Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 4
Configura un reato autonomo - e non una circostanza aggravante del reato base di inquinamento da rifiuti non pericolosi - l'aver cagionato l'inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento da rifiuti pericolosi in caso di omessa bonifica del sito inquinato (art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22). Ne consegue che, in sede di commisurazione della pena, la fattispecie in esame si sottrae al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..
Il reato previsto dall'art.51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (omessa bonifica di siti inquinati a seguito di inottemperanza ad ordinanza sindacale di diffida emanata a norma dell'art. 17 del citato D.Lgs.) è un reato di evento a condotta libera o reato causale puro, in quanto l'evento incriminato è l'inquinamento (o il pericolo concreto e attuale di inquinamento) superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, evento eziologicamente connesso ad una qualsiasi condotta dolosa o colposa la cui punizione è subordinata alla omessa bonifica.
In tema di gestione dei rifiuti, pur sussistendo continuità normativa tra la fattispecie di omessa bonifica dei siti inquinati prima prevista dall'art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed oggi riformulata dall'art.257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'evento di inquinamento contemplato dalla nuova disposizione è più grave, differenziandosi rispetto al precedente non soltanto perchè previsto unicamente come evento di danno (inquinamento "tout court") e non come semplice pericolo di inquinamento, ma anche perchè l'inquinamento è attualmente definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) - indicate negli artt. 240, lett. c) e 242 D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'All. 5 della Parte Quarta -, livello di rischio superiore ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.
In tema di gestione dei rifiuti, l'omessa bonifica del sito inquinato secondo le cadenze procedimentali disciplinate dall'art. 17 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 integra una condizione obiettiva di punibilità "intrinseca" a contenuto negativo che incide sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore condotta omissiva del contravventore il quale, sebbene destinatario di ordinanza di diffida sindacale, non provvede alla bonifica del sito inquinato avendo cagionato l'inquinamento ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che ciò si giustifica in quanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo della bonifica determina un aggravarsi dell'offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, già perpetrata dalla condotta di inquinamento).
Commentario • 1
- 1. Stato civile, alterazione, coniugio, filiazione, falsità, reato, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2007, n. 26479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26479 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 14/03/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 809
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23183/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 28.3.2006 dalla corte d'appello di Milano. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 28.3.2006 la corte d'appello di Milano ha integralmente confermato quella resa il 3.12.2004 dal locale tribunale, che aveva dichiarato AR NI colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis, perché - quale legale rappresentante della "Autodemolizioni Forlanini s.a.s. di NI AR & C" - aveva cagionato l'inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento da rifiuti pericolosi, non provvedendo alla bonifica del sito dello stabilimento sociale, imposta con l'ordinanza sindacale del 18.5.2000 (fatto protratto oltre il 17.6.2003, dato in cui era stata accertato il solo sgombero dei rifiuti). Per l'effetto il NI veniva condannato, in concorso con le attenuanti generiche, alla pena di dieci mesi di arresto ed Euro 8.000,00, di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla esecuzione della bonifica entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte territoriale, prendendo in considerazione le censure formulate dall'imputato appellante, ha osservato che:
a) la personale responsabilità del reato doveva attribuirsi al legale rappresentante dell'impresa di autodemolizione, che era anche destinatario dell'ordinanza sindacale, e non al padre del medesimo RM CH, indicato come gestore di fatto dell'impresa, posto che costui non risultava destinatario di alcuna delega formale da parte del NI;
b) l'inquinamento per mezzo di rifiuti pericolosi configura una fattispecie autonoma di reato, e non una circostanza aggravante, atteso che la norma dell'art. 51 bis, ripete la struttura delle norme di cui del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 3, la quale riflette il fatto che la illecita gestione o la mancata bonifica di inquinamento per rifiuti pericolosi può ricorrere senza che vi sia illecita gestione o mancata bonifica da inquinamento per rifiuti non pericolosi.
2 - Il NI ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi a sostegno.
In particolare denuncia:
2.1 - inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 17 e 51 bis, in relazione agli artt. 40, 42 e 43 c.p., nonché
manifesta illogicità di motivazione sul punto.
Sostiene che la norma incriminatrice di cui trattasi punisce solo chi cagiona l'inquinamento e non provvede alla conseguente bonifica del sito, sicché è impropria la considerazione relativa al soggetto destinatario dell'ordinanza sindacale, ed è illegittima e immotivata la condanna di chi - come il NI - non ha mai gestito l'impresa di autodemolizione;
2.2 - ancora inosservanza o erronea applicazione dell'art. 51 bis, anche in relazione agli artt. 62 bis, 63 e 69 c.p., nonché manifesta illogicità di motivazione sul punto.
Sostiene che la previsione di una pena più grave per l'inquinamento da rifiuti pericolosi configura una circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 63 c.p., comma 3, e non una fattispecie autonoma di reato, sicché doveva farsi luogo al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Per una migliore comprensione della fattispecie, occorre preliminarmente chiarire che il presente processo penale è iniziato perché il comune di Milano, per mezzo del suo assessore all'ambiente, essendo venuto a conoscenza dai tecnici dell'ASL milanese, che un'area sita in via Forlanini n. 25 a Milano, gestita dalla s.a.s. Autodemolizioni Forlanini con un'autorizzazione D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 28, ormai scaduta, superava i limiti di inquinamento legislativamente previsti, con ordinanza del 18.5.2000, emessa a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 3, aveva diffidato il responsabile dell'inquinamento ad avviare la procedura di bonifica prevista dello stesso art. 17, comma 2, in particolare elaborando un piano di caratterizzazione del sito (cioè una descrizione dettagliata del sito stesso, delle sue componenti ambientali e delle attività svolte, con presentazione di un piano di indagine per definire il tipo, il grado e l'estensione dell'inquinamento) nonché un progetto preliminare di bonifica. La società non aveva adeguatamente ottemperato all'ordinanza e neppure aveva provveduto a una compiuta bonifica del sito inquinato. Nel corso del processo veniva disposta una perizia specialistica, la quale accertava che l'inquinamento: a) era derivato dall'attività di autodemolizione irregolarmente esercitata dalla società sino ad epoca antecedente e prossima al giugno 2003; b) pur essendo ancora superficiale, aveva superato i limiti di accettabilità stabiliti dal del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, in relazione all'allegato 1 dell'apposito decreto ministeriale 25.10.1999 n. 471 (v. per tutto ciò la dettagliata sentenza del tribunale monocratico di Milano).
4 - In linea di diritto, giova altresì precisare che l'ordinanza comunale di diffida emessa ai sensi del citato dell'art. 17, comma 3, differisce essenzialmente dall'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti prevista dal cit. D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14. La seconda, infatti, presuppone il semplice abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo;
ha per oggetto la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché il ripristino dello stato del luogo;
ed è assistita dalla sanzione penale dell'arresto stabilita dal D.Lgs. n.22 del 1997, art. 50, comma 2.
La prima ordinanza invece presuppone una situazione più grave, consistente nell'inquinamento da rifiuti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 17 (appunto il D.M. 25.10.1999 n. 471); ha per oggetto la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato secondo le sequenze procedimentali fissate nel comma 2, dello stesso art. 17; e la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 51 bis, con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.
Più precisamente la norma di cui all'art. 51 bis, punisce chiunque cagiona un inquinamento, o un pericolo concreto e attuale di inquinamento, superiore ai predetti limiti di accettabilità, se non provvede alla bonifica imposta e disciplinata dall'art. 17. Secondo le principali ricostruzioni dommatiche formulate al riguardo si tratterebbe alternativamente: a) di un reato omissivo, in cui la condotta incriminata è la omessa bonifica, e il presupposto - come tale esterno alla fattispecie penale e al principio di colpevolezza - è l'inquinamento o il pericolo di inquinamento nel senso anzidetto;
b) di un reato a condotta mista, che si consuma con la condotta positiva consistente nel cagionare l'inquinamento nel senso anzidetto e con la condotta omissiva consistente nel non ottemperare all'obbligo di bonifica;
c) di un reato di evento a condotta libera o reato causale puro, nel quale l'evento incriminato è l'inquinamento o il pericolo concreto dell'inquinamento nel senso anzidetto, cagionato da una qualsiasi condotta dolosa o colposa, la cui punizione è però subordinata alla omessa bonifica (configurata come condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo). Tralasciandosi in questa sede l'analisi degli inconvenienti cui vanno incontro le prime due tesi, deve condividersi la ricostruzione dommatica di cui alla lettera e), perché più rispondente al tenore letterale dell'art. 51 bis, e quindi al principio di tipicità e determinatezza penale, nonché all'imprescindibile principio di colpevolezza (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 9794 del 29.11.2006, Montigiani;
mentre non può condividersi Cass. Sez. Ili, n. 1783 del 28.4.2000, Pizzuti, rv. 216585, che abbraccia la tesi sub a), giustamente criticata in dottrina).
Va sottolineato che, nonostante che il secondo comma dell'art. 17 obblighi agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale chiunque cagioni un inquinamento nel senso anzidetto "anche in maniera accidentale", tale obbligo ha contenuto civile e amministrativo (secondo il decimo comma dello stesso art. 17 è un onere reale del sito inquinato, che - come tale - grava su tutti coloro che si succedono nella titolarità del diritto reale sul sito), ma non è sanzionato penalmente dall'art. 51 bis, se non nei casi in cui l'inquinamento è cagionato con dolo o colpa, non potendosi prescindere nelle fattispecie contravvenzionali dall'essenziale profilo psicologico imposto dall'art. 42, comma 4, c.p.. Ora, invece, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, che ha sostituito l'art. 17, rinnova gli obblighi di comunicazione e di bonifica solo a carico del "responsabile", senza menzionare più l'inquinamento accidentale, anche se estende gli stessi obblighi a carico di chi individua contaminazioni storiche (quindi anche a lui non imputabili) che possano comportare rischi di aggravamento. 4.1 - La ricostruzione dommatica della contravvenzione di cui all'art. 51 bis come reato di evento a condotta libera, sottoposto alla condizione obiettiva di punibilità della mancata bonifica, richiede però una precisazione. Non può che trattarsi di una condizione di punibilità ed. intrinseca, giacché il mancato raggiungimento dell'obbiettivo della bonifica.
4 - In linea di diritto, giova altresì precisare che l'ordinanza comunale di diffida emessa ai sensi del citato dell'art. 17 comma 3, differisce essenzialmente dall'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti prevista dello stesso D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14. La seconda, infatti, presuppone il semplice abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo;
ha per oggetto la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché il ripristino dello stato del luogo;
ed è assistita dalla sanzione penale dell'arresto stabilita dal D.Lgs. n.22 del 1997, art. 50, comma 2.
La prima ordinanza invece presuppone una situazione più grave, consistente nell'inquinamento da rifiuti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 17 (appunto il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471); ha per oggetto la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato secondo le sequenze procedimentali fissate nel secondo comma dello stesso art. 17; e la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 51 bis con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Più precisamente la norma di cui all'art. 51 bis, punisce chiunque cagiona un inquinamento, o un pericolo concreto e attuale di inquinamento, superiore ai predetti limiti di accettabilità, se non provvede alla bonifica imposta e disciplinata dall'art. 17. Secondo le principali ricostruzioni dommatiche formulate al riguardo si tratterebbe alternativamente: a) di un reato omissivo, in cui la condotta incriminata è la omessa bonifica, e il presupposto - come tale esterno alla fattispecie penale e al principio di colpevolezza - è l'inquinamento o il pericolo di inquinamento nel senso anzidetto;
b) di un reato a condotta mista, che si consuma con la condotta positiva consistente nel cagionare l'inquinamento nel senso anzidetto e con la condotta omissiva consistente nel non ottemperare all'obbligo di bonifica;
c) di un reato di evento a condotta libera o reato causale puro, nel quale l'evento incriminato è l'inquinamento o il pericolo concreto dell'inquinamento nel senso anzidetto, cagionato da una qualsiasi condotta dolosa o colposa, la cui punizione è però subordinata alla omessa bonifica (configurata come condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo). Tralasciandosi in questa sede l'analisi degli inconvenienti cui vanno incontro le prime due tesi, deve condividersi la ricostruzione dommatica di cui alla lett. e), perché più rispondente al tenore letterale dell'art. 51 bis, e quindi al principio di tipicità e determinatezza penale, nonché all'imprescindibile principio di colpevolezza (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 9794 del 29.11.2006, Montigiani;
mentre non può condividersi Cass. Sez. Ili, n. 1783 del 28.4.2000, Pizzuti, rv. 216585, che abbraccia la tesi sub a), giustamente criticata in dottrina).
Va sottolineato che, nonostante che il secondo comma dell'art. 17, obblighi agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale chiunque cagioni un inquinamento nel senso anzidetto "anche in maniera accidentale", tale obbligo ha contenuto civile e amministrativo (dello stesso art. 17, commi 2 e 10, è un onere reale del sito inquinato, che - come tale - grava su tutti coloro che si succedono nella titolarità del diritto reale sul sito), ma non è sanzionato penalmente dall'art. 51 bis, se non nei casi in cui l'inquinamento è cagionato con dolo o colpa, non potendosi prescindere dall'essenziale profilo psicologico delle contravvenzioni imposto dall'art. 42 c.p., comma 4. Ora, invece, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242, che ha sostituito l'art. 17, rinnova gli obblighi di comunicazione e di bonifica solo a carico del "responsabile", senza menzionare più l'inquinamento accidentale, anche se estende gli stessi obblighi a carico di chi individua contaminazioni storiche (quindi anche a lui non imputabili) che possano comportare rischi di aggravamento.
5 - Alla luce di questi principi non può censurarsi il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Come già accennato, infatti, è pacifico che l'inquinamento di cui si discute ha superato i limiti accettabilità stabiliti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, in relazione all'allegato 1 del decreto non fa che aggravare quella offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, che era stata già perpetrara dalla condotta di inquinamento.
A differenza delle condizioni di punibilità estrinseche o proprie, che - proprio perché estranee al divieto penale - sono sottratte alla regola della rimproverabilità desumibile dall'art. 27 Cost., comma 1, e, a norma dell'art. 44 c.p., rendono punibile la condotta incriminata anche se non sono volute dall'agente, le condizioni intrinseche (o improprie) - proprio perché incidono sul bene tutelato - devono essere coperte dal principio di colpevolezza, sicché finiscono per mascherare veri e propri elementi costitutivi del reato, imputabili all'agente almeno a titolo di colpa. (Per un utilizzo analogo della condizione intrinseca di punibilità in materia di contravvenzioni alla sicurezza e all'igiene del lavoro v. Cass. Sez. 3, n. 14777 del 22.1.2004, Ranieri, rv. 228467). In altri termini, concludendo sul punto, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 51 bis, impone che sia l'inquinamento nel senso anzidetto, sia l'omessa bonifica siano coperti dal principio di colpevolezza penale desumibile dall'art. 27, comma, 1 della Carta fondamentale.
Non occorre aggiungere che una ovvia conseguenza di questa impostazione è che il termine di prescrizione della contravvenzione di cui trattasi inizia a decorre, ai sensi dell'art. 158 c.p., comma 2, solo dalla data in cui si è perfezionato il risultato della mancata bonifica del sito secondo le cadenze procedimentali disciplinate dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17. 5 - Alla luce di questi principi non può censurarsi il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Come già accennato, infatti, è pacifico che l'inquinamento di cui si discute ha superato i limiti accettabilità stabiliti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, in relazione all'allegato 1 del decreto ministeriale 25.10.1999 n. 471, ed è stato cagionato non in maniera accidentale, ma dall'attività di autodemolizione esercitata dalla società FORLANINI senza il rispetto delle norme di tutela ambientale.
Altrettanto pacifico è che la società non ha ottemperato in modo adeguato e tempestivo agli obblighi di bonifica che ne conseguivano. Quanto alla responsabilità personale di AR NI, essa deriva dal fatto che egli era l'amministratore e il legale rappresentante della società, come tale destinatario degli obblighi imposti dai ripetuti artt. 17 e 51 bis, e che, per liberarsi dalla sua responsabilità, non ha adeguatamente provato di aver totalmente delegato la gestione sociale al padre, conferendogli i relativi poteri decisionali e finanziari. Anche l'ordinanza comunale di diffida ai sensi dell'art. 17, comma 3, fu emessa nei suoi confronti proprio in quanto ritenuto responsabile dell' inquinamento. Quanto al trattamento sanzionatorio, correttamente i giudici di merito hanno escluso il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e l'asserita circostanza aggravante contemplata dalla norma per l'inquinamento provocato da rifiuti pericolosi: e ciò sull'esplicito presupposto che si tratta di reato autonomo e non di reato circostanziato.
Sul tema la dottrina è divisa, mancando indizi testuali sicuri della volontà legislativa di configurare la fattispecie di inquinamento da rifiuti pericolosi come reato autonomo o come circostanza aggravante del reato base di inquinamento da rifiuti non pericolosi. La soluzione preferibile è però quella che configura la fattispecie come reato autonomo, anzitutto perché sarebbe difficilmente giustificabile una configurazione diversa da quella relativa al reato di gestione non autorizzata di rifiuti, che il cit. D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51. differenzia quoad poenam con riferimento ai rifiuti pericolosi e ai rifiuti non pericolosi, e che la giurisprudenza unanime di questa corte interpreta come ipotesi autonoma di reato e non come ipotesi aggravata di un reato semplice.
In secondo luogo, è legittimo supporre che, proprio per una condotta penale di forte allarme sociale come quella di inquinamento da rifiuti pericolosi, il legislatore abbia voluto sottrarre al bilanciamento discrezionale tra le circostanze, affidato al giudice ex art. 69 c.p., la commisurazione concreta della pena, mettendo così a repentaglio la congruità del trattamento sanzionatorio e l'efficacia generalpreventiva della pena edittale.
6 - Resta solo da precisare d'ufficio che il reato de quo è stato abrogato e riformulato dal D.Lgs. aprile 2006, n. 152, art. 257, in modo più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, (abrogatio sine abolitione).
In particolare, nella disciplina abrogata l'evento dell'inquinamento coincideva - come già detto - col superamento dei livelli di accettabilità stabiliti nelle tabelle allegate al D.M. n. 471 del 1999, o col concreto e attuale pericolo del superamento di tali livelli;
mentre nella disciplina sopravvenuta consiste nel superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) definite negli D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 240 lett. c) e art. 242, in relazione all'Allegato 5 della Parte Quarta, che sono più alte dei previgenti livelli di accettabilità.
Questi ultimi invece sostanzialmente coincidono con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite nell'art. 240, lett. b), in relazione al predetto Allegato 5, che rilevano solo indirettamente perché, una volta superate, impongono un procedimento di caratterizzazione e di analisi rischio sito specifica, in esito al quale, solo se è accertato il superamento di concentrazione soglia di rischio (CSR), è richiesta la messa in sicurezza e la bonifica del sito (v. la succitata sentenza Montigiani, a cui si rinvia per una più dettagliata motivazione).
Ne deriva che secondo la fattispecie vigente l'evento del reato è diverso sotto un duplice profilo: a) perché è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento, e non come pericolo di inquinamento;
b) perché l'inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle CSC e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471 del 1999.
In altri termini, l'inquinamento che perfeziona il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, è più grave dell'inquinamento che perfezionava il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis. Nel caso di specie, però, l'imputato non ha mai contestato che i valori di concentrazione accertati non superassero anche le CSR definite dal D.Lgs. n. 152 del 2006; e infatti quelli indicati dal perito e analiticamente riportati nella sentenza di primo grado sono di gran lunga superiori anche alle contaminazioni tollerate dalla normativa sopravvenuta (in particolare relativamente allo zinco, al pirene, al benzo antracene, al benzo fluorantene, etc). Ne deriva che, secondo il principio c.d. di doppia punibilità, il fatto contestato al NI configurava il reato non solo secondo la norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis, ma anche secondo la norma più favorevole del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257: sicché anche sotto questo profilo il giudizio di responsabilità non può essere censurato.
7 - In conclusione il ricorso deve essere respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007