Articolo 35 bis del Codice penale
Articolo 35Articolo 36
Versione
15 dicembre 1981
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12 gennaio 2006
Art. 35 bis.

(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)) nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2006
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