Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
In tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37271 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/06/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1498
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 8976/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT PI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 27.11.2007 dalla Corte d'appello di Messina;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere ONORATO Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere i reati estinti per prescrizione.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 27.11.2007 la Corte d'appello di Messina, parzialmente riformando quella resa il 14.2.2006 dal tribunale monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari, ha concesso a PI TT il beneficio della non menzione della condanna, ma nel resto ha confermato la condanna dello stesso TT alla pena di quaranta giorni di arresto ed Euro 18.000, di ammenda siccome colpevole dei reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) (recte lett. c) (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, (ora
D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181), perché - quale assuntore dei lavori, in concorso con la proprietaria committente, giudicata separatamente - aveva realizzato su un immobile soggetto a vincolo paesaggistico un vano in ampliamento senza concessione edilizia e senza nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo:
accertati in Santa Marina Salina il 4.4.2002.
Il giudice di prime cure aveva anche dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 9, 17, 18 e 20.
Per quanto riguarda i reati residui, la Corte territoriale ha in particolare osservato che:
- non era plausibile, e anzi era smentita dalla logica e dalla deposizione dei testi verbalizzanti, la tesi difensiva secondo cui il TT si era casualmente trovato nel cantiere edile perché richiesto dalla ditta proprietaria di fornire un preventivo per l'ultimazione dei lavori;
- non poteva applicarsi la causa di estinzione del reato ambientale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 quinquies, perché essa è prevista solo quando intervenga rimessione in pristino dell'immobile prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e comunque prima della condanna, mentre nel caso di specie l'imputato non aveva dimostrato che la rimessione in pristino fosse avvenuta prima della ordinanza comunale che aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive: anzi era del tutto plausibile che l'ordinanza non sarebbe stata neppure emanata se l'autorità avesse constato la spontanea demolizione da parte dei trasgressori;
- la prescrizione dei reati non era ancora maturata perché, in ossequio al principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 1021 del 28.11.2001, Cremonese, dovevano computarsi anche le sospensioni del processo disposte in primo e in secondo grado per impedimento del difensore o dell'imputato.
2 - L'imputato ha presentato personalmente ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di annullamento.
In particolare, denuncia:
2.1 - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 c.p., e art.159 c.p., comma 1, n. 3, come modificati dalla L. n. 251 del 2005, e vizio di motivazione sul punto, laddove la sentenza impugnata ha computato anche per il processo d'appello una sospensione superiore a sessanta giorni per impedimento del difensore, e per conseguenza non ha dichiarato la prescrizione dei reati;
2.2 - inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 quinquies, e vizio di motivazione sul punto, giacché,
essendo documentalmente provato che la demolizione del manufatto abusivo era avvenuta prima della condanna, inflitta dal primo giudice in data 14.2.2006, il reato ambientale doveva essere dichiarato estinto;
2.3 - inosservanza ed erronea applicazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione sul punto, giacché non era stata raggiunta prova tranquillante, oltre ogni ragionevole dubbio, che esso TT aveva eseguito i lavori abusivi e non fosse invece stato semplicemente incaricato di fornire un preventivo per la ultimazione dei medesimi: tanto più che sul cantiere edile era stato trovato senza tuta da lavoro e senza operai dipendenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il secondo motivo di ricorso (n. 2.2), relativo all'applicabilità del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 quinquies, non può essere accolto.
La norma ha introdotto una speciale causa di estinzione della contravvenzione ambientale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma l, consistente nella rimessione in pristino dello stato del luogo sottoposto a vincolo, quando essa avvenga spontaneamente per opera del trasgressore prima che sia disposta d'ufficio dalla competente autorità amministrativa, e comunque prima che sia pronunciata condanna dal giudice penale.
Trattandosi di causa estintiva di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, il relativo onere probatorio incombe all'imputato.
Nel caso di specie, l'imputato non ha dato prova che la rimessione in pristino sia avvenuta prima della ordinanza comunale che aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive, e non invece per effetto di questa ordinanza, come ipotizza verosimilmente la sentenza impugnata.
4 - Parimenti infondato appare il terzo motivo di ricorso (n. 2.3) in punto di responsabilità personale del TT. Al riguardo, la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto che il TT si trovava in cantiere per adempiere ai suoi doveri contrattuali di assuntore dei lavori edili, e non già perché richiesto dalla proprietaria di fornire un preventivo per la ultimazione dei lavori, già assunti e poi abbandonati da un imprenditore precedente.
5 - Infine, è destituita di fondamento giuridico la prima censura (n. 2.1), relativa al computo del periodo prescrizionale. Nel caso di specie, i reati sono stati commessi sino al 4.4.2002;
ma il corso della prescrizione è rimasto sospeso perché il dibattimento è stato rinviato in primo grado dal 25.1.2005 al 16.11.2005 e in secondo grado dal 27.3.2007 al 27.11.2007, sempre su richiesta non istruttoria o per impedimento dell'imputato o del suo difensore.
Al riguardo va ribadito l'insegnamento di questa Corte, secondo cui "In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa" (Cass. Sez. Un. sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese, rv. 220509). Il ricorrente sostiene che per effetto della novella legislativa 251/2001 le predette sospensioni dovevano essere limitate a sessanta giorni ciascuna, con la conseguenza che la prescrizione era maturata molto prima della sentenza d'appello.
Ma la tesi è giuridicamente infondata.
Com'è noto, la L. 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato il codice penale anche in materia di prescrizione dei reati, dell'art. 6, comma 3, ha novellato il testo dell'art. 159 c.p., introducendo come causa specifica di sospensione del corso della prescrizione anche la sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (con ciò recependo l'indirizzo della citata giurisprudenza di legittimità). Ma ha precisato che, nella ipotesi di impedimento, il rinvio della udienza non può essere superiore ai sessanta giorni e che, in caso contrario, deve aversi riguardo al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
Tuttavia, è questa una norma di carattere processuale, che esula dalla disciplina stabilita nell'art. 2 c.p., per le norme sostanziali, e soggiace invece alla norma transitoria di cui alla stessa L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, secondo cui "le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti".
Orbene, per tutti i reati contravvenzionali la L. n. 251 del 2005, ha previsto termini prescrizionali più lunghi, atteso che:
- secondo il testo novellato dell'art. 157 c.p., "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria". Per determinare il tempo necessario alla prescrizione si ha riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto delle circostanze, salvo che per le aggravanti c.d. autonome o per quelle a effetto speciale;
- secondo il combinato disposto dei novellati art. 160 c.p., comma 3, e art. 161 c.p., comma 2, dopo uno o più atti interruttivi della prescrizione, i termini prescrizionali riprendono a decorrere dall'ultimo degli atti interruttivi, ma in nessun caso possono essere prolungati oltre il quarto del tempo di prescrizione ordinario;
- secondo la disciplina precedente, invece, per i reati contravvenzionali la prescrizione maturava in tre anni o in due anni, a seconda che fosse prevista rispettivamente la pena dell'arresto o quella dell'ammenda (vecchio testo dell'art. 157 c.p., comma 1, nn. 5 e 6), e in caso di uno o più atti interruttivi, il periodo prescrizionale riprendeva a decorrere dall'ultimo di essi, ma non poteva essere prolungato oltre la metà del periodo ordinario, e quindi non poteva superare a seconda dei casi i quattro anni e sei mesi o i tre anni (vecchio testo dell'art. 160 c.p., comma 3). Tanto premesso, è agevole osservare che la prescrizione dei reati contravvenzionali:
- secondo la disciplina precedente, maturava in via ordinaria in tre anni (per i reati puniti con l'arresto o con pena alternativa) o in due anni (per i reati puniti con la sola pena dell'ammenda) e in via straordinaria (dopo atti interruttivi) al massimo, rispettivamente, in quattro anni e sei mesi o in tre anni;
- secondo la disciplina attuale, invece, matura in via ordinaria almeno in quattro anni e in via straordinaria almeno in cinque anni (quattro anni più un quarto), quale che sia la pena edittale prevista. Può maturare in termini ancora più lunghi soltanto nel caso in cui il legislatore, derogando al limite previsto dall'art. 25 c.p., preveda una pena edittale superiore a quattro anni di arresto
(caso, peraltro, sinora limitato alla materia delle armi, L. 2 ottobre 1967, n. 895, ex art. 7, come sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14).
Ne deriva che per i reati contravvenzionali i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre più lunghi rispetto a quelli previsti dalla disciplina previgente;
con la conseguenza che la nuova disciplina della L. n. 251 del 2005, non può applicarsi ai procedimenti o ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali.
A questo punto, va messo in evidenza che l'unico presupposto considerato dalla norma transitoria dell'art. 10, è la maggiore o minore durata dei termini legali della prescrizione;
mentre non ha alcun rilievo il carattere più o meno favorevole che nel caso concreto assume l'applicazione della nuova disciplina complessiva in materia di prescrizione, per esempio in tema di decorrenza del termine prescrizionale per i reati continuati (ex nuovo testo dell'art. 158 c.p.) o - appunto - in tema di sospensione del corso della prescrizione a seguito di rinvio del processo (ex nuovo testo dell'art. 159 c.p., comma 1). È poi appena il caso di sottolineare che sulla questione in esame non interferisce la sentenza n. 393 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della L. n.251 del 2005, art. 10. Questa sentenza, infatti, non riguarda dell'art. 10, comma 2, che esclude sempre l'applicabilità a tutti i processi in corso della nuova disciplina quando questa prevede termini di prescrizioni più lunghi. Riguarda invece solo dell'art. 10, comma 3, che stabilisce l'applicabilità ai processi in corso della nuova disciplina quando questa prevede termini di prescrizione più brevi. In ordine a quest'ultima ipotesi, il giudice delle leggi ha escluso l'applicabilità della nuova disciplina solo quando, al momento di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, il processo era in corso in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione, ma non quando era in corso in primo grado.
Sotto questo profilo, la presente fattispecie è diversa da quella esaminata dalla recente sentenza Niccoli delle Sezioni Unite di questa Corte, che (nel paragrafo 2 della motivazione in diritto) ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta per la prescrizione del delitto di bancarotta semplice sul duplice rilievo: a) che il periodo prescrizionale massimo è sempre uguale (sette anni e sei mesi) sia in base alla disciplina previgente sia in base a quella sopravvenuta;
b) che il processo pendeva ancora in primo grado al momento della entrata in vigore della nuova legge (Cass. Sez. Un. n. 19601 del 28.2.2008, dep. 15.5.2008, Niccoli).
6 - Alla luce dei suddetti principi si deve concludere che, benché al momento di entrata in vigore della ripetuta L. n. 251 del 2005, (8.12.2005) il presente processo fosse già in corso in primo grado:
- da una parte il periodo massimo di prescrizione per le residue contravvenzioni contestate andava computato in quattro anni e sei mesi (e non nei cinque anni previsti dalla nuova legge);
- dall'altra le predette sospensioni del processo andavano computate per intero ai fini della prescrizione (e non nei limiti dei sessanta giorni imposti dalla nuova legge).
Per conseguenza, considerato che i reati de quibus sono stati commessi sino 4.4.2002, il periodo prescrizionale, scadente il 4.10.2006, andava prolungato di un anno, cinque mesi e ventitre giorni per effetto delle sospensioni del dibattimento sopra specificate, sicché la prescrizione è maturata solo in data 27.3.2008, cioè dopo la sentenza impugnata.
Poiché i motivi di ricorso, benché infondati, non sono inammissibili, e hanno quindi radicato il rapporto di impugnazione, la prescrizione va dichiarata da questo giudice a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2008