Sentenza 13 gennaio 2015
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Il giudice di appello che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.
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- 2. Parte civile può impugnare assoluzione in appello solo se .. (Cass,. 41960/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2015, n. 12190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12190 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 13/01/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 56
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 15500/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA FERRERO IMPIANTI E MACCHINE S.C.A.R.L.;
nei confronti di:
LL GI N. IL 09/04/1948;
inoltre:
LL GI N. IL 09/04/1948;
avverso la sentenza n. 1176/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 16/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio, ha concluso chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
il difensore dell'imputato, avv. Nasuti Gianfranco, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza dell'11 luglio 2011, il Tribunale di Savona assolveva EL RG perché il fatto non sussiste dalle accuse di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale (capo A), truffa aggravata e tentata truffa in danno di quattro istituti di credito (capi B e C) e truffa aggravata in danno dei soci della "Nuova Ferrero impianti e macchine s.c.a.r.l." (capo D), quest'ultima realizzata attraverso la dissimulazione delle gravi difficoltà finanziarie ed economiche in cui versava la cooperativa, mediante la predisposizione di una bozza di bilancio contenente l'indicazione di perdite pari a Euro 350.000,00 a fronte di un deficit reale di oltre 3 milioni di Euro, così inducendo ciascuno dei soci alla prestazione di una garanzia personale a sottoscrivere una fideiussione personale per l'importo di Euro 1.600.000,00 a favore della Cassa di Risparmio di Savona, a garanzia di un mutuo.
L'imputato era presidente del consiglio di amministrazione della "Nuova Ferrero impianti e macchine", società posta in liquidazione coatta amministrativa in data 8 aprile 2004 e della quale era dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza in data 29 settembre 2004 del Tribunale di Savona. A seguito di appeLO del Procuratore di Savona, la Corte d'appeLO di Genova, con sentenza del 16 ottobre 2013, previa estromissione delle parti civili, in quanto non appellanti la decisione e dunque come tali da ritenersi acquiescenti alla sentenza di primo grado, condannava l'imputato alla pena di giustizia per la bancarotta per distrazione di Euro 92.000,00 e dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine alla truffa in danno dei soci.
2. Contro la sentenza della Corte d'appeLO di Genova propone ricorso per Cassazione l'imputato, con atto del difensore, avv. Gianfranco Nasuti;
la parte civile "Nuova Ferrero impianti e macchine s.c.a.r.l.", con atto del difensore avv. Luca Barbero, propone ricorso contro l'ordinanza di estromissione, emessa in pari data.
3. Il ricorso dell'imputato è affidato a sei motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione all'inammissibilità dei motivi di appeLO presentati dal pubblico ministero. Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., poiché la parte pubblica ha omesso di indicare quali punti e capi della decisione risultavano essere oggetto di gravame ed ha omesso qualsiasi indicazione circa le ragioni di diritto e gli elementi in fatto a sostegno del gravame.
3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà e manifesta iLOgicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione della somma di Euro 92.000,00, che rappresentava invece la restituzione di somme di denaro dovute all'imputato. Il commissario liquidatore ha affermato di non aver verificato l'entità dei crediti chirografari e non ha smentito l'esistenza del prestito sociale;
la sentenza di primo grado, della quale si riporta un passaggio, aveva accertato che l'imputato è stato ammesso al passivo per Euro 167.000,00 a titolo di prestito personale versato alla società ed il EL ha documentato di aver provveduto a pagare debiti sociali con denaro proprio;
pertanto, in mancanza di indagini della polizia giudiziaria finalizzate a riscontrare la veridicità delle affermazioni del EL ed in mancanza di una consulenza contabile, non si comprende come la Corte d'appeLO possa aver accertato la sussistenza della distrazione.
3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla L. Fall., artt. 216 e 223, poiché in ogni caso la distrazione della somma di Euro 92.000,00 andava qualificata come bancarotta preferenziale, con tutte le conseguenze di legge.
3.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla L. Fall., artt. 216 e 223, per omessa e manifesta iLOgicità della motivazione della sentenza in riferimento alla contribuzione causale nella verificazione dell'evento fallimentare, poiché è necessario che la condotta distrattiva cagioni o possa cagionare danno ai creditori e che di ciò l'imputato sia consapevole, ma la sentenza nulla dice sul punto.
3.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, per omessa motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, rispetto all'evento rappresentato dal fallimento.
3.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorietà della motivazione in ordine alla truffa contestata al capo D). La corte territoriale ha incentrato la motivazione sulla vicenda relativa ai rapporti con la società "Sa Zara e Sa Codedda", sostenendo, in contrasto col materiale probatorio versato in atti, che l'imputato ha falsamente quietanzato un pagamento per L.
1.427.000.000 avvenuto con titoli di credito destinati a sicuro protesto, invece in parte effettivamente pagati. Per gli stessi fatti l'imputato è stato assolto con sentenza del 24 ottobre 2008 del Tribunale di Oristano e comunque tutti i soci erano a conoscenza delle modalità di pagamento e del fatto che i titoli di credito sarebbero stati onorati con il finanziamento ex lege Sabatini, per ottenere il quale era necessaria la falsa quietanza. Inoltre l'imputato era in buona fede aLOrché stipulò il mutuo con Banca Carige s.p.a. e quando indusse alla fideiussione personale i soci, tanto che la sottoscrisse anche in proprio.
4. Nel ricorso della parte civile "Nuova Ferrero impianti e macchine s.c.a.r.l." si deduce mancanza e/o manifesta illegittimità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione di legge in riferimento agli artt. 75 e 82, art. 76 c.p.p., comma 2, art. 601 c.p.p., comma 4, art. 574 c.p.p., comma 4, art. 587 c.p.p., comma 3,
art. 576, art. 538 c.p.p., comma 1, e art. 329 c.p.c., in relazione all'estromissione della parte civile, fondata sulla presunta acquiescenza della stessa per il mancato appeLO della sentenza di assoluzione e dunque per la carenza di interesse e legittimazione nella fase processuale penale di secondo grado promossa dal pubblico ministero. Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale sul punto, la ricorrente richiama la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5 del 25/11/1998 - dep. 11/03/1999, Loparco, Rv. 212575) secondo la quale alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna deLO stesso su appeLO del solo pubblico ministero e le successive decisioni che hanno rovesciato questo principio (Sez. 3, n. 9254 del 01/06/2000, Mariotti, Rv. 216996) anche nella più prestigiosa composizione (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001), valorizzando l'art. 574, comma 4 e art. 587, comma 3, riguardanti i rapporti tra azione penale ed azione civile nei gradi di impugnazione: non sembra conforme al sistema la formazione di un giudicato sull'azione civile sulla base della sentenza di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero e non anche dalla parte civile, poiché resterebbero assai difficilmente spiegabili le disposizioni dell'art. 572 c.p.p. comma 2 e art. 601 c.p.p., comma 4, che prevedono il potere della parte civile in quanto tale, e quindi anche quando è costituita da un semplice danneggiato, di sollecitare l'impugnazione del pubblico ministero e la citazione della parte civile nel giudizio di appeLO anche quando ha appellato solo il pubblico ministero una sentenza di proscioglimento. In conclusione dato che "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (art. 76, comma 2), che il giudice di appeLO è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che se l'appeLO è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appeLO può pronunciare condanna e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge (art. 597, comma 2, lett. a e b)", appare corretta l'affermazione secondo la quale, quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice di appeLO deve decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, anche se la parte civile non ha proposto impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono fondati.
2. Con riferimento al ricorso dell'imputato, deve rigettarsi il primo motivo.
2.1 Questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio che in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appeLO deve essere intesa alla luce del principio del favor impugnationis, in virtù del quale, in sede di appeLO, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo (Sez. 4, ord. N. 48469 del 07/12/2011, El Katib, Rv. 251934; Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718). Dalla semplice lettura dell'atto di appeLO emerge che il pubblico ministero aveva indicato una serie di elementi probatori (prova documentale, testimonianza del M.LO LI e interrogatorio dell'imputato rispetto alla bancarotta;
testimonianza dei soci, in relazione al capo D) dei quali lamentava una errata valutazione;
di conseguenza l'atto di impugnazione riscontrava i requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., poiché le doglianze non erano scollegate dalla sentenza di primo grado impugnata, con la quale l'appellante, continuando a coltivare la propria linea, si era tuttavia comunque confrontato, così formulando motivi di appeLO che presentavano quelle necessarie, sia pur ridotte all'essenziale, connotazioni di specificità.
2.2 Sono invece fondati il secondo e terzo motivo di ricorso. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema, la motivazione della sentenza d'appeLO che riformi la sentenza di primo grado, specialmente nel caso in cui affermi per la prima volta una responsabilità negata dal Giudice precedente, si caratterizza per un obbligo peculiare, che si aggiunge a queLO generale della non manifesta iLOgicità e non contraddittorietà, evincibile dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (si è in proposito parlato anche di
"obbligo rafforzato": Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169).
Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il Giudice d'appeLO deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679): non è pertanto sufficiente che la motivazione d'appeLO sia intrinsecamente esistente, non manifestamente iLOgica e non contraddittoria, supportando in tale usualmente sufficiente modo un apprezzamento di merito proprio del grado.
Nel caso di decisione di prima condanna in grado di appeLO, infatti, la ragione dell'inadeguatezza strutturale di una decisione d'appeLO che, pur in astratto correttamente motivata se in sè considerata, non dimostri di essersi anche confrontata con le (evidentemente) diverse ragioni della sentenza riformata, risulta dalla documentata non applicazione della regola di giudizio secondo la quale l'affermazione di responsabilità è possibile solo quando la colpevolezza risulta "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p., comma 1). Ed invero, come ripetutamente affermato da questa
Corte (cfr. ad es. Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012- dep. 14/03/2013, Berlingieri, Rv. 254725), è viziata la motivazione di una sentenza di appeLO che, a fronte del medesimo compendio probatorio, si limiti a dare una lettura alternativa, ma non risulti sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza;
in altri termini è necessaria una forza persuasiva superiore della seconda motivazione.
2.3 Orbene, nel caso concreto la Corte d'appeLO rovescia il giudizio del Tribunale, escludendo che il EL abbia documentato il pagamento con denaro proprio di debiti sociali, sulla base delle parole del commissario liquidatore, secondo il quale all'imputato sarebbe stato riconosciuto unicamente il credito privilegiato per prestazione lavorativa. Non si dice però a quanto ammonta tale credito, per cui non si comprende a questo punto, a fronte dell'ammissione al passivo per Euro 167.000,00, data per accertata in primo grado e non smentita dalla Corte territoriale, quale sia la reale posizione del EL nei confronti del fallimento. Ed è evidente che l'accertamento in concreto di tale posizione lascia aperta la possibilità che la condotta sia riqualificata come bancarotta preferenziale, come richiesto con il terzo motivo di ricorso, tale dovendo considerarsi la condotta dell'amministratore che si ripaghi di suoi crediti relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalle casse sociali una somma congrua rispetto a tale lavoro (Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo, Rv. 247964;
Sez. 5, n. 38149 del 06/07/2006, Casagrande, Rv. 236034; Sez. 5, n. L. 43869 del 05/10/2007, Mazzoleni, Rv. 237975; Sez. 5, n. 46301 del 17/10/2007, Petilli, Rv. 238291).
3. Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti.
4. Il sesto motivo, riguardante il reato di truffa contestato al capo D, è infondato.
Il ricorrente deduce il vizio di motivazione della decisione rispetto ad un reato dichiarato estinto per prescrizione, a fronte di assoluzione in primo grado perché il fatto non sussiste, in relazione sia all'elemento oggettivo, per non esservi la prova dell'esposizione debitoria della società per 3 milioni di Euro, sia all'elemento soggettivo, con riferimento alla consapevolezza della scopertura degli assegni versati dalla società "Sa Zara Sa Codedda", anche per travisamento della deposizione dell'ing. Ferrero, che viene parzialmente riprodotta.
4.1 Va a tal proposito ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); il principio è stato recentemente riaffermato da questa Sezione, ribadendo che in Cassazione non è consentito il controLO della motivazione della sentenza impugnata aLOrché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 - dep. 09/01/2014, Zambonini, Rv. 258670).
5. Passando all'esame del ricorso della parte civile "Nuova Ferrero impianti e macchine s.c.a.r.l.", deve constatarsene la fondatezza. Va infatti registrato un importante arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale il giudice di appeLO, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile, che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001). Con tale decisione le Sezioni Unite hanno rovesciato la diversa decisione, assunta nella medesima composizione (Sez. U, n. 5 del 25/11/1998, Loparco, Rv. 212575) che aveva affermato il principio per il quale alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno, se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna deLO stesso su appeLO del solo pubblico ministero.
5.1 La successiva giurisprudenza prevalente di questa Corte (Sez. 5, n. 835 del 07/07/2005 - dep. 12/01/2006, Reginelli, Rv. 233750; Sez. 4, n. 26643 del 15/04/2009, Milani, Rv. 244796; Sez. 2, n. 34542 del 08/05/2009, Breda, Rv. 245179; Sez. 5, n. 16961 del 12/02/2010, Lazzaretti, Rv. 246876; Sez. 5, Sez. 5, n. 28645 del 07/05/2013, Russi, non massimata) si è orientata nel senso che la parte civile, una volta ammessa, quand'anche non impugni la sentenza di proscioglimento di primo grado, ha il diritto non solo di partecipare alle fasi successive alla prima, ma anche queLO di vedersi riconosciuto (senza che ciò costituisca violazione del principio del divieto della reformatio in peius) il diritto al risarcimento del danno.
5.2 Va dato atto anche di un diverso ed opposto orientamento (da ultimo, Sez. 5, n. 4356 del 16/11/2012 - dep. 29/01/2013, Vigliotti, Rv. 254389), secondo il quale la parte civile non può avvalersi del gravame interposto dal pubblico ministero, in quanto quest'ultimo mira a salvaguardare esclusivamente posizioni di carattere generale e non di parte (tranne i casi specificamente previsti). L'omesso esercizio del relativo diritto, secondo questa tesi, determina acquiescenza alla sentenza stessa, che - nei suoi confronti - passa in giudicato.
5.3 Il Collegio condivide però l'orientamento prevalente. Sul punto sarà sufficiente osservare che in primo grado gli aspetti civilistici, in caso di assoluzione penale, non vengono per nulla esaminati per essere venuto meno il presupposto per la condanna al risarcimento del danno.
L'impugnazione del P.G. sulla responsabilità penale, ovvero sul presupposto per la condanna anche al risarcimento del danno, rimette alla valutazione ed alla decisione della Corte di AppeLO la intera situazione processuale dell'imputato.
In una situazione siffatta un'autonoma impugnazione della parte civile sarebbe, in verità, superflua, mancando gli aspetti specifici della decisione che investano le problematiche civilistiche. Siffatta impostazione è legittimata dalla disposizione prevista dall'art. 76 c.p.p. che ha stabilito il principio della immanenza della costituzione di parte civile per tutta la durata del processo;
detta immanenza fa sì che quando si verifichi il presupposto - la condanna penale - il giudice deve esaminare anche la domanda al risarcimento ed alle restituzioni della parte civile. Sotto tale profilo vi è una sorta di accessorietà dell'azione proposta dalla parte civile al giudizio penale.
Infine, se così non fosse, non si comprenderebbe la disposizione dell'art. 601 c.p.p., comma 4, che prevede che la parte civile debba essere sempre citata a comparire nel processo penale nel quale si è costituita e, quindi, anche se non abbia proposto una autonoma impugnazione.
Si tratta ovviamente di una conseguenza del principio della immanenza, ma se la parte civile, nel caso di mancata autonoma impugnazione, non potesse interloquire sugli aspetti civili della questione e reiterare la sua domanda di risarcimento, la sua presenza sarebbe superflua, non potendo essa parte civile interloquire sugli aspetti penali, se non strettamente connessi alla domanda civile.
6. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi proposti dall'imputato e dalla parte civile "Nuova Ferrero impianti e macchine s.c.a.r.l.", vanno annullate la sentenza e l'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'AppeLO di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla i provvedimenti impugnati con rinvio ad altra sezione della Corte d'appeLO di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015