Articolo 32 ter del Codice penale
Articolo 32 bisArticolo 32 quater
Versione
15 dicembre 1981
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Versione
14 giugno 2015
Art. 32-ter.

(Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione).

L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a ((cinque)) anni.
Entrata in vigore il 14 giugno 2015
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