Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2010, n. 40856
CASS
Sentenza 21 ottobre 2010

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Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato (artt. 242 e 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2010, n. 40856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40856
    Data del deposito : 21 ottobre 2010

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