Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2013, n. 32797
CASS
Sentenza 18 marzo 2013

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Massime7

Ai fini dell'integrazione del reato di gestione di discarica non autorizzata, rientrano nella nozione di gestione anche la fase post-operativa, successiva alla chiusura, e di ripristino ambientale.

La permanenza del reato previsto dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), per la gestione abusiva o irregolare della fase post-operativa di una discarica, cessa o con il venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado.

L'elemento psicologico del reato di danneggiamento al sistema superficiale delle acque può essere complessivamente desunto dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti in precedenza sversate, dalla reiterazione degli sversamenti stessi e dall'omessa adozione dei necessari interventi riparatori.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque, prodotto dall'azione dell'uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modifica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo, dalle trasformazioni delle sponde, dall'intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci).

Il principio di retroattività della norma più favorevole trova applicazione soltanto qualora la disciplina sopravvvenuta incida direttamente sulla fattispecie tipica. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che, con riguardo al reato di omessa bonifica, i nuovi valori e la nuova metodologia di accertamento previsti dagli artt. 239 e ss., D.Lgs. n. 152 del 2006, si applicano a quelle discariche e siti le cui procedure, avviate anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto, siano proseguiti successivamente ad esso, restando le condotte, cessate anteriormente, collegate ai presupposti previsti dall'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).

In tema di discarica, il mancato esercizio dell'attività di controllo e vigilanza della stessa, anche dopo la cessazione dei conferimenti, lungi dal rientrare in un generico obbligo di eliminare le conseguenze del reato già perfezionato ed esaurito o dall'integrare il reato ex art. 257 del D.Lgs. n. 252 del 2006, relativo alla bonifica dei siti inquinati, é parte costitutiva del reato di gestione di discarica ambientale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto di fissare la cessazione della permanenza del reato di gestione di discarica non autorizzata in coincidenza con l'ultimo conferimento).

In tema di tutela dell'ambiente, le rocce e le terre da scavo che presentino sostante esterne inquinanti sono sottratte alla disciplina sui rifiuti solo in presenza: a) di caratteristiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l'ambiente; b) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego; c) di prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo il progetto. (Fattispecie in cui, lo smarino, ovvero il materiale da scavo delle gallerie, in quanto destinato ad essere abbandonato in discarica, é stato qualificato come rifiuto).

Commentari2

  • 1Art. 635 c.p. Danneggiamento
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  • 2Dichiarazione infedele: parametro di calcolo imposta Ires non è norma integratrice della fattispecie
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023

    La massima In tema di successione di leggi penali, la modificazione in melius della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se attiene a norma integratrice di quella penale. (Fattispecie, in tema di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha affermato che il parametro di calcolo dell'imposta Ires, modificato dall' art. 1, comma 61, l. 28 dicembre 2015, n. 208 , non è norma integratrice della fattispecie penale, lasciando del tutto immutati gli elementi costitutivi e la soglia di punibilità del reato previsto dall' art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 - Cassazione penale , sez. III , 29/01/2019 , n. 11520). …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2013, n. 32797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32797
Data del deposito : 18 marzo 2013

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