Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 4
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta. (Fattispecie in cui il difensore della querelante aveva incaricato per il deposito, indicandola per iscritto, una persona appartenente al suo studio professionale).
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria.
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2013, n. 26268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26268 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
26268/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Ernesto Lupo Presidente - Sent. n. sez. 9 CC 28/03/2013 Aldo Grassi R.G.N. 16519/2012 Secondo Libero Carmenini Alfredo Maria Lombardi Arturo Cortese Glovanni Conti Massimo Vecchio Maurizio Fumo Relatore - Rocco Marco Blalotta ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL UR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07/03/2012 del Tribunale di Bologna visti gll att, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maurizio Fumo;
udita il Pubblico Ministera, in persona dell'Avvocato generale Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. AITENUTO IN PATTO 1. Il Tribunale di Bologna, sezlone impugnazioni cautelari penali, con ordinanza del 7 marzo 2012, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso || 13 febbraio precedente dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente ad oggetto il sito web www.garantedelcarcere.it, nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di UR AL, indagato con riferimento al delitto di diffamazione, aggravato al sensi del commi primo e terzo cell'art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione dell'avv. ES Bruno, nominata dal Comune di Bologna quale garante de dintti del detenuti, cui || AL, secondo la tesi di accusa, aveva addebitato una condotta scorretta, in quanto ella avrebbe utilizzato la funzione pubblica sopraindicata per trarne ublità personali e professionali, essendo la Bruno avvocato penalista.
2. Il Tribunale bolognese è giunto alla decisione sopraindicata dopo aver rigettato una sene di eccezioni in rito, prima tra esse, quella relativa alla inefficacia del decreto di sequestra preventivo, a causa della mancata trasmissione degli atti, da parte dell'autorità procedente, entro Il termine di cinque gloral;
Invero, veniva precisato che il Tribunale aveva richiesto gli atti al procedente Pubblico ministero in data 24 febbraio 2012 e che detti atti erano però pervenuti al giudice del riesame solo in data 1° marzo 2012. 2.1. Altre censure in rito erano relative alla pretesa tardività delle querele, e alla denunziata invalidità delle stesse in quanto depositate da persona a tanto non autorizzata.
3. Nel merito, il collegio cautelare aveva ritenuto sussistente il fumus con riferimento a una serie di articoll comparsi in rete, con i quali secondo la lettura che ne veniva data la querelante era accusata dal AL di aver strumentalizzato . "Incarico ricevuto dal Comune di Bologna, per incrementare la propria clientela.
3.1. La stessa inoltre, sempre secondo quanto era possibile leggere sul web, avrebbe avuto la possibilità di fare ingresso nella casa circondariale bolognese in virtù di un *permesso permanente, conferitole dal magistrato di sorveglianza, al di fuori di quanto previsto dall'ordinamento.
3.2. Il periculum in mora era ravvisato nel fatto che il AL non aveva rimosso, per lungo tempo, gli articoll denigratori, dimostrando, In tal moco, una ben radicata Intenzione di curarne la diffusione via internet. 2 4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, articolando nove motivi di doglianza. a) Violazione di legge processuale in ragione della non dichiarata perdita di efficacia del provvedimento al sequestra, dal momento che gli atti erano giunti al giudice del riesame il sesto giorno dopo la richiesta;
invero la richiesta, come premesso, fu avanzata il giorno 24 febbraio 2012, ma gli atti pervennero solo il successivo primo marzo, vale a dire sel glomi dopo, essendo || 2012 anno bisestile. Al proposito, Il ricorrente contesta la giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento del tribunale bolognese. b) Violazione di legge in mento alla validità delle querele, In quanto depositate da persona non ritualmente incaricata, atteso che, anche ipotizzando che l'incarico In questione possa essere conferito oralmente, detto conferimento dovrebbe comunque risultare, quantomeno, dal verbale di ricezione, nel corpo del quale II presentatore dovrebbe dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere stato espressamente Incaricato, sla pure oralmente. Ciò è quanto non è accaduto. In merito, la motivazione del gludice cautelare è illogica, in quanto si sostiene che il difensore della Bruno, avv. Maruzzi, aveva conferito per scritto l'incarico a persona appartenente al suo studio (dott. La Muscatella), il che, evidentemente, sta a provare che non era stato conferito l'incarico orale in incertam personam. c) Vizio di motivazione in ordine alla dedotta tardività delle querele. Il collegio cautelare non chiarisce il suo pensiero in ordine al momento consumativa del reato, che, per costante giurisprudenza di legittimità, va posto nel goma in cui i. messaggio denigratorio viene immesso in rete. Tanto premesso, poiché risultano almeno due date corte, vale a dire: 23 ottobre 2009, giorno in cui il ricorrente fu sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ordine degli avvocati di Bologna (anche perché la querelante aveva lamentato la permanenza in rete degli articoli diffamatori, pur essendo II suo mandato scaduto da tre mesi), || 31 luglio 2010, giorno in cui la querelante non ottenne la proroga dell'incarico dal Comune della predetta città, ne consegue che testi asseritamente diffamatori debbono necessariamente essere stat Inseriti sul sito web tra 23 luglio 2009 (o data prossime allo stesso glorno) e il 31 luglio 2010. d) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto contestato, atteso che il ncorrente si è imitato a segnalare l'oggettivo conflitto di interessi e la conseguente causa di incompatibilità in capo all'avv. ES Bruno. Al riguardo, il Tribunale bolognese ha confuso I concetto di aggettiva conflitto di interessi con 3 ر و quello di interessi privati in atti d'ufficio. Risulta inoltre rispondente al vero che la presunta persona offesa poteva accedere in carcere in forza di autorizzazione permanente, rilasciata con procedura contra legem. e) Vizio di motivazione in ordine alla erronea esclusione della sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, atteso che il collegio cautelare arbitrariamente ha riteruto di ravvisare nei testi immessi in rete messaggi allusivi c Informazioni riferibill a fatti non realmente accaduti, laddove II AL s è limitato a sottolineare il duplice, incompatibile ruolo assunto dalla collega ES RU, nonché l'accesso sine titulo della stessa al carcere, e il conseguente conflitto di interessi come sopra indicato. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle integrazioni delle denunce-querele presentate dal difensore della querelante, atteso che esse comunque fanno riferimento a contenuti pubblicati sul sito sopraindicato. g) Vizio di motivazione in ordine al fatto che il Collegio cautelare non ha mai chiarito quali, In concreto, fossero le affermazioni allusive o denigratorie che, direttamente o indirettamente, attribuivano alla querelante la strumentalizzazione della sua funzione pubblica, allo scopo di aumentare il suo giro d'affari. h) Vizio di motivazione in ordine al fatto che il sequestro non fu limitato al soli fogli elettronici in cul erano pubblicate le notizie ritenute diffamatorie, atteso che non vi era alcuna necessità di sequestrare l'intero sito web e che la giustificazione addotta è meramente pretestuosa. Invero, il sequestro preventivo del sito non può essere utilizzato per impedire la diffusione di documenti non ritenuti diffamatori. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, atteso che, fin quando non fu eseguito un primo sequestro preventivo, nel 2008 (provvedimento, per altro, annullato con rinvio dalla Corte di cassazione), non vi erano, in rete, riferimenti a contenuti diffamatori, I quali, infatti, secondo la stessa Bruno, sono stati immessi in internet solo dopo il (primo) sequestro del sito e la sua riapertura nel 2010. Peraltro risulta per tabulas che l'indagato aveva richiesto al legale della querelante quali fossero le frasi ritenute diffamatorie, allo scopo di poterle rimuovere, senza ricevere adegusta risposta. Ciò emerge, per la prec slone, oltre che dagli atti del procedimento, anche da quanto pubblicato sullo stesso sito, poi oggetto di sequestro.
5. Il ricorso è stato assegnato alla QU EZ penale che, con ordinarza del 18 gennaio 2013, ha, innanzitutto, ricordato come già in precedenza, era stato rilevato contrasto in relazione alla questione posta con la prima censura, tanto che, 4 per ben que volte, I relativi ricorsi erano stati rimessi alle Sezioni Unite (che, tuttavia, non avevano avuto modo di affrontare il problema, atteso che, la prima volta, una cuestione preliminare in rito aveva loro impedito di entrare nel merito;
la seconda, essendo stati dissequestrati medio tempore i beni in precedenza oggetto di sequestro, era sopravvenuta una evidente carenza di Interesse, che aveva determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso).
5.1. Tanto premesso, la QU EZ ha osservato che il contrasto permane. sulInvero, da un lato, si pone la glurisprudenza largamente maggioritar a, che - presupposto che la modifica legislativa introdotta con la legge & agosto 1995, n. 332, ha riguardato le sole misure cautelari personali ritiene che il provvedimento ablativo non perda efficacia, anche nel caso in cui gli atti non siano trasmessl tempestivamente al tribunale del riesame (che quindi potrebbe anche richiedere una integrazione documentale); dall'altro, va rilevata una recente pronunzia della Terza EZ penale che ha affermato un contrario Indinzzo Interpretativo, in base al quale la perentorietà del termine entro il quale gli atti devono pervenire al Collegio cautelare caratterizza, tanto || procedimento di rlesame, relativo alle misure cautelari personall, quanto il procedimento relativo a quelle reali, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento (di qualsiasi provvedimento cautelare) in caso di ritardata trasmissione degli atti.
6. Il Primo Presidente, con decreto in data 7 febbraio 2013, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione posta con la prima censura, la quale ha determinato la Пmessione del ricorso alle Sezioni Unite, deve essere correttamente formulata come segue: *se, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, sta applicabile il termine perentorio di cinque glami, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen, (con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento in caso di violazione) per la trasmissione degli atti al tribunale».
2. Al proposito va osservato che l'art. 324 del codice di rito, che, come è noto, disciplina il procedimento di riesame in tema di misure cautelari reali, non ha subito radicali modificazioni rispetto al suo impianto e al contenuto originari. Invero, se si 5 fa eccezione per il secondo periodo del comma 2 (relativo al deposito in cancelleria dell'avviso della data di udienza per il soggetto richiedente, se diverso dall'imputato/Indagato) e per un inciso di tre parole all'interno del comma 5 (che precisa che il tribunale di desame ha composizione collegiale), esso è rimasto sostanzialmente identico dal 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del codice di procedura penale, a oggi.
2.1. Tale articolo, tuttavia, ha una particolare struttura, in quanto il suo settimo comma rinvia, per contenuto e disciplina, ai commi 9 e 10 del precedente art. 309, commi questi ultimi relativi sia al termine entro il quale gli atti in base ai quali assumere la decisione sullo status libertatis devano pervenire al tribunale, sla al termine entro il quale tale dedsione deve essere assunta. La sanzione processuale per la violazione del primo termine (la perdita di efficacia del provvedimento Impugnato) ė, a sua volta, per le misure cautelari personali, conseguenza di un rinvio che, all'interno del medesimo art. 309, il comma 10 fa al comma 5, che Impone la trasmissione degli atti entro il giorno successivo alla richiesta e *comunque non oltre il quinto. Ebbene, a differenza dell'art. 324, l'art. 309 cod. proc. pen. (disciplinante II Hesame delle misure cautelari personali), così come l'art 310 [disciplinante l'appello cautelare) hanno, nei corsa del tempo, sofferto notevoll modificazioni. Essi, invero, oltre ad aver subito parziale dichiarazione di incostituzionalità (nella parte in cul non prevedono la possibilità che sia valutata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nell'ipotesi in cul sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio: cfr. Corte cost. sent. n. 71 del 1996) e la "precisazione" sulla composizione collegiale dell'organo giudicante, ad opera della medesima legge già citata a proposito dell'art. 324 (legge 16 glugno 1998, n. 188), sono stati profondamente incisi dalla legge 6 agosto 1995, n. 332 (l'art. 309, per vero, anche dalle legg: 23 ottobre 1996, n. 553 e 23 dicembre 1996, n. 652, In tema di competenza territoriale). E proprio sui termini, vale a dire, per quel che qui interessa, riformulando commi 5 e 10, Il legislatore del 1995 è significativamente Intervenuto, "allungando", sis pure in vla subordinate, il termine di trasmissione/ricezione degli att: (sostanzialmente da uno a cinque giorni), ma rendendolo perentorio.
2.2. Invero, nell'impianto originario dell'art. 309, il termine di cui al comma 5 (un giorno per la trasmissione degli atti) era meramente ordinatorio;
per parte sua, comma 3 dell'art. 324, in tema di nesame di misure reali, riproduceva esplicitamente detto termine (e tuttora lo riproduce, essendo, come si diceva, rimasto, sul punto, Immutato). 3. 1 problema sollevato con la prima censura del ricorso, dunque, è essenzialmente un problema di coordinamento tra la lettera dell'art. 324 del codice di rito e quella dell'art. 309 del medesimo codice, cui il primo, come si è visto, rinvia;
problema reso più spinoso dal fatto che, come amplamente premesso, l'articolo con riferimento al quale il rinvio é effettuato (309) ha subito profonde modifiche, mentre immutato è rimasto l'art. 324. La questione, allora, consiste, in sintesi, nello stabilire se tali modifiche abbiano comportato che, anche per quel che attiene al riesame delle misure cautelari reali, il termine per la trasmissione degli atti abbia assunto natura perentoria, con la Inevitabile conseguenza che il suo mancato rispetto deve determinare la perdita di efficacia della misura a suo tempo adottata.
4. La problematica, peraltro, come si è sopra accennato, non viene per la prima volta alla attenzione delle Sezloni unite. Invero, la medesima QU EZ (con ordinanza n. 28539 del 5 giugno 2012, depositata Il successivo 16 luglio) e, ancor prima, la ON EZ (con ordinanza n. 42043 del 23 settembre 2011, depositata il successivo 16 novembre) avevano investito della questione le Sezioni Unite;
e tuttavia il merito di essa non era stato affrontato per le ragioni già sopra specificate.
4.1. Il contrasto di giurisprudenza, che, in ragione del suo perdurare, ha indotto la QU EZ a investire nuovamente le Sezioni unite si è manifestato a seguito della sentenza della Terza EZ penale n. 24163 del 3 maggio 2011 (depositata il 16 giugno 2011), ricorrente WA JL, con la quale si è affermato che *ė abnorme la decisione con cui li Tribunale, in sede di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, nlevata la parziale trasmissione da parte del p.m. degli atti post a fondamento dell'istanza di sequestro, rinvii Il procedimento a nuovo ruolo, al fine di consentire la trasmissione degli atti mancanti, per por fissare l'udienza di trattazione, invece di dichiarare l'inefficacia del provvedimento». L'abnormità, in particolare, consisterebbe nel fatto che | Tribunale avrebbe prorogato un termine perentorio glȧ scaduto.
4.2. Fino ad allora, le diverse Sezioni della Corte non avevano mai dubitato del fatto che, anche dopo le modifiche dell'art. 309 cod. proc. pen., introdotte con l'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, il termine (meramente ordinatorio) dl un 7 giorno per la trasmissione degli atti, previsto per il riesame delle misure cautelari reali, dovesse continuare a trovare applicazione, non potendo viceversa ritenersi esteso alla procedura ex art. 324 cod. proc. pen. Il nuovo dettato dei comml 5 e 10 dell'art. 309 e, dunque, non dovendosi applicare il termine massimo di cinque giorni, con la relativa sanzione processuale della decadenza della misura, In caso di sua inosservanza.
5. In merito, come è noto, avevano già avuto modo di prendere posizione anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25932 del 29 maggio 2008 (depositata il 26 glugno 2008), ricorrente Ivanov, le quali, da un lato, hanno convalidato l'orientamento, sino ad allora seguito dalle sezioni semplici, ribadendo che, in caso di inosservanza, da parte dell'autorità procedente, del termine di anque giomi dalla richiesta di rlesame per la trasmissione degli atti al tribunale, non ha luogo la perdita automatica di efficacia della misura cautelare reale;
dall'altro lato, harno voluto, ad ogni buon conto, precisare che l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé e sempre, l'automatica caducazione della misura, dovendosi, In ogni caso, sottoporre alla così detta "prova di resistenza" il provvedimento cautelare, in modo da apprezzare, al fini della sua adozione, il grado di rilevanza degli elementi non trasmessi o trasmessi intempestivamente, se posti a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali ben potrebbero essere, da soli, sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo. Ebbene la prima affermazione è stata fondata sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen al riesame delle misure reali, atteso che detto comma, dettato per le misure cautelari personall, esplicitamente prevede, dopo l'Intervento legislativo del 1995 - In caso di inosservanza del predetto termine la loro perdita di efficacia. Ciò in quanto Il ricordato comma 5 non è richiamato dall'art. 324, comma 7 del codice, in tema di misure reall. Tale affermazione, come premesso, ha rappresentato esplicita conferma della concorde giurisprudenza che, anche in epoca immediatamente successiva alle interpolazioni operate sul testo dell'art. 309 cod. proc. pen. dalla legge n. 332 del 1995, aveva affrontato il problema della valenza del rinvio operato dal comma 7 dell'art. 324 al comma 10 dell'art. 309 del codice di rito, sostenendo che la modifica apportata dalla legge predetta (e i conseguenti effetti caducaton) fossero limitati al solo procedimento di riesame delle misure cautelari personall.
5.1. Infatti, già con la sentenza n. 639 del 9 febbraio 1996, D'Angiolella, la Terza EZ ebbe modo di affermare che, se, dall'esame del Titolo primo, oggetto B della su menzionata novella legislativa, si passa al successivo Titolo secondo, Capo terzo, relativo al regime delle Impugnazioni delle misure cautelari reali, ci si avvede immediatamente che le procedure configurate dall'art. 324 le quali in origine - ricalcavano quasi pedissequamente la disciplina di cui all'art. 309 *non sono state affatto interessate dagli intervenți riformatori del legislatore, cui quella omogeneità di disciplina non poteva sfuggire>.
5.2. Sulla stessa linea Interpretativa, nella medesima Terza EZ: n. 706 del 14/02/1996, Morgera, Rv. 204268; n. 588 del 07/02/1996, Sabbadini, Rv. 204861; n. 79 del 15/01/1997, Alello, Rv. 207885; n. 42506, der 08/10/2002, Scarpa, Rv. 225401. Anche le altre Sezloni, come si diceva, ebbero a condividere tale prientamento {cfr: Sez. 1: n. 5039 del 18/09/1997, Scibilia, Rv. 208968; n. 3392 del 09/06/1998, Voltolini, Rv. 210883; n. 1836 del 04/03/1999, Rocca, Rv. 213065; n. 5966 del 18/12/2001, dep. 2002, Rossini, Rv. 220703; Sez. 2: n. 16922 del 28/02/2003, Laforet, Rv. 224641; n. 6597 del 1602/2006, Pietropaoli, Rv. 233163; Sez. 4: n. 17101 del 21/02/2001, Cutuli, Rv. 219208; Sez. 5: n. 698 del 08/02/1999, Zamponi, Rv. 212862; n. 20274 del 02/04/2003, Di Ponio, Rv. 224544; Sez. 6: n. 2882 del 06/10/1998, Calcaterra, Rv. 212677; n. 4227 del 21/11/2000, Cuomo, Rv. 218898; n. 7827 del 13/12/2000, dep. 2001, Vasco, Rv. 218060).
5.3. D'altronde, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite (con la ricordata sentenza Ivanov), sla la Prima, che la Sesta Sezlone hanno avuto modo di ribadire il differente regime dei termini che caratterizza il procedimento di riesame delle misure cautelari reall rispetto a quelle personall. E invero, la Prima EZ, con la sentenza n. 34544 del 29/03/2011, Gallace, Rv. 250778, ha ripetuto il dictum per cui, nel procedimento di riesame de provvedimenti di sequestro, non è applicabile la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per l'inosservanza del termine di trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, di cui al comma 5 del a stessa norma, poiché l'art. 324 cod. proc. pen., pur dichiarando applicabile al procedimento di nesame della misura del sequestro l'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., non richiama il comma S di tale ultima disposizione. La Sesta EZ, per parte sua, con la sentenza n. 7475 del 21/01/2009, Andreacchio, Rv. 242918, sviluppando uno dei principi di diritto già contenuto nella sentenza Ivanov, ha affermato che, in tema di riesame di misure cautelari reali, l'acquisizione, anche d'ufficio, di informazioni e atti necessari per deliberare su eccezioni in rito eventualmente proposte dalle parti costituisce espressione di un 9 よ dovere funzionale, il cui esercizio è indispensabile per la corretta definizione del procedimento incidentale, specie nel'ipotesi in cui nessuna disposizione normativa preveda un onere di preventiva documentazione a carico della parte, i cui atti vengono contestati. Tale affermazione si giustifica solo se si presuppone il carattere non perentoria del termine entro il quale gli atti devono pervenire al tribunale del riesame (In argomento anche is plù recente sentenza della Terza Sezlone n. 37009 del 07/07/2011, Andriola, Rv, 251392).
6. A tale consolidato orientamento si è contrapposta, come sopra accennato, la sentenza WA OJ della Terza EZ, deliberata dopo la sopra menzionata - e quasi coeva -sentenza Gallace della Prima EZ, ma depositata prima di essa.
6.1. La sentenza WA JL non poteva certamente ignorare, e infatti non ha ignorato, il consolidato onentamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, come premesso, stante Il difetto di coordinamento tra l'art. 324 e l'art. 309 cod. proc. pen., la previsione del termine, ordinatorio e non perentorio, entro il quale deve avvenire la trasmissione degli atti era ed è tuttora Indicato in un giorno (comma 3 dell'art 324) e non di cinque giorni (comma 5 dell'art. 309), con la conseguenza che la sua inosservanza non determina alcun effetto sul termine perentorio per la pronunca del provvedimento, the decorre in ogni caso - dalla rcezione, anche tardiva, degil atți da parte del tribunale. Detto orientamento, tuttavia, essa ha radicalmente contestato.
6.2. Ha Mitenuto infatti la Terza EZ, Innanzitutto, che il predetto orientamento ha l'effetto di vanificare l'esigenza prioritaria realizzata dal legislatore del 1995, vale a dire quella di rendere certo il termine di conclusione del procedimento di rlesame, termine che, anche in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 232 del 1996 della Corte costituzionale, è di complessivi 15 giorni al massimo, a far tempo dal glomo di deposito della richiesta di riesame. LSarebbe allora imagionevole si sostiene far discendere || dies a quo di un termine perentorio dalla scadenza di un termine meramente ordinatorio. Per di più: la decorrenza di detto termine perentorio (stabilito evidentemente a favore di una parte del processo) verrebbe a dipendere dall'osservanza, non sanzionata processualmente, e, quindi dalla discrezionalità se non dal potenziale - arbitno della controparte. Peraltro, le limitazioni della sfera patrimoniale, oggetto del riesame dei provvedimenti di sequestro non hanno secondo quello che si legge nella sentenza 10 WA OJ un rilievo costituzionale inferiore rispetto a quelle relative alla libertà personale e non giustificano, pertanto, un regime meno garantito.
6.3. Se, infatti, è indubbio che il legislatore possa differenziare, meccanismi di garanzia, modulandoli a seconda del rillevo dei diversi interessi costituzionali da tutelare, tuttavia non sembra possibile stabilire un regime intrinsecamente irragionevole, fissando a favore del soggetto richiedente il riesame un termine perentorio del tutto inutile, perché decorrente da un momento non certa, così consentendo una limitazione sine die della sua libertà patrimoniale da parte del pubblico ministero.
6.4. In secondo luogo, si rileva nella sentenza sopra menzionata che la mancata riformulazione dell'art. 324 cod. proc. peri. non è di ostacolo à una (doverosa) interpretazione sistematica, nel senso della perentorietà del termine per la trasmissione degli atti, anche con riferimento al procedimento di rlesame delle misure cautelan reall. Secondo la Terza Sezlone, Infatt, Il richiamo dell'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 10, deve essere interpretato nel senso che il termine di cinque glomi del precedente comma 5, da quest'ultimo richiamato, sla perentorio e si riferisca anche al riesame dei sequestri, ad Integrazione del termine, meramente ordinatorio, di un giorno fissato dall'art. 324, comma 3. La volontà del legislatore del 1995 deve dunque essere ricostruita in vista della eliminazione della anomalia della mancanza di un momento certo per la decorrenza del termine per la decisione sul nesame. Polche detta anomalia era simmetricamente presente, tanto nel regime delle impugnazioni delle misure cautelari personali (art. 309), quanto in quello delle misure cautelari reali (art. 324), appare logico che il "rimedio" riguardi entrambi gli istituti.
6.5. Diversamente ragionando, conclude la sentenza in esame, si dovrebbe ipotizzare che il richiamo dell'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 10, sia - ora - da riteners relativo al testo previgente di tale ultimo comma (il quale non prevedeva la perentorietà del termine per la trasmissione degli ath al tribunale); una simile lettura, tuttavia, contrasterebbe con l'esigenza di un'interpretazione sistematica e sincronica del codice di rito;
un'interpretazione, vale a dire, che banga conto delle disposizioni di una medesima fonte normativa, vigenti in uno stesso momento storico. Tale interpretazione appare, infatti, ben più lineare, anche perché consente di evitare che trovino (contemporaneamente) applicazione due diverse versioni dell'art. 309, comma 5: la previgente, ai fini del riesame di cui all'art. 324, e l'attuale, al fini di que·lo di cui all'art. 309. до || 6.6. Proprio da tali premesse, la sentenza de qua fa discendere la sua conclusione circə la ricordata abnormità del provvedimento del grudice del riesame, il quale, nel procedimento a carico di WA OJ, in mancanza di un tempestiva invio degli atti da parte del Pubblico ministero procedente, aveva rinviato sine die la decisione, allo scopo di consentire la trasmissione degli atti mançanti, fissando l'udienza di trattazione solo all'esito di tale trasmissione.
7. Ebbene, la tesi della sentenza WA JL, pur acutamente argomentata, non convince, in quanto essa dà per presupposto un assunto che resta, viceversa, indimostrato, vale a dire che il legislatore del 1995 minus dixit quam voluit e che lo stesso, quindi, pur non avendo esplicitamente nformato il regime dela impugnazione cautelare in materia reale (sul quale ha mantenuto il silenzio), abbia comunque - incidendo su quello delle misure personali - Inteso innovare, sul punto, l'intero impianto delle impugnazioni cautelarl. Clò in quanto, dato il parallelismo originario tra le due procedure (quella ex art. 309 e quella ex art. 324 del codice di rito), parallelismo reso manifesto dai "richiami" che il secondo articolo fa al primo, la modifica normativa di uno dei due regimi non potrebbe non incidere anche sull'altro.
7.1. La rottura della simmetrica architettura procedimentale - secondo la predetta pronuncia sarebbe, oltretutto, Illogica e iniqua, non potendosi, come premesso, nemmeno, a contrario, oblettare che le Imitazioni della sfera patrimoniale, oggetto del riesame del provvedimenti di sequestro, hanno un nllevo costituzionale inferiore rispetto a quelle della libertà personale e giustificano, perciò, un regime meno garantito». Ciò in quanto una tale diversa regolamentazione delle modalità di compressione di beni entrambi di rillevo costituzionale (libertà e patrimonio) darebbe luogo a un regime intrinsecamente ragionevole*, dal momento che fisserebbe, a favore del soggetto nel cui interesse viene richiesto il nesame, un termine perentorio che, non potendo decorrere da un momento certa (scił. predeterminabile), sarebbe del tutto inutile, proprio perché, in tal maniera, verrebbe a essere, di fatto, privato del carattere della perentorietà. B. Al proposito è agevole rilevare che, nel 'implanto originario, proprio questa era stata la costruzione operata dal legislatore. Invero, sia per il riesame delle misure cautelari personali, che per quello delle misure cautelari reali, era previsto un termine ordinatono molto breve per la trasmissione degli atti (un giorno: cfr. comma 5 art. 309 e comma 3 art. 324 cod. proc. penu}, e un termine perentorio, 12 म ragionevolmente plù lungo, per la decisione (10 grom: cfr. comma 10 art. 309 e comma 7 art. 324 cod. proc. pen., che al predetto comma 10 rinviava e nnvla).
8.1. La legge 6 agosto 1995, n. 332, come ampiamente premesso, ha esplicitamente riformato solo l'art. 309, al quale, tuttavia, l'art. 324 in nulla - modificato - *continua", come appena premesso, a operare rinvio, essendo rimasto Invariato il richiamo che comma 7 fa al comml 9 e 10 dell'art. 309. Quello che tuttavia, tra gli altri, è stato modificato è il comma 5 di tale ultimo articolo, che, a fər tempo dalla riforma", prevede, per la trasmissione degli atti, un termine ordinatore (un glorno) che confluisce in un termine perentorio (5 giomi) e concorre a determinarlo.
8.2. La questione, dunque, nel suo nucleo essenziale, consiste nello stabilire se il rinvio dal comma 7 dell'art. 324 al comma 10 dell'art. 309 comporti anche {per il riesame dei sequestri) il "rimbalzo" dal predetto comma 10 al precedente comma 5 (all'interno del medesimo art. 309), con il conseguente recepimento, anche per le misure reall, del termine di decadenza di complessivi cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame.
9. Per affrontare in radice un tale quesito, occorre prendere le mosse dalla lettera del testo normativo del 1995, avente a oggetto "Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelan e di diritto di difesa".
9.1. Ebbene: nonostante la rubrica, la legge del 1995 viene a incidere, non solo sul codice di rito, ma anche sul codice sostanziale, atteso che l'art. 25 modifica l'art. 371-bis cod. pen. I residul articoll introducono effettivamente modifiche aggiunte al codice di procedura, ma: a) gli articoli da 18 a 22 non riguardano le misure cautelar, b) gli articoll da 1 a 17, nonché gli artt. 23, 24, 26, 27 hanno tutti riferimento a misure cautelari personall (l'art. 28 è una normą transitoria). E Invero, premesso che l'art. 16 modifica, nei sensi sopra più volte indicati, I'Istituto del riesame per le misure cautelari personali, cioè l'art. 309 cod. proc. pen. (l'art. 17 quello dell'appello in tema di misure cautelari personall, vale a dire l'art. 310 cod. proc. pen.), va osservato che: l'art 1 modifica l'art 104 cod. proc. pen. (colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare), l'art. 2 introduce nel predetto codice l'art 141-bis (modalità di documentazione dell'interrogatoria di persona in stato di detenzione), l'art. 3 modifica l'art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari), l'art. 4 modifica l'art. 275 cod. proc. pen. (Criteri di scelta delle misure), 13 l'art. 5 modifica ancora l'art. 275 e Inoltre l'art. 299 cod. proc. pen. (revoca e sostituzione delle misure), l'art. 6 modifica l'art. 278 cod. proc. pen. (determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari), l'art. 7 modifica l'art. 280 cod. proc. pen. (misure coerotive), ('art. 8 modifica l'art. 291 cod. proc. pen. (procedimento applicativo), l'art. 9 modifica l'art. 292 cod. proc. pen. (ordinanza del gludice), l'art. 10 modifica l'art. 293 cod. proc. pen. (adempimenti esecutivi), l'art. 11 modifica l'art. 294 cod. proc. pen. (interrogatoria della persona sottoposta a misura cautelare personale), l'art. 12 modifica l'art. 297 cod. proc. pen. (computo del termini di durata delle misure), l'art. 13 modifica ancora gli artt. 299 e 294, attraverso il richiamo operato dall'art. 503 cod. proc. pen. (esame delle parti private), l'art. 14 modifica l'art. 301 cod. proc. pen. (estinzione delle misure disposte per esigenze probatorie), l'art. 15 modifica l'art. 304 cod. proc. pen. (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare), l'art. 23 modifica l'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (Ingresso in istitut! penitenziari), l'art. 24 Introduce Part. 102-bis disp. att. cod. proc. pen. (reintegrazione nel posto di lavoro perduto per inglusta detenzione), l'art. 26 modifica l'art. 381 cod. proc. pen. (arresto facoltativo in flagranza), l'art. 27 introduce l'art. 97-bis disp. att. cod. proc. pen. (modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliarl).
9.2. Si può dunque, senza tema di smentita, affermare che l'attenzione del legislatore del 1995 è stata evidentemente tutta centrata sulla figura del soggetto la cui libertà sia stata compressa o limitata, atteso che, per la parte che qui interessa, la legge 332 viene a incidere su: misure precautelari, misure cautelari personali (detentive e coercitive), status delle persone tratte in arresto sottoposte a custodia cautelare. Si deve allora necessariamente condudere che, con la legge n. 332 del 1995, non è stata introdotta alcuna modifica al regime delle misure cautelan reali, sla per quanto riguarda la loro applicazione, sia per quanto riguarda le procedure di impugnazione. Che, tuttavla, il Legislatore abbia avuto un propositum in mente retentum (la modifica "Inespressa anche del termini relativi alla procedura di riesame delle misure cautelari reall) è circostanza che, a fronte della Inequivoca struttura della riforma, andrebbe dimostrata e non meramente presupposta.
9.3. In realtà Il testo normativo del 1995 è il frutto della fusione e della armonizzazione di alcune proposte di legge e di un disegno di legge governativo (1033/1994), nel quali non si rinvlene cenno alcuno alle misure cautelari reali. 14 La proposta n. 998/1994 (Camera del Deputati: Finocchiaro e altri) *intende affrontare le questioni più importanti in tema di custodia cautelare;
quella recante il n. 1005/1994 (Camera del Deputati: Saraceni e altri) ha quali punti qualificanti...la eliminazione delle ipotesi in cui la custodia in carcere è l'unica misura cautelare applicabile, in violazione dei principl generali di adeguatezza e proporzionalità, [nonché) la riduzione del termini massimi di custodia cautelare, la Imitazione ai delitti più gravi delle applicazione delle misure cautelari per il pericolo di re terazione del reato»; la proposta n. 1007/1994 (Camera del Deputati: Gnmaldi e altn) prende atto della tragica necessità della privazione della libertà in condizioni di [presunta] non colpevolezza», affermando che tale prvazione vė giustificabile solo per esigenze strumentall all'accertamento della verità processuale;
la proposta n 1203/1994 (Camera del Deputatl: Millo) si propone la modifica degli artt. 291, 294, 391 cod. proc. pen. Per parte sua, la Relazione preliminare al disegno di legge governativo chiarisce esplicitamente che scopo della riforma è quello di rimodulare le esigenze di tutela della libertà Individuale in rapporto alle "dolorose necessità delle indagini»; per altro si legge ancora nella predetta relazione e l'affermazione appare quanto mal significativa - *mantengono l'attuale regolamentazione le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere*. Di conseguenza vlene «ulteriormente ribadito Il concetto secondo cul la custodia cautelare in carcere deve rappresentare la extrema ratio», essa dunque deve essere *circoscritta...alle sole ipotesi cnminose punite con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni e inoltre si consente in tutti i casi l'esercizio della facoltà del Pubblico ministero di disporre gli arresti domiciliari, anziché la custodia in carcere, nel confronti del fermato o dell'arrestato...così potrà essere evitata la custodia in carcere per soggetti che manifestano minore pericolosità». Né in Senato la impostazione è mutata (ON Commissione permanente, rel. Palumbo, in data 1° agosto 1995, n. 1386/C), posto che scopo dichiarato della riforma è stato Individuato nella necessità di rafforzare le garanzie d libertà del cittadino, evitando, tra l'altro, le cosi dette contestazioni a catena. 9.4. È allora evidente che la legge n. 332, affronta, con sistematicità e progressione, gli articoli del codice di rito che intende riformare e, In tema di misure cautelan, muove come si è visto dall'art. 274 e procede fino all'art. 310, per poi, - con l'art. 18, intervenire sull'art. 335 cod. proc. pen., "scavalcando", in tal modo, completamente il Titolo secondo del Libro quarto (misure cautelari reali: dall'art. 15 316 all'art. 325). Il che lascia ragionevolmente presumere che il legislatore abbia operato una precisa scelta e non sla incorso in una Inescusabile disattenzione. 10. Nella sentenza WA OJ, tuttavia, la Terza EZ, rammentando, come si è accennato, il dictum della sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, e anzi citandone un passo, ribadisce, come si è visto, che a poco varrebbe un termine breve e perentorio per la decisione, assistito dalla sanzione di Inosservanza, se la decorrenza del termine medesimo fosse determinata da eventi o adempimenti rimessi, sia pure sotto la comminatona di termin ordinatori, alta stessa autorità giudiziaria che procede o che ha adottato la misura, ovvero all'autorità chiamata a decidere sulla richiesta di resame;
per tale ragione, invero, ricorda la Terza EZ, il Giudice delle leggi, con la citata pronunzia, dichiarando Infondata la questione di costituzionalità sollevata in riferimento ai cornmi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. (nella parte in cul non è prevista la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva personale, in caso di non immediato avviso della presentazione della richiesta di nesame all'autorità procedente), aveva affermato che il termine complessivo (e perentorio entro il quale il tribunale del rlesame deve produrre la sua deasione deve essere individuato in quello massimo di giorni 15 (5, al massimo, per la trasmissione degli atti, che, se utilizzato in tutto, confluisce in quello complessivo e finale, appunto di 15 giorni, entro il quale il giudicante deve accogliere o rigettare il ricorso) e che il dies a quo non è da individuars: In quello in cui gli atti pervengono al tribunale, ma in quello in cui la richiesta di riesame viene depositata. Questo in quanto trattasi di momento defin.to e determinabile con certezza, con ciò realizzandosi una sostanziale garanzia per l'imputato/indagato. Il principio, in un primo tempo non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. V, n. 10 del 25/03/1998, Savino, Rv. 210804), è stato poi recepito (cfr. Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Av. 213073, cui si sono un formate le singole Sezioni). 11. Il fatto è, tuttavla, che la sentenza WA OJ afferma, senza dame dimostrazione, che il principio, enucleato dalla Corte costituzionale con riferimento alla misure cautelari personali, debba aver valore anche per quel che riguarda II riesame delle misure cautelari reali, Invero, pur nel limiti di una sentenza Interpretativa di rigetto (tale è quella relativa all'art. 309 cod. proc. pen.), è da rilevare che la Corte non ha fatto parola 16 ه د della disposizione di cul al commi 3 e 7 dell'art. 324 del codice di rita, certamente collegata, in ragione del rinvio ai commi 9 e 10 dell'art. 309, articolo sulla cui compatibilità costituzionale essa era stata chiamata a pronunziarsi 11.1. In realtà, propno nella giurisprudenza costituzionale, si rirvengo affermazioni relative alla fondatezza e alla ragionevolezza delle netta separazione del regime giuridico previsto per le "cose", rispetto a quello che legislatore deve approntare per la tutela delle persone. A far tempo dalla storica sentenza n. 268 del 1986, Gludice delle leggi ebbe modo di chiarire che la vigente Carta costituzionale ha riscritto la scala dei va ori e degli interessi protetti dal diritto (anche penale), ridimensionando la tutela della res, nspetto a quella della persona, ponendo al centro i valori dell'essere, piuttosto che quelli dell'avere. L'affermazione, fatta in tema di furto, deve ovviamente ritenersi avere carattere generale, atteso che la Corte, nella sentenza in questione, aveva fatto notare che la estrema severità con la quale, nell'originario impianto del codice Rocco, erano - inesorabilmente puniti i delitti contro il patrimonio corrispondeva all'ideologia - dell'epoca, molto attenta alla tutela dei beni materiali e alla difesa della proprietà; tanto che i delitti contra la libertà personale, cuelli contro la potestà dei genitori, nonché persino quelli contra la libertà sessuale erano puniti con pene di gran lunga Inferiori*. L'avvento della Costituzione, tuttavia, osservava la Corte, aveva radicalmente mutato la gerarchia dei valori da tutelare. La persona umana, infatti, è venuta incondizionatamente in primo plano, in tutte le sue manifestazioni di libertà, mentre la tutela della proprietà privata è stata subordinata alla sua funzione sociale. Anche in altre occasion, d'altra parte, la Corte costituzionale ha tenuto nettamente separate le sfere del patrimonio e della libertà personale, availando, per quel che specificamente riguarda la materia penale, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (come subito si chiarirà nel successivo capoverso). 11.2. Sulla base di tali premesse, è quantomeno discutibile che i principr stabiliti nella ricordata decisione n. 232 del 1998 della Corte costituzionale siano automaticamente estensibili, al di là della circostanza che, come visto, si tratta di una decisione interpretativa, anche alle misure cautelari reali. Non si può dimenticare, infatti, che proprio su queste ultime, la Consulta, con la sentenza n. 48 del 1994, ebbe modo di puntualizzare, quanto ai presupposti per la loro emissione, che il codice non si è peraltro spinto al punto da aver assimilato in toto i presupposti che devono assistere le misure cautelari personali, da un lato, e 17 $ р б quelle reall, dall'altro, anche perché il diritto di difesa ammette diversità di disciplina in rapporto alla varietà delle sedi e degli Istituti processuali in cui lo stesso è esercitato;
ciò consente, quindi, di affermare che non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale "contenuto difensivo" a rimedi che, pur se identici per denominazione il riesame è infatti previsto, sia per le cautele persona.i, che per quelle reall⚫ si distinguono nettamente sul piano strutturale e dei soggett: che possono essere coinvolti: altro, Infatti, è l'oggetto del nesame nelle misure cautelari personali, altro è quello del riesame contro i provvedimenti di sequestra, mentre, sul piano dei soggetti, titolare del potere di proporre riesame nelle misure cautelari reali è anche il terzo sequestratario, estraneo al fatto-reato per il quale si procede>. Ed è esattamente per le ragioni appena sopra accennate che la ncordata sentenza del 1994 nonché la successive sentenza della Corte n. 153 del 2007 - hanno chiarito che non può essere considerato incostituzionale l'orientamento giurisprudenziale (per tutte: Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Marlano, Rv. 215840; n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117) in base al quale, In tema di misure cautelari reali, non si fa luogo alla valutazione degli indizi di colpevolezza (sussistenza e gravità). Invero, in presenza di una positiva distinzione (e di una obiett va distinguibilità), di natura strutturale e soggettiva, rileva la situazione di obiettivo pericolo per la collettività derivante dalla disponibilità della cosa;
il che giustifica la Imposizione del vincolo, vincolo che non viene meno, anche in caso di assoluzione dell'imputato, se il bene è "in sé" pericoloso. 12. Tutto ciò premesso e considerato, appare certamente non accettabile la esplicita affermazione della sentenza WA OJ sopra ricordata, in base alla quale le limitazioni della sfera patrimoniale hanno rilievo costituzionale *non inferiore rispetto a quelle della libertà personale;
| che non giustificherebbe un regime ⚫meno garantito». Si tratta di un assunto incondivisibile, ma centrale nel percorso argomentative della sentenza de qua, perché da esso si fa discendere il fondamento del (supposto) originario (e inderogabile) parallelismo della disciplina della Impugnazione cautelare delle misure personall rispetto a quelle reali. Parallelismo, invero, più funzionale che strutturale (la Relazione preliminare al codice afferma che la misura reale determina Indisponibilità di cose e beni, con una Incisività "analoga" a quella della custodia cautelare); parallelismo che, viceversa, rotto come si è visto anche formalmente (dato il silenzio del legislatore sulla intera materia delle misure cautelari reali) dalla 18 و ل legge del 1995, non era, ad evidenza, così stretto e vincolante nemmeno ab origine. E Invero non può mettersi in dubbio che il codice del 1988, già nelle stesura originaria, pur operando il rinvio dall'art. 324 cod. proc. pen. all'art. 309 del medesimo codice, aveva tenuto nettamente distinto il sistema delle Impugnazioni delle misure cautelari personali da quello delle impugnazione delle misure cautelari reall. Innanzitutto, va nlevata la diversa "disposizione topografica" delle norme: il Ubro Quarto (misure cautelari) si articola in due titoli. Il Primo Titolo (artt. 272-315) reca *Misure cautelari personali;
il Secondo (artt. 316-325) reça Misure cautelari reali» (Capo Primo: sequestro conservativo;
Capo Secondo: sequestro preventivo). Inoltre, l'impugnazione cautelare per le misure personall è contenuta nel Capo Sesto (del Titolo Primo); l'impugnazione cautelare per le misure reali è contenuta nel Capo Terzo (del Titolo Secondo: artt. 324-325). Nulla, evidentemente, impediva al legislatore di predisporre una unica sedes materiae per ospitare un unico procedimento di riesame per entrambe le misure cautelari: quella personale e quella reale. 12.1. Non basta: le norme di attuazione, all'art. 100, impongono alla cancelleria o alla segreteria della autorità procedente di trasmettere al giudice competente per la decisione gll attl necessari, con precedenza assoluta su ogni altro affare;
ma ciò - si badi bene - solo quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale». Si tratta, ad evidenza, di una disposizione, che, Incidendo nel campo della concreta attuazione del meccanismi procedurall, indispensablir per attivare il rlesame delle misure cautelan, sta chiaramente a Indicare, da un lato, che il legislatore del 1988 ha ben presente la scala dei valori costituzionall resa manifesto della ricordata sentenza del Gludice delle leggi del 1986; dall'altro, che i due istituti del rlesame, cuello personale e quello reale, pur in origine Ispirati, per amore di simmetria, a un unico ideale modello procedimentale, tuttavia possono divaricarsi nella pratica applicazione, in quanto si deve far di tutto perché il termine di un giorno (originariamente ordinatorio e pol assorbito da quello perentorio di cinque glomi), per la trasmissione degli atti, sla rispettato nel caso di riesame di misure personall, cul deve essere data priorità assoluta, anche a costo di ritardare altre attività Interne alle indagini e al processo. Intervenuta la riforma del 1995, la norma di attuazione è rimasta Intatta. La "precedenza assoluta» continua ad aver senso e significato: vale a dire che, fermo il Ilmite invalicable del 5 giorni, è obbligo della cancelleria o della segreteria fare il 19 32 possibile perché gli atti giungano al tribunale def rlesame nel giorno successivo (a quello della richiesta) e, comunque, nel più breve tempo possibile. Una simile "raccomandazione" né il legislatore del 1988, né quello de' 1995 ha ritenuta di introdurre per le misure cautelari reali. 12.2. E d'altronde, non è senza significato il fatto che nel nostro ordinamento la compressione della libertà personale per fini cautelari deve essere contenuta entro predeterminati limiti temporali, atteso che l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione prevede che la legge stabilisce i limiti massimi delfa carcerazione preventiva*, direttiva cui, nel vigente sistema processuale, danno attuazione gil artt. 303 ss. cod. proc. pen. Ebbene, analoghi limiti non sono previsti per le misure cautelari reali e l'omissione non contrasta con alcun principio espresso dalla Carta fondamentale, atteso che lo statuto costituzionale della proprietà (artt. 42, 43, 44 Cost.) prevede significativi vincall e pesanti (anche se eventuali) limitazioni. È certamente vero, infatti, che libertà e patrimonio sono entrambi beni "elastici", quindi passibili di compressione e, poi, di n-espansione, quando la compressione viene a cessare, ma la compressione della libertà (e la durata di tale compressione) non ha, per titolare del benc, la stessa incidenza della compressione del patrimonio. Conseguentemente, la fine della compressione della libertà comporta sempre la restituzione al soggetto della facoltà di locomozione e di ogni possibilità alla stessa collegata), mentre la fine della compressione esercitata su beni patrimoniali può anche non determinare, come si è visto, la immediata restituzione della res alla persona cui era stata tolta (cfr. art. 324, comma 8, cod. proc. pen.) 12.3. Peraltro, proprio in sede di tutela cautelare penale, come è noto, contrariamente a quel che si sostiene nella sentenza WA JL, la posizione del soggetto in danno del quale viene eseguito il sequestro appare dotata di "minorata difesa", se è vero come è vero che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., Il relativo ncorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. +14. Perfettamente coerente con tall premesse normative appare poi la ormai nsalente, ma incontroversa - decisione delle Sezioni Unite, le quali ebbero modo di chiarire che la sospensione dei termini della procedura durante il periodo feriale ha luogo nel procedimenti Incidentall relativi alle misure di cautela reale, mentre per quel che riguarda le misure personall detta sospensione è rinunziablie (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197702; diverso regime, viceversa, anche per quel che riguarda le misure reall, si ha per i processi di criminalità organizzətə: cfr: Sez. U, 20 2 0 n. 12 del 08/05/1996, Glammaria, Rv. 205039; Sez. V, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio, Rv. 247993). Se, dunque, dovesse affermarsi il principio della perdita di efficacia del decreto che dispone la misura cautelare reale anche a seguito dell'inutile decorso del cinque glorni dalla presentazione della richiesta senza che gli atti, nella loro integralità, slano pervenuti al tribunale del rlesame, sarebbe davvero difficile - ha osservato attenta dottrina continuare a ritenere che, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, le relative procedure restino sospese. 14.1. A ben vedere, d'altronde, proprio parte (non inconsistente) della dottrina, condividendo l'orientamento maggioritario (e prendendo atto del difettoso coordinamento legislativo tra le disposizioni di cul agli artt. 309 e 324 cod. proc. pen.), ha sottolineato come, nel comma 3 di tale ultimo articolo, è rimasta ferma la previsione che la trasmissione degli atti debba avvenire entro il giorno success vo a quello di ricezione dell'avviso e ha conseguentemente ritenuto di dover escludere che, dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, possa desumersi la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, nel caso in cui gll atti necessari alla decisione siano pervenuti in ritardo. E ciò sulla base del dato testuale, posto che l'art. 324 cod. proc. pen. richiama la sola norma dell'art. 309, comma 10, e non anche quella di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. È pur vero che il comma 10 dell'art. 309 contiene Il riferimento anche al mancato rispetto del termini di cul al comma 5 della medesima disposizione, tuttavla si è fatto notare l'art. 324 cod. proc. pen. prevede - un'autonoma disciplina in tema di termine per la trasmissione degli ata (stallendo che gli stessi siano inviati entro il giorno successivo all'avviso), con la conseguenza che il citato richiamo al disposto di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve ntenersi unicamente riferito al termine per la decisione. 14.2. Da tale impostazione ricostruttiva discende inoltre, per gli autori che aderiscono al predetta orientamento, il logico corollario per cui il termine per la trasmissione degli atti contenuto nell'art. 324, ai fini del riesame delle misure cautelari reali, a differenza di quello stabilito dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. per le misure cautelar personali, è sprovvisto della sanzione processuale dell'inefficacia e non può ntenersi, pertanto, contrassegnato da natura perentoria. 14.3. L'opinione sopra espressa non muta se pur si pone mente alla giurisprudenza Corte Europea del Diritti umani in tema di Impugnazione delle misure cautelari;
Invero, anche se si fa specifico riferimento al caso menzionato dal ricorrente (Corte EDU, ON EZ, 4 marzo 2008, n. 63154/00, Marturana c. 20 Italia), si deve rilevare che il Giudice europeo si è occupato dalla incidenza del termine in tema di Impugnazioni di misure cautelan personali e non di misure reali. La stessa deve dirsi per le altre decisioni in tema di Impugnazion cautelan (cfr. Corte EDU, 25/10/2005, n. 57246/00, Vejmola c. Repubblica Ceca;
09/06/2005, n. 42644/02, Picaro c. Italia;
19/05/2005, n. 76024/01, Rapacciuolo c. Italia;
15/02/2005, n. 55939/00, Sulaoja c. Estonla;
20/01/2005, n. 63378/00, Mayzit c. Russia;
20/06/2002, n. 29296/95, Igdeli c. Turchia;
28/03/2000, n. 28358/95, Baranowski c. Polonia;
26/09/1997, n. 19800/92, R.M.D. c. Svizzera;
25/10/1990, n. 11487/85, Koendjbiharie c. Paesi Bassi). D'altra parte, l'affermazione di carattere generale (e quindi eventualmente estensibile anche alle cautele reali) che può trarsi dalle predette prorunzie è che la decisione deve Intervenire "in termini brevi" (speedly), || che lascia il legislatore nazionale libero di prevedere termini flessibili, purché ragionevoli. 15. Resta il problema della contemporanea vigenza di due "versioni" dell'art. 309 cod. proc. pen., atteso che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il rinvio effettuato dall'art. 324 del medesimo codice avrebbe a oggetto il testo dell'art 309 (e, segnatamente, I commi 9 e 10) come si presentava prima della riforma del 1995, mentre le impugnazioni cautelari delle misure personali sono Indubbiamente disciplinate dal "nuova testo dello stesso articolo, quello rimodellato, appunto dalla legge n. 332 del 1995. 15.1. ON quel che si legge nella sentenza WA OJ, una simile Ipotesi si porrebbe in contrasto con l'esigenza di un'interpretazione sistematica e sincronica del codice di rito, [un'interpretazione) che tenga conto, cioè, delle disposizioni di una stessa fonte normativa, vigenti in uno stesso momento storico*. 15.2. In realtà, è necessario considerare che il codice di procedura penale contiene una fitta rete di rinvii tra articoll e, conseguentemente, un complesso rapporto tra norme. Accade pol, non infrequentemente, che la norma nei cui confronti rinvio è effettuato sla modificata dal legislatore, con la conseguerza che - nel caso non si sia provveduto a modificare apertis verbis anche la norma che il rinvio ha operato occorre poi stabilire se il rinvio, effettuato al testo dell'articolo . previgente, debba Intendersi pertinente al precedente a al vigente (e quind riformato) contenuto normativo. Al proposito, è noto che la dottrina ha distinto il rinvio recettizio (o statico) da quello formale (a dinamico): Il primo recepisce per intero, senza che ne sia riprodotto il testo, Il contenuto di un altro articolo, vale a dire la disposizione 22 normativa (si tratta, In sintesi, di una tecnica di stesura della norma, ispirata al principio di "economia redazionale"); il secondo, viceversa, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale dell'articolo del codice e ne segue, dunque, inevitabilmente, la eventuale evoluzione, di talchė, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio. 15.3. La Corte costituzionale, per parte sua, con la sentenza n. 315 del 2004, ha affermato che, in presenza di un rinvia recettizio (o statico, che dir si voglia), il contenuto della disposizione richiamata diviene parte del contenuto della norma richiamante, restando le successive vicende della norma richiamata prive di effetto at fini della esistenza ed efficacia della norma richiamante (in senso conforme Sez. 3 civ., n. 1761 del 08/02/2012, ric. Seltrade 5.p.a. c. Azienda Energetica Trading s.r.l., Rv. 621712). 15.4. La distinzione tra nnvlo statico e dinamico è ben presente anche nella gunsprudenza penale d. questa Corte, che ha avuto modo di affrontare il problema in tema di sospensione della esecuzione della pena detentiva (art. 656 cod. proc. pen.) in relazione all' art.
4-bis Ord. Pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354; cf: Sez. U. n. 24561 del 30/05/2006, Aloi), nonché di pronunziarsi in tema di circostanza aggravante ex art. 576 cod. pen. per il rinvio agli abrogati articoli 519, 520, 521 cod. pen. (Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, Erra), nonché ancora in tema di processo minorile, a precisamente di applicabilità della custodia cautelare in carcere In ipotesi di furto in abitazione (Sez. 4, n. 15819 del 18/012007, Jankovic). In tale ultimo caso, la problematica consisteva nel rinvio che l'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, fa all'art. 380 cod. proc. pen., attesa la intervenuta modifica normativa Introdotta dalla legge 26 marzo 2001, n. 126, che, come è noto, ha costituito in autonoma figura di reato II furto in appartamento e il furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.), eliminando conseguentemente le corrispettive circostanze aggravanti a suo tempo presenti nell'art. 625 dello stesso codice, e ha Introdotto la lettera e-bis) nell'art. 380 del codice di rito. Ebbene, nel casi sopra elencati questa Corte ha ritenuto che il rinvio fosse di carattere formale, ovvero dinamico, posto che vi era evidente continuità normativa tra le fattispecie Incriminatrici che si sono succedute nel tempo. Nel caso in esame, viceversa, il rinvio che il comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen. effettua al commi 9 e 10 del precedente art. 309 è riconoscibilmente recettizio, vale a dire statico;
esso cioè è fatto alla mera veste letterale del predetti comml. Il legislatore, In altre parole, invece di riprodurre, nel comma 7 dell'art. 324, le 23 e r f formule verball de comml 9 e 10 dell'art. 309 (così corne si presentavano prima della riforma del 1995), le richiama perché si abbiano per trascritte. Tale modalità di "incorporazione" per relationem comporta, Inevitabilmente, la cristallizzazione della disposizione normativa recepita, che dunque, una volta inglobata nella norma che la richiama, ne entra a far parte integrante e non segue le eventuali "sorti evolutive" della norma richiamata. 15.5. In sintesi: in conseguenza della (sopra ricordata) esistenza di una fitta rete di richiami nel testi normativl, l'ordinamento conosce certamente letture sincroniche (nnvio dinamico-formale), ma, altrettanto certamente, conosce letture diacroniche (rinvio statico-recettizio, che impone di ignorare il novum legislativo che abbia eventualmente inciso la norma richiamata). Peraltro, In mancanza di formule chlarificatrici, il rinvio operato a diversa disposizione di legge deve intendersi come rinvio statico. Invero, i' rinvio operato da una norma può essere considerato dinamico (formale) solo qualora esso si riferisca, non già a una disposizione determinata, ma a un istituto a una normativa complessivamente considerati, oggetto di un separato atto normativo e dotati d' una propria autonoma rilevanza. È il caso sopra illustrato delle norme (ci rinvia) del - - processo penale a canco di imputati minorenni, norme che fanno rifenmento alla disciplina del codice penale sostanziale in tema di furto. Viceversa, il rinvlo va considerato recettizio (id est statico) tutte quelle volte in cui a essere richiamata è la specifica disposizione contenuta nell'atto normativo richiamato. Certamente recettizio, ad esempio, fu il rinvio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 1973. In tale occasione, la Corte ebbe modo di chiarire che le trasgressioni al quinto comma dell'art. 113 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (ribadito e specificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166), trovavano le loro sanzioni nell'art. 663 cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca del rinvio, vale a dire l'unica cul poteva avere nferimento la citata legge del 1941. 15.6. Tanto premesso, che il rinvio che l'art. 324 del codice di rito effettua all'art. 309 del medesimo testo sla di carattere statico (recettizio) e non dinamico {formale) è opinione che ha più di un fondamento. 15.7. Innanzitutto, a differenza del codice sostanziale, che è essenzialmente un corpus normativo valorlale, nel quale cloé la tutela dei beni protetti assume - tra un minimo e unnilievo centrale e funge da criterio per la determinazione massimo delle sanzioni da applicare, il codice di rito prescrive (e descrive) 24 procedure, disegna iter, Indica modalità attuative. Il richiamo dunque sarà prevalentemente indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua;
si tratta di circostanza che, sempre la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 311 del 1993), indica come sintomatica della natura recettizia del rinvio. Invero, la legge penale (sostanziale), in quanto attuazione del neminem laedere, comporta che, quando muti l'equilibrio e la gerarchia tra i beni-valori, la cui distruzione o messa in pericolo costituisce l'oggetto del divieto, l'intero sistema debba (o, almeno, possa) essere rimodellato e ricallbrato. Si vual significare che l'interdipendenza tra le norme è, nel codice sostanziale, di regola, stretta, con la conseguenza che, in caso di rinvio da una norma all'altra, la riforma della norma di riferimento comporta, quasi sempre, il ripensamento della norma che ad essa rinvia. Il rinvio, pertanto, avrà, il più delle volte, natura dinamica, allo scopo di non compromettere la coerenza del sistema. E in effetti tale coerenza dipende (anche) dalla capacità reattiva dell'intero corpus normativo. La legge processuale, invece, avendo principalmente natura e finalità strumentall, prevede spessa "un ventaglio di opzioni operative (si pensl, ad esempio al così detti riti alternativl), ciascuna delle quali risponde a una finalità (procedimentale) diversa, di talché il principio del simul stabunt simul cadent, non è così stringente, con la conseguenza che il rinvio da una norma all'altra non sempre risponde a reali esigenze di coordinamento, coerenza e uniformità del sistema, ma si atteggia come mero espediente compilativo, ispirato a una logica di economia nella stesura delle norme. La natura meramente recettizia di tall rinvii è denunzlata e resa evidente dal fatto che il richiamo riguarda meri frammenti normativi, quando non addirittura semplici "spezzoni semantici". Ebbene, il richiamo che l'art. 324 del codice di rito fa al precedente art. 309 riguarda parti ben determinate del testo di tale ultimo articolo: Il comma 7 dell'art. 324 si limita a recepire il precetto del comma 9 dell'art. 309, nonché la sanzione (si vedrà subito entro quall limit) del comma 10. 15.8. In secondo luogo, anche l'analls testuale conduce nella medesima direzione. Invero, il comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen., richlamando il comma 9 dell'art. 309, rinvla, come si diceva, a un precetto (Il Tribunale deve annullare a confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare entro 10 giomi dalla ncezione degli atti); richiamando il comma 10, invece, rinvia a una sanzione (perdita di efficacia della misura, nel caso non vengano rispettati terminl). Resta da stabilire quall termini: se solo quella (di glorni 10) per la decisione, ovvero anche 25 quello previsto per la ricezione degli atti. In questo secondo caso, si tratterebbe di stabilire se debbe essere rispettato il termine "allungato" da 1 a 5 giorni, cul fa riferimento il comma 5 (come riformato) dell'art. 309, ovvero il termine di un glorno, che continua a essere presente nel comma 3 dell'art. 324. Va da sé che, se sl aderisse alla seconda opzione, la trasmissione degli atti, nel procedimento di rlesame per le misure reall, sarebbe imposta in termini di tempo ben plù stringenti (un glorno, invece di cinque), rispetto alla trasmissione degli atti per il riesame delle misure personall. E ciò costituirebbe una nota di grave irrazionalità del sistema. L'alternativa, d'altra parte (se, a tutti i costi, si volesse sposare tale tesi "creative"> sarebbe quella di ritenere abrogato (tacitamente) il comma 3 dell'art. 324 cod. proc. pen., in quanto il relativa termine sarebbe sostituito da quello del comma 5 dell'art. 309 (5 glomi). Ma la soluzione, altre che arbitraria sul plano logico e letterale, è anche Impraticabile su quello sistematico, in quanto il comma 7 dell'art. 324 non richiama direttamente || comma 5 dell'art. 309. 15.9. 11 fatto è viceversa che, come si è appena scritto, il comma 3 dell'art 324 (che prevede la trasmissione degli atti entro il giorno successivo a quello della richiesta) non è stato affatto cancellato. Il fatto è anche che comma 10 del "nuovo" art. 309 costituisce sanzione del precetto di cul al comma 5 del medesimo articolo;
ma e ciò appare dirimente da un rinvio a una sanzione (ciò che sembra fare || comma 7 dell'art. 324 nel confronti del comma 10 dell'art. 309) non si può dedurre un precetto (scif. quello di cul al comma 5 dell'art. 309, che impone la trasmissione degli atti, al massimo entro il quinto gioma). Né è senza rilievo il fatto che, anche ab origine, le due norme (art. 309 e art. 324) erano dotate di due distinti anche se identici nel contenuto precetti - (comma 5 dell'art. 329 e comma 3 dell'art. 324), quall imponevano, senza sanzionare l'inadempimento, che gli atti pervenissero al collegio cautelare entro il giorno successivo a quello della richiesta. 15.10. Non resta, allora, che concludere, per tutte le ragioni che si sono sopra illustrate, che la riforma dell'art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 332 del 1995, non ha inciso sull'art. 324 dello stesso codice e che, dunque, Il rinvio che tale ultimo articolo fa all'art. 309 deve inevitablimente essere inteso come rinvlo al testo previgente (In tali termini esplicitamente, Sez. 3, n. 6597 del 16702/2006, Pletropaoli, Rv. 233163, già citata); dunque come un rinvio statico-recertizio. Ne consegue che unico termine perentorio nella procedura di riesame delle misure cautelari reall rimane quello originario di 10 gloral entro i quali la decisione deve essere assunta dal Tribunale (detto termine, nel caso II deposito della richiesta sla 26 avvenuta ai sensi del comma 2 dell'art. 582 cod. proc. pen., decorre, ovviamente, dal momento in cul detta richiesta perviene al tribunale del riesame cfr. Sez. 6, n. 10687 del 22/01/2003, D'Ambrosio, Rv. 223763; Sez. 1, n. 3428 del 05/05/1999, Bitondo, Rv. 213834). L'assunto, lungi dall'essere illogico, ha un suo solido fondamento razionale, in quanto è evidente che l'integrale recepimento del disposto del comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen., come modificato nel 1995, porrebbe gravi problemi di compatibilità sostanziale. Le procedure relative alla esecuzione di un sequestro conservative o preventivo, l'esame della relativa documentazione, la decisione sulla legittimità degli stessi, possono essere ben più gravosi e "complicat" della valutazione delle problematiche inerenti a un procedimento de libertate (si pensi solo che, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., I riesame del provvedimento di sequestro conservativo può essere proposto da chiunque vi abbla interesse e che, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., II nesame del provvedimento di sequestro preventivo, può essere proposto, oltre che dall'imputato/indagato e dal suo difensore anche dalla persona cui le cose sono state sequestrate, nonché da chi avrebbe diritto alla restituzione). 15.11. È evidente allora che la introduzione di un termine perentorio in tema di rlesame del provvedimenti cautelan reali dovrebbe tener conto di tali specificità; ragione di più per ritenere che Il legislatore, se avesse voluto innovare la materia, lo avrebbe fatto con un provvedimento "mirato" e con la previsione di un termine adeguatamente calibrato. Il "silenzio legislativo" mantenuto sul punto, nel corso di oltre un decennio, d'altra parte, non può essere senza significato. 15.12. Né s dica che la soluzione prospettata va respinta in quanto, mantenendo il termine, meramente ordinatorio, di cui al comma 3 de l'art 324 del codice di rito, si avrebbe un precetto sfornito di sanzione. A parte il fatto che tale era anche per il riesame delle misure personali limpianto originano del codice, - sta di fatto che il vigente sistema conosce norme minus quam perfectae, le quali non prevedono una sanzione sostanziale o processuale per il mancato rispetto di - uni precetto, ma "reagiscono sul violatore (si factum sit, non rescindit, poenam infert ei qui fecit ). Nel caso in esame, è certamente vero che l'esatto adempimento dell'obbligo dl trasmettere tempestivamente gli atti al tribunale è affidato alla parte, che, tuttavia, solo formalmente è una
contro
-parte, in quanto si tratta del pubblico ministero, di un soggetto, vale a dire, che non è portatore di alcun interesse che ostacoll ntardi l'immediata e Integrale trasmissione al tribunale di tutti quegli atti, nella loro 27 interezza, ciò costituendo [...] uno specifico dovere di quell'Ufficio, che ne dispone, rispetto al quale ogni eventuale ritardo o Inglustificato frazionamento troverebbe una sanzione, quantomeno disciplinare» (Sez. U, n. 14 del 18/06/1993, Dell'Omo). Atteggiamenti neghittosi, dilatori, colposamente o, peggio, dolosamente omissivi, del rappresentante dell'Organo dell'accusa sono intollerabili e, se posti in essere, vanno doverosamente denunziati e puntualmente repressi. 16. Al quesito posto in apertura della presente parte motiva, vale a dire ⚫se, nel procedimento di resame del provvedimento di sequestro, sia applicabile il termine perentorio di cinque giorni, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento in caso di violazione) per la trasmissione degli atti al tribunale si deve dunque rispondere negativamente, atteso che, per II nesame delle misure cautelari reali, al termine per la trasmissione degli atti al tribunale, è nmasto invariato, nella sua durata di un giorno e nella sua natura ordinatoria. -17. Va ancora chiarito, tuttavia, quale sia sempre per quel che riguarda | riesame delle misure cautelari reati - il dies a quo, dal quale decorre il termine (perentorio) dl 10 glorni per la decisione nel caso di trasmissione frazionata degli atti al collegio cautelare. -Ebbene, escluso che la integrazione degli atti se pretesa dal tribunale del rlesame possa essere qualificata come esplicazione di potestà struttoria (potestà che il predetto collegio certamente non detiene: cfr. la già citata sentenza Dell'Omo), trattandosi, viceversa, di semplice completamento della base cognitiva sulla quale fu emesso il provvedimento impugnato e sulla quale, dunque, si deve esercitare (anche) la cognizione del decidente, investito della richiesta di riesame, non può che giungersi alla conclusione che il detto termine decorra dal momento in σ la predetta trasmissione possa ritenersi completa. 1 provvedimento di acquisizione degli atti è meramente strumentale alla decisione, la quale deve necessariamente essere resa sulla base di un compendio documentale completo (cfr. Sez. V, n. 25 del 05/07/1995, Parlati;
in senso conforme la giurisprudenza successiva fino alle già ricordate sentenze RE e Andriola, rispettivamente: Sez. 6, n. 7475 del 2009 e Sez. 3, n. 37009 del 2011; e, precedentemente: Sez. 3, n. 37413 del 10/07/2007, Sbardella, Rv. 237307). Va da sé infatti che la possibilità per il tribunale di disporre eventuall integrazioni degli atti, nei limiti derivanti dall'effetto devolutiva dell'impugnazione, 28 rappresenta il logico corollario della non perentorietà del termine di trasmissione degli atti. Invero, poiché Il tribunale può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli att posti a sostegno della misura, Il collegio, con provvedimento volto all'adempimento di un dovere funzionale (il cui esercizio è necessario e strumentale alla definizione del procedimento incidentale), può e deve disporre l'acquisizione degli atti mancanti, la cui trasmissione tardiva non può comportare la caducazione della misura. 18. Alla luce di tutto quanto premesso, la prima censura va dichiarata Infondata. 19. La seconda censura è manifestamente infondata e dunque inammissioile. Invero, il deposito della querela può essere liberamente effettuato da chiunque, anche se non sia munito di procura speciale, a condizione che la sottoscrizione del querelante sla regolarmente autenticata (efr: Sez. 6, n. 19805 del 10/02/2009, RV. 243851; Sex. 2, n. 2623 del 09/12/2003, dep. 2004, Rv. 227310; Sez.
5. n. 3019 dei 14/01/1999, Rv. 212951). Al proposito, è stato specificato che la querela sottoscritta dal proponente con firma autenticata dal difensore non richiede, ex art. 337 cod. proc. pen., ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente (cfr. Sez. 5, n. 4649 del 19/12/2005, dep. 2006, Rv. 233602); conseguentemente, in tale ipotesi, Il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta. 19.1. Nel caso in scrutinio, per altro, è lo stesso ricorrente che riferisce che il difensore della querelante aveva incaricato per il deposito, indicandolo per iscritto, un appartenente al suo studio. 19.2. Ad abundantiam è appena il caso di osservare che, una volta accertata la sicura provenienza dell'atto, la eventuale mancata Identificazione del depositante non rileva (cfr. Sez. 5: n. 9106 del 19/01/2012, Rv. 252956; n. 10137 del 01/12/2010, dep. 2011, Rv. 249943; Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Rv. 248683; contra, ma isolata, Sez. 4, n. 15210 del 07/02/2007, Rv. 236167]. Comunque, la querela della Bruno, come premesso, e come lo stesso ricorrente ammette, fu depositata da persona Indicata per iscritto dal difensore della querelante. له 29 و 20. Le residue censure sono inammissibili, atteso che, in relazione a una misura cautelare reale, si deduce sotto vari aspetti Il vizio di motivazione (ilogicità, - incompletezza, contraddittorietà), con dò travalicando il limite posto dall'art. 325 cod. proc. pen., che, comẹ già ricordato (cfr. punto 12.3.), prevede il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. 21. Conclusivamente, il ricorsa merita rigetto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso II 28/03/2013. Il Componente estensare Il Presidente Emesto Lupo Maurizio Fumo Елице виро my еди SEZIONI UNITE PENALI Depositato in Cancelleria 17 GIU. 2013 il Funzionario Giudiziario Leopardo SAGRIPANTI 30