Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2007, n. 26479
CASS
Sentenza 14 marzo 2007

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Configura un reato autonomo - e non una circostanza aggravante del reato base di inquinamento da rifiuti non pericolosi - l'aver cagionato l'inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento da rifiuti pericolosi in caso di omessa bonifica del sito inquinato (art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22). Ne consegue che, in sede di commisurazione della pena, la fattispecie in esame si sottrae al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen..

Il reato previsto dall'art.51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (omessa bonifica di siti inquinati a seguito di inottemperanza ad ordinanza sindacale di diffida emanata a norma dell'art. 17 del citato D.Lgs.) è un reato di evento a condotta libera o reato causale puro, in quanto l'evento incriminato è l'inquinamento (o il pericolo concreto e attuale di inquinamento) superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, evento eziologicamente connesso ad una qualsiasi condotta dolosa o colposa la cui punizione è subordinata alla omessa bonifica.

In tema di gestione dei rifiuti, pur sussistendo continuità normativa tra la fattispecie di omessa bonifica dei siti inquinati prima prevista dall'art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed oggi riformulata dall'art.257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'evento di inquinamento contemplato dalla nuova disposizione è più grave, differenziandosi rispetto al precedente non soltanto perchè previsto unicamente come evento di danno (inquinamento "tout court") e non come semplice pericolo di inquinamento, ma anche perchè l'inquinamento è attualmente definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) - indicate negli artt. 240, lett. c) e 242 D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'All. 5 della Parte Quarta -, livello di rischio superiore ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

In tema di gestione dei rifiuti, l'omessa bonifica del sito inquinato secondo le cadenze procedimentali disciplinate dall'art. 17 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 integra una condizione obiettiva di punibilità "intrinseca" a contenuto negativo che incide sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore condotta omissiva del contravventore il quale, sebbene destinatario di ordinanza di diffida sindacale, non provvede alla bonifica del sito inquinato avendo cagionato l'inquinamento ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che ciò si giustifica in quanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo della bonifica determina un aggravarsi dell'offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, già perpetrata dalla condotta di inquinamento).

Commentario1

  • 1Stato civile, alterazione, coniugio, filiazione, falsità, reato, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 marzo 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2007, n. 26479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26479
Data del deposito : 14 marzo 2007

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