Versione
15 dicembre 1981
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Versione
12 gennaio 2006
12 gennaio 2006
Art. 35 bis.
(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)) nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese).
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)) nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne' superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Commentari • 119
- 1. dizionario giuridicohttps://www.studiocataldi.it/ · 23.908634
[…] Tuttavia, al pari dei delitti, anche le contravvenzioni possono prevedere l'applicazione di pene accessorie che nello specifico sono la sospensione dagli uffici per imprese e persone giuridiche (art. 35 bis c.p.) e la sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte per le persone fisiche (art. 35 c.p.).
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Genova, sentenza 11/06/2021, n. 1354Provvedimento: […] 2 accessoria dell'interdizione temporanea, per 10 anni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35 bis c.p.). […] ART 35 bis c.p. La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.Leggi di più...
- art. 1412 c.c.·
- procura nulla·
- art. 35 bis c.p.·
- rappresentanza·
- art. 1425 c.c.·
- prescrizione azione·
- nullità contratto·
- buona fede acquirente·
- annullabilità contratto·
- interdizione uffici direttivi