più ampia regolamentazione pubblica e anche di igiene e di sicurezza del lavoro in presenza di una alluvionale disciplina normativa sub primaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per la presentazione di essi fuori dai casi consentiti.
2. Le doglianze, essendo tra loro collegate, possono essere congiuntamente esaminate.
Per rendersi conto della manifesta infondatezze di esse, è sufficiente considerare come all'imputata - nella sua qualità di legale rappresentante di "La Nuova RTV" - sia stato contestato di avere svolto attività produttiva a seguito di una modifica sostanziale dell'impianto utilizzato in assenza della prescritta autorizzazione.
Ciò è stato accertato a seguito di sopralluogo effettuato presso l'azienda rilevandosi l'espletamento di un'attività che produceva emissioni.
A seguito di detto sopralluogo la società ha successivamente presentato domanda per ottenere l'autorizzazione a tale modifica sostanziale del processo produttivo e, in conseguenza del rilascio, è risultato che tutte le prescrizioni sono risultate osservate. Proprio da ciò, ossia da una situazione pregressa ampiamente irregolare e la cui abnormità è stata attestata proprio dal successivo rilascio dell'autorizzazione in precedenza mancante, il Tribunale ha tratto logico ed adeguato argomento per affermare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato contestato, desumendo la prova dell'addebito dal fatto che in precedenza erano state apportate modiche al ciclo produttivo che avrebbero dovuto comportate assestamenti nella tipologia e nella quantità delle emissioni, situazione poi regolarizzata successivamente, come affermato dai testi, i quali prima accertavano la riscontrata difformità, imponendo le necessarie prescrizioni, e successivamente, alla luce di tali indicazioni, l'imputata chiedeva ed otteneva l'autorizzazione (postuma) n. 1936 del 14 maggio 2010 (esibita dalla stessa difesa), regolarizzando (per il futuro) la propria posizione.
Al cospetto di tale ratio decidendi i motivi di ricorso sono del tutto aspecifici (i primi due) e manifestamente infondato (il terzo). È solo il caso di ricordare come questa Corte abbia più volte affermato che il reato di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 24, comma 1, (ora sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279, comma 1, parte prima) non si esaurisce con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la costruzione dell'impianto o l'esercizio di esso senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o di cessare l'attività in assenza della stessa (ex multis, Sez. 3^, n. 12436 del 20/02/2008, Contento, Rv. 238924).
Quanto poi alla prospettata farraginosità della disciplina, a parte la genericità della doglianza, questa Corte ha chiarito che la scusabilità dell'ignoranza della legge penale può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri di aver fatto tutto il possibile per adempiere compiutamente al dovere di informazione (Sez. 3^, n. 35694 del 05/04/2011,Pavanati, Rv. 251225).
Nel caso di specie, è positivamente risultato che la ricorrente abbia rivestito la qualità di legale rappresentante della società durante il tempo in cui l'impianto produceva emissioni senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione per il suo esercizio e che alcuna informazione abbia assunto al riguardo per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia e neppure ha dimostrato che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, ella abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto, che dunque deve ritenersi connotato da chiara negligenza del tutto inescusabile.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento e di versare, non ravvisandosi ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015