Articolo 257 del Codice penale
Articolo 240Articolo 258
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
5 ottobre 1944
Art. 257.

(Spionaggio politico o militare)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente