Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2013, n. 26268
CASS
Sentenza 28 marzo 2013

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Massime4

Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.

La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta. (Fattispecie in cui il difensore della querelante aveva incaricato per il deposito, indicandola per iscritto, una persona appartenente al suo studio professionale).

Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria.

La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2013, n. 26268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26268
Data del deposito : 28 marzo 2013

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