Articolo 17 del Codice ambientale
Articolo 14Articolo 18
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13 febbraio 2008
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27 agosto 2014
Art. 17. Informazione sulla decisione 1. ((La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorita' interessate con indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria)) . Sono inoltre rese pubbliche ((...)) attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Entrata in vigore il 27 agosto 2014
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