Sentenza 14 febbraio 2014
Massime • 2
È configurabile il reato di appropriazione indebita nei confronti del soggetto che, nell'ambito della stipula di un contratto di locazione, dopo aver ricevuto il documento già sottoscritto dalla controparte, comunica informalmente di non voler procedere alla sua sottoscrizione e ne rifiuta la restituzione, attuando così un comportamento eccedente i limiti del titolo che legittimano possesso dell'atto.
Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.
Commentario • 1
- 1. Parte civile non impugnanteRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2014, n. 20652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20652 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 14/02/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 417
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 36492/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AO LL N. IL 27/09/1973;
nei confronti di:
IL VA N. IL 06/04/1967;
inoltre:
IL VA N. IL 06/04/1967;
avverso la sentenza n. 3515/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 26/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo che venga dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile LI EL;
in subordine, annullamento della sentenza limitatamente alla domanda risarcitoria della stessa parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Rigetto del ricorso di CI NI;
Udito il difensore della parte civile LI EL avv. Romeo Capacchione che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Uditi il difensore di fiducia di CI IC avv. IC Caruso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CI NI veniva tratto a giudizio in quanto imputato del reato di cui all'art. 646 c.p., perché rifiutava di restituire all'avv. LI EL (che tanto gli aveva chiesto in nome e per conto dell'avente diritto LI VI, con raccomandata dell'11.12.2006) il "contratto di locazione Rinnovo-Variazione Canone" firmato dal solo LI, e dall'avv. LI consegnatogli in visione il 18.9.2006, allorché si era recato presso lo studio legale dell'avv. LI per pagare il canone (Euro 450 al mese) e sbrigare le incombenze relative al rinnovo della locazione di un appartamento di proprietà di LI VI. In tal modo si appropriava di quel documento, che tratteneva indebitamente sino al 17.4.2007, allorquando esso veniva sequestrato dalla polizia giudiziaria.
Con sentenza del 19.5.2009, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, all'esito del giudizio abbreviato, assolveva CI NI dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non sussiste, rilevando che l'attività negoziale era ancora in itinere e l'atto consegnato al CI, e dallo stesso non restituito non ancora perfetto, sicché per la stessa natura dell'atto non era possibile alcuna interversione del possesso e l'esplicazione di diritti "uti dominus" da parte dell'imputato.
Avverso tale pronunzia, propose gravame il pubblico ministero, e la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 26.11.2002, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la penale responsabilità dell'imputato e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 646 c.p., e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Il documento non era completo, non aveva autonomia giuridica, e non era assolutamente idoneo a spiegare alcun effetto e neppure a costituire indizio di prova, così come erroneamente affermato dalla Corte d'appello; e pertanto, non avendo alcun valore non poteva essere oggetto del reato di appropriazione indebita.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
Ricorre per cassazione il difensore della parte civile LI EL, la quale rileva che il documento non restituito dall'imputato, pur se firmato solo da LI VI, non era un atto privo di valore, in quanto espressione, tradotta per iscritto, della volontà condivisa dalle parti di "rinnovare con variazione del canone" il contratto di locazione stipulato con i precedenti locatori, "portando al vero" il canone sino ad allora indicato in termini simulati ed inferiori, e deduce: 1) l'inosservanza ed errata applicazione dell'art. 76 c.p.c., e artt. 646 e 185 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), nella parte in cui la sentenza, pur affermando la responsabilità penale dell'imputato per il reato di appropriazione indebita come commesso in danno di LI VI e dell'avv. LI EL ha escluso per quest'ultima l'esistenza della prova del danno risarcibile;
2) l'inosservanza ed errata applicazione dell'art. 185 c.p., con riferimento all'art. 646 c.p., e artt. 2059, 2056 e 12276 c.c., essendo in "re ipsa" e di immediata percezione il forte sconvolgimento che è stato prodotto nella psiche del professionista dall'illecito penalmente sanzionato.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la ricorrenza del danno morale ovvero del danno non patrimoniale in favore della parte civile LI EL. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso di CI NI.
1.1 I fatti oggetto del processo non sono stati oggetto di contestazione;
è pacifico pertanto che il CI, recatosi dall'avv. LI, per sbrigare le incombenze relative al rinnovo del contratto di locazione (di un appartamento di proprietà di LI VI) stipulato con i precedenti locatori (e avendo convenuto le parti di indicare sull'atto da registrare il canone reale e non l'importo "simulato" di cui al precedente contratto), versò il canone nella misura concordata (Euro 450,00) e si fece consegnare il nuovo contratto già sottoscritto dal locatore, al fine di farlo vedere al suo commercialista. "L'imputato non restituì il documento in questione comunicando informalmente alla controparte che non intendeva sottoscrivere il nuovo contratto;
nelle settimane successive riscontrò la formale richiesta dell'avv. LI con una lettera-diffida a firma del proprio difensore datata 19.12.2006 che negava la detenzione del documento ed intimava alla destinataria di non reiterare la richiesta di restituzione. Il documento fu ritrovato poi nella disponibilità dell'imputato a seguito di perquisizione domiciliare".
1.2 La Corte d'Appello di Bari - ritenuto provato, in punto di fatto, che il CI, ottenuto l'atto con un espediente, lo trattenne presso di sè ben oltre la contingente esigenza prospettata alla controparte, e omise di restituirlo al LI - ha affermato la penale responsabilità dell'imputato per il contestato reato di appropriazione indebita, spiegandone le ragioni con motivazione congrua e priva di evidenti vizi logici, nonché nel pieno rispetto delle norme giuridiche che si assumono violate. Il documento anche se incompleto non era materiale cartaceo senza alcun valore, e pertanto ben poteva essere oggetto del reato in questione;
"l'imputato, trattenendo il nuovo contratto di locazione oltre i limiti del titolo del suo precario possesso, ne attuò quella interversione negata dal primo Giudice al fine ingiusto di ostacolare la dimostrazione dell'intervenuto accordo novativo e di continuare a corrispondere il vecchio canone" (v. pag. 3 della sentenza impugnata).
1.3 Non è contestato che il CI al momento di prendere in consegna il contratto per farlo visionare al suo commercialista abbia pagato il canone mensile pattuito di Euro 450 mensili, la qual cosa significa che tra le parti si era già addivenuti ad un accordo verbale in ordine alla locazione dell'immobile. Orbene, rileva il Collegio che la L. n. 431 del 1998, art. 1 comma 4, prevede per la stipula di validi contratti di locazione la forma scritta, e ciò con l'evidente finalità di tutela del conduttore inquilino e in generale di salvaguardia dell'ordinamento innanzi al fenomeno della contrattazione di fatto o di quella c.d. in nero;
la forma scritta consente, infatti, di fissare due degli elementi fondamentali della locazione, ovvero la durata e il canone.
Diverse norme della stessa legge sono quindi deputate ad apprestare una reale tutela al conduttore inquilino;
in particolare, l'art. 13 prevede peculiari sistemi di tutela in caso di patti contrari alla legge, e al quinto comma sancisce la possibilità per l'inquilino di agire innanzi all'Autorità giudiziaria nella circostanza in cui il locatore abbia preteso l'instaurazione di un rapporto locatizio di fatto, violando l'obbligatorietà della forma scritta. Tanto premesso, considerato che il valore patrimoniale del bene oggetto di appropriazione indebita (o di qualsivoglia altro reato contro il patrimonio) va accertato in concreto in relazione all'uso che l'una e l'altra parte intendano fare del bene medesimo, appare evidente nella fattispecie che il locatore (il quale aveva predisposto e sottoscritto il contratto per un canone mensile di Euro 450, e tale canone aveva già percepito sulla base di accordi verbali) aveva interesse ad ottenere la restituzione del contratto consegnato per la firma al suo legale, se non altro per non incorrere in eventuali azioni di responsabilità precontrattuale nei suoi confronti. L'atto, anche se incompleto, al momento della indebita ritenzione aveva quindi il suo indubbio valore patrimoniale;
ne consegue che il rifiuto da parte del CI alla sua restituzione, costituendo un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso, integra il reato di appropriazione indebita (v. in tal senso, in relazione a documentazione consegnata al professionista, Cass. Sez. 2^, Sent. n. 26820/2008 Rv. 240693). È appena il caso di ricordare, poi, che nell'ottica dell'art. 646 c.p., l'ingiusto profitto in vista del quale viene posta in essere la condotta appropriativa non deve necessariamente connotarsi in senso patrimoniale, bastando anche soltanto il fine di perseguire un (ingiusto) vantaggio di altra natura (cfr. Cass. Sez. 2^, Sent. n. 40119/2010 Rv. 248765; Sez. 2^, Sent. n. 4996/1974 Rv. 128040). Il ricorso dell'imputato va pertanto rigettato, con la conseguenza ai sensi dell'art. 616 c.p.p., che lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
2. Ricorso della parte civile LI EL.
2.2 Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello abbia rigettato la sua domanda risarcitoria, erroneamente affermando che "nessun risarcimento spetta all'avv. LI EL poiché non è dimostrato che la mancata restituzione del documento contrattuale abbia cagionato conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle afferenti la posizione del locatore e direttamente incidenti sui diritti attinenti la sfera professionale del Legale".
2.3 La sentenza impugnata è stata pronunciata su appello del solo pubblico ministero, ma il ricorso della parte civile è ammissibile, dal momento che il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (cfr. Cass. Sez. 5^, Sent. n. 16961/2010 Rv. 246876; Sez. 2^, Sent. n. 34542/2009 Rv. 245179;
Sez. 3^, Sent. n. 23482/2009 Rv. 243909; Sez. Un. 10.7.2002, n. 30327, rv. 22201).
2.4 Il ricorso è fondato, e va quindi accolto.
Infatti la Corte (che non ha accolto la domanda risarcitoria della LI, ha omesso qualsivoglia valutazione in relazione al danno non patrimoniale e al danno morale conseguente al reato. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria della parte civile ricorrente LI EL con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile in grado d'appello.
Rimette al definitivo la liquidazione delle spese del grado sostenute dalla parte civile LI EL.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dell'imputato e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria della parte civile ricorrente LI EL con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello. Rimette al definitivo la liquidazione delle spese del grado sostenute dalla parte civile LI EL.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2014