Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.
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- 1. Quando la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Palermo confermava una decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto responsabile l'imputata in ordine al delitto di calunnia ex art. 368 cod. pen. commesso ai danni di un geometra. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata deducendo, con un unico motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. quanto a sussistenza dell'elemento oggettivo e …
Leggi di più… - 2. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2013, n. 23680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23680 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 925
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 39914/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO LO N. IL 20/01/1966;
IM AO N. IL 03/06/1945;
avverso la sentenza n. 403/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di IZ e per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili e rigetto nel resto per il ricorso di MI.
Udito per la parte civile, l'Avv. S. Fiore, del foro di Roma, che si riporta alle conclusioni scritta.
Uditi i difensori Avv. Bettoni M. e Spadea G. per MI che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza emessa in data 10.5.2010, il tribunale di Milano ha assolto FR IN, EN IZ e LO MI dall'imputazione di omicidio colposo in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro loro ascritta in relazione all'infortunio sul lavoro subito, in Lainate in data 7.11.2002, da TO SO, dal quale ebbe a conseguire il relativo decesso in Milano in data 15.11.2002.
Su appello del pubblico ministero e (in forma incidentale) dell'imputato MI, la corte d'appello di Milano, con sentenza resa in data 29.2.2012, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei tre imputati essendo il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione, con la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio, previo riconoscimento, in loro favore, di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Con la sentenza d'appello, la corte territoriale ha riscontrato l'effettiva violazione, da parte dei tre imputati, delle regole cautelari specificamente richiamate, a titolo di colpa specifica, nei capi di accusa ascritti ai tre imputati, per effetto della quale il SO, durante la manovra di spostamento dell'autopompa al fine di facilitare l'ultimazione delle operazioni di gittata del calcestruzzo, salendo sul tetto del capannone in prossimità del quale erano in corso di svolgimento le lavorazioni, al fine di riparare il braccio dell'autopompa nel frattempo bloccatosi, era inciampato contro un tirante di fissaggio non segregato ne' segnalato, sporgente dal lato interno del parapetto per circa 10 cm., così perdendo l'equilibrio, cadendo a terra da un dislivello di 40/50 cm. circa, battendo il capo privo di elmetto di protezione, così riportando le lesioni cranio - encefaliche che lo avrebbero condotto al decesso.
Avverso la sentenza d'appello, per mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione EN IZ e LO MI. 2.1. - Con il proprio ricorso, EN IZ censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale provveduto a una ricostruzione meramente congetturale della dinamica dell'infortunio oggetto di giudizio, in realtà provocato in via esclusiva dall'abnormità del comportamento del lavoratore rimastone vittima, improvvidamente salito sulla copertura del capannone allo scopo di provvedere alla manutenzione dell'autopompa che stava utilizzando al fine di compiere un'operazione straordinariamente pericolosa e imprevedibile, viceversa ovviabile attraverso la richiesta di intervento di eventuali altri soggetti abilitati al compimento di dette operazioni di manutenzione.
Sotto altro profilo, il IZ si duole che la corte territoriale abbia omesso di considerare come il lavoratore rimasto vittima dell'infortunio fosse provvisto di adeguata formazione professionale, che avesse ripreso proprio in quel giorno la propria attività lavorativa (così spiegandosi la mancata produzione delle disposizioni scritte e sottoscritte dallo stesso), che nessuna certezza era emersa in ordine alla mancata utilizzazione, da parte del lavoratore, del casco protettivo (da ritenersi comunque irrilevante) al momento dell'infortunio.
2.2.1. - LO MI ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di un articolato complesso di motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione di legge, in relazione all'art. 578 c.p.p., art. 27 Cost., comma 2, art. 6, n. 2, CEDU, nonché dell'art. 129 c.p.p..
Rileva, in primo luogo, il ricorrente, come la corte d'appello abbia illegittimamente condannato gli imputati al risarcimento del danno, dopo aver dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione, a seguito di una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, là dove, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il potere del giudice penale di pronunciare condanna civile al risarcimento del danno, a seguito della rilevata estinzione del reato, presuppone una pronuncia di condanna in prime cure, ne' essendovi stata, attraverso la pronuncia di assoluzione degli imputati in primo grado, alcuna impugnazione delle parti civili.
2.2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione di legge, in relazione all'art. 6 c.p.p., commi 1, e art. 2 CEDU, art. 533 c.p.p., comma 1, art. 530 c.p.p.,
comma 2, art. 111 Cost., comma 6, artt. 192, 220 e 546 c.p.p., nonché vizio di motivazione sui punti indicati.
In particolare, si duole il ricorrente che la corte d'appello abbia accertato la responsabilità degli imputati pur in presenza di consistenti e ragionevoli dubbi al riguardo, avendo proceduto a una ricostruzione solo congetturale e ipotetica dei fatti di causa, non supportata da adeguati elementi probatori ad essa coerenti, con la conseguente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza della corte territoriale per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del MI quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché in riferimento alla errata e non provata compresenza operativa di tre imprese nel cantiere dove si è verificato l'infortunio oggetto del giudizio.
2.2.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione di legge in relazione all'art. 530 c.p.p,. per aver omesso di pronunciare l'assoluzione nel merito dell'imputato in relazione alla contestata qualità di direttore tecnico di cantiere, oltre che omessa pronuncia e violazione del diritto al giusto processo, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., e art. 6 CEDU, comma 1.
3- - Hanno depositato memoria le parti civili costituite, concludendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
4.1. - Il primo motivo di ricorso proposto da LO MI è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, deve ritenersi illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata con la sentenza di appello che dichiari, su impugnazione del pubblico ministero, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione in riforma della sentenza di assoluzione.
Al riguardo, occorre sottolineare come il presupposto per l'applicazione dell'art. 578 c.p.p., (secondo cui, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili) è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente sostenuto che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del pubblico ministero, la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 5^, n. 27652/2010, Rv. 248389; Cass., Sez. 5^, n. 15640/2005, Rv. 232133). L'esplicita volontà legislativa esprime sul punto l'esigenza che la pronuncia della condanna civile al risarcimento dei danni sia preceduta almeno da una sentenza di condanna penale, ovvero da un accertamento della responsabilità dell'imputato, costituente il presupposto per la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte lesa, costituitasi parte civile.
L'istituto disciplinato dall'art. 578 c.p.p., ha, invero, la finalità di evitare, quando vi sia stata condanna dell'imputato in primo e/o secondo grado e si verifichi l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia in grado di appello o in Cassazione, che, in assenza di un'impugnazione della parte civile, il capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria acquisti efficacia di giudicato (v., sul punto, Cass., Sez. 3^, n. 18056/2004, Rv. 228450). L'ipotesi disciplinata dall'art. 576 c.p.p., - impugnazione della parte civile - è, invece, diversa, perché in tal caso si prescinde da una precedente sentenza di condanna;
ciò perché il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, può, su impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p., conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (v. Cass., Sez. Un., n. 25083/2006, Rv. 233918). Nel caso di specie, in primo grado non vi è stata alcuna statuizione civile, non essendovi stata condanna penale e la parte civile non ha proposto impugnazione agli effetti civili avverso la sentenza di assoluzione, cosicché non erano applicabili gli istituti previsti dall'art. 576 c.p.p., applicabile soltanto in ipotesi d'impugnazione della parte civile, e dall'art. 578 c.p.p., applicabile soltanto, in assenza d'impugnazione della parte civile, in presenza di una sentenza di condanna (v. Cass., Cass., Sez. 5^, n. 27652/2010, Rv. 248389, cit).
Per tali ragioni, la decisione della Corte territoriale deve ritenersi erronea e la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili (ivi comprese le condanne alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili), che vanno eliminate.
4.2. - Con riguardo alle restanti doglianze avanzate dagli imputati ricorrenti, preso atto dell'accertata intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti da parte della corte territoriale, rileva il collegio come, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità
processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenze d'appello qui impugnata - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, dovendo pertanto ritenersi corretta la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati essendo estinti i reati loro ascritti per l'intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e alle conseguenti condanne alle spese in favore delle costituite parti civili, statuizioni che elimina;
compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013