Articolo 51 del Codice del processo amministrativo
Articolo 50Articolo 52
Versione
16 settembre 2010
Art. 51


Intervento per ordine del giudice

1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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