Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
In tema di omesso versamento di IVA, il soggetto che subentri ad altri nella carica di liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, risponde del reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Commentari • 5
- 1. Subentro in una società già indebitata: rispondo io per l’IVA non pagata dal vecchio amministratore? (Cass. Pen. n. 27644/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 novembre 2025
Il passaggio di consegne in una società in crisi solleva una delle domande più frequenti tra imprenditori, liquidatori e professionisti: chi subentra nella carica risponde penalmente dell'IVA non versata dal precedente amministratore? La Cassazione penale, sez. III, 3 luglio 2025, n. 27644, offre una risposta netta, aderendo alla giurisprudenza più rigorosa sull'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000: Sì, il subentrante può rispondere, almeno a titolo di dolo eventuale, dell'omesso versamento IVA già maturato, se accetta l'incarico senza verificare la reale posizione fiscale della società. La decisione viene pronunciata dopo l'introduzione della nuova causa di non punibilità per crisi non imputabile …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento di tributi e responsabilità dell’amministratore in caricaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 marzo 2021
- 3. Omesso versamento IVA: il nuovo amministratore risponde dell’operato della precedente gestionehttps://www.dirittobancario.it/ · 12 marzo 2020
- 4. Responsabilità penale del nuovo amministratore di società se non verifica l'esistenza delle somme per le imposteCristina Fittipaldi · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2019
- 5. Omesso versamento IVA, sempre reato (Cass. 7644/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 marzo 2019
L'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, è il dolo generico, configurabile anche nella forma del dolo eventuale, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo e l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Il sostituto d'imposta che incassi l'IVA ha l'obbligo di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2014, n. 38687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38687 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/06/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1637
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 3088/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LD IR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/05/2013 della Corte di appello di Lecce - sez. dist. Di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 14 maggio 2013, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale della medesima città, riduceva a mesi otto di reclusione la pena inflitta a LD IR, imputato del reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, per aver omesso, nei termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno 2005, per un ammontare complessivo di Euro 525.959,00.
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata ricorre, a mezzo del proprio difensore, LD IR, affidando le doglianze ad un unico motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, e art. 2 c.p., per violazione del principio di irretroattività della norma penale e violazione del principio della responsabilità personale dell'imputato.
Sostiene il ricorrente che il reato che gli è contestato è stato introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha aggiunto al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'art. 10 ter. Il ricorrente si mostra consapevole che la questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha stabilito che il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, è reato istantaneo con la conseguenza che risponde della violazione colui che sarebbe obbligato ad eseguire i versamenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione d'imposta ma nel caso di specie occorre considerare, secondo l'assunto del ricorrente, come gli omessi versamenti parziali fossero, da un lato, precedenti l'entrata in vigore della norma mentre, nel caso di specie, l'imputato era diventato liquidatore (il 18 dicembre 2006) qualche giorno prima della scadenza del termine utile per il versamento finale e come, dall'altro, la dichiarazione IVA 2005 sia stata presentata da altro soggetto, all'epoca legale rappresentante della società sicché egli risponderebbe di un fatto non compiuto da lui, con la conseguenza che l'affermazione della responsabilità penale del De LD poggerebbe sull'attribuzione a lui di un fatto costitutivo della fattispecie penale (la presentazione della dichiarazione annuale Iva per l'anno 2005) dallo stesso non commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre premettere che nelle società di capitali, come nel caso di specie, la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore (individuato secondo i criteri ex art. 2380 c.c. e ss., art. 2455 c.c., e art. 2475 c.c.), ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente e,
in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti.
Alla medesima disciplina soggiace quindi il liquidatore ex artt. 2276 e 2489 c.c., nominato in caso di scioglimento della società, passibile della responsabilità per i delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in virtù della espressa previsione dell'articolo
1, comma 1, lett. c), del decreto in combinazione con le norme che ne definiscono poteri e responsabilità.
Tanto premesso, va ribadito il medesimo principio affermato da questa Corte in relazione alla figura dell'amministratore di società (Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013,dep. 27/01/2014, Stocco, Rv. 259092) secondo il quale, in tema di omesso versamento dell'IVA da parte di una società a responsabilità limitata, versa quantomeno in dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali.
Va infatti considerato che colui che assume la carica di liquidatore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nel caso in esame, non si verteva in materia di debito verso l'erario particolarmente remoto, occulto o di difficile accertamento poiché si trattava dell'IVA dovuta sulla base dell'ultima dichiarazione (presentata nello stesso anno 2006) e quindi era sufficiente, prima di assumere la carica di liquidatore, subentrando peraltro al posto della figlia, di chiedere in visione la dichiarazione e l'attestato di versamento all'erario dell'IVA a debito per adempire nel termine stabilito al pagamento dell'obbligazione tributaria.
Lo stesso ricorrente si è mostrato avvertito del fatto che il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter), entrato in vigore il 4 luglio 2006, che punisce il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria entro la scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale (Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano, Rv. 255758).
3. Sulla base di tali presupposti, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014