Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 23482
CASS
Sentenza 30 aprile 2009

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La parte civile ha diritto, ove la sentenza di assoluzione di primo grado sia stata impugnata dal solo Pubblico Ministero, non solo di partecipare alla fase successiva, ma anche di vedersi riconosciuto, senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della "reformatio in peius", il diritto al risarcimento del danno. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato, limitatamente agli effetti civili e con rinvio al giudice civile competente per il grado d'appello, la sentenza di appello che, condannando l'imputato, non aveva provveduto sulla domanda della parte civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 23482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23482
    Data del deposito : 30 aprile 2009

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