Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 53158
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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Non risponde del reato di omesso versamento di IVA, chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 cod. pen., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di conferma di provvedimento di sequestro preventivo per il reato di omesso versamento di IVA, evidenziando la necessità di verificare se il comportamento dell'amministratore di fatto di una società dichiarata fallita prima della scadenza dell'obbligo fiscale fosse stato finalizzato alla evasione dell'imposta attraverso una strumentale dichiarazione di fallimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 53158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53158
    Data del deposito : 2 luglio 2014

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