Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato (artt. 242 e 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2010, n. 40856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40856 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 21/10/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1598
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 10617/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE AN, nato n *Alatri il 24.09.1932*;
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tortona in data 28.04.2009 che lo ha condannato alla pena di Euro 2.000 d'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 1, con riferimento all'art. 242 dello stesso Decreto;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 28.04.2009 il Tribunale di Tortona condannava CE AN alla pena di Euro 2.000 d'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 1, con riferimento all'art. 242 dello Stesso Decreto per avere, quale legale rappresentante dell'omonima s.p.a., omesso di comunicare, entro 24 ore, agli enti interessati - comune, provincia, prefettura, regione - un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto del versamento di combustibile a seguito di fuoriuscita di circa 200 litri di gasolio da autocisterna coinvolta in un incidente stradale appartenente alla predetta società.
Sul posto erano intervenuti operatori dell'ARPA su richiesta della Polizia municipale di Tortona.
L'Autotrasporti CE\, invitata ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 242 del citato Decreto e ad adottare le misure necessario al ripristino ambientale, non effettuava alcuna comunicazione.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dalla notizia di reato redatta dall'ARPA il *16.052007* e dal verbale di sopralluogo ARPA del *2.05.2007* da cui emergeva che la polizia municipale aveva contattato gli uffici della società informando della necessità di procedere con iniziative di prevenzione e messa in sicurezza;
che al momento del sopralluogo erano presenti i cantonieri provinciali che avevano delimitato e messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente, sicché, essendo intervenuti sul posto i vigili urbani, i cantonieri provinciali, personale dell'Ufficio ambiente comunale e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, era superflua qualsiasi comunicazione, tanto più che l'art. 304, comma 2 stesso Decreto non impone alcuna forma che debba essere osservata.
Non era, quindi, configurabile il reato per l'insussistenza dell'elemento psicologico. Chiedeva l'annullamento della sentenza. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Prevede il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 1, che chiunque cagiona l'inquinamento del suolo è tenuto a dare la comunicazione di cui all'art. 242 che dispone che, "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne da immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2", così formulato:
1. Quando un danno ambientate non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adatta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, della provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille Euro ne' superiore a tremila Euro per ogni giorno di ritardo.
Ne consegue che la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all'operatore per tali evenienze dal trascritto comma 2 escludono che il predetto possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti che, nel caso in esame, pur avevano invitato la società al rispetti del precetto normativo. La comunicazione, nella specie omessa, non costituisce, infatti, un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.
Corretta, quindi, è l'affermazione di responsabilità essendo stato agevolmente ravvisato l'elemento psicologico del reato in capo ad un soggetto che ha tenuto una condotta omissiva, pur avvisato dai VVUU intervenuti, non rispettando l'obbligo imposto dalle norme sopraindicate e che, comunque, ha omesso di dare la comunicazione dell'evento al Prefetto come richiesto dal predetto comma 2. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010