Versione
1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 257.
(Spionaggio politico o militare)
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena di morte:
1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Spionaggio politico o militare)
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Si applica la pena di morte:
1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 21
- 1. Art. 257 c.p.: Spionaggio politico o militareVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 14 settembre 2023 · 208.24706
L'articolo 257 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Spionaggio politico o militare”. Il testo aggiornato dell'art. 257 c.p. dispone: “Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, […] sezione 1, sentenza 8 aprile 2022, n. 13649 "Non sussiste necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), […]
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Giurisprudenza • 87
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 25002Provvedimento: […] Si trattava, invero, di lex specialis rispetto alle fattispecie comuni previste dagli artt. 257 e 261 cod. pen. […] Invero, i reati militari pure contestati a IO non hanno identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari anche oggetto di contestazione. L'art. 257 cod. pen. (rubricato come spionaggio politico o militare) incrimina la condotta di chi a scopo di spionaggio politico o militare si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o comunque nell'interesse politico, interno o internazionale, devono rimanere segrete. […]Leggi di più...
- spionaggio politico·
- conflitto di giurisdizione·
- spionaggio militare·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 15 cod. pen.·
- segreto di Stato·
- art. 13 comma 2 cod. proc. pen.·
- concorso apparente di norme·
- specialità unilaterale·
- giurisdizione militare