Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2011, n. 18502
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Sentenza 16 marzo 2011

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui limita l'applicazione della "condizione di non punibilità" di cui all'art. 257, comma quarto, ai soli reati ambientali nei quali l'evento inquinamento concorre ad integrare la fattispecie, in quanto la scelta del legislatore di favorire la bonifica del sito secondo le indicazioni scaturenti dal progetto redatto ai sensi degli artt. 242 e segg. del D.Lgs. n. 152 del 2006, risponde a canoni di logica e razionalità, giustificandosi con l'esigenza di garantire l'efficacia dell'intervento di ripristino nei più gravi casi in cui si rende necessaria l'adozione di uno specifico piano di bonifica. (Fattispecie di condanna per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2011, n. 18502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18502
    Data del deposito : 16 marzo 2011

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