Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2727.
(Nozione).
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
(Nozione).
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
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- 1. Danno patrimoniale per spese sanitarie futureMichele Allamprese · https://www.diritto.it/ · 7 giugno 2024 · 39.132885
[…] Quanto alla prima voce di danno, poi, si porrebbe la seguente, secca, alternativa: “o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita”, giacché si tratta di “danno emergente”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Biella, sentenza 02/10/2024, n. 240Provvedimento: […] sul punto si osserva come la signora Pt_1 abbia sempre mostrato di accudire la figlia in modo adeguato, positivo e costante, avendo, altresì, sopperito alla discontinua presenza del padre nella vita della bambina, circostanza riferita dalla ricorrente e, in ogni caso, corroborata ex art. 2727 c.c. dalla contumacia del medesimo nel presente giudizio. Atteso il forte legame tra madre e figlia, si reputa, altresì, di disporre la collocazione prevalente e laLeggi di più...
- art. 337 quater c.c.·
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