Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
La parte civile ha diritto, ove la sentenza di assoluzione di primo grado sia stata impugnata dal solo Pubblico Ministero, non solo di partecipare alla fase successiva, ma anche di vedersi riconosciuto, senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della "reformatio in peius", il diritto al risarcimento del danno. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato, limitatamente agli effetti civili e con rinvio al giudice civile competente per il grado d'appello, la sentenza di appello che, condannando l'imputato, non aveva provveduto sulla domanda della parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 23482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23482 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 30/04/2009
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 960
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 31439/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile RA EL, quale legale rappresentante della sas San Paolo Immobiliare;
avverso la sentenza emessa il 13 marzo 2008 dalla corte d'appello di Bari;
nei confronti di:
EL SE;
udita nella pubblica udienza del 30 aprile 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile ricorrente il difensore avv. Buono Franco. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL SE venne rinviato a giudizio per rispondere dei reati di invasione di un terreno privato e di violazione dei sigilli. Il tribunale di Bari, con sentenza 17.1.2005, lo assolse da entrambe le imputazioni.
Il solo Procuratore generale propose appello, che venne dichiarato inammissibile in base alla disposizione dell'art. 593 cod. proc. pen. all'epoca vigente.
A seguito di ricorso per cassazione del Procuratore generale e della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale, questa Corte annullò l'ordinanza di inammissibilità dell'appello. In sede di rinvio, la corte d'appello estromise preliminarmente la parte civile perché questa non aveva presentato impugnazione avverso la sentenza di assoluzione. Osservò che la parte civile non aveva più il potere di interloquire sulla sola responsabilità penale dell'imputato, già assolto in primo grado, non essendovi nemmeno la astratta possibilità che in caso di condanna penale essa potesse ottenere una condanna al risarcimento dei danni in mancanza di una apposita impugnazione agli effetti civili.
Nel merito la corte d'appello assolse l'imputato dal reato di invasione di terreni perché il fatto non sussiste e dichiarò estinto per prescrizione il reato di violazione dei sigilli. La parte civile San Paolo Immobiliare sas propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt.81, 572 e 76 cod. proc. pen.. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha dichiarato inammissibile la costituzione della parte civile la quale invece, essendosi costituita in primo grado, aveva, stante il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, il diritto di partecipare al processo pur non avendo proposto impugnazione e di interloquire nel merito. Vi è stata quindi una palese violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, pur in mancanza di una sua impugnazione, in caso di accoglimento dell'appello del pubblico ministero il giudice di appello avrebbe ugualmente dovuto decidere sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento dei danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto la corte d'appello ha chiaramente errato sia nell'estromettere la parte civile dal giudizio di appello sia nel ritenere che non si sarebbe più dovuto decidere sulla domanda di risarcimento del danno non avendo la parte civile proposto appello.
È infatti giurisprudenza pacifica e consolidata che "La esclusione della parte civile, ritualmente costituita, può essere disposta, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., solo nel corso del giudizio di primo grado e prima dell'inizio della discussione finale. Per il principio della immanenza della parte civile regolarmente costituita, infatti, tranne i casi di revoca espressa o tacita e di legittima estromissione della stessa, non può disconoscersi il suo diritto di stare in giudizio fino a quando il procedimento penale è in corso, sia per contrastare le prospettazioni difensive dello imputato o per aderire alle eventuali impugnazioni del P.m., sia per far valere il riconoscimento dei propri diritti al risarcimento dei danni derivanti dal reato" (Sez. I, 9.4.1984, Saracino, m. 164833; Sez. 5^, 1.3.1999, Maellare, m. 215559).
Nella specie, quindi, la parte civile aveva comunque il diritto di partecipare al giudizio di appello. La stessa aveva altresì il diritto di ottenere una pronuncia sulla sua domanda di risarcimento del danno qualora la corte d'appello avesse ritenuto l'imputato responsabile del reato di invasione di terreno contestatogli. Ed infatti, la più recente giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che la parte civile, una volta ammessa, quand'anche non impugni la sentenza di proscioglimento di primo grado, ha il diritto non solo di partecipare alle fasi successive alla prima, ma anche quello di vedersi riconosciuto (senza che ciò costituisca violazione del principio del divieto della reformatio in peius) il diritto al risarcimento del danno (Sez. 5^, 1.3.1999, Maellare, m. 215559). Ed invero, "il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria" (Sez. Un., 10.7.2002, Guadalupi, m. 222001; Sez. 5^, 7.7.2005, Reginelli, m. 233750).
Pertanto, in accoglimento del ricorso della parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili con rinvio a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per il grado di appello. Ritiene infatti il Collegio che la nullità verificatasi con l'illegittima estromissione della parte civile incida esclusivamente sul rapporto civile relativo alla domanda di risarcimento del danno e non anche, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, sul rapporto penale (contra Sez. 4^, 25.9.2003, n. 11468, Di Lucchio D'Anella, m. 227784). Il giudice civile di rinvio dovrà ovviamente giudicare in piena autonomia sulla sussistenza del reato agli effetti civili e sulla esistenza del diritto al risarcimento del danno, senza che sul suo giudizio possa in alcun modo influire la pronuncia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. È vero che ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno quanto all'accertamento, tra l'altro, che il fatto non sussiste. Ma con la presente decisione la sentenza di assoluzione viene appunto annullata agli effetti civili e conseguentemente non può più avere efficacia di giudicato nel giudizio civile. Inoltre, l'art. 652 cod. proc. pen. subordina la predetta efficacia di giudicato alla condizione che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, mentre nel caso in esame il diritto del danneggiato di costituirsi parte civile anche nel giudizio di appello è stato illegittimamente escluso dalla sentenza impugnata. Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia in ordine ad una eventuale condanna dell'imputato alla refusione delle spese di questo grado in favore della parte civile ricorrente in quanto quest'ultima non le ha richieste ne' con il ricorso per cassazione ne' in udienza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio alla corte d'appello di Bari in sede civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009