Articolo 2727 del Codice civile
Articolo 2506 terArticolo 2545 quinquies
Versione
19 aprile 1942
Art. 2727.

(Nozione).

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente