Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.
Commentario • 1
- 1. Parte civile non impugnanteRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 20343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20343 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 29/01/2015
Dott. LAPALORCIA G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 356
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 18460/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AM N. IL 19/01/1965;
avverso la sentenza n. 193/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Scafati A.;
udito il difensore avv. Manfellotto R. e Iadecola G.. RITENUTO IN FATTO
1. RO ME è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 17-10-2013, in riforma, su appello del PG, di quella assolutoria del Tribunale di Isernia in data 21.12.2012, del reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. per avere, nella sua qualità di ufficiale giudiziario, attestato falsamente, nella relata di notifica all'avv. Di DO Giovanni di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che il destinatario aveva rifiutato di riceverne copia.
2. La corte territoriale, a fronte dell'assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, riteneva non plausibile, anche alla luce del comportamento successivo dell'imputato, che questi avesse potuto intendere come un rifiuto puro e semplice di ricevere l'atto il rifiuto oppostogli dall'avv. Di DO di far figurare la notifica come avvenuta qualche giorno prima, il 29-4- 2006, data indicata dal richiedente come ultima utile per la tempestività dell'opposizione (testi Di DO e avv. CU e Di LL).
3. Il ricorso proposto dal difensore si affida a quattro motivi.
4. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b) per essere stato ritenuto irrevocabile l'accertamento della sussistenza del fatto ascritto non avendo l'imputato proposto ricorso principale ne' incidentale sulla formula assolutoria, benché l'art. 597 citato stabilisca, in caso di appello del PM, la completa devoluzione al secondo giudice del thema decidendum ivi compreso il potere di prosciogliere per causa diversa.
5. Secondo motivo: vizio di motivazione in punto di ritenuta maggior attendibilità della p.o. e dei testi dell'accusa sulla sola scorta dei verbali, senza rinnovazione del dibattimento, in violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, da un lato non essendo la valutazione della corte molisana dotata di forza persuasiva superiore rispetto alla valutazione del primo giudice, tale da far superare ogni ragionevole dubbio, dall'altro nonostante si vertesse in una situazione del tutto simile a quella oggetto della nota sentenza CEDU Dan
contro
Moldavia.
6. Terzo motivo: violazione dell'art. 576 c.p.p. per essere stata emessa condanna civile in assenza di impugnazione della parte civile trascurando lo sganciamento della posizione della parte civile da quella del PM attribuita dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. U, 27614/2007) alla legge n. 46/2006 che ha riformato l'art. 576 c.p.p.. 7. Il quarto motivo si articola in due censure.
8. La prima: vizio di motivazione, travisamento, omesso esame di prove evidenziate nella sentenza di primo grado. Il ricorrente mette a confronto le motivazioni - quasi integralmente riportate - delle sentenze di primo e secondo grado per affermare che quella impugnata non avversa l'altra in modo persuasivo in quanto a) travisa completamente una risultanza (la richiesta in ufficio degli effetti del rifiuto di ricevere la notifica, che non fu fatta dal TA, ma dalla collega UO, alla Porfirio, funzionario UNEP); b) da per certi fatti che non lo sono, quali 1) la convinzione dell'imputato che la notifica effettuata il 2 maggio fosse tardiva (perché non fece nulla per nascondere che la notifica era avvenuta quel giorno), 2) la sua convinzione dell'esigenza di tentare di retrodatare la notifica affinché fosse tempestiva (mentre il mancato reperimento del destinatario il giorno di sabato 29/4 gli avrebbe consentito di perfezionare il procedimento di notifica il 2 maggio, primo giorno non festivo successivo, secondo la giurisprudenza della cassazione civile e costituzionale sull'unitarietà di quel procedimento), 3) l'omessa immediata comunicazione alla cancelleria, valorizzata quale elemento di prova della consapevolezza del falso (mentre costituisce errore di diritto che l'avviso di interposta opposizione debba avvenire contestualmente;
c) ignora la ricostruzione del significato dei comportamenti dell'avv. Di DO successivi al fatto significativi della sua malafede e del suo intento di ottenere la formula esecutiva del decreto sull'assunto della mancata notifica, da lui rifiutata, dell'atto di opposizione. Ricostruzione plausibile almeno quanto quella della corte territoriale che dunque non supera il ragionevole dubbio, anche perché la prima è confortata dalle testimonianze UO, LI e LO, disinteressate, mentre le testi dell'accusa sono state illogicamente ritenute attendibili benché rispettivamente moglie e praticante della p.o..
9. Seconda censura del quarto motivo: vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità della p.o., da cui è affetta anche la sentenza di primo grado, per omessa considerazione delle contraddittorietà della teste di riscontro, avv. CU, moglie dell'avv. Di DO.
10.11 quinto motivo, proposto in via di subordine, denuncia violazione di legge essendo il falso grossolano, inutile ed innocuo perché la notifica era comunque tempestiva.
11. La difesa TA ha depositato in data 9-1-2015 brevi note difensive con le quali ribadisce il mancato rispetto delle regole alle quali deve attenersi il giudice di secondo grado che riformi la pronuncia di primo grado (obbligo di motivazione rafforzata) e la mancata considerazione delle testimonianze LI e UO. 12. La parte civile ha depositato memoria difensiva il 13-1-2015 con la quale, premessi alcuni dati fattuali acclarati da entrambi i giudici di merito (erronea convinzione che l'atto di opposizione dovesse essere notificato entro il 29/4; omissione della notifica dopo il rifiuto del Di DO), deduce 1) insussistenza della violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b) avendo comunque il giudice di secondo grado esteso la valutazione all'intero fatto reato;
2) insussistenza della violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU perché nella specie mancava uno dei due requisiti, quello della necessità di una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni, avendo entrambi i giudici ritenuto attendibili Di DO, CU e Di LL e irrilevante LO;
3) insussistenza della violazione dell'art. 576 c.p.p.; 4) inammissibilità del ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione della quale lo stesso ricorrente non assume la manifesta illogicità limitandosi a prospettare una diversa valutazione delle prove, altrettanto plausibile;
5) insussistenza del falso non punibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato laddove lamenta violazione di legge per avere la corte territoriale ritenuto, nella motivazione, l'irrevocabilità dell'accertamento della sussistenza del fatto ascritto a seguito della mancata proposizione da parte dell'imputato di ricorso principale o incidentale sulla formula assolutoria.
2. Invero l'art. 597 c.p.p. conferisce all'appello del PM effetto pienamente devolutivo al giudice di secondo grado del thema decidendum, ivi compreso il potere di prosciogliere per causa diversa, con attribuzione, quindi, al giudice ad quem di ampi poteri decisori, con la conseguenza, da un lato, che l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica;
dall'altro che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato (Cass. Sez. U, 33748/2005, Mannino).
3. Il giudice di secondo grado è quindi incorso in un errore di diritto quando ha sostanzialmente ravvisato, nella mancata proposizione da parte dell'imputato di ricorso principale o incidentale sulla formula assolutoria, un caso di giudicato parziale, che invece si verifica soltanto nell'ipotesi di annullamento parziale di cui all'art. 624 c.p.p. con riferimento alle disposizioni non annullate.
4. L'errore si è risolto peraltro nella mera enunciazione teorica di un principio di diritto erroneo, restando privo di influenza sulla decisione in quanto la corte molisana ha comunque proceduto alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla valutazione della sua consistenza giuridica.
5. Il motivo in questione, considerato isolatamente dagli altri, è però generico essendo privo dell'indicazione delle ragioni per le quali l'imputato avrebbe dovuto essere assolto con formula diversa. 6. È invece infondato il secondo motivo che denuncia violazione di legge per mancata rinnovazione dell'assunzione delle prove orali invocando giurisprudenza comunitaria (Corte EDU 5-7-2011, Dan
contro
Moldavia, cui ora si aggiunge Corte EDU 4-6-2013, Hanu
contro
Romania) che si riferisce, però, al caso, estraneo - per quanto si dirà oltre - a quello in esame, nel quale il ribaltamento in secondo grado della sentenza assolutoria si basa su un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative.
7. Il quarto ed il quinto motivo richiedono, per ragioni logico- sistematiche, priorità di trattazione rispetto al terzo, attinente alle statuizioni civili.
8. La prima delle censure in cui si articola il quarto motivo è infondata.
9. Premesso che questa parte del ricorso ruota intorno all'assunto che la ricostruzione difensiva sarebbe plausibile almeno quanto quella condivisa dalla corte territoriale, così essendo idonea ad insinuare il ragionevole dubbio sulla sussistenza del fatto penalmente rilevante, si osserva che, contrariamente all'assunto dell'impugnante, è proprio l'accostamento sinottico delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado a dar conto dell'esattezza del giudizio di assoluta inverosimiglianza, espresso dalla corte territoriale, del dubbio del primo giudice circa la sussistenza del dolo del falso.
10. Non è quindi addebitabile a detta corte, contrariamente a quanto sostenuto nelle note difensive nell'interesse dell'imputato, il mancato rispetto dell'onere di motivazione rafforzata che incombe al giudice di secondo grado il quale ribalti il precedente verdetto assolutorio dal momento che è, invece, ineccepibile, in quanto conforme alle regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit, la valutazione dell'implausibilità della conclusione del primo giudice che -muovendo dalla premessa, incontestabile anche per quanto oltre si dirà, che l'avv. Di DO (le cui dichiarazioni sono avvalorate da quelle della moglie e della praticante di studio) aveva motivato il rifiuto di ricevere la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto l'ufficiale giudiziario, il 2-5-2006, ne chiedeva la retrodatazione al 29-4-2006 - aveva ritenuto giustificato che il TA potesse aver inteso tale atteggiamento come un rifiuto puro e semplice di ricevere la notifica.
11. Infatti, mentre il rifiuto di una notifica retrodatata era giusto e motivato, quello puro e semplice di riceverla - tesi sostenuta soltanto dall'imputato - sarebbe stato del tutto inspiegabile giacché, in quel momento, anche l'avv. Di DO riteneva tardiva la notifica in data 2-5-2006, e dunque non aveva alcuna ragione, come sottolineato anche dal giudice di primo grado, per rifiutarla posto che la tardività di essa avrebbe inevitabilmente determinato, nell'ottica comune a lui e al TA, l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo che riguardava un credito personale del Di DO. 12. Senza contare che, come pure rilevato nella sentenza impugnata in conformità a criteri di logica, l'ufficiale giudiziario, se di rifiuto puro e semplice del destinatario dell'atto si fosse trattato, non avrebbe dovuto avere alcuna ragione di non redigere immediatamente la relata di notifica negativa. Mentre ciò non fece in quanto non appose alcuna notifica ma riprese con sè l'atto da notificare, come risulta dalla sentenza di primo grado citata nel gravame.
13. Il ricorrente, nel sostenere che la decisione di secondo grado non contrasterebbe efficacemente quella del primo giudice, non considera in primo luogo che non è ravvisabile il dedotto travisamento della prova in quanto la corte molisana, mentre non ha precisato la provenienza - se dall'imputato, o dalla collega UO - della richiesta alla dirigente dell'ufficio, LI, di informazioni circa gli effetti del rifiuto di ricevere la notifica, ha comunque evocato tale richiesta, che peraltro riveste, nell'economia della decisione, un ruolo marginale, del tutto incidentalmente.
14. In secondo luogo sostiene infondatamente che la sentenza dia per certi fatti che tali non sono.
15. Infatti la tesi della convinzione dell'imputato, condivisa dal dirigente del suo ufficio AN il quale aveva insistito affinché la notifica fosse effettuata il 29 aprile, che solo così essa sarebbe stata tempestiva, logicamente ritenuta nella sentenza di primo grado sulla base dei plurimi accessi inutilmente effettuati dall'imputato presso lo studio del Di DO nella giornata del 29 aprile (un sabato), non è superata dal rilievo che il TA nulla avesse fatto per nascondere che la notifica era avvenuta il 2 maggio, posto che la retrodatazione, per avere qualche speranza di successo, avrebbe dovuto necessariamente avvenire in accordo con il destinatario, accordo non raggiunto per il rifiuto di questi. 16. Nè l'assunto della convinzione dell'imputato, alla base del verdetto di colpevolezza, che occorresse tentare di retrodatare la notifica affinché fosse tempestiva, è neutralizzato dal rilievo del ricorrente che il mancato reperimento del destinatario il giorno di sabato 29/4 non impediva di perfezionare il procedimento di notifica il 2 maggio, primo giorno non festivo successivo al 29/4. Ciò infatti presuppone una conoscenza in capo al TA della giurisprudenza costituzionale sull'unitarietà di quel procedimento e della precedente giurisprudenza della Cassazione Civile che nel gravame è data per scontata mentre evidentemente egli non la possedeva visti i suoi reiterati sforzi per notificare l'atto il 29 aprile.
17. La valorizzazione dell'omessa immediata comunicazione alla cancelleria quale elemento di prova della consapevolezza del falso, poi, non è frutto di errore di diritto. Per quanto infatti occorra distinguere tra la notifica al ricorrente dell'atto di opposizione e la notifica al cancelliere dell'avviso dell'intervenuta opposizione, essendo solo la prima essenziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia l'omessa o tardiva notifica dell'avviso di opposizione al cancelliere, affinché prenda nota sull'originale del decreto depositato in cancelleria, pur costituendo, come osserva il ricorrente, una irregolarità, non è tuttavia priva di conseguenze potendo dar luogo ad inconvenienti, quale, ad esempio, il fatto che, se all'ufficio non risulta essere stata proposta opposizione (nonostante la rituale notifica di essa), il decreto potrebbe essere dichiarato esecutivo. Segue che è stato giustamente valorizzato, come sintomo della non linearità della condotta del prevenuto e quindi come ulteriore elemento di conferma della consapevolezza del falso, il ritardo nella notifica dell'avviso alla cancelleria.
18. Neppure è esatto che il giudice di secondo grado abbia ignorato comportamenti dell'avv. Di DO successivi al fatto significativi della sua malafede in quanto volti ad ottenere la formula esecutiva del decreto sull'assunto della mancata notifica dell'atto di opposizione. Invero la circostanza che questi, per come ricostruito nel ricorso, non avendo più visto il TA neppure dopo aver scoperto, lo stesso 2 maggio, che l'atto non era scaduto ma scadeva quel giorno, si fosse attivato ai fini dell'irrevocabilità del decreto, non è sintomatico di mala fede, ne' tanto meno reca acqua al mulino della difesa dell'imputato che pretende di trarne supporto alla plausibilità della propria ricostruzione secondo la quale l'avvocato aveva rifiutato l'atto che riteneva scaduto "per il motivo recondito di paralizzare l'opposizione", per la contraddizione interna a tale assunto. Se l'atto fosse scaduto o comunque l'avv. Di DO lo avesse ritenuto tale, l'opposizione sarebbe stata inutile con o senza la notifica di esso, quindi il rifiuto di questa non avrebbe avuto ragion d'essere.
19. Nè è logicamente sostenibile che la ricostruzione difensiva avrebbe plausibilità almeno pari a quella della corte territoriale in quanto sostenuta dalle testimonianze citate nel ricorso. 20. Infatti esse sono inidonee al fine perseguito perché quelle della UO e della LI sono de relato dal TA e quindi non possono costituire riscontro alla tesi dell'imputato, quella della LO non è idonea a superare i contributi della moglie (avv. CU) e della praticante (Di LL) dell'avv. Di DO, che avvalorano la tesi accusatoria, dato che la LO, come già evidenziato dal primo giudice, non fu presente all'intero incontro tra Di DO e TA, non potendo quindi smentire che le predette avessero presenziato o comunque avessero percepito la richiesta dell'imputato di retrodatazione della notifica, come del resto indirettamente confermato dal fatto, risultante dalla sentenza di primo grado, che, quando la LI aveva suggerito all'imputato di contattare l'avv. Di DO al cellulare della moglie, il TA aveva appreso da quest'ultima che si trovava con il marito in tribunale, dove appunto il prevenuto si era recato, plausibilmente trovando entrambi, oltre alla praticante di studio.
21. Nè ha maggior fondamento la seconda censura del quarto motivo che investe, sotto lo specifico profilo del vizio di motivazione, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della p.o. che sarebbero contraddette da quelle della moglie.
22. Non solo infatti la valutazione è stata espressa concordemente nelle due sentenze di merito, il che conferma la condanna non è stata basata su una diversa valutazione del testimoniale, ma l'addebito di contraddittorietà con la deposizione dell'avv. CU attiene a particolari successivi al fatto e di secondaria importanza.
23. Non maggiormente fondata è la doglianza di cui al quinto motivo, proposto in subordine per denunciare violazione di legge per grossolanità, e comunque inutilità ed innocuità del falso, essendo comunque la notifica tempestiva.
24. Tale assunto oblitera infatti che l'elemento oggettivo del falso ideologico del PU è costituito, tra l'altro, dall'attestazione che siano state da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese o dall'alterazione di dichiarazioni da lui ricevute, quest'ultima nella specie indiscutibilmente sussistente avendo l'imputato, quale ufficiale giudiziario, alterato il rifiuto del destinatario di ricevere la notifica retrodatata qualificandolo rifiuto puro e semplice di riceverla.
25. Maggior attenzione merita il terzo motivo che denuncia violazione dell'art. 576 c.p.p. per essere stata emessa condanna civile in assenza di impugnazione della PC.
26. Sul punto si registra, nella giurisprudenza di questa corte, l'affermazione da parte delle sezioni unite penali del principio, che ribalta le conclusioni raggiunte nel 1998, secondo cui il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002 - dep. 11/09/2002, Guadalupi, Rv. 222001).
27. Tale principio poggia sul richiamo alle norme che prevedono rispettivamente che "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (art. 76 c.p.p., comma 2), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile
(art. 601, comma 4) e che, se l'appello è proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello può pronunciare condanna "e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597, comma 2, lett. a e b).
28. Si aggiunga che, come le sezioni unite Guadalupi non hanno mancato di evidenziare, l'art. 538 c.p.p., la cui applicazione al giudizio di appello è consentita dall'art. 598 c.p.p., stabilisce che, con la sentenza di condanna, il giudice decide anche sulla domanda civile.
29. Inoltre, a conferma delle conclusioni di cui sopra, va osservato che l'art. 574 prevede che, in caso di impugnazione dell'imputato per gli interessi civili, la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile (Sez. 4, n. 11468 del 25/09/2003 - dep. 11/03/2004, P.G. in proc. Di Lucchio D'Anella, Rv. 227784), principio che non può valere a senso unico.
30. Sulla scia della Guadalupi si segnalano in particolare: Cass. 17386/2003, 22782/2003, 26841/2003, 45982/2003, 11468/2004, 835/2005,
23482/2009, 34542/2009, 16961/2010, 20652/2014. 31. Le difformi, Cass. 21443/2003 e 4356/2013, si pongono entrambe in inconsapevole contrasto con la pronuncia delle sezioni unite. 32. La prima sostiene che la parte civile può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, in caso di assoluzione dell'imputato anche se il pubblico ministero abbia optato per l'accettazione della decisione, oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il P.M. attivi l'impugnazione nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali.
33. La seconda assume che la parte civile la quale ometta di impugnare la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato, successivamente riformata con la condanna dell'imputato su appello del solo pubblico ministero, non può avvalersi del gravame proposto da quest'ultimo, in quanto l'omesso esercizio del diritto di impugnazione determina acquiescenza alla decisione pregiudizievole. 34. Assunti che trascurano entrambi, senza contestarle, le argomentazioni favorevoli all'opposta conclusione, mentre la tesi del passaggio in giudicato della decisione sugli interessi civili in caso di mancata impugnazione della parte civile della sentenza di assoluzione dell'imputato, collide con la possibilità della parte civile, prevista dall'art. 651 c.p.p., di far valere in sede civile la condanna dell'imputato intervenuta in secondo grado. 35. Al rigetto del ricorso segue il carico delle spese del procedimento e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese in favore della parte civile liquidate in Euro 2500, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015