Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2013, n. 41334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41334 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 19/09/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 2275
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 43333/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
CC RI N. IL 20/03/1932;
avverso la sentenza n. 1579/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 09/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso all'udienza del 7/6/2013 per l'annullamento del ricorso;
Udito il difensore Avv. Gusanti C..
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila, giudice del rinvio dopo annullamento dalla cassazione, ha dichiarato ex art.604 c.p.p., la nullità della sentenza emessa in data 2 ottobre 2007 dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, appellata da CC RI, dichiarato responsabile dal primo giudice della contravvenzione ex art. 699 c.p. per l'illecita detenzione di una carabina, arma comune da sparo, reato commesso il 14 marzo 2006. La sentenza del primo giudice era stata annullata su ricorso del Procuratore Generale territoriale dalla prima sezione penale di questa Corte, che aveva qualificato il fatto come ricompreso nella previsione della L. n. 685 del 1967, artt. 4 e 7 e, ritenendo inapplicabile il disposto dell'art. 604 c.p.p., aveva rinviato a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4 per il giudizio di appello alla Corte d'appello di L'Aquila.
La Corte d'appello ha ritenuto di dover dichiarare la nullità ex art. 604 c.p.p. della sentenza del primo giudice con riferimento agli artt. 521 e 521 bis c.p.p. e trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, rilevando che, con la riqualificazione del fatto da parte della Corte di cassazione il reato, era compreso fra quelli per i quali si sarebbe dovuta celebrare l'udienza preliminare e che la dichiarazione di nullità si imponeva per la violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, deducendo violazione di legge ed in particolare dell'art. 627 c.p.p. commi 1 e 3, non essendosi conformato il giudice del rinvio al decisum della Corte di cassazione.
Inconferente sarebbe anche il riferimento alle sentenze 45807/08 e 43230/09 di questa Corte in quanto nel caso non sarebbe stata data dalla Corte una diversa qualificazione giuridica al fatto, mentre la Corte di cassazione avrebbe ritenuto correttamente contestato il fatto nel capo di imputazione limitandosi a considerare erroneamente indicata e applicata la norma violata.
Il ricorso deve essere accolto.
La Corte di Appello, nell'applicare il disposto dell'art. 604 c.p.p., si è posta in contrasto con la decisione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione che aveva affermato la non applicabilità della disposizione in questione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 4049 del 2013, ud 10/4/2012, Rv. 254217; Sez. 6, n. 18715 del 19/4/2012, Rv. 252503; Sez. 6, n. 9028 del 2011, ud del 5/11/2010) l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l'applicazione della norma incriminatrice. L'applicazione di tale inderogabile principio comporta che nel caso di specie non possa aver rilievo alcuno una diversa posizione assunta da questa Corte in un successivo caso, analogo al presente, laddove la cassazione, adita per saltum dal Pubblico Ministero che si doleva dell'erronea di qualificazione giuridica attribuita dal primo giudice ad un fatto di detenzione abusiva d'armà comune, considerato quale reato contravvenzionale oblazionabile, aveva (Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009, Rv. 245118) deciso che quando, la Corte di cassazione, in seguito all'accoglimento del ricorso immediato del P.M., dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza del tribunale, in composizione monocratica, e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.
Nel caso oggetto del procedimento diversa interpretazione è stata data dalla cassazione delle norme di riferimento, così che la Corte di rinvio non avrebbe potuto applicare il disposto dell'art. 604 c.p.p. ritenuto inapplicabile dalla sentenza di annullamento.
Infondato peraltro lo scrupolo della Corte di merito sull'insufficiente contestazione del fatto di reato al prevenuto, che, come risulta dagli atti consultabili da questa Corte attesa la natura processuale della questione, fin dall'esordio del procedimento in sede di indagini preliminari si era confrontato con l'ipotesi di reato L. n. 865 del 1967, ex artt. 4 e 7 in relazione al quale aveva prodotto memorie ed aveva avuto ampia possibilità di contraddittorio a seguito del ricorso per saltum del Procuratore generale territoriale davanti a questa Corte, avente per oggetto proprio la corretta qualificazione giuridica del fatto di reato. In definitiva, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di L'Aquila si deve annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013