Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2014, n. 20652
CASS
Sentenza 14 febbraio 2014

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È configurabile il reato di appropriazione indebita nei confronti del soggetto che, nell'ambito della stipula di un contratto di locazione, dopo aver ricevuto il documento già sottoscritto dalla controparte, comunica informalmente di non voler procedere alla sua sottoscrizione e ne rifiuta la restituzione, attuando così un comportamento eccedente i limiti del titolo che legittimano possesso dell'atto.

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

Commentario1

  • 1Parte civile non impugnante
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2014, n. 20652
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20652
Data del deposito : 14 febbraio 2014

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