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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 13.
(Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite).
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.
Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
(Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite).
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci.
Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4722 del 22https://www.laleggepertutti.it/ · 13.34065
[…] 4. si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall'art. 13 c.p.c., comma 2, per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 16/01/2024, n. 1067Provvedimento: […] che, inoltre, il titolo era controverso e che la prestazione era di natura previdenziale e non già assistenziale, sì che il criterio applicabile era quello previsto al secondo comma dell'art. 13 c.p.c., secondo cui il valore della causa deve essere determinato nella misura delle annualità domandate sino a un massimo di 10 . […]Leggi di più...
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