Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006, la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica deve ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2010, n. 35774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35774 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 02/07/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1299
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2125/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso - erroneamente qualificato come appello - proposto da:
AN AR, nato a *Udine il 15.11.1958*;
avverso la sentenza emessa il 12 marzo 2009 dal giudice del tribunale di Udine;
udita nella pubblica udienza del 2 luglio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per la proposizione della questione di legittimita? costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257 in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., per violazione dei principi direttivi contenuti nella legge di delegazione - ed in particolare nella L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 8, lett. a), b), e), f), i), - ed in subordine per l?annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Cinque Vincenzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Udine dichiaro? AN AR colpevole del reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257 perche?, quale amministratore della societa? Cromo Friuli, avendo cagionato l?inquinamento del suolo e del sottosuolo nonche? delle acque sotterranee a causa del rilascio di inquinanti di cromo, non aveva provveduto alla bonifica in conformita? al piano di caratterizzazione approvato il 28.7.2004, le cui operazioni avrebbero dovuto terminare entro 90 giorni dalla notifica, e lo condanno? al pagamento dell?ammenda di Euro 12.000,00 condannando altresi? in caso di insolvibilita? la Cromo Friuli srl al pagamento di una somma di pari entita? quale civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
L?imputato propone ricorso per cassazione - erroneamente qualificato come appello - deducendo:
1) violazione dell?art. 530 cod. proc. pen. per non avere assolto l?imputato per non aver commesso il fatto. Osserva che responsabile era il sig. RI O\, precedente amministratore della societa?, che aveva causato l?inquinamento e non aveva ottemperato al piano di caratterizzazione, mentre esso imputato era stato nominato amministratore solo il 14 giugno 2005, ossia dopo circa un anno dal presunto reato.
2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257 per la insussistenza dello elemento materiale e di quello soggettivo del reato. Osserva che l?art. 257 prevede due ipotesi di reato:
a) cagionare l?inquinamento con il superamento della concentrazione della soglia di rischio (CSR);
b) mancato adempimento alle prescritte comunicazioni di cui al D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, art. 242 da parte del responsabile dell?evento potenzialmente inquinante. Entrambe le ipotesi sono connotate da una condotta commissiva (cagionare il superamento dei limiti CSR o l?evento potenzialmente inquinante). L?obbligo di bonifica e l?adempimento delle comunicazioni costituiscono condizioni obiettive di punibilita?. Nella specie manca la prova del presupposto dell?avvenuto inquinamento, ed in particolare manca la prova del nesso di causalita? tra l?inquinamento rilevato ed il ciclo produttivo della Cromo Friuli. In ogni caso soggetto attivo del reato rimane solo colui che ha causato l?inquinamento o l?evento potenzialmente inquinante. Nella specie quindi la condotta di cui si discute e? eventualmente imputabile ad un soggetto diverso dall?imputato. Del resto il piano di caratterizzazione fu notificato appunto al sig. RI\, l?unico responsabile dell?inquinamento. L?attuale imputato ha invece assunto la carica di amministratore solo il 14 giugno 2005, ossia dopo la avvenuta contaminazione e dopo l?emissione dell?ordinanza di attuazione del piano di caratterizzazione.
3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 242 per errata riferibilita? della responsabilita? penale in capo all?imputato sotto il profilo della:
a) mancata riferibilita? all?imputato del piano di caratterizzazione. Osserva in particolare che il soggetto obbligato a provvedere alla bonifica del sito e? sempre il responsabile della contaminazione. b) conseguente impossibilita? della proposizione di un piano di bonifica e della successiva ed eventuale esecuzione. Osserva che il procedimento e? composto di piu? fasi, non tutte sempre obbligatorie. Una prima fase, sempre necessaria, e? volta all?accertamento della contaminazione, ossia del superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione, CSC;
le altre due, eventuali, hanno luogo solo nel caso in cui sia accertato il superamento delle CSC;
la terza solo nel caso in cui mediante l?analisi del rischio sia accertato anche il superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR). E?
in ogni caso quindi indispensabile una preventiva accurata istruttoria. Percio?, in presenza di un piano di caratterizzazione incompleto e non idoneo ad individuare la fonte della contaminazione ed il suo responsabile, non possono sussistere gli estremi del reato di cui all?art. 257. In ogni caso il ricorrente non e? responsabile della contaminazione, mentre il piano di caratterizzazione non ha mai avuto piena attuazione. Detto piano, poi, non ha mai previsto la bonifica del sito, ma soltanto un sistema di controllo. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 244, comma 4, e art. 250 qualora non siano individuabili o non provvedano i responsabili dell?inquinamento, le procedure e gli interventi di cui all?art. 242 sono realizzati d?ufficio dal comune, che nella specie non ha fatto ancora nulla.
4) violazione e falsa applicazione dell?art. 530 cod. proc. pen., comma 2 nella parte in cui l?imputato non e? stato assolto per contraddittorieta? ed insufficienza di prove, con specifico riferimento alla assenza di prove sul nesso di causalita? tra produzione della Cromo Friuli ed inquinamento della falda. Il ciclo produttivo della Cromo Friuli invero era una sorta di circuito chiuso, incompatibile con la presenza di rilasci di sostanze inquinanti.
5) violazione e falsa applicazione dell?art. 531 cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione della prescrizione del reato. Emerge dalla sentenza impugnata che non vi e? certezza della fonte dell?inquinamento da cromo ma che e? plausibile che l?episodio ha trovato origine nell?occasionale dilavamento del cromo accumulatosi nel sottosuolo nel corso degli anni, operato dalle acque a seguito dell?innalzamento della falda acquifera. E? quindi quanto mai verosimile che l?inquinamento da cromo possa risalire all?episodio dispersivo del 1997.
6) eccessivita? della pena.
In prossimita? della udienza, in data 14 giugno 2010, il ricorrente ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi, aventi peraltro contenuto identico a quelli del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore generale in udienza ha sollevato eccezione di legittimita? costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.257 in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella Legge di Delegazione 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. a), b), e), f), i). In sostanza rileva che, mentre i principi e criteri direttivi cui il Governo avrebbe dovuto attenersi miravano a garantire la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento dell?ambiente, con piu?
elevati livelli di tutela e con riduzione di danni ambientali, l?art. 257 cit. avrebbe introdotto una disciplina meno efficace e meno garantista per l?ambiente di quella precedentemente dettata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51. E cio?: a) perche? l?art. 51 bis puniva non solo chi cagiona l?inquinamento ma anche ?un pericolo concreto ed attuale di inquinamento?, mentre l?art. 257 punisce solo chi cagiona l?inquinamento; b) perche? l?art. 257 richiede l?inquinamento con il superamento delle condizioni soglia di rischio, condizione questa non richiesta dall?art. 51 bis;
c) perche? l?art. 51 bis richiede che il soggetto non provveda alla bonifica secondo il procedimento di cui all?art. 17, mentre l?art. 257 richiede che il soggetto non provveda alla bonifica in conformita? del progetto approvato dalla autorita? competente nell?ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e segg..
Rileva il Collegio che la proposta questione di legittimita?
costituzionale e? nel presente giudizio irrilevante. E difatti, quanto al profilo sub a), l?imputato e? accusato di avere provocato l?inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee e non solo il pericolo di inquinamento, sicche? risponde anche ai sensi dell?art. 257. Quanto al profilo sub b), l?imputato e? accusato di aver cagionato diversi superamenti (l?ultimo nel febbraio 2008) delle concentrazioni soglia di rischio per l?accumulo e l?immissione in falda di cromo esavalente. Quanto al profilo sub c), il giudice del merito, con interpretazione che questa Corte condivide, come si vedra?, ha ritenuto che anche ai sensi del sopravvenuto art. 257 il reato e? integrato allorche? il responsabile dell?inquinamento impedisce di predisporre e di realizzare la bonifica gia? attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione. I comportamenti addebitati all?imputato, pertanto, sono punibili sia ai sensi dell?art. 257 sia ai sensi dell?art. 51 bis. Del resto, parte della condotta contestata si e? verificata sotto la vigenza dell?art. 51 bis e nessuno ha mai eccepito che tale condotta o parte di essa sia stata depenalizzata per effetto della sostituzione dell?art. 51 bis con l?art. 257.
Cio? premesso, il Collegio ritiene che i motivi di ricorso siano infondati.
Quanto al primo motivo, va rilevato che appare incensurabile la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha ritenuto che anche l?imputato avesse commesso il reato in questione, sia per avere provocato l?inquinamento sia per avere omesso di ottemperare al piano di caratterizzazione. Il giudice invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che l?inquinamento non si era esaurito negli anni precedenti la nomina del AN\ come amministratore della societa?, ma si era protratto nel tempo, fino al febbraio 2008, quando i periodici monitoraggi avevano accertato recenti superamenti dei valori di soglia di rischio. Il giudice di merito ha anche accertato che questi inquinamenti del febbraio 2008 erano comunque riconducibili alla responsabilita? dell?imputato, quand?anche per ipotesi fosse stata esatta la tesi della difesa secondo cui non si sarebbe trattato di un nuovo sversamento del cromo nel corso del procedimento produttivo, ma di un dilavamento dello stesso accumulatosi nel sottosuolo negli anni precedenti, operato dalle acque meteoriche o dall?innalzamento della falda acquifera. E cio?
perche?, anche in tale ipotesi, l?attuale rilascio del cromo esavalente derivava pur sempre dalla presenza di una sorgente attiva contaminante situata all?interno dell?area dello stabilimento della Cromo Friuli dovuta al pregresso accumulo di metallo nel sottosuolo e pertanto costituiva comunque un inquinamento in atto ascrivibile allo amministratore della societa?. In altre parole il giudice del merito ha ritenuto plausibilmente che l?inquinamento proveniente dall?area all?interno dello stabilimento non era cessato prima che il AN\ assumesse la carica di amministratore, ma si era protratto nel tempo almeno fino all?ultimo superamento dei limiti di soglia avvenuto nel febbraio 2008, sicche? era riconducibile anche al diretto comportamento colposo dell?attuale ricorrente, che aveva comunque colposamente omesso di eliminare la sorgente attiva contaminante presente nel suo stabilimento.
Il giudice del merito ha anche rilevato che l?imputato aveva persistito nel comportamento omissivo consistente nel non dare attuazione al piano di caratterizzazione approvato sin dal 24.8.2004 e la cui esecuzione era stata imposta anche con ordinanza del comune del 31.12.2004, specificando inoltre che l?attuazione del piano avrebbe comunque consentito proprio di verificare la tesi della accumulazione del cromo nel sottosuolo e di approntare le relative soluzioni. Di conseguenza, risulta provato sia che l?imputato ha cagionato l?inquinamento, sia che si e? verificata la condizione di punibilita? a contenuto, » negativo dell?omessa bonifica prevista dall?art. 257.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che il giudice del merito ha appunto ritenuto in fatto che l?imputato aveva cagionato l?inquinamento del sottosuolo e delle acque del febbraio 2008, se non altro con un comportamento colposo consistente nel non eliminare il deposito di cromo accumulatosi all?interno dell?area dello stabilimento e suscettibile di ulteriori dilavamenti. Esattamente, poi, il giudice ha ritenuto che il piano di caratterizzazione continuava ad essere valido ed efficace e che quindi persisteva l?obbligo dell?attuale amministratore della societa? di darvi attuazione, il che invece nella specie non era avvenuto. E? appena il caso di osservare che e? irrilevante la circostanza che il piano di caratterizzazione sia stato notificato al precedente amministratore, dal momento che esso doveva comunque essere adempiuto da chiunque si trovasse ad essere amministratore della societa?, tanto piu? nel caso in esame in cui sono stati accertati ulteriori inquinamenti avvenuti dopo il 2005 e fino al 2008 mentre era amministratore il AN\. Il giudice del merito, poi, anche qui con apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato la presenza di un nesso di causalita? tra l?inquinamento rilevato ed il ciclo produttivo della Cromo Friuli, perche? il superamento dei valori di soglia in falda era stato accertato solo nei peziometri posti nell?area dello stabilimento o a valle di esso e non in quelli a monte e perche? le ispezioni avevano escluso inquinamenti da cromo provenienti dall?unica altra industria di cromatura della zona entrata in attivita? solo nel 1997. Per le stesse ragioni e? infondato anche il terzo motivo. L?imputato invero era comunque tenuto a provvedere alla bonifica del sito, e quindi ancor prima all?attuazione del piano di caratterizzazione, in quanto responsabile della societa? all?interno del cui stabilimento si era verificato l?inquinamento ed anzi era ancora presente la sorgente attiva contaminante. L?imputato in ogni caso e? stato ritenuto in fatto responsabile dell?inquinamento verificatosi nel febbraio 2008. Non e? poi censurabile la tesi del giudice del merito che ha ritenuto configurabile il reato in questione allorche? il soggetto ?non provvede alla bonifica in conformita? al progetto approvato dall?autorita? competente nell?ambito del procedimento di cui all?art. 242 e segg.?, anche qualora il soggetto, come nel caso di specie, addirittura impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica. Non si tratta di non consentita interpretazione estensiva in malam partem o di applicazione analogica della norma penale incriminatrice, ma dell?unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all?art. 3 Cost. Invero, come esattamente rilevato dal giudice del merito, sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un soggetto che da esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto di bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione cosi? ostacolando ed impedendo la stessa formazione del progetto di bonifica. Il quarto motivo propone una censura in fatto ed e? comunque infondato perche?, come gia? rilevato, il giudice del merito, con un apprezzamento di fatti adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato la sussistenza di un nesso di causalita? tra l?inquinamento della falda (anche quello avvenuto nel 2008) e l?impianto produttivo della Cromo Friuli. Il quinto motivo e? infondato perche? il giudice del merito ha accertato in fatto che l?inquinamento e? proseguito fino al febbraio 2008, quando si e? avuto l?ultimo superamento dei limiti, sicche?
correttamente ha ritenuto che la prescrizione dovesse iniziare a decorrere da questa data.
Il sesto motivo e? inammissibile costituendo una censura in fatto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara irrilevante la proposta eccezione di legittimita?
costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010