Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2010, n. 35774
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Sentenza 2 luglio 2010

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Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006, la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica deve ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2010, n. 35774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35774
    Data del deposito : 2 luglio 2010

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